Lexipedia

Decisione

52.2007.73

Realizzazione di uno stabile d'appartamenti previa demolizione di alcuni manufatti

3 aprile 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

52.2007.73

Data decisione, Autorità:

03.04.2007, TRAM

Titolo:

Realizzazione di uno stabile d'appartamenti previa demolizione di alcuni manufatti

ZONA EDIFICABILE

art. 22 RLE

Incarto n.

52.2007.73

Lugano

3 aprile 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente del Tribunale cantonale

amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 28 febbraio 2007 di

RI 1

patrocinato da: PA 1 ,

contro

la decisione 6 febbraio 2007 del Consiglio di Stato

(n. 687) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la

licenza edilizia 23 novembre 2006, rilasciata dal municipio di CO 3 ad CO 1

per la demolizione di alcuni manufatti e la costruzione di uno stabile d'appartamenti

sulla part. 1108;

viste le risposte:

- 14 marzo 2007 del

municipio di CO 3;

- 13 marzo 2007 del

Consiglio di Stato;

- 20 marzo 2007 di CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 3

ottobre 2006 la resistente CO 1 ha chiesto al municipio di CO 3 il permesso di

demolire alcuni fabbricati esistenti sulla part. 1108 per costruirvi uno

stabile d'appartamenti;

che alla domanda si è opposto il ricorrente RI

1, conduttore del Ristorante __________ esistente sul fondo, obiettando che all'istante

faceva difetto il diritto di disporre del fondo;

che il 23 novembre 2006 il municipio ha

Considerandi

rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del titolare dell'esercizio

pubblico;

che con giudizio 6 febbraio 2007 il

Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta l'impugnativa

contro di esso inoltrata da RI 1, ritenendo che la beneficiaria avesse diritto

di disporre del fondo e che il contratto di locazione esistente, non

disdettabile prima del 29 febbraio 2008, non ostasse al rilascio di una licenza

edilizia, la cui validità si estende oltre tale data;

che contro il predetto giudizio il

soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo

che sia annullato assieme alla controversa licenza edilizia;

che secondo l'insorgente il contratto di

locazione esistente, disdettabile per la fine di febbraio dell'anno prossimo,

giustificherebbe soltanto la sospensione del rilascio della licenza edilizia in

attesa della definizione dei rapporti di diritto privato intercorrenti tra le

parti;

che all'accoglimento del ricorso si

oppongono il Consiglio di Stato e la beneficiaria della licenza edilizia, che

contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente;

che il municipio si rimette invece al

giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE;

che l'insorgente, già opponente, è

legittimato a ricorrere (art. 43 PAmm; STA 28.5.03 n. 52.3.98 in re S.B. e llcc

consid. 2);

che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è

dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm); trattandosi di una causa che

non pone questioni di principio il tribunale può decidere nella composizione di

giudice unico (art. 49 cpv. 2 LOG);

che la licenza edilizia è un atto

amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che nessun impedimento di

diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti dalla domanda di

costruzione (art. 1 cpv. 1 RLE; Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 1 LE,

n. 627);

che, secondo l'art. 22 cpv. 1 RLE,

insorgendo contestazioni di natura civile, l'autorità rinvia l'interessato al

giudice civile. Di regola, soggiunge la norma, tali contestazioni non

sospendono la procedura amministrativa;

che la sospensione della domanda di

costruzione in attesa che vengano risolte contestazioni civili si giustifica

soltanto quando la questione di diritto privato è pregiudiziale per il rilascio

della licenza (p. es. quando è controversa l'esistenza di un diritto di passo

per accedere al fondo dedotto in edificazione);

che, nel caso concreto, la contestazione

relativa al contratto di locazione dell'esercizio pubblico non è affatto

pregiudiziale ai fini del rilascio della controversa licenza;

che immune da violazioni del diritto appare

di conseguenza la decisione del municipio di non sospendere il rilascio della

licenza in attesa che vengano definiti i rapporti contrattuali tra l'insorgente

e la beneficiaria della licenza qui resistente;

che il ricorso, palesemente infondato, per

non dire temerario, va pertanto respinto, addebitando all'insorgente tassa di

giustizia e ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 21 LE; 22 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente, che

rifonderà fr. 1'000 alla resistente a titolo di ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni

dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il

ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss

LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

1, 2 patrocinate da: PA 2

3. CO 3

4. CO 4

5. CO 5

Il presidente Il

segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster