52.2007.73
Realizzazione di uno stabile d'appartamenti previa demolizione di alcuni manufatti
3 aprile 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2007.73
Data decisione, Autorità:
03.04.2007, TRAM
Titolo:
Realizzazione di uno stabile d'appartamenti previa demolizione di alcuni manufatti
ZONA EDIFICABILE
art. 22 RLE
Incarto n.
52.2007.73
Lugano
3 aprile 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 febbraio 2007 di
RI 1
patrocinato da: PA 1 ,
contro
la decisione 6 febbraio 2007 del Consiglio di Stato
(n. 687) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 23 novembre 2006, rilasciata dal municipio di CO 3 ad CO 1
per la demolizione di alcuni manufatti e la costruzione di uno stabile d'appartamenti
sulla part. 1108;
viste le risposte:
- 14 marzo 2007 del
municipio di CO 3;
- 13 marzo 2007 del
Consiglio di Stato;
- 20 marzo 2007 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 3
ottobre 2006 la resistente CO 1 ha chiesto al municipio di CO 3 il permesso di
demolire alcuni fabbricati esistenti sulla part. 1108 per costruirvi uno
stabile d'appartamenti;
che alla domanda si è opposto il ricorrente RI
1, conduttore del Ristorante __________ esistente sul fondo, obiettando che all'istante
faceva difetto il diritto di disporre del fondo;
che il 23 novembre 2006 il municipio ha
Considerandi
rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del titolare dell'esercizio
pubblico;
che con giudizio 6 febbraio 2007 il
Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta l'impugnativa
contro di esso inoltrata da RI 1, ritenendo che la beneficiaria avesse diritto
di disporre del fondo e che il contratto di locazione esistente, non
disdettabile prima del 29 febbraio 2008, non ostasse al rilascio di una licenza
edilizia, la cui validità si estende oltre tale data;
che contro il predetto giudizio il
soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
che sia annullato assieme alla controversa licenza edilizia;
che secondo l'insorgente il contratto di
locazione esistente, disdettabile per la fine di febbraio dell'anno prossimo,
giustificherebbe soltanto la sospensione del rilascio della licenza edilizia in
attesa della definizione dei rapporti di diritto privato intercorrenti tra le
parti;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato e la beneficiaria della licenza edilizia, che
contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente;
che il municipio si rimette invece al
giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE;
che l'insorgente, già opponente, è
legittimato a ricorrere (art. 43 PAmm; STA 28.5.03 n. 52.3.98 in re S.B. e llcc
consid. 2);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è
dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm); trattandosi di una causa che
non pone questioni di principio il tribunale può decidere nella composizione di
giudice unico (art. 49 cpv. 2 LOG);
che la licenza edilizia è un atto
amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che nessun impedimento di
diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti dalla domanda di
costruzione (art. 1 cpv. 1 RLE; Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 1 LE,
n. 627);
che, secondo l'art. 22 cpv. 1 RLE,
insorgendo contestazioni di natura civile, l'autorità rinvia l'interessato al
giudice civile. Di regola, soggiunge la norma, tali contestazioni non
sospendono la procedura amministrativa;
che la sospensione della domanda di
costruzione in attesa che vengano risolte contestazioni civili si giustifica
soltanto quando la questione di diritto privato è pregiudiziale per il rilascio
della licenza (p. es. quando è controversa l'esistenza di un diritto di passo
per accedere al fondo dedotto in edificazione);
che, nel caso concreto, la contestazione
relativa al contratto di locazione dell'esercizio pubblico non è affatto
pregiudiziale ai fini del rilascio della controversa licenza;
che immune da violazioni del diritto appare
di conseguenza la decisione del municipio di non sospendere il rilascio della
licenza in attesa che vengano definiti i rapporti contrattuali tra l'insorgente
e la beneficiaria della licenza qui resistente;
che il ricorso, palesemente infondato, per
non dire temerario, va pertanto respinto, addebitando all'insorgente tassa di
giustizia e ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 22 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente, che
rifonderà fr. 1'000 alla resistente a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il
ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss
LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
1, 2 patrocinate da: PA 2
3. CO 3
4. CO 4
5. CO 5
Il presidente Il
segretario
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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