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Decisione

52.2007.75

Pubblico concorso per l'aggiudicazione di lavori di sottostruttura per la manutenzione di strade cantonali. Criteri d'idoneità tecnica e finanziaria dei concorrenti, offerte sottocosto. Interpretazion

26 aprile 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori per le canalizzazioni ed il

potenziamento dell'acquedotto e delle infrastrutture, eseguiti dalla ditta CO 1

CO 1

-

i lavori di costruzione di strade patriziali e

consortili e quelli di rifacimento delle carraie, eseguiti dall'impresa RI 1 __________

__________

Le altre referenze sono invece

sostanzialmente estranee all'ambito stradale. A torto il committente le ha

ritenute valide estendendo la nozione di ambito stradale a tutte le

opere che potevano servire anche solo indirettamente ad assicurare l'esercizio

delle vie di comunicazione.

Anche se le referenze valide si riducono ai

quattro lavori sopra indicati, non si può comunque rimproverare al committente

di aver abusato della latitudine di giudizio che si era riservato con il

criterio d'idoneità in esame, per aver ritenuto sufficientemente dimostrate le

attitudini tecniche delle due imprese di costruzione che compongono il

consorzio. Le quattro commesse, che possono essere riconosciute come referenza,

hanno in effetti per oggetto di lavori di sottostruttura di una certa importanza,

eseguiti su opere viarie. Il criterio d'idoneità sancito dalla posizione

223.100 del capitolato non fissava maggiori esigenze in fatto di numero, di

caratteristiche o di valore dei lavori che potevano essere indicati e ritenuti

validi come referenza. Parimenti, non chiedeva che si trattasse di referenze appartenenti

al consorzio in quanto tale.

Invano pretende il ricorrente di escludere

tutti i lavori che non rientrano nell'ambito specifico di quelli formanti

l'oggetto della commessa. Una simile, restrittiva interpretazione non può essere

accreditata, poiché porterebbe a precludere la partecipazione alla gara a tutte

le ditte che non si sono sinora occupate di manutenzione stradale.

Parimenti da respingere sono le ulteriori

censure, sollevate dall'insorgente con riferimento all'idoneità tecnica o

finanziaria del consorzio resistente.

Il fatto che la ditta CO 1, costituitasi

nella forma attuale nel 2002, operi prevalentemente nel campo dell'edilizia

residenziale non costituisce un valido motivo per considerarla inidonea a

partecipare alla gara.

Nemmeno i precetti esecutivi spiccati

dall'AFC nei confronti della PA 1 per mancato pagamento di imposte (IVA o IFD),

nel frattempo pagate, giustificano l'esclusione del consorzio in applicazione

dell'art. 5 lett. c LCPubb. Tale norma non esige infatti che i concorrenti

dimostrino di essere in regola anche con il pagamento delle imposte federali

dirette o indirette. Nel giudizio sulla solvibilità e sulla solidità economica di

un concorrente il committente può invero tener conto anche del mancato pagamento

di oneri non elencati dalla norma in questione. In concreto, non si può

tuttavia rimproverare al committente di aver violato il diritto per aver

ritenuto che le esecuzioni promosse dall'AFC nei confronti della ditta CO 1 non

fossero tali da comportare l'esclusione dalla gara. Il consorzio resistente ha

del resto prodotto tutte le attestazioni richieste dal bando per comprovare

l'avvenuto pagamento dei contributi sociali e delle imposte cantonali e

comunali.

Da disattendere sono pure le contestazioni

riguardanti l'inadeguatezza dei tecnici e delle maestranze, la mancanza di

un'officina meccanica, l'inadeguatezza dei mezzi tecnici a disposizione e

l'insufficiente prontezza d'intervento. Da questo profilo, il capitolato non

poneva infatti particolari requisiti d'idoneità.

3. Sottocosto

3.1. A differenza della legge sugli appalti

(LApp), la LCPubb non prevede la possibilità di escludere le offerte sotto

costo. Tale possibilità, contemplata da numerose legislazioni cantonali, ha del

resto sempre creato notevoli difficoltà a livello di applicazione pratica

(Nicolas Michel, Droit public de la construction, n. 1952 segg.; Galli/Lehmann/Rechsteiner,

Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 476 e rinvio a 468). Il

committente può quindi deliberare la commessa ad un concorrente che offre un

prezzo particolarmente basso, fintanto che la sua offerta risponde alle

condizioni del bando di concorso e non costituisce un atto di concorrenza

sleale (RDAT I-1998 n. 49 consid. 3.4; STA 18.5.2005 in re

V. e I. n. 52.2005.72-74, consid. 3.3.; Tercier, La liberalisation du marché de

la construction, pubbl. in Journées du droit de la construction 1997,

documentation 1, pag. 24; BR 2000/2 pag. 61 seg. S 22 -

27). Se l'offerta appare insolitamente bassa rispetto alle altre, il committente

può semmai richiedere informazioni al concorrente per accertarsi che la stessa

rispetti le condizioni di partecipazione e possa adempiere alle condizioni

inerenti alla commessa (cfr. anche § 27 DirCIAP; art. XIII cpv. 4 lett. a AAP).

In quest'ottica, l'art. 47 RLCPubb/CIAP stabilisce che un committente, che

riceve un’offerta insolitamente più bassa delle altre, può chiedere spiegazioni

all’offerente per accertarsi che quest’ultimo rispetti le condizioni di

partecipazione e sia in grado di soddisfare le condizioni della commessa.

3.2. Nel caso concreto, il committente ha

esperito una verifica dell'attendibilità dei prezzi di certe posizioni,

giungendo alla conclusione che l'offerta del consorzio resistente rispondesse

alle condizioni del bando e non fosse da escludere per inaffidabilità. Il

ricorrente contesta queste deduzioni, sottolineando il prezzo insolitamente

basso di alcune posizioni, che non coprirebbe nemmeno il costo del materiale.

La censura non può essere accolta, poiché

questi prezzi non bastano per dimostrare che il consorzio vincente non è in

grado di fornire le prestazioni richieste dal capitolato o che l'offerta costituisce

un atto di concorrenza sleale.

4. Attendibilità

dei prezzi

4.1. La posizione 224.100 del capitolato

(CPN 102) stabiliva che l'attendibilità dei prezzi, ponderata con un fattore

del 25%, sarebbe stata valutata confrontando l'importo offerto con l'analogo

preventivo di riferimento ed assegnando il punteggio in base alla seguente formula:

Prezzo uguale al preventivo di riferimento +/- 10% punti 6 x 100

Prezzo + 30% rispetto al preventivo di riferimento punti 0 x 100

Prezzo - 30% rispetto al preventivo di riferimento punti 0 x

100

Per gli altri prezzi interpolazione

lineare x 100

Il preventivo di riferimento viene definito mediando il preventivo del

committente con la media delle offerte:

Preventivo di riferimento = (media offerte + preventivo committente) :

2

A tale scopo il committente deposita presso la Cancelleria dello Stato

in busta chiusa e sigillata un preventivo quale base per l'elaborazione del

presente criterio.

4.2. Il ricorrente contesta il punteggio

assegnato al consorzio resistente asserendo che il preventivo del committente

dovrebbe essere di fr. 7'200'000.-.

Il preventivo del committente, reso noto ai

concorrenti previa apertura della busta sigillata depositata presso la

Cancelleria dello Stato, ammonta in realtà a fr. 7'869'272.70. Il punteggio assegnato

al consorzio CO 1 appare dunque corretto. Preso atto dei dati che gli sono

stati notificati, il ricorrente non ha peraltro insistito ulteriormente sulla

censura.

5. Organizzazione

della ditta

5.1. La posizione 224.100 del capitolato

stabiliva che l'organizzazione della ditta sarebbe stata valutata sulla base

dei dati forniti dal concorrente in base alla seguente scala di punteggio:

1. Flessibilità (n. squadre proposte) (punti

1-6) x 25

Considerandi

2.

Prontezza d'intervento (punti

1-6) x 25

3.

Inventario (punti

1-6) x 25

4.

Disponibilità personale tecnico (punti

1-6) x 25

Il committente ha

assegnato al consorzio resistente i seguenti punteggi:

1.

Flessibilità (6 squadre proposte) punti

3.0

2.

Prontezza d'intervento punti

6.0

3.

Inventario punti

6.0

4.

Disponibilità personale tecnico punti

6.0

Il ricorrente

li contesta sostenendo che andrebbero tutti ridotti a 2.0 punti. Il consorzio CO

1.

non disporrebbe dell'esperienza necessaria per garantire la flessibilità e la

prontezza d'intervento richieste. Non disporrebbe di un'officina di riparazione

ed avrebbe un inventario inadatto alle prestazioni oggetto della commessa. Le

ditte consorziate non disporrebbero infine di personale tecnico sufficiente.

5.2

Il

committente giustifica le note assegnate, rilevando quanto segue.

5.2.1

Il consorzio resistente mette a disposizione 3

squadre di 6 uomini l'una ed altre 3 in caso di necessità, come del resto il

ricorrente al quale sono tuttavia stati assegnati 6.0 punti.

La valutazione non appare insostenibile.

Semmai è da correggere a favore del consorzio resistente, non essendo dato di

vedere per qual motivo, a parità di risorse di personale, gli sia stato dato un

punteggio di soli 3.0 punti.

5.2.2

Il consorzio aggiudicatario, in sede di discussione

d'offerta, ha fornito i seguenti tempi d'intervento:

- prima squadra: mezz'ora

- seconda squadra: 2 ore

- terza squadra: 2 ore

Il consorzio ricorrente ha indicato un tempo

d'intervento di 2 ore per tutte le tre squadre. Il committente ha assegnato 6.0

punti ad entrambi, ritenendo di non premiare la particolare prontezza d'intervento

indicata dal consorzio resistente per la prima squadra. Anche in questo caso le

valutazioni appaiono sostenibili. La pretesa inesperienza del consorzio CO 1

non costituisce un valido motivo per ridurre il punteggio assegnato al

consorzio resistente.

5.2.3

L'inventario dei mezzi a disposizione di entrambi i

consorzi è stato ritenuto adeguato. La maggior parte dei lavori di manutenzione

sono invero di ordinaria amministrazione. Entrambi i consorzi meritano dunque

6.0

punti.

Nemmeno questa valutazione procede da un

esercizio abusivo del potere discrezionale che la prescrizione di gara riserva

al committente. La mancanza di un'officina di riparazione non costituisce un

motivo tale da esigere imperativamente una riduzione del punteggio assegnato al

consorzio CO 1 Tanto meno se si considera che il consorzio può far capo ai

macchinari dell'impresa principale CO 1 del gruppo al quale appartiene.

5.2.4

Il consorzio CO 1 dispone di 6 tecnici che assicurano

una disponibilità del 175% sui cantieri. Il consorzio ricorrente dispone soltanto

di 5 tecnici ma con una maggiore disponibilità (210%). Tenuto conto che di

solito non vi sono più di tre cantieri aperti contemporaneamente che richiedono

tre tecnici in grado di garantire una disponibilità complessiva del 100%, anche

dal profilo di questo sottocriterio appare giustificato

assegnare ad entrambi i

consorzi il punteggio massimo (6.0).

La deduzione si

fonda su criteri oggettivi e pertinenti. Appare dunque sostenibile. Le

generiche critiche del consorzio ricorrente non la scalfiscono.

6.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili,

commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della commessa,

sono a carico delle ditte del consorzio ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 20, 22, 32, 36, 37 LCPubb; 47 RLCPubb/CIAP;

3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 6'000.- sono a carico delle ditte del consorzio ricorrente,

che rifonderanno fr. 9'000.- al consorzio resistente a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

;

,

.

terzi implicati

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

3. CO 3

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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