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Decisione

52.2007.79

Opposizione all'affitto complementare

14 marzo 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, qui

ricorrente, conduce dal 1° gennaio 2004 un’azienda agricola con sede a __________

__________ (ex azienda agricola __________). Essa ha avuto in gestione fino a

maggio 2004 i mapp. n. __________ di __________ e fino a dicembre 2004 i mapp.

n. __________ sempre di __________, ripresi dall’azienda agricola __________. A

partire da giugno 2004 (rispettivamente gennaio 2005) i proprietari di tali

fondi hanno deciso di affidarli a due altre aziende agricole della zona. I

mapp. n. __________ sono stati affittati all’azienda agricola CO 2 di __________,

mentre i mapp. n. __________ e __________ all’azienda d’estivazione CO 1 di __________.

Con opposizione 16 agosto 2005, fondata sull' art. 33 LAAgr, RI

1 ha contestato l’affitto complementare delle particelle in discussione,

adducendo che esse si trovano fuori del raggio d’esercizio delle due aziende.

Il 12 maggio 2006 la Commissione cantonale dei fitti agricoli

ha tuttavia respinto l'opposizione, non essendo possibile quantificare per il

Cantone Ticino un raggio usuale (distanza tra il centro aziendale e le

particelle gestite) suscettibile di giustificare l'annullamento degli affitti

avversati.

B. RI 1 ha

impugnato tale decisione davanti al Consiglio di Stato.

Per quanto concerne i fondi dati in affitto a CO 2, la ricorrente

ha escluso che in concreto la distanza tra il centro aziendale sito a __________

e i terreni di __________ potesse rientrare nella nozione di raggio d’esercizio

dell’azienda secondo l’uso locale contemplata dall’art. 33 cpv. 1 LAAgr.

Riguardo ai fondi affittati all’azienda d’estivazione CO 1, RI

1e ha ricordato che giusta l’art. 6 LAAgr i cantoni possono prevedere, a favore

degli agricoltori delle regioni montane, un diritto preferenziale di affitto

sui pascoli di montagna vicini. Il Ticino non ha emanato disposizioni in

merito, ma la legge federale lascia chiaramente trasparire la volontà di

favorire le aziende annuali.

C. Il Consiglio di

Stato ha respinto il gravame con giudizio 28 novembre 2006.

In relazione ai fondi affittati all'azienda agricola CO 2 di __________,

l’autorità di ricorso di prime cure ha preliminarmente rilevato come la Commissione cantonale dei fitti agricoli avesse la necessaria latitudine nell’apprezzamento

del concetto giuridico indeterminato di ubicazione "fuori del raggio

d'esercizio dell'azienda agricola secondo l'uso locale" di cui all’art. 33

cpv. 1 LAAgr. La valutazione della Commissione - ha soggiunto il Governo - è in

ogni modo condivisibile, ove solo si consideri che la maggior parte della SAU

di __________ è gestita da aziende di __________ e che rispetto a quest'ultime

quella CO 2 è situata ad una distanza supplementare di soli 5 km.

Anche l'opposizione interposta avverso gli affitti concessi

alla CO 1 era da respingere, poiché la legislazione in vigore non prevede

nessun diritto d’opposizione a dipendenza del tipo d’azienda, ma unicamente in

funzione del criterio del raggio di esercizio.

D. Avverso il

predetto giudizio governativo, RI 1 è insorta davanti al Tribunale amministrativo

federale, postulandone l’annullamento, unitamente alla decisione 12 maggio 2006

della Commissione dei fitti agricoli, con contestuale accoglimento dell'opposizione

16 agosto 2005 e scioglimento dei contratti avversati.

A titolo introduttivo, la ricorrente ha sottolineato che in

Ticino la situazione fondiaria delle aziende agricole è precaria, con poche

superfici in proprietà, parcellazione eccessiva e distanze considerevoli dal

centro aziendale. Per avere aziende competitive, occorre diminuire i costi di

produzione e concentrare l'attività in un raggio d'esercizio ristretto.

Descritta nel dettaglio la propria situazione logistica e

quella delle aziende CO 2 e CO 1, l'insorgente ha rimproverato al Consiglio di

Stato di aver eluso il concetto di uso locale contenuto nell'art. 33 cpv. 1

LAAgr e di aver addirittura trascurato l'altro requisito esatto dalla legge,

quello riferito al raggio d'esercizio normale per la località. Privo di

maggenghi, il comune di __________ ha una SAU concentrata nel fondovalle,

mentre il resto della superficie sfruttabile fa parte della regione d'estivazione.

Il raggio d'esercizio non può essere dunque dilatato come in altri contesti del

tutto diversi e d'altro canto nella lunghezza del percorso tra il centro

dell’azienda CO 2 e i fondi in affitto di __________ non è stato preso in

considerazione il dislivello di 350 m, con il quale si raggiunge una distanza

effettiva di 17.5 km.

D'altra parte, né l’azienda agricola CO 2, né la CO 1 hanno

provato di avere ragioni particolari per concludere il contratto d’affitto

(art. 34 LAAgr). Entrambe dispongono di strutture in grado di assicurare ai

loro titolari una buona sussistenza. La seconda è inoltre dedita principalmente

alla trasformazione del latte e alla commercializzazione dei prodotti caseari,

con una estivazione da giugno a settembre configurabile alla stregua di una semplice

attività secondaria.

E. Il 26

gennaio 2007 il giudice istruttore del Tribunale amministrativo federale ha promosso

uno scambio di opinioni con questo tribunale circa la competenza a statuire sul

gravame. Ne è scaturita un'ordinanza, con la quale la corte federale ha trasmesso

la causa al Tribunale cantonale amministrativo.

F. Il 9 marzo

2007 il Tribunale cantonale amministrativo ha intimato il ricorso alle parti

per la risposta.

Il Consiglio di Stato ha proposto la reiezione del gravame e

sollecitato la conferma della risoluzione impugnata senza formulare particolari

osservazioni.

La Commissione cantonale dei fitti agricoli si è rimessa al

giudizio di questo tribunale, ribadendo al pari di CO 2 le considerazioni

esposte innanzi alla precedente istanza di ricorso. CO 1 si è implicitamente

opposto all’accoglimento del ricorso, riaffermando di essere attivo nel settore

da un ventennio e di vivere esclusivamente di agricoltura.

Considerato, in

diritto

1. Il 23 marzo 2007 è entrata

in vigore la nuova legge cantonale sul diritto fondiario rurale e sull'affitto

agricolo del 30 gennaio 2007 (LCDFRAA). La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo a statuire in merito all'impugnativa discende quindi dall'art.

20 cpv. 2 LCDFRAA.

La legittimazione attiva

dell'insorgente, già opponente e titolare di un evidente interesse legittimo, è

certa (art. 43 PAmm per il rinvio dato dall'art. 20 cpv. 4 LCDFRAA).

Il ricorso, inoltrato

entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 20 cpv. 3 LCDFRAA è

tempestivo. Esso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base

degli atti, senza procedere all'assunzione delle svariate prove notificate

dalla ricorrente, insuscettibili di apportare al tribunale la conoscenza di

ulteriori elementi rilevanti per il giudizio che è chiamato a rendere (art. 18

cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

2.1. La legge federale sull'affitto

agricolo (LAAgr) disciplina il contratto d'affitto agricolo, in virtù del quale

il locatario concede all'affittuario un'azienda o un fondo, per uso agricolo e

perché ne raccolga i frutti, in cambio di un fitto (art. 4 LAAgr). La LAAgr mira a rafforzare la posizione di coloro che gestiscono fondi a fini agricoli. Per

raggiungere questo scopo, essa prevede disposizioni particolari, varate tenendo

conto delle specificità d’una gestione agricola. Rientrano fra queste le norme

concernenti la durata dell'affitto (art. 7 LAAgr), i termini e le modalità

della disdetta (art. 16 ss. LAAgr), la possibilità di agire in giudizio per

ottenere una protrazione dell'affitto (art. 26 ss. LAAgr), il controllo dei

fitti (art. 36 LAAgr) e l'obbligo per i Cantoni di adottare una procedura

semplice e rapida (art. 47 LAAgr).

Inoltre, in base ai principi della LDFR, la LAAgr contempla alcuni provvedimenti che mirano a sostenere le aziende agricole come, ad

esempio, la possibilità per i Cantoni di prevedere un diritto preferenziale di

affitto (art. 5-6 LAAgr), l'obbligo dell'autorizzazione per l'affitto,

particella per particella, di un'azienda agricola (art. 30 LAAgr) e la

procedura di opposizione contro l'affitto complementare (art. 33 LAAgr).

Misure, quest'ultime, in gran parte espressione di una politica strutturale

(cfr. Messaggio concernente la legge federale sull'affitto agricolo dell'11

novembre 1981, FF 1982 I 237 ss., in particolare p. 269).

Giusta l’art. 33 cpv. 1 LAAgr nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2004, può essere fatta opposizione contro l’affitto complementare di un

fondo che, secondo l’uso locale, è situato fuori del raggio d’esercizio dell’azienda

dell’affittuario complementare. La norma è stata modificata per porla in

consonanza con l'art. 63 lett. d LDFR (vedi in tal senso il relativo messaggio

in FF 2002 4439, nonché Donzallaz, Traité de droit agraire suisse: droit public

et droit privé, n. 2672), abolendo i requisiti cumulativi del "fondo molto

distante dal centro dell'azienda dell'affittuario" e "manifestamente

fuori del raggio d'esercizio localmente abituale" che in tema di affitto

complementare caratterizzavano la facoltà di opposizione sancita dal pregresso

art. 33 cpv. 2 LAAgr, disposizione volta ad evitare l'accaparramento di terreni

d'affitto e l'affitto economicamente poco ragionevole di fondi lontani dall'azienda.

Scopo ultimo della norma era ed è tuttora quello di sostenere un'agricoltura

produttiva, con la creazione di aziende concentrate dal profilo geografico in

modo da ridurre al minimo la lunghezza degli spostamenti dal nucleo

dell'impresa verso i fondi che la compongono e viceversa.

L’opposizione deve essere nondimeno respinta se l’affittuario

prova che ha ragioni particolari per concludere il contratto d’affitto o se

nessun altro s’interessa alla cosa affittata (art. 34 LAAgr).

2.2

Il vigente art. 33 cpv. 1 LAAgr prevede dunque

di tener conto del "raggio d'esercizio dell’azienda dell'affittuario

complementare secondo l'uso locale”. Secondo i materiali legislativi relativi

alla LAAgr del 1985, il raggio d'esercizio localmente abituale è di principio

il villaggio in cui si trova l'azienda. Tale concetto, tenuto conto della realtà

contadina dell'alta __________ di cui si dirà nel seguito, è ormai anacronistico

e in ogni modo non va interpretato in maniera restrittiva, considerata la meccanizzazione

che contraddistingue l'agricoltura moderna (Stalder, Kommentar BGBB n. 32 ad

art. 63). Trattandosi di una nozione giuridica indeterminata del diritto

federale, il suo contenuto precettivo deve essere concretamente determinato,

tenendo conto delle finalità perseguite da questo requisito e della situazione

concreta esistente nella regione di riferimento. In caso di contestazione quo

all'ampiezza del raggio d'esercizio di un'azienda agricola secondo l'uso

locale, le istanze di ricorso devono procedere con il dovuto riserbo,

limitandosi a verificare che l’interpretazione data dall’autorità decidente

alla predetta nozione non violi il diritto, travalicando in particolare i

limiti della latitudine di giudizio che deve esserle riconosciuta nell’ambito

dell’applicazione di concetti giuridici indeterminati. Censurabili, in quanto

lesive del diritto, sono soltanto le valutazioni basate su considerazioni

insostenibili od estranee alla materia, che attribuiscono al concetto da determinare

un contenuto precettivo inconciliabile con i principi fondamentali del diritto.

3.3.1

Nel caso di specie, il 16 agosto 2005 RI 1 si è opposta all’affitto

complementare a terzi di alcuni fondi prativi di __________ che sino al 2004

erano stati gestiti dalla sua azienda agricola insediata a __________.

L'opponente ha rilevato che una parte di queste terre era stata affittata ad

un'azienda posta a 14-15 km di distanza CO 2 di__________) ed il resto ad un'azienda

di semplice estivazione (CO 1 di __________).

Il 12 maggio 2006 la competente Commissione cantonale dei

fitti agricoli ha respinto l'opposizione, limitandosi ad osservare che non era

"stato possibile quantificare per il Cantone Ticino un raggio usuale

(distanza tra il centro aziendale e le particelle gestite) alfine di annullare

gli affitti con le aziende CO 1 di __________ e CO 2 di __________ ".

Emanando una siffatta decisione del tutto priva di un'adeguata motivazione, la Commissione ha chiaramente violato il diritto di essere sentito dell'opponente

(sull'argomento cfr. Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, n. 528

ss.), sanando tuttavia la lesione nel seguito della procedura.

In effetti, dopo l'inoltro del ricorso al Consiglio di Stato

da parte di RI 1, la Commissione ha raccolto delle informazioni presso la Sezione dell'agricoltura, spiegando in sede di risposta che a suo parere l'uso locale di cui

all'art. 33 cpv. 1 LAAgr va riferito all'intero cantone e non solo ad un angolo

di territorio quale la valle __________. La maggior parte della SAU presente a __________

è d'altronde gestita da aziende situate ad __________ come quella

dell'opponente (che sverna in quel luogo il suo bestiame e si trova quindi a

soli 5 km di distanza in meno rispetto a chi ha il proprio centro aziendale a __________)

e l'azienda CO 2, che non produce un reddito tale da garantire un'esistenza

molto buona, abbisogna dei terreni presi in affitto per assicurarsi basi

strutturali sufficientemente idonee. Numerosi sono peraltro gli esempi concreti

di agricoltori ticinesi che coltivano fondi posti a più di 15 km dal centro aziendale (soprattutto __________ e __________), magari entro i confini dello stesso

comune (in particolare __________).

Nel suo giudizio del 28 novembre 2006 il Consiglio di Stato

ha in sostanza fatto proprie le considerazioni appena esposte.

3.2

La tesi secondo cui la nozione di uso locale debba

essere riferita all'intero cantone non può essere condivisa. Non solo perché

dai materiali legislativi appare evidente l'intenzione di attribuire al

concetto dei limiti geografici tutto sommato circoscritti (addirittura

confinati all'interno di uno stesso comune), ma anche perché caso contrario la

norma di legge sarebbe stata coniata facendo esplicito riferimento alle usanze

vigenti a livello cantonale e non soltanto locale.

Secondo i dati forniti dalla Sezione dell'agricoltura, nel

comune di __________ risultano annunciati 61.91 ha di SAU coltivata, di cui 23.23 ha da parte di aziende di __________, 27.66 ha da aziende di __________, 10.82 ha da due aziende di __________ e 0.18 ha da un’azien-da di __________. A fronte di simili emergenze, che confermano l'assunto della frammentazione

delle aziende agricole esposto nel gravame a mò di introduzione, la controversa

decisione della Commissione dei fitti agricoli resiste alle critiche che la

ricorrente ha sollevato riprendendo in larga misura gli argomenti del

commentario Studer/Hofer del 1987, ormai superati nella misura in cui

concernono l'art. 33 LAAgr nella formulazione originaria entrata in vigore il

20.

ottobre 1986. La distanza che separa l’azienda agricola CO 2 di __________

dai fondi un tempo affittati dall'insorgente non risulta infatti molto

dissimile da quella delle aziende di __________ che gestiscono la maggior parte

delle particelle agricole di __________. Il dislivello tra __________ e __________,

che a ragione la ricorrente invoca quale fattore di allungamento della

distanza, non è di un'ampiezza tale da incidere in maniera decisiva sulla

lunghezza del percorso tra le due località. Tanto più che oggi giorno le aziende

agricole sono dotate di mezzi meccanici potenti e quella di CO 2 coltiva i

terreni di __________ essenzialmente per il foraggiamento, con spostamenti

quindi sporadici, limitati ai periodi della fienagione. Le spese di trasporto,

il tipo di strada (perfettamente agibile) e la topografia dei luoghi non consentono

di ritenere che l'affitto e la coltivazione dei prati di __________ esulino da

uno sfruttamento economicamente razionale dell'azienda nel suo complesso.

Alla fin fine, ritenendo che i terreni di __________

rientrassero ancora nel raggio d'esercizio dell'azienda CO 2 secondo l'uso locale

la Commissione dei fitti agricoli non ha operato una valutazione

insostenibile, sprovvista di valide ragioni o lesiva dei diritti costituzionali

dei cittadini. La predetta autorità non ha insomma abusato della latitudine di

giudizio che gli va riconosciuta nell'interpretazione del concetto giuridico

indeterminato contenuto nell'art. 33 cpv. 1 LAAgr.

Accertata la fondatezza della decisione con la quale la Commissione, in applicazione della citata norma di legge, ha respinto l'opposizione di RI 1

avverso l'affitto complementari dei fondi di __________ attualmente gestiti

dall'azienda CO 2, non occorre esaminare la liceità dell'operazione dal profilo

dell'art. 34 LAAgr.

4.

RI 1 si è

opposta anche all’affitto complementare di alcuni fondi, sempre situati a __________,

da parte dell’azienda agricola CO 1 avente sede nel medesimo comune. A suo

dire, quest’ultima è un’industria accessoria non agricola che gestisce

un’azienda d’estivazione e cogestisce un pascolo d’estivazione prima e dopo

l’alpeggio.

Come rettamente rilevato dal Consiglio di Stato, l’art. 33

cpv. 1 LAAgr prevede un diritto di opposizione unicamente in funzione del

criterio del raggio di esercizio dell'impresa affittuaria, indipendentemente

quindi dal tipo dell'azienda che si accaparra i terreni agricoli. Il fatto,

attestato dalla Sezione dell'agricoltura, che la CO 1 sia una semplice azienda

d’estivazione giusta l'art. 9 OTerm si appalesa quindi ininfluente e non

consente di accogliere l'opposizione, rispettivamente il ricorso, che

l'insorgente ha promosso sulla scorta dell'art. 33 LAAgr. Nemmeno il richiamo

all'art. 6 LAAgr permette di sovvertire l'esito negativo dell'impugnativa,

atteso che il cantone ha istituito un diritto preferenziale di affitto

unicamente per gli alpi di proprietà di enti di diritto pubblico, escluse

quindi le proprietà di privati (cfr. art. 12 ss. LCDFRAA).

5.

In esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto e la

decisione governativa confermata.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della

ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 4 ss., 7, 16, 26, 30, 33 ss., 36, 47 LAAgr, 63 LDFR; 20 LCDFRAA; 3,

18, 28, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4.

Intimazione

a:

;

;

;

;

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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