52.2007.8
Mancato rinnovo di un permesso di dimora
17 aprile 2007Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2007.8
Data decisione, Autorità:
17.04.2007, TRAM
Titolo:
Mancato rinnovo di un permesso di dimora
ABUSO DI DIRITTO
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
PERMESSO DI DIMORA
PROPORZIONALITÀ
RINNOVO
UGUAGLIANZA GIURIDICA
art. 7 LDDS
Incarto n.
52.2007.8
Lugano
17 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 gennaio 2007 di
RI 1
contro
la decisione 12 dicembre 2006 (n. 6187) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 28 ottobre 2006 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo di un
permesso di dimora;
viste le risposte:
- 24 gennaio 2007 del
Dipartimento delle istituzioni;
- 30 gennaio 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 30
agosto 2004 RI 1, cittadino venezuelano, si è sposato con la cittadina svizzera
L__________, dinanzi all'ufficiale dello stato civile di __________.
A seguito del matrimonio, egli ha ottenuto un permesso di dimora annuale, che gli
è poi stato rinnovato sino al 29 agosto 2006.
B. a. Il 28 giugno 2006 RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il cambiamento di
indirizzo e di comune sul proprio permesso di dimora.
Interrogata il 23 agosto seguente dalla Polizia cantonale in merito alla sua
situazione matrimoniale, L__________, ha dichiarato di non avere mai vissuto
sotto lo stesso tetto con il marito, visto che le nozze erano state celebrate
per permettere a quest'ultimo di ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera.
Il 25 settembre la polizia ha quindi interrogato in proposito anche RI 1, il
quale ha contestato tale asserzione ed ha affermato che, dopo 7/8 mesi di regolare
vita coniugale, nell'estate del 2005 si era separato dalla moglie in quanto
quest'ultima intratteneva una relazione sentimentale con un altro uomo.
b. Preso atto delle risultanze dell'inchiesta condotta dalla Polizia cantonale,
con decisione 23 ottobre 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha
risolto di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1 e gli ha fissato un
termine sino al 30 novembre 2006 per lasciare il territorio cantonale. L'autorità
ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso gli era stato concesso era
venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione della vita in comune con la
moglie, ritenendo in tal modo che egli invocasse il matrimonio in maniera manifestamente
abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese
C. Con
giudizio 12 dicembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1. In sostanza, il
Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovare il permesso
all'interessato per i motivi addotti dal dipartimento e ha considerato
esigibile il suo rientro in Venezuela;
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo
del suo permesso di dimora. Non contesta che il suo matrimonio con L__________
sia ormai finito da tempo. Sostiene però che il provvedimento litigioso è sproporzionato,
in quanto non tiene conto che egli non possiede più alcun legame familiare in
Venezuela e che in Svizzera si sta apprestando ad iniziare una nuova formazione
professionale quale fisioterapista presso la SUPSI. Il fatto poi che nelle
università e nelle scuole universitarie svizzere vi siano numerosi studenti
stranieri in possesso di un permesso di dimora dimostrerebbe, a suo dire, che
egli è vittima di una manifesta disparità di trattamento.
All'accoglimento del gravame si oppongono
sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà,
per quanto necessario, in seguito;
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In materia
di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a
LALPS).
1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di
principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o
di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si
fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio
2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora: ai fini dell'applicazione della suddetta
norma è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, ritenuto
che il ricorrente risulta sempre sposato con la cittadina elvetica L__________,
egli ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.
Pertanto, potendo la decisione impugnata
essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto
amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire
sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.
1.4. Ne consegue che il gravame in oggetto,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata
a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Preliminarmente
va detto che, malgrado le dichiarazioni rilasciate alla Polizia cantonale dalla
moglie del ricorrente in occasione del suo interrogatorio del 23 agosto 2006,
sia la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, che il
Consiglio di Stato hanno negato ad RI 1 il rinnovo del
suo permesso di dimora senza prendere in considerazione
l'ipotesi dell'esistenza di un matrimonio fittizio, ma limitandosi a rilevare come quest'ultimo commettesse un chiaro
abuso di diritto nell'invocare un connubio ormai svuotato di qualsiasi
contenuto.
Di conseguenza, anche in questa sede non è necessario
entrare nel merito dei motivi che hanno condotto l'insorgente a contrarre
matrimonio con L__________.
3. L'art. 7
LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al
rilascio e alla proroga del permesso di dimora (cpv. 1 prima frase) e che
questo diritto non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le
prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente
quelle sulla limitazione del loro effettivo (cpv. 2). Per costante
giurisprudenza vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico
è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di
tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il
caso quando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un
matrimonio che sussiste solo a livello formale al solo fine di ottenere il
rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta
in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid.
2.2.).
Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore
ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di
un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza
di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.). È per contro
necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non
siano più intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal
vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127
Considerandi
II 49, consid. 5a e rif.).
4.
Come
accennato in narrativa, nel caso di specie il ricorrente ha ottenuto un permesso
di dimora a seguito del suo matrimonio contratto il 30 agosto 2004 con una cittadina
svizzera. Dagli atti di causa risulta che i coniugi __________ si sono separati
di fatto perlomeno già a partire dall'estate del 2005. La moglie aveva in
effetti iniziato ad intrattenere una relazione sentimentale con un altro uomo
(v. verbale d'interrogatorio di Polizia cantonale 25 settembre 2006 di RI 1), dal
quale ha poi avuto un figlio, nato il 23 ottobre 2006. Sempre dalle tavole
processuali emerge che tra i coniugi __________ è pendente una procedura di divorzio.
Ora, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle
dichiarazioni rilasciate dall'insorgente nel corso della procedura e della
durata della separazione dei coniugi, vi sono sufficienti elementi per ritenere
che quest'ultimi abbiano da tempo organizzato autonomamente le loro rispettive
vite e che il loro matrimonio esista soltanto sulla carta. D'altra parte, va
rilevato come anche lo stesso ricorrente abbia riconosciuto nel gravame che il
suo matrimonio con L__________ sia ormai giunto alla fine (ricorso § 4 in fine).
In siffatte circostanze, risulta pertanto in
modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio
matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai da almeno un paio d'anni,
al fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora ottenuto per vivere
con la moglie. Ne consegue che è venuto meno il fine del soggiorno di RI 1 in
Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio a
suo favore di un permesso di dimora.
5.
5.1. Resta
da verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato dalla Sezione
dei permessi e dell'immigrazione.
A questo proposito il ricorrente rimprovera alla precedente autorità di
giudizio di non avere tenuto conto che egli non ha più alcun legame familiare
in Venezuela, dal momento che sia i suoi fratelli che sua madre vivono in
Europa, e che il provvedimento litigioso lo obbligherebbe ad interrompere il
periodo di pratica che sta attualmente svolgendo presso __________, in vista dell'inizio,
previsto nel settembre del 2007, dei corsi di fisioterapia, ergoterapia e cure
infermieristiche presso la SUPSI.
5.2
Sennonché, si deve considerare che il ricorrente risiede in Svizzera
regolarmente da poco più di due anni e mezzo. Il suo soggiorno in questo Paese va
quindi considerato ancora di breve durata. Inoltre egli ha gran parte dei suoi
legami sociali e culturali in Venezuela, dove è nato e cresciuto e risiedeva
prima di giungere in Svizzera all'età di 28 anni. È vero che alcuni dei suoi familiari
più stretti non vivono più in quel Paese, essendosi trasferiti in Europa
(Svizzera e Spagna): è però altresì vero che l'insorgente è una persona adulta
e indipendente, che non abbisogna per poter vivere della cura e dell'assistenza
dei suoi parenti, per cui tale circostanza non costituisce un ostacolo al suo
rientro in Venezuela, dove sicuramente non incontrerà alcun problema di
riadattamento.
Il fatto poi che egli stia attualmente svolgendo un'attività lavorativa in
Svizzera in prospettiva di iniziare la formazione quale fisioterapista presso
la SUPSI è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo
scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente
ambito.
Di conseguenza, la decisione impugnata appare rispettosa del principio della proporzionalità.
Infine, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, essa non è lesiva del
principio di uguaglianza. Il fatto che le autorità amministrative non gli
abbiano rinnovato il permesso di dimora per poter vivere con la moglie non significa
ancora che egli non possa chiedere un analogo permesso di soggiorno per motivi
di studio, ritenuto comunque che nessuna norma di legge gli conferisce un
diritto all'ottenimento di una simile autorizzazione.
6.
La Sezione
dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni
legali richiamate, rifiutandosi di rinnovare il permesso di soggiorno a RI 1
per essersi appellato in maniera manifestamente abusiva il suo matrimonio
esistente da tempo solo sulla carta.
Per il resto, si può rinviare alle
pertinenti considerazioni del giudizio governativo impugnato.
7.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto così come l'istanza
di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede, il
gravame essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio (art. 14 Lag). Ad
identica conclusione si può giungere per quella presentata dinnanzi al
Consiglio di Stato.
Tassa di giustizia e spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 7 LDDS; 83
lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61
PAmm, 14 Lag;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La domanda
di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3. La tassa di
giustizia e le spese di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82. segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
5. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster