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Decisione

52.2007.8

Mancato rinnovo di un permesso di dimora

17 aprile 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 30

agosto 2004 RI 1, cittadino venezuelano, si è sposato con la cittadina svizzera

L__________, dinanzi all'ufficiale dello stato civile di __________.

A seguito del matrimonio, egli ha ottenuto un permesso di dimora annuale, che gli

è poi stato rinnovato sino al 29 agosto 2006.

B. a. Il 28 giugno 2006 RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e

dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il cambiamento di

indirizzo e di comune sul proprio permesso di dimora.

Interrogata il 23 agosto seguente dalla Polizia cantonale in merito alla sua

situazione matrimoniale, L__________, ha dichiarato di non avere mai vissuto

sotto lo stesso tetto con il marito, visto che le nozze erano state celebrate

per permettere a quest'ultimo di ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera.

Il 25 settembre la polizia ha quindi interrogato in proposito anche RI 1, il

quale ha contestato tale asserzione ed ha affermato che, dopo 7/8 mesi di regolare

vita coniugale, nell'estate del 2005 si era separato dalla moglie in quanto

quest'ultima intratteneva una relazione sentimentale con un altro uomo.

b. Preso atto delle risultanze dell'inchiesta condotta dalla Polizia cantonale,

con decisione 23 ottobre 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha

risolto di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1 e gli ha fissato un

termine sino al 30 novembre 2006 per lasciare il territorio cantonale. L'autorità

ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso gli era stato concesso era

venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione della vita in comune con la

moglie, ritenendo in tal modo che egli invocasse il matrimonio in maniera manifestamente

abusiva per continuare a soggiornare nel nostro paese

C. Con

giudizio 12 dicembre 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1. In sostanza, il

Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovare il permesso

all'interessato per i motivi addotti dal dipartimento e ha considerato

esigibile il suo rientro in Venezuela;

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo

del suo permesso di dimora. Non contesta che il suo matrimonio con L__________

sia ormai finito da tempo. Sostiene però che il provvedimento litigioso è sproporzionato,

in quanto non tiene conto che egli non possiede più alcun legame familiare in

Venezuela e che in Svizzera si sta apprestando ad iniziare una nuova formazione

professionale quale fisioterapista presso la SUPSI. Il fatto poi che nelle

università e nelle scuole universitarie svizzere vi siano numerosi studenti

stranieri in possesso di un permesso di dimora dimostrerebbe, a suo dire, che

egli è vittima di una manifesta disparità di trattamento.

All'accoglimento del gravame si oppongono

sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà,

per quanto necessario, in seguito;

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In materia

di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a

LALPS).

1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di

principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o

di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si

fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato

internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio

2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase

LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e

alla proroga di un permesso di dimora: ai fini dell'applicazione della suddetta

norma è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale

giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, ritenuto

che il ricorrente risulta sempre sposato con la cittadina elvetica L__________,

egli ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.

Pertanto, potendo la decisione impugnata

essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto

amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire

sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.

1.4. Ne consegue che il gravame in oggetto,

tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata

a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2. Preliminarmente

va detto che, malgrado le dichiarazioni rilasciate alla Polizia cantonale dalla

moglie del ricorrente in occasione del suo interrogatorio del 23 agosto 2006,

sia la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, che il

Consiglio di Stato hanno negato ad RI 1 il rinnovo del

suo permesso di dimora senza prendere in considerazione

l'ipotesi dell'esistenza di un matrimonio fittizio, ma limitandosi a rilevare come quest'ultimo commettesse un chiaro

abuso di diritto nell'invocare un connubio ormai svuotato di qualsiasi

contenuto.

Di conseguenza, anche in questa sede non è necessario

entrare nel merito dei motivi che hanno condotto l'insorgente a contrarre

matrimonio con L__________.

3. L'art. 7

LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al

rilascio e alla proroga del permesso di dimora (cpv. 1 prima frase) e che

questo diritto non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le

prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente

quelle sulla limitazione del loro effettivo (cpv. 2). Per costante

giurisprudenza vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico

è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di

tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il

caso quando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un

matrimonio che sussiste solo a livello formale al solo fine di ottenere il

rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta

in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid.

2.2.).

Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore

ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di

un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza

di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.). È per contro

necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non

siano più intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal

vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127

Considerandi

II 49, consid. 5a e rif.).

4.

Come

accennato in narrativa, nel caso di specie il ricorrente ha ottenuto un permesso

di dimora a seguito del suo matrimonio contratto il 30 agosto 2004 con una cittadina

svizzera. Dagli atti di causa risulta che i coniugi __________ si sono separati

di fatto perlomeno già a partire dall'estate del 2005. La moglie aveva in

effetti iniziato ad intrattenere una relazione sentimentale con un altro uomo

(v. verbale d'interrogatorio di Polizia cantonale 25 settembre 2006 di RI 1), dal

quale ha poi avuto un figlio, nato il 23 ottobre 2006. Sempre dalle tavole

processuali emerge che tra i coniugi __________ è pendente una procedura di divorzio.

Ora, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle

dichiarazioni rilasciate dall'insorgente nel corso della procedura e della

durata della separazione dei coniugi, vi sono sufficienti elementi per ritenere

che quest'ultimi abbiano da tempo organizzato autonomamente le loro rispettive

vite e che il loro matrimonio esista soltanto sulla carta. D'altra parte, va

rilevato come anche lo stesso ricorrente abbia riconosciuto nel gravame che il

suo matrimonio con L__________ sia ormai giunto alla fine (ricorso § 4 in fine).

In siffatte circostanze, risulta pertanto in

modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio

matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai da almeno un paio d'anni,

al fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora ottenuto per vivere

con la moglie. Ne consegue che è venuto meno il fine del soggiorno di RI 1 in

Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio a

suo favore di un permesso di dimora.

5.

5.1. Resta

da verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato dalla Sezione

dei permessi e dell'immigrazione.

A questo proposito il ricorrente rimprovera alla precedente autorità di

giudizio di non avere tenuto conto che egli non ha più alcun legame familiare

in Venezuela, dal momento che sia i suoi fratelli che sua madre vivono in

Europa, e che il provvedimento litigioso lo obbligherebbe ad interrompere il

periodo di pratica che sta attualmente svolgendo presso __________, in vista dell'inizio,

previsto nel settembre del 2007, dei corsi di fisioterapia, ergoterapia e cure

infermieristiche presso la SUPSI.

5.2

Sennonché, si deve considerare che il ricorrente risiede in Svizzera

regolarmente da poco più di due anni e mezzo. Il suo soggiorno in questo Paese va

quindi considerato ancora di breve durata. Inoltre egli ha gran parte dei suoi

legami sociali e culturali in Venezuela, dove è nato e cresciuto e risiedeva

prima di giungere in Svizzera all'età di 28 anni. È vero che alcuni dei suoi familiari

più stretti non vivono più in quel Paese, essendosi trasferiti in Europa

(Svizzera e Spagna): è però altresì vero che l'insorgente è una persona adulta

e indipendente, che non abbisogna per poter vivere della cura e dell'assistenza

dei suoi parenti, per cui tale circostanza non costituisce un ostacolo al suo

rientro in Venezuela, dove sicuramente non incontrerà alcun problema di

riadattamento.

Il fatto poi che egli stia attualmente svolgendo un'attività lavorativa in

Svizzera in prospettiva di iniziare la formazione quale fisioterapista presso

la SUPSI è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo

scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente

ambito.

Di conseguenza, la decisione impugnata appare rispettosa del principio della proporzionalità.

Infine, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, essa non è lesiva del

principio di uguaglianza. Il fatto che le autorità amministrative non gli

abbiano rinnovato il permesso di dimora per poter vivere con la moglie non significa

ancora che egli non possa chiedere un analogo permesso di soggiorno per motivi

di studio, ritenuto comunque che nessuna norma di legge gli conferisce un

diritto all'ottenimento di una simile autorizzazione.

6.

La Sezione

dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni

legali richiamate, rifiutandosi di rinnovare il permesso di soggiorno a RI 1

per essersi appellato in maniera manifestamente abusiva il suo matrimonio

esistente da tempo solo sulla carta.

Per il resto, si può rinviare alle

pertinenti considerazioni del giudizio governativo impugnato.

7.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto così come l'istanza

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede, il

gravame essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio (art. 14 Lag). Ad

identica conclusione si può giungere per quella presentata dinnanzi al

Consiglio di Stato.

Tassa di giustizia e spese seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 7 LDDS; 83

lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61

PAmm, 14 Lag;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La domanda

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

5. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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