52.2007.80
Aggiudicazione opere da giardinere per la sistemazione esterna di una scuola per l'infanzia
3 aprile 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2007.80
Data decisione, Autorità:
03.04.2007, TRAM
Titolo:
Aggiudicazione opere da giardinere per la sistemazione esterna di una scuola per l'infanzia
AGGIUDICAZIONE
art. 32 LCPUBB
art. 36 LCPUBB
art. 10 RLCPUBB
Incarto n.
52.2007.80
Lugano
3 aprile 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 marzo 2007 della
RI 1,
contro
la decisione 1° marzo 2007 del municipio di CO 1 che
aggiudica alla ditta CO 2 le opere da giardiniere per la sistemazione esterna
della nuova scuola d'infanzia;
vista la risposta 23 marzo
2007 del municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 31
ottobre 2006 il municipio di CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb
ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da giardiniere
per la sistemazione esterna della nuova scuola d'infanzia (FU n. 87/2007, pag.
7182 seg.).
Il bando stabiliva i seguenti criteri e
sottocriteri d'aggiudicazione:
1.
Economicità 60%
2.
Organizzazione del
concorrente 25%
2.1. Organigramma ditta, mansionari 30%
2.2. Manodopera prevista per l'opera, referenze 40%
2.3. Referenze della ditta per lavori analoghi 30%
3. Termini 10%
4. Formazione
apprendisti 5%
Le modalità di valutazione erano
ulteriormente specificate dal capitolato d'appalto.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di quattro ditte del ramo. Fra
queste, v'erano quella della RI 1 di fr. 82.975.50 e quella della CO 2 di fr.
96'657.10.
Avvalendosi della consulenza di un
architetto paesaggista, il committente le ha valutate come segue:
Criteri
Peso
CO 2
RI 1
1. Economicità
60%
4.35
2.61
6.00
3.60
2. Organizzazione
25%
--
1.37
--
0.62
2.1.
Organigramma, referenze
30%
4.25
1.00
2.2.
Qualifiche persone chiave
40%
6.00
3.63
2.3.
Referenze ditta
30%
2.40
6.00
3. Termini
10%
6.00
0.60
1.00
0.10
4. Apprendisti
5%
2.75
0.30
0.14
Totale
100%
4.8794
4.4550
Fondandosi su questa valutazione, il 1°
marzo 2007 ha aggiudicato la commessa alla ditta CO 2.
C. Contro
questa decisione, la ditta RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullata e che la commessa le sia aggiudicata.
L'insorgente contesta in particolare il
punteggio attribuitole per i termini, osservando di essere la ditta più veloce
di tutte. Censurabile, aggiunge, sarebbe anche la valutazione del criterio
relativo alle referenze ed alle qualifiche professionali.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il municipio, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente
con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
La ditta CO 2 non ha invece presentato
osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.
La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno la ricorrente
postula invero l'assunzione di particolari prove.
2. 2.1.
Giusta l'art. 32 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta
più vantaggiosa determinata sulla scorta dei criteri debitamente annunciati dal
bando di concorso. La documentazione di gara, precisa l'art. 10 cpv. 2 lett. k RLCPubb/CIAP,
deve indicare i criteri e/o sotto criteri di aggiudicazione in ordine di
importanza, con la relativa ponderazione e la scala e/o il metodo di valutazione.
2.2. La commessa in esame ha per oggetto (pos.
143.100):
-
la preparazione di una superficie di 3'500 mq
-
la messa in opera di strati vegetali di 3'500 mq
-
la formazione di tappeti erbosi di 3'500 mq
-
la fornitura e la posa di ca. 45 piante d'alto
fusto
-
la fornitura e la posa di ca. 120 piante di laurus
nobilis
-
la fornitura e la posa di ca. 590 arbusti misti.
La posizione 224.231 del capitolato d'appalto
chiedeva agli offerenti di fornire in forma grafica anche semplificata la successione
dei lavori previsti dall'elenco prezzi con i tempi determinanti per la consegna
secondo capitolato d'appalto. Il committente auspicava altresì che i lavori
potessero essere conclusi prima dei termini indicati dal capitolato d'appalto
che prevede 13 settimane lavorative, con inizio dei lavori nel febbraio 2007 e
consegna dei lavori ultimati il 25 maggio 2007. La nota 4, su una scala da 1 a
6, era fissata a 13 settimane. Per ogni settimana in meno era previsto un punto
in più. Per ogni settimana in più veniva invece dedotto un punto.
Per ogni giorno di ritardo era inoltre
prevista una penale di fr. 200.- (cfr. pos. 642.100).
3. 3.1. La
ricorrente, che occupa un tecnico e 4 operai, ha previsto di portare a termine
Fatti
i lavori sull'arco di 5 settimane ed un giorno (26 giorni lavorativi),
impiegando 2 operai il primo giorno (impianto del cantiere), 3 operai per 15
giorni seguenti (opere di sterro e modellatura), e 4 operai gli ultimi 10
giorni (piantagione e semina); complessivamente, dunque, 87 giorni lavoro/uomo.
3.2. Il committente ha assegnato alla ditta RI
1 la nota minima (1.00), ritenendo che il programma dei lavori allegato fosse
del tutto inattendibile. La tesi non può essere condivisa.
La posizione 224.231 del capitolato d'appalto,
disciplinante le modalità di valutazione del criterio dei termini, stabiliva
infatti che la nota da assegnare sarebbe stata commisurata esclusivamente in
base al numero di settimane indicato dal programma dei lavori. Non specificava
che le indicazioni fornite dai concorrenti sarebbero state apprezzate anche per
rapporto alla loro attendibilità.
Ora, è vero che la scala delle note prevista
dal capitolato (13 settimane = 4.00; 11 settimane = 6.00) poteva indurre i
concorrenti ad indicare una durata dei lavori particolarmente breve allo scopo
Considerandi
di ottenere note migliori. Al fine di prevenire abusi e distorsioni il committente
ha tuttavia previsto delle penalità (invero poco dissuasive: fr. 200.- per
giorno di ritardo). Non si è riservato di valutare anche l'attendibilità delle
indicazioni fornite dai concorrenti tenendo soprattutto conto della manodopera
impiegata (numero totale di giorni lavoro/uomo).
Ne consegue che, assegnando la nota relativa
ai termini anche in base alla loro attendibilità, il committente ha introdotto
una modalità di valutazione che non era stata adeguatamente preannunciata. Già
per questo motivo, l'aggiudicazione non può essere confermata.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto, annullando
la decisione impugnata siccome lesiva del diritto.
Considerato che la correzione della nota
relativa ai termini indicati dalla ricorrente (da 1.00 a 6.00) comporta un
aumento di 0.5 punti del punteggio assegnatole (4.4550), la commessa le viene
aggiudicata direttamente, prescindendo da un rinvio per nuova decisione (art.
41.
cpv. 1 seconda frase LCPubb). È infatti già sin d'ora certo che l'emendamento
le consente di superare in graduatoria la ditta CO 2.
La tassa di giustizia è posta a carico del
comune, unico resistente, secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36 LCPubb; 10 RLCPubb/CIAP; 3, 18,
28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 1° marzo 2007 del municipio di
CO 1 è annullata;
1.2. la commessa in oggetto è aggiudicata alla
ricorrente come all'offerta inoltrata.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del comune di CO 1.
3. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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