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Decisione

52.2007.93

Mancato rinnovo di un permesso di dimora

17 aprile 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 (1975), cittadino serbo, è giunto in Svizzera nel gennaio del

1992 per ricongiungersi con i suoi genitori che qui risiedevano in virtù di un

permesso di dimora annuale. Per tale motivo le autorità elvetiche gli hanno

rilasciato un'analoga autorizzazione di soggiorno, in seguito regolarmente

rinnovata, l'ultima volta nel gennaio 2005.

Nel mese di marzo del 1996 egli si è sposato con la connazionale __________,

che lo ha raggiunto in Svizzera nel maggio seguente e alla quale è stato

rilasciato un permesso di dimora annuale per vivere con il marito. Dal

matrimonio sono quindi nate le figlie K__________ (5 agosto 1999) e J__________

(2 febbraio 2003).

B. Durante il suo soggiorno nel nostro Paese RI 1 ha avuto modo di

interessare a più riprese le autorità penali e amministrative.

Il 20 marzo 2003 la Corte delle assise correzionali di __________ lo ha

condannato alla pena di 14 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di due anni per il reato di infrazione aggravata alla LStup in

seguito alla vendita di circa 200 grammi di cocaina.

Il 17 aprile seguente la Sezione dei permessi e dell'immigrazione lo ha

pertanto ammonito, minacciandolo di espulsione. Il 6 giugno 2003 la medesima

autorità ha respinto la sua istanza intesa all'ottenimento di un permesso di

domicilio.

Il 2 febbraio 2006 la Corte delle assise criminali ha condannato RI 1 alla pena

di 4 anni di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di 10

anni, quest'ultimo provvedimento sospeso condizionalmente per un periodo di

prova di 5 anni, per i reati di infrazione aggravata alla LStup e guida in

stato di inattitudine, in quanto colpevole di avere venduto 1'248 grammi di cocaina

e trasportato in 4 occasioni 620 grammi della medesima sostanza. Inoltre gli è

stata revocata la sospensione condizionale della pena detentiva inflittagli il

20 marzo 2003.

La pena è stata ridotta a tre anni e nove mesi mediante giudizio 20 settembre

2006 della Corte di cassazione e revisione penale.

C. Con

decisione 12 dicembre 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha

respinto l'istanza presentata il 10 gennaio 2006 da RI 1 volta ad ottenere il

rinnovo del suo permesso di dimora, in virtù dei gravi precedenti penali a suo

carico.

Adito su ricorso dall'interessato, con

sentenza del 27 febbraio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato tale

provvedimento, rilevando come lo stesso fosse rispettoso della legge e del

principio di proporzionalità. Il governo ha altresì precisato che il suo giudizio

era definitivo, non disponendo lo straniero di un diritto al rinnovo del suo permesso

di dimora.

D. Contro quest'ultima

pronuncia RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e postulando che gli atti siano retrocessi alla

Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché quest'ultima gli rinnovi il

suo permesso di domicilio (recte: di dimora). In ordine, sostiene di disporre

di un diritto all'ottenimento di detta autorizzazione fondato sull'art. 8 Convenzione

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),

essendo la moglie e le figlie al beneficio di un permesso di dimora e intrattenedo

egli un legame stretto e effettivamente vissuto con le medesime. Nel merito contesta

la decisione impugnata, ritenedo che la stessa sarebbe sproporzionata in quanto

in Svizzera risiedono tutti i suoi familiari.

Chiamato ad esprimersi, il Consiglio di Stato ha chiesto che il gravame sia

dichiarato irricevibile. Analoga domanda di giudizio è stata formulata anche

dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, secondo la quale, in ogni caso

l'impugnativa andrebbe respinta nel merito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate

con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2.1. Il ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le

decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto

all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del

diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS

173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425

consid. 1 con rinvii).

1.2.2. L'art.

4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle

disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla

concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un

diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si

fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato

internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

In

concreto, l'insorgente non può prevalersi di una disposizione particolare del

diritto federale o di un accordo internazionale da cui potrebbe derivare un

diritto al rinnovo del suo permesso di dimora. Difatti, non esiste alcun

trattato conchiuso tra la Svizzera e la Serbia dal quale potrebbe scaturire un simile

diritto.

Il

ricorrente non può neppure prevalersi della protezione della vita famigliare

garantita dall'art. 8 CEDU, invocando il legame con la moglie __________ o con le

figlie K__________ e J__________, già per il fatto che esse sono al beneficio

di un semplice permesso di dimora annuale con scadenza il 18 maggio 2007. Secondo

costante giurisprudenza, affinché quest'ultima norma convenzionale sia

applicabile, occorre - in particolare - che il membro della famiglia con il

quale l'interessato afferma d'intrattenere una relazione stretta, intatta ed

effettivamente vissuta, abbia un diritto certo di risiedere in Svizzera. In

altre parole, è necessario che questa persona sia al beneficio di un permesso

di domicilio o possieda la cittadinanza elvetica (DTF 118 Ib 157, consid. 1c),

oppure abbia la certezza di vedersi accordato un permesso di dimora (DTF 111 Ib

163 consid. 1a), ciò che non è manifestamente il caso nella presente fattispecie.

1.3. In

esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dunque dichiarato

irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale.

Considerandi

2.

Tassa e

spese di giustizia sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti

gli art. 8 CEDU; 4 LDDS; 83 lett. c n. 2

LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 60 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 800.- sono a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82.

segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

.

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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