52.2007.93
Mancato rinnovo di un permesso di dimora
17 aprile 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2007.93
Data decisione, Autorità:
17.04.2007, TRAM
Titolo:
Mancato rinnovo di un permesso di dimora
COMPETENZA
ESAME D'UFFICIO
IRRECEVIBILITÀ
PERMESSO DI DIMORA
POTERE D'ESAME
RINNOVO
art. 8 CEDU
art. 4 LDDS
Incarto n.
52.2007.93
Lugano
17 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 marzo 2007 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 27 febbraio 2007 (n. 1004) del
Consiglio di Stato che respinge il gravame presentato dall'insorgente avverso
la risoluzione 12 dicembre 2006 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
gli ha negato il rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
- 27 marzo 2007 del
Consiglio di Stato;
- 4 aprile 2007 del
Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 (1975), cittadino serbo, è giunto in Svizzera nel gennaio del
1992 per ricongiungersi con i suoi genitori che qui risiedevano in virtù di un
permesso di dimora annuale. Per tale motivo le autorità elvetiche gli hanno
rilasciato un'analoga autorizzazione di soggiorno, in seguito regolarmente
rinnovata, l'ultima volta nel gennaio 2005.
Nel mese di marzo del 1996 egli si è sposato con la connazionale __________,
che lo ha raggiunto in Svizzera nel maggio seguente e alla quale è stato
rilasciato un permesso di dimora annuale per vivere con il marito. Dal
matrimonio sono quindi nate le figlie K__________ (5 agosto 1999) e J__________
(2 febbraio 2003).
B. Durante il suo soggiorno nel nostro Paese RI 1 ha avuto modo di
interessare a più riprese le autorità penali e amministrative.
Il 20 marzo 2003 la Corte delle assise correzionali di __________ lo ha
condannato alla pena di 14 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di due anni per il reato di infrazione aggravata alla LStup in
seguito alla vendita di circa 200 grammi di cocaina.
Il 17 aprile seguente la Sezione dei permessi e dell'immigrazione lo ha
pertanto ammonito, minacciandolo di espulsione. Il 6 giugno 2003 la medesima
autorità ha respinto la sua istanza intesa all'ottenimento di un permesso di
domicilio.
Il 2 febbraio 2006 la Corte delle assise criminali ha condannato RI 1 alla pena
di 4 anni di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di 10
anni, quest'ultimo provvedimento sospeso condizionalmente per un periodo di
prova di 5 anni, per i reati di infrazione aggravata alla LStup e guida in
stato di inattitudine, in quanto colpevole di avere venduto 1'248 grammi di cocaina
e trasportato in 4 occasioni 620 grammi della medesima sostanza. Inoltre gli è
stata revocata la sospensione condizionale della pena detentiva inflittagli il
20 marzo 2003.
La pena è stata ridotta a tre anni e nove mesi mediante giudizio 20 settembre
2006 della Corte di cassazione e revisione penale.
C. Con
decisione 12 dicembre 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha
respinto l'istanza presentata il 10 gennaio 2006 da RI 1 volta ad ottenere il
rinnovo del suo permesso di dimora, in virtù dei gravi precedenti penali a suo
carico.
Adito su ricorso dall'interessato, con
sentenza del 27 febbraio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato tale
provvedimento, rilevando come lo stesso fosse rispettoso della legge e del
principio di proporzionalità. Il governo ha altresì precisato che il suo giudizio
era definitivo, non disponendo lo straniero di un diritto al rinnovo del suo permesso
di dimora.
D. Contro quest'ultima
pronuncia RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando che gli atti siano retrocessi alla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché quest'ultima gli rinnovi il
suo permesso di domicilio (recte: di dimora). In ordine, sostiene di disporre
di un diritto all'ottenimento di detta autorizzazione fondato sull'art. 8 Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),
essendo la moglie e le figlie al beneficio di un permesso di dimora e intrattenedo
egli un legame stretto e effettivamente vissuto con le medesime. Nel merito contesta
la decisione impugnata, ritenedo che la stessa sarebbe sproporzionata in quanto
in Svizzera risiedono tutti i suoi familiari.
Chiamato ad esprimersi, il Consiglio di Stato ha chiesto che il gravame sia
dichiarato irricevibile. Analoga domanda di giudizio è stata formulata anche
dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, secondo la quale, in ogni caso
l'impugnativa andrebbe respinta nel merito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate
con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2.1. Il ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le
decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto
all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del
diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS
173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425
consid. 1 con rinvii).
1.2.2. L'art.
4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle
disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un
diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si
fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
In
concreto, l'insorgente non può prevalersi di una disposizione particolare del
diritto federale o di un accordo internazionale da cui potrebbe derivare un
diritto al rinnovo del suo permesso di dimora. Difatti, non esiste alcun
trattato conchiuso tra la Svizzera e la Serbia dal quale potrebbe scaturire un simile
diritto.
Il
ricorrente non può neppure prevalersi della protezione della vita famigliare
garantita dall'art. 8 CEDU, invocando il legame con la moglie __________ o con le
figlie K__________ e J__________, già per il fatto che esse sono al beneficio
di un semplice permesso di dimora annuale con scadenza il 18 maggio 2007. Secondo
costante giurisprudenza, affinché quest'ultima norma convenzionale sia
applicabile, occorre - in particolare - che il membro della famiglia con il
quale l'interessato afferma d'intrattenere una relazione stretta, intatta ed
effettivamente vissuta, abbia un diritto certo di risiedere in Svizzera. In
altre parole, è necessario che questa persona sia al beneficio di un permesso
di domicilio o possieda la cittadinanza elvetica (DTF 118 Ib 157, consid. 1c),
oppure abbia la certezza di vedersi accordato un permesso di dimora (DTF 111 Ib
163 consid. 1a), ciò che non è manifestamente il caso nella presente fattispecie.
1.3. In
esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dunque dichiarato
irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale.
Considerandi
2.
Tassa e
spese di giustizia sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti
gli art. 8 CEDU; 4 LDDS; 83 lett. c n. 2
LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.- sono a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82.
segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
.
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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