52.2007.97
Revoca di un permesso di domicilio
25 maggio 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2007.97
Data decisione, Autorità:
25.05.2007, TRAM
Titolo:
Revoca di un permesso di domicilio
ABUSO DI DIRITTO
DOMICILIO
PERMESSO DI DOMICILIO
PROPORZIONALITÀ
REVOCA
art. 3 cpv. 2 LDDS
art. 9 cpv. 4 let. a LDDS
art. 17 cpv. 2 LDDS
art. 11 cpv. 1 ODDS
Incarto n.
52.2007.97
Lugano
25 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 marzo 2007 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 27 febbraio 2007 (n. 1008) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 18 dicembre 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di
domicilio;
viste le risposte:
- 27 marzo 2007 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 27 marzo 2007 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il
cittadino croato RI 1 (1959) è entrato in Svizzera il 2 luglio 2001 per
ricongiungersi con la moglie connazionale M__________ (1964), titolare di un'autorizzazione
di domicilio nel nostro paese. A tale scopo, egli ha ottenuto un permesso di
dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 1°
luglio 2006. Dalla loro unione è nato F__________ (4 settembre 2004), il quale
è stato posto al beneficio di un identico permesso di quello della madre.
b. Con sentenza 31 maggio 2006, cresciuta in
giudicato il 20 luglio successivo, il Tribunale comunale di __________ (Bosnia-Erzegovina)
ha sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi __________ e ha affidato F__________ alla madre, con
ampio diritto di visita da parte del padre.
Il 17 luglio 2006, RI 1 ha ottenuto un permesso di domicilio.
B. Il 31
ottobre 2006, M__________ ha chiesto alla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni la modifica dei
dati relativi allo stato civile, allegando all'istanza la sentenza di divorzio.
Preso atto di tale sentenza e dopo avere interrogato i coniugi __________ tramite la Polizia cantonale in merito
all'evoluzione della loro situazione matrimoniale fino al divorzio, il 18
dicembre 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di revocare
l'autorizzazione di domicilio a RI 1, rinnovandogli tuttavia
il permesso di dimora. L'autorità dipartimentale gli ha
rimproverato di non averla informata, durante la procedura per l'ottenimento
del permesso di domicilio, dell'avvenuto divorzio. La decisione è stata resa sulla
base degli art. 9 e 17 LDDS.
C. Con
giudizio 27 febbraio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli
estremi per revocare il permesso di domicilio all'interessato in virtù dei
motivi addotti dal dipartimento e ha considerato la decisione impugnata conforme
al principio della proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente sostiene di avere creduto fino
all'ultimo in una riconciliazione con la moglie, tanto che essi hanno vissuto
in comunione domestica fino alla metà del mese di novembre 2006. Contesta di
avere fornito false informazioni in maniera intenzionale riguardo al proprio
stato civile nell'ambito della sua domanda di domicilio, adducendo di avere preso
conoscenza della sentenza di divorzio solo nel novembre del 2006.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento,
quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a
LALPS).
1.2. Il ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le
decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un
diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF,
RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425
consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 prima e seconda
frase LDDS, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di
domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive con
il coniuge, e, dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, a un
permesso di domicilio.
In concreto, il ricorrente ha diritto a un permesso di domicilio per
avere vissuto in comunione domestica durante cinque anni in Svizzera insieme
alla moglie titolare di un'identica autorizzazione. Infatti, egli è entrato in
Svizzera il 2 luglio 2001 per ricongiungersi con la stessa e la sentenza di
divorzio del 31 maggio 2006 è cresciuta in giudicato il 20 luglio successivo,
dopo la scadenza del termine quinquennale che gli conferisce tale diritto.
Pertanto, potendo la decisione impugnata
essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di
diritto pubblico, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a
statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data. Se il suo permesso vada revocato, è un problema di merito.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
2.1. Come
indicato nel precedente considerando, l'art. 17 cpv. 2 prima e seconda frase
LDDS dispone che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso
di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive
con il coniuge, e, dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, a un
permesso di domicilio.
Tuttavia, prima di concedere il
permesso di domicilio ad uno straniero, l'autorità esaminerà a fondo come egli
si è comportato fino ad allora (art. 11 cpv. 1 ODDS).
2.2
Giusta l'art. 3 cpv. 2 LDDS, lo
straniero è tenuto a informare esattamente l’autorità su tutto quanto è atto a
determinare la sua decisione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
l'interessato non è liberato da tale obbligo nemmeno se l'autorità competente
in materia di stranieri, con la dovuta diligenza, avrebbe potuto accertare essa
stessa i fatti determinanti per la decisione (DTF 2A.511/2001 del 10 giugno
2002, consid. 3.1f.;2A.366/1999 del 16 marzo 2000, consid. 3d).
2.3
L'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS dispone
che il permesso di domicilio può essere revocato quando lo straniero l’abbia
ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d’importanza
essenziale. Affinché possano dar luogo a revoca, le indicazioni false o la
dissimulazione intenzionale di fatti d'importanza essenziale devono essere
costitutive d'inganno. Non ogni menzogna per commissione od omissione
giustifica la revoca. Costituiscono motivo di revoca soltanto le falsità che
direttamente o indirettamente inducono l'autorità a rilasciare il permesso. Fra
la menzogna ed il rilascio dell'autorizzazione di soggiorno deve insomma
sussistere un nesso di causalità adeguato. Essendo rimessa all'apprezzamento
dell'autorità (DTF 112 I b 473 segg.), la revoca del permesso conseguito
mediante inganno deve inoltre rispettare i principi fondamentali del diritto
amministrativo, in particolare quello di proporzionalità.
3.
In
concreto, il 1° giugno 2006 RI 1 ha chiesto al dipartimento il rilascio di un
permesso di domicilio, ritenuto che dal 2 luglio 2001 viveva in comunione
domestica in via __________ a __________ con la moglie M__________ e il 1°
luglio 2006 scadeva il termine quinquennale per avere diritto ad un simile permesso.
Il 17 luglio 2006 egli ha ottenuto tale autorizzazione. È solo il 31 ottobre
2006, quando M__________ ha chiesto la modifica dei dati relativi allo stato
civile, che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione è venuta a sapere che
il 31 maggio 2006 il matrimonio dei coniugi __________ era stato sciolto per
divorzio in Bosnia-Erzegovina e che la relativa domanda, inoltrata dalla moglie,
risaliva addirittura al 7 aprile 2005.
Interrogata dalla Polizia cantonale il 29
novembre 2006, M__________ ha in particolare affermato:
"(...) Dalla nostra unione è nato il
figlio F__________. Dopo la nascita del figlio sono iniziati i primi screzi e
una incompatibilità di carattere, visto che entrambi abbiamo un forte carattere
e nelle discussioni nessuno vuol cedere. Siamo arrivati quasi al punto di
passare a vie di fatto. Io non riuscivo ad accettare la situazione venutasi a
creare e di mia spontanea volontà, all'insaputa di mio marito, mi sono recata a
__________ (Bosnia-Erzegovina) per dare inizio alla pratica di divorzio.
Sentenza emessa il 31.5.2006. Preciso che tutta la documentazione è stata a me
inviata il 26.9.2006 e in data 18.10.2006 ho provveduto a far tradurre in
italiano la sentenza. Mi sono subito recata in comune e all'URS di __________
per comunicare il cambiamento di stato civile. Malgrado che eravamo divorziati,
abbiamo abitato assieme fino al 15.11.2006, quando mio marito ha preso in
affitto un monolocale a __________ via __________ (stesso stabile dove abito
io, ma con un'altra entrata). Confermo che abbiamo vissuto assieme dal giorno
del matrimonio fino al 15.11.2006 (...)".
Interrogato lo stesso giorno, RI 1 ha dal
canto suo dichiarato alla polizia:
"(...) A mia
insaputa, la moglie nel 2004 si era recata in Bosnia-Erzegovina per dare inizio
alla pratica di divorzio. Io l'ho saputo solo in un secondo tempo, e ho parlato
con la moglie per vedere se si poteva evitare, ma con esito negativo. Il
31.05.2006
a O__________ (Bosnia-Erzegovina) vi è stata la sentenza di divorzio.
In data 11.10.2006 ho ricevuto la documentazione che ho provveduto a far
tradurre in italiano. Preciso che dal giorno del matrimonio fino al 15.11.2006
ho vissuto assieme a mia moglie e figlio, malgrado eravamo già divorziati. Il
6.11.2006
ho firmato il contratto di locazione per il monolocale di __________
- questo a partire dal 15.11.2006. (...) A precisa domanda, rispondo che
quando il 5.7.2006 mi sono presentato in questi uffici per il rapporto
informativo per l'ottenimento del permesso di domicilio, ho dichiarato che
vivevo assieme alla moglie e figlio a __________ e corrisponde a verità poiché
ho lasciato questa abitazione solo il 15.11.2006. Non ho dichiarato di essere
divorziato, per dimenticanza o perché ho risposto solo alle domande che mi
venivano chieste. Comunque ho sempre pensato che fino a quando non avevo in
mano la sentenza di divorzio, non dovevo avvisare qualcuno. Il 15.11.2006 mi
sono presentato all'URS di __________ con la sentenza di divorzio e fare il
cambiamento di stato civile come per comunicare il cambio di domicilio".
Ora, sapere quando il ricorrente abbia preso
veramente conoscenza della sentenza di divorzio del 31 maggio 2006 cresciuta in
giudicato il 20 luglio successivo, può rimanere indeciso. Determinante ai fini
del giudizio risulta per contro il fatto che egli abbia ammesso davanti alla
polizia che era al corrente che sua moglie aveva inoltrato l'azione di divorzio
molto prima della scadenza del termine che gli conferiva il diritto al
domicilio. Che la turbativa esistesse già da parecchio tempo è dimostrato dal
suo invano tentativo di dissuadere fino all'ultimo sua moglie dall'intenzione
di divorziare. Oltre a ciò, bisogna considerare che, convocato il 5 luglio 2006
dalla Polizia cantonale affinché quest'ultima potesse ottenere le informazioni
necessarie per preavvisare favorevolmente la sua domanda di domicilio, dopo
essere stato reso attento del contenuto dell'art. 3 cpv. 2 LDDS il ricorrente
non ha indicato qual era la sua situazione matrimoniale, sottacendo pure che la
sua relazione era in crisi dal 2004. Ora, egli sapeva quali erano le condizioni
che doveva adempiere per ottenere il permesso di domicilio. È evidente che se l'autorità avesse saputo
che a quel momento era pendente una procedura di divorzio, non gli avrebbe di
certo rilasciato immediatamente il permesso di domicilio. Il fatto che egli non
abbia informato la polizia della sua reale situazione matrimoniale per
dimenticanza, rispondendo solo alle domande che gli
venivano poste, non può essergli di soccorso. Giova infatti ricordare
che importanti non sono soltanto le informazioni espressamente richieste dall'autorità,
ma anche quei fatti che lo straniero sa essere determinanti per la concessione
del permesso, come la sua intenzione o del partner di mettere fine alla relazione
coniugale (DTF 2A.374/ 2001 del 10 gennaio 2002, consid. 3;2A.366/1999 del 16
marzo 2000, consid. 3a e c con riferimenti). In siffatte circostanze, il fatto
che i coniugi __________ avrebbero continuato a vivere sotto lo stesso tetto
appare irrilevante ai fini del presente giudizio.
Ritenuto dunque che, al momento di chiedere
il rilascio del permesso di domicilio, l'insorgente ha sottaciuto scientemente
fatti d’importanza essenziale in merito alla propria situazione coniugale,
occorre ammettere che risultano in concreto date le condizioni stabilite
dall'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS per la revoca di questa autorizzazione.
4.
Per quanto
riguarda la proporzionalità del provvedimento adottato dall'autorità di prime
cure, bisogna considerare che il dipartimento ha comunque deciso di rinnovare il
permesso di dimora al ricorrente. In tal modo, egli può continuare a vivere e a
lavorare nel nostro paese. Ne discende dunque che, la decisione impugnata
rispetta il principio di proporzionalità.
5.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 4, 5, 6, 9 e 17 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. CO 1
2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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