Lexipedia

Decisione

52.2007.97

Revoca di un permesso di domicilio

25 maggio 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il

cittadino croato RI 1 (1959) è entrato in Svizzera il 2 luglio 2001 per

ricongiungersi con la moglie connazionale M__________ (1964), titolare di un'autorizzazione

di domicilio nel nostro paese. A tale scopo, egli ha ottenuto un permesso di

dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 1°

luglio 2006. Dalla loro unione è nato F__________ (4 settembre 2004), il quale

è stato posto al beneficio di un identico permesso di quello della madre.

b. Con sentenza 31 maggio 2006, cresciuta in

giudicato il 20 luglio successivo, il Tribunale comunale di __________ (Bosnia-Erzegovina)

ha sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi __________ e ha affidato F__________ alla madre, con

ampio diritto di visita da parte del padre.

Il 17 luglio 2006, RI 1 ha ottenuto un permesso di domicilio.

B. Il 31

ottobre 2006, M__________ ha chiesto alla Sezione dei

permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni la modifica dei

dati relativi allo stato civile, allegando all'istanza la sentenza di divorzio.

Preso atto di tale sentenza e dopo avere interrogato i coniugi __________ tramite la Polizia cantonale in merito

all'evoluzione della loro situazione matrimoniale fino al divorzio, il 18

dicembre 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di revocare

l'autorizzazione di domicilio a RI 1, rinnovandogli tuttavia

il permesso di dimora. L'autorità dipartimentale gli ha

rimproverato di non averla informata, durante la procedura per l'ottenimento

del permesso di domicilio, dell'avvenuto divorzio. La decisione è stata resa sulla

base degli art. 9 e 17 LDDS.

C. Con

giudizio 27 febbraio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli

estremi per revocare il permesso di domicilio all'interessato in virtù dei

motivi addotti dal dipartimento e ha considerato la decisione impugnata conforme

al principio della proporzionalità.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente sostiene di avere creduto fino

all'ultimo in una riconciliazione con la moglie, tanto che essi hanno vissuto

in comunione domestica fino alla metà del mese di novembre 2006. Contesta di

avere fornito false informazioni in maniera intenzionale riguardo al proprio

stato civile nell'ambito della sua domanda di domicilio, adducendo di avere preso

conoscenza della sentenza di divorzio solo nel novembre del 2006.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento,

quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. In

materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a

LALPS).

1.2. Il ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le

decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un

diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare

del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF,

RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425

consid. 1 con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 prima e seconda

frase LDDS, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di

domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive con

il coniuge, e, dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, a un

permesso di domicilio.

In concreto, il ricorrente ha diritto a un permesso di domicilio per

avere vissuto in comunione domestica durante cinque anni in Svizzera insieme

alla moglie titolare di un'identica autorizzazione. Infatti, egli è entrato in

Svizzera il 2 luglio 2001 per ricongiungersi con la stessa e la sentenza di

divorzio del 31 maggio 2006 è cresciuta in giudicato il 20 luglio successivo,

dopo la scadenza del termine quinquennale che gli conferisce tale diritto.

Pertanto, potendo la decisione impugnata

essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di

diritto pubblico, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a

statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data. Se il suo permesso vada revocato, è un problema di merito.

1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.

46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

2.1. Come

indicato nel precedente considerando, l'art. 17 cpv. 2 prima e seconda frase

LDDS dispone che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso

di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive

con il coniuge, e, dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, a un

permesso di domicilio.

Tuttavia, prima di concedere il

permesso di domicilio ad uno straniero, l'autorità esaminerà a fondo come egli

si è comportato fino ad allora (art. 11 cpv. 1 ODDS).

2.2

Giusta l'art. 3 cpv. 2 LDDS, lo

straniero è tenuto a informare esattamente l’autorità su tutto quanto è atto a

determinare la sua decisione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

l'interessato non è liberato da tale obbligo nemmeno se l'autorità competente

in materia di stranieri, con la dovuta diligenza, avrebbe potuto accertare essa

stessa i fatti determinanti per la decisione (DTF 2A.511/2001 del 10 giugno

2002, consid. 3.1f.;2A.366/1999 del 16 marzo 2000, consid. 3d).

2.3

L'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS dispone

che il permesso di domicilio può essere revocato quando lo straniero l’abbia

ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d’importanza

essenziale. Affinché possano dar luogo a revoca, le indicazioni false o la

dissimulazione intenzionale di fatti d'importanza essenziale devono essere

costitutive d'inganno. Non ogni menzogna per commissione od omissione

giustifica la revoca. Costituiscono motivo di revoca soltanto le falsità che

direttamente o indirettamente inducono l'autorità a rilasciare il permesso. Fra

la menzogna ed il rilascio dell'autorizzazione di soggiorno deve insomma

sussistere un nesso di causalità adeguato. Essendo rimessa all'apprezzamento

dell'autorità (DTF 112 I b 473 segg.), la revoca del permesso conseguito

mediante inganno deve inoltre rispettare i principi fondamentali del diritto

amministrativo, in particolare quello di proporzionalità.

3.

In

concreto, il 1° giugno 2006 RI 1 ha chiesto al dipartimento il rilascio di un

permesso di domicilio, ritenuto che dal 2 luglio 2001 viveva in comunione

domestica in via __________ a __________ con la moglie M__________ e il 1°

luglio 2006 scadeva il termine quinquennale per avere diritto ad un simile permesso.

Il 17 luglio 2006 egli ha ottenuto tale autorizzazione. È solo il 31 ottobre

2006, quando M__________ ha chiesto la modifica dei dati relativi allo stato

civile, che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione è venuta a sapere che

il 31 maggio 2006 il matrimonio dei coniugi __________ era stato sciolto per

divorzio in Bosnia-Erzegovina e che la relativa domanda, inoltrata dalla moglie,

risaliva addirittura al 7 aprile 2005.

Interrogata dalla Polizia cantonale il 29

novembre 2006, M__________ ha in particolare affermato:

"(...) Dalla nostra unione è nato il

figlio F__________. Dopo la nascita del figlio sono iniziati i primi screzi e

una incompatibilità di carattere, visto che entrambi abbiamo un forte carattere

e nelle discussioni nessuno vuol cedere. Siamo arrivati quasi al punto di

passare a vie di fatto. Io non riuscivo ad accettare la situazione venutasi a

creare e di mia spontanea volontà, all'insaputa di mio marito, mi sono recata a

__________ (Bosnia-Erzegovina) per dare inizio alla pratica di divorzio.

Sentenza emessa il 31.5.2006. Preciso che tutta la documentazione è stata a me

inviata il 26.9.2006 e in data 18.10.2006 ho provveduto a far tradurre in

italiano la sentenza. Mi sono subito recata in comune e all'URS di __________

per comunicare il cambiamento di stato civile. Malgrado che eravamo divorziati,

abbiamo abitato assieme fino al 15.11.2006, quando mio marito ha preso in

affitto un monolocale a __________ via __________ (stesso stabile dove abito

io, ma con un'altra entrata). Confermo che abbiamo vissuto assieme dal giorno

del matrimonio fino al 15.11.2006 (...)".

Interrogato lo stesso giorno, RI 1 ha dal

canto suo dichiarato alla polizia:

"(...) A mia

insaputa, la moglie nel 2004 si era recata in Bosnia-Erzegovina per dare inizio

alla pratica di divorzio. Io l'ho saputo solo in un secondo tempo, e ho parlato

con la moglie per vedere se si poteva evitare, ma con esito negativo. Il

31.05.2006

a O__________ (Bosnia-Erzegovina) vi è stata la sentenza di divorzio.

In data 11.10.2006 ho ricevuto la documentazione che ho provveduto a far

tradurre in italiano. Preciso che dal giorno del matrimonio fino al 15.11.2006

ho vissuto assieme a mia moglie e figlio, malgrado eravamo già divorziati. Il

6.11.2006

ho firmato il contratto di locazione per il monolocale di __________

- questo a partire dal 15.11.2006. (...) A precisa domanda, rispondo che

quando il 5.7.2006 mi sono presentato in questi uffici per il rapporto

informativo per l'ottenimento del permesso di domicilio, ho dichiarato che

vivevo assieme alla moglie e figlio a __________ e corrisponde a verità poiché

ho lasciato questa abitazione solo il 15.11.2006. Non ho dichiarato di essere

divorziato, per dimenticanza o perché ho risposto solo alle domande che mi

venivano chieste. Comunque ho sempre pensato che fino a quando non avevo in

mano la sentenza di divorzio, non dovevo avvisare qualcuno. Il 15.11.2006 mi

sono presentato all'URS di __________ con la sentenza di divorzio e fare il

cambiamento di stato civile come per comunicare il cambio di domicilio".

Ora, sapere quando il ricorrente abbia preso

veramente conoscenza della sentenza di divorzio del 31 maggio 2006 cresciuta in

giudicato il 20 luglio successivo, può rimanere indeciso. Determinante ai fini

del giudizio risulta per contro il fatto che egli abbia ammesso davanti alla

polizia che era al corrente che sua moglie aveva inoltrato l'azione di divorzio

molto prima della scadenza del termine che gli conferiva il diritto al

domicilio. Che la turbativa esistesse già da parecchio tempo è dimostrato dal

suo invano tentativo di dissuadere fino all'ultimo sua moglie dall'intenzione

di divorziare. Oltre a ciò, bisogna considerare che, convocato il 5 luglio 2006

dalla Polizia cantonale affinché quest'ultima potesse ottenere le informazioni

necessarie per preavvisare favorevolmente la sua domanda di domicilio, dopo

essere stato reso attento del contenuto dell'art. 3 cpv. 2 LDDS il ricorrente

non ha indicato qual era la sua situazione matrimoniale, sottacendo pure che la

sua relazione era in crisi dal 2004. Ora, egli sapeva quali erano le condizioni

che doveva adempiere per ottenere il permesso di domicilio. È evidente che se l'autorità avesse saputo

che a quel momento era pendente una procedura di divorzio, non gli avrebbe di

certo rilasciato immediatamente il permesso di domicilio. Il fatto che egli non

abbia informato la polizia della sua reale situazione matrimoniale per

dimenticanza, rispondendo solo alle domande che gli

venivano poste, non può essergli di soccorso. Giova infatti ricordare

che importanti non sono soltanto le informazioni espressamente richieste dall'autorità,

ma anche quei fatti che lo straniero sa essere determinanti per la concessione

del permesso, come la sua intenzione o del partner di mettere fine alla relazione

coniugale (DTF 2A.374/ 2001 del 10 gennaio 2002, consid. 3;2A.366/1999 del 16

marzo 2000, consid. 3a e c con riferimenti). In siffatte circostanze, il fatto

che i coniugi __________ avrebbero continuato a vivere sotto lo stesso tetto

appare irrilevante ai fini del presente giudizio.

Ritenuto dunque che, al momento di chiedere

il rilascio del permesso di domicilio, l'insorgente ha sottaciuto scientemente

fatti d’importanza essenziale in merito alla propria situazione coniugale,

occorre ammettere che risultano in concreto date le condizioni stabilite

dall'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS per la revoca di questa autorizzazione.

4.

Per quanto

riguarda la proporzionalità del provvedimento adottato dall'autorità di prime

cure, bisogna considerare che il dipartimento ha comunque deciso di rinnovare il

permesso di dimora al ricorrente. In tal modo, egli può continuare a vivere e a

lavorare nel nostro paese. Ne discende dunque che, la decisione impugnata

rispetta il principio di proporzionalità.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 3, 4, 5, 6, 9 e 17 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61

PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. CO 1

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster