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Decisione

52.2008.10

Altezza antenna telefonia mobile

22 febbraio 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

S. Maria (part. 148);

viste le risposte:

- 23 gennaio 2008 del

Consiglio di Stato;

- 30 gennaio 2008 della CO

1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

A. Il 19

gennaio 2006 la CO 1 (__________) ha chiesto al municipio di Gordola il permesso

di installare un impianto di telefonia mobile (stazione radio base) sul tetto

piano di uno stabile d'appartamenti situato in località S. Maria (part. 148).

L'impianto si compone di sei armadietti

tecnici, collocati al centro del tetto e di tre pali, alti m 2.50, eretti negli

angoli nordest, nordovest e sudovest del tetto, destinati a sorreggere delle

antenne paraboliche ed a forma di parallelepipedo.

Alla domanda si sono opposti tre vicini,

contestandola dal profilo della conformità dell'intervento con il diritto

edilizio (altezze) ed ambientale (RNI).

Con avviso 10 agosto 2007 i Servizi generali

del Dipartimento del territorio hanno preavvisato favorevolmente il rilascio

della licenza a determinate condizioni.

Il 5 settembre 2007 il municipio ha respinto

la domanda, ritenendo che l'impianto non fosse un corpo tecnico e si ponesse in

contrasto con le normative sull'altezza massima degli edifici.

B. Con giudizio

11 dicembre 2007 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,

accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________ e rinviando

gli atti al municipio affinché rilasciasse la licenza richiesta.

Dopo aver rilevato che l’art. 15 NAPR non

esclude la posa di impianti estranei sul tetto degli edifici, il Governo ha in

sostanza ritenuto che l'installazione, anche se collocata su uno stabile che

supera l'altezza massima prescritta per la zona, rientrasse nei limiti degli

ingombri verticali ammissibili.

Le sue emissioni non interferirebbero

d'altro canto con quelle derivanti dalla vicina linea ferroviaria.

C. Contro il

predetto giudizio, il comune si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento.

L'insorgente ripropone e sviluppa in questa

sede le tesi esposte con la decisione di diniego della licenza. L'impianto,

ribadisce, sarebbe estraneo allo stabile sottostante. La sua altezza andrebbe

dunque aggiunta a quella dell'edificio su cui insiste, che già supera

abbondantemente il limite fissato dalle norme di zona.

Incomprensibile, prosegue il ricorrente,

sarebbe inoltre la clausola dell'avviso cantonale che riserva un adattamento o

la soppres-sione dell'impianto in caso di modifiche delle costruzioni circostanti.

Il Consiglio di Stato avrebbe infine omesso

di spiegare per qual motivo l'impianto non interferirebbe con la linea

elettrica della ferrovia.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene l'__________,

contestando le tesi

dell'insorgente con argomenti che saranno

discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione

attiva del comune è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in

ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti non sono controversi.

Considerandi

2.

Altezza

2.1

Le norme che limitano l'altezza delle

costruzioni sono volte a definirne gli ingombri verticali, in modo da

assicurare, in concorso con le prescrizioni sulle distanze tra edifici, la

salubrità degli insediamenti dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione

naturali. Indirettamente determinano anche il quadro del paesaggio.

Giusta l’art. 15 cpv. 1 NAPR di Gordola, ove

non sia diversamente stabilito, l'altezza degli edifici è misurata

conformemente agli art. 40 e 41 LE. Secondo queste disposizioni, l'altezza di

un edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del

filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinanti, per principio,

sono dunque gli ingombri verticali riscontrabili in corrispondenza delle facciate.

Riservato il caso in cui l'ordinamento

edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei

colmi, gli spioventi dei tetti a falde non vengono presi in considerazione. Salvo

diversa, esplicita disposizione, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi

tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrette

degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto ed

assicurano la funzionalità degli edifici (RDAT 2000 I n. 60, STA 52.2004.395

consid. 3.1; RDAT 1991 I n. 85 consid. 2; Scolari, Commentario, II. ed., ad

art. 40 LE, n. 1235). Sono invece computati gli attici (art. 43 RLE), siccome

determinanti ingombri superiori a quelli di un semplice corpo tecnico.

Il fatto che l'art. 40 LE si riferisca agli

edifici non significa che le altre costruzioni non soggiacciano a limiti d'altezza

e che il criterio di misurazione sancito da questa norma non sia applicabile

per analogia ad altre opere di sovrastruttura. Determinante, ai fini dell'applicazione

dei limiti d'altezza ad altre costruzioni, rimane comunque la presenza di un

ingombro effettivo, suscettibile di ingenerare sui fondi circostanti e sul

quadro del paesaggio ripercussioni analoghe a quelle prodotte da un edificio.

In quest'ordine di idee la giurisprudenza ha ritenuto che le prescrizioni sull'altezza

non si applicassero a pali della luce ed antenne (STA 52.2005.15; BVR 1980, 4;

Scolari, op. cit., n. 1243).

2.2

Secondo l'art. 15 cpv. 2 NAPR di Gordola,

gli impianti e i corpi tecnici non sono computati nell'altezza degli edifici;

nelle zone residenziali, prosegue la norma, non possono superare i m

2.50

La norma è inserita nel primo capitolo delle

NAPR, dedicato alle disposizioni edificatorie generali. Essa si limita ad

esimere gli impianti ed i corpi tecnici dal computo dell'altezza degli edifici,

fissando nel contempo per queste sporgenze un limite d'altezza specifico (m

2.

), applicabile unicamente nelle zone residenziali. Stando al suo tenore

letterale, l'art. 15 cpv. 2 NAPR stabilisce soltanto che impianti e corpi

tecnici non sono presi in considerazione per determinare gli ingombri verticali

degli edifici. Enuncia soltanto una modalità di misurazione dell'altezza degli

edifici. Non bandisce qualsiasi altra installazione che non risulti connessa

dal profilo funzionale all'edificio su cui insiste. L’art. 15 cpv. 2 NAPR non

subordina affatto il permesso per posare impianti e manufatti sul tetto degli

edifici alla condizione che siano destinati ad assicurare la funzionalità

dell'edificio su cui insistono. A differenza di norme analoghe di PR di altri

comuni (p. es. art. 21 cpv. 3 NAPR di __________), nella controversa

disposizione non è nemmeno ravvisabile una remota finalità di ordine estetico-paesaggistico,

intesa a bandire dai tetti qualsiasi altra installazione che non serva

all'immobile sottostante.

In mancanza di contrarie disposizioni, dal

profilo dell'ordinamento delle altezze sancito dal PR, sui tetti degli edifici

vanno dunque ammesse anche installazioni estranee almeno fintanto che non

determinano ingombri superiori a quelli di impianti e corpi tecnici (cfr. in

tal senso STA 52.2004.395 consid. 3). È senz'altro possibile che il

legislatore, quando all'inizio degli anni '90 ha elaborato l’art. 15 cpv. 2

NAPR, non abbia preso in considerazione le antenne per la telefonia mobile. Non

è tuttavia dato di vedere come da questa circostanza si possa dedurre che la

norma escluda qualsiasi installazione estranea.

2.3

Nel caso concreto, le controverse

antenne non sono destinate ad assicurare la funzionalità dell'edificio sul

quale sono collocate. La circostanza non è tuttavia di rilievo, poiché, per i

motivi appena illustrati, l’art. 15 cpv. 2 NAPR non permette di sostenere che

sui tetti possano essere installati soltanto manufatti ed impianti funzionalmente

connessi all'edificio sottostante. Il testo della norma non pone alcuna condizione

in tal senso. Né una simile limitazione può essere indirettamente dedotta dalla

natura di queste installazioni. Ingiustificato, da questo profilo, appare

dunque il diniego della licenza edilizia.

Le antenne e gli apparecchi tecnici ad esse

connessi rispettano d'altro canto il limite di altezza (m 2.50) prescritto

dall'art. 15 cpv. 2 NAPR per gli impianti e i corpi tecnici collocati su

edifici situati nelle zone residenziali. Anche dal profilo degli ingombri verticali,

non sussistono dunque valide ragioni per respingere la domanda di costruzione.

In nessun caso l'altezza delle antenne va

sommata a quella dell'edificio sottostante. L’art. 15 cpv. 2 NAPR esclude

esplicitamente che l'altezza degli impianti e dei corpi tecnici sia sommata a

quella degli edifici sottostanti. Anche nelle zone residenziali l'altezza di

queste installazioni non va conteggiata con quella dell'immobile che le

sorregge. In tali zone l’art. 15 cpv. 2 NAPR fissa unicamente un limite

d'altezza da misurare a partire dal tetto.

Nemmeno il fatto che l'edificio su cui sono

poste le antenne superi l'altezza massima fissata dalle norme di zona permette

di negare il permesso. Persino il comune non sostiene che la posa dell'impianto

costituisca un intervento sostanziale e quindi inammissibile dal profilo

dell'art. 39 RLE, in quanto atto a sovvertire l'identità dell'edificio o ad

aggravare i momenti di contrasto con il diritto entrato in vigore dopo la sua

edificazione.

3.

ORNI

3.1

In ossequio al principio di

proporzionalità, nel caso in cui i fondi vicini risultano soltanto parzialmente

edificati, la valutazione delle RNI deve in linea di massima fondarsi sulle

preesistenze. Onde tener conto di eventuali, successive modifiche dell'assetto

edilizio circostante basta subordinare la licenza per l'impianto ad una riserva

di adattamento, rispettivamente di soppressione dell'impianto (cfr. STF 1A.108/

2001.

- 1.P.402.2001 in re TDC consid. 4).

3.2

L'autorità cantonale ha subordinato il

rilascio della licenza alla condizione di adattare o rimuovere l'antenna nel

caso in cui, a seguito dell'edificazione dei fondi circostanti, dovesse

risultare un superamento dei valori dell'ORNI. Questa riserva, che il comune

sembra non capire, è unicamente volta a salvaguardare le possibilità edificatorie

non ancora sfruttate dei fondi vicini.

Essa intende

soltanto permettere all'autorità di imporre l'adattamento o la soppressione

dell'antenna qualora in futuro nelle vicinanze dell'impianto dovessero essere

realizzati edifici, che risulteranno esposti a RNI superiori ai valori limite

fissati dall'ORNI.

4.

Linea

elettrica 16 kV della ferrovia

4.1

Secondo

l’art. 5 cpv. 1 e 2 ORNI, se è accertato oppure è probabile che uno o più valori

limite d’immissione giusta l’alle-gato 2 sono superati da un singolo impianto o

da più impianti insieme, l’autorità ordina limitazioni completive o più severe

delle emissioni fino a che siano rispettati i valori limite d’immissione.

Le immissioni

vanno sommate, precisa la cifra 22 dell’allegato 2 dell’ORNI, per intervalli di

frequenza tra 1Hz-10 MHz (cifra 221) rispettivamente tra 100 kHz-300 GHz (cifra

222). .

4.2

La

frequenza della linea elettrica della ferrovia è di 16 e 2/3 Hz (bassa frequenza).

La frequenza della telefonia mobile varia invece da 900 MHz a 2 GHz (alta frequenza).

Essendo prodotte da impianti appartenenti a due diverse categorie di frequenza,

le RNI della linea elettrica della ferrovia non vanno dunque sommate a quelle

dell’antenna per la telefonia mobile.

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.

Dato che il comune non è comparso in lite a

tutela di suoi interessi particolari, si prescinde dal prelievo di una tassa di

giustizia. Le ripetibili sono invece poste a suo carico secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40 LE; 15 NAPR di Gordola, 5 ORNI;

3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Il comune rifonderà alla resistente fr. 1'500.- a

titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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