52.2008.10
Altezza antenna telefonia mobile
22 febbraio 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2008.10
Data decisione, Autorità:
22.02.2008, TRAM
Titolo:
Altezza antenna telefonia mobile
ANTENNA O RIPETITORE
art. 40 agg. 41 LE
art. 5 ORNI
Incarto n.
52.2008.10
Lugano
22 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 gennaio 2008 del
RI 1
contro
la decisione 11 dicembre 2007 del Consiglio di Stato
(n. 6520) che annulla la decisione 5 settembre 2007 con cui il municipio di
Gordola ha negato alla CO 1 il permesso di installare un impianto di
telefonia mobile sul tetto di uno stabile d'appartamenti situato in località
Fatti
S. Maria (part. 148);
viste le risposte:
- 23 gennaio 2008 del
Consiglio di Stato;
- 30 gennaio 2008 della CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 19
gennaio 2006 la CO 1 (__________) ha chiesto al municipio di Gordola il permesso
di installare un impianto di telefonia mobile (stazione radio base) sul tetto
piano di uno stabile d'appartamenti situato in località S. Maria (part. 148).
L'impianto si compone di sei armadietti
tecnici, collocati al centro del tetto e di tre pali, alti m 2.50, eretti negli
angoli nordest, nordovest e sudovest del tetto, destinati a sorreggere delle
antenne paraboliche ed a forma di parallelepipedo.
Alla domanda si sono opposti tre vicini,
contestandola dal profilo della conformità dell'intervento con il diritto
edilizio (altezze) ed ambientale (RNI).
Con avviso 10 agosto 2007 i Servizi generali
del Dipartimento del territorio hanno preavvisato favorevolmente il rilascio
della licenza a determinate condizioni.
Il 5 settembre 2007 il municipio ha respinto
la domanda, ritenendo che l'impianto non fosse un corpo tecnico e si ponesse in
contrasto con le normative sull'altezza massima degli edifici.
B. Con giudizio
11 dicembre 2007 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,
accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________ e rinviando
gli atti al municipio affinché rilasciasse la licenza richiesta.
Dopo aver rilevato che l’art. 15 NAPR non
esclude la posa di impianti estranei sul tetto degli edifici, il Governo ha in
sostanza ritenuto che l'installazione, anche se collocata su uno stabile che
supera l'altezza massima prescritta per la zona, rientrasse nei limiti degli
ingombri verticali ammissibili.
Le sue emissioni non interferirebbero
d'altro canto con quelle derivanti dalla vicina linea ferroviaria.
C. Contro il
predetto giudizio, il comune si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
L'insorgente ripropone e sviluppa in questa
sede le tesi esposte con la decisione di diniego della licenza. L'impianto,
ribadisce, sarebbe estraneo allo stabile sottostante. La sua altezza andrebbe
dunque aggiunta a quella dell'edificio su cui insiste, che già supera
abbondantemente il limite fissato dalle norme di zona.
Incomprensibile, prosegue il ricorrente,
sarebbe inoltre la clausola dell'avviso cantonale che riserva un adattamento o
la soppres-sione dell'impianto in caso di modifiche delle costruzioni circostanti.
Il Consiglio di Stato avrebbe infine omesso
di spiegare per qual motivo l'impianto non interferirebbe con la linea
elettrica della ferrovia.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene l'__________,
contestando le tesi
dell'insorgente con argomenti che saranno
discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva del comune è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti non sono controversi.
Considerandi
2.
Altezza
2.1
Le norme che limitano l'altezza delle
costruzioni sono volte a definirne gli ingombri verticali, in modo da
assicurare, in concorso con le prescrizioni sulle distanze tra edifici, la
salubrità degli insediamenti dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione
naturali. Indirettamente determinano anche il quadro del paesaggio.
Giusta l’art. 15 cpv. 1 NAPR di Gordola, ove
non sia diversamente stabilito, l'altezza degli edifici è misurata
conformemente agli art. 40 e 41 LE. Secondo queste disposizioni, l'altezza di
un edificio si misura a partire dal terreno sistemato al punto più alto del
filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Determinanti, per principio,
sono dunque gli ingombri verticali riscontrabili in corrispondenza delle facciate.
Riservato il caso in cui l'ordinamento
edilizio concretamente applicabile stabilisca anche un'altezza massima dei
colmi, gli spioventi dei tetti a falde non vengono presi in considerazione. Salvo
diversa, esplicita disposizione, sfuggono inoltre al computo dell'altezza i corpi
tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrette
degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto ed
assicurano la funzionalità degli edifici (RDAT 2000 I n. 60, STA 52.2004.395
consid. 3.1; RDAT 1991 I n. 85 consid. 2; Scolari, Commentario, II. ed., ad
art. 40 LE, n. 1235). Sono invece computati gli attici (art. 43 RLE), siccome
determinanti ingombri superiori a quelli di un semplice corpo tecnico.
Il fatto che l'art. 40 LE si riferisca agli
edifici non significa che le altre costruzioni non soggiacciano a limiti d'altezza
e che il criterio di misurazione sancito da questa norma non sia applicabile
per analogia ad altre opere di sovrastruttura. Determinante, ai fini dell'applicazione
dei limiti d'altezza ad altre costruzioni, rimane comunque la presenza di un
ingombro effettivo, suscettibile di ingenerare sui fondi circostanti e sul
quadro del paesaggio ripercussioni analoghe a quelle prodotte da un edificio.
In quest'ordine di idee la giurisprudenza ha ritenuto che le prescrizioni sull'altezza
non si applicassero a pali della luce ed antenne (STA 52.2005.15; BVR 1980, 4;
Scolari, op. cit., n. 1243).
2.2
Secondo l'art. 15 cpv. 2 NAPR di Gordola,
gli impianti e i corpi tecnici non sono computati nell'altezza degli edifici;
nelle zone residenziali, prosegue la norma, non possono superare i m
2.50
La norma è inserita nel primo capitolo delle
NAPR, dedicato alle disposizioni edificatorie generali. Essa si limita ad
esimere gli impianti ed i corpi tecnici dal computo dell'altezza degli edifici,
fissando nel contempo per queste sporgenze un limite d'altezza specifico (m
2.
), applicabile unicamente nelle zone residenziali. Stando al suo tenore
letterale, l'art. 15 cpv. 2 NAPR stabilisce soltanto che impianti e corpi
tecnici non sono presi in considerazione per determinare gli ingombri verticali
degli edifici. Enuncia soltanto una modalità di misurazione dell'altezza degli
edifici. Non bandisce qualsiasi altra installazione che non risulti connessa
dal profilo funzionale all'edificio su cui insiste. L’art. 15 cpv. 2 NAPR non
subordina affatto il permesso per posare impianti e manufatti sul tetto degli
edifici alla condizione che siano destinati ad assicurare la funzionalità
dell'edificio su cui insistono. A differenza di norme analoghe di PR di altri
comuni (p. es. art. 21 cpv. 3 NAPR di __________), nella controversa
disposizione non è nemmeno ravvisabile una remota finalità di ordine estetico-paesaggistico,
intesa a bandire dai tetti qualsiasi altra installazione che non serva
all'immobile sottostante.
In mancanza di contrarie disposizioni, dal
profilo dell'ordinamento delle altezze sancito dal PR, sui tetti degli edifici
vanno dunque ammesse anche installazioni estranee almeno fintanto che non
determinano ingombri superiori a quelli di impianti e corpi tecnici (cfr. in
tal senso STA 52.2004.395 consid. 3). È senz'altro possibile che il
legislatore, quando all'inizio degli anni '90 ha elaborato l’art. 15 cpv. 2
NAPR, non abbia preso in considerazione le antenne per la telefonia mobile. Non
è tuttavia dato di vedere come da questa circostanza si possa dedurre che la
norma escluda qualsiasi installazione estranea.
2.3
Nel caso concreto, le controverse
antenne non sono destinate ad assicurare la funzionalità dell'edificio sul
quale sono collocate. La circostanza non è tuttavia di rilievo, poiché, per i
motivi appena illustrati, l’art. 15 cpv. 2 NAPR non permette di sostenere che
sui tetti possano essere installati soltanto manufatti ed impianti funzionalmente
connessi all'edificio sottostante. Il testo della norma non pone alcuna condizione
in tal senso. Né una simile limitazione può essere indirettamente dedotta dalla
natura di queste installazioni. Ingiustificato, da questo profilo, appare
dunque il diniego della licenza edilizia.
Le antenne e gli apparecchi tecnici ad esse
connessi rispettano d'altro canto il limite di altezza (m 2.50) prescritto
dall'art. 15 cpv. 2 NAPR per gli impianti e i corpi tecnici collocati su
edifici situati nelle zone residenziali. Anche dal profilo degli ingombri verticali,
non sussistono dunque valide ragioni per respingere la domanda di costruzione.
In nessun caso l'altezza delle antenne va
sommata a quella dell'edificio sottostante. L’art. 15 cpv. 2 NAPR esclude
esplicitamente che l'altezza degli impianti e dei corpi tecnici sia sommata a
quella degli edifici sottostanti. Anche nelle zone residenziali l'altezza di
queste installazioni non va conteggiata con quella dell'immobile che le
sorregge. In tali zone l’art. 15 cpv. 2 NAPR fissa unicamente un limite
d'altezza da misurare a partire dal tetto.
Nemmeno il fatto che l'edificio su cui sono
poste le antenne superi l'altezza massima fissata dalle norme di zona permette
di negare il permesso. Persino il comune non sostiene che la posa dell'impianto
costituisca un intervento sostanziale e quindi inammissibile dal profilo
dell'art. 39 RLE, in quanto atto a sovvertire l'identità dell'edificio o ad
aggravare i momenti di contrasto con il diritto entrato in vigore dopo la sua
edificazione.
3.
ORNI
3.1
In ossequio al principio di
proporzionalità, nel caso in cui i fondi vicini risultano soltanto parzialmente
edificati, la valutazione delle RNI deve in linea di massima fondarsi sulle
preesistenze. Onde tener conto di eventuali, successive modifiche dell'assetto
edilizio circostante basta subordinare la licenza per l'impianto ad una riserva
di adattamento, rispettivamente di soppressione dell'impianto (cfr. STF 1A.108/
2001.
- 1.P.402.2001 in re TDC consid. 4).
3.2
L'autorità cantonale ha subordinato il
rilascio della licenza alla condizione di adattare o rimuovere l'antenna nel
caso in cui, a seguito dell'edificazione dei fondi circostanti, dovesse
risultare un superamento dei valori dell'ORNI. Questa riserva, che il comune
sembra non capire, è unicamente volta a salvaguardare le possibilità edificatorie
non ancora sfruttate dei fondi vicini.
Essa intende
soltanto permettere all'autorità di imporre l'adattamento o la soppressione
dell'antenna qualora in futuro nelle vicinanze dell'impianto dovessero essere
realizzati edifici, che risulteranno esposti a RNI superiori ai valori limite
fissati dall'ORNI.
4.
Linea
elettrica 16 kV della ferrovia
4.1
Secondo
l’art. 5 cpv. 1 e 2 ORNI, se è accertato oppure è probabile che uno o più valori
limite d’immissione giusta l’alle-gato 2 sono superati da un singolo impianto o
da più impianti insieme, l’autorità ordina limitazioni completive o più severe
delle emissioni fino a che siano rispettati i valori limite d’immissione.
Le immissioni
vanno sommate, precisa la cifra 22 dell’allegato 2 dell’ORNI, per intervalli di
frequenza tra 1Hz-10 MHz (cifra 221) rispettivamente tra 100 kHz-300 GHz (cifra
222). .
4.2
La
frequenza della linea elettrica della ferrovia è di 16 e 2/3 Hz (bassa frequenza).
La frequenza della telefonia mobile varia invece da 900 MHz a 2 GHz (alta frequenza).
Essendo prodotte da impianti appartenenti a due diverse categorie di frequenza,
le RNI della linea elettrica della ferrovia non vanno dunque sommate a quelle
dell’antenna per la telefonia mobile.
5.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.
Dato che il comune non è comparso in lite a
tutela di suoi interessi particolari, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia. Le ripetibili sono invece poste a suo carico secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40 LE; 15 NAPR di Gordola, 5 ORNI;
3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Il comune rifonderà alla resistente fr. 1'500.- a
titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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