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Decisione

52.2008.103

Formazione di un deposito per attrezzi e macchinari agricoli. Nella procedura di rilascio della licenza edilizia non possono essere rimessi in discussione la natura ed i limiti dell'area boschiva prec

3 ottobre 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dopo

vicissitudini che non occorre riassumere, il 28 agosto 2007 RI 1 ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione in sanatoria per la formazione

di un deposito per attrezzi e macchinari agricoli sulla part. n. 572, in parte ubicata in zona agricola e in parte ricoperta da bosco. L'insediamento, un tempo

utilizzato da un'impresa edile, comprende attualmente due manufatti: un box prefabbricato

in lamiera destinato al ricovero degli attrezzi di m 2.60 x 5.20 (h 2.10 m), affiancato da una tettoia di 59.85 mq di superficie riservata alla copertura dei macchinari,

sorretta da 8 pilastri alti da 1.60 a 2.70 m infissi nella platea del pregresso deposito edile.

Il Dipartimento

del territorio si è opposto all'intervento, ritenendo insoddisfatti i requisiti

posti dall'art. 24 della legge federale sulla pianificazione del territorio del

22 giugno 1979 (LPT; RS 700) per la costruzione di opere al di fuori della zona

edificabile e rilevando la violazione della distanza minima dal bosco fissata dall'art.

6 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo; RL 8.4.1.1).

L'autorità cantonale ha inoltre considerato il deposito incompatibile con le

norme del decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del

paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1) e del relativo regolamento

d'applicazione (RDLBN; RL 9.3.1.1.1).

Adeguandosi al

preavviso dipartimentale, il 15 ottobre 2007 il municipio ha negato la licenza

edilizia.

B. Con giudizio

19 febbraio 2008 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del permesso in

sanatoria, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'insorgente.

L'autorità

di ricorso di prime cure, pur sottolineando che la fattispecie avrebbe dovuto

essere esaminata in base all'art. 22 LPT e non dal profilo dell'art. 24 LPT

applicato dal Dipartimento, ha ritenuto che l'opera non potesse essere comunque

autorizzata siccome lesiva della distanza minima dal bosco e delle prescrizioni

volte alla tutela del paesaggio.

C. Contro il

predetto giudizio governativo, il soccombente si è aggravato davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, sollecitando il rilascio della licenza postulata.

L'insorgente ha contestato le valutazioni

esperite dall'Ufficio della natura e del paesaggio, sostenendo che l'opera, situata

in una radura e quindi nascosta alla vista di terzi, non può essere considerata

deturpante. Ha evidenziato inoltre che la foresta in questione è in realtà un'area

isolata, "un ciuffo di bosco" circondato da prati, vigne, costruzioni

e una strada. In tali circostanze, la rigorosa applicazione delle norme che la

tutelano (segnatamente quelle relative alle distanze minime da mantenere in

caso di edificazione) non si giustificherebbe, dovendo essere per contro favorito

lo sfruttamento agricolo del fondo. Ragioni dedotte dal principio

dell'uguaglianza giuridica, intesa come parità di trattamento, imporrebbero

d'altronde il rilascio del chiesto permesso di costruzione. A riguardo, il ricorrente ha indicato due sentenze del Tribunale federale,

con le quali sono state confermate sia l'autorizzazione ad effettuare un

dissodamento, sia la licenza edilizia per posare una baracca/tettoia adibita a

riparo per utensili e macchinari sulla confinante part. n. 562 (STF A 379/81

del 16 luglio 1984 e 1A.96/1992 del 6 maggio 1993, quest'ultima pubblicata

nella RDAT I-1994 n. 25).

D. All'accoglimento

del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni.

Il

municipio di __________ ha rinunciato a formulare proposte di giudizio, stante

la competenza cantonale in materia di permessi per costruzioni poste al di

fuori della zona edificabile.

Il

Dipartimento del territorio è invece rimasto silente.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1).

La legittimazione

attiva del ricorrente, istante in licenza e destinatario della decisione impugnata,

è certa (art. 21 cpv. 2 LE).

Il

gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966, LPamm; RL 3.3.1.1), è pertanto ricevibile in ordine e può

essere deciso sulla base degli atti. Il sopralluogo richiesto dall'insorgente

non appare atto a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti

per il giudizio, atteso che l'ubicazione e le caratteristiche del controverso

deposito emergono con sufficiente chiarezza dalla documentazione presente

nell'incarto (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1.

Giusta gli art. 22 cpv. 1 LPT e 67 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione

della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990

(LALPT; RL 7.1.1.1), edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati

solo con l'autorizzazione dell'autorità. Il rilascio di una licenza edilizia si

rende necessario in particolare per la costruzione, la trasformazione rilevante

(ivi compreso il cambiamento di destinazione) e la demolizione di edifici ed

altre opere, come pure per apportare importanti modifiche alla configurazione

del suolo (art. 1 cpv. 2 LE). La licenza edilizia dev'essere concessa se i

progetti presentati sono conformi alle disposizioni legali in materia di

polizia delle costruzioni, di pianificazione del territorio nonché alle altre

norme di diritto pubblico applicabili alla domanda presentata (art. 2 cpv. 1

LE).

2.2

L'autorizzazione a costruire può essere

rilasciata soltanto se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione

prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità

funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT e 67 cpv. 2 LALPT).

Nella zona agricola sono ammessi solo gli

edifici ed impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o

all'orticoltura o che servono all'ampliamento interno di un'azienda agricola

(art. 16a LPT). La conformità alla zona agricola presuppone che gli edifici e

gli impianti siano in concreto obiettivamente necessari, segnatamente quanto a

ubicazione e dimensioni, a uno sfruttamento razionale del suolo, ritenuto che

all'edificazione non devono comunque opporsi interessi pubblici preponderanti

(STF 1A.6/2000 del 5 maggio 2000; DTF 125 II 278, consid. 3a e rinvii).

2.3

Nel caso di specie, nessuna autorità ha

esaminato se le opere dedotte in licenza siano conformi alla zona agricola in

cui si trovano e possano quindi essere poste al beneficio di un permesso

ordinario a posteriori. In questa sede la tematica può restare aperta, poiché i

manufatti presenti sul mapp. 572 di __________, configurabili alla stregua di

nuove costruzioni, non possono essere in ogni modo autorizzati per i motivi che

seguono.

3.

3.1. Le norme sulle distanze dal bosco perseguono scopi di polizia

edilizia e scopi di polizia forestale. Come norme di polizia edilizia servono a

proteggere le costruzioni dai pericoli derivanti dalla caduta di alberi, dagli

incendi, dall'umidità e dall'ombra. Come norme di polizia forestale mirano

invece a salvaguardare l'area forestale dagli inconvenienti derivanti da

un'eccessiva vicinanza delle costruzioni (Leo

Schürmann/Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht,

3.

ed., Bern 1995, pag. 330 seg.).

Secondo l'art.

6.

LCFo, il piano regolatore fissa le distanze degli edifici dal bosco (cpv. 1).

Edifici ed impianti devono in ogni caso rispettare una distanza di 10 m dal

bosco (cpv. 2); in casi eccezionali e con il consenso dell'autorità cantonale,

il municipio può concedere deroghe fino a 6 m dal limite del bosco (cpv. 3).

Venendo meno al

prevalente diritto cantonale, l'art. 9.6 NAPR di __________ prescrive che tutte

le costruzioni devono distare almeno 8 m dal limite del bosco, misurati dalla linea ideale che contorna i tronchi degli alberi più esterni. Di conseguenza,

la norma risulta inapplicabile, dovendo fare testo, nel caso concreto, la distanza

minima di 10 m stabilita dall'art. 6 cpv. 2 LCFo (STA 52.2001.206 del 16 luglio

2001).

3.2

Il deposito sul mapp. 572 è stato

realizzato senza rispettare la distanza minima di 10 m dal bosco. A ragione il

municipio ha quindi negato all'insorgente la licenza edilizia in sanatoria, tanto

più che il permesso di costruire non poteva essere concesso nemmeno in deroga sulla

base dell'art. 6 cpv. 2 LCFo. In diversi punti, la costruzione dista infatti

dal bosco meno dei 6 m tollerabili in via eccezionale.

Le considerazioni svolte dal ricorrente in

merito alle caratteristiche del bosco non permettono di pervenire a conclusione

diversa. La natura e i limiti dell'area boschiva sul mapp. 572 sono state

accertate dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 3126 del 1° luglio 1998 passata

in giudicato e non possono essere qui rimesse in discussione. Le distanze

imposte dall'art. 6 LCFo vanno dunque rispettate anche se la foresta dovesse

consistere in "un ciuffo di bosco" come assevera l'insorgente.

Parimenti ininfluente è il richiamo del

ricorrente alla parità di trattamento. La giurisprudenza del Tribunale federale

evocata nel gravame concerne infatti una fattispecie e una problematica diverse

da quelle oggetto dell'odierno contendere. In particolare, nella STF 1A.96/1992

l'Alta Corte si è soffermata sulla conformità di zona di un deposito di

attrezzi agricoli previsto sulla part. 562 e non sul rispetto della distanza

minima dal bosco di un'opera già eseguita.

4.

La licenza

edilizia non può essere rilasciata neppure sottoponendola alla condizione che

il deposito venga arretrato e posizionato a 6 m dal bosco, come auspicato dal

ricorrente in via subordinata. A prescindere dal fatto che non spetta a questo

Tribunale esprimersi in prima battuta sulla sussistenza delle premesse per la

concessione di una deroga, nel contesto del presente procedimento occorre

soltanto chiedersi se l'opera, così come realizzata e descritta nella domanda

di costruzione, può ottenere a posteriori una licenza edilizia. Evaso

negativamente il quesito per le ragioni esposte al considerando che precede, al

ricorrente resta pur sempre la possibilità di presentare un progetto pienamente

conforme al diritto e, una volta ottenuto il permesso di costruzione,

rettificare le opere già eseguite in modo da ripristinare spontaneamente una

situazione di legalità ed evitare l'adozione di misure fondate sugli art. 43 segg. LE e 47 del regolamento di applicazione della legge

edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1).

5.

In esito

alle considerazioni che precedono il ricorso va dunque respinto, con la conseguente

conferma del giudizio impugnato.

La tassa di giustizia è posta a carico del

ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16a, 22 LPT; 6 LCFo; 21, 43-45 LE; 47

RLE; 9.6 NAPR di __________; 3, 18, 28, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico,

entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

,;

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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