52.2008.103
Formazione di un deposito per attrezzi e macchinari agricoli. Nella procedura di rilascio della licenza edilizia non possono essere rimessi in discussione la natura ed i limiti dell'area boschiva prec
3 ottobre 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2008.103
Data decisione, Autorità:
03.10.2008, TRAM
Titolo:
Formazione di un deposito per attrezzi e macchinari agricoli. Nella procedura di rilascio della licenza edilizia non possono essere rimessi in discussione la natura ed i limiti dell'area boschiva precedentemente accertati dal Consiglio di Stato con risoluzione cresciuta in giudicato
BOSCO
DISTANZA DAL BOSCO
art. 6 LCFO
Incarto n.
52.2008.103
Lugano
3 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo
Cassina, Raffaello Balerna
segretario:
Gabriele Fossati, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 marzo 2008 di
RI 1., __________,
contro
la decisione 19 febbraio 2008 (n. 907) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione
15 ottobre 2007 con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza
edilizia a posteriori per la formazione di un deposito per attrezzi e
macchinari agricoli sulla part. n. 572;
viste le risposte:
- 18 marzo 2008 del
Consiglio di Stato;
- 20 marzo 2008 del municipio
di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Dopo
vicissitudini che non occorre riassumere, il 28 agosto 2007 RI 1 ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione in sanatoria per la formazione
di un deposito per attrezzi e macchinari agricoli sulla part. n. 572, in parte ubicata in zona agricola e in parte ricoperta da bosco. L'insediamento, un tempo
utilizzato da un'impresa edile, comprende attualmente due manufatti: un box prefabbricato
in lamiera destinato al ricovero degli attrezzi di m 2.60 x 5.20 (h 2.10 m), affiancato da una tettoia di 59.85 mq di superficie riservata alla copertura dei macchinari,
sorretta da 8 pilastri alti da 1.60 a 2.70 m infissi nella platea del pregresso deposito edile.
Il Dipartimento
del territorio si è opposto all'intervento, ritenendo insoddisfatti i requisiti
posti dall'art. 24 della legge federale sulla pianificazione del territorio del
22 giugno 1979 (LPT; RS 700) per la costruzione di opere al di fuori della zona
edificabile e rilevando la violazione della distanza minima dal bosco fissata dall'art.
6 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo; RL 8.4.1.1).
L'autorità cantonale ha inoltre considerato il deposito incompatibile con le
norme del decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del
paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1) e del relativo regolamento
d'applicazione (RDLBN; RL 9.3.1.1.1).
Adeguandosi al
preavviso dipartimentale, il 15 ottobre 2007 il municipio ha negato la licenza
edilizia.
B. Con giudizio
19 febbraio 2008 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del permesso in
sanatoria, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'insorgente.
L'autorità
di ricorso di prime cure, pur sottolineando che la fattispecie avrebbe dovuto
essere esaminata in base all'art. 22 LPT e non dal profilo dell'art. 24 LPT
applicato dal Dipartimento, ha ritenuto che l'opera non potesse essere comunque
autorizzata siccome lesiva della distanza minima dal bosco e delle prescrizioni
volte alla tutela del paesaggio.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente si è aggravato davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, sollecitando il rilascio della licenza postulata.
L'insorgente ha contestato le valutazioni
esperite dall'Ufficio della natura e del paesaggio, sostenendo che l'opera, situata
in una radura e quindi nascosta alla vista di terzi, non può essere considerata
deturpante. Ha evidenziato inoltre che la foresta in questione è in realtà un'area
isolata, "un ciuffo di bosco" circondato da prati, vigne, costruzioni
e una strada. In tali circostanze, la rigorosa applicazione delle norme che la
tutelano (segnatamente quelle relative alle distanze minime da mantenere in
caso di edificazione) non si giustificherebbe, dovendo essere per contro favorito
lo sfruttamento agricolo del fondo. Ragioni dedotte dal principio
dell'uguaglianza giuridica, intesa come parità di trattamento, imporrebbero
d'altronde il rilascio del chiesto permesso di costruzione. A riguardo, il ricorrente ha indicato due sentenze del Tribunale federale,
con le quali sono state confermate sia l'autorizzazione ad effettuare un
dissodamento, sia la licenza edilizia per posare una baracca/tettoia adibita a
riparo per utensili e macchinari sulla confinante part. n. 562 (STF A 379/81
del 16 luglio 1984 e 1A.96/1992 del 6 maggio 1993, quest'ultima pubblicata
nella RDAT I-1994 n. 25).
D. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Il
municipio di __________ ha rinunciato a formulare proposte di giudizio, stante
la competenza cantonale in materia di permessi per costruzioni poste al di
fuori della zona edificabile.
Il
Dipartimento del territorio è invece rimasto silente.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1).
La legittimazione
attiva del ricorrente, istante in licenza e destinatario della decisione impugnata,
è certa (art. 21 cpv. 2 LE).
Il
gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966, LPamm; RL 3.3.1.1), è pertanto ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti. Il sopralluogo richiesto dall'insorgente
non appare atto a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti
per il giudizio, atteso che l'ubicazione e le caratteristiche del controverso
deposito emergono con sufficiente chiarezza dalla documentazione presente
nell'incarto (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
2.1.
Giusta gli art. 22 cpv. 1 LPT e 67 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione
della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990
(LALPT; RL 7.1.1.1), edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati
solo con l'autorizzazione dell'autorità. Il rilascio di una licenza edilizia si
rende necessario in particolare per la costruzione, la trasformazione rilevante
(ivi compreso il cambiamento di destinazione) e la demolizione di edifici ed
altre opere, come pure per apportare importanti modifiche alla configurazione
del suolo (art. 1 cpv. 2 LE). La licenza edilizia dev'essere concessa se i
progetti presentati sono conformi alle disposizioni legali in materia di
polizia delle costruzioni, di pianificazione del territorio nonché alle altre
norme di diritto pubblico applicabili alla domanda presentata (art. 2 cpv. 1
LE).
2.2
L'autorizzazione a costruire può essere
rilasciata soltanto se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione
prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità
funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT e 67 cpv. 2 LALPT).
Nella zona agricola sono ammessi solo gli
edifici ed impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o
all'orticoltura o che servono all'ampliamento interno di un'azienda agricola
(art. 16a LPT). La conformità alla zona agricola presuppone che gli edifici e
gli impianti siano in concreto obiettivamente necessari, segnatamente quanto a
ubicazione e dimensioni, a uno sfruttamento razionale del suolo, ritenuto che
all'edificazione non devono comunque opporsi interessi pubblici preponderanti
(STF 1A.6/2000 del 5 maggio 2000; DTF 125 II 278, consid. 3a e rinvii).
2.3
Nel caso di specie, nessuna autorità ha
esaminato se le opere dedotte in licenza siano conformi alla zona agricola in
cui si trovano e possano quindi essere poste al beneficio di un permesso
ordinario a posteriori. In questa sede la tematica può restare aperta, poiché i
manufatti presenti sul mapp. 572 di __________, configurabili alla stregua di
nuove costruzioni, non possono essere in ogni modo autorizzati per i motivi che
seguono.
3.
3.1. Le norme sulle distanze dal bosco perseguono scopi di polizia
edilizia e scopi di polizia forestale. Come norme di polizia edilizia servono a
proteggere le costruzioni dai pericoli derivanti dalla caduta di alberi, dagli
incendi, dall'umidità e dall'ombra. Come norme di polizia forestale mirano
invece a salvaguardare l'area forestale dagli inconvenienti derivanti da
un'eccessiva vicinanza delle costruzioni (Leo
Schürmann/Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht,
3.
ed., Bern 1995, pag. 330 seg.).
Secondo l'art.
6.
LCFo, il piano regolatore fissa le distanze degli edifici dal bosco (cpv. 1).
Edifici ed impianti devono in ogni caso rispettare una distanza di 10 m dal
bosco (cpv. 2); in casi eccezionali e con il consenso dell'autorità cantonale,
il municipio può concedere deroghe fino a 6 m dal limite del bosco (cpv. 3).
Venendo meno al
prevalente diritto cantonale, l'art. 9.6 NAPR di __________ prescrive che tutte
le costruzioni devono distare almeno 8 m dal limite del bosco, misurati dalla linea ideale che contorna i tronchi degli alberi più esterni. Di conseguenza,
la norma risulta inapplicabile, dovendo fare testo, nel caso concreto, la distanza
minima di 10 m stabilita dall'art. 6 cpv. 2 LCFo (STA 52.2001.206 del 16 luglio
2001).
3.2
Il deposito sul mapp. 572 è stato
realizzato senza rispettare la distanza minima di 10 m dal bosco. A ragione il
municipio ha quindi negato all'insorgente la licenza edilizia in sanatoria, tanto
più che il permesso di costruire non poteva essere concesso nemmeno in deroga sulla
base dell'art. 6 cpv. 2 LCFo. In diversi punti, la costruzione dista infatti
dal bosco meno dei 6 m tollerabili in via eccezionale.
Le considerazioni svolte dal ricorrente in
merito alle caratteristiche del bosco non permettono di pervenire a conclusione
diversa. La natura e i limiti dell'area boschiva sul mapp. 572 sono state
accertate dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 3126 del 1° luglio 1998 passata
in giudicato e non possono essere qui rimesse in discussione. Le distanze
imposte dall'art. 6 LCFo vanno dunque rispettate anche se la foresta dovesse
consistere in "un ciuffo di bosco" come assevera l'insorgente.
Parimenti ininfluente è il richiamo del
ricorrente alla parità di trattamento. La giurisprudenza del Tribunale federale
evocata nel gravame concerne infatti una fattispecie e una problematica diverse
da quelle oggetto dell'odierno contendere. In particolare, nella STF 1A.96/1992
l'Alta Corte si è soffermata sulla conformità di zona di un deposito di
attrezzi agricoli previsto sulla part. 562 e non sul rispetto della distanza
minima dal bosco di un'opera già eseguita.
4.
La licenza
edilizia non può essere rilasciata neppure sottoponendola alla condizione che
il deposito venga arretrato e posizionato a 6 m dal bosco, come auspicato dal
ricorrente in via subordinata. A prescindere dal fatto che non spetta a questo
Tribunale esprimersi in prima battuta sulla sussistenza delle premesse per la
concessione di una deroga, nel contesto del presente procedimento occorre
soltanto chiedersi se l'opera, così come realizzata e descritta nella domanda
di costruzione, può ottenere a posteriori una licenza edilizia. Evaso
negativamente il quesito per le ragioni esposte al considerando che precede, al
ricorrente resta pur sempre la possibilità di presentare un progetto pienamente
conforme al diritto e, una volta ottenuto il permesso di costruzione,
rettificare le opere già eseguite in modo da ripristinare spontaneamente una
situazione di legalità ed evitare l'adozione di misure fondate sugli art. 43 segg. LE e 47 del regolamento di applicazione della legge
edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1).
5.
In esito
alle considerazioni che precedono il ricorso va dunque respinto, con la conseguente
conferma del giudizio impugnato.
La tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16a, 22 LPT; 6 LCFo; 21, 43-45 LE; 47
RLE; 9.6 NAPR di __________; 3, 18, 28, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico,
entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
,;
;
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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