52.2008.104
Avviso del dipartimento
22 aprile 2008Italiano13 min
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Numero d'incarto:
52.2008.104
Data decisione, Autorità:
22.04.2008, TRAM
Titolo:
Avviso del dipartimento
ACQUA POTABILE
art. 17 agg. 18 LPAC
Incarto n.
52.2008.104
Lugano
22 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 marzo 2008 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 19 febbraio 2008 del Consiglio di Stato
(n. 931) che:
a.
dichiara priva
d'oggetto l'impugnativa presentata da CO 2 contro la decisione 27 giugno 2006
con cui il municipio di Rivera gli ha negato la licenza edilizia per la
costruzione di un capannone ad uso deposito (part. 132);
b.
respinge
l'impugnativa presentata da RI 1 contro la decisione 20 dicembre 2007 con cui
il municipio di Rivera ha rilasciato a CO 2 la licenza edilizia per la
costruzione del capannone di cui sopra;
viste le risposte:
- 11 marzo 2008 del
municipio di Rivera;
- 18 marzo 2008 del
Consiglio di Stato;
- 25 marzo 2008 di CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il 9
gennaio 2006 il resistente CO 2 ha chiesto al municipio di Rivera il permesso
di costruire un capannone definito artigianale, ad uso deposito (m 38.50 x
25.00 h: 12.00) in località Sgarozz (part. 132) nella zona industriale (I) del piano
regolatore. Lo smaltimento delle acque chiare e luride era previsto attraverso
due pozzi perdenti ubicati a nord dell'edificio.
b. Alla domanda si è opposto RI 1,
proprietario del fondo contermine verso sud (part. 133), il quale ha sollevato
una serie di eccezioni riferite alla mancanza dell'allacciamento alla rete
delle canalizzazioni, alle distanze, all'altezza ed alle dimensioni dell'area
verde.
Con avviso del 16 giugno 2006 i Servizi
generali del Dipartimento del territorio si sono a loro volta opposti al
rilascio della licenza, perché il 12 dicembre 2005 il consiglio comunale di
Rivera si era rifiutato di approvare il progetto e di stanziare il credito per
la realizzazione del collettore in zona Ai Ronchi, per cui la costruzione non
poteva essere allacciata alle canalizzazioni.
c. Adeguandosi all'avviso negativo
dell'autorità cantonale, con decisione 27 giugno 2006 il municipio ha respinto
la domanda di costruzione.
d. Contro questa decisione CO 2 è insorto
davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento e postulando il
rilascio della licenza rifiutata.
B. a. Il 27
aprile 2007 il Servizio dei ricorsi ha indetto un sopralluogo. In
quell'occasione è emerso che il consiglio comunale di Rivera stava per
approvare un progetto per dotare la zona delle canalizzazioni mancanti. Il
segretario comunale ha inoltre reso noto che era pendente per approvazione
davanti al Consiglio di Stato una variante di piano regolatore che riduceva
l'area verde minima dal 30% al 15% della superficie edificabile.
Il verbale indica che dopo discussione
viene così deciso. La procedura ricorsuale viene sospesa in attesa della
decisione del CC. Una volta approvato il progetto e cresciuta in giudicato la
decisione, l'autorità comunale chiederà al Dipartimento del territorio la
modifica del preavviso. A quel momento l'autorità comunale potrà emanare una
decisione di rilascio della licenza edilizia e la procedura ricorsuale potrà
essere stralciata dai ruoli.
b. Il 27 luglio 2007 i Servizi generali del
Dipartimento del territorio hanno dal canto loro emanato un nuovo avviso,
sostitutivo di quello del 16 giugno 2006, nel quale si ammetteva lo smaltimento
delle acque di scarico mediante pozzi perdenti, fintanto che la costruzione non
avesse potuto essere allacciata al collettore comunale, la cui realizzazione
era stata nel frattempo approvata dal consiglio comunale.
Fondandosi su questo nuovo avviso, il 19
dicembre 2007 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta.
c. Contro questa nuova decisione sulla
domanda di costruzione, l'opponente RI 1 è insorto davanti al Consiglio di
Stato, chiedendone l'annullamento.
Eccepita la violazione del diritto di essere
sentito, per non aver potuto prendere conoscenza del nuovo avviso del
Dipartimento del territorio, l'insorgente ha contestato la costruzione dal
profilo delle altezze, delle distanze e dello smaltimento delle acque, rilevando
che il sottosuolo era roccioso.
C. Con
giudizio 19 febbraio 2008 il Consiglio di Stato ha (a) stralciato dai ruoli il
ricorso inoltrato da CO 2 contro la decisione di diniego della licenza e (b)
respinto il ricorso di RI 1 contro la successiva decisione di rilascio del permesso.
Richiamandosi al verbale dell'udienza di
sopralluogo, il Governo ha in sostanza ritenuto che le parti si fossero
accordate nel senso che la licenza sarebbe stata rilasciata una volta che il
consiglio comunale avesse approvato il progetto per la realizzazione delle
canalizzazioni nella zona.
Ad abundantiam, l'Esecutivo cantonale ha
nondimeno respinto anche le censure d'ordine e di merito sollevate da RI 1
contro la licenza del 19 dicembre 2007.
D. Contro il
predetto giudizio governativo RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza
edilizia.
L'insorgente critica la procedura adottata
dall'autorità di ricorso, negando che in occasione del sopralluogo sia stato
raggiunto un accordo sul rilascio della licenza dopo l'approvazione del progetto
per la realizzazione delle canalizzazioni. Ripropone inoltre in questa sede le
censure sollevate con riferimento allo smaltimento delle acque di rifiuto, alle
altezze ed alle distanze dalla strada antistante.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad
identica conclusione perviene il resistente CO 2, contestando in dettaglio le
tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi
nei seguenti considerandi.
Il municipio, dal canto suo, si riconferma
nelle precedenti prese di posizione.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente, già opponente e proprietario di un fondo
contermine, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai
essere posto rimedio annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti
all'istanza inferiore per nuova decisione previo completamento degli
accertamenti (art. 65 PAmm).
Considerandi
2.
Aspetti
procedurali
2.1
Il Consiglio di Stato era chiamato a
statuire anzitutto sul ricorso inoltratogli da CO 2 contro la decisione del
municipio di respingere la domanda di costruzione perché la costruzione non
poteva essere allacciata alle canalizzazioni.
In sede di sopralluogo è emerso che
l'allacciamento avrebbe verosimilmente potuto essere realizzato entro tempi
ragionevoli, per cui il Dipartimento del territorio avrebbe potuto recedere dall'opposizione
ed esprimere un nuovo avviso positivo. Anziché sospendere il procedimento in
attesa degli eventi prospettati e statuire poi di conseguenza sull'unica impugnativa
a quel momento pendente, l'autorità di ricorso ha proposto di procedere secondo
le discutibili modalità illustrate in narrativa, che, oltre a mal conciliarsi
con l’art. 50 PAmm, hanno determinato uno sdoppiamento del procedimento di
ricorso. Le obiezioni dell'insorgente vanno comunque disattese. Anzitutto
perché non si è tempestivamente opposto al modo di procedere propostogli
dall'autorità. In secondo luogo, perché, in definitiva, i suoi diritti di
difesa non sono stati menomati nemmeno in punto alla mancata notifica del nuovo
avviso dipartimentale, esplicitamente richiamato dalla controversa licenza edilizia
e parte integrante degli atti.
2.2
Dal passo riprodotto in narrativa del
verbale, il Consiglio di Stato ha dedotto che l'opponente acconsentisse al
rilascio della licenza non appena il consiglio comunale avesse approvato il
progetto per la realizzazione delle canalizzazioni. La tesi non può essere in
nessun caso condivisa.
Dal testo del verbale si può unicamente
dedurre che l'opponente non avesse nulla da obiettare allo stralcio del ricorso
inoltrato da CO 2 contro il diniego della licenza. Non v'è la benché minima
traccia di una sua preventiva rinuncia ad impugnare la licenza che il municipio
avrebbe rilasciato dopo l'avviso favorevole del dipartimento.
Le questioni procedurali sin qui affrontate
non devono tuttavia essere ulteriormente esaminate, poiché il Consiglio di
Stato si è comunque pronunciato sulle contestazioni di merito sollevate
dall'opponente contro la licenza.
3.
Distanza
dalla strada
3.1
Il piano viario di Rivera prevede di allargare
la strada che passa ad est del capannone per trasformarla in una strada di
servizio del tipo SS4, con una carreggiata larga 6.00 m ed un unico marciapiede
largo m 1.50, insistente sul terreno dedotto in edificazione.
L’art. 8 cpv. 5 NAPR prescrive una distanza
di 7.00 dall'asse delle strade e di 4.00 m dal ciglio.
3.2
Dalla planimetria del piano terreno,
datata 30.01.2006, annessa alla domanda di costruzione, emerge che l'angolo sudest
del capannone verrebbe a sorgere a m 11.50 dal confine del fondo fronteggiante
(part. 127) verso la strada esistente. È dunque certo che la strada (m 6.00 +
1.
) potrà essere allargata sul lato ovest e che la distanza minima (m 4.00)
verrà rispettata.
Le eccezioni sollevate in proposito dal
ricorrente vanno pertanto disattese.
Va da sé che il piano precedente, datato
09.01
, riportante una distanza di m 4.62 dal marciapiede, non fa stato.
4.
Altezza
4.1
L'art. 42 NAPR limita a m 13.00
l'altezza massima degli edifici della zona industriale. L'altezza è misurata in
conformità degli art. 40 e 41 LE, ovvero a partire dal terreno sistemato sino
al filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto, ritenuto che
l'altezza di sistemazioni del terreno mediante colmate è aggiunta a quella
dell'edificio sovrastante soltanto se supera il limite di m 1.50 ad una
distanza di 3.00 dal piede delle facciate.
4.2
Il capannone in contestazione insiste
su un terreno pianeggiante ed è alto m 12.00 dal terreno sistemato. Le
sistemazioni del terreno previste dalle sezioni sono alte al massimo un metro. Non
sono dunque computabili sull'altezza dell'edificio.
Anche le obiezioni sollevate in relazione
all'altezza si rivelano infondate. Inconcludenti sono le considerazioni
sviluppate attorno ai punti quotati presenti nelle vicinanze dell'edificio. Il
criterio di misurazione dell'altezza degli edifici adottato dalle NAPR prescinde
infatti dalle altimetrie (quote sul livello del mare).
5.
Smaltimento
acque di rifiuto
5.1
A
norma dell'art. 17 lett. a LPAc, nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche,
il permesso di costruzione o di trasformazione di un edificio può essere
concesso soltanto se è garantito che le acque di scarico inquinate sono immesse
nella canalizzazione conformemente all'obbligo di allacciamento sancito dall'art.
11.
cpv. 1 LPAc. Per gli edifici e gli impianti minori ubicati all'interno del
perimetro delle canalizzazioni pubbliche e che, per ragioni perentorie, non
possono essere ancora allacciati alla canalizzazione, il permesso di
costruzione può essere eccezionalmente concesso se l'allacciamento è possibile
a breve termine e, nel frattempo, l'eliminazione delle acque di scarico è
assicurata in altro modo soddisfacente (art. 18 cpv. 1 LPAc).
5.2
Preso atto che il 30 aprile 2007 il consiglio comunale
di Rivera aveva approvato il progetto per l'esecuzione del collettore in
località Ai Ronchi, il 27 luglio 2007 il Dipartimento del territorio ha
preavvisato favorevolmente la domanda di costruzione alla condizione che la
progettazione inerente lo smaltimento delle acque meteoriche avvenisse in
conformità della direttiva sull'infiltrazione, la ritenzione e l'evacuazione
delle acque meteoriche nelle aree edificate (...) VS edizione novembre 2002,
rispettivamente che il trattamento delle acque di rifiuto domestiche avesse
luogo tramite una fossa di chiarificazione per almeno 10 AE (abitanti
equivalenti) nel rispetto della direttiva VSA 1995, e meglio, tramite un
pozzo perdente provvisorio(o fosse stagna), fintanto che non fosse stato
possibile l'allacciamento alla fognatura comunale.
5.3
Il ricorrente ha contestato la possibilità di evacuare
transitoriamente le acque di rifiuto mediante infiltrazione nel terreno in
attesa dell’allacciamento alla canalizzazione. In particolare, ha sostenuto che
il suolo roccioso non assicurava un’eliminazione soddisfacente.
Alla domanda di costruzione non è stato allegato alcun
referto geologico che dimostri la possibilità di smaltire le acque di rifiuto
mediante infiltrazione. Il dipartimento si è limitato a subordinare la licenza
alle condizioni succitate, ma non ha esperito alcuna verifica che accertasse la
possibilità di rispettarle. Il Consiglio di Stato, di fronte alle obiezioni del
ricorrente, si è dal canto suo limitato ad affermare che qualora non fosse
stato possibile realizzare il pozzo perdente come previsto, si sarebbe comunque
potuto concordare una nuova ubicazione.
Siffatto modo di procedere non può essere avallato.
Il dipartimento deve verificare concretamente che le modalità
di smaltimento delle acque di rifiuto proposte dalla domanda di costruzione
rispondano effettivamente alle esigenze fissate dall'art. 18 cpv. 1 LPAc. Non
può accontentarsi di subordinare la licenza alla condizione che tali esigenze
vengano rispettate. Deve, in altri, termini accertare che l'eliminazione
delle acque di scarico è assicurata in modo soddisfacente e che
l'allacciamento alla canalizzazione sarà possibile a breve termine.
Di fronte ad una contestazione che nega la
possibilità di smaltire le acque di rifiuto perché il suolo è roccioso, il
Consiglio di Stato non può, dal canto suo, appiattirsi sull'avviso
dipartimentale emanato senza esperire alcuna verifica di tipo geologico. Deve
esperire gli accertamenti mancanti, sollecitando semmai l'istante in licenza a
produrre un referto geologico che certifichi la possibilità di smaltire le
acque di rifiuto mediante infiltrazione.
6.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, non spettando a questo tribunale
porre rimedio alle lacune istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori, il
ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato
in quanto riferito all'impugnativa presentata contro la licenza edilizia 19
dicembre 2007. Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché, completati
gli accertamenti, emani un nuovo giudizio.
La tassa di giustizia, commisurata tenendo conto del lavoro occasionato
dall'impugnativa, ma anche dell'insufficienza delle prestazioni amministrative
e giurisdizionali fornite dalle istanze inferiori, è suddivisa in parti uguali fra
il ricorrente ed il resistente.
Le ripetibili si ritengono compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 17, 18 LPAc; 8, 42 NAPR
di Rivera; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 19 febbraio 2008 (n.
931) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al
Consiglio di Stato per nuovo giudizio, previa assunzione delle prove mancanti.
2. La tassa
di giustizia di fr. 200.- è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente ed il
resistente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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