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Decisione

52.2008.104

Avviso del dipartimento

22 aprile 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 9

gennaio 2006 il resistente CO 2 ha chiesto al municipio di Rivera il permesso

di costruire un capannone definito artigianale, ad uso deposito (m 38.50 x

25.00 h: 12.00) in località Sgarozz (part. 132) nella zona industriale (I) del piano

regolatore. Lo smaltimento delle acque chiare e luride era previsto attraverso

due pozzi perdenti ubicati a nord dell'edificio.

b. Alla domanda si è opposto RI 1,

proprietario del fondo contermine verso sud (part. 133), il quale ha sollevato

una serie di eccezioni riferite alla mancanza dell'allacciamento alla rete

delle canalizzazioni, alle distanze, all'altezza ed alle dimensioni dell'area

verde.

Con avviso del 16 giugno 2006 i Servizi

generali del Dipartimento del territorio si sono a loro volta opposti al

rilascio della licenza, perché il 12 dicembre 2005 il consiglio comunale di

Rivera si era rifiutato di approvare il progetto e di stanziare il credito per

la realizzazione del collettore in zona Ai Ronchi, per cui la costruzione non

poteva essere allacciata alle canalizzazioni.

c. Adeguandosi all'avviso negativo

dell'autorità cantonale, con decisione 27 giugno 2006 il municipio ha respinto

la domanda di costruzione.

d. Contro questa decisione CO 2 è insorto

davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento e postulando il

rilascio della licenza rifiutata.

B. a. Il 27

aprile 2007 il Servizio dei ricorsi ha indetto un sopralluogo. In

quell'occasione è emerso che il consiglio comunale di Rivera stava per

approvare un progetto per dotare la zona delle canalizzazioni mancanti. Il

segretario comunale ha inoltre reso noto che era pendente per approvazione

davanti al Consiglio di Stato una variante di piano regolatore che riduceva

l'area verde minima dal 30% al 15% della superficie edificabile.

Il verbale indica che dopo discussione

viene così deciso. La procedura ricorsuale viene sospesa in attesa della

decisione del CC. Una volta approvato il progetto e cresciuta in giudicato la

decisione, l'autorità comunale chiederà al Dipartimento del territorio la

modifica del preavviso. A quel momento l'autorità comunale potrà emanare una

decisione di rilascio della licenza edilizia e la procedura ricorsuale potrà

essere stralciata dai ruoli.

b. Il 27 luglio 2007 i Servizi generali del

Dipartimento del territorio hanno dal canto loro emanato un nuovo avviso,

sostitutivo di quello del 16 giugno 2006, nel quale si ammetteva lo smaltimento

delle acque di scarico mediante pozzi perdenti, fintanto che la costruzione non

avesse potuto essere allacciata al collettore comunale, la cui realizzazione

era stata nel frattempo approvata dal consiglio comunale.

Fondandosi su questo nuovo avviso, il 19

dicembre 2007 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta.

c. Contro questa nuova decisione sulla

domanda di costruzione, l'opponente RI 1 è insorto davanti al Consiglio di

Stato, chiedendone l'annullamento.

Eccepita la violazione del diritto di essere

sentito, per non aver potuto prendere conoscenza del nuovo avviso del

Dipartimento del territorio, l'insorgente ha contestato la costruzione dal

profilo delle altezze, delle distanze e dello smaltimento delle acque, rilevando

che il sottosuolo era roccioso.

C. Con

giudizio 19 febbraio 2008 il Consiglio di Stato ha (a) stralciato dai ruoli il

ricorso inoltrato da CO 2 contro la decisione di diniego della licenza e (b)

respinto il ricorso di RI 1 contro la successiva decisione di rilascio del permesso.

Richiamandosi al verbale dell'udienza di

sopralluogo, il Governo ha in sostanza ritenuto che le parti si fossero

accordate nel senso che la licenza sarebbe stata rilasciata una volta che il

consiglio comunale avesse approvato il progetto per la realizzazione delle

canalizzazioni nella zona.

Ad abundantiam, l'Esecutivo cantonale ha

nondimeno respinto anche le censure d'ordine e di merito sollevate da RI 1

contro la licenza del 19 dicembre 2007.

D. Contro il

predetto giudizio governativo RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza

edilizia.

L'insorgente critica la procedura adottata

dall'autorità di ricorso, negando che in occasione del sopralluogo sia stato

raggiunto un accordo sul rilascio della licenza dopo l'approvazione del progetto

per la realizzazione delle canalizzazioni. Ripropone inoltre in questa sede le

censure sollevate con riferimento allo smaltimento delle acque di rifiuto, alle

altezze ed alle distanze dalla strada antistante.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad

identica conclusione perviene il resistente CO 2, contestando in dettaglio le

tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi

nei seguenti considerandi.

Il municipio, dal canto suo, si riconferma

nelle precedenti prese di posizione.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva dell'insorgente, già opponente e proprietario di un fondo

contermine, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai

essere posto rimedio annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti

all'istanza inferiore per nuova decisione previo completamento degli

accertamenti (art. 65 PAmm).

Considerandi

2.

Aspetti

procedurali

2.1

Il Consiglio di Stato era chiamato a

statuire anzitutto sul ricorso inoltratogli da CO 2 contro la decisione del

municipio di respingere la domanda di costruzione perché la costruzione non

poteva essere allacciata alle canalizzazioni.

In sede di sopralluogo è emerso che

l'allacciamento avrebbe verosimilmente potuto essere realizzato entro tempi

ragionevoli, per cui il Dipartimento del territorio avrebbe potuto recedere dall'opposizione

ed esprimere un nuovo avviso positivo. Anziché sospendere il procedimento in

attesa degli eventi prospettati e statuire poi di conseguenza sull'unica impugnativa

a quel momento pendente, l'autorità di ricorso ha proposto di procedere secondo

le discutibili modalità illustrate in narrativa, che, oltre a mal conciliarsi

con l’art. 50 PAmm, hanno determinato uno sdoppiamento del procedimento di

ricorso. Le obiezioni dell'insorgente vanno comunque disattese. Anzitutto

perché non si è tempestivamente opposto al modo di procedere propostogli

dall'autorità. In secondo luogo, perché, in definitiva, i suoi diritti di

difesa non sono stati menomati nemmeno in punto alla mancata notifica del nuovo

avviso dipartimentale, esplicitamente richiamato dalla controversa licenza edilizia

e parte integrante degli atti.

2.2

Dal passo riprodotto in narrativa del

verbale, il Consiglio di Stato ha dedotto che l'opponente acconsentisse al

rilascio della licenza non appena il consiglio comunale avesse approvato il

progetto per la realizzazione delle canalizzazioni. La tesi non può essere in

nessun caso condivisa.

Dal testo del verbale si può unicamente

dedurre che l'opponente non avesse nulla da obiettare allo stralcio del ricorso

inoltrato da CO 2 contro il diniego della licenza. Non v'è la benché minima

traccia di una sua preventiva rinuncia ad impugnare la licenza che il municipio

avrebbe rilasciato dopo l'avviso favorevole del dipartimento.

Le questioni procedurali sin qui affrontate

non devono tuttavia essere ulteriormente esaminate, poiché il Consiglio di

Stato si è comunque pronunciato sulle contestazioni di merito sollevate

dall'opponente contro la licenza.

3.

Distanza

dalla strada

3.1

Il piano viario di Rivera prevede di allargare

la strada che passa ad est del capannone per trasformarla in una strada di

servizio del tipo SS4, con una carreggiata larga 6.00 m ed un unico marciapiede

largo m 1.50, insistente sul terreno dedotto in edificazione.

L’art. 8 cpv. 5 NAPR prescrive una distanza

di 7.00 dall'asse delle strade e di 4.00 m dal ciglio.

3.2

Dalla planimetria del piano terreno,

datata 30.01.2006, annessa alla domanda di costruzione, emerge che l'angolo sudest

del capannone verrebbe a sorgere a m 11.50 dal confine del fondo fronteggiante

(part. 127) verso la strada esistente. È dunque certo che la strada (m 6.00 +

1.

) potrà essere allargata sul lato ovest e che la distanza minima (m 4.00)

verrà rispettata.

Le eccezioni sollevate in proposito dal

ricorrente vanno pertanto disattese.

Va da sé che il piano precedente, datato

09.01

, riportante una distanza di m 4.62 dal marciapiede, non fa stato.

4.

Altezza

4.1

L'art. 42 NAPR limita a m 13.00

l'altezza massima degli edifici della zona industriale. L'altezza è misurata in

conformità degli art. 40 e 41 LE, ovvero a partire dal terreno sistemato sino

al filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto, ritenuto che

l'altezza di sistemazioni del terreno mediante colmate è aggiunta a quella

dell'edificio sovrastante soltanto se supera il limite di m 1.50 ad una

distanza di 3.00 dal piede delle facciate.

4.2

Il capannone in contestazione insiste

su un terreno pianeggiante ed è alto m 12.00 dal terreno sistemato. Le

sistemazioni del terreno previste dalle sezioni sono alte al massimo un metro. Non

sono dunque computabili sull'altezza dell'edificio.

Anche le obiezioni sollevate in relazione

all'altezza si rivelano infondate. Inconcludenti sono le considerazioni

sviluppate attorno ai punti quotati presenti nelle vicinanze dell'edificio. Il

criterio di misurazione dell'altezza degli edifici adottato dalle NAPR prescinde

infatti dalle altimetrie (quote sul livello del mare).

5.

Smaltimento

acque di rifiuto

5.1

A

norma dell'art. 17 lett. a LPAc, nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche,

il permesso di costruzione o di trasformazione di un edificio può essere

concesso soltanto se è garantito che le acque di scarico inquinate sono immesse

nella canalizzazione conformemente all'obbligo di allacciamento sancito dall'art.

11.

cpv. 1 LPAc. Per gli edifici e gli impianti minori ubicati all'interno del

perimetro delle canalizzazioni pubbliche e che, per ragioni perentorie, non

possono essere ancora allacciati alla canalizzazione, il permesso di

costruzione può essere eccezionalmente concesso se l'allacciamento è possibile

a breve termine e, nel frattempo, l'eliminazione delle acque di scarico è

assicurata in altro modo soddisfacente (art. 18 cpv. 1 LPAc).

5.2

Preso atto che il 30 aprile 2007 il consiglio comunale

di Rivera aveva approvato il progetto per l'esecuzione del collettore in

località Ai Ronchi, il 27 luglio 2007 il Dipartimento del territorio ha

preavvisato favorevolmente la domanda di costruzione alla condizione che la

progettazione inerente lo smaltimento delle acque meteoriche avvenisse in

conformità della direttiva sull'infiltrazione, la ritenzione e l'evacuazione

delle acque meteoriche nelle aree edificate (...) VS edizione novembre 2002,

rispettivamente che il trattamento delle acque di rifiuto domestiche avesse

luogo tramite una fossa di chiarificazione per almeno 10 AE (abitanti

equivalenti) nel rispetto della direttiva VSA 1995, e meglio, tramite un

pozzo perdente provvisorio(o fosse stagna), fintanto che non fosse stato

possibile l'allacciamento alla fognatura comunale.

5.3

Il ricorrente ha contestato la possibilità di evacuare

transitoriamente le acque di rifiuto mediante infiltrazione nel terreno in

attesa dell’allacciamento alla canalizzazione. In particolare, ha sostenuto che

il suolo roccioso non assicurava un’eliminazione soddisfacente.

Alla domanda di costruzione non è stato allegato alcun

referto geologico che dimostri la possibilità di smaltire le acque di rifiuto

mediante infiltrazione. Il dipartimento si è limitato a subordinare la licenza

alle condizioni succitate, ma non ha esperito alcuna verifica che accertasse la

possibilità di rispettarle. Il Consiglio di Stato, di fronte alle obiezioni del

ricorrente, si è dal canto suo limitato ad affermare che qualora non fosse

stato possibile realizzare il pozzo perdente come previsto, si sarebbe comunque

potuto concordare una nuova ubicazione.

Siffatto modo di procedere non può essere avallato.

Il dipartimento deve verificare concretamente che le modalità

di smaltimento delle acque di rifiuto proposte dalla domanda di costruzione

rispondano effettivamente alle esigenze fissate dall'art. 18 cpv. 1 LPAc. Non

può accontentarsi di subordinare la licenza alla condizione che tali esigenze

vengano rispettate. Deve, in altri, termini accertare che l'eliminazione

delle acque di scarico è assicurata in modo soddisfacente e che

l'allacciamento alla canalizzazione sarà possibile a breve termine.

Di fronte ad una contestazione che nega la

possibilità di smaltire le acque di rifiuto perché il suolo è roccioso, il

Consiglio di Stato non può, dal canto suo, appiattirsi sull'avviso

dipartimentale emanato senza esperire alcuna verifica di tipo geologico. Deve

esperire gli accertamenti mancanti, sollecitando semmai l'istante in licenza a

produrre un referto geologico che certifichi la possibilità di smaltire le

acque di rifiuto mediante infiltrazione.

6.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, non spettando a questo tribunale

porre rimedio alle lacune istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori, il

ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo impugnato

in quanto riferito all'impugnativa presentata contro la licenza edilizia 19

dicembre 2007. Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché, completati

gli accertamenti, emani un nuovo giudizio.

La tassa di giustizia, commisurata tenendo conto del lavoro occasionato

dall'impugnativa, ma anche dell'insufficienza delle prestazioni amministrative

e giurisdizionali fornite dalle istanze inferiori, è suddivisa in parti uguali fra

il ricorrente ed il resistente.

Le ripetibili si ritengono compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40, 41 LE; 17, 18 LPAc; 8, 42 NAPR

di Rivera; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 19 febbraio 2008 (n.

931) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.

gli atti sono rinviati al

Consiglio di Stato per nuovo giudizio, previa assunzione delle prove mancanti.

2. La tassa

di giustizia di fr. 200.- è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente ed il

resistente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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