52.2008.11
Antenne telefonia mobile
26 marzo 2008Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2008.11
Data decisione, Autorità:
26.03.2008, TRAM
Titolo:
Antenne telefonia mobile
ANTENNA O RIPETITORE
art. 11 agg. 12 LPAMB
art. 3 ORNI
Incarto n.
52.2008.11
Lugano
26 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 gennaio 2008 di
RI 1
patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 19 dicembre 2007 del Consiglio di Stato
(n. 6802) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgente avverso la
licenza edilizia 30 aprile 2007 rilasciata dal municipio di Paradiso alla CO
2 per la posa di un impianto di telefonia mobile sul tetto di uno stabile
d'appartamenti situato nella zona del centro del comune (part. 4);
viste le risposte:
- 22 gennaio 2008 del
municipio di Paradiso;
- 23 gennaio 2008 del
Consiglio di Stato;
- 30 gennaio 2008 della CO
2;
preso atto delle osservazioni:
- 15 febbraio 2008 della
SPAAS;
- 3 marzo 2008 dei
ricorrenti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 25
settembre 2006 la CO 2 (__________) ha chiesto al municipio di Paradiso il
permesso di posare un impianto di telefonia mobile sul tetto di uno stabile
d'appartamenti situato nella zona del centro del comune (part. 4). L'impianto è
composto da due pali, alti m 4.50, applicati agli angoli nord e sud della
torretta dell'ascensore, destinati a sorreggere tre antenne UMTS e due antenne
direttive per ponti radio. Vicino alle antenne verrebbe inoltre posato un
piccolo armadio tecnico, alto m 2.16.
Alla domanda si sono opposti alcuni vicini,
fra cui i ricorrenti RI 1, proprietari di un fondo contermine (part. 372), che
hanno contestato l'intervento dal profilo pianificatorio, edilizio ed
ambientale.
Il 7 dicembre 2006 i Servizi generali del
Dipartimento del territorio hanno espresso preavviso favorevole al rilascio
della licenza a determinate condizioni, di cui si dirà più avanti. Il 30 aprile
2007 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, facendo proprie le
condizioni poste dall'autorità cantonale e respingendo le opposizioni.
B. Con
giudizio 19 dicembre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti RI 1.
Il Governo ha anzitutto disatteso le censure
riferite all'applicazione dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non
ionizzanti (ORNI), rilevando fra l'altro che l'impianto rispetta i valori
limite d'immissione, che una valutazione delle immissioni combinata con quelle degli
altri impianti esistenti al di fuori del raggio d'antenna non entra in considerazione
e che la licenza è subordinata all'obbligo di modificare o rimuovere l'impianto
nel caso in cui si verificasse un superamento dei valori dell'ORNI a seguito di
cambiamenti dell'edificazione dei fondi circostanti.
Respinte le ulteriori contestazioni
sollevate dagli insorgente con riferimento alla conformità di zona, il
Consiglio di Stato ha poi escluso che l'impianto violasse le prescrizioni
sull'altezza massima delle costruzioni nella zona del centro comunale (ZCC). Lo
stabile sul quale verrebbe ad insistere non rispetta invero l'altezza degli
edifici prescritta dall'art. 33 NAPR. L'installazione dell'antenna rientrerebbe
comunque nei limiti degli interventi ammissibili secondo l’art. 39 RLE.
C. Contro il
predetto giudizio i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
Dal profilo della legislazione ambientale, i
ricorrenti osservano anzitutto che le immissioni derivanti dalle antenne sono
contenute nei limiti dell'ORNI soltanto alla condizione che gli edifici circostanti
non vengano modificati. In caso di modifiche, l'antenna potrebbe venire a
trovarsi in contrasto con il diritto. Già per questo motivo non potrebbe essere
autorizzata.
La valutazione combinata, proseguono, non
potrebbe essere senz'altro esclusa, poiché se è vero che nel perimetro di raggio
di 37 m non vi sono altre antenne, non è noto se il nuovo impianto non si trovi
nel perimetro degli impianti installati sugli edifici che sorgono sulle part.
431 e 472. Il fatto di autorizzare fonti di immissioni non ionizzanti
fintanto che i danni e il carattere molesto delle radiazioni non sarà ufficialmente
provato, sostengono i ricorrenti, sarebbe di per sé contrario ad ogni
principio di prevenzione generale. In quanto ubicato in una zona densamente
popolata, l'impianto non rispetterebbe inoltre l’art. 5 cpv. 2 del regolamento
di applicazione dell'ORNI (RORNI), che raccomanda di evitare la posa di antenne
in zone a carattere prevalentemente residenziale.
In relazione agli aspetti pianificatori, i
ricorrenti contestano anche in questa sede la conformità dell'impianto per
rapporto alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione. Le antenne
esistenti, allegano, coprirebbero il fabbisogno esistente. Nuove antenne
andrebbero semmai installate in coutenza sugli impianti esistenti.
Per quanto attiene agli aspetti edilizi, RI
1 ribadiscono infine le censure sollevate senza successo in prima istanza con
riferimento alle prescrizioni del piano particolareggiato del centro comunale sull'altezza
e sull'inserimento estetico dell'antenna nel quadro ambientale.
Eccepita la carenza di motivazione del
giudizio impugnato, laddove si esprime sul rispetto delle NAPR, gli insorgenti
negano infine che l'impianto rispetti l'obbligo di limitare le immissioni nella
misura massima consentita dalle condizioni d'esercizio, dal progresso tecnico e
dalle possibilità economiche.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la CO 2,
contestando in dettaglio le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto
necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio si rimette invece al giudizio
del Tribunale cantonale amministrativo.
Delle informazioni tecniche fornite dalla
SPAAS, su richiesta di questo tribunale, in merito al raggio del perimetro di
altre due antenne esistenti nelle vicinanze, e delle osservazioni presentate dai
ricorrenti si dirà più avanti.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La
legittimazione attiva degli insorgenti, direttamente e personalmente toccati
dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, con le informazioni tecniche supplementari raccolte da questo
tribunale (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge chiaramente dagli
atti ed è sufficientemente nota. Le prove chieste dagli insorgenti, in
particolare il sopralluogo, non appaiono atte a procurare la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
Aspetti
ambientali (LPAmb/ORNI)
2.1
L'ordinanza sulla protezione dalle
radiazioni non ionizzanti entrata in vigore il 1° febbraio 2000 (ORNI) ha per
scopo la protezione dell'uomo da tutti i tipi di radiazioni non ionizzanti
(RNI), nella gamma da 0 Hz a 300 GHz, prodotte da impianti fissi, esclusi
quindi i telefoni cellulari (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. d ORNI). Nel solco del
principio della prevenzione sancito dall'art. 11 LPAmb, essa impone una
limitazione preventiva delle emissioni (art. 4 e allegato 1 ORNI) e stabilisce
dei valori limite d'immissione, che variano in base alla frequenza della radiazione
(art. 13 e allegato 2 ORNI). Quest'ultimi corrispondono in sostanza a quelli
pubblicati nell'aprile 1998 dalla Commissione internazionale per la protezione
contro la radiazione non ionizzanti (ICNIRP).
Per quanto attiene in particolare alle
stazioni base della telefonia mobile con potenza equivalente irradiata di
almeno 6 W, l'ordinanza prescrive un valore limite (d'emissione) di 4.0 V/m per
gli impianti che trasmettono sulla frequenza di 900 MHz e di 6.0 V/m per quelli
che trasmettono nell'intervallo di frequenza di 1800 MHz o superiore (vedi
allegato 1 ORNI cifra 64). Questi valori devono essere rispettati in ogni luogo
ad utilizzazione sensibile (LAUS; locali destinati regolarmente al soggiorno
prolungato di persone, terreni da gioco per bambini, ecc.; art. 3 cpv. 3 ORNI)
nello stato di esercizio determinante dell'impianto (numero massimo di
conversazioni e di scambi di dati effettuabili alla potenza massima; cifra 63
allegato 1 ORNI). Il valore limite d'immissione stabilito dall'ORNI per la
frequenza di 1800 Mhz è invece di 58 V/m in termini di intensità del campo
elettrico (vedi allegato 2 ORNI cifra 11); tale valore, di gran lunga superiore
(dieci volte circa) al valore limite dell'impianto, va osservato ovunque possano
trattenersi delle persone (art. 13 cpv. 1 ORNI).
2.2
2.2.1
In
concreto, i ricorrenti contestano anzitutto il numero delle antenne, che sarebbero
cinque e non tre come indicato dalla domanda di costruzione. L'eccezione non
giova alla loro causa, poiché le due piccole antenne per ponti radio, che verrebbero
applicate sui supporti assieme ad altre tre antenne, non soggiacciono alle prescrizioni
dell'ORNI (cfr. art. 61 cpv. 2 dell'allegato 1 all'ORNI).
2.2.2
RI 1
contestano poi la riserva di adattamento o di rimozione dell'impianto, contenuta
nella licenza, nel caso in cui l'assetto edilizio dei fondi circostanti dovesse
essere modificato. Anche questa censura va disattesa. In ossequio al principio
di proporzionalità, nel caso in cui i fondi vicini risultano soltanto parzialmente
edificati, la valutazione delle RNI deve in linea di massima fondarsi sulle preesistenze.
Onde tener conto di eventuali, successive modifiche dell'assetto edilizio circostante
è sufficiente subordinare la licenza ad una riserva di adattamento, rispettivamente
di soppressione dell'impianto qualora non fosse possibile ridurre le immissioni
riscontrabili nei nuovi edifici al di sotto dei limiti fissati dall'ORNI (cfr.
STF 1A. 108/2001 - 1.P.402.2001 in re CO 2 consid. 4.). La riserva in questione
appare dunque sufficiente a salvaguardare il diritto dei ricorrenti di sopraelevare
il loro edificio.
2.2.3
Secondo le
raccomandazioni sull'ORNI dell'UFAFP del 28 giugno 2002, le RNI di altri
impianti vanno prese in considerazione soltanto se la sorgente è situata nel
raggio calcolato in funzione della potenza delle nuove antenne. In concreto,
tale raggio, determinato secondo le prescrizioni vigenti, ammonta a 37 m.
Nel perimetro
definito da tale raggio non esistono altri impianti che producono RNI. Quelli
citati dai ricorrenti sulle part. 431 e 472 sono più distanti. Sotto il limitato
profilo del nuovo impianto, non sono dunque dati i presupposti per imporre una
valutazione combinata.
Il nuovo
impianto non si situa nemmeno nel raggio degli impianti indicati dai ricorrenti.
Il raggio dell'impianto Swisscom, insistente sulla part. 427, situato a circa
85.
m, è infatti di m 52.17, mentre quello dell'impianto Orange, situato ad
oltre 100 m sulla part. 431, ammonta a 55.87 m. Ancor più distante è l'impianto
situato sull'autosilo comunale, citato dai ricorrenti nelle osservazioni alle
informazioni tecniche assunte da questo tribunale, che non ha reperito nelle
vicinanze altri impianti suscettibili di comportare l'obbligo di valutare
congiuntamente le immissioni. Nemmeno dal profilo degli impianti esistenti nei
dintorni sono dunque date le premesse per procedere ad una valutazione
combinata delle RNI.
La
sovrapposizione dei perimetri delle antenne, rilevata dai ricorrenti, non è di
rilievo. La valutazione combinata è infatti prescritta soltanto se una sorgente
di RNI è situata nel perimetro di un altro impianto. Priva di qualsiasi
fondamento è d'altro canto la pretesa dei ricorrenti di trarre dal raggio degli
impianti conclusioni circa il grado di copertura della zona. Il raggio di un
impianto non definisce infatti la portata delle antenne.
2.2.4
Gli
impianti che rispettano i valori dell'ORNI sono considerati conformi al principio
di prevenzione sancito dall'art. 1 cpv. 2 e concretizzato
dall'art. 11 LPAmb. All'interno della zona edificabile,
l'istante in licenza non deve dimostrare né che l'impianto è necessario per
assicurare un'adeguata copertura della zona, né che le emissioni generate sono
limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle
condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. I valori fissati dall'ORNI
sono considerati sufficienti ad assicurare un'adeguata protezione dalle radiazioni.
Spetta semmai agli opponenti dimostrare il contrario.
2.2.5
Secondo
l’art. 5 cpv. 2 RORNI, gli impianti in zone a carattere prevalentemente
residenziale o nelle vicinanze di locali dove soggiornano persone
particolarmente sensibili sono per quanto possibile da evitare. La norma ha
valore di semplice raccomandazione. Non esplica effetti vincolanti. Lo escludono
il principio della prevalenza del diritto federale su quello cantonale (art. 49
Cost. fed.) ed il carattere esaustivo della legislazione federale in materia di
protezione dalle RNI.
A prescindere
dalla questione di sapere se la zona del centro del comune di Paradiso possa
essere considerata prevalentemente residenziale, la licenza non viola dunque
l’art. 5 cpv. 2 RORNI. Tanto meno disattende l’art. 3 cpv. 3 ORNI, che si limita
a definire i luoghi ad utilizzazione sensibile (LAUS).
3.
Aspetti
pianificatori (conformità di zona)
3.1
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT,
ripreso dall'art. 70 cpv. 2 LALPT, l'autorizzazione a costruire è rilasciata
solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona
di utilizzazione. Ciò significa che nelle singole zone possono essere
autorizzati soltanto insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente
nella funzione assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano
in contrasto con tale funzione, ossia che non ostacolino l'utilizzazione
conforme alle finalità perseguite dal PR per la zona di riferimento. Per essere
autorizzate le nuove costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato
alla funzione del comparto territoriale in cui si collocano (DTF 127 I 103
consid. 6, RDAT 1994 II 105 n. 56; Ruch, Kommentar zum
RPG, ad art. 22, n. 70 seg., Scolari, op. cit. ad art. 67 LALPT n. 472).
3.2
Le NAPR di Paradiso non definiscono esplicitamente la funzione assegnata alla
zona del centro del comune. Dall'art. 33 cpv. 3 NAPR si può comunque dedurre
che sia destinata agli insediamenti residenziali, turistici (alberghieri) e
commerciali.
3.3
La giurisprudenza costante di questo
tribunale, in linea con gli indirizzi giurisprudenziali dei tribunali di altri
cantoni (URP, 163 consid. 5; BVR 2002, 409 seg., consid. 4; ZGGVP 2000, 430),
considera le antenne per la telefonia mobile alla stregua di impianti conformi
alla destinazione delle zone edificabili, siano esse residenziali, commerciali
o turistiche (RDAT I-2001, n. 19, pag. 82 seg.; STA 52.2003.402 citata dal
Consiglio di Stato e riferita alla ZCC). Non v'è motivo per scostarsene.
Non è dato di
vedere come la copertura della zona, che secondo gli insorgenti sarebbe
assicurata dagli altri impianti esistenti nelle immediate vicinanze, permetterebbe
di ravvisare nella licenza una disattenzione del principio della conformità di
zona. Tale principio non esige affatto che venga dimostrata la necessità dell'impianto
nel luogo prescelto. Esso non va confuso con il requisito dell'ubicazione
vincolata, applicabile al rilascio di licenze eccezionali fuori della zona
edificabile (art. 24 lett. a LPT).
4.
Aspetti
edilizi (NAPR)
4.1
Molestia
4.1.1
Secondo
l’art. 33 cpv. 16 NAPR nella ZCC sono escluse le costruzioni moleste. Sono
considerate moleste, dispone l’art. 5 cpv. 6 NAPR, le costruzioni con destinazioni
d'uso suscettibili di provocare immissioni non armonizzate con le caratteristiche
della relativa zona tramite un'affluenza di pubblico, il richiamo di traffico
veicolare e di schiamazzi notturni. La norma è stata concepita soprattutto per
impedire l'insediamento di attività notturne, in particolare di quelle legate
alla prostituzione.
4.1.2
Non occorrono lunghe disquisizioni
per dimostrare che
un'antenna di telefonia mobile non può
essere considerata una costruzione molesta ai sensi dell'art. 5 cpv. 6 NAPR;
norma richiamata dai ricorrenti, che evitano di riprodurla per esteso. È in
effetti evidente che le RNI non sono provocate dall'affluenza di pubblico, dal
traffico veicolare o dagli schiamazzi notturni.
4.2
Altezza
4.2.1
Secondo l’art. 33 cpv. 6 NAPR, nella
ZCC i nuovi edifici devono rispettare un'altezza massima di m 29.50 ed una
minima di m 23.50. I corpi tecnici emergenti (locali macchine, ascensori, torri
di raffreddamento per aria condizionata, comignoli ecc.) e altre costruzioni
sul tetto non possono superare la quota dell'altezza massima (art. 9 cpv. 2
NAPR).
4.2.2
Il controverso impianto di telefonia
mobile, alto m 4.50, verrebbe installato sul tetto di un edificio, alto m
21.
, situato lungo il viale G. Cattori. Non raggiungendo l'altezza minima di
m 23.50, prescritta dall'art. 33 cpv. 6 NAPR, l'edificio, costruito prima
dell'entrata in vigore del PR (2 luglio 2002), prefigura una costruzione esistente
in contrasto con il diritto posteriore alla sua edificazione.
4.2.3
Per l’art. 39 cpv. 1 RLE, edifici e
impianti esistenti in contrasto col nuovo diritto possono essere riparati e
mantenuti. Lavori di trasformazione sostanziali, che alterano dal profilo
qualitativo e quantitativo l'identità della costruzione preesistente, sono
esclusi. Modiche trasformazioni, eccedenti i lavori di manutenzione e riparazione,
possono essere autorizzate se il contrasto col nuovo diritto non pregiudica in
modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini.
La norma si riallaccia in sostanza alla
garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni
acquisite, ed al principio di proporzionalità.
4.2.4
Rilasciando la controversa licenza,
il municipio ha in pratica ritenuto che l'impianto di telefonia mobile, pur
travalicando i limiti di un intervento di manutenzione, non costituisse una trasformazione
sostanziale vietata dall'art. 39 RLE. La deduzione resiste alla critica degli
insorgenti. Non si può in effetti rimproverare all'autorità comunale di aver
abusato della latitudine di giudizio che la predetta norma le riserva in punto
all'individuazione delle trasformazioni ammissibili. Tanto dal profilo quantitativo,
quanto dal profilo qualitativo, la trasformazione è in effetti minima.
L'identità dell'immobile rimane sostanzialmente immutata.
La trasformazione non pregiudica nemmeno
l'interesse pubblico o quello dei vicini. Contrariamente a quanto assumono gli
insorgenti, l'impianto non compromette affatto la realizzazione degli
obbiettivi perseguiti dal PR. Le possibilità che lo stabile in oggetto venga
sopraelevato in modo da renderlo conforme ai profili planovolumetrici fissati
dal PP della zona rimangono sostanzialmente inalterate. La sopraelevazione non
dipende di certo dalla presenza dell'impianto, che può essere rimosso ancor più
facilmente di un comignolo o della torretta dell'ascensore.
L'ingombro verticale costituito
dall'impianto rispetta peraltro perfettamente l'altezza massima fissata
dall'art. 33 cpv. 6 NAPR. Nessun pregiudizio deriva d'altro canto ai vicini
dalla realizzazione dell'impianto. La riserva di adattamento o di rimozione,
alla quale la licenza è stata subordinata e di cui si è già detto, salvaguarda
compiutamente il diritto di sopraelevare il loro edificio.
4.3
Estetica
4.3.1
Secondo l’art. 33 cpv. 15 NAPR, per
ogni nuova edificazione è richiesta una particolare qualità dell'espressione
architettonica. Questa particolare disposizione del diritto comunale autonomo
riserva all'autorità decidente un ampio margine d'apprezzamento, che per
principio le istanze di ricorso possono censurare soltanto sotto il profilo
dell'arbitrio.
4.3.2
Le enfatiche doglianze sollevate dai
ricorrenti con riferimento agli aspetti estetici appaiono a prima vista
talmente prive di fondamento da non meritare confutazione. Non ravvisando alcun
contrasto con l’art. 33 cpv. 15 NAPR il municipio è rimasto nel solco di
un'interpretazione del tutto sostenibile della norma.
A maggior ragione si giustifica questa
conclusione se si tiene conto dei limiti che l'autonomia comunale pone al potere
di cognizione delle istanze di ricorso.
4.3.3
Analoghe considerazioni valgono per
quel che concerne il rispetto dell'art. 11 cpv. 1 NAPR, che vieta impianti
pubblicitari ed impianti di ricezione via satellite deturpanti, rispettivamente
dell'art. 17 cpv. 3 NAPR, che ammette i pannelli solari per la produzione di
energia soltanto a condizione che l'ingombro e le principali componenti
dell'impiantistica concorrano ad un adeguato completamento architettonico ed
estetico delle facciate.
Le antenne per la telefonia mobile non sono
assimilabili a pannelli solari per la produzione di energia. Per la loro foggia
possono semmai essere equiparate ad impianti di ricezione via satellite, ma
anche se lo fossero la decisione del municipio di non considerarle deturpanti
resisterebbe alla critica degli insorgenti.
Gli impianti per la telefonia mobile sono
ormai diventati parte integrante del paesaggio urbano. Non ravvisando nel
controverso impianto alcunché di deturpante, il municipio non ha per nulla
abusato della latitudine dei giudizio che l’art. 11 cpv. 1 NAPR gli riserva. La
decisione appare senz'altro sostenibile.
La scarna motivazione addotta dal giudizio governativo
impugnato per respingere le censure riferite all'applicazione di queste due
norme non ha minimamente pregiudicato i ricorrenti nell'esercizio dei loro
diritti di difesa. La violazione del diritto di essere sentiti che lamentano di
conseguenza non sussiste.
5.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 11, 12 LPAmb; 3 ORNI; 21 LE; 9, 11, 17,
33 NAPR di Paradiso; 3, 18, 28, 31, 61, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno
fr. 2'500.- alla resistente CO 2 a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
__________;
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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