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Decisione

52.2008.110

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 dicembre 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori non vengono iniziati nel termine perentorio di due anni dalla sua

crescita in giudicato (art. 14 cpv. 1 LE). Scopo di questa limitazione

temporale è quello di permettere all'autorità di verificare l'ulteriore

validità dell'accertamento di conformità per rapporto ad eventuali modifiche

del diritto applicabile intervenute nel frattempo (Scolari, op. cit., ad art. 14 LE, n. 859). Trascorso il

periodo di due anni senza che i lavori siano stati iniziati, il permesso non

può più essere utilizzato prima dell'ottenimento del rinnovo (art. 23 cpv. 4

RLE) o del rilascio di una nuova licenza se nel frattempo il diritto è

cambiato. Una volta iniziati i lavori, il permesso di costruzione può essere

revocato, previa diffida, se questi non vengono proseguiti nei modi e nei

termini usuali; l'autorità esige in tal caso il ripristino di una situazione

conforme al diritto, ordinando se del caso il riordino del fondo (art. 24 cpv.

1 RLE).

Secondo l’art. 23 cpv. 3 RLE, i lavori sono

considerati iniziati quando:

a) sono

in corso d'esecuzione i lavori di demolizione necessari; oppure

b) sono

state poste in cantiere le installazioni necessarie all'esecuzione dell'opera;

oppure

c) è

accertato che furono fatte spese ingenti per garantire la protezione del

cantiere e di opere vicine; oppure

d) sono

state gettate le fondamenta dell'edificio o impianto.

L'inizio dei lavori si identifica, di

regola, con l'apertura del cantiere, ovvero con l'esecuzione, sul terreno

dedotto in edificazione, dei lavori preparatori necessari per la realizzazione

della costruzione autorizzata. Deve cioè trattarsi dell'effettiva messa in cantiere

dell'opera e non di un semplice espediente per aggirare le disposizioni di

legge sulla validità temporale del permesso, come ad esempio la rimozione della

vegetazione che ricopre il fondo da edificare (RDAT I-1998 n. 43; Scolari, op. cit., ad art. 14 LE n.

869). Per essere considerati iniziati, i lavori devono inoltre essere

proseguiti nei modi e nei termini usuali, senza interruzioni importanti che non

siano determinate da motivi estranei alla volontà del proprietario. Non è

tuttavia sufficiente riferirsi esclusivamente a questi criteri oggettivi;

devono essere considerate anche tutte le circostanze, anche soggettive, di ogni

singolo caso. L’effettiva volontà del proprietario d’iniziare i lavori o di

continuare quelli iniziati deve in particolare essere tenuta in debita considerazione (Scolari, op. cit., ad art. 14 LE n.

869 segg.).

3.4. In concreto, i ricorrenti affermano di

aver dato avvio ai lavori. Lo confermerebbero le attività di sgombero e di

demolizione dei ruderi dopo lo smottamento, i lavori di consolidamento della

scarpata e del rustico sito sulla part. __________, così come tutte le opere in

genere eseguite su quest'ultimo mappale. A loro dire tutti questi interventi

devono essere interpretati come una costruzione d’assieme, con un’evidente

interdipendenza funzionale tra l'una e l’altra.

In realtà, dagli atti emerge con chiarezza

che i ricorrenti si sono concentrati soprattutto sulla messa in sicurezza del

pendio e sulla sistemazione dello stabile al mapp. __________, tralasciando del

tutto la ricostruzione del manufatto un tempo presente sulla part. __________.

Quest'ultima è stata utilizzata quale area di cantiere per svolgere l'insieme

dei lavori interessanti il contermine mapp. __________. Gli unici interventi

effettuati sulla part. __________ risalgono al 1996 e non hanno interessato il

rifacimento del rustico in precedenza adibito a deposito di materiali edili, ma

sono consistiti nella posa di opere di consolidamento per proteggere il cantiere

che sarebbe poi stato installato sul fondo al fine di eseguire, passo per

passo, i lavori autorizzati sul contiguo mapp. __________ (muro ancorato e

ristrutturazione della cascina, come da licenze edilizie del 23 giugno 1998 e

del 31 maggio 2001).

A ragione pertanto il Consiglio di Stato ha

ritenuto che gli interventi eseguiti sul mapp. __________ fossero dei semplici

lavori di sistemazione, volti unicamente ad assicurare la stabilità dei luoghi

Considerandi

in vista dell'edificazione della sola part. __________. Prova ne è d'altronde

il fatto che nel contesto della domanda di costruzione del 26 marzo 2001 i

proprietari hanno chiesto di poter creare sul mapp. __________ quattro posteggi

scoperti, segno che a parte il muro in cemento armato esistente che secondo il

progetto avrebbe delimitato l'impianto verso S l'area era completamente libera

e utilizzabile per lo stazionamento di veicoli a motore. Altrettanto

significativo si avvera peraltro il fatto che la domanda di costruzione del 25

giugno 2007 avesse per oggetto la ricostruzione del rustico alla part. __________

e non il solo cambiamento di destinazione di uno stabile nel frattempo già

realizzato.

Quand'anche fosse stata valida, la licenza

edilizia accordata il 3 aprile 1996 ai ricorrenti è pertanto decaduta, atteso

che partire dal suo rilascio nessun lavoro esplicitamente volto alla ricostruzione

del rustico è stato portato avanti nei modi e nei termini usuali e quindi

iniziato ai sensi dell'art. 14 LE (vedi Scolari,

op. cit., ad art. 14 LE n. 869).

4.

Come detto, la casa oggetto della domanda di costruzione 25 giugno

2007.

è da considerare alla stregua di una nuova costruzione soggetta al diritto

vigente, segnatamente alle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) del

comune di __________ relative alla zona R2.

4.1

L’art. 38 NAPR di __________ fissa i seguenti parametri edilizi:

- altezza massima m

7.00

- altezza massima

al colmo m 9.00

- indice di

occupazione (i.o) 30%

- indice di

sfruttamento (i.s) 0.4

- distanza da

confine m 3.00 per lunghezza di facciata ≤ a m 16

- area verde minima 40%

della superficie edificabile netta

Per le costruzioni su terreni aventi una

pendenza superiore al 20% viene concesso un supplemento dell’altezza massima di

m 1.00.

L’art. 15 NAPR prevede inoltre che la linea

di arretramento costituisce il limite fino al quale è possibile costruire. Essa

deve essere rispettata tanto nelle costruzioni, quanto nelle ricostruzioni.

Qualora questa manchi deve essere rispettata una distanza minima di m 7.00

dall’asse delle strade principali, collettrici, di quartiere e m 3.00 dal

ciglio dei sentieri pedonali; in ogni caso deve essere rispettato un

arretramento di m 4.00 dal bordo esterno del campo stradale compreso il

marciapiede, rispettivamente di m 3.00 per le strade SR 3 e SR 4.

4.2

I piani annessi alla domanda di

costruzione 25 giugno 2007 non comprendono calcoli relativi agli indici e

all’area verde. Il progetto è quindi incompleto.

A ogni buon conto, il manufatto che RI 1 vorrebbero

costruire raggiungerebbe un’altezza di m 8.10 alla gronda e di m 9.45 al colmo

del tetto. L’edificio si situerebbe per di più ad una distanza di circa 60 cm

dal bordo della strada cantonale che da __________ porta a __________. Ne

consegue che lo stabile, essendo in contrasto con il diritto vigente, ed in

particolare con gli art. 38 e 15 NAPR, non può essere in ogni modo autorizzato

così come progettato.

5.

I ricorrenti sottolineano che il permesso

ottenuto il 31 maggio 2001 li autorizzava a ristrutturare la cascina al mapp. __________

e a realizzare quattro posteggi sulla contermine part. __________. All'epoca

il Dipartimento del territorio ha ritenuto che i posteggi fossero conformi alla

legge, per cui oggi non può sostenere il contrario senza violare la sicurezza

del diritto ed il principio dell'affidamento.

L'argomentazione è priva di pregio. Il fatto

che nel 2001 il Dipartimento del territorio non si sia opposto alla

realizzazione dei posteggi consente ai ricorrenti di beneficiare del permesso

ottenuto, ma non di realizzare una nuova costruzione che disattende diversi

parametri di PR e che integrando al suo interno i parcheggi in discussione va

ad aggravare considerevolmente la situazione di pericolosità creata dalla

sostanziale contiguità tra l'autorimessa dedotta in edificazione e la strada

cantonale. Dal profilo della visibilità e della sicurezza del traffico è

infatti evidente che un posteggio scoperto crea meno minacce per la circolazione

stradale che un'autorimessa posta al PT di uno stabile abitativo. Le due

situazioni non sono uguali, né comparabili. L'opposizione dipartimentale,

fondata sull'art. 48 Lstr, non presta dunque il fianco a critiche e laddove

considera pericoloso il nuovo accesso previsto dai ricorrenti non viola

certamente i principi invocati nel gravame.

6.

In esito alle considerazioni che precedono il ricorso va dunque

respinto, con la conseguente conferma del giudizio impugnato.

La tassa di giustizia e le ripetibili

seguono la soccombenza degli insorgenti (art. 28 e 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 48 Lstr; 14, 21 LE; 23, 24 RLE; 15, 38

NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti

in solido, con l'ulteriore obbligo di rifondere ai resistenti CO 1 a titolo di ripetibili.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso

in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4. Intimazione

a:

patr. dall'

patr. dall'

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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