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Decisione

52.2008.113

Aggiudicazione fornitura e posa di pavimenti tecnici sopraelevati. Nonostante il CIAP non vieti ai concorrenti di inoltrare varianti, é facoltà del committente escluderle mediante esplicita disposizio

14 maggio 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 7

dicembre 2007, l'CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dal CIAP ed impostato

secondo la procedura libera, per la fornitura e la posa dei pavimenti tecnici

sopraelevati (ca. 1'600 mq di superficie) necessari all'impianto di

termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, in fase di

costruzione a Giubiasco.

Nel bando

di concorso era indicato tra l'altro che non erano ammesse varianti.

B. In tempo

utile sono pervenute all'CO 1 quattro offerte, fra cui quella della ricorrente RI

1, risultata minore offerente con l'importo di fr. 423'500.70.

Dopo averle esaminate, con decisione unica

del 5 marzo 2008 la committente ha escluso tutte le offerte pervenutele, preannunciando

che la commessa sarebbe stata assegnata successivamente tramite incarico

diretto. L'esclusione è stata giustificata con la mancata produzione di tutti i

documenti richiesti, rispettivamente (come è il caso della RI 1) con l'offerta di

materiale di tipo e dimensioni differenti da quelli prescritti dagli atti di

gara, inammissibile stante il chiaro divieto di presentare varianti sancito dalle

disposizioni particolari del capitolato d'appalto CPN 102 (pos. n. 261).

C. Contro la

predetta decisione, la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che la sua offerta venga riammessa in gara e che la commessa le sia assegnata,

previa adozione di una misura provvisionale volta a concedere effetto

sospensivo al gravame.

L'insorgente argomenta in sostanza che il materiale

proposto sarebbe qualitativamente superiore a quello indicato nel modulo di

offerta predisposto dalla committente (traverse portanti di almeno 65x40x2 mm,

pos. n. 331.900; traverse di superamento di almeno 100x40x2 mm, pos. n.

361.223; pannelli truciolari ad alta densità, pos. n. 411.100), ad un prezzo peraltro

nettamente inferiore alla somma massima di delibera preventivata dall'CO 1 (fr.

640'220.-). Poiché il divieto di presentare varianti non significherebbe altro

che prescrivere ai concorrenti il rispetto di uno standard minimo - e non

impedire loro di proporre un prodotto di qualità migliore come quello offerto

dalla ricorrente - le difformità riscontrate non giustificherebbero l'esclusione

dalla gara decisa dalla stazione appaltante.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone la committente, contestando le tesi della RI 1 con

argomenti volti soprattutto ad evidenziare l'importanza delle prescrizioni su misure

e tipo di materiale contenute nel modulo di offerta.

Le altre

concorrenti non hanno presentato osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 DLACIAP.

In quanto partecipante al concorso, la RI 1 è senz'altro legittimata a contestare la decisione che esclude la sua offerta dalla gara

(art. 43 LPamm). La qualità per domandare l'aggiudicazio-ne della commessa le

sarà invece riconosciuta soltanto in caso di annullamento del provvedimento di

esclusione.

Con questa precisazione il ricorso,

tempestivamente (art. 15 cpv. 2 CIAP) proposto contro un atto impugnabile (art.

15 cpv. 1bis lett. d CIAP), è ricevibile in ordine e può essere esaminato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2.2.1. Contrariamente all'art. 29 LCPubb, inapplicabile alla fattispecie,

il CIAP non preclude ai concorrenti la possibilità di inoltrare varianti.

Varianti possono pertanto essere proposte, rimanendo tuttavia riservata al

committente la facoltà di escluderle mediante esplicita disposizione del

capitolato. Al riguardo, non è corretto l'assunto della RI 1, secondo cui un

Considerandi

simile divieto non impedirebbe comunque di presentare varianti, alla sola condizione

di comprovare il rispetto di determinati aspetti tecnici minimi e l'identità

con l'oggetto della delibera. Giusta la dottrina citata dalla ricorrente

(Peter Galli/ André Moser/ Elisabeth

Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, nn. 362-363), ciò vale

unicamente nel caso in cui il committente - per l'appunto - non abbia escluso

varianti (“Hat die Vergabebehörde für Variante keine Einschränkungen

gemacht, …”).

Per variante si intende generalmente un'offerta che

deroga dai moduli e dai progetti (variante di progetto) oppure dai metodi e dai

programmi d'esecuzione (variante esecutiva). Variante è dunque un'offerta che,

pur scostandosi dalla prestazione descritta nel capitolato d'oneri, non

sovverte l'oggetto della commessa, che non può essere modificato né dal

committente, né dai concorrenti (STA 52.2007.35 del 21 febbraio 2007).

Il limite tra la variante ammissibile e l'offerta

difforme va dedotto dalla definizione dell'oggetto della commessa risultante

dagli atti del concorso. In assenza di particolari limitazioni, sono da considerare

quali varianti soltanto le offerte che divergono dal capitolato d'oneri, ma

sono equivalenti dal profilo funzionale all'offerta di base. L'ammissibilità

della variante va verificata in sede di esame delle offerte. Ove non appaia

contrario alle prescrizioni di gara, va giudicata in base agli stessi criteri

fissati dal bando per l'esame delle

offerte di base (STA 52.2004.394 del 4 marzo 2005). Resta in ogni caso

riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del

divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STA

52.2005.150

del 6 giugno 2005).

2.2

Nel caso concreto, le disposizioni particolari

CPN 102 stabilivano alla pos. 261 l'inammissibilità di varianti, preannunciata

anche nel bando di concorso apparso sul FU. A fronte di questo esplicito

divieto, resta unicamente da esaminare se le differenze tra quanto esatto dal

committente e quanto proposto dalla RI 1 siano di entità trascurabile al punto

da precludere l'esclusione dell'offerta della ricorrente per ragioni dedotte

dal ricordato principio della proporzionalità.

2.3

Nel dettaglio, il modulo d'offerta

richiedeva alla pos. 331.900 delle traverse portanti dalle dimensioni minime di

65x40x2 mm (necessarie ad una superficie di 1'190 mq), la pos. 361.223 delle

traverse di superamento di almeno 100x40x2 mm (60 pezzi) e la pos. 411.100

delle lastre in derivati del legno (pannelli truciolari ad alta densità) di

600x600x38 mm (destinati ad un'area di 1'750 mq). Da parte sua, la RI 1 ha proposto traverse portanti e traverse di superamento di dimensioni sensibilmente inferiori

(40x40x2 mm, rispettivamente 60x30x2 mm), nonché pannelli di un materiale

diverso (solfato di calcio). Si tratta senza dubbio di differenze significative,

che eccedono la divergenza minima necessaria affinché il principio della

proporzionalità possa essere applicato. Certa è infatti l'importanza del

rispetto delle citate specifiche tecniche per l'CO 1, ove solo si consideri che

il concorso aveva per oggetto la fornitura e la posa di pavimenti tecnici sopraelevati

per un'area assai vasta, di complessivi 1'750 mq ca. Queste strutture verranno di

continuo parzialmente smontate e rimontate per la manutenzione dei cablaggi e

dell'impiantistica (telefonica, telematica, idraulica, ecc.) posta nell'intercapedine

al di sotto della superficie sopraelevata, costituita di pannelli modulari

accostati tra di loro. Come sottolinea la committente, oltre ad avere una certa

capacità di carico le componenti portanti dovranno assicurare il mantenimento

della stabilità strutturale dell'insieme durante i temporanei smontaggi parziali

del pavimento. A tal fine sono state calcolate e fissate le dimensioni minime delle

traverse stabilite alle pos. 331.900 e 361.223, che l'offerta della ricorrente

non ha rispettato. Da questo punto di vista, il fatto che il materiale offerto

dall'insorgente, segnatamente il singolo pannello, possa assicurare un carico statico

superiore a quello richiesto dal capitolato (pos. 031.130) si avvera irrilevante.

Importante è d'altro canto l'agio

con cui i pannelli modulari potranno essere tolti e rimessi in occasione dei

frequenti interventi di manutenzione. Una facilità decisamente maggiore per

pannelli più leggeri, come lo sono quelli in derivati del legno richiesti nel

modulo d'offerta, rispetto a quelli, in solfato di calcio (+ 7 kg l'uno), proposti dalla RI 1.

3.

Il fatto che il modulo

d'offerta lasciasse ai concorrenti la libera scelta della marca del materiale è

privo di rilevanza. Tale facoltà è infatti garantita dalla legge (cfr. art. 16

cpv. 2 RLCPubb/CIAP) e, al contrario di quanto sostiene la RI 1, non contraddice certamente il divieto di presentare varianti.

4.

In esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere

effetto sospensivo all'impugnativa.

La tassa di giustizia è posta a carico della

ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost.; 15 CIAP; 16 RLCPubb/CIAP; 4

DLACIAP; 3, 18, 28, 43, 60 e 61 LPamm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss.

LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico,

entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

patr. da:;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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