52.2008.113
Aggiudicazione fornitura e posa di pavimenti tecnici sopraelevati. Nonostante il CIAP non vieti ai concorrenti di inoltrare varianti, é facoltà del committente escluderle mediante esplicita disposizio
14 maggio 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2008.113
Data decisione, Autorità:
14.05.2008, TRAM
Titolo:
Aggiudicazione fornitura e posa di pavimenti tecnici sopraelevati. Nonostante il CIAP non vieti ai concorrenti di inoltrare varianti, é facoltà del committente escluderle mediante esplicita disposizione del capitolato
ESCLUSIONE
art. 29 LCPUBB
art. 16 RLCPUBB
Incarto n.
52.2008.113
Lugano
14 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Raffaello
Balerna e Andrea Pedroli, quest'ultimo in sostituzione dei giudici Lorenzo Anastasi
e Matteo Cassina, astenuti
segretario:
Gabriele Fossati, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 marzo 2008 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 5 marzo 2008 dell'CO 1, che
esclude l'offerta della ricorrente dall'aggiudicazione della fornitura e posa
di pavimenti tecnici sopraelevati per l'impianto di termovalorizzazione dei
rifiuti solidi urbani e assimilabili di Giubiasco;
vista la risposta 28 marzo
2008 dell'CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 7
dicembre 2007, l'CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dal CIAP ed impostato
secondo la procedura libera, per la fornitura e la posa dei pavimenti tecnici
sopraelevati (ca. 1'600 mq di superficie) necessari all'impianto di
termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, in fase di
costruzione a Giubiasco.
Nel bando
di concorso era indicato tra l'altro che non erano ammesse varianti.
B. In tempo
utile sono pervenute all'CO 1 quattro offerte, fra cui quella della ricorrente RI
1, risultata minore offerente con l'importo di fr. 423'500.70.
Dopo averle esaminate, con decisione unica
del 5 marzo 2008 la committente ha escluso tutte le offerte pervenutele, preannunciando
che la commessa sarebbe stata assegnata successivamente tramite incarico
diretto. L'esclusione è stata giustificata con la mancata produzione di tutti i
documenti richiesti, rispettivamente (come è il caso della RI 1) con l'offerta di
materiale di tipo e dimensioni differenti da quelli prescritti dagli atti di
gara, inammissibile stante il chiaro divieto di presentare varianti sancito dalle
disposizioni particolari del capitolato d'appalto CPN 102 (pos. n. 261).
C. Contro la
predetta decisione, la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che la sua offerta venga riammessa in gara e che la commessa le sia assegnata,
previa adozione di una misura provvisionale volta a concedere effetto
sospensivo al gravame.
L'insorgente argomenta in sostanza che il materiale
proposto sarebbe qualitativamente superiore a quello indicato nel modulo di
offerta predisposto dalla committente (traverse portanti di almeno 65x40x2 mm,
pos. n. 331.900; traverse di superamento di almeno 100x40x2 mm, pos. n.
361.223; pannelli truciolari ad alta densità, pos. n. 411.100), ad un prezzo peraltro
nettamente inferiore alla somma massima di delibera preventivata dall'CO 1 (fr.
640'220.-). Poiché il divieto di presentare varianti non significherebbe altro
che prescrivere ai concorrenti il rispetto di uno standard minimo - e non
impedire loro di proporre un prodotto di qualità migliore come quello offerto
dalla ricorrente - le difformità riscontrate non giustificherebbero l'esclusione
dalla gara decisa dalla stazione appaltante.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone la committente, contestando le tesi della RI 1 con
argomenti volti soprattutto ad evidenziare l'importanza delle prescrizioni su misure
e tipo di materiale contenute nel modulo di offerta.
Le altre
concorrenti non hanno presentato osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 DLACIAP.
In quanto partecipante al concorso, la RI 1 è senz'altro legittimata a contestare la decisione che esclude la sua offerta dalla gara
(art. 43 LPamm). La qualità per domandare l'aggiudicazio-ne della commessa le
sarà invece riconosciuta soltanto in caso di annullamento del provvedimento di
esclusione.
Con questa precisazione il ricorso,
tempestivamente (art. 15 cpv. 2 CIAP) proposto contro un atto impugnabile (art.
15 cpv. 1bis lett. d CIAP), è ricevibile in ordine e può essere esaminato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.2.1. Contrariamente all'art. 29 LCPubb, inapplicabile alla fattispecie,
il CIAP non preclude ai concorrenti la possibilità di inoltrare varianti.
Varianti possono pertanto essere proposte, rimanendo tuttavia riservata al
committente la facoltà di escluderle mediante esplicita disposizione del
capitolato. Al riguardo, non è corretto l'assunto della RI 1, secondo cui un
Considerandi
simile divieto non impedirebbe comunque di presentare varianti, alla sola condizione
di comprovare il rispetto di determinati aspetti tecnici minimi e l'identità
con l'oggetto della delibera. Giusta la dottrina citata dalla ricorrente
(Peter Galli/ André Moser/ Elisabeth
Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, nn. 362-363), ciò vale
unicamente nel caso in cui il committente - per l'appunto - non abbia escluso
varianti (“Hat die Vergabebehörde für Variante keine Einschränkungen
gemacht, …”).
Per variante si intende generalmente un'offerta che
deroga dai moduli e dai progetti (variante di progetto) oppure dai metodi e dai
programmi d'esecuzione (variante esecutiva). Variante è dunque un'offerta che,
pur scostandosi dalla prestazione descritta nel capitolato d'oneri, non
sovverte l'oggetto della commessa, che non può essere modificato né dal
committente, né dai concorrenti (STA 52.2007.35 del 21 febbraio 2007).
Il limite tra la variante ammissibile e l'offerta
difforme va dedotto dalla definizione dell'oggetto della commessa risultante
dagli atti del concorso. In assenza di particolari limitazioni, sono da considerare
quali varianti soltanto le offerte che divergono dal capitolato d'oneri, ma
sono equivalenti dal profilo funzionale all'offerta di base. L'ammissibilità
della variante va verificata in sede di esame delle offerte. Ove non appaia
contrario alle prescrizioni di gara, va giudicata in base agli stessi criteri
fissati dal bando per l'esame delle
offerte di base (STA 52.2004.394 del 4 marzo 2005). Resta in ogni caso
riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del
divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STA
52.2005.150
del 6 giugno 2005).
2.2
Nel caso concreto, le disposizioni particolari
CPN 102 stabilivano alla pos. 261 l'inammissibilità di varianti, preannunciata
anche nel bando di concorso apparso sul FU. A fronte di questo esplicito
divieto, resta unicamente da esaminare se le differenze tra quanto esatto dal
committente e quanto proposto dalla RI 1 siano di entità trascurabile al punto
da precludere l'esclusione dell'offerta della ricorrente per ragioni dedotte
dal ricordato principio della proporzionalità.
2.3
Nel dettaglio, il modulo d'offerta
richiedeva alla pos. 331.900 delle traverse portanti dalle dimensioni minime di
65x40x2 mm (necessarie ad una superficie di 1'190 mq), la pos. 361.223 delle
traverse di superamento di almeno 100x40x2 mm (60 pezzi) e la pos. 411.100
delle lastre in derivati del legno (pannelli truciolari ad alta densità) di
600x600x38 mm (destinati ad un'area di 1'750 mq). Da parte sua, la RI 1 ha proposto traverse portanti e traverse di superamento di dimensioni sensibilmente inferiori
(40x40x2 mm, rispettivamente 60x30x2 mm), nonché pannelli di un materiale
diverso (solfato di calcio). Si tratta senza dubbio di differenze significative,
che eccedono la divergenza minima necessaria affinché il principio della
proporzionalità possa essere applicato. Certa è infatti l'importanza del
rispetto delle citate specifiche tecniche per l'CO 1, ove solo si consideri che
il concorso aveva per oggetto la fornitura e la posa di pavimenti tecnici sopraelevati
per un'area assai vasta, di complessivi 1'750 mq ca. Queste strutture verranno di
continuo parzialmente smontate e rimontate per la manutenzione dei cablaggi e
dell'impiantistica (telefonica, telematica, idraulica, ecc.) posta nell'intercapedine
al di sotto della superficie sopraelevata, costituita di pannelli modulari
accostati tra di loro. Come sottolinea la committente, oltre ad avere una certa
capacità di carico le componenti portanti dovranno assicurare il mantenimento
della stabilità strutturale dell'insieme durante i temporanei smontaggi parziali
del pavimento. A tal fine sono state calcolate e fissate le dimensioni minime delle
traverse stabilite alle pos. 331.900 e 361.223, che l'offerta della ricorrente
non ha rispettato. Da questo punto di vista, il fatto che il materiale offerto
dall'insorgente, segnatamente il singolo pannello, possa assicurare un carico statico
superiore a quello richiesto dal capitolato (pos. 031.130) si avvera irrilevante.
Importante è d'altro canto l'agio
con cui i pannelli modulari potranno essere tolti e rimessi in occasione dei
frequenti interventi di manutenzione. Una facilità decisamente maggiore per
pannelli più leggeri, come lo sono quelli in derivati del legno richiesti nel
modulo d'offerta, rispetto a quelli, in solfato di calcio (+ 7 kg l'uno), proposti dalla RI 1.
3.
Il fatto che il modulo
d'offerta lasciasse ai concorrenti la libera scelta della marca del materiale è
privo di rilevanza. Tale facoltà è infatti garantita dalla legge (cfr. art. 16
cpv. 2 RLCPubb/CIAP) e, al contrario di quanto sostiene la RI 1, non contraddice certamente il divieto di presentare varianti.
4.
In esito alle
considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. L'emanazione del
presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere
effetto sospensivo all'impugnativa.
La tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 15 CIAP; 16 RLCPubb/CIAP; 4
DLACIAP; 3, 18, 28, 43, 60 e 61 LPamm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss.
LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico,
entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
patr. da:;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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