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Decisione

52.2008.115

Preventivo del committente

11 aprile 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 25

gennaio 2008 il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto

dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere

da vetraio occorrenti alla nuova scuola dell'infanzia "__________"

(FU n. 8/2008 pag. 753 seg.).

Il bando di concorso prevedeva che le opere

sarebbero state aggiudicate al miglior offerente tenuto conto dei seguenti

criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:

Economicità 50%

Attendibilità dei prezzi 20%

Qualità dell'offerta 25%

Formazione apprendisti 5%

La pos. 224.110 del capitolato stabiliva che

l'attendibilità dei prezzi dell'offerta sarebbe stata valutata in base ad una

scala di note correlata ad un preventivo di riferimento definito mediando il

preventivo del committente con la media delle offerte valide.

A tale scopo il committente ha depositato

presso la cancelleria comunale un proprio preventivo in busta chiusa e

sigillata.

B. In tempo

utile sono pervenute al committente le seguenti offerte:

CO 2 fr.

94'752.55

CO 1 fr.

132'434.10

RI 1 fr.

134'942.80

__________ fr.

146'835.50

CO 5 fr.

148'160.80

CO 4 fr. 150'099.00

In sede di apertura delle offerte, il

committente ha inoltre reso noto che il suo preventivo, allestito dal

progettista, ammontava a fr. 97'916.00.

C. Contro il

protocollo di apertura delle offerte, notificatole mediante fax il 6 marzo

2008, la ricorrente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

contestando in sostanza l'attendibilità del preventivo allestito dal

committente, che considera sottocosto.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il municipio, contestandone la ricevibilità in quanto

rivolto contro un atto non contemplato dall'art. 37 LCPubb.

Considerandi

La CO 2 postula il

rigetto dell'impugnativa, mentre due altre concorrenti ne sollecitano

l'accoglimento, condividendone i motivi.

Considerato, in

diritto

1.1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 36 LCPubb.

1.2

Secondo l’art. 37 LCPubb, il ricorso a

questo tribunale è proponibile contro (a) gli elementi del bando (b)

l’esclusione dell’offerente (c) la decisione sulla scelta dei partecipanti

nell’ambito della procedura selettiva (d) l’aggiudicazione, l’interruzione o

l’annullamento della procedura.

Il ricorso è essenzialmente rivolto contro

il preventivo del committente, reso noto in occasione dell'apertura delle

offerte.

Per esplicita disposizione del capitolato

(pos. 224.110), tale preventivo si configura come un elemento del bando. Esso

serve infatti a valutare le offerte dal profilo del criterio relativo

all'attendibilità dei prezzi. Contrariamente a quanto sostiene il committente,

dal profilo della natura dell'atto impugnato, il ricorso è dunque proponibile.

1.3

In quanto ditta operante nel settore

oggetto della commessa, nonché come partecipante alla gara, l'insorgente è

legittimata a contestare gli elementi del bando.

1.4

Il ricorso, inoltrato nel termine di 10

giorni, prorogato ex art. 10 cpv. 3 PAmm dalla festività del 16 marzo 2008, dalla

comunicazione del preventivo censurato, è tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb). A

torto il committente lo considera tardivo. Il termine per impugnare il

preventivo del committente depositato presso la cancelleria comunale non

decorre dal momento in cui gli atti di gara vengono notificati ai concorrenti,

ma soltanto dal momento in cui prendono conoscenza di questo elemento del bando.

2.

Numerosi committenti hanno da tempo instaurato la prassi di depositare

in busta chiusa e sigillata un proprio preventivo da utilizzare per valutare i

prezzi delle offerte dal profilo dell'attendibilità. Questo modo di procedere

suscita invero qualche perplessità.

Non soltanto in ordine alle garanzie di

segretezza che il committente può offrire soprattutto quando delega

l'allestimento del preventivo a terzi, ma anche in ordine alle verifiche che l'autorità

di ricorso può essere costretta ad esperire con l'aiuto di periti in caso di

contestazione della sua attendibilità.

Nel caso concreto, questi problemi tuttavia

non si pongono, poiché il preventivo del committente si limita ad indicare

l'importo complessivo (fr. 97'916.00), senza specificare in dettaglio le singole

posizioni del capitolato che l'hanno determinato. Situazione, questa, che

preclude al tribunale qualsiasi possibilità di esperire una verifica

approfondita della sua attendibilità. È in effetti evidente che se si concede

al committente la facoltà di allestire e depositare un proprio preventivo da

utilizzare per valutare l'attendibilità dei prezzi offerti, questo documento

deve essere dettagliato almeno quanto le offerte stesse, in modo da permettere

una puntuale verifica.

Non essendo soddisfatta questa elementare

esigenza, il ricorso va senz'altro accolto, annullando il bando, non altrimenti

emendabile, e, di conseguenza, l'intera procedura di concorso.

3.

La tassa

di giustizia è posta a carico del committente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza, il bando e la procedura di

concorso sono annullati.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- è a carico del comune di __________.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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