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Decisione

52.2008.123

Effetto sopsensivo ad un ricorso contro un ordine di sospensione lavori

11 aprile 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

52.2008.123

Data decisione, Autorità:

11.04.2008, TRAM

Titolo:

Effetto sopsensivo ad un ricorso contro un ordine di sospensione lavori

EFFETTO SOSPENSIVO

art. 42 LE

Incarto n.

52.2008.123

Lugano

11 aprile

2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 marzo 2008 di

RI 1

RI 2

RI 3

RI 4

RI 5

tutti patrocinati da: PA 1

contro

la decisione 11 marzo 2008 (n. 7) della Presidente

del Consiglio di Stato, che respinge la domanda di conferimento dell'effetto

sospensivo al ricorso 21 febbraio 2008 interposto contro le decisioni 6 e 13

febbraio 2008 con cui il municipio di Pura ha ordinato loro di sospendere i

lavori in corso in un edificio (part. 512);

viste le risposte:

- 7 aprile 2008 del Presidente

del Consiglio di Stato;

- 9 aprile 2008 del

municipio di Pura;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 14

giugno 2006 il municipio di Pura ha ordinato ai ricorrenti di sospendere i

lavori che stavano eseguendo su un edificio (part. 512) in contrasto con la

licenza rilasciata loro il 24 settembre 2002;

che l'ordine è cresciuto in giudicato;

che con decisioni 11 e 12 dicembre 2007 il

municipio ha respinto le domande di costruzione inoltrate in sanatoria dagli

insorgenti; contro queste decisioni è pendente un ricorso davanti al Consiglio

di Stato;

che il 14 gennaio 2008, il progettista arch.

__________, ha chiesto al municipio il permesso di continuare i lavori che non

sono oggetto di contenzioso;

che il 6 febbraio 2008 l'autorità comunale ha ingiunto ai ricorrenti di astenersi da qualsiasi lavoro sull'edificio, in

attesa di una presa di posizione del legale del comune;

che, constatato che i lavori erano ripresi,

il 13 febbraio 2008, il municipio ha ordinato ai ricorrenti di sospendere ogni

e qualsiasi lavoro sul cantiere;

che contro gli ordini suddetti, i ricorrenti

menzionati in ingresso sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone

l'annullamento e postulando che al ricorso fosse concesso l'effetto sospensivo;

che con decisione 11 marzo 2008 la Presidente del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza;

che contro la predetta decisione i

soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che sia annullata e che al ricorso tuttora pendente davanti al Consiglio

Considerandi

di Stato sia conferito l'effetto sospensivo;

che i ricorrenti contestano i controversi

ordini di sospensione dei lavori siccome eccessivi, ingiustificati ed

indiscriminati: in altri termini, arbitrari; ribadiscono la richiesta di

continuare i lavori che non risultano in contrasto con la licenza accordata

loro nel 2002;

che all'accoglimento del ricorso si oppone

il Presidente del Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;

che ad identica conclusione perviene il

municipio, sottolineando come le difformità siano tali e tante da non poter più

distinguere tra lavori autorizzati e lavori non autorizzati;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE in

combinazione con l’art. 21 cpv. 4 PAmm;

che la legittimazione attiva degli

insorgenti è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile

in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la richiesta di sopralluogo

va respinta perché porterebbe inevitabilmente questo tribunale ad interferire

in modo inammissibile con il giudizio di merito che il Consiglio di Stato deve

ancora emanare sul ricorso davanti ad esso pendente contro gli ordini di

sospensione dei lavori;

che giusta l’art. 42 cpv. 1 LE, il municipio

deve far sospendere i lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza

edilizia;

che l'ordine di sospendere i lavori non

sorretti dal permesso necessario è un provvedimento cautelare volto ad

assicurare il mantenimento della situazione di fatto esistente nell'attesa che

l'autorità conceda una licenza in sanatoria oppure ordini il ripristino di una

situazione conforme al diritto materiale concretamente applicabile (Adelio

Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 42 LE, n. 1261);

che in quanto provvedimento cautelare

l'ordine di sospendere i lavori non autorizzati è immediatamente esecutivo

(art. 21 cpv. 4 PAmm; 45 cpv. 5 RLE);

che giusta l’art. 47 cpv. 1 PAmm il ricorso

contro un provvedimento cautelare non esplica effetto sospensivo; il ricorrente

può nondimeno chiedere al presidente dell'autorità di ricorso di concederlo

(cpv. 2);

che il conferimento dell'effetto sospensivo

al ricorso contro una decisione dichiarata immediatamente esecutiva costituisce

una misura provvisionale, fondata su un giudizio d'apparenza e volta ad evitare

che interessi pubblici o privati vengano irrimediabilmente pregiudicati

dall'esecuzione della decisione impugnata;

che l'immediata esecutività delle misure

provvisionali è determinata dalla loro stessa natura e dalle finalità che

perseguono;

che il conferimento dell'effetto sospensivo

ad un ricorso proposto contro un ordine di sospensione dei lavori è in linea di

massima escluso, poiché, equivalendo ad un annullamento sia pure soltanto

temporaneo del provvedimento, finisce per tradursi in una inammissibile anticipazione

del giudizio di merito sull'impugnativa;

che, pur non escludendo la legge la

possibilità di concedere l'effetto sospensivo ad un ricorso contro un ordine di

sospensione dei lavori, questo tribunale non riesce ad immaginare ipotesi nelle

quali una simile eventualità possa entrare in considerazione;

che, nel caso concreto, non è dato di vedere

quali ragioni possano giustificare la concessione dell'effetto sospensivo:

- l'esistenza di opere difformi non è contestata; è infatti

pendente una procedura di rilascio del permesso in sanatoria;

- v'è un ordine di sospensione dei lavori eseguiti in contrasto con

la licenza edilizia, che è cresciuto in giudicato per mancata impugnazione;

- adeguandosi a quest'ordine, la cui legittimità non può essere

messa in discussione in questa sede, i ricorrenti hanno di fatto sospeso qualsiasi

attività sul cantiere da oltre un anno;

- gli antefatti non permettono di distinguere immediatamente le

opere eseguite senza permesso da quelle realizzate in conformità della licenza

accordata ai ricorrenti;

che, considerato il margine di incertezza

che sussiste sulla situazione di fatto esistente, non si può rimproverare alla

Presidente del Consiglio di Stato di aver abusato del potere discrezionale, che

deve esserle riconosciuto nella ponderazione degli interessi contrapposti ai

fini della decisione sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo rivoltale

dagli insorgenti;

che, tenuto conto di tutte le circostanze,

la decisione di confermare l'immediata esecutività dei controversi ordini di

sospensione dei lavori appare perfettamente sostenibile;

che il ricorso va di conseguenza respinto;

che tassa di giustizia e ripetibili sono poste

a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 42 LE; 3, 18, 21, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti, che rifonderanno identico

importo al comune di Pura a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

,

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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