52.2008.123
Effetto sopsensivo ad un ricorso contro un ordine di sospensione lavori
11 aprile 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2008.123
Data decisione, Autorità:
11.04.2008, TRAM
Titolo:
Effetto sopsensivo ad un ricorso contro un ordine di sospensione lavori
EFFETTO SOSPENSIVO
art. 42 LE
Incarto n.
52.2008.123
Lugano
11 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 marzo 2008 di
RI 1
RI 2
RI 3
RI 4
RI 5
tutti patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 11 marzo 2008 (n. 7) della Presidente
del Consiglio di Stato, che respinge la domanda di conferimento dell'effetto
sospensivo al ricorso 21 febbraio 2008 interposto contro le decisioni 6 e 13
febbraio 2008 con cui il municipio di Pura ha ordinato loro di sospendere i
lavori in corso in un edificio (part. 512);
viste le risposte:
- 7 aprile 2008 del Presidente
del Consiglio di Stato;
- 9 aprile 2008 del
municipio di Pura;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 14
giugno 2006 il municipio di Pura ha ordinato ai ricorrenti di sospendere i
lavori che stavano eseguendo su un edificio (part. 512) in contrasto con la
licenza rilasciata loro il 24 settembre 2002;
che l'ordine è cresciuto in giudicato;
che con decisioni 11 e 12 dicembre 2007 il
municipio ha respinto le domande di costruzione inoltrate in sanatoria dagli
insorgenti; contro queste decisioni è pendente un ricorso davanti al Consiglio
di Stato;
che il 14 gennaio 2008, il progettista arch.
__________, ha chiesto al municipio il permesso di continuare i lavori che non
sono oggetto di contenzioso;
che il 6 febbraio 2008 l'autorità comunale ha ingiunto ai ricorrenti di astenersi da qualsiasi lavoro sull'edificio, in
attesa di una presa di posizione del legale del comune;
che, constatato che i lavori erano ripresi,
il 13 febbraio 2008, il municipio ha ordinato ai ricorrenti di sospendere ogni
e qualsiasi lavoro sul cantiere;
che contro gli ordini suddetti, i ricorrenti
menzionati in ingresso sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone
l'annullamento e postulando che al ricorso fosse concesso l'effetto sospensivo;
che con decisione 11 marzo 2008 la Presidente del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza;
che contro la predetta decisione i
soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che sia annullata e che al ricorso tuttora pendente davanti al Consiglio
Considerandi
di Stato sia conferito l'effetto sospensivo;
che i ricorrenti contestano i controversi
ordini di sospensione dei lavori siccome eccessivi, ingiustificati ed
indiscriminati: in altri termini, arbitrari; ribadiscono la richiesta di
continuare i lavori che non risultano in contrasto con la licenza accordata
loro nel 2002;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
il Presidente del Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;
che ad identica conclusione perviene il
municipio, sottolineando come le difformità siano tali e tante da non poter più
distinguere tra lavori autorizzati e lavori non autorizzati;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE in
combinazione con l’art. 21 cpv. 4 PAmm;
che la legittimazione attiva degli
insorgenti è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la richiesta di sopralluogo
va respinta perché porterebbe inevitabilmente questo tribunale ad interferire
in modo inammissibile con il giudizio di merito che il Consiglio di Stato deve
ancora emanare sul ricorso davanti ad esso pendente contro gli ordini di
sospensione dei lavori;
che giusta l’art. 42 cpv. 1 LE, il municipio
deve far sospendere i lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza
edilizia;
che l'ordine di sospendere i lavori non
sorretti dal permesso necessario è un provvedimento cautelare volto ad
assicurare il mantenimento della situazione di fatto esistente nell'attesa che
l'autorità conceda una licenza in sanatoria oppure ordini il ripristino di una
situazione conforme al diritto materiale concretamente applicabile (Adelio
Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 42 LE, n. 1261);
che in quanto provvedimento cautelare
l'ordine di sospendere i lavori non autorizzati è immediatamente esecutivo
(art. 21 cpv. 4 PAmm; 45 cpv. 5 RLE);
che giusta l’art. 47 cpv. 1 PAmm il ricorso
contro un provvedimento cautelare non esplica effetto sospensivo; il ricorrente
può nondimeno chiedere al presidente dell'autorità di ricorso di concederlo
(cpv. 2);
che il conferimento dell'effetto sospensivo
al ricorso contro una decisione dichiarata immediatamente esecutiva costituisce
una misura provvisionale, fondata su un giudizio d'apparenza e volta ad evitare
che interessi pubblici o privati vengano irrimediabilmente pregiudicati
dall'esecuzione della decisione impugnata;
che l'immediata esecutività delle misure
provvisionali è determinata dalla loro stessa natura e dalle finalità che
perseguono;
che il conferimento dell'effetto sospensivo
ad un ricorso proposto contro un ordine di sospensione dei lavori è in linea di
massima escluso, poiché, equivalendo ad un annullamento sia pure soltanto
temporaneo del provvedimento, finisce per tradursi in una inammissibile anticipazione
del giudizio di merito sull'impugnativa;
che, pur non escludendo la legge la
possibilità di concedere l'effetto sospensivo ad un ricorso contro un ordine di
sospensione dei lavori, questo tribunale non riesce ad immaginare ipotesi nelle
quali una simile eventualità possa entrare in considerazione;
che, nel caso concreto, non è dato di vedere
quali ragioni possano giustificare la concessione dell'effetto sospensivo:
- l'esistenza di opere difformi non è contestata; è infatti
pendente una procedura di rilascio del permesso in sanatoria;
- v'è un ordine di sospensione dei lavori eseguiti in contrasto con
la licenza edilizia, che è cresciuto in giudicato per mancata impugnazione;
- adeguandosi a quest'ordine, la cui legittimità non può essere
messa in discussione in questa sede, i ricorrenti hanno di fatto sospeso qualsiasi
attività sul cantiere da oltre un anno;
- gli antefatti non permettono di distinguere immediatamente le
opere eseguite senza permesso da quelle realizzate in conformità della licenza
accordata ai ricorrenti;
che, considerato il margine di incertezza
che sussiste sulla situazione di fatto esistente, non si può rimproverare alla
Presidente del Consiglio di Stato di aver abusato del potere discrezionale, che
deve esserle riconosciuto nella ponderazione degli interessi contrapposti ai
fini della decisione sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo rivoltale
dagli insorgenti;
che, tenuto conto di tutte le circostanze,
la decisione di confermare l'immediata esecutività dei controversi ordini di
sospensione dei lavori appare perfettamente sostenibile;
che il ricorso va di conseguenza respinto;
che tassa di giustizia e ripetibili sono poste
a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 42 LE; 3, 18, 21, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti, che rifonderanno identico
importo al comune di Pura a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
,
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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