52.2008.124
Pubblico concorso. Carenza di motivazione della decisione di aggiudicazione. Presupposti per ammettere un'esclusione dovuta a incompatibilità da prevenzione. Completezza di un'offerta
16 giugno 2008Italiano24 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2008.124
Data decisione, Autorità:
16.06.2008, TRAM
Titolo:
Pubblico concorso. Carenza di motivazione della decisione di aggiudicazione. Presupposti per ammettere un'esclusione dovuta a incompatibilità da prevenzione. Completezza di un'offerta
DIRITTO DI ESSERE SENTITI
ESCLUSIONE
OFFERTA
art. 5 let. e LCPUBB
art. 26 LCPUBB
art. 35 RLCPUBB
art. 40 RLCPUBB
Incarto n.
52.2008.124
52.2008.125
Lugano
16 giugno 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano
Bernasconi, vicepresidente,
Raffaello Balerna e Andrea Pedroli in sostituzione del giudice Lorenzo
Anastasi, astenuto;
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi
b.
27 marzo 2008 della
CO 1__________
28 marzo 2008 delle
RI 1
RI 2
RI 3
formanti il RI 4
patr. da: PA 1
contro
la
decisione 17 marzo 2008 del CO 3, che ha deliberato alla ditta CO 2 la
fornitura e la posa della pipeline sublacuale __________;
viste le risposte:
- 10 aprile 2008 del RI 4,
- 14 aprile 2008 del CO 3,
al ricorso sub a);
- 10 aprile 2008 della CO 1
- 14 aprile 2008 del CO 3,
al ricorso sub b);
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a.
Il 20 settembre 2007 il CO 3 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla
LCPubb e impostato secondo la procedura libera, per la fornitura e la messa in
opera di una doppia condotta sublacuale (pipeline) tra __________ ed __________
(FU n. __________). Il bando concernente l'appalto di impresa generale stabiliva
che la commessa sarebbe stata assegnata all'offerta economicamente più
vantaggiosa, tenendo conto dei seguenti criteri e sottocriteri di
aggiudicazione:
1. Aspetto economico 35%
2. Aspetto qualitativo 30%
- Metodologia
indagini preliminari 5%
- Metodologia
di posa 15%
- Equipaggiamenti
per la posa 10%
3. Referenze 30%
4. Contributo formazione
apprendisti 5%
Fatti
I documenti messi a disposizione delle ditte interessate
specificavano tra l'altro la natura o l'oggetto dell'appalto, gli obblighi
dell'impresa generale, il metodo di valutazione di ogni singolo criterio e
sottocriterio, le basi di progetto (partitamente esposte nell'allegato 2), le
specifiche tecniche (allegato 4), nonché i documenti da inoltrare con
l'offerta. Tra questi vi era una relazione tecnica, che i concorrenti dovevano
allestire rispondendo a tutti gli argomenti, dati ed informazioni richiesti alla
cifra 6 del capitolato, al fine di dimostrare di aver compreso interamente i
requisiti del progetto e dei lavori da eseguire. I temi oggetto della relazione
tecnica, necessaria per valutare l'aspetto qualitativo delle offerte, vertevano
sull'organizzazione dell'impresa generale, la descrizione dell'impianto di
cantiere, le indagini, rilevamenti, valutazioni ed analisi da effettuare,
l'engineering, l'esecuzione delle opere e il programma lavori.
Nell'annuncio apparso sul FU era segnalato chiaramente che era
ammesso sia il consorziamento, sia il subappalto per prestazioni specialistiche
e che contro il bando di concorso era dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla messa a disposizione degli atti.
b. Il 15 ottobre 2007 si è tenuto il sopralluogo
obbligatorio. A seguito di questo incontro con le ditte interessate al concorso,
il CO 3 ha deciso di posticipare il termine per l'esecuzione dei lavori e
l'inoltro delle offerte (FU __________). Raccogliendo i suggerimenti tecnici del
consorzio incaricato della pianificazione generale della fase esecutiva (__________),
la stazione appaltante ha peraltro risolto di optare per la posa di due
condotte in PEAD di ugual diametro (DN315), abbandonando la variante 1 x DN250
+ 1 x DN400.
B. Nel
termine prorogato prestabilito sono pervenute al committente le seguenti
offerte:
RI 4 fr.
3'365'405.20
CO 2 fr.
3'580'363.10
__________ fr.
5'423'411.-
__________ fr.
11'314'149.-
CO 1 fr.
14'059'447.47
Dopo aver escluso dalla gara l'offerta della __________ per carenze
d'ordine formale, i consulenti del committente (__________) hanno valutato quelle
restanti, allestendo una graduatoria a punti così definita:
1. CO 2 punti
4.72
Considerandi
2.
RI 4 punti
4.08
3.
__________ punti
3.09
4.
CO 1 punti
2.88
Facendo propria la proposta del __________, il 28 febbraio 2008
la delegazione consortile del CO 3 ha risolto di aggiudicare la commessa alla
ditta CO 2, dandone comunicazione a tutte le parti il 17 marzo
seguente.
C. Contro la predetta decisione
la CO 1 e il RI 4 (formato dalla ditte __________) sono insorti davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando
l'aggiudicazione a proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo
ai rispettivi gravami.
a. La CO 1 ha contestato soprattutto
il mancato rispetto di talune esigenze del capitolato da parte degli altri
concorrenti. Il committente ha imposto parametri di progetto rigorosi e norme
severissime (segnatamente le norvegesi DNV-OS-F101 - submarine pipeline
systems) per la realizzazione dell'opera, richiedendo la stesura di una
dettagliata relazione tecnica volta dimostrare la comprensione del progetto e
la capacità di eseguire la pipeline nel rispetto dei requisiti esatti. A mente
della ricorrente, solo la sua relazione tecnica, integrata da calcoli
specifici, risponde compiutamente alle esigenze poste della stazione
appaltante, mentre quelle presentate dalle altre ditte sono lacunose - se non
addirittura silenti - su diverse posizioni delicate del capitolato
(zavorramento, tenuta e flessibilità delle condotte, loro posizionamento, ecc.).
La CO 1 è insomma l'unica ad aver inoltrato un'offerta corretta e completa, rispondente
a tutte le caratteristiche richieste.
b. Esposti i fatti, il RI
4.
ha eccepito per cominciare che la decisione impugnata, assai succinta e
fondata su un rapporto di valutazione non allegato alla medesima, non è sufficientemente
motivata. Donde la necessità di impugnarla per ottenere maggiori ragguagli,
circostanza di cui bisognerà tener conto al momento della fissazione delle tasse
di giustizia e delle ripetibili.
L'insorgente ha poi criticato la partecipazione della ditta
aggiudicataria alla fase di progettazione e di preparazione del bando di
concorso. Tale coinvolgimento, di cui non vi è traccia negli atti di appalto, gli
ha dato un vantaggio cognitivo certo, comprovato dalla corrispondenza tra
l'importo dell'offerta vincente ed il preventivo allestito dal committente,
così come dal peso particolarmente elevato attribuito ai criteri delle
referenze e dell'aspetto qualitativo, tale da permettere alla CO 2 di colmare favorevolmente
eventuali differenze di prezzo. La sua offerta - ha soggiunto il ricorrente -
doveva essere esclusa e la commessa deliberata a RI 4.
D. All'accoglimento di entrambi
i ricorsi si è opposto il CO 3, contestando in dettaglio le tesi degli
insorgenti. Il committente ha spiegato in particolare il ruolo marginale svolto
dalla CO 2 nel contesto dell'allestimento del progetto di massima e del
progetto definitivo concernente la pipeline, sottolineando che questa partecipazione
era di pubblico dominio siccome riportata in diversi documenti pubblicati in
Internet.
RI 4 ha rinunciato a presentare osservazioni avverso il gravame
della CO 1, mentre quest'ultima ha proposto l'accoglimento del ricorso del
consorzio avversario nella misura in cui ha postulato l'annullamento della
delibera ed il rinvio degli atti al committente per nuova decisione.
La CO 2 non si è pronunciata, rimanendo silente in tutte le
fasi della procedura ricorsuale.
E. A richiesta di RI 4 il
Tribunale ha chiarito la natura dei rapporti intercorsi nel 2005-2006 tra il Consorzio
__________ (autore del progetto di massima e del progetto definitivo della
pipeline) e la CO 2, aggiudicataria del presente concorso.
Delle risultanze istruttorie e delle osservazioni presentate
in merito dagli interessati si dirà, ove occorresse, nel seguito.
Considerato, in
diritto
1.
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 della legge sulle commesse
pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1).
In quanto partecipanti alla
gara, entrambi i ricorrenti sono senz'altro legittimati a contestare l'aggiudicazione
della commessa ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 43 della legge
di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
I gravami, tempestivi (art. 46 LPamm), sono dunque ricevibili
in ordine e possono essere evasi sulla base degli atti, integrati dalle
risultanze degli accertamenti istruttori esperiti dal Tribunale nei limiti
posti dal principio inquisitorio. Il CO 3 ha prodotto tutta la documentazione
concernente il concorso e le ulteriori prove sollecitate dai ricorrenti,
segnatamente quelle postulate da RI 4 nella lettera di "fishing
expedition" del 5 maggio 2008, non sono suscettibili di apportare al
Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio. I
fatti determinanti per la decisione sono stati chiariti a sufficienza (art. 18
cpv. 1 LPamm).
2.
RI 4 rimprovera al
committente di aver emanato una decisione carente nella motivazione. Dal canto
suo, il CO 3 rileva che i concorrenti hanno avuto un accesso illimitato agli
atti, compreso il rapporto di valutazione allestito dal Consorzio __________.
2.1
La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono
determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art.
26.
LPamm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed intimata alle
parti con l'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di
motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività
dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte
degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa ed a
permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto
impugnato (DTF 123 I 31 consid. 2c; Marco
Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1
all'art. 26 LPamm, pag. 127).
L'art. 33 cpv. 2 LCPubb prescrive che la decisione di
aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto
all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione
adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per
principio, effetto sospensivo. Dal canto suo, l'art. 56 cpv. 2 del regolamento
cantonale di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL
7.1.4.1
) specifica che la notifica delle decisioni di selezione o di
aggiudicazione da parte del committente deve contenere le seguenti indicazioni:
a) nome e indirizzo del o
degli aggiudicatari o selezionati;
b) tipo di procedura
impiegata;
c) oggetto e entità della commessa;
d) motivi essenziali
dell'esclusione dall'aggiudicazione;
e) termini di ricorso e
tribunale competente.
Ferma restando l'esigenza di soddisfare i requisiti minimi esatti
dalle predette norme che disciplinano specificatamente le commesse pubbliche,
le decisioni di aggiudicazione devono essere in ogni modo convenientemente
motivate. Per risultare adeguata, la motivazione deve fornire una spiegazione
ragionevole delle valutazioni operate sulle offerte inoltrate dai singoli
concorrenti, in modo che questi possano confrontarle fra loro e sollevare eventuali
contestazioni. La motivazione può anche essere succinta e fare riferimento ad
altri atti, in particolare alla documentazione prodotta dai partecipanti. I
destinatari della decisione devono tuttavia essere posti nella condizione di
esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.
La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio
seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla
fondatezza delle contestazioni di merito (DTF 125 I 113 consid. 3e). Eventuali
carenze di motivazione possono comunque essere sanate davanti all'istanza di
ricorso. A tal fine occorre che il committente fornisca la motivazione mancante
e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti
addotti (RDAT II-2002 n. 43; STA 51.2006.125/129 del 12 luglio 2006).
2.2
In concreto, nella sua lettera del 17 marzo 2008 il CO 3
ha giustificato la controversa aggiudicazione limitandosi ad annotare che la
valutazione delle offerte pervenute era stata effettuata sulla base dei criteri
enunciati nel capitolato. Comunicato ai ricorrenti il punteggio complessivo da
essi conseguito (errando peraltro nell'indicare a RI 4 quello raggiunto dalla
sua offerta), la stazione appaltante ha poi aggiunto che la commessa era stata
attribuita alla ditta CO 2, la quale aveva ottenuto 4.72 punti.
Siffatta motivazione si avvera oggettivamente inadeguata.
Essa non solo non fornisce alcuna spiegazione circa il punteggio assegnato ai
singoli destinatari della comunicazione 17 marzo 2008, ma non fa nemmeno
riferimento al rapporto di valutazione 22 febbraio 2008 del Consorzio __________,
sulla scorta del quale il committente ha poi deliberato la commessa
all'aggiudicataria. Tale carenza non ha però avuto conseguenze, poiché gli
insorgenti, nonostante il breve tempo disponibile, hanno avuto la possibilità
di compulsare tutti gli atti della gara, compreso il rapporto di valutazione
posto a fondamento della delibera. Per finire, entrambi i ricorrenti hanno contestato
in modo congruo e completo la decisione di delibera, adducendo numerose censure
circa le valutazioni esperite ai fini dell'aggiudicazione. In simili evenienze RI
4.
non può dolersi con successo di una violazione del diritto di essere sentito
o di altre disattenzioni che consentano all'occorrenza di esonerarlo dal pagamento
di un'eventuale tassa di giustizia per ragioni di equità.
D’altro canto, gli atti impugnati
specificano chiaramente il punteggio complessivo raggiunto dall'aggiudicataria
e quello della concorrente alla quale è stata intimata la decisione che la concerne
direttamente. Quanto al rapporto di valutazione del Consorzio __________, esso è
chiaro, lineare ed esaustivo. Di certo non ha impedito ai ricorrenti che
l'hanno consultato di capirne alla perfezione i motivi e la portata, né tanto
meno di impugnare adeguatamente innanzi al Tribunale cantonale amministrativo
l’aggiudicazione che ne è derivata.
In fase istruttoria RI 4
ha peraltro ottenuto l'acquisizione di alcune delle numerose prove notificate,
sulle quali si è successivamente espressa senza limitazioni. Ne consegue che in
casu non si concretizza alcuna offesa ai diritti di difesa degli insorgenti atta
a giustificare l'annullamento in ordine della querelata decisione. Ogni eventuale
lesione del diritto di essere sentito degli insorgenti è stata comunque e
ampiamente sanata in questa sede.
3.
Sempre RI 4 sostiene che la
ditta aggiudicataria ha svolto un ruolo di primo piano nelle fasi di
progettazione che hanno preceduto il concorso e si è quindi avvantaggiata in
maniera inammissibile per rapporto agli altri concorrenti.
3.1
Secondo l’art. 35
RLCPubb/CIAP, che nello spirito si riallaccia al principio della ricusa sancito
dall'art. 5 lett. e LCPubb, le persone e le imprese che hanno partecipato
alla preparazione della documentazione e della procedura di aggiudicazione in
maniera tale da poter influenzare l'aggiudicazione a loro favore, non possono
prendere parte alla procedura.
La cosiddetta "incompatibilità da prevenzione" (Vorbefassung;
cfr. per analogia: Codice di procedura civile italiano, a cura di Nicola Picardi, Milano 2004, ad art.
51, pag. 320) è data quando un concorrente ha partecipato alla preparazione del
procedimento di concorso, sia elaborando le basi del progetto, sia allestendo
la documentazione di gara, sia fornendo consulenza al committente sulle
specifiche tecniche della fornitura (STF 2P.164/2004 del 25 gennaio 2005
consid. 3.1. = ZBl 2005, 474; Res Nyffenegger/Hans Ulrich Kobel, Vorbefassung im Submis-sionsverfahren
in BVR 2004, n. 2, pag. 49 segg). Una simile
incompatibilità può disattendere il principio della parità di trattamento ancorato
all'art. 1 lett. c LCPubb. Il concorrente che versa in tale situazione può
essere tentato in effetti di indirizzare il committente a privilegiare la sua
offerta o può sfruttare a suo vantaggio in sede di allestimento dell'offerta le
conoscenze acquisite nell'ambito della preparazione del concorso (Wissensvorsprung;
Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang,
Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 513 seg.). L'incompatibilità
da prevenzione comporta in genere l'esclusione dell'offerta. Eccezioni sono ammesse
quando il vantaggio di conoscenze è irrilevante o quando la collaborazione del
concorrente prevenuto all'allestimento della documentazione di gara è soltanto
marginale (STF 2P.164/2004 cit. consid. 3.3.).
3.2
Nel caso concreto, la situazione della
ditta__________non integra gli estremi di un'incompatibilità da prevenzione
suscettibile di giustificare l'esclusione dell'offerta CO 2.
Il progetto iniziale è stato infatti modificato
dal pianificatore generale, il Consorzio __________, che ha elaborato il
capitolato dell'appalto d'impresa in funzione delle varianti approvate dal committente
e si è assunto anche il compito di esperire in piena indipendenza la
valutazione delle offerte. Come emerge dalle tavole processuali, lo specialista
che ha assistito il pianificatore generale (l'ing. __________, titolare della __________
AG di __________) da tempo non ha più nessun legame con la ditta CO 2, presso
la quale ha lavorato fino al 1991, anno in cui ha iniziato un'attività
indipendente fondando un proprio studio d'ingegneria iscritto a RC come società
anonima.
Nelle fasi cruciali che hanno preceduto
l'apertura del concorso di impresa generale la CO 2 non ha svolto alcun ruolo
decisivo. Nemmeno la consulenza esterna prestata al consorzio estensore del
progetto di massima e definitivo è atta a sostanziare una situazione di
incompatibilità per vantaggio concorrenziale derivante da conoscenze acquisite antecedentemente.
Le risultanze istruttorie comprovano infatti che in quel contesto la CO 2 si è
limitata a fornire delle indicazioni tecniche per l'elaborazione del progetto
di massima e successivamente ha rilevato l'andamento del fondo del lago, accertamento
che si è tradotto nella stesura del profilo longitudinale facente parte del
progetto definitivo presentato dal Consorzio __________. La stessa società consulente
ha inoltre redatto una stima dei costi afferenti alla posa della pipeline, che
il Consorzio __________ ha verosimilmente utilizzato (le cifre non combaciano
perfettamente) per allestire il preventivo dell'intero progetto definitivo
presentato al CO 3 nell'ottobre 2006. La CO 2 non ha invece avuto nessun
contatto con il pianificatore generale, che ha curato la fase progettuale susseguente
e ha gestito autonomamente il presente concorso di impresa generale per la
realizzazione dell'opera, dichiarando peraltro con la massima trasparenza (vedi
offerta inoltrata per l'appalto delle prestazioni di pianificatore generale) che
tra i suoi consulenti vi sarebbe stato l'ing. __________, persona del tutto
estranea - come già detto - alla ditta aggiudicataria.
Nel semplice fatto che una limitata consulenza
specialistica prestata in una fase preparatoria di natura progettuale possa
aver procurato ad un imprenditore conoscenze, che possono essere utilizzate in
seguito nel quadro dell'allestimento di offerte per l'esecuzione effettiva
dell'opera nel suo complesso, non sono necessariamente ravvisabili gli estremi
di un vantaggio concorrenziale suscettibile di giustificarne l'esclusione dal concorso
per la realizzazione del progetto modificato scelto dal committente. L’art. 1 LCPubb
non si ripropone soltanto di garantire la parità di trattamento tra
tutti gli offerenti, nonché un’aggiudicazione imparziale a pari
qualità (lett. c), ma anche di consentire un impiego parsimonioso delle
risorse finanziarie pubbliche (lett. d). Nel rispetto delle regole della
procedura di aggiudicazione, lo sfruttamento di certi effetti sinergici può
dunque apparire addirittura doveroso (STF 2P.164/2004 cit., consid. 5.5.).
Contrariamente a quanto assume l’insorgente RI 4, la semplice possibilità di un
vantaggio concorrenziale derivante alla CO 2 dalle non meglio precisate conoscenze
che potrebbe aver acquisito nell’ambito della consulenza data al consorzio che
si è occupato della prima progettazione dell'opera posta a concorso non basta a
fondare l'eccezione di incompatibilità da prevenzione comportante l’esclusione.
Il semplice sospetto non è sufficiente. Le regole sulla ricusa dei giudici,
tenuti ad escludersi anche nel caso di semplice sospetto di parzialità, non
sono senz’altro trasferibili alla procedura di aggiudicazione (Res Nyffenegger/Hans Ulrich Kobel, loc.
cit., pag. 70). L’esistenza di un inammissibile vantaggio derivante dall'intervento
di un concorrente ad atti di preparazione del concorso al quale poi partecipa
deve essere concretamente dimostrata da colui che la eccepisce (STF 2P.164/2004
cit., consid. 5.7.3.). Evenienza, questa, che in concreto non è data,
non potendosi accreditare la pretesa di RI 4 di far svolgere al Tribunale una ricerca
indiscriminata di prove sulla scorta di vaghi sospetti e mere supposizioni, con
il fatto che l'importo dell'offerta vincente ed il preventivo allestito dal
committente sono molto simili e che ai criteri delle referenze e dell'aspetto
qualitativo è stato assegnato un peso (30%) di poco inferiore al criterio del
prezzo (35%). Sotto questo profilo, il ricorrente dimentica ancora una volta
che il progetto definitivo, il capitolato d'appalto e la valutazione delle
offerte sono stati curati da un pianificatore generale appositamente incaricato
previo regolare concorso (Consorzio __________), con il quale la ditta
aggiudicataria non ha mai avuto rapporti di sorta. D'altra parte, il fatto che
la CO 2 avesse funto da consulente al Consorzio __________ ed il preventivo dei
costi calcolato da quest'ultimo erano notori (vedi messaggi della Delegazione
consortile pubblicati nel sito Internet del CO 3) e se RI 4 riteneva che i
criteri di aggiudicazione fossero mal bilanciati doveva contestare i fattori di
ponderazione ad essi assegnati impugnando tempestivamente il bando di concorso.
4.
La CO 1 sostiene dal canto
suo di essere l'unica ad aver inoltrato un'offerta corretta e completa,
rispondente a tutte le caratteristiche richieste, mentre gli altri concorrenti
hanno presentato delle relazioni tecniche lacunose in relazione a diverse esigenze
poste dal capitolato.
4.1
Tanto nei concorsi retti dalla LCPubb, quanto in quelli
governati dal CIAP, l'offerta deve essere completa e corrispondere alle
condizioni poste dal bando di concorso, rispettivamente dalle indicazioni del
capitolato (art. 26 LCPubb, 40 RLCPubb/CIAP). Essa deve insomma essere tale da
permettere al committente di procedere immediatamente all’aggiudicazione.
Offerte incomplete o che divergono dalle prescrizioni di gara devono per
principio essere escluse. Lo esige il principio della parità di trattamento,
che vincola tanto il committente, quanto i concorrenti alle regole di gara
prestabilite (Peter Galli/Daniel Lehmann/Peter Rechsteiner,
Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurigo 1996, n. 409 e 438).
La difformità può consistere tanto nella mancata compilazione di posizioni del
capitolato, quanto nell'offerta di prestazioni che non corrispondono alle condizioni
fissate dalla documentazione del concorso.
4.2
Giusta l'art. 61 cpv. 1 LPamm, il ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto.
Costituisce in particolare violazione del diritto l'errata o la mancata
applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da
essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di
potere e la violazione di una norma essenziale di procedura (art. 61 cpv. 2
LPamm).
Il
controllo dell'apprezzamento da parte di questo tribunale non è quindi
illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia
travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o non
l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L’autorità di
ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a
quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che
integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso
o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei
casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni
oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi
fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di
trattamento o all'adeguatezza (cfr. Ulrich
Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungrecht, 4. ed., Zurigo 2002,
n. 463; Marco Borghi/Guido Corti,
op. cit., ad art. 61 LPamm, n. 2d; Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., n. 407 seg.; DTF
104.
Ia 206; RDAT I-1994 n. 34).
4.3
Nell'ambito
dell'aggiudicazione di commesse pubbliche, i criteri d'aggiudicazione fissati
dal bando di concorso riservano spesso al committente un margine discrezionale
relativamente ampio ai fini della valutazione delle offerte. In questi casi, il
Tribunale cantonale amministrativo deve limitarsi a verificare che
l'apprezzamento sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su
considerazioni serie e pertinenti. Particolare riserbo s’impone anche perché la
valutazione presuppone sovente delle conoscenze tecniche, si fonda sulla
comparazione tra le varie offerte inoltrate e comporta pure, inevitabilmente,
una componente soggettiva da parte del committente (cfr. RDAT I-2002 n. 24,
consid. 4.1; STF 2P.285/1998 del 23 dicembre 1998, consid. 4b; STA 52.2004.221
del 16 luglio 2004). D’altra parte, valutazioni di singoli criteri di
aggiudicazione che risultano lesive del diritto non traggono necessariamente
seco l’annullamento della decisione impugnata. L’annullamento si impone
soltanto se la correzione da apportare sovverte la graduatoria allestita dal
committente (STA 52.2002.452 del 13 maggio 2003).
4.4
In concreto, il capitolato d'appalto imponeva ai
concorrenti di redigere una relazione tecnica per dimostrare di aver compreso
interamente i requisiti del progetto e dei lavori da eseguire, rispondendo a
tutti gli argomenti, dati ed informazioni richiesti alla cifra 6 del capitolato
medesimo. I temi oggetto della relazione tecnica, documento fondamentale per
valutare l'aspetto qualitativo delle offerte avente un peso complessivo del 30
% (vedi in tal senso la cifra 2.2.3 ii del capitolato), vertevano sull'organizzazione
dell'impresa generale, la descrizione dell'impianto di cantiere, le indagini,
rilevamenti, valutazioni ed analisi da effettuare, l'engineering, l'esecuzione
delle opere e il programma lavori.
La relazione tecnica è stata valutata come previsto tramite
note (minimo 1; sufficienza 4; massimo 6) assegnate ai tre capitoli principali
del documento e formanti i sottocriteri dell'aspetto qualitativo dell'offerta:
metodologia delle indagini preliminari (5%), metodologia di assemblaggio, varo
e posa della pipeline (15%), nonché equipaggiamenti previsti per la posa (10%).
La CO 1 non pone in discussione le note eccellenti che le
sono state attribuite dai consulenti del committente (5.5, 6.0, 6.0), ma contesta
indirettamente quelle assegnate agli altri concorrenti, rei a suo parere di
aver presentato relazioni carenti, prive di calcoli di dettaglio e certamente
non rispondenti alle severe esigenze che il CO 3 ha richiesto in relazione ad
alcuni aspetti particolarmente delicati dell'appalto (zavorramento, tenuta e
flessibilità delle condotte, loro posizionamento, ecc.). In realtà, tutte le ditte
concorrenti hanno presentato delle relazioni tecniche più o meno elaborate,
senza invero produrre centinaia di pagine di tabulati di calcolo come quelle
esibite dalla CO 1 (vedi classeur 3 dell'offerta CO 1). Ciò non significa
tuttavia che le offerte delle altre concorrenti fossero da considerare
incomplete e quindi da estromettere. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente
CO 1, il capitolato non imponeva la produzione di complesse calcolazioni nel
contesto della relazione tecnica. Richiedeva unicamente delle risposte alle tematiche
esaustivamente elencate alle cifre 6.1 - 6.6 del capitolato, risposte con le
quali il concorrente doveva dimostrare di aver compreso interamente i requisiti
del progetto e dei lavori da eseguire (cfr. capitolato, cifra 3b e 6). Tutti
gli offerenti, in particolare l'aggiudicataria, hanno fornito quanto richiesto
dal committente, conseguendo nondimeno note inferiori a quelle attribuite alla CO
1.
a riconoscimento dell'oggettiva qualità dell'offerta che essa ha presentato
sotto il profilo della metodologia delle indagini preliminari, della
metodologia di assemblaggio, varo e posa della pipeline, nonché
dell'equipaggiamento previsti per la posa (cfr. allegato 3 rapporto di
valutazione 22 febbraio 2008). Per quanto attiene in particolare alle note
assegnate alla ditta CO 2, la CO 1 non ha portato nessun esempio concreto o
argomento specifico atto a corroborare la tesi secondo cui il committente
avrebbe violato il diritto nella valutazione dell'offerta poi risultata vincente.
A giusto titolo, poiché nulla lascia supporre che il committente abbia
esercitato in maniera scorretta il potere discrezionale riservatogli dalla
legge e dagli atti di gara. Dal rapporto di valutazione 22 febbraio 2008 allestito
dal Consorzio __________ non emerge in particolare alcun elemento atto a far
ritenere che le due offerte qui in discussione non siano state apprezzate
correttamente in base ai criteri di aggiudicazione e ai metodi preannunciati.
Il consistente divario di 1.84 punti che separa in graduatoria i due
concorrenti non è riconducibile all'aspetto qualitativo, alle referenze o alla
formazione degli apprendisti, ma soprattutto al prezzo più basso che la ditta CO
2.
ha saputo proporre nel contesto della propria offerta. Sotto questo aspetto, anche
agli occhi di un profano appare evidente che il metodo matematico applicato per
la valutazione dell'aspetto economico dell'offerta ha addirittura avvantaggiato
la CO 1, ove solo si consideri che con un prezzo complessivo di ben 14'059'447.48
fr., essa ha comunque ottenuto 0.35 punti, al pari della concorrente __________
entrata in gara con un'offerta di fr. 5'287'845.98 (dopo correzione).
5.
Sulla scorta di quanto
precede entrambi i gravami devono essere respinti siccome infondati.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione delle domande
volte a concedere effetto sospensivo alle impugnative.
La tassa di giudizio, commisurata al lavoro occasionato dai
ricorsi ed al valore di causa, è posta a carico degli insorgenti secondo
soccombenza (art. 28 LPamm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 5, 26, 33, 36, 37 LCPubb; 35, 40, 56 RLCPUbb/CIAP; 3, 18, 26, 28,
43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1.
I
ricorsi sono respinti.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico delle ricorrenti in ragione
di fr. 3'000.- ciascuno, con vincolo di solidarietà per i membri del RI 4.
3.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
4.
Intimazione
a:
patr.
dall'
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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