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Decisione

52.2008.124

Pubblico concorso. Carenza di motivazione della decisione di aggiudicazione. Presupposti per ammettere un'esclusione dovuta a incompatibilità da prevenzione. Completezza di un'offerta

16 giugno 2008Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I documenti messi a disposizione delle ditte interessate

specificavano tra l'altro la natura o l'oggetto dell'appalto, gli obblighi

dell'impresa generale, il metodo di valutazione di ogni singolo criterio e

sottocriterio, le basi di progetto (partitamente esposte nell'allegato 2), le

specifiche tecniche (allegato 4), nonché i documenti da inoltrare con

l'offerta. Tra questi vi era una relazione tecnica, che i concorrenti dovevano

allestire rispondendo a tutti gli argomenti, dati ed informazioni richiesti alla

cifra 6 del capitolato, al fine di dimostrare di aver compreso interamente i

requisiti del progetto e dei lavori da eseguire. I temi oggetto della relazione

tecnica, necessaria per valutare l'aspetto qualitativo delle offerte, vertevano

sull'organizzazione dell'impresa generale, la descrizione dell'impianto di

cantiere, le indagini, rilevamenti, valutazioni ed analisi da effettuare,

l'engineering, l'esecuzione delle opere e il programma lavori.

Nell'annuncio apparso sul FU era segnalato chiaramente che era

ammesso sia il consorziamento, sia il subappalto per prestazioni specialistiche

e che contro il bando di concorso era dato ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo entro 10 giorni dalla messa a disposizione degli atti.

b. Il 15 ottobre 2007 si è tenuto il sopralluogo

obbligatorio. A seguito di questo incontro con le ditte interessate al concorso,

il CO 3 ha deciso di posticipare il termine per l'esecuzione dei lavori e

l'inoltro delle offerte (FU __________). Raccogliendo i suggerimenti tecnici del

consorzio incaricato della pianificazione generale della fase esecutiva (__________),

la stazione appaltante ha peraltro risolto di optare per la posa di due

condotte in PEAD di ugual diametro (DN315), abbandonando la variante 1 x DN250

+ 1 x DN400.

B. Nel

termine prorogato prestabilito sono pervenute al committente le seguenti

offerte:

RI 4 fr.

3'365'405.20

CO 2 fr.

3'580'363.10

__________ fr.

5'423'411.-

__________ fr.

11'314'149.-

CO 1 fr.

14'059'447.47

Dopo aver escluso dalla gara l'offerta della __________ per carenze

d'ordine formale, i consulenti del committente (__________) hanno valutato quelle

restanti, allestendo una graduatoria a punti così definita:

1. CO 2 punti

4.72

Considerandi

2.

RI 4 punti

4.08

3.

__________ punti

3.09

4.

CO 1 punti

2.88

Facendo propria la proposta del __________, il 28 febbraio 2008

la delegazione consortile del CO 3 ha risolto di aggiudicare la commessa alla

ditta CO 2, dandone comunicazione a tutte le parti il 17 marzo

seguente.

C. Contro la predetta decisione

la CO 1 e il RI 4 (formato dalla ditte __________) sono insorti davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando

l'aggiudicazione a proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo

ai rispettivi gravami.

a. La CO 1 ha contestato soprattutto

il mancato rispetto di talune esigenze del capitolato da parte degli altri

concorrenti. Il committente ha imposto parametri di progetto rigorosi e norme

severissime (segnatamente le norvegesi DNV-OS-F101 - submarine pipeline

systems) per la realizzazione dell'opera, richiedendo la stesura di una

dettagliata relazione tecnica volta dimostrare la comprensione del progetto e

la capacità di eseguire la pipeline nel rispetto dei requisiti esatti. A mente

della ricorrente, solo la sua relazione tecnica, integrata da calcoli

specifici, risponde compiutamente alle esigenze poste della stazione

appaltante, mentre quelle presentate dalle altre ditte sono lacunose - se non

addirittura silenti - su diverse posizioni delicate del capitolato

(zavorramento, tenuta e flessibilità delle condotte, loro posizionamento, ecc.).

La CO 1 è insomma l'unica ad aver inoltrato un'offerta corretta e completa, rispondente

a tutte le caratteristiche richieste.

b. Esposti i fatti, il RI

4.

ha eccepito per cominciare che la decisione impugnata, assai succinta e

fondata su un rapporto di valutazione non allegato alla medesima, non è sufficientemente

motivata. Donde la necessità di impugnarla per ottenere maggiori ragguagli,

circostanza di cui bisognerà tener conto al momento della fissazione delle tasse

di giustizia e delle ripetibili.

L'insorgente ha poi criticato la partecipazione della ditta

aggiudicataria alla fase di progettazione e di preparazione del bando di

concorso. Tale coinvolgimento, di cui non vi è traccia negli atti di appalto, gli

ha dato un vantaggio cognitivo certo, comprovato dalla corrispondenza tra

l'importo dell'offerta vincente ed il preventivo allestito dal committente,

così come dal peso particolarmente elevato attribuito ai criteri delle

referenze e dell'aspetto qualitativo, tale da permettere alla CO 2 di colmare favorevolmente

eventuali differenze di prezzo. La sua offerta - ha soggiunto il ricorrente -

doveva essere esclusa e la commessa deliberata a RI 4.

D. All'accoglimento di entrambi

i ricorsi si è opposto il CO 3, contestando in dettaglio le tesi degli

insorgenti. Il committente ha spiegato in particolare il ruolo marginale svolto

dalla CO 2 nel contesto dell'allestimento del progetto di massima e del

progetto definitivo concernente la pipeline, sottolineando che questa partecipazione

era di pubblico dominio siccome riportata in diversi documenti pubblicati in

Internet.

RI 4 ha rinunciato a presentare osservazioni avverso il gravame

della CO 1, mentre quest'ultima ha proposto l'accoglimento del ricorso del

consorzio avversario nella misura in cui ha postulato l'annullamento della

delibera ed il rinvio degli atti al committente per nuova decisione.

La CO 2 non si è pronunciata, rimanendo silente in tutte le

fasi della procedura ricorsuale.

E. A richiesta di RI 4 il

Tribunale ha chiarito la natura dei rapporti intercorsi nel 2005-2006 tra il Consorzio

__________ (autore del progetto di massima e del progetto definitivo della

pipeline) e la CO 2, aggiudicataria del presente concorso.

Delle risultanze istruttorie e delle osservazioni presentate

in merito dagli interessati si dirà, ove occorresse, nel seguito.

Considerato, in

diritto

1.

La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 della legge sulle commesse

pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1).

In quanto partecipanti alla

gara, entrambi i ricorrenti sono senz'altro legittimati a contestare l'aggiudicazione

della commessa ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 43 della legge

di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

I gravami, tempestivi (art. 46 LPamm), sono dunque ricevibili

in ordine e possono essere evasi sulla base degli atti, integrati dalle

risultanze degli accertamenti istruttori esperiti dal Tribunale nei limiti

posti dal principio inquisitorio. Il CO 3 ha prodotto tutta la documentazione

concernente il concorso e le ulteriori prove sollecitate dai ricorrenti,

segnatamente quelle postulate da RI 4 nella lettera di "fishing

expedition" del 5 maggio 2008, non sono suscettibili di apportare al

Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio. I

fatti determinanti per la decisione sono stati chiariti a sufficienza (art. 18

cpv. 1 LPamm).

2.

RI 4 rimprovera al

committente di aver emanato una decisione carente nella motivazione. Dal canto

suo, il CO 3 rileva che i concorrenti hanno avuto un accesso illimitato agli

atti, compreso il rapporto di valutazione allestito dal Consorzio __________.

2.1

La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono

determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Giusta l'art.

26.

LPamm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto ed intimata alle

parti con l'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. L'obbligo di

motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività

dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte

degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa ed a

permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto

impugnato (DTF 123 I 31 consid. 2c; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1

all'art. 26 LPamm, pag. 127).

L'art. 33 cpv. 2 LCPubb prescrive che la decisione di

aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto

all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione

adottati e i rimedi di diritto, con l'avvertenza che il ricorso non ha, per

principio, effetto sospensivo. Dal canto suo, l'art. 56 cpv. 2 del regolamento

cantonale di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL

7.1.4.1

) specifica che la notifica delle decisioni di selezione o di

aggiudicazione da parte del committente deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome e indirizzo del o

degli aggiudicatari o selezionati;

b) tipo di procedura

impiegata;

c) oggetto e entità della commessa;

d) motivi essenziali

dell'esclusione dall'aggiudicazione;

e) termini di ricorso e

tribunale competente.

Ferma restando l'esigenza di soddisfare i requisiti minimi esatti

dalle predette norme che disciplinano specificatamente le commesse pubbliche,

le decisioni di aggiudicazione devono essere in ogni modo convenientemente

motivate. Per risultare adeguata, la motivazione deve fornire una spiegazione

ragionevole delle valutazioni operate sulle offerte inoltrate dai singoli

concorrenti, in modo che questi possano confrontarle fra loro e sollevare eventuali

contestazioni. La motivazione può anche essere succinta e fare riferimento ad

altri atti, in particolare alla documentazione prodotta dai partecipanti. I

destinatari della decisione devono tuttavia essere posti nella condizione di

esercitare compiutamente il loro diritto di ricorso.

La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio

seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla

fondatezza delle contestazioni di merito (DTF 125 I 113 consid. 3e). Eventuali

carenze di motivazione possono comunque essere sanate davanti all'istanza di

ricorso. A tal fine occorre che il committente fornisca la motivazione mancante

e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti

addotti (RDAT II-2002 n. 43; STA 51.2006.125/129 del 12 luglio 2006).

2.2

In concreto, nella sua lettera del 17 marzo 2008 il CO 3

ha giustificato la controversa aggiudicazione limitandosi ad annotare che la

valutazione delle offerte pervenute era stata effettuata sulla base dei criteri

enunciati nel capitolato. Comunicato ai ricorrenti il punteggio complessivo da

essi conseguito (errando peraltro nell'indicare a RI 4 quello raggiunto dalla

sua offerta), la stazione appaltante ha poi aggiunto che la commessa era stata

attribuita alla ditta CO 2, la quale aveva ottenuto 4.72 punti.

Siffatta motivazione si avvera oggettivamente inadeguata.

Essa non solo non fornisce alcuna spiegazione circa il punteggio assegnato ai

singoli destinatari della comunicazione 17 marzo 2008, ma non fa nemmeno

riferimento al rapporto di valutazione 22 febbraio 2008 del Consorzio __________,

sulla scorta del quale il committente ha poi deliberato la commessa

all'aggiudicataria. Tale carenza non ha però avuto conseguenze, poiché gli

insorgenti, nonostante il breve tempo disponibile, hanno avuto la possibilità

di compulsare tutti gli atti della gara, compreso il rapporto di valutazione

posto a fondamento della delibera. Per finire, entrambi i ricorrenti hanno contestato

in modo congruo e completo la decisione di delibera, adducendo numerose censure

circa le valutazioni esperite ai fini dell'aggiudicazione. In simili evenienze RI

4.

non può dolersi con successo di una violazione del diritto di essere sentito

o di altre disattenzioni che consentano all'occorrenza di esonerarlo dal pagamento

di un'eventuale tassa di giustizia per ragioni di equità.

D’altro canto, gli atti impugnati

specificano chiaramente il punteggio complessivo raggiunto dall'aggiudicataria

e quello della concorrente alla quale è stata intimata la decisione che la concerne

direttamente. Quanto al rapporto di valutazione del Consorzio __________, esso è

chiaro, lineare ed esaustivo. Di certo non ha impedito ai ricorrenti che

l'hanno consultato di capirne alla perfezione i motivi e la portata, né tanto

meno di impugnare adeguatamente innanzi al Tribunale cantonale amministrativo

l’aggiudicazione che ne è derivata.

In fase istruttoria RI 4

ha peraltro ottenuto l'acquisizione di alcune delle numerose prove notificate,

sulle quali si è successivamente espressa senza limitazioni. Ne consegue che in

casu non si concretizza alcuna offesa ai diritti di difesa degli insorgenti atta

a giustificare l'annullamento in ordine della querelata decisione. Ogni eventuale

lesione del diritto di essere sentito degli insorgenti è stata comunque e

ampiamente sanata in questa sede.

3.

Sempre RI 4 sostiene che la

ditta aggiudicataria ha svolto un ruolo di primo piano nelle fasi di

progettazione che hanno preceduto il concorso e si è quindi avvantaggiata in

maniera inammissibile per rapporto agli altri concorrenti.

3.1

Secondo l’art. 35

RLCPubb/CIAP, che nello spirito si riallaccia al principio della ricusa sancito

dall'art. 5 lett. e LCPubb, le persone e le imprese che hanno partecipato

alla preparazione della documentazione e della procedura di aggiudicazione in

maniera tale da poter influenzare l'aggiudicazione a loro favore, non possono

prendere parte alla procedura.

La cosiddetta "incompatibilità da prevenzione" (Vorbefassung;

cfr. per analogia: Codice di procedura civile italiano, a cura di Nicola Picardi, Milano 2004, ad art.

51, pag. 320) è data quando un concorrente ha partecipato alla preparazione del

procedimento di concorso, sia elaborando le basi del progetto, sia allestendo

la documentazione di gara, sia fornendo consulenza al committente sulle

specifiche tecniche della fornitura (STF 2P.164/2004 del 25 gennaio 2005

consid. 3.1. = ZBl 2005, 474; Res Nyffenegger/Hans Ulrich Kobel, Vorbefassung im Submis-sionsverfahren

in BVR 2004, n. 2, pag. 49 segg). Una simile

incompatibilità può disattendere il principio della parità di trattamento ancorato

all'art. 1 lett. c LCPubb. Il concorrente che versa in tale situazione può

essere tentato in effetti di indirizzare il committente a privilegiare la sua

offerta o può sfruttare a suo vantaggio in sede di allestimento dell'offerta le

conoscenze acquisite nell'ambito della preparazione del concorso (Wissensvorsprung;

Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang,

Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 513 seg.). L'incompatibilità

da prevenzione comporta in genere l'esclusione dell'offerta. Eccezioni sono ammesse

quando il vantaggio di conoscenze è irrilevante o quando la collaborazione del

concorrente prevenuto all'allestimento della documentazione di gara è soltanto

marginale (STF 2P.164/2004 cit. consid. 3.3.).

3.2

Nel caso concreto, la situazione della

ditta__________non integra gli estremi di un'incompatibilità da prevenzione

suscettibile di giustificare l'esclusione dell'offerta CO 2.

Il progetto iniziale è stato infatti modificato

dal pianificatore generale, il Consorzio __________, che ha elaborato il

capitolato dell'appalto d'impresa in funzione delle varianti approvate dal committente

e si è assunto anche il compito di esperire in piena indipendenza la

valutazione delle offerte. Come emerge dalle tavole processuali, lo specialista

che ha assistito il pianificatore generale (l'ing. __________, titolare della __________

AG di __________) da tempo non ha più nessun legame con la ditta CO 2, presso

la quale ha lavorato fino al 1991, anno in cui ha iniziato un'attività

indipendente fondando un proprio studio d'ingegneria iscritto a RC come società

anonima.

Nelle fasi cruciali che hanno preceduto

l'apertura del concorso di impresa generale la CO 2 non ha svolto alcun ruolo

decisivo. Nemmeno la consulenza esterna prestata al consorzio estensore del

progetto di massima e definitivo è atta a sostanziare una situazione di

incompatibilità per vantaggio concorrenziale derivante da conoscenze acquisite antecedentemente.

Le risultanze istruttorie comprovano infatti che in quel contesto la CO 2 si è

limitata a fornire delle indicazioni tecniche per l'elaborazione del progetto

di massima e successivamente ha rilevato l'andamento del fondo del lago, accertamento

che si è tradotto nella stesura del profilo longitudinale facente parte del

progetto definitivo presentato dal Consorzio __________. La stessa società consulente

ha inoltre redatto una stima dei costi afferenti alla posa della pipeline, che

il Consorzio __________ ha verosimilmente utilizzato (le cifre non combaciano

perfettamente) per allestire il preventivo dell'intero progetto definitivo

presentato al CO 3 nell'ottobre 2006. La CO 2 non ha invece avuto nessun

contatto con il pianificatore generale, che ha curato la fase progettuale susseguente

e ha gestito autonomamente il presente concorso di impresa generale per la

realizzazione dell'opera, dichiarando peraltro con la massima trasparenza (vedi

offerta inoltrata per l'appalto delle prestazioni di pianificatore generale) che

tra i suoi consulenti vi sarebbe stato l'ing. __________, persona del tutto

estranea - come già detto - alla ditta aggiudicataria.

Nel semplice fatto che una limitata consulenza

specialistica prestata in una fase preparatoria di natura progettuale possa

aver procurato ad un imprenditore conoscenze, che possono essere utilizzate in

seguito nel quadro dell'allestimento di offerte per l'esecuzione effettiva

dell'opera nel suo complesso, non sono necessariamente ravvisabili gli estremi

di un vantaggio concorrenziale suscettibile di giustificarne l'esclusione dal concorso

per la realizzazione del progetto modificato scelto dal committente. L’art. 1 LCPubb

non si ripropone soltanto di garantire la parità di trattamento tra

tutti gli offerenti, nonché un’aggiudicazione imparziale a pari

qualità (lett. c), ma anche di consentire un impiego parsimonioso delle

risorse finanziarie pubbliche (lett. d). Nel rispetto delle regole della

procedura di aggiudicazione, lo sfruttamento di certi effetti sinergici può

dunque apparire addirittura doveroso (STF 2P.164/2004 cit., consid. 5.5.).

Contrariamente a quanto assume l’insorgente RI 4, la semplice possibilità di un

vantaggio concorrenziale derivante alla CO 2 dalle non meglio precisate conoscenze

che potrebbe aver acquisito nell’ambito della consulenza data al consorzio che

si è occupato della prima progettazione dell'opera posta a concorso non basta a

fondare l'eccezione di incompatibilità da prevenzione comportante l’esclusione.

Il semplice sospetto non è sufficiente. Le regole sulla ricusa dei giudici,

tenuti ad escludersi anche nel caso di semplice sospetto di parzialità, non

sono senz’altro trasferibili alla procedura di aggiudicazione (Res Nyffenegger/Hans Ulrich Kobel, loc.

cit., pag. 70). L’esistenza di un inammissibile vantaggio derivante dall'intervento

di un concorrente ad atti di preparazione del concorso al quale poi partecipa

deve essere concretamente dimostrata da colui che la eccepisce (STF 2P.164/2004

cit., consid. 5.7.3.). Evenienza, questa, che in concreto non è data,

non potendosi accreditare la pretesa di RI 4 di far svolgere al Tribunale una ricerca

indiscriminata di prove sulla scorta di vaghi sospetti e mere supposizioni, con

il fatto che l'importo dell'offerta vincente ed il preventivo allestito dal

committente sono molto simili e che ai criteri delle referenze e dell'aspetto

qualitativo è stato assegnato un peso (30%) di poco inferiore al criterio del

prezzo (35%). Sotto questo profilo, il ricorrente dimentica ancora una volta

che il progetto definitivo, il capitolato d'appalto e la valutazione delle

offerte sono stati curati da un pianificatore generale appositamente incaricato

previo regolare concorso (Consorzio __________), con il quale la ditta

aggiudicataria non ha mai avuto rapporti di sorta. D'altra parte, il fatto che

la CO 2 avesse funto da consulente al Consorzio __________ ed il preventivo dei

costi calcolato da quest'ultimo erano notori (vedi messaggi della Delegazione

consortile pubblicati nel sito Internet del CO 3) e se RI 4 riteneva che i

criteri di aggiudicazione fossero mal bilanciati doveva contestare i fattori di

ponderazione ad essi assegnati impugnando tempestivamente il bando di concorso.

4.

La CO 1 sostiene dal canto

suo di essere l'unica ad aver inoltrato un'offerta corretta e completa,

rispondente a tutte le caratteristiche richieste, mentre gli altri concorrenti

hanno presentato delle relazioni tecniche lacunose in relazione a diverse esigenze

poste dal capitolato.

4.1

Tanto nei concorsi retti dalla LCPubb, quanto in quelli

governati dal CIAP, l'offerta deve essere completa e corrispondere alle

condizioni poste dal bando di concorso, rispettivamente dalle indicazioni del

capitolato (art. 26 LCPubb, 40 RLCPubb/CIAP). Essa deve insomma essere tale da

permettere al committente di procedere immediatamente all’aggiudicazione.

Offerte incomplete o che divergono dalle prescrizioni di gara devono per

principio essere escluse. Lo esige il principio della parità di trattamento,

che vincola tanto il committente, quanto i concorrenti alle regole di gara

prestabilite (Peter Galli/Daniel Lehmann/Peter Rechsteiner,

Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurigo 1996, n. 409 e 438).

La difformità può consistere tanto nella mancata compilazione di posizioni del

capitolato, quanto nell'offerta di prestazioni che non corrispondono alle condizioni

fissate dalla documentazione del concorso.

4.2

Giusta l'art. 61 cpv. 1 LPamm, il ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto.

Costituisce in particolare violazione del diritto l'errata o la mancata

applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da

essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di

potere e la violazione di una norma essenziale di procedura (art. 61 cpv. 2

LPamm).

Il

controllo dell'apprezzamento da parte di questo tribunale non è quindi

illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia

travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o non

l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L’autorità di

ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a

quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che

integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso

o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei

casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni

oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi

fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di

trattamento o all'adeguatezza (cfr. Ulrich

Häfelin/Georg Müller, Allgemeines Verwaltungrecht, 4. ed., Zurigo 2002,

n. 463; Marco Borghi/Guido Corti,

op. cit., ad art. 61 LPamm, n. 2d; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., n. 407 seg.; DTF

104.

Ia 206; RDAT I-1994 n. 34).

4.3

Nell'ambito

dell'aggiudicazione di commesse pubbliche, i criteri d'aggiudicazione fissati

dal bando di concorso riservano spesso al committente un margine discrezionale

relativamente ampio ai fini della valutazione delle offerte. In questi casi, il

Tribunale cantonale amministrativo deve limitarsi a verificare che

l'apprezzamento sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su

considerazioni serie e pertinenti. Particolare riserbo s’impone anche perché la

valutazione presuppone sovente delle conoscenze tecniche, si fonda sulla

comparazione tra le varie offerte inoltrate e comporta pure, inevitabilmente,

una componente soggettiva da parte del committente (cfr. RDAT I-2002 n. 24,

consid. 4.1; STF 2P.285/1998 del 23 dicembre 1998, consid. 4b; STA 52.2004.221

del 16 luglio 2004). D’altra parte, valutazioni di singoli criteri di

aggiudicazione che risultano lesive del diritto non traggono necessariamente

seco l’annullamento della decisione impugnata. L’annullamento si impone

soltanto se la correzione da apportare sovverte la graduatoria allestita dal

committente (STA 52.2002.452 del 13 maggio 2003).

4.4

In concreto, il capitolato d'appalto imponeva ai

concorrenti di redigere una relazione tecnica per dimostrare di aver compreso

interamente i requisiti del progetto e dei lavori da eseguire, rispondendo a

tutti gli argomenti, dati ed informazioni richiesti alla cifra 6 del capitolato

medesimo. I temi oggetto della relazione tecnica, documento fondamentale per

valutare l'aspetto qualitativo delle offerte avente un peso complessivo del 30

% (vedi in tal senso la cifra 2.2.3 ii del capitolato), vertevano sull'organizzazione

dell'impresa generale, la descrizione dell'impianto di cantiere, le indagini,

rilevamenti, valutazioni ed analisi da effettuare, l'engineering, l'esecuzione

delle opere e il programma lavori.

La relazione tecnica è stata valutata come previsto tramite

note (minimo 1; sufficienza 4; massimo 6) assegnate ai tre capitoli principali

del documento e formanti i sottocriteri dell'aspetto qualitativo dell'offerta:

metodologia delle indagini preliminari (5%), metodologia di assemblaggio, varo

e posa della pipeline (15%), nonché equipaggiamenti previsti per la posa (10%).

La CO 1 non pone in discussione le note eccellenti che le

sono state attribuite dai consulenti del committente (5.5, 6.0, 6.0), ma contesta

indirettamente quelle assegnate agli altri concorrenti, rei a suo parere di

aver presentato relazioni carenti, prive di calcoli di dettaglio e certamente

non rispondenti alle severe esigenze che il CO 3 ha richiesto in relazione ad

alcuni aspetti particolarmente delicati dell'appalto (zavorramento, tenuta e

flessibilità delle condotte, loro posizionamento, ecc.). In realtà, tutte le ditte

concorrenti hanno presentato delle relazioni tecniche più o meno elaborate,

senza invero produrre centinaia di pagine di tabulati di calcolo come quelle

esibite dalla CO 1 (vedi classeur 3 dell'offerta CO 1). Ciò non significa

tuttavia che le offerte delle altre concorrenti fossero da considerare

incomplete e quindi da estromettere. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente

CO 1, il capitolato non imponeva la produzione di complesse calcolazioni nel

contesto della relazione tecnica. Richiedeva unicamente delle risposte alle tematiche

esaustivamente elencate alle cifre 6.1 - 6.6 del capitolato, risposte con le

quali il concorrente doveva dimostrare di aver compreso interamente i requisiti

del progetto e dei lavori da eseguire (cfr. capitolato, cifra 3b e 6). Tutti

gli offerenti, in particolare l'aggiudicataria, hanno fornito quanto richiesto

dal committente, conseguendo nondimeno note inferiori a quelle attribuite alla CO

1.

a riconoscimento dell'oggettiva qualità dell'offerta che essa ha presentato

sotto il profilo della metodologia delle indagini preliminari, della

metodologia di assemblaggio, varo e posa della pipeline, nonché

dell'equipaggiamento previsti per la posa (cfr. allegato 3 rapporto di

valutazione 22 febbraio 2008). Per quanto attiene in particolare alle note

assegnate alla ditta CO 2, la CO 1 non ha portato nessun esempio concreto o

argomento specifico atto a corroborare la tesi secondo cui il committente

avrebbe violato il diritto nella valutazione dell'offerta poi risultata vincente.

A giusto titolo, poiché nulla lascia supporre che il committente abbia

esercitato in maniera scorretta il potere discrezionale riservatogli dalla

legge e dagli atti di gara. Dal rapporto di valutazione 22 febbraio 2008 allestito

dal Consorzio __________ non emerge in particolare alcun elemento atto a far

ritenere che le due offerte qui in discussione non siano state apprezzate

correttamente in base ai criteri di aggiudicazione e ai metodi preannunciati.

Il consistente divario di 1.84 punti che separa in graduatoria i due

concorrenti non è riconducibile all'aspetto qualitativo, alle referenze o alla

formazione degli apprendisti, ma soprattutto al prezzo più basso che la ditta CO

2.

ha saputo proporre nel contesto della propria offerta. Sotto questo aspetto, anche

agli occhi di un profano appare evidente che il metodo matematico applicato per

la valutazione dell'aspetto economico dell'offerta ha addirittura avvantaggiato

la CO 1, ove solo si consideri che con un prezzo complessivo di ben 14'059'447.48

fr., essa ha comunque ottenuto 0.35 punti, al pari della concorrente __________

entrata in gara con un'offerta di fr. 5'287'845.98 (dopo correzione).

5.

Sulla scorta di quanto

precede entrambi i gravami devono essere respinti siccome infondati.

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione delle domande

volte a concedere effetto sospensivo alle impugnative.

La tassa di giudizio, commisurata al lavoro occasionato dai

ricorsi ed al valore di causa, è posta a carico degli insorgenti secondo

soccombenza (art. 28 LPamm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 1, 5, 26, 33, 36, 37 LCPubb; 35, 40, 56 RLCPUbb/CIAP; 3, 18, 26, 28,

43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1.

I

ricorsi sono respinti.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico delle ricorrenti in ragione

di fr. 3'000.- ciascuno, con vincolo di solidarietà per i membri del RI 4.

3.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4.

Intimazione

a:

patr.

dall'

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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