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Decisione

52.2008.127

Locale notturno

13 maggio 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti salienti non sono peraltro controversi.

2. 2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso dall'art. 70 cpv. 2

LALPT, l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli

impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò

significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto

insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione

assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto

con tale funzione, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle finalità

perseguite dal piano regolatore per la zona di riferimento. Per essere autorizzate

le nuove costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla

funzione del comparto territoriale in cui si collocano (DTF 127 I 103 consid. 6, RDAT II-1994 n. 56 pag. 105; Akexander

Ruch, Kommentar zum Raumplanungs-gesetz, ad art. 22, n. 70 seg., Adelio Scolari, Commentario, II. ed. Cadenazzo 1996, ad art. 67 LALPT n. 472).

2.2. Le norme di attuazione dei PR precisano

spesso la funzione delle zone di utilizzazione facendo riferimento al grado di

molestia delle diverse attività che possono esservi insediate. Queste

specificazioni sono di natura pianificatoria e vanno

applicate indipendentemente dalle disposizioni di diritto federale sulla protezione

dell'ambiente, valutando in modo astratto e secondo criteri oggettivi, le

ripercussioni solitamente derivanti da un certo tipo d'insediamento nel

contesto territoriale in cui viene ad inserirsi (RDAT I-2002 n. 59; URP 1989,

88; Adelio Scolari, op. cit., ad

art. 28 LALPT n. 250; Erich Zimmerlin,

Baugesetz des Kt. Aargau, II. ed., Aarau 1985, §§ 130-133 n. 1 seg.,160-161 n.

7).

2.3. Il grado di molestia, definito in molti

modi, più o meno simili, da numerosi ordinamenti edilizi comunali, serve in

ultima analisi a caratterizzare gli insediamenti che possono essere ammessi nelle

zone residenziali. Non moleste sono di regola le attività che, valutate in modo

astratto e secondo criteri oggettivi, non distinguendosi dall'abitare, possono

essere ammesse senza particolari riserve in quanto perfettamente compatibili

con la funzione residenziale. Poco moleste sono invece le attività che, pur generando

ripercussioni diverse, ovvero superiori a quelle che derivano dall'abitare,

appaiono comunque ancora compatibili con la destinazione residenziale. Moleste

sono infine le attività che a causa delle loro ripercussioni ambientali sono inconciliabili

con tale destinazione (STA del 22 settembre 2006 n. 52.2006.235 consid. 3.2).

In quest'ordine di idee, l'art. 19 NAPR di __________,

entrato in vigore il 18 dicembre 1980, suddivide le varie attività in tre distinte

categorie a seconda dell'intensità e delle caratteristiche delle immissioni

prodotte. Non moleste sono le aziende (recte: attività) che per la loro natura s’inseriscono nell’abitato e non hanno ripercussioni diverse da quelle che derivano dall'abitare. Poco molesti sono invece considerati gli insediamenti le cui

attività rientrano nell'ambito delle aziende ove il lavoro si svolge solo di

giorno ed eventuali emissioni hanno carattere temporaneo. Moleste e quindi

inconciliabili con la funzione residenziale sono infine considerate le aziende con

ripercussioni più marcate.

2.4. L'art. 35 bis NAPR, entrato in vigore

soltanto nel 2004, nella zona Ar-Com-S, qui in discussione, ammette soltanto

attività artigianali e commerciali mediamente moleste, compatibili con

il grado di sensibilità III ai sensi dell'OIF. Contenuti residenziali sono

ammessi solo se limitati alle esigenze del personale di sorveglianza addetto in

continuità agli impianti.

La norma in oggetto è stata imposta

d'ufficio dal Consiglio di Stato in sede di approvazione di una variante di

piano regolatore allo scopo di tenere debitamente conto della pesante

esposizione della zona al rumore del traffico in transito sulla strada che collega

Paradiso all'autostrada A2 ed al comparto del __________. Scostandosi dalla

definizione generale dei diversi gradi di molestia sancita dall'art. 19 NAPR, l'art.

35 bis NAPR introduce un livello di molestia, che si riallaccia alla classificazione

prevista dall'art. 43 OIF ai fini della determinazione del grado di sensibilità

(GS) da attribuire alle diverse zone di utilizzazione. Decisivo ai fini

dell'interpretazione dell'art. 35 bis NAPR è in particolare l'art. 43 lett. c

OIF, che riserva il GS III alle zone in cui sono ammesse aziende mediamente

moleste, segnatamente destinate all'abitazione ed alle aziende

artigianali (zone miste).

3. 3.1. Nel

caso concreto, il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, ritenendo che

il controverso locale notturno fosse un insediamento conforme alla funzione

artigianale-commerciale della zona in oggetto. Esso ha in particolare ritenuto

che la sua attività fosse da considerare mediamente molesta ai sensi dell'art.

35 bis NAPR. Di parere opposto è stato il Consiglio di Stato, che in accoglimento

del ricorso inoltrato dal vicino opponente , ha annullato il permesso,

reputando che l'attività del nuovo esercizio pubblico costituisse un'attività

molesta ai sensi dell’art. 19 NAPR. In quanto esercitata di notte, essa

comporterebbe ripercussioni più marcate di quelle derivanti dalle attività poco

moleste, che secondo la definizione data da tale norma si svolgono soltanto di

giorno.

La tesi governativa non può essere

condivisa, poiché omette di considerare che il grado di molestia ammissibile

Considerandi

secondo l'art. 35 bis NAPR non è quello definito dall'art. 19 NAPR, ma quello posto

a fondamento dell'art. 43 lett. c OIF, ovvero da una prescrizione del diritto

federale, recepita in ambito pianificatorio dal diritto autonomo comunale.

Norma speciale, che, a differenza di quella generale, non differenzia il livello

delle immissioni derivanti dalle varie attività ammissibili in funzione del

momento della giornata in cui vengono svolte.

Nei casi in cui la funzione delle zone di

utilizzazione a carattere misto (residenziale-commerciale o

residenziale-artigianale) è definita secondo criteri che si riallacciano ai

gradi di molestia sanciti dall'art. 19 NAPR o da disposizioni analoghe, che

considerano poco moleste soltanto le attività diurne e quindi, e contrario,

moleste quelle notturne, i locali notturni (night club, discoteche, pianobar,

ecc.) non sono per principio ammessi in quanto inconciliabili con la

destinazione abitativa (RDAT II-1994 n. 56 consid. 4.4). Se l'attività

(notturna) di questi stabilimenti genera ripercussioni diverse da quelle

derivanti dall'abitare, l'autorità decidente non dispone in pratica di un

margine d'apprezzamento.

Nei casi in cui la funzione delle zone miste

ammette l'insediamento di attività mediamente moleste secondo la

classificazione prevista dall'art. 43 OIF lett. c, il municipio dispone invece di

un margine d'apprezzamento più ampio, poiché la nozione relativa a questo

livello di molestia prescinde da una distinzione tra attività diurne ed

attività notturne.

3.2

Ferme queste premesse, la decisione del

municipio di qualificare come mediamente molesta l'attività del controverso

locale notturno non appare lesiva del diritto. Tenuto conto che la zona in

oggetto è riservata ad insediamenti artigianali e commerciali, ad esclusione di

quelli di carattere residenziale, non si può rimproverare all'autorità comunale

di aver abusato della latitudine di giudizio che deve esserle riconosciuta

nell'individuazione del contenuto normativo della nozione giuridica indeterminata

di attività mediamente molesta. La decisione appare del tutto sostenibile. A

maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che le istanze

di ricorso devono imporsi un certo riserbo nel controllo del diritto comunale

autonomo, limitandosi a censurare le deduzioni sprovviste di ragioni oggettive, fondate su considerazioni estranee alla materia o

altrimenti aberranti.

La sentenza 9 settembre 2003 (n. 52.2003.85)

di questo tribunale, alla quale il Consiglio di Stato si è ispirato, non contraddice

questa conclusione, poiché in quel caso le normative di diritto comunale

concretamente applicabili, pur mutuando al pari dell'art. 35 bis NAPR la

nozione di attività mediamente moleste dall'art. 43 lett. c OIF, disponevano

esplicitamente che i locali notturni erano da considerare insediamenti molesti.

Normative, queste, che avevano indotto il municipio a negare la licenza per

insediare un locale notturno in una zona riservata alle attività artigianali,

industriali e commerciali mediamente moleste.

4.

4.1.

Giusta l'art. 36 NAPR, le costruzioni, ricostruzioni, riattamenti ed

ampliamenti devono essere dotati di posteggi per autoveicoli dimensionati

secondo le norme VSS 641.050. Per tutti gli interventi che non siano abitazioni

fa stato il Regolamento cantonale posteggi privati

(Rcpp). Deroghe o eccezioni possono essere concesse dal

municipio solo quando la formazione dei posteggi risultasse tecnicamente impossibile.

In questo caso il municipio impone ai proprietari l'obbligo di pagare un

contributo pari al 25% del costo di costruzione del posteggio, compreso il

valore del terreno.

Secondo l'art. 8 Rcpp, per gli edifici del

settore alberghiero e della ristorazione fanno stato le disposizioni contenute

nell'allegato della norma SN 640 290 dell'Unione dei professionisti svizzeri

della strada (VSS; edizione 1993).

4.2

Nel caso concreto, il nuovo esercizio

pubblico disporrebbe di 85 posti a sedere. Secondo le norme VSS, che

prescrivono 0.3 posteggi per posto a sedere, il fabbisogno ammonta a 26 nuovi

posteggi. Il municipio, sulla base di calcoli che non mette conto di

illustrare, ha ritenuto che ne mancassero 12. Ha quindi imposto il versamento

di un corrispondente contributo sostitutivo.

In prima istanza, il vicino qui resistente ha

sostenuto che secondo l'avviso di pubblicazione della domanda di costruzione non

erano previste deroghe. Ha inoltre obiettato che il calcolo del fabbisogno di

posteggi effettuato dal municipio ometteva di considerare che queste aree erano

già riservate agli avventori dell'esistente bar __________ e che gli stalli non

erano dimensionati in modo conforme alle prescrizioni.

Il Consiglio di Stato ha omesso di statuire

su tali questioni.

L'omessa indicazione della richiesta di

deroghe non ha impedito al vicino di esercitare compiutamente i suoi diritti

difesa. L'insufficienza delle indicazioni sulla configurazione e sulle

dimensioni effettive dei posteggi impediscono tuttavia a questo Tribunale di

pronunciarsi in merito con la dovuta cognizione di causa sulla conformità del

progetto per rapporto alle norme applicabili (art. 36 NAPR e 8 Rcpp). Dai piani

allegati alla domanda di costruzione si può infatti soltanto dedurre che sono

previste due aree di posteggio: una per 2 veicoli (B) e l'altra (C) per 10.

Mancano tuttavia informazioni più concrete sulla disposizione degli stalli e

non è nemmeno dato di sapere se tali aree non siano già destinate a coprire il

fabbisogno degli esercizi pubblici (bar __________ e residenza __________) già

presenti sul fondo. Su questo punto, il ricorso non può essere accolto.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso è dunque parzialmente accolto,

annullando il giudizio governativo impugnato e rinviando gli atti all'istanza

inferiore (art. 65 LPAmm), affinché, esperiti i necessari accertamenti

riguardanti i posteggi, si pronunci nuovamente sulla questione lasciata

indecisa.

La tassa di giustizia è suddivisa fra le

parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza. Le ripetibili, ridotte,

sono poste a carico del resistente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 43 OIF; 35 bis, 36 NAPR di __________;

3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 4 marzo

2008 del Consiglio di Stato (n. 1211) è annullata;

1.2. gli atti sono rinviati

al Consiglio di Stato affinché esperiti i necessari accertamenti si pronunci

con nuova decisione sulla questione relativa ai posteggi.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- è a carico del ricorrente nella misura di fr. 500.-

e del resistente per la differenza.

3. Il

resistente rifonderà fr. 1'000.- al ricorrente a titolo di ripetibili.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

5. Intimazione

a:

1. Giancarlo

Lurà, 6915 Pambio-Noranco,

2. Municipio

di Lugano, 6900 Lugano,

3. Dipartimento

del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

4. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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