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Decisione

52.2008.143

Costruzione di una colonia di vacanze

6 agosto 2008Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i progetti per la posa di serbatoi, impianti di deposito di carburante, oli

combustibili o altri liquidi nocivi alle acque devono contenere una serie di indicazioni:

ubicazione esatta, il settore di protezione delle acque ove sono posti, la natura

dei liquidi contenuti, la caratteristica degli impianti e dei serbatoi, le misure

di prevenzione e di lotta contro gli incendi (lett. da ad e). Questi dati sono

desumibili dall'incarto. Le resistenti lamentano tuttavia l'assenza della

relazione tecnica che, secondo la lett. f della disposizione in parola, preveda

le misure di protezione contro l'inquinamento delle acque, le vasche di

contenimento, le vaschette, i sistemi di sicurezza e di allarme, il tipo di rivestimento,

le misure di protezione contro la corrosione, ecc, i calcoli statici dell'opera

di protezione degli impianti di volume superiore a 50 mc, i dettagli delle opere

di prevenzione di travasi durante il riempimento (piazzole di travaso). Ora, tuttavia,

questa disposizione non si riferisce - e non può, di conseguenza, trovare

applicazione - alla posa di piccoli serbatoi, come si avvera nel caso in esame,

in cui è prevista l'installazione di 4 contenitori plastica di 1'000 litri ciascuno. Va ulteriormente rilevato che, giusta l'art. 22 cpv. 3 della legge federale

sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20), la

costruzione di impianti contenenti liquidi che costituiscono un pericolo per le

acque possono essere effettuati solo da persone che, in virtù della loro

formazione, del loro equipaggiamento e della loro esperienza, sono in grado di

garantirne la conformità allo stato della tecnica; lo stesso principio vale per

i fabbricanti delle componenti di tali impianti (art. 22 cpv. 4 LPAc). All'avviso

del dipartimento è pertanto stato annesso l'apposito formulario di notifica di

questa nuova installazione e delle relative caratteristiche, che dovrà essere

debitamente compilato dalla proprietaria e controfirmato dalla ditta

specializzata che si occuperà della sua installazione; quest'ultima dovrà nello

stesso tempo confermare, a tenore del documento, che l'impianto è conforme sia

alle condizioni fissate nell'avviso del dipartimento che allo stato della tecnica.

L'ossequio della legislazione sulla protezione delle acque, di cui si

preoccupano le resistenti, è pertanto pienamente assicurato per quanto concerne

questo impianto.

5. Le resistenti eccepiscono, in

seguito, che il piano regolatore è carente, poiché non stabilisce i parametri

edificatori applicabili alla zona AP-EP in discussione.

5.1. Giusta l'art. 75 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), la Confederazione stabilisce i

principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta

ad un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento

del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato

all'art. 2 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno

1979 (LPT; RS 700). Secondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere

luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione

dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in

reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una

specifica funzione. Il piano di utilizzazione - piano regolatore nel nostro

Cantone - viene adottato secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6

segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione

(art. 1 cpv. 1 2.a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove é

garantita protezione giuridica (art. 33 seg. LPT) e partecipazione democratica

(art. 4 LPT). Il piano di utilizzazione disciplina l'uso ammissibile del suolo

(art. 14 segg. LPT): esso rende inoltre vincolante verso i privati detto

ordinamento oltre che il contenuto del piano direttore (art. 21 cpv. 1 LPT). La

procedura del permesso di costruzione è invece intesa a chiarire la compatibilità

di costruzioni o di impianti con la disciplina dell'utilizzazione sancita a

livello di piano di utilizzazione (cfr. in particolare art. 22 cpv. 2 lett. a

LPT). Essa ha come obiettivo l'attuazione del piano in un singolo caso. Tramite

la stessa non è invece possibile adottare decisioni pianificatorie autonome.

Essa non è infatti atta, sotto gli aspetti degli strumenti pratici, della protezione

giuridica e della legittimazione democratica, a sostituire, completare o a

modificare un piano di utilizzazione (RDAT I-1999 n. 22 consid. 2.2).

5.2. Coerentemente con quanto prescritto a livello federale,

l'art. 29 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge federale

sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990, in vigore dal 13 novembre 1990 (LALPT; RL 7.1.1.1), obbliga i comuni a stabilire, attraverso

apposite norme di attuazione del piano regolatore, le regole generali

sull'utilizzazione e l'edificabilità del suolo (lett. a), rispettivamente le

regole particolari sull'utilizzazione ed i parametri edilizi per ogni singola

zona, comprese quelle destinate ad edifici ed attrezzature pubbliche (lett.

b). Specificando che l'obbligo di fissare le regole particolari sull'utilizzazione

ed i parametri edilizi vale anche per le zone AP-EP, il legislatore cantonale

ha inteso rimuovere i momenti di incertezza che caratterizzavano le

prescrizioni edilizie adottate per queste zone in base all'art. 16 dell'or

abrogata legge edilizia del 19 febbraio 1973. In sostanza, si è inteso impedire che norme vaghe ed indeterminate si traducessero in

un'inammissibile delega di competenze pianificatorie al municipio,

rispettivamente in un altrettanto inammissibile rinvio della definizione

dell'assetto pianificatorio alla procedura di rilascio del permesso di costruzione

(RDAT I-2002 n. 15, consid. 4.1 con rinvii).

Pur manifestando perplessità, soprattutto in ordine al principio

di legalità dell'amministrazione, in passato la giurisprudenza del Tribunale

amministrativo, nel solco di quella di altri Cantoni, aveva considerato

legittime disposizioni di piani regolatori, approvati prima del 13 novembre

1990, di contenuto vago ed indeterminato, che delegavano in larga misura

all'autorità esecutiva il compito di definire, caso per caso, i parametri

edilizi applicabili alle zone AP-EP: benché imprecise queste disposizioni

avevano retto alla critica, perché contenevano almeno un generico rinvio alle

norme applicabili alle zone limitrofe o alle disposizioni generali di piano

regolatore (cfr. riassuntivamente RDAT I-1996 n. 26). Di fronte all'obbligo

chiaramente sancito dall'art. 29 cpv. 1 lett. b LALPT, nella sentenza 27 luglio

1995, pubbl. in RDAT I-1996 n. 26, il Tribunale si è tuttavia chiesto se questo

indirizzo giurisprudenziale potesse essere confermato per i piani regolatori

approvati dopo l'entrata in vigore di questa disposizione. In un recente

giudicato il Tribunale ha risolto positivamente il quesito, ammettendo la

possibilità di rilasciare una licenza edilizia sulla base di una vera e propria

delega di competenze, a favore del municipio, di definire le caratteristiche

delle costruzioni in una determinata zona AP-EP, in quanto tale delega, inserita

tra le norme del piano regolatore, approvato ed in vigore, non poteva più

essere rimessa in discussione nell'ambito della procedura di rilascio del permesso

di costruzione (STA 52.2007.155 dell'8 luglio 2007, consid. 2 seg.).

5.3. Il piano regolatore vigente di CO 3 è stato approvato

dal Consiglio di Stato ed è entrato in vigore il 4 settembre 1981. Esso non

soggiace pertanto all'obbligo sancito all'art. 29 cpv. 1 lett. b LALPT, in

vigore dal 13 novembre 1990, di stabilire i parametri edilizi per le zone

AP-EP. In assenza della necessità di ossequiare tale imposizione, trattasi

pertanto di verificare la legittimità della disposizione alla luce della

giurisprudenza riferita ai piani regolatori approvati prima di tale data.

5.4. Secondo l'art. 52 NAPR, nelle zone AP-EP sono ammesse

solo le costruzioni a carattere pubblico quali scuole, uffici amministrativi,

attrezzature sportive e tecnologiche ecc.. Il mapp. 477 è invece riservato per

la costruzione di una colonia di vacanze.

La norma si limita pertanto ad indicare la funzione della costruzione

al mapp. 477. Per la sua realizzazione ritornano tuttavia applicabili, come per

quella di qualsiasi altro edificio, le norme edificatorie generali contenute

nel titolo II delle NAPR. In primo luogo, l'art. 7 NAPR, dal marginale aspetto

estetico e inserimento, giusta il cui capoverso 1 tutte le costruzioni o

attrezzature devono essere inserite in modo opportuno nell'aspetto del paesaggio

tipico della regione. Alla costruzione ritornano poi applicabili le

prescrizioni sulle distanze da confine (art. 14 NAPR ) e quelle verso l'area pubblica

(art. 16 NAPR). Del pari sono applicabili le prescrizioni del piano del

traffico contenute al capitolo C delle prescrizioni particolari (titolo III)

riferite alle autorimesse ed ai posteggi (art. 50 NAPR).

L'art. 7 NAPR mira ad ottenere un effetto favorevole sul

quadro del paesaggio ed ha carattere positivo. Indirettamente, impone che le

dimensioni, le altezze e l'ingombro in genere degli edifici pubblici restino

contenuti entro limiti che consentano loro di inserirsi armoniosamente

nell'ambiente circostante. Al di là dell'applicabilità diretta, certa e meccanica

delle prescrizioni sulle distanze dal confine e dall'area pubblica, la

formulazione del vincolo estetico in chiave positiva limita pertanto in misura

importante il potere di apprezzamento di cui l'autorità comunale deve pur disporre

ai fini della concretizzazione dei più disparati interventi edilizi volti a

soddisfare i bisogni collettivi. Ne discende, di riflesso, la possibilità

effettiva, per le autorità di ricorso, di verificare la legittimità delle

scelte operate dall'autorità locale, qualora fossero contestate (cfr. RDAT

I-2002 n. 15, consid. 4.2).

5.5. La normativa di piano regolatore permette pertanto, alla

fin fine, di disporre - direttamente (distanze) o indirettamente - di un quadro

normativo abbastanza completo, ancorché formulato in termini generici, circa i

parametri edificatori essenziali ammissibili nelle zone AP-EP. Non può invece

essere ritenuta vaga ed indeterminata, di dubbia legalità. La relativa

contestazione, sostenuta dalle resistenti, dev'essere respinta.

5.6. Le resistenti asseriscono

che l'avversato centro, alto 10,95 m, superi l'altezza massima delle

costruzioni previste nella zona del nucleo tradizionale (9 m) o della zona residenziale R2 (8 m): questo non significa tuttavia in alcun modo che l'edificio, ubicato

oltretutto in posizione discosta rispetto alla zona fabbricabile comunale ed appositamente

studiato per inserirsi e relazionarsi nel modo migliore con il territorio

circostante, disattenda l'art. 7 NAPR.

Le resistenti denunciano indi, in

subordine, una violazione della distanza che l'edificio deve tenere rispetto al

confine con il mapp. 568 giusta l'art. 14.1 NAPR. Poiché la lunghezza della sua

facciata è superiore a m 30, la distanza da confine dev'essere pari alla sua

altezza, dunque m 10,95, mentre che in realtà esso è previsto a poco meno di 9 m. Anche questa censura dev'essere respinta. In effetti, la lunghezza della facciata est dell'edificio

è di circa 40 m; questo significa che essa dovrebbe rispettare il principio

sancito all'art. 14.1 NAPR, secondo cui - per facciate di lunghezza superiore a

30 m - la distanza da confine dev'essere pari all'altezza dell'edificio. Come

rileva il municipio nella risposta dinanzi al Consiglio di Stato, malgrado

l'aspetto esteriore susciti l'impressione di continuità, a cagione

dell'identico materiale impiegato e della medesima quota, la maggior parte

della facciata est è in realtà composta non tanto dall'edificio stesso, ma da

un muro di sostegno, che delimita il cortile interno. Gli ultimi 11 m di questo muro, in direzione della collina, sono alti meno di m 2.50, ossia dell'altezza

concessa per questi manufatti nei comuni - come CO 3 - privi di disposizioni

sull'altezza dei muri di cinta e di sostegno e che pongono dei limiti alla lunghezza

delle costruzioni accessorie (cfr. art. 22 NAPR; cfr. Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad

art. 39 LE n. 1186 con rinvii). Quest'ultimo tratto non dev'essere, di

conseguenza, computato nella lunghezza della facciata dell'edificio principale,

che risulta inferiore a 30 m e non è, di conseguenza, assoggettata alla restrizione

addotta dalle resistenti. Va ad ogni buon conto rilevato che l'altezza massima

della facciata est, determinante in concreto, è di m 9.30; l'altezza di m 10.95

concerne invece le facciate sud ed ovest.

6. Le resistenti ritengono, in

seguito, che la destinazione del prospettato centro multifunzionale non sia

conforme, quantomeno in parte, a quella prevista dal piano regolatore.

6.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso dall'art.

70 cpv. 2 lett. a LALPT, l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli

edifici e gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di

utilizzazione. Ciò significa che, nelle singole zone, possono essere

autorizzati soltanto insediamenti la cui destinazione si integra

convenientemente nella funzione assegnata alla zona di situazione. Non basta

che non si pongano in contrasto con tale funzione, ossia che non ostacolino

l'utilizzazione conforme alle finalità perseguite dal piano regolatore. Per essere

autorizzate le nuove costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato

alla funzione della zona in cui si collocano (RDAT II-1994 n. 56, consid. 4.1; Alexander Ruch, Kommentar zum RPG, ad

art. 22, n. 70 seg.; Adelio Scolari,

Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 67 LALPT n. 472).

6.2. In concreto, il piano regolatore

riserva il mapp. 477 per la costruzione di una colonia di vacanza. Come risulta

ulteriormente dal messaggio municipale del 24 gennaio 1980, attraverso il quale

era stata proposta la zona in discussione, con questa denominazione si

prospettava l'impiego dell'edificio come vera e propria colonia di vacanza per

i mesi estivi e come scuola montana per il rimanente periodo.

A tenore della domanda di costruzione,

l'edificio sarà impiegato come colonia, scuola montana e per seminari. La relazione

tecnica, già citata per esteso (cfr. consid. 2), soggiunge che il centro è

inteso per accogliere numerose e diversificate attività: tra di esse figurano anche,

oltre ai già citati seminari, gli incontri di lavoro e perfezionamento, le vacanze

per gruppi, i soggiorni per persone con handicap, soggiorni di studio, lo

sport, ecc (cfr. doc. cit. pag. 3). Ora, come sostengono le resistenti, tutto

quanto eccede l'impiego quale colonia vera e propria e scuola montana non appare

coperto dalla funzione assegnata dal piano regolatore alle zona AP-EP. Invano

il Consiglio di Stato tenta di legittimare un'utilizzazione del centro per

scopi più estesi, affermando che negli ultimi vent'anni le colonie di vacanza

hanno subito un cambiamento e che dev'essere garantita al centro la

massima funzionalità anche in ragione dei costi. A prescindere dal loro significato

esatto, questi argomenti non permettono di prescindere dalla necessità, per il

centro, di rispettare la funzione assegnata alla zona AP-EP in oggetto.

6.3. Anche questa censura dev'essere accolta. Nulla osterebbe,

comunque, al rilascio della licenza edilizia per la costruzione di una colonia

di vacanza e di una scuola montana. L'ampliamento delle funzioni del centro è

invece subordinato alla modifica del piano regolatore.

7. 7.1 Le resistenti sostengono poi

che il mapp. 477 non dispone di un accesso sufficiente e non può, di

conseguenza, essere considerato urbanizzato.

7.2. Il permesso di costruzione

può essere rilasciato solo se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b

LPT; 67 cpv. 2 lett. b LALPT), ossia se ai fini della prevista utilizzazione dispone,

tra l'altro, di un accesso sufficiente (art. 19 cpv. 1 LPT; 77 cpv. 1 LALPT).

Un accesso è sufficiente quando non costituisce intralcio o pericolo alla

circolazione pubblica e garantisce il libero accesso ai servizi pubblici e di

soccorso. La relativa valutazione deve essere fatta non solo con riferimento

alla costruzione oggetto di domanda, bensì anche in funzione delle possibilità

edificatorie complessive che permette la zona che fa capo a quell'accesso

(DFGP/UPT, Commento della legge federale sulla pianificazione del territorio, Berna

1981, ad art. 19 n. 13). Con accesso non va inteso solo l'allacciamento viario

tra un fondo e una strada aperta al pubblico, bensì anche la strada stessa,

nella misura in cui l'utente sia necessariamente costretto ad utilizzarla per accedere

al fondo (DFGP/UPT, op. cit., ad art. 19 n. 12). Per soddisfare ai requisiti

posti dall'art. 19 cpv. 1 LPT la realizzazione dell'accesso deve poi essere

garantita di fatto e in diritto (DFGP/UPT, op. cit., ad art. 19 n. 14).

L'accesso può, infine, essere ritenuto sufficiente solo se ossequia la legislazione

sulla protezione dell'ambiente rispettivamente se l'allacciamento ad un accesso

esistente non ne provocherebbe una violazione (DTF 119 Ib 488 consid. 6a, 116

Ib 166 cons. 6b; inoltre RDAT I-1994 n. 67, consid. 2.3. con rinvii; Jomini, Commentaire LAT, ad art. 19 n.

20).

7.3. Nella fattispecie, l'accesso al mapp. 477 è assicurato

da una strada asfaltata, che diparte dalla cantonale all'altezza del deposito

dell'impresa di costruzione __________ (mapp. 124). Il tracciato sino al mapp. 477

corre su di un territorio aperto, che permette incroci, ed è sostanzialmente

rettilineo; bastano tre curve per raggiungere la particella. La larghezza nel

primo tratto è circa 3 m; di poco inferiore nel prosieguo (larghezza minima m

2.53). Come annota il municipio nelle osservazioni dinanzi al Governo, la

strada, nata in origine come tracciato agricolo, è in seguito stata rilevata

dal comune in quanto serve la val __________ e alcune aree edificate. È

percorsa da ogni tipo di veicolo e viene tenuta sgombra dalla neve durante il

periodo invernale. Ne viene che il mapp. 477 - al pari delle proprietà circostanti

servite dalla stessa strada - dev'essere considerato urbanizzato sotto

l'aspetto dell'accesso. La circostanza secondo cui la strada non sia stata

specificatamente classificata dal piano regolatore vigente non permette di

mutare questa conclusione.

8. 8.1. Le resistenti sostengono che

la situazione non sia chiara e chiedono un approfondimento in merito

all'impianto di smaltimento delle acque.

8.2. Attraverso la domanda di

licenza edilizia la ricorrente ha proposto, per l'eliminazione delle acque

luride, la costruzione di una fossa biologica a 3 camere per 50 abitanti

equivalenti. Le acque trattate sarebbero poi state convogliate nella rete comunale

in corrispondenza del pozzetto 13.5, che sfocia, sotto il nucleo di CO 3, nella

__________. Per le acque chiare e meteoriche, veniva invece proposta una

trincea d'infiltrazione, assistita da un pozzetto a valere quale troppo pieno.

Le acque non infiltrate o ritenute direttamente sul fondo sarebbero poi parimenti

state convogliate verso il ricettore naturale della __________. In sede di

esame del dipartimento, con lettera 11 aprile 2007 la sezione protezione

dell'aria, dell'acqua e del suolo, ufficio protezione e depurazione acque,

aveva comunicato il divieto di immettere acque di scarico nella canalizzazione

comunale (non è dato di sapere per quale motivo). Tutte le acque di scarico

avrebbero dovuto essere smaltite in loco, tramite impianti d'infiltrazione distinti.

Il menzionato ufficio ha quindi chiesto all'istante di presentare una perizia

idrogeologica attestante l'effettiva possibilità di infiltrare nel terreno i

quantitativi previsti. Con complemento dell'aprile 2007, l'RI 1 ha sottoposto all'autorità una nuova proposta di smaltimento delle acque, che non

implicava più l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni comunali. Per le

acque chiare e meteoriche, veniva riproposta una trincea di infiltrazione. Per

quelle luride venivano presentate due varianti. Anzitutto veniva ripresentata

la fossa biologica con 3 camere, con successiva infiltrazione delle acque

trattate in una trincea. In alternativa veniva offerta la realizzazione di un

impianto di fitodepurazione.

8.3. Nell'avviso cantonale 6

giugno 2007 il dipartimento ha approvato le nuove proposte, ritenendo

ammissibili - per le acque luride - entrambe le varianti presentate. Ha quindi imposto

all'istante di sottoporre all'ufficio protezione e depurazione delle acque il

progetto dell'impianto scelto. Nel giudizio impugnato il Consiglio di Stato di

Stato ha ribadito quest'obbligo, atteso che -secondo la perizia 24 aprile 2007

allestita dallo studio __________ e prodotta con il complemento di cui si è

detto il funzionamento della fossa biologica poteva essere soggetto ad anomalie

(cfr. doc. cit., pag. 2), mentre che anche quello dell'impianto di fitodepurazione,

secondo il complemento dell'aprile 2007 (pag. 2 seg.), presentava qualche

controindicazione: possibili cattivi odori durante il primo anno di impiego,

rischio di essicazione dell'impianto in caso di non utilizzo, eventuale necessità

di potenziamento nel caso di persistente presenza di 80 equivalenti abitanti.

8.4. Nel suo gravame, l'RI 1

informa di avere scelto, come sistema di smaltimento delle acque luride, la

costruzione della fossa biologica. Mette poi in discussione l'obbligo, sancito

nell'avviso cantonale, di presentare all'ufficio protezione e depurazione delle

acque, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, il progetto di

quest'impianto, trattandosi di un sistema ampiamente collaudato. Ora, tuttavia,

quest'ultima contestazione appare irricevibile: per poter essere sottoposto al

giudizio del Tribunale, quest'onere doveva difatti essere previamente censurato,

tramite ricorso contro la licenza edilizia, dinanzi al Governo (art. 21 cpv. 1

LE). Di conseguenza, a dispetto delle preoccupazioni sollevate dalle resistenti,

il problema dello smaltimento delle acque luride appare adeguatamente risolto,

quantomeno se - come esse sostengono - il permesso di costruzione è riferito ad

un edificio ubicato fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche a

tenore dell'art. 17 lett. b LPAc e relativo rinvio all'art. 13 cpv. 1 LPAc.

Ora, in realtà non è però certo che la normativa predetta ritorni applicabile

in concreto. In effetti, come risulta dalla relazione tecnica relativa allo

smaltimento delle acque, datata marzo 2006, ma in particolare dall'estratto del

piano generale di smaltimento delle acque (PGS) comunale, di recente approvazione,

quest'ultimo sembrerebbe prevedere l'esecuzione di una canalizzazione pubblica per

l'evacuazione delle acque luride sino al mapp. 477 (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. a

dell'Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998; OPAc; RS

814.201): impressione che è corroborata, a più riprese, dalle considerazioni

svolte nel menzionato rapporto e nella perizia 24 aprile 2007, poco sopra

citata. Se così fosse, allora ritornerebbe applicabile il principio sancito all'art.

11 cpv. 1 LPAc, secondo cui, nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche, le

acque di scarico inquinate devono essere immesse nelle canalizzazioni. La

licenza edilizia può di conseguenza essere rilasciata solo se è garantito che

le acque di scarico inquinate sono immesse nella canalizzazione (art. 17 lett.

a LPAc), mentre che le relative eccezioni a questo principio sono sottoposte

all'applicazione dell'art. 18 LPAc. Nessuna autorità o parte in causa sembra tuttavia

essersi posta il problema, essenziale, della normativa concretamente

applicabile. Questo tema dovrà essere oggetto di un'attenta riverifica e, se

del caso, di una nuova decisione.

9. 9.1. Il Consiglio di Stato ha

ritenuto carente l'esame e la regolamentazione degli effetti sull'ambiente

derivanti dal progetto. L'RI 1 asserisce che le valutazioni esperite dal dipartimento

dovevano essere considerate sufficienti. Produce inoltre una valutazione

completa dell'impatto fonico del previsto centro multifunzionale. Chiede, in

subordine, l'esperimento di un perizia giudiziaria a questo scopo.

9.2. Secondo la strategia a due tempi posta alla base

dell'art. 11 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre

1983 (LPAmb; RS 814.01) gli inquinamenti atmosferici, il rumore e le vibrazioni

sono anzitutto da contenere con misure di limitazione delle emissioni applicate

alla fonte (primo grado; art. 11 cpv. 1 LPAmb). Tali provvedimenti, elencati

all'art. 12 cpv. 1 LPAmb, devono essere previsti da ordinanze o, per i casi che

non vi siano contemplati, da decisioni fondate direttamente sulla LPAmb stessa

(art. 12 cpv. 2 LPAmb). Nell'ambito della prevenzione questa limitazione delle

emissioni deve spingersi sino al limite massimo consentito dal progresso

tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche: e questo

indipendentemente dal carico inquinante esistente (art. 11 cpv. 2 LPAmb). Se,

tuttavia, considerate queste misure, sia certo o probabile che gli effetti,

tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti, le

limitazioni alla fonte devono essere inasprite (secondo grado; art. 11 cpv. 3

LPAmb). Per la valutazione prognostica di tali effetti dannosi o molesti,

suscettibili di esigere un inasprimento delle misure alla fonte, sono

determinanti in primo luogo i valori limite delle immissioni, fissati dal

Consiglio federale per ordinanza (art. 13 cpv. 1 LPAmb) sulla scorta dei

criteri generali enunciati nel secondo capoverso dello stesso disposto e di

quelli particolari stabiliti negli art. 14 e 15 LPAmb per gli inquinamenti atmosferici

e per il rumore e le vibrazioni rispettivamente. Qualora tali valori (ancora)

mancassero o non consentissero di risolvere il problema, le autorità

d'esecuzione devono stabilire nel singolo caso, sempre sulla scorta dei citati

principi, quanto deve essere ritenuto dannoso o molesto (cfr. RDAT II-1998 n.

54 consid. 3.1. con rinvii; per quanto concerne particolarmente la mancanza di

valori limite di imissione per il rumore DTF 133 II 292, consid. 3.1.-3.3. con

rinvii). Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro

azione congiunta (art. 8 LPAmb).

9.3. Nella fattispecie il Consiglio di Stato ha rimproverato

all'autorità cantonale, competente ad applicare la legislazione ambientale, di

non aver esperito un verifica effettiva e puntuale della conformità della

domanda di costruzione con la menzionata legislazione, limitandosi a

prescrivere genericamente il rispetto dei valori limite previsti dalla LPAmb e

della relative ordinanze di applicazione; faceva eccezione una circostanziata regolamentazione

dell'inquinamento dell'aria durante la fase di cantiere.

Nella risposta al ricorso di prima sede il dipartimento ha ribadito

la legittimità della costruzione al cospetto della legislazione ambientale.

L'ufficio della prevenzione dei rumori aveva completato la presa di posizione

con una valutazione del rumore provocato dal traffico indotto e di quello dei posteggi.

Ciò malgrado, il Governo ha ritenuto che non fossero stati presi in

considerazione il rumore prodotto dagli utenti del centro, segnatamente quello

del gioco all'esterno dell'impianto, sia quello degli impianti tecnici.

9.4. L'opinione del Governo merita tutela, quantomeno per quanto

riguarda l'inquinamento fonico. L'autorità cantonale non ha compiutamente valutato,

mediante debita prognosi, il rumore che la costruzione e la messa in esercizio

del centro comporterà sulle adiacenze, vuoi per il traffico che richiama, vuoi

per il rumore prodotto dal funzionamento degli impianti, dai movimenti di veicoli

sui piazzali, dal comportamento dei suoi utenti, specialmodo all'esterno

dell'edificio ecc. avuto riguardo - segnatamente - agli art. 8, 11, 12, 25

LPAmb ed all'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF;

RS 814.41), in particolare agli art. 7 e 9. Attraverso la presentazione della

domanda di licenza edilizia l'istante non aveva fornito a questo riguardo

praticamente nessuna informazione e il dipartimento non ha, a sua volta, effettuato

le necessarie indagini, volte a permettere l'esame del progetto alla luce della

legislazione ambientale, sollecitando - in primis - all'istante stessa la

presentazione di una valutazione preventiva del rumore giusta l'art. 25 cpv. 1,

46 cpv. 1 LPAmb e 36 cpv 1 OIF. La messa a disposizione in questa sede, da parte

dell'RI 1, di una valutazione dell'impatto fonico, allestita il 31 marzo 2008

dallo studio ingegneria __________, convalida ulteriormente questa conclusione,

già di per sé scontata. Questo documento affronta in modo approfondito il

rumore generato dal traffico indotto sulle strade pubbliche, da quello creato sulle

aree di parcheggio, dagli impianti tecnici e, infine, dalle attività umane.

Nella risposta 3 giugno 2008 il dipartimento ne approfitta per ribadire che la

costruzione non si pone in contrasto con la legislazione pertinente. Ora,

questa tesi, ostata dalle resistenti, non può essere tutelata, già per il fatto

che gli atti presentati rispettivamente l'esame effettutato dall'autorità

risultano ancora carenti.

Intanto, com'è ammesso dallo stesso referto, per quanto concerne

gli impianti tecnici (riscaldamento, ventilazioni, condizionatori) la

valutazione dev'essere considerata valida a titolo preliminare, in quanto non

sono ancora note le caratteristiche degli impianti che verranno installati e la

loro esatta ubicazione. La documentazione dovrà pertanto essere ulteriormente

completata sotto questo aspetto. L'autorità non ha inoltre spiegato perché, nel

caso di specie, ha rinunciato a contenere il rumore generato dal comportamento

delle persone che soggiorneranno presso il controverso centro tramite delle

prescrizioni di esercizio, segnatamente delle limitazioni delle attività (giochi,

manifestazioni ecc.) all'aperto, quantomeno dopo un certo orario, onde

scongiurare una molestia eccessiva per il vicinato. Il centro è difatti predisposto

per accogliere, fino ad un'ottantina di persone, in primis bambini e ragazzi,

che lo occuperebbero in permanenza, ovvero 24 ore al giorno e per 7 giorni la

settimana (sono attesi 10'000 pernottamenti l'anno, dunque una media di 30

persone/giorno), per cui una benché minima regolamentazione del suo esercizio poteva

effettivamente entrare in linea di conto (cfr. URP, 2004, pag. 345 segg.). Da

ultimo, per quanto concerne la fase di cantiere, l'avviso del dipartimento

rinvia sic et simpliciter all'ossequio della direttiva sul rumore dei cantieri

elaborata dall'ufficio federale dell'ambiente (UFAM), senza però indicare quali

provvedimenti devono essere adottati.

L'esame dell'inquinamento atmosferico appare, per contro, dettagliato,

per cui non si giustifica un ulteriore approfondimento.

9.5. Non essendo compito del Tribunale di porre rimedio alle

carenze istruttorie e decisionali poste in essere dalle autorità di rilascio

del permesso di costruzione, questa Corte non può che tutelare la risoluzione

governativa impugnata, che ha annullato puramente e semplicemente la licenza

edilizia. Troppe e troppo gravi sono difatti le carenze riscontrate nei

progetti presentati rispettivamente nell'esame della domanda, cui si è tentato di

porre man mano rimedio, ma senza successo, dinanzi alle istanze di ricorso. Diversamente

poi da quanto ha ritenuto il Governo, queste mancanze sono state riscontrate non

solo per quanto concerne l'esame dell'ossequio della legislazione ambientale,

ma anche di quello della legislazione sulla protezione delle acque (consid. 8)

ed addirittura a livello di completezza dei piani stessi (consid. 4.2). Ferme

queste premesse, un rinvio alle autorità di prima istanza per un ennesimo completamento

dell'istruttoria e per una nuova decisione appare insufficiente per poter

assicurare fino in fondo il rispetto delle norme legali e degli scopi per i

quali è stato istituito il permesso di costruzione. Per gli stessi motivi ed a maggior

ragione il Tribunale deve rinunciare ad ordinare una perizia giudiziaria volta

a determinare l'inquinamento provocato dalla costruzione e dell'esercizio del

controverso centro, sollecitata in subordine dalla ricorrente.

10. Sulla scorta di quanto precede, il

ricorso dev'essere respinto. La tassa di giudizio dev'essere posta a carico

della ricorrente (art. 28 LPamm), la quale dev'essere altresì tenuta a

rifondere delle adeguate ripetibili alle resistenti, assistite da un legale

(art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

visti

segnatamente gli art. 21 LE, 12, 14 RLE, 29 LALPT, 19, 22 LPT, 17, 18 LPAc, 11,

12, 25, 46 LPAmb, 7, 9 OIF, 18, 28, 31, 46, 65 LPamm

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia, di fr. 2'000.-, è a posta carico della ricorrente, la quale è

altresì tenuta a rifondere a CO 1 e CO 2 fr. 1'500.-- per ripetibili ciascuna.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora

non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo

termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale (art. 113 segg. LTF).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il segretario