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Decisione

52.2008.145

Riesame di una decisione di revoca di un permesso di dimora

28 maggio 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il

cittadino russo RI 1 (1944) è entrato in Svizzera il 13 novembre 1999, dove si è

poi sposato il 4 maggio 2000 con la cittadina elvetica S__________ (1959). A seguito

del matrimonio, egli ha ottenuto un permesso di dimora annuale, regolarmente

rinnovato, l'ultima volta fino al 3 maggio 2005. Il 30 maggio 2000, il

ricorrente è stato raggiunto dalla figlia di primo letto __________ (28 luglio 1990),

la quale è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno di identica

durata e scadenza a quello ottenuto dal padre.

b. Il 21 ottobre 2004, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del

Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora di RI 1 e, di

riflesso, quello della figlia __________. L'autorità ha rilevato che lo scopo

per cui tale permesso era stato concesso al ricorrente era venuto a mancare in

seguito alla separazione dalla moglie, ritenendo in tal modo che egli invocasse

il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare

nel nostro Paese (art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS).

La decisione è stata confermata, in ultima

istanza, dal Tribunale federale con sentenza 22 marzo 2005. Agli interessati è

stato quindi ordinato di lasciare il territorio cantonale entro il 30 giugno

2005.

c. L'11 giugno 2005, RI 1 ha inoltrato un'istanza

di riesame, respinta dall'Ufficio federale della migrazione (UFM) il 21 novembre

2005. Quest'ultima decisione è stata confermata su ricorso dal Dipartimento

federale di giustizia e polizia (DFGP) il 18 agosto 2006. A __________ e RI 1 è stato quindi

fissato un nuovo termine, con scadenza il 15 dicembre 2006, per lasciare il

nostro Paese, termine in seguito più volte prorogato al fine di permettere a __________

di terminare l'anno scolastico.

d. Il 7 settembre 2007, la Sezione dei

permessi e dell'immigrazione ha ordinato agli interessati di lasciare il

territorio elvetico entro il 31 dicembre 2007, precisando che un'ulteriore

proroga non sarebbe stata più concessa. Un ricorso inoltrato il 26 dicembre

2007 contro il predetto ordine di partenza è stato dichiarato irricevibile dal

Consiglio di Stato l'8 gennaio 2008.

B. a. Il 26

febbraio 2008, RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di

revocare la decisione dipartimentale del 21 ottobre 2004 e di ripristinargli il

permesso di dimora e quello di sua figlia. Il ricorrente ha sostenuto di avere

diritto alla proroga dello stesso a seguito dell'entrata in vigore, il 1°

gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri.

b. Il 28 febbraio 2008, l'autorità dipartimentale ha respinto

l'istanza. Dopo avere considerato che alla vertenza era ancora applicabile la

normativa in vigore al momento della revoca del suo permesso di dimora (LDDS), la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha

rilevato che non vi erano fatti nuovi e rilevanti per procedere a un riesame

della fattispecie e che avrebbe dovuto lasciare la Svizzera entro il 31 dicembre 2007.

C. Con

giudizio 18 marzo 2008, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

e respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'impugnativa contro di essa

interposta da RI 1. Il Governo ha ritenuto che non vi fossero gli estremi per

accogliere la domanda di riesame per i motivi addotti dal dipartimento,

considerando esigibile il rientro di padre e figlia in Russia.

L'Esecutivo cantonale ha inoltre respinto la

domanda di assistenza giudiziaria e ricordato agli interessati che avrebbero

già dovuto lasciare il nostro paese.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino

del suo permesso di dimora e quello di sua figlia.

Il ricorrente ribadisce di avere diritto al

ripristino del proprio permesso giusta la nuova legge sugli stranieri, rilevando

che il suo matrimonio dura da 8 anni ed è ben integrato in Svizzera. Non

applicando la nuova legge a lui più favorevole, soggiunge il ricorrente, il

principio della parità di trattamento sarebbe violato.

Pone inoltre in evidenza di avere origini

ucraine e che un suo rientro in Russia non sarebbe esigibile a causa

dell'attuale tensione tra questi due paesi.

Postula infine la concessione

dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio e chiede che al suo

gravame venga conferito effetto sospensivo.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento con

argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26

marzo 1931 (LDDS) è stata abrogata con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008,

della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20;

cfr. cifra I dell'Allegato all'art. 125 LStr). Secondo la

disposizione transitoria enunciata all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle domande

presentate prima dell'entrata in vigore della nuova

legge permane applicabile il diritto previgente. Tale disposizione è

applicabile, per analogia, anche alle decisioni di revoca o di decadenza di un permesso

di dimora o di domicilio (STF 2C_711/2007, del 26 febbraio

2008, consid. 3;2C_492/2007, del 6 febbraio 2008, consid. 1.2).

Ora, bisogna considerare che la causa in

esame trae origine dalla decisione di revoca del permesso di dimora a RI 1 e,

di riflesso, alla figlia __________ emanata dalla Sezione dei permessi e

dell'immigrazione il 21 ottobre 2004. Con il presente gravame il ricorrente chiede

infatti l'annullamento di tale decisione e il ripristino del permesso che

deteneva a quel momento. Ritenuto pertanto che la vertenza in rassegna riguarda

sempre la stessa fattispecie che ha dato origine alla decisione dipartimentale

del 21 ottobre 2004, la richiesta dell'insorgente non può essere considerata quale

nuova domanda.

Ne discende che nel caso concreto si applica ancora la LDDS.

1.2. Ferma questa premessa, in materia di

diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a

statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a

LALPS). Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è,

di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora

o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si

fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato

internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425

consid. 1 con rinvii).

La presente vertenza non concerne tuttavia

il rilascio o la proroga, bensì il riesame di un provvedimento di revoca di un

permesso concesso a suo tempo. In questo ambito, il Tribunale federale ha già

avuto modo di considerare che quest'ultimo provvedimento è impugnabile mediante

rimedio ordinario perlomeno nei casi in cui, senza la revoca, l'autorizzazione

continuerebbe a produrre effetti giuridici (STF 2C_37/2007 del 21 giugno 2007,

consid. 1.1.;2C_21/2007 del 16 aprile 2007, consid. 1.2.). Tant'è che l'alta

Corte federale si è già pronunciata sulla presente vertenza con sentenza del 22

marzo 2005.

Di conseguenza, nulla osta a che il

Tribunale cantonale amministrativo si chini nuovamente sul merito della causa

nel contesto di una domanda di riesame della medesima.

1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.

46 cpv. 1 LPamm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. Il

riesame delle decisioni cresciute in giudicato è un rimedio straordinario. La

sua ammissibilità dipende dall'adempimento di ben determinate condizioni, le

quali devono essere esaminate in modo rigoroso, onde evitare che possano essere

continuamente rimesse in discussione delle decisioni cresciute in giudicato, a

scapito della sicurezza del diritto.

Il diritto di chiedere il riesame delle

decisioni cresciute in giudicato è dato se le circostanze esistenti al momento

della decisione si sono nel frattempo modificate in misura rilevante o se

l'istante invoca fatti o mezzi di prova rilevanti, di cui non era a conoscenza

al momento in cui la decisione è stata adottata o di cui non aveva potuto o non

aveva avuto motivo di prevalersi. Previa verifica di questi presupposti, l'autorità

alla quale è chiesto di riesaminare una decisione cresciuta in giudicato può

accogliere o respingere la domanda di riesame (v. STF 2C_711/2007, precitata,

consid. 4; DTF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 109

Ib 251 consid. 4a; SJ 2004 I 389; RDAT II-1995 n. 67 consid. 2b, pag. 178; adelio scolari, Diritto amministrativo,

parte generale, 2a ed., n. 894 seg. e 1130 e seg.).

2.2

L'art. 50 cpv. 1 LStr dispone che, dopo

lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del

coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora sussiste

se l’unione coniugale è durata almeno tre anni e l’integrazione è avvenuta con

successo (a) o gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del

soggiorno in Svizzera (b). Può segnatamente essere un grave motivo personale

secondo il capoverso 1 lettera b, il fatto che il coniuge è stato vittima di

violenza nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d’origine risulta

fortemente compromessa (cpv. 2).

3.

3.1. Come

accennato in narrativa, con decisione 21 ottobre 2004, confermata in ultima

istanza dal Tribunale federale con sentenza 22 marzo 2005, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha

revocato il permesso di dimora di RI 1, e di riflesso alla figlia __________.

L'autorità dipartimentale ha rilevato che il matrimonio contratto dall'interessato

con una cittadina elvetica il 4 maggio 2000 che gli aveva conferito il diritto

a un'autorizzazione di soggiorno giusta l'art. 7 LDDS, era ormai privo di ogni

contenuto e scopo almeno dal luglio 2004, quando i coniugi avevano cessato definitivamente

la loro convivenza. Ritenuto che la condizione per cui tale permesso era stato

rilasciato non era più adempiuta, risultava pertanto manifestamente abusivo invocare

il matrimonio per continuare a soggiornare nel nostro Paese (art. 9 cpv. 2

lett. b LDDS).

Il 26 febbraio 2008, il ricorrente ha

chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di annullare la predetta decisione

di revoca del 21 ottobre 2004 e di ripristinare il suo permesso di dimora e di

quello di sua figlia in virtù dell'art. 50 LStr. Sostiene di avere diritto al

permesso che deteneva, in quanto il suo matrimonio è durato almeno tre anni e sarebbe

ben integrato in Svizzera, mentre in Russia sarà oggetto di discriminazione a

causa delle sue origini ucraine. In sostanza, egli chiede che il suo caso venga

riesaminato a seguito della nuova normativa.

3.2

Non si può certo ritenere che le

circostanze esistenti al momento della decisione del dipartimento si siano nel

frattempo modificate in misura rilevante e che siano dati i presupposti del

riesame. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr non può essere

considerato un fatto nuovo e rilevante tale da modificare la precedente

decisione. Scopo del riesame di una decisione cresciuta in giudicato non è

infatti quello di permettere l'adeguamento progressivo delle decisioni

all'evoluzione del diritto.

Ma anche se fosse applicabile alla

fattispecie, la nuova normativa non permetterebbe di giungere in ogni caso a

conclusioni più favorevoli all'insorgente. A prescindere dalla questione di sapere

se l'art. 50 LStr possa essere invocato dopo quattro anni da quando i coniugi

hanno cessato la vita in comune, bisogna considerare che la norma è volta

essenzialmente a permettere la continuazione del soggiorno in Svizzera

in caso di decesso del coniuge o di particolari difficoltà di reinserimento

familiare e sociale nel Paese d’origine a motivo del fallimento del matrimonio,

segnatamente se dall’unione sono nati figli e se questi sono molto legati ai

genitori e ben integrati in Svizzera. Il ritorno è per contro esigibile

se il soggiorno in Svizzera è stato di breve durata, se le persone interessate non

hanno vincoli stretti con la Svizzera e la loro reintegrazione nel Paese d’origine non pone problemi

particolari (Messaggio 8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli

stranieri, n. 1.3.7.6, pag. 3371; Istruzioni 13 febbraio 2008 dell'UFM in materia

di ricongiungimento familiare nel settore degli stranieri, n. 6.15.1, pag. 27, in tedesco).

Orbene, non si può ritenere che, a seguito del fallimento del suo matrimonio, il ricorrente

abbia dimostrato di andare incontro a particolari difficoltà di reinserimento familiare

e sociale nel Paese d’origine. Il suo rientro in Russia, dove peraltro

ha vissuto, studiato, lavorato e risieduto fino all'età di 55 anni prima di

giungere in Svizzera, è già stato considerato esigibile dal dipartimento al

momento di decidere la sorte del suo permesso. Pure il DFGP, nell'ambito della

richiesta di riesame e di rilascio di un permesso di dimora per motivi

umanitari, ha considerato esigibile il suo rientro nel paese d'origine

unitamente alla figlia __________ (v. decisione su ricorso del 18 agosto 2006).

Va inoltre osservato che dopo quest'ultima decisione il ricorrente non ha più

contestato tale circostanza, ma ha chiesto a più riprese una proroga del termine

fissatogli per lasciare la Svizzera per permettere a sua figlia di terminare la scuola. In siffatte

circostanze, non permette pertanto di sovvertire tali conclusioni il fatto che

una volta rientrato in Russia egli tema, senza peraltro documentare i propri argomenti,

di essere oggetto di discriminazione a causa delle sue origini ucraine.

Non si può inoltre ritenere che l'insorgente

soggiorni legalmente in Svizzera da lungo tempo. La sua successiva presenza nel

nostro paese dall'ottobre 2004 è infatti solo tollerata a causa delle diverse

procedure ricorsuali che ha inoltrato. Tale periodo non può pertanto essere

preso in considerazione per determinare la sua situazione famigliare.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile il ricorso

dev'essere pertanto respinto, così come l'istanza di assistenza giudiziaria e

di gratuito patrocinio formulata in questa sede, il gravame essendo destinato

all'insuccesso sin dall'inizio (art. 14 LAg). Ad identica conclusione si può

giungere per la domanda presentata dinnanzi al Consiglio di Stato.

Con l'emanazione del presente giudizio, la

domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto (art. 47 LPamm).

Tassa di giustizia e spese seguono la

soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli

art. 83 lett. c n. 2 LTF; 10

lett. a LALPS; 14 LAg; 7, 9 cpv. 2 lett. b, 11 LDDS; 50, 125 e 126 LStr; 3, 18,

28, 43, 46, 47, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è respinto.

2. La domanda

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82

segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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