52.2008.145
Riesame di una decisione di revoca di un permesso di dimora
28 maggio 2008Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2008.145
Data decisione, Autorità:
28.05.2008, TRAM
Titolo:
Riesame di una decisione di revoca di un permesso di dimora
DIRITTO AL RIESAME
PERMESSO DI DIMORA
REVOCA
VIOLAZIONE DEL DIRITTO
art. 7 LDDS
art. 9 cpv. 2 let. b LDDS
Incarto n.
52.2008.145
Lugano
28 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 aprile 2008 di
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro
la risoluzione 18 marzo 2008 (n. 1534) del Consiglio
di Stato, che respinge, in quanto ricevibile, l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la decisione 28 febbraio 2008 del Dipartimento delle
istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione in materia di ripristino
di un permesso di dimora;
viste le risposte:
- 23 aprile 2008 del
Consiglio di Stato;
- 25 aprile 2008 del
Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il
cittadino russo RI 1 (1944) è entrato in Svizzera il 13 novembre 1999, dove si è
poi sposato il 4 maggio 2000 con la cittadina elvetica S__________ (1959). A seguito
del matrimonio, egli ha ottenuto un permesso di dimora annuale, regolarmente
rinnovato, l'ultima volta fino al 3 maggio 2005. Il 30 maggio 2000, il
ricorrente è stato raggiunto dalla figlia di primo letto __________ (28 luglio 1990),
la quale è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno di identica
durata e scadenza a quello ottenuto dal padre.
b. Il 21 ottobre 2004, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del
Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora di RI 1 e, di
riflesso, quello della figlia __________. L'autorità ha rilevato che lo scopo
per cui tale permesso era stato concesso al ricorrente era venuto a mancare in
seguito alla separazione dalla moglie, ritenendo in tal modo che egli invocasse
il matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare
nel nostro Paese (art. 4, 7, 9, 12 e 16 LDDS).
La decisione è stata confermata, in ultima
istanza, dal Tribunale federale con sentenza 22 marzo 2005. Agli interessati è
stato quindi ordinato di lasciare il territorio cantonale entro il 30 giugno
2005.
c. L'11 giugno 2005, RI 1 ha inoltrato un'istanza
di riesame, respinta dall'Ufficio federale della migrazione (UFM) il 21 novembre
2005. Quest'ultima decisione è stata confermata su ricorso dal Dipartimento
federale di giustizia e polizia (DFGP) il 18 agosto 2006. A __________ e RI 1 è stato quindi
fissato un nuovo termine, con scadenza il 15 dicembre 2006, per lasciare il
nostro Paese, termine in seguito più volte prorogato al fine di permettere a __________
di terminare l'anno scolastico.
d. Il 7 settembre 2007, la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha ordinato agli interessati di lasciare il
territorio elvetico entro il 31 dicembre 2007, precisando che un'ulteriore
proroga non sarebbe stata più concessa. Un ricorso inoltrato il 26 dicembre
2007 contro il predetto ordine di partenza è stato dichiarato irricevibile dal
Consiglio di Stato l'8 gennaio 2008.
B. a. Il 26
febbraio 2008, RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di
revocare la decisione dipartimentale del 21 ottobre 2004 e di ripristinargli il
permesso di dimora e quello di sua figlia. Il ricorrente ha sostenuto di avere
diritto alla proroga dello stesso a seguito dell'entrata in vigore, il 1°
gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri.
b. Il 28 febbraio 2008, l'autorità dipartimentale ha respinto
l'istanza. Dopo avere considerato che alla vertenza era ancora applicabile la
normativa in vigore al momento della revoca del suo permesso di dimora (LDDS), la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha
rilevato che non vi erano fatti nuovi e rilevanti per procedere a un riesame
della fattispecie e che avrebbe dovuto lasciare la Svizzera entro il 31 dicembre 2007.
C. Con
giudizio 18 marzo 2008, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
e respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'impugnativa contro di essa
interposta da RI 1. Il Governo ha ritenuto che non vi fossero gli estremi per
accogliere la domanda di riesame per i motivi addotti dal dipartimento,
considerando esigibile il rientro di padre e figlia in Russia.
L'Esecutivo cantonale ha inoltre respinto la
domanda di assistenza giudiziaria e ricordato agli interessati che avrebbero
già dovuto lasciare il nostro paese.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino
del suo permesso di dimora e quello di sua figlia.
Il ricorrente ribadisce di avere diritto al
ripristino del proprio permesso giusta la nuova legge sugli stranieri, rilevando
che il suo matrimonio dura da 8 anni ed è ben integrato in Svizzera. Non
applicando la nuova legge a lui più favorevole, soggiunge il ricorrente, il
principio della parità di trattamento sarebbe violato.
Pone inoltre in evidenza di avere origini
ucraine e che un suo rientro in Russia non sarebbe esigibile a causa
dell'attuale tensione tra questi due paesi.
Postula infine la concessione
dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio e chiede che al suo
gravame venga conferito effetto sospensivo.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26
marzo 1931 (LDDS) è stata abrogata con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008,
della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20;
cfr. cifra I dell'Allegato all'art. 125 LStr). Secondo la
disposizione transitoria enunciata all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle domande
presentate prima dell'entrata in vigore della nuova
legge permane applicabile il diritto previgente. Tale disposizione è
applicabile, per analogia, anche alle decisioni di revoca o di decadenza di un permesso
di dimora o di domicilio (STF 2C_711/2007, del 26 febbraio
2008, consid. 3;2C_492/2007, del 6 febbraio 2008, consid. 1.2).
Ora, bisogna considerare che la causa in
esame trae origine dalla decisione di revoca del permesso di dimora a RI 1 e,
di riflesso, alla figlia __________ emanata dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione il 21 ottobre 2004. Con il presente gravame il ricorrente chiede
infatti l'annullamento di tale decisione e il ripristino del permesso che
deteneva a quel momento. Ritenuto pertanto che la vertenza in rassegna riguarda
sempre la stessa fattispecie che ha dato origine alla decisione dipartimentale
del 21 ottobre 2004, la richiesta dell'insorgente non può essere considerata quale
nuova domanda.
Ne discende che nel caso concreto si applica ancora la LDDS.
1.2. Ferma questa premessa, in materia di
diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a
LALPS). Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è,
di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora
o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si
fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425
consid. 1 con rinvii).
La presente vertenza non concerne tuttavia
il rilascio o la proroga, bensì il riesame di un provvedimento di revoca di un
permesso concesso a suo tempo. In questo ambito, il Tribunale federale ha già
avuto modo di considerare che quest'ultimo provvedimento è impugnabile mediante
rimedio ordinario perlomeno nei casi in cui, senza la revoca, l'autorizzazione
continuerebbe a produrre effetti giuridici (STF 2C_37/2007 del 21 giugno 2007,
consid. 1.1.;2C_21/2007 del 16 aprile 2007, consid. 1.2.). Tant'è che l'alta
Corte federale si è già pronunciata sulla presente vertenza con sentenza del 22
marzo 2005.
Di conseguenza, nulla osta a che il
Tribunale cantonale amministrativo si chini nuovamente sul merito della causa
nel contesto di una domanda di riesame della medesima.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
46 cpv. 1 LPamm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
2.1. Il
riesame delle decisioni cresciute in giudicato è un rimedio straordinario. La
sua ammissibilità dipende dall'adempimento di ben determinate condizioni, le
quali devono essere esaminate in modo rigoroso, onde evitare che possano essere
continuamente rimesse in discussione delle decisioni cresciute in giudicato, a
scapito della sicurezza del diritto.
Il diritto di chiedere il riesame delle
decisioni cresciute in giudicato è dato se le circostanze esistenti al momento
della decisione si sono nel frattempo modificate in misura rilevante o se
l'istante invoca fatti o mezzi di prova rilevanti, di cui non era a conoscenza
al momento in cui la decisione è stata adottata o di cui non aveva potuto o non
aveva avuto motivo di prevalersi. Previa verifica di questi presupposti, l'autorità
alla quale è chiesto di riesaminare una decisione cresciuta in giudicato può
accogliere o respingere la domanda di riesame (v. STF 2C_711/2007, precitata,
consid. 4; DTF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 109
Ib 251 consid. 4a; SJ 2004 I 389; RDAT II-1995 n. 67 consid. 2b, pag. 178; adelio scolari, Diritto amministrativo,
parte generale, 2a ed., n. 894 seg. e 1130 e seg.).
2.2
L'art. 50 cpv. 1 LStr dispone che, dopo
lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del
coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora sussiste
se l’unione coniugale è durata almeno tre anni e l’integrazione è avvenuta con
successo (a) o gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del
soggiorno in Svizzera (b). Può segnatamente essere un grave motivo personale
secondo il capoverso 1 lettera b, il fatto che il coniuge è stato vittima di
violenza nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d’origine risulta
fortemente compromessa (cpv. 2).
3.
3.1. Come
accennato in narrativa, con decisione 21 ottobre 2004, confermata in ultima
istanza dal Tribunale federale con sentenza 22 marzo 2005, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha
revocato il permesso di dimora di RI 1, e di riflesso alla figlia __________.
L'autorità dipartimentale ha rilevato che il matrimonio contratto dall'interessato
con una cittadina elvetica il 4 maggio 2000 che gli aveva conferito il diritto
a un'autorizzazione di soggiorno giusta l'art. 7 LDDS, era ormai privo di ogni
contenuto e scopo almeno dal luglio 2004, quando i coniugi avevano cessato definitivamente
la loro convivenza. Ritenuto che la condizione per cui tale permesso era stato
rilasciato non era più adempiuta, risultava pertanto manifestamente abusivo invocare
il matrimonio per continuare a soggiornare nel nostro Paese (art. 9 cpv. 2
lett. b LDDS).
Il 26 febbraio 2008, il ricorrente ha
chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di annullare la predetta decisione
di revoca del 21 ottobre 2004 e di ripristinare il suo permesso di dimora e di
quello di sua figlia in virtù dell'art. 50 LStr. Sostiene di avere diritto al
permesso che deteneva, in quanto il suo matrimonio è durato almeno tre anni e sarebbe
ben integrato in Svizzera, mentre in Russia sarà oggetto di discriminazione a
causa delle sue origini ucraine. In sostanza, egli chiede che il suo caso venga
riesaminato a seguito della nuova normativa.
3.2
Non si può certo ritenere che le
circostanze esistenti al momento della decisione del dipartimento si siano nel
frattempo modificate in misura rilevante e che siano dati i presupposti del
riesame. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr non può essere
considerato un fatto nuovo e rilevante tale da modificare la precedente
decisione. Scopo del riesame di una decisione cresciuta in giudicato non è
infatti quello di permettere l'adeguamento progressivo delle decisioni
all'evoluzione del diritto.
Ma anche se fosse applicabile alla
fattispecie, la nuova normativa non permetterebbe di giungere in ogni caso a
conclusioni più favorevoli all'insorgente. A prescindere dalla questione di sapere
se l'art. 50 LStr possa essere invocato dopo quattro anni da quando i coniugi
hanno cessato la vita in comune, bisogna considerare che la norma è volta
essenzialmente a permettere la continuazione del soggiorno in Svizzera
in caso di decesso del coniuge o di particolari difficoltà di reinserimento
familiare e sociale nel Paese d’origine a motivo del fallimento del matrimonio,
segnatamente se dall’unione sono nati figli e se questi sono molto legati ai
genitori e ben integrati in Svizzera. Il ritorno è per contro esigibile
se il soggiorno in Svizzera è stato di breve durata, se le persone interessate non
hanno vincoli stretti con la Svizzera e la loro reintegrazione nel Paese d’origine non pone problemi
particolari (Messaggio 8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli
stranieri, n. 1.3.7.6, pag. 3371; Istruzioni 13 febbraio 2008 dell'UFM in materia
di ricongiungimento familiare nel settore degli stranieri, n. 6.15.1, pag. 27, in tedesco).
Orbene, non si può ritenere che, a seguito del fallimento del suo matrimonio, il ricorrente
abbia dimostrato di andare incontro a particolari difficoltà di reinserimento familiare
e sociale nel Paese d’origine. Il suo rientro in Russia, dove peraltro
ha vissuto, studiato, lavorato e risieduto fino all'età di 55 anni prima di
giungere in Svizzera, è già stato considerato esigibile dal dipartimento al
momento di decidere la sorte del suo permesso. Pure il DFGP, nell'ambito della
richiesta di riesame e di rilascio di un permesso di dimora per motivi
umanitari, ha considerato esigibile il suo rientro nel paese d'origine
unitamente alla figlia __________ (v. decisione su ricorso del 18 agosto 2006).
Va inoltre osservato che dopo quest'ultima decisione il ricorrente non ha più
contestato tale circostanza, ma ha chiesto a più riprese una proroga del termine
fissatogli per lasciare la Svizzera per permettere a sua figlia di terminare la scuola. In siffatte
circostanze, non permette pertanto di sovvertire tali conclusioni il fatto che
una volta rientrato in Russia egli tema, senza peraltro documentare i propri argomenti,
di essere oggetto di discriminazione a causa delle sue origini ucraine.
Non si può inoltre ritenere che l'insorgente
soggiorni legalmente in Svizzera da lungo tempo. La sua successiva presenza nel
nostro paese dall'ottobre 2004 è infatti solo tollerata a causa delle diverse
procedure ricorsuali che ha inoltrato. Tale periodo non può pertanto essere
preso in considerazione per determinare la sua situazione famigliare.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile il ricorso
dev'essere pertanto respinto, così come l'istanza di assistenza giudiziaria e
di gratuito patrocinio formulata in questa sede, il gravame essendo destinato
all'insuccesso sin dall'inizio (art. 14 LAg). Ad identica conclusione si può
giungere per la domanda presentata dinnanzi al Consiglio di Stato.
Con l'emanazione del presente giudizio, la
domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto (art. 47 LPamm).
Tassa di giustizia e spese seguono la
soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli
art. 83 lett. c n. 2 LTF; 10
lett. a LALPS; 14 LAg; 7, 9 cpv. 2 lett. b, 11 LDDS; 50, 125 e 126 LStr; 3, 18,
28, 43, 46, 47, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è respinto.
2. La domanda
di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3. La tassa di
giustizia e le spese di fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82
segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
5. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster