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Decisione

52.2008.152

Pubblico concorso per la fornitura di un programma informatico al comune. Il bando di concorso e gli atti di gara devono fornire indicazioni anche sul metodo con cui il committente intende concretamen

11 luglio 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I documenti dovranno essere archiviati sulla banca dati

3.3. Nella sua offerta, la CO 2

ha indicato quale soluzione il software "__________", prodotto che

consente la gestione del flusso documentale, ma che, da solo, non permette

anche l'archiviazione dei documenti e le successive operazioni di ricerca nell'archivio.

Secondo la ricorrente, la ditta

aggiudicataria dovrebbe essere di conseguenza esclusa dalla gara avendo presentato

un'offerta che non rispondeva alle esigenze del committente. Il software "__________",

finalizzato a consentire le funzioni di archiviazione, sarebbe infatti stato

proposto soltanto in un secondo tempo, in contrasto con il divieto di

modificare o completare successivamente le offerte.

La CO 2 sostiene da parte sua

che, sebbene non menzionato, il software "__________" era in realtà

implicitamente contemplato dall'offerta. Prova ne sarebbero, in particolare, lo

scritto 28 febbraio 2008 indirizzato al municipio, in cui la resistente ha confermato

che il prezzo dell'offerta comprendeva pure le necessarie licenze "__________",

e le diverse dimostrazioni pratiche svolte davanti al committente, nelle quali

sarebbero sempre stati presentati entrambi i prodotti ("__________"

e, appunto, "__________").

La tesi della CO 2 non può

essere accreditata. La sua offerta non ha infatti mai menzionato - nemmeno una

volta - il software "__________". Ha sempre fatto riferimento soltanto

al programma "__________". Vale a dire, ad un prodotto che di per sé

non permette l'archiviazione e la ricerca in archivio dei documenti, risultando

in tal modo difforme dalle prescrizioni di gara. Contrariamente a quanto assume

la resistente, la presenza della specifica componente di archiviazione era

tutt'altro che implicita nell'offerta. "__________" e "__________"

sono in effetti due programmi distinti (di ottimizzazione dei flussi di lavoro

l'uno, di archiviazione elettronica l'altro), prodotti da due ditte differenti

Considerandi

e attivabili con licenze separate. Il fatto che il primo sia stato esplicitamente

previsto nell’offerta, non comporta pertanto che vi sia stato automaticamente previsto

anche il secondo. Proprio la necessità del municipio di ottenere la conferma

dell’inclusione delle licenze "__________" nel prezzo, comprova del

resto che l'offerta della CO 2 non era chiara ed univoca.

Priva di rilievo è la

circostanza per cui nelle dimostrazioni pratiche è stata presentata la

soluzione comprensiva dei due prodotti. Non corrispondendo quest'ultima a

quanto riportato nell'offerta, la soluzione che ha formato oggetto di

dimostrazione configura un'inammissibile modifica dell'offerta. A ragione,

quindi, la ricorrente sostiene che l'offerta della CO 2 andava esclusa dall'aggiudicazione.

Ciò vale pure per l'offerta

della __________, giunta seconda con il punteggio di 500 punti. Stando al

rapporto del consulente tecnico del municipio, pure questa concorrente non ha

infatti previsto la gestione dei documenti archiviati.

3.3

Dallo

stesso rapporto di valutazione risulta comunque anche che tutte le offerte, compresa

quella della RI 1, non erano conformi alle prescrizioni di gara. Nessuna era

atta a conseguire l'aggiudicazione. Il capitolato (pto. 4.2) richiedeva in

effetti licenze del tipo floating, tali da permettere di utilizzare il

programma da qualsiasi postazione di lavoro in modo contemporaneo, fino al

raggiungimento del numero di licenze acquistate. Nessuno dei partecipanti,

stando al rapporto (p. 7), ha tuttavia offerto licenze di questo tipo.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente

accolto, annullando la decisione di aggiudicazione. Va invece respinta la

domanda di aggiudicare direttamente la commessa alla ricorrente, poiché anche

la sua offerta andava esclusa in quanto non è conforme alla prescrizione di gara

che esigeva licenze del tipo floating.

Gli atti non vengono retrocessi al municipio per nuova

decisione sia perché l'impostazione del capitolato è talmente difettosa da non

permettere un'aggiudicazione conforme alle disposizioni della LCPubb, sia perché

comunque nessuna offerta è in grado di conseguirla.

La tassa di giustizia è suddivisa tra la ricorrente, il committente

e la ditta resistente secondo il rispettivo grado di soccombenza (art. 28

LPamm). Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 26, 32, 36 LCPubb; 10, 40

RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 43, 60 e 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 3 aprile 2008 del CO

1 è annullata.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'000.- è a carico del CO 1 e della CO 2 nella misura di

fr. 800.- ciascuno e della RI 1 nella misura di fr. 400.-.

3. Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico,

entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

.

1. Municipio

di Mendrisio, 6850 Mendrisio,

2. TC

Systems SA, 6900 Massagno,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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