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Decisione

52.2008.155

Domanda di costruzione per un centro per la raccolta dei rifiuti. In assenza di prescrizioni di dettaglio valide per il comparto, le norme edificatorie generali si applicano anche nella zona per attre

24 settembre 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I VP e i VLI sono fissati dagli allegati

all'OIF a seconda del tipo di impianto ed in funzione del grado di sensibilità

(GdS) assegnato alle singole zone di utilizzazione.

4.2. Concretamente, alla zona AP/CP è stato

attribuito il GdS II (art. 21 NAPR), che secondo l'allegato 6 all'OIF comporta

VP di 55 dB(A) di giorno e 45 dB(A) di notte, rispettivamente VLI di 60 dB(A)

di giorno e 50 dB(A) di notte.

Sulla base dei quantitativi di rifiuti

raccolti nel 2005, della capacità dei contenitori e del numero delle vuotature,

l'UPR del Dipartimento del territorio ha calcolato in 48.0 dB(A) il livello

sonoro complessivo (Lr ) prodotto dall'esercizio dell'impianto sul

fondo dell'insorgente. L'incremento del livello sonoro derivante dal traffico

indotto dall'impianto è stato calcolato in 1.6 dB(A), che aggiunto al livello

Considerandi

sonoro dello scarso traffico transitante sulla strada d'accesso rimane

ampiamente contenuto nei VLI [60 dB(A)] della zona.

I calcoli dell'UPR attestano la conformità

dell'impianto per rapporto alle disposizioni della legislazione ambientale

concretamente applicabile. Essi appaiono sostanzialmente corretti ed attendibili.

Non v'è motivo di dubitare della loro affidabilità. Nemmeno il ricorrente

solleva particolari contestazioni al riguardo, limitandosi a chiedere

genericamente l'allestimento di una perizia fonica. Richiesta, questa, che può

essere senz'altro respinta siccome palesemente ingiustificata.

5.

In esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, annullando

la decisione governativa e confermando la licenza edilizia alle condizioni

illustrate in precedenza.

La tassa di giustizia, commisurata al

lavoro occasionato, è suddivisa tra le parti proporzionalmente al rispettivo

grado di soccombenza (art. 28 LPamm). Il comune rifonderà al ricorrente,

assistito da un legale, un'indennità per ripetibili commisurata secondo lo

stesso criterio (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 11-12, 25 LPAmb; 7, 9 OIF; 29

LALPT; 42 RLE; 6 LCFo; 13, 18, 45 NAPR di Lumino; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60,

61, 65 LPAmm,

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1.

la decisione 2 aprile

2008 del Consiglio di Stato (n. 1681) è annullata;

1.2.

la licenza edilizia 14

febbraio 2007 rilasciata dal municipio di Lumino al comune è confermata alle

seguenti condizioni:

-

soppressione del

magazzino rifiuti speciali;

-

allontanamento dei

contenitori per rifiuti a 4.00 m dal confine.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente ed il

comune di Lumino, che rifonderà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di

ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso

in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4. Intimazione

a:

1. Municipio

di Lumino, 6533 Lumino,

2. Dipartimento

del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

3. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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