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Decisione

52.2008.168

Permesso di dimora per motivi di lavoro a un cittadino di uno dei nuovi Stati membri della CE

16 giugno 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 5 febbraio

2008, l'Ufficio della manodopera estera (UMOE) ha respinto la richiesta 11

ottobre 2007 dell'Albergo __________, volta a ottenere il rilascio di un

permesso di dimora CE/AELS a favore del dipendente RI 1 (1962), cittadino

polacco, per lavorare, con un salario di fr. 4'500.– lordi mensili, come operaio

manutentore.

L'autorità ha rilevato che per occupare il posto vacante era

possibile, con le opportune ricerche, far capo alla manodopera indigena alle

condizioni salariali e lavorative conformi a quelle in uso nella professione.

La decisione è stata resa sulla base dell'ALC e del relativo Protocollo, degli

art. 11 e 38 cpv. 3 OLCP, della LALPS e degli art. 4a, 8, 12, 19a e 34 RLALPS

CE/AELS.

B. Con giudizio 16 aprile 2008

il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo

l'impugnativa contro di essa interposta dall'Albergo __________ e da RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il datore di lavoro non

avesse dimostrato di avere fatto gli sforzi necessari per rintracciare

una persona con il profilo richiesto al fine di rispettare,

come prevede l'ALC, il principio della priorità che occorre dare ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro elvetico. Ha

quindi considerato legittimo negare, sulla base dell'art. 27 OLCP e per

analogia con l'art. 7 OLS, il permesso richiesto in favore del cittadino polacco

che il datore di lavoro intendeva assumere.

C. Contro la predetta pronunzia

governativa RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora al

fine di svolgere l'attività di operaio manutentore presso l'Albergo __________.

Il ricorrente ritiene che il suo datore di lavoro abbia

profuso gli sforzi necessari per rintracciare una persona con

il profilo richiesto, notificando il posto vacante agli Uffici regionali di

collocamento di Locarno, Bellinzona e Biasca.

D. All'accoglimento del ricorso

si oppongono il Consiglio di Stato e l'UMOE con argomenti di cui si dirà, se

necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La domanda di rilascio

di un permesso di dimora per svolgere un'attività lucrativa, da cui trae

origine la causa in esame, è stata presentata all'autorità dipartimentale prima

dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale

sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20). Ne discende che qualora

il diritto interno fosse applicabile alla presente fattispecie, conformemente

alla disposizione transitoria enunciata all'art. 126 cpv. 1 LStr, la stessa andrebbe

esaminata sotto il profilo della legge federale concernente la dimora e il

domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e delle relative ordinanze,

segnatamente l'ODDS e l'OLS.

1.2. Ferma questa premessa, in materia

di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo

a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di

Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere

impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a

LALPS).

1.3. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i

permessi di dimora, di domicilio o di lavoro, salvo laddove un diritto

all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del

diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS

173.110; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.4. Va rilevato che non esiste alcun trattato tra la

Confederazione Elvetica e la Repubblica di Polonia che regoli in modo specifico

il soggiorno in Svizzera dei cittadini di quest'ultimo Paese, dal quale

potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno o di lavoro.

1.5. L’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera

e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione

delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), si rivolge ai cittadini elvetici e a

quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro

diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle attività economiche e

di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC),

stabilendo delle norme direttamente applicabili che, in linea di principio, derogano

alle disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS). Tale Accordo è stato esteso

ai cittadini della Repubblica di Polonia a partire dal 1° aprile 2006 (v. Protocollo

26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo in parola ai nuovi Stati

membri della CE; RU 2006 995).

RI 1 (1962), in quanto cittadino polacco e titolare di un

passaporto valido, dispone in linea di principio di un diritto originario per

chiedere di poter lavorare nel nostro Paese in virtù delle disposizioni

dell'ALC. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere

dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso in materia di

diritto pubblico, ne discende che anche la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo a statuire sull'impugnativa è data (DTF 131 II 339 consid. 1.2,

con rinvii).

1.6. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 LPamm)

e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto

ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. Giusta l'art. 4 ALC, è garantito il diritto dei cittadini degli Stati

membri della Comunità europea e della Svizzera di

soggiornare e di accedere a un’attività economica nel territorio dell’altra

parte contraente, fatte salve le disposizioni dell’art. 10

e conformemente alle disposizioni dell’allegato I.

La Svizzera e - tra le altre - la Repubblica di

Polonia possono mantenere, fino al 31 maggio 2007, nei confronti dei lavoratori

di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli

della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro

e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini della parte

contraente interessata (art. 10 n. 2a primo periodo ALC). Le disposizioni relative a tali controlli sono

state prorogate fino al 30 aprile 2011 (art. 38 cpv. 3 OLCP).

Secondo l'art. 15 prima frase ALC, gli allegati e i

protocolli dell'Accordo ne costituiscono parte integrante.

2.2

Prima che la competente autorità cantonale

rilasci a un cittadino dei nuovi Stati membri della CE un permesso per

l’esercizio di un’attività lucrativa dipendente, l’autorità cantonale preposta

al mercato del lavoro stabilisce mediante decisione formale se sono adempiuti i

presupposti per il rilascio del permesso dal profilo del mercato del lavoro. La

procedura è retta dal diritto cantonale (art. 27 OLCP).

2.3

Va osservato che, benché l'accordo in

parola sia direttamente applicabile (cosiddetto trattato

"self-executing"), l'art. 12 ALC precisa comunque che esso non

pregiudica eventuali disposizioni nazionali più favorevoli tanto per i

cittadini delle parti contraenti quanto per i membri della loro famiglia.

Ritenuto che la normativa interna non

prevede disposizioni più favorevoli di quelle disposte dall'ALC, il caso in

esame va esaminato sotto il profilo dell'accordo settoriale in parola.

3.

3.1. Come accennato in

narrativa, l'11 ottobre 2007 l'Albergo __________ ha chiesto all'UMOE di

rilasciare un permesso di dimora CE/AELS in favore a RI 1, affinché

quest'ultimo potesse lavorare alle sue dipendenze come operaio manutentore con

un salario di fr. 4'500.– lordi mensili.

Il 5 febbraio 2008 l'UMOE ha respinto la domanda, in quanto sarebbe

stato possibile far capo alla manodopera indigena per occupare il posto vacante

per tale genere di attività, alle condizioni salariali e lavorative conformi a

quelle in uso nella professione.

Anche perché il datore di lavoro, nonostante l'obbligo di collaborare cui è tenuto, non

aveva dimostrato gli sforzi intrapresi per trovare una persona col profilo richiesto.

In siffatte circostanze, l'autorità dipartimentale non poteva

quindi fare altro che negare il permesso richiesto.

3.2

Dinnanzi al Tribunale, il ricorrente sostiene di avere sufficientemente

dimostrato gli sforzi intrapresi nella ricerca di persone idonee sul mercato

interno. A sostegno della sua tesi, versa agli atti tre scritti, recanti la data

del 29 febbraio 2008 e indirizzati agli Uffici regionali di collocamento di

Bellinzona, Locarno e Biasca, con i quali il suo patrocinatore chiedeva invano se

vi erano persone iscritte alla disoccupazione con il seguente profilo:

"uomo in grado di

lavorare autonomamente quale elettricista, idraulico, muratore con esperienza

professionale nei diversi rami in grado di svolgere tutti i lavori di manutenzione

corrente e migliorie di un fabbricato complesso e vetusto (ad es. ricerca e riparazioni

perdite di acqua dal sistema del riscaldamento; insolazione muri ove vi sono infiltrazione

di umidità; allacciamenti elettrici che non richiedono interventi sulla distribuzione

centrale; ripristino pavimenti in cotto; monocottura e pacchetto; riparazione

utensileria diversa di albergo; riparazione serramenteria, mobili, sia quale

falegname che fabbro ferraio, ecc.). L'attività è a tempo pieno sull'arco

dell'intero anno nella zona del Locarnese".

Ora, lo sforzo profuso dal datore di lavoro,

peraltro dimostrato solo in questa sede, non è certamente sufficiente per

ritenere che egli abbia fatto tutto il possibile per rintracciare una persona con

il profilo richiesto e che rispetti il principio della

priorità che occorre dare ai lavoratori integrati nel mercato

regolare del lavoro elvetico.

Giova ricordare che i datori di lavoro devono annunciare con

sufficiente anticipo agli uffici regionali di collocamento (URC), in vista

della pubblicazione in PLASTA (PLAcement et STAtistique du marché

du travail), i posti vacanti che potranno verosimilmente essere occupati

solo da lavoratori cittadini dei dieci nuovi Stati membri della CE, tra i quali

quelli della Repubblica di Polonia. Ora, nel caso concreto la notifica del

posto vacante è invece stata fatta soltanto dopo la decisione negativa del dipartimento.

Per di più la richiesta riporta mansioni estremamente dettagliate e vincolanti,

allorquando l'istanza di rilascio del permesso si limitava a indicare l'attività

generica di "operaio manutentore".

Inoltre il datore di lavoro ha limitato la propria ricerca alle persone iscritte alla disoccupazione. Egli non ha

dimostrato per contro di avere intrapreso le ricerche necessarie

anche all'infuori di tale settore, tramite offerte d'impiego pubblicate nella stampa quotidiana o specializzata,

nei media elettronici, o tramite un'agenzia di collocamento privata come

prevedono le Istruzioni relative

all'OLCP emanate dall'Ufficio federale della migrazione (v. n. 5.6.2, stato al

1° giugno 2007).

4.

In esito alle

considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto e

confermata la decisione dell'UMOE, senza che sia necessario verificare se il

salario previsto, di fr. 4'500.– lordi mensili, per l'attività di operaio

manutentore che RI 1 avrebbe dovuto svolgere presso l'Albergo __________, sia

conforme a quello in uso nella professione.

Tasse e spese di giustizia seguono

la soccombenza (art. 28 LPamm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 1, 4, 10, 12, 15 ALC e il suo

Allegato I; 27, 38 OLCP; 83 lett. c n. 2 LTF; 3, 18, 26, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1.

In

quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

La

tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del

ricorrente.

3.

Contro la presente decisione

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg. LTF).

Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il

medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale (art. 113 e segg. LTF).

4.

Intimazione a:

,

,

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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