52.2008.168
Permesso di dimora per motivi di lavoro a un cittadino di uno dei nuovi Stati membri della CE
16 giugno 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2008.168
Data decisione, Autorità:
16.06.2008, TRAM
Titolo:
Permesso di dimora per motivi di lavoro a un cittadino di uno dei nuovi Stati membri della CE
LEGITTIMAZIONE
PERMESSO CE O AELS
art. 1 ALC
art. 4 ALC
art. 10 ALC
art. 12 ALC
art. 15 ALC
art. 38 ALC
art. 27 OLCP
Incarto n.
52.2008.168
Lugano
16 giugno 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 6 maggio 2008 di
RI
1 , __________
patrocinato
dall' PA 1
contro
la
risoluzione 16 aprile 2008 (n. 1988) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 5 febbraio 2008
del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della promozione
economica, Ufficio della manodopera estera, in materia di rifiuto di rilascio
di un permesso di dimora per svolgere un'attività lucrativa presso l'Albergo;
viste le risposte:
- 13 maggio 2008 del Consiglio di
Stato,
- 15 maggio 2008 dell'Ufficio della
manodopera estera (ora: Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro);
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con decisione 5 febbraio
2008, l'Ufficio della manodopera estera (UMOE) ha respinto la richiesta 11
ottobre 2007 dell'Albergo __________, volta a ottenere il rilascio di un
permesso di dimora CE/AELS a favore del dipendente RI 1 (1962), cittadino
polacco, per lavorare, con un salario di fr. 4'500.– lordi mensili, come operaio
manutentore.
L'autorità ha rilevato che per occupare il posto vacante era
possibile, con le opportune ricerche, far capo alla manodopera indigena alle
condizioni salariali e lavorative conformi a quelle in uso nella professione.
La decisione è stata resa sulla base dell'ALC e del relativo Protocollo, degli
art. 11 e 38 cpv. 3 OLCP, della LALPS e degli art. 4a, 8, 12, 19a e 34 RLALPS
CE/AELS.
B. Con giudizio 16 aprile 2008
il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta dall'Albergo __________ e da RI 1.
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il datore di lavoro non
avesse dimostrato di avere fatto gli sforzi necessari per rintracciare
una persona con il profilo richiesto al fine di rispettare,
come prevede l'ALC, il principio della priorità che occorre dare ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro elvetico. Ha
quindi considerato legittimo negare, sulla base dell'art. 27 OLCP e per
analogia con l'art. 7 OLS, il permesso richiesto in favore del cittadino polacco
che il datore di lavoro intendeva assumere.
C. Contro la predetta pronunzia
governativa RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora al
fine di svolgere l'attività di operaio manutentore presso l'Albergo __________.
Il ricorrente ritiene che il suo datore di lavoro abbia
profuso gli sforzi necessari per rintracciare una persona con
il profilo richiesto, notificando il posto vacante agli Uffici regionali di
collocamento di Locarno, Bellinzona e Biasca.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato e l'UMOE con argomenti di cui si dirà, se
necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La domanda di rilascio
di un permesso di dimora per svolgere un'attività lucrativa, da cui trae
origine la causa in esame, è stata presentata all'autorità dipartimentale prima
dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale
sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20). Ne discende che qualora
il diritto interno fosse applicabile alla presente fattispecie, conformemente
alla disposizione transitoria enunciata all'art. 126 cpv. 1 LStr, la stessa andrebbe
esaminata sotto il profilo della legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e delle relative ordinanze,
segnatamente l'ODDS e l'OLS.
1.2. Ferma questa premessa, in materia
di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a
LALPS).
1.3. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i
permessi di dimora, di domicilio o di lavoro, salvo laddove un diritto
all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del
diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS
173.110; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.4. Va rilevato che non esiste alcun trattato tra la
Confederazione Elvetica e la Repubblica di Polonia che regoli in modo specifico
il soggiorno in Svizzera dei cittadini di quest'ultimo Paese, dal quale
potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno o di lavoro.
1.5. L’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera
e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione
delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), si rivolge ai cittadini elvetici e a
quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro
diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle attività economiche e
di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC),
stabilendo delle norme direttamente applicabili che, in linea di principio, derogano
alle disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS). Tale Accordo è stato esteso
ai cittadini della Repubblica di Polonia a partire dal 1° aprile 2006 (v. Protocollo
26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo in parola ai nuovi Stati
membri della CE; RU 2006 995).
RI 1 (1962), in quanto cittadino polacco e titolare di un
passaporto valido, dispone in linea di principio di un diritto originario per
chiedere di poter lavorare nel nostro Paese in virtù delle disposizioni
dell'ALC. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere
dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso in materia di
diritto pubblico, ne discende che anche la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire sull'impugnativa è data (DTF 131 II 339 consid. 1.2,
con rinvii).
1.6. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 LPamm)
e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
2.1. Giusta l'art. 4 ALC, è garantito il diritto dei cittadini degli Stati
membri della Comunità europea e della Svizzera di
soggiornare e di accedere a un’attività economica nel territorio dell’altra
parte contraente, fatte salve le disposizioni dell’art. 10
e conformemente alle disposizioni dell’allegato I.
La Svizzera e - tra le altre - la Repubblica di
Polonia possono mantenere, fino al 31 maggio 2007, nei confronti dei lavoratori
di una di queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli
della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro
e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini della parte
contraente interessata (art. 10 n. 2a primo periodo ALC). Le disposizioni relative a tali controlli sono
state prorogate fino al 30 aprile 2011 (art. 38 cpv. 3 OLCP).
Secondo l'art. 15 prima frase ALC, gli allegati e i
protocolli dell'Accordo ne costituiscono parte integrante.
2.2
Prima che la competente autorità cantonale
rilasci a un cittadino dei nuovi Stati membri della CE un permesso per
l’esercizio di un’attività lucrativa dipendente, l’autorità cantonale preposta
al mercato del lavoro stabilisce mediante decisione formale se sono adempiuti i
presupposti per il rilascio del permesso dal profilo del mercato del lavoro. La
procedura è retta dal diritto cantonale (art. 27 OLCP).
2.3
Va osservato che, benché l'accordo in
parola sia direttamente applicabile (cosiddetto trattato
"self-executing"), l'art. 12 ALC precisa comunque che esso non
pregiudica eventuali disposizioni nazionali più favorevoli tanto per i
cittadini delle parti contraenti quanto per i membri della loro famiglia.
Ritenuto che la normativa interna non
prevede disposizioni più favorevoli di quelle disposte dall'ALC, il caso in
esame va esaminato sotto il profilo dell'accordo settoriale in parola.
3.
3.1. Come accennato in
narrativa, l'11 ottobre 2007 l'Albergo __________ ha chiesto all'UMOE di
rilasciare un permesso di dimora CE/AELS in favore a RI 1, affinché
quest'ultimo potesse lavorare alle sue dipendenze come operaio manutentore con
un salario di fr. 4'500.– lordi mensili.
Il 5 febbraio 2008 l'UMOE ha respinto la domanda, in quanto sarebbe
stato possibile far capo alla manodopera indigena per occupare il posto vacante
per tale genere di attività, alle condizioni salariali e lavorative conformi a
quelle in uso nella professione.
Anche perché il datore di lavoro, nonostante l'obbligo di collaborare cui è tenuto, non
aveva dimostrato gli sforzi intrapresi per trovare una persona col profilo richiesto.
In siffatte circostanze, l'autorità dipartimentale non poteva
quindi fare altro che negare il permesso richiesto.
3.2
Dinnanzi al Tribunale, il ricorrente sostiene di avere sufficientemente
dimostrato gli sforzi intrapresi nella ricerca di persone idonee sul mercato
interno. A sostegno della sua tesi, versa agli atti tre scritti, recanti la data
del 29 febbraio 2008 e indirizzati agli Uffici regionali di collocamento di
Bellinzona, Locarno e Biasca, con i quali il suo patrocinatore chiedeva invano se
vi erano persone iscritte alla disoccupazione con il seguente profilo:
"uomo in grado di
lavorare autonomamente quale elettricista, idraulico, muratore con esperienza
professionale nei diversi rami in grado di svolgere tutti i lavori di manutenzione
corrente e migliorie di un fabbricato complesso e vetusto (ad es. ricerca e riparazioni
perdite di acqua dal sistema del riscaldamento; insolazione muri ove vi sono infiltrazione
di umidità; allacciamenti elettrici che non richiedono interventi sulla distribuzione
centrale; ripristino pavimenti in cotto; monocottura e pacchetto; riparazione
utensileria diversa di albergo; riparazione serramenteria, mobili, sia quale
falegname che fabbro ferraio, ecc.). L'attività è a tempo pieno sull'arco
dell'intero anno nella zona del Locarnese".
Ora, lo sforzo profuso dal datore di lavoro,
peraltro dimostrato solo in questa sede, non è certamente sufficiente per
ritenere che egli abbia fatto tutto il possibile per rintracciare una persona con
il profilo richiesto e che rispetti il principio della
priorità che occorre dare ai lavoratori integrati nel mercato
regolare del lavoro elvetico.
Giova ricordare che i datori di lavoro devono annunciare con
sufficiente anticipo agli uffici regionali di collocamento (URC), in vista
della pubblicazione in PLASTA (PLAcement et STAtistique du marché
du travail), i posti vacanti che potranno verosimilmente essere occupati
solo da lavoratori cittadini dei dieci nuovi Stati membri della CE, tra i quali
quelli della Repubblica di Polonia. Ora, nel caso concreto la notifica del
posto vacante è invece stata fatta soltanto dopo la decisione negativa del dipartimento.
Per di più la richiesta riporta mansioni estremamente dettagliate e vincolanti,
allorquando l'istanza di rilascio del permesso si limitava a indicare l'attività
generica di "operaio manutentore".
Inoltre il datore di lavoro ha limitato la propria ricerca alle persone iscritte alla disoccupazione. Egli non ha
dimostrato per contro di avere intrapreso le ricerche necessarie
anche all'infuori di tale settore, tramite offerte d'impiego pubblicate nella stampa quotidiana o specializzata,
nei media elettronici, o tramite un'agenzia di collocamento privata come
prevedono le Istruzioni relative
all'OLCP emanate dall'Ufficio federale della migrazione (v. n. 5.6.2, stato al
1° giugno 2007).
4.
In esito alle
considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto e
confermata la decisione dell'UMOE, senza che sia necessario verificare se il
salario previsto, di fr. 4'500.– lordi mensili, per l'attività di operaio
manutentore che RI 1 avrebbe dovuto svolgere presso l'Albergo __________, sia
conforme a quello in uso nella professione.
Tasse e spese di giustizia seguono
la soccombenza (art. 28 LPamm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 10, 12, 15 ALC e il suo
Allegato I; 27, 38 OLCP; 83 lett. c n. 2 LTF; 3, 18, 26, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1.
In
quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
La
tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del
ricorrente.
3.
Contro la presente decisione
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna
entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg. LTF).
Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il
medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale (art. 113 e segg. LTF).
4.
Intimazione a:
,
,
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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