52.2008.171
Esclusione di un'offerta
17 giugno 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2008.171
Data decisione, Autorità:
17.06.2008, TRAM
Titolo:
Esclusione di un'offerta
ESCLUSIONE
art. 26 LCPUBB
art. 38 LCPUBB
Incarto n.
52.2008.171
Lugano
17 giugno 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Sarah
Kalatchoff, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 7 maggio 2008 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la
decisione 25 aprile 2008 dell'CO 3 che aggiudica alla CO 1 la fornitura di
containers per il trasporto degli strumenti occorrenti alla centrale di
sterilizzazione di __________;
vista le risposte
- 19 maggio 2008 dell'CO 3;
- 20 maggio 2008 dell'Ufficio lavori
sussidiati e appalti (ULSA);
preso atto:
- delle repliche 6 giugno 2008 della RI
1;
- della duplica 13 giugno 2008 dell'CO
3;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 14 gennaio 2008 l'CO
3 (__________) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge cantonale
sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura di containers per il
servizio centrale di sterilizzazione;
che al capitolato era allegato l'usuale foglio di correzione,
recante l'avvertenza secondo cui correzioni o cancellature dei prezzi,
comportano l'esclusione dell'offerta;
che il formulario precisava che eventuali correzioni dei
prezzi unitari vanno notificati nel presente formulario, che è parte integrante
dell'offerta; esso era costituito da una tabella strutturata come segue:
Pag.
Posizione
Prezzo
esposto
Prezzo
corretto
Importo
totale offerta (IVA esclusa)
IVA
Importo
totale complessivo corretto
che alla gara hanno preso parte quattro ditte; fra queste la
ricorrente RI 1 (__________) e la CO 1 (__________);
che l'offerta della RI 1, compilata a mano, alla posizione
12.1.2. alle voci codice articolo, costo unitario e costo totale, contiene
un errore, che è stato rettificato con l'apposito liquido di correzione (tipp -
ex);
che, dopo la correzione, la posizione in oggetto risultava
così compilata: codice articolo: JF 685 R, costo unitario: 166.60;
costo totale: 4'165.-;
che la RI 1 ha inoltre compilato il foglio di correzione,
limitatamente alle caselle relative all'importo totale corretto, aggiungendo a
mano l'annotazione vedere la offerta 911369;
che all'offerta compilata a mano e rettificata con il liquido
di correzione la RI 1 ha allegato un'offerta allestita con l'elaboratore
elettronico, recante il numero 911369, nella quale le indicazioni summenzionate
sono riportate come figurano sull'offerta manoscritta e corretta;
che con decisione 25 aprile 2008 l'__________ ha aggiudicato
la commessa alla __________, escludendo nel contempo la __________ perché aveva
inserito delle correzioni sui prezzi unitari;
che contro la predetta decisione la __________ insorge
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
l'insorgente ritiene in sostanza che l'applicazione rigorosa
della clausola del foglio di correzione che commina l'esclusione in caso di
correzioni prefiguri un formalismo eccessivo;
che all'accoglimento del ricorso si oppone l'ULSA contestando
le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno
discussi nei seguenti considerandi;
che l'__________ si limita ad opporsi alla concessione
dell'effetto sospensivo al ricorso;
che con la replica l'insorgente ha ulteriormente sviluppato
le sue tesi, facendo presente che la pos. A.7.1 delle prescrizioni di gara
ammette la correzione da parte del committente degli errori evidenti, quali
errori di calcolo e di scrittura; a maggior ragione, sostiene, andrebbe ammessa
la correzione da parte del concorrente;
che con la duplica l'__________ si è limitato a sottolineare
l'urgenza della fornitura;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che, avendo partecipato al concorso, la ricorrente è
legittimata a contestare la decisione dell'__________ nella misura in cui l'ha
esclusa dalla gara (art. 43 della legge di procedura sulle cause amministrative
del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1); in caso di successo di questa
contestazione, sarà anche abilitata ad impugnare la decisione di aggiudicazione;
che, con questa riserva, il ricorso, tempestivo, è ricevibile
in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti
(art. 18 LPamm); non sussiste invero contestazione sui fatti;
che a norma dell’art. 26 cpv. 2 LCPubb, il committente
esclude dalla procedura le offerte che presentano lacune formali rilevanti;
offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato
devono per principio essere escluse dall'aggiudicazione (Vinicio Malfanti, Principali novità
introdotte dalla LCPubb, RDAT I 2001, pag. 452);
che, notoriamente, il bando di concorso ed il capitolato
d'appalto stabiliscono le regole della gara; quest'ultime vincolano tanto i
concorrenti, quanto il committente, che in ossequio al principio di legalità ed
a quello della parità di trattamento può prendere in considerazione per
l'aggiudicazione soltanto offerte conformi alle prescrizioni;
che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta conteneva,
quale prima pagina dopo il frontespizio, l'usuale formulario, denominato foglio
Fatti
di correzione, destinato a permettere ai concorrenti di rettificare
eventuali prezzi indicati erroneamente, evitando cancellature, soprascritture o
altri accorgimenti;
che questo particolare formulario era già in uso nei concorsi
indetti secondo la vecchia legge sugli appalti, ove vigeva un rigore formale
particolarmente pronunciato, volto essenzialmente a prevenire pratiche
scorrette o addirittura illegali nella trattazione delle offerte;
che al fine di evitare qualsiasi contestazione sui limiti
delle rettifiche che potevano essere apportate ai prezzi esposti erroneamente
nel modulo d'offerta, tale foglio di correzione stabiliva tassativamente
ed inequivocabilmente che qualsiasi correzione apportata ai prezzi indicati
senza far uso dell'apposito formulario avrebbe comportato l'esclusione
dell'offerta dalla gara (STA 52.2006.414 del 22 gennaio 2007);
che, nel caso in esame, il foglio di correzione annesso al
modulo d'offerta e dichiarato parte integrante dell'offerta comminava
chiaramente ed esplicitamente l'esclusione dell'offerta in caso di correzioni
o cancellature dei prezzi;
che, cancellando con il liquido correttore i prezzi esposti
alla posizione 12.1.2 del modulo d'offerta, la __________ ha perfezionato gli
estremi per essere esclusa dalla gara;
che l'esclusione dalla gara di un'offerta non conforme ai
severi requisiti del bando non è viziata da eccesso di formalismo, allorché
tale conseguenza è espressamente prevista da una prescrizione di gara (STA
52.2003.45 del 3 marzo 2003, n. = BR 4/2004, n. 30);
che, invano, pretende la ricorrente di contestare in questa
sede la clausola in oggetto; contro le decisioni di aggiudicazione non sono
proponibili eccezioni che non sono state sollevate mediante impugnazione del
bando (art. 38 cpv. 3 LCPubb); elementi del bando rimasti incontestati in sede di
pubblicazione della documentazione di gara ed accettati con l'inoltro
dell'offerta (art. 40 cpv. 2 del regolamento di applicazione della LCPubb e del
CIAP del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), non possono essere
rimessi in discussione in sede di ricorso contro la decisione di aggiudicazione;
che le prescrizioni di gara possono essere ancora contestate
in sede di ricorso contro la decisione di aggiudicazione soltanto in casi
eccezionali, segnatamente quando i concorrenti non l'hanno contestata poiché
potevano prevederne la portata;
che, nel caso concreto, la portata della clausola comminante
l'esclusione dalla gara in caso di correzioni o cancellature dei prezzi
era chiara ed immediatamente comprensibile;
che è ben vero che la ricorrente non aveva motivo di
contestarla al momento della pubblicazione del bando; dal profilo della buona
fede non può tuttavia esserle concesso di censurarla ancora in sede di ricorso
contro l'aggiudicazione, poiché le premesse dell'esclusione che reputa viziate
da formalismo eccessivo sono state poste in essere dalla stessa __________,
disattendendo la chiara ed inequivocabile prescrizione di gara;
che le censure ora sollevate dall'insorgente sarebbero comunque
state respinte anche se fossero state proposte per tempo mediante impugnazione
del bando (art. 37 lett. a LCPubb);
che nella controversa disposizione non sarebbe infatti stato
ravvisabile alcun abuso della libertà di decisione, che deve essere
riconosciuta al committente nell'impostazione delle prescrizioni di gara
disciplinanti la redazione delle offerte; in altri termini, non gli si sarebbe
potuto rimproverare di porre esigenze formali eccessive, stabilendo che le
offerte recanti correzioni e cancellature sarebbero state escluse dalla gara;
che prescrizioni formali rigorose non si pongono d'altro
canto in contrasto con il divieto di formalismo eccessivo se tutelano un interesse
degno di protezione e non fine a se stesso (Peter
Galli/ André Moser/Elisabeth Lang/Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen
Beschaffungsrechts, II. ed., Zurigo 2007, vol. 1, pag. 117);
che lo scopo di evitare contestazioni sull'ammissibilità di
offerte recanti correzioni e cancellature perseguito dalla clausola in discussione
appare sorretto da un interesse degno di protezione;
l'adempimento della controversa prescrizione non poneva alcuna
particolare difficoltà ai concorrenti;
che non è dato di vedere per qual motivo in sede di ricorso
contro l'aggiudicazione dovrebbero essere ammesse eccezioni che se fossero
state proposte tempestivamente mediante impugnazione del bando sarebbero state
senz'altro respinte;
che l'applicabilità della suddetta prescrizione non dipende
dall'univocità della rettifica operata o dall'assenza di dubbi circa il suo
autore; né dipende dall'utilizzo conforme o meno del foglio di correzione; il
motivo d'esclusione è dato dalla presenza stessa di correzioni e cancellature
nel modulo d'offerta;
che, in concreto, le premesse dell'esclusione si sono
realizzate a partire dal momento in cui la ricorrente ha apportato correzioni e
cancellature ai prezzi esposti alla posizione 12.1.2 del modulo d'offerta;
privo di rilievo è il fatto che abbia anche compilato il foglio di correzione
(in modo peraltro non conforme);
che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il
ricorso va dunque respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente
secondo soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 36, 37, 38 LCPubb; 40 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 60, 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente.
3.
Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
4.
Intimazione a:
;
;
;
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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