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Decisione

52.2008.171

Esclusione di un'offerta

17 giugno 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

di correzione, destinato a permettere ai concorrenti di rettificare

eventuali prezzi indicati erroneamente, evitando cancellature, soprascritture o

altri accorgimenti;

che questo particolare formulario era già in uso nei concorsi

indetti secondo la vecchia legge sugli appalti, ove vigeva un rigore formale

particolarmente pronunciato, volto essenzialmente a prevenire pratiche

scorrette o addirittura illegali nella trattazione delle offerte;

che al fine di evitare qualsiasi contestazione sui limiti

delle rettifiche che potevano essere apportate ai prezzi esposti erroneamente

nel modulo d'offerta, tale foglio di correzione stabiliva tassativamente

ed inequivocabilmente che qualsiasi correzione apportata ai prezzi indicati

senza far uso dell'apposito formulario avrebbe comportato l'esclusione

dell'offerta dalla gara (STA 52.2006.414 del 22 gennaio 2007);

che, nel caso in esame, il foglio di correzione annesso al

modulo d'offerta e dichiarato parte integrante dell'offerta comminava

chiaramente ed esplicitamente l'esclusione dell'offerta in caso di correzioni

o cancellature dei prezzi;

che, cancellando con il liquido correttore i prezzi esposti

alla posizione 12.1.2 del modulo d'offerta, la __________ ha perfezionato gli

estremi per essere esclusa dalla gara;

che l'esclusione dalla gara di un'offerta non conforme ai

severi requisiti del bando non è viziata da eccesso di formalismo, allorché

tale conseguenza è espressamente prevista da una prescrizione di gara (STA

52.2003.45 del 3 marzo 2003, n. = BR 4/2004, n. 30);

che, invano, pretende la ricorrente di contestare in questa

sede la clausola in oggetto; contro le decisioni di aggiudicazione non sono

proponibili eccezioni che non sono state sollevate mediante impugnazione del

bando (art. 38 cpv. 3 LCPubb); elementi del bando rimasti incontestati in sede di

pubblicazione della documentazione di gara ed accettati con l'inoltro

dell'offerta (art. 40 cpv. 2 del regolamento di applicazione della LCPubb e del

CIAP del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), non possono essere

rimessi in discussione in sede di ricorso contro la decisione di aggiudicazione;

che le prescrizioni di gara possono essere ancora contestate

in sede di ricorso contro la decisione di aggiudicazione soltanto in casi

eccezionali, segnatamente quando i concorrenti non l'hanno contestata poiché

potevano prevederne la portata;

che, nel caso concreto, la portata della clausola comminante

l'esclusione dalla gara in caso di correzioni o cancellature dei prezzi

era chiara ed immediatamente comprensibile;

che è ben vero che la ricorrente non aveva motivo di

contestarla al momento della pubblicazione del bando; dal profilo della buona

fede non può tuttavia esserle concesso di censurarla ancora in sede di ricorso

contro l'aggiudicazione, poiché le premesse dell'esclusione che reputa viziate

da formalismo eccessivo sono state poste in essere dalla stessa __________,

disattendendo la chiara ed inequivocabile prescrizione di gara;

che le censure ora sollevate dall'insorgente sarebbero comunque

state respinte anche se fossero state proposte per tempo mediante impugnazione

del bando (art. 37 lett. a LCPubb);

che nella controversa disposizione non sarebbe infatti stato

ravvisabile alcun abuso della libertà di decisione, che deve essere

riconosciuta al committente nell'impostazione delle prescrizioni di gara

disciplinanti la redazione delle offerte; in altri termini, non gli si sarebbe

potuto rimproverare di porre esigenze formali eccessive, stabilendo che le

offerte recanti correzioni e cancellature sarebbero state escluse dalla gara;

che prescrizioni formali rigorose non si pongono d'altro

canto in contrasto con il divieto di formalismo eccessivo se tutelano un interesse

degno di protezione e non fine a se stesso (Peter

Galli/ André Moser/Elisabeth Lang/Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen

Beschaffungsrechts, II. ed., Zurigo 2007, vol. 1, pag. 117);

che lo scopo di evitare contestazioni sull'ammissibilità di

offerte recanti correzioni e cancellature perseguito dalla clausola in discussione

appare sorretto da un interesse degno di protezione;

l'adempimento della controversa prescrizione non poneva alcuna

particolare difficoltà ai concorrenti;

che non è dato di vedere per qual motivo in sede di ricorso

contro l'aggiudicazione dovrebbero essere ammesse eccezioni che se fossero

state proposte tempestivamente mediante impugnazione del bando sarebbero state

senz'altro respinte;

che l'applicabilità della suddetta prescrizione non dipende

dall'univocità della rettifica operata o dall'assenza di dubbi circa il suo

autore; né dipende dall'utilizzo conforme o meno del foglio di correzione; il

motivo d'esclusione è dato dalla presenza stessa di correzioni e cancellature

nel modulo d'offerta;

che, in concreto, le premesse dell'esclusione si sono

realizzate a partire dal momento in cui la ricorrente ha apportato correzioni e

cancellature ai prezzi esposti alla posizione 12.1.2 del modulo d'offerta;

privo di rilievo è il fatto che abbia anche compilato il foglio di correzione

(in modo peraltro non conforme);

che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il

ricorso va dunque respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente

secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 36, 37, 38 LCPubb; 40 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 60, 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente.

3.

Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4.

Intimazione a:

;

;

;

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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