52.2008.173
Parziale chiusura di una terrazza
30 luglio 2008Italiano13 min
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Numero d'incarto:
52.2008.173
Data decisione, Autorità:
30.07.2008, TRAM
Titolo:
Parziale chiusura di una terrazza
TERRAZZA
art. 38 LE
art. 8 OIF
Incarto n.
52.2008.173
Lugano
30 luglio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 maggio 2008 di
RI 1
RI 2
RI 3
contro
la decisione 16 aprile 2008 del Consiglio di Stato (n.
__________), che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso
la licenza edilizia 11 febbraio 2008, rilasciata dal municipio di Savosa alla
comunione ereditaria fu CO 2 per chiudere, durante la stagione invernale, tre
lati di una tettoia del ristorante __________ (__________) con pannelli di
plexiglas;
viste le risposte:
- 26 maggio 2008 del
municipio di Savosa;
- 26 maggio 2008 della
comunione ereditaria fu CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
comunione ereditaria fu CO 2, qui resistente, è proprietaria del ristorante __________
(__________), situato a Savosa, lungo la strada cantonale che sale verso __________.
Sul terreno antistante il ristorante vi sono due ampie tettoie, aperte sui lati
e destinate al servizio esterno durante la bella stagione.
Il 14 settembre 2007, CO 6, membro della
predetta comunione ereditaria e titolare dell'esercizio pubblico, ha chiesto mediante
semplice notifica al municipio il permesso di chiudere una delle due tettoie su
tre lati con pannelli di plexiglas durante la stagione invernale, allo scopo di
permettere agli avventori che fumano di soddisfare all'esterno i loro bisogni.
Alla domanda si sono opposti i ricorrenti RI
1, RI 2 e RI 3, comproprietari del terreno confinante (__________), i quali
hanno sollevato una serie di obiezioni che hanno poi ripreso davanti alle
istanze di ricorso.
Dopo aver interpellato la Divisione delle
costruzioni, che ha dato il suo benestare, l'11 febbraio 2008 il municipio ha
rilasciato a titolo precario la licenza richiesta, respingendo nel contempo l'opposizione.
B. Con
giudizio 16 aprile 2008, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.
Disattese le censure d'ordine formale, il
Governo ha in sostanza ritenuto che la chiusura laterale della tettoia non
determinasse alcun aumento né della SUL, né delle immissioni foniche, che anzi
verrebbero attenuate grazie alla schermatura.
C. Contro il
predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
Rievocati i fatti salienti, gli insorgenti
ripropongono in questa sede le censure sollevate senza successo in prima
istanza. Un singolo membro della comunione ereditaria, obiettano anzitutto, non
sarebbe abilitato a chiedere il rilascio del permesso. La tettoia, soggiungono,
non sarebbe inoltre mai stata autorizzata. La chiusura laterale permetterebbe
di utilizzarla più a lungo, con conseguente aumento del carico ambientale.
L'intervento la renderebbe infine computabile nella SUL.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare
particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene CO 6,
contestando le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto necessario
saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La
legittimazione attiva degli insorgenti, proprietari di un fondo contermine e
già opponenti, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso tempestivo è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 della legge di procedura
sulle cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). La situazione
dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dagli atti ed
è sufficientemente nota a questo Tribunale per conoscenza diretta. Non occorre
dunque assumere ulteriori prove.
2. 2.1. Giusta
l'art. 4 cpv. 1 LE, la domanda di costruzione deve essere sottoscritta dal
proprietario del fondo. L'esigenza mira ad evitare al municipio di dover
esaminare domande di costruzione che non possono tradursi in realizzazioni
concrete, poiché all'istante fa difetto la capacità di disporre.
Di fronte a domande di costruzione, non
sottoscritte dal proprietario o da tutti gli aventi diritto di disporre, il
municipio può esigere che venga posto rimedio al difetto, pena il loro rigetto
in ordine. Esso può tuttavia anche darvi seguito. In questi casi, la licenza
che viene rilasciata è comunque incontestabile dal profilo dell'art. 4 cpv. 1
LE. Per definizione, la licenza edilizia si limita infatti ad accertare che
nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori
previsti (art. 1 cpv. 2 del regolamento di applicazione della legge edilizia
del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1). Non accerta anche che il beneficiario
può disporre del fondo.
2.2. In concreto, il municipio si è
accontentato della firma apposta sulla notifica da un singolo membro della
comunione ereditaria proprietaria della tettoia. Non ha chiesto se anche gli
altri ne condividessero l'iniziativa.
La decisione di dar comunque seguito alla
notifica non può essere contestata dai vicini opponenti dal profilo dell'art. 4
cpv. 1 LE. La licenza che ne è scaturita si pronuncia infatti soltanto sulla
conformità dell'intervento con le norme di diritto pubblico concretamente
applicabili. I membri della comunione ereditaria che non fossero d'accordo con
la chiusura laterale della tettoia potranno comunque sempre rivolgersi al
giudice civile per opporsi ai lavori.
Le censure che i ricorrenti ripropongono in
questa sede vanno dunque respinte.
3. 3.1. Le
domande di rilascio del permesso di costruzione vanno per principio trattate
secondo la procedura ordinaria (art. 4 seg. LE), che notoriamente implica la trasmissione
degli atti al Dipartimento del territorio, affinché si esprima sulla conformità
dell'intervento per rapporto alle leggi federali e cantonali che è competente
ad applicare (art. 5 cpv. 1 RLE). La procedura della notifica (art. 11 cpv. 1
LE) è data soltanto nei casi esplicitamente previsti dall'art. 6 cpv. 1 RLE,
che non richiamano l'applicazione di norme del diritto federale o cantonale. La
scelta tra i due tipi di procedura non dipende dall'importanza dell'intervento,
ma dalle norme di legge concretamente applicabili. L'art. 6 cpv. 2 RLE
stabilisce espressamente che il municipio non può autorizzare lavori di nessun
genere comportanti l'applicazione delle leggi di cui all'allegato 1 senza
l'approvazione dell'autore della restrizione, condizione, questa, che può
essere intesa soltanto nel senso di preavviso favorevole dell'autorità
cantonale, stante che l'allegato 1 al RLE è costituito dall'elenco della
legislazione che prevede competenze cantonali.
3.2. In concreto, il municipio ha
assoggettato la domanda di permesso per chiudere la tettoia con pannelli
laterali alla procedura di semplice notifica.
A torto, perché l'avviso dell'autorità
cantonale era comunque necessario, stante che l'opera, situata sul ciglio della
strada cantonale, può essere autorizzata soltanto con il consenso dell'autorità
cantonale. Lo stesso municipio l'ha peraltro riconosciuto interpellando
direttamente la Divisione delle costruzioni, che ha dato il suo benestare alla
concessione di un precario.
La distanza dalla strada non era tuttavia
l'unico aspetto che concerneva l'applicazione del diritto cantonale. Anche la
problematica delle immissioni foniche, sollevata dai ricorrenti, esigeva un
esame preventivo da parte del competente servizio del Dipartimento del
territorio.
Non può dunque essere condivisa la tesi del
Consiglio di Stato laddove esclude violazioni del diritto nella scelta
procedurale operata dal municipio.
4. 4.1.
Secondo l'art. 11 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre
1983 (LPAmb; RS 814.01), gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni
e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte (limitazione delle
emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le
emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura
massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle
possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite
se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante
esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3).
La costruzione
di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte
non superano, da sole, i valori di pianificazione (VP) nelle vicinanze;
l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del
rumore (art. 25 cpv. 1 LPAmb).
In caso di modifica di impianti esistenti fa stato l'art. 8 dell'ordinanza del
15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41), giusta il quale
se un impianto fisso già esistente al momento dell'entrata in vigore della
presente ordinanza viene modificato, le emissioni foniche delle parti d'impianto
nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell’autorità
esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio
e sopportabile sotto il profilo economico. Se un impianto è modificato sostanzialmente,
soggiunge la norma (cpv. 2) le emissioni foniche dell'intero impianto devono
essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori limite d'immissione.
Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti dell'esercizio causati dal
titolare dell'impianto, dispone ulteriormente l'art. 8 cpv. 3 OIF, sono
considerati come modificazione sostanziale di un impianto fisso, se c'è da aspettarsi
che l'impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il
traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate.
4.2.
L'autorità esecutiva determina o fa determinare le immissioni foniche se ha
motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore di detti
impianti siano o potrebbero essere superati (art. 36 cpv. 1 OIF). I valori
limite d'esposizione al rumore, in particolare, i VP ed i valori limite
d'immissione (VLI), sono fissati dagli allegati all'OIF a secondo del tipo
d'impianto ed in funzione del grado di sensibilità (GS) assegnato alle singole
zone di utilizzazione.
In mancanza di
valori limite d'esposizione al rumore, l'autorità esecutiva valuta le immissioni
foniche in base all'art. 15 LPAmb (art. 40 cpv. 3 OIF). In base a tale norma, i
VLI per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la
scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non molestino
considerevolmente la popolazione.
Gli esercizi
pubblici sono impianti fissi ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIF.
Essi soggiacciono pertanto alla limitazione preventiva delle emissioni sancita
dall'art. 11 OIF. Considerate le particolari caratteristiche del rumore che
producono, a questi impianti non si applicano i valori limite d'esposizione al
rumore dell'industria e delle arti e mestieri fissati dall'allegato 6 all'OIF.
Conformemente all'art. 40 cpv. 3 OIF, le immissioni foniche prodotte da questi
stabilimenti vanno quindi valutate in base all'art. 15 LPAmb, tenendo conto
degli art. 19 e 23 della stessa legge (RDAT II-2002, n. 38; STA 52.2007.181 del
6 agosto 2007; 52.2005.18 del 5 luglio 2005).
4.3. Nel caso concreto, è certo che
l'esercizio pubblico dotato di tettoie esterne configura un impianto fisso ai
sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb. La chiusura laterale della tettoia durante il
periodo invernale, di cui il municipio ha peraltro omesso di definire l'inizio
e la fine, è destinata, a detta del resistente, a permettere ai fumatori di
soddisfare il loro vizio all'esterno dell'esercizio pubblico. Già da questo
profilo, il provvedimento costruttivo configura una modifica di un impianto
fisso esistente, suscettibile di influire sulle condizioni d'esercizio del
ritrovo, poiché permette anche agli avventori, che magari rinuncerebbero al
piacere di una sigaretta a causa del freddo, di uscire sotto la tettoia a fumare.
Con l'ormai noto corollario di chiacchiere, che dopo una certa ora possono
risultare moleste per chi abita nei dintorni.
Come giustamente rilevano i ricorrenti, in
assenza di disposizioni che limitino il periodo di chiusura della tettoia,
l'intervento permette inoltre all'esercente di protrarre la stagione del
servizio esterno. Con conseguente variazione della durata annua delle
immissioni foniche derivanti da tale servizio. Servizio, che, per quanto consta
a questo Tribunale, non è mai stato assoggettato ad alcuna prescrizione
d'esercizio, volta soprattutto a limitare gli orari delle diverse prestazioni
(consumazione ai tavoli, riproduzione di musica, ecc.).
Non può dunque essere condivisa la
semplicistica deduzione del Consiglio di Stato che, senza nemmeno interpellare
Fatti
i servizi competenti, esclude qualsiasi aumento delle immissioni foniche,
ravvisando anzi nella chiusura laterale della tettoia un intervento atto a
ridurre le ripercussioni ambientali.
Già per questo motivo, il giudizio impugnato
non può essere tutelato.
5. 5.1.
Secondo l'art. 38 cpv. 1 LE, quale superficie utile lorda (SUL) si considera la
somma della superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le
superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale. Computabile
come SUL è soltanto la superficie dei locali chiusi utilizzabili per
l'abitazione ed il lavoro. Locali parzialmente chiusi e quindi non riscaldabili
non sono per principio conteggiati.
5.2. In concreto, la controversa chiusura
della tettoia interessa soltanto tre lati del manufatto, di cui due solo
parzialmente. Non è dunque atta a renderlo abitabile od utilizzabile per il
Considerandi
lavoro durante tutto l'anno. Già da questo profilo, è escluso che possa essere
conteggiata come SUL.
I ricorrenti contestano questa deduzione,
sottolineando che la lunghezza delle pareti in plexiglas prevale nettamente
sulla lunghezza delle aperture. La tesi non può essere accreditata, poiché
comunque il periodo in cui la tettoia rimane interamente aperta sui lati, anche
se non è stato esattamente definito, sarebbe comunque di gran lunga superiore a
quello in cui la tettoia si presenta chiusa su tre lati. Per cui è escluso che
la superficie sia da computare nella SUL.
6.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto,
annullando la licenza impugnata ed il giudizio governativo che la conferma. Non
occorrendo ripetere l'intera procedura; gli atti vanno rinviati al Dipartimento
del territorio affinché, raccolte eventuali informazioni supplementari,
preavvisi la domanda all'attenzione del municipio, che statuirà nuovamente sulla
stessa.
La tassa di giustizia è posta a carico della
comunione ereditaria resistente secondo soccombenza.
Non si assegnano ripetibili poiché i
ricorrenti non sono patrocinati da un legale iscritto nell'apposito registro.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 21, 38 LE; 5, 6 RLE; 7, 8 OIF; 3,
18, 28, 31, 60, 61 LPamm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1 la decisione 16 aprile 2008 del Consiglio
di Stato (__________);
1.2. la licenza edilizia 11 febbraio 2008
rilasciata dal municipio di Savosa alla comunione ereditaria fu CO 2.
1.3. gli
atti sono trasmessi al Dipartimento del territorio affinché si proceda come al
considerando 5.
2.La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei membri della comunione
ereditaria ricorrente in solido.
Non si assegnano ripetibili.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
4. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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