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Decisione

52.2008.178

In caso di incanto forzato di un fondo agricolo, l'aggiudicatario, in quanto figlio del fallito, non necessita di un'autorizzazione LDFR

20 marzo 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 12 giugno 2007 ha avuto luogo il pubblico incanto dei beni immobili

appartenenti al fallito __________. Quel giorno RI 1, figlio di __________, si

è aggiudicato per fr. 6'200.- il mapp. __________ di __________. CO 2,

affittuario del suddetto fondo agricolo, ha dichiarato all'ufficiale

responsabile dell'incanto di rinunciare all'esercizio del proprio diritto di

prelazione.

B. Sollecitato dall'Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________,

il 24 settembre 2007 il ricorrente ha richiesto alla Sezione dell'agricoltura (SAgr)

di accertare che in quanto figlio dell'alienante gli era possibile acquistare la

particella __________ senza necessità di autorizzazione e questo in

applicazione dell'art. 62 lett. b della legge federale sul diritto fondiario

rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11).

Con decisione 22 gennaio 2008 la SAgr ha

dichiarato priva di oggetto tale richiesta, dato che RI 1 l'aveva inoltrata

soltanto in data 24 settembre 2007, ossia ben oltre il termine di 10 giorni

dall'aggiudicazione previsto dall'art. 67 cpv. 1 LDFR, con la conseguenza che

l'Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________ avrebbe dovuto revocare

l'aggiudicazione (art. 67 cpv. 2 LDFR).

C.

Con giudizio 8 aprile

2008 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta risoluzione dipartimentale

laddove dichiara priva di oggetto la richiesta di __________. L'ha invece

riformata per il resto, accertando che l'acquisto del mapp.__________ necessita

di un'autorizzazione LDFR.

L'autorità di ricorso di prima istanza ha

reputato in sostanza che non spettava alla SAgr pronunciarsi sulla revoca

dell'aggiudicazione, questione di esclusiva competenza dell'Ufficio dei fallimenti.

Essa avrebbe invece dovuto evadere nelle dovute forme la richiesta di

accertamento inoltratale da RI 1, negando la sussistenza dei requisiti per sollevare

l'istante dall'onere di ottenere un'autorizzazione di acquisto. In effetti,

l'eccezione di cui all'art. 62 lett. b LDFR trova applicazione unicamente nei

casi di trasferimento di proprietà in seno alla famiglia. Dato che nella procedura

di incanto forzato il patrimonio del debitore viene confiscato ed entra a far

parte della massa fallimentare in vista della sua liquidazione - ha soggiunto

il Consiglio di Stato - RI 1 non può vantare alcun legame di parentela con

l'alienante atto ad esentarlo dall'obbligo autorizzativo sancito dall'art. 61

cpv. 1 LDFR.

D.

Contro il predetto

giudicato governativo RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendo che venga annullato, rispettivamente che venga accertata

la sua facoltà di acquistare la particella in oggetto senza bisogno di alcuna autorizzazione.

Il ricorrente sostiene che la titolarità dei diritti patrimoniali che compongono

la massa attiva non viene trasferita alla comunione degli intervenenti e il fallito

ne resta titolare fino alla realizzazione. Pertanto anche il legame di

parentela del figlio rimarrebbe effettivo verso il fallito.

E.

All'accoglimento del

gravame si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, come

pure CO 2, il quale avversa la tesi del ricorrente con argomenti che saranno

ripresi, se necessario, nel seguito. La SAgr si riconferma nella sua risoluzione,

mentre la commissione di vigilanza LDFR e l'Ufficio dei fallimenti del Distretto

di __________ si rimettono al giudizio di questo Tribunale.

Considerato, in

diritto

1.Il 23 marzo 2007 è entrata in vigore la nuova legge cantonale sul

diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo del 30 gennaio 2007 (LCDFRAA;

RL 8.1.3.1). La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in

merito all'impugnativa si fonda quindi sull'art. 20 cpv. 2 LCDFRAA.

La legittimazione attiva

dell’insorgente, destinatario della decisione impugnata, è certa (art. 43 legge

di procedura sulle cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm, RL 3.3.1.1,

per il rinvio dato dall'art. 20 cpv. 4 LCDFRAA).

Il gravame, inoltrato entro il termine di 30

giorni previsto dagli art. 88 cpv. 1 LDFR e 20 cpv. 3 LCDFRAA, è tempestivo.

Esso è pertanto ricevibile in ordine è può essere deciso sulla base degli atti,

senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2.2.1. La legge federale sul diritto fondiario rurale ha lo scopo dichiarato,

tra l'altro, di promuovere la proprietà fondiaria rurale e segnatamente di

conservare, migliorandone le strutture, le aziende familiari, fondamento di un

ceto rurale sano e di un'agricoltura efficiente, orientata verso uno

sfruttamento duraturo del suolo (art. 1 cpv. 1 lett. a LDFR). Essa si applica,

di principio, ai fondi agricoli isolati o facenti parte di un'azienda agricola,

che si situano al di fuori della zona edificabile ai sensi della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno

1979 (LPT; RS 700) e di cui sia lecita un'utilizzazione

agricola (art. 2 cpv. 1 LDFR). È qualificato come "agricolo"

il fondo che si presta alla gestione agricola o orticola (cfr. 6 cpv. 1 LDFR e

art. 16 cpv. 1 lett. a LPT). Il mappale __________ di __________, ampio 4'228

mq, è collocato all'esterno della zona edificabile del locale piano regolatore.

Soggiace quindi alla LDFR ed alle sue restrizioni, essendo idoneo

all'utilizzazione agricola.

2.2. Di

regola, l'acquisto di un'azienda agricola o di un fondo agricolo necessita di

un'autorizzazione da parte della competente autorità cantonale (art. 61 cpv. 1,

80 LDFR). È considerato quale "acquisto" il trasferimento

della proprietà (compravendita, permuta, donazione), così come ogni altro

negozio giuridico che equivalga economicamente ad un trasferimento della

proprietà (art. 61 cpv. 3 LDFR). Secondo l'art. 63 cpv. 1 LDFR, l'autorizzazione

è per principio rilasciata soltanto se, cumulativamente, l'acquirente è un

Considerandi

coltivatore diretto (lett. a), il prezzo pattuito non è esorbitante (lett. b) e

il fondo da acquistare non è ubicato fuori del raggio d'esercizio dell'azienda

dell'acquirente secondo l'uso locale (lett. d).

Giusta l'art. 62 LDFR, l'autorizzazione non

è per contro necessaria in caso di acquisto per successione e attribuzione

ereditaria (lett. a), da parte di un discendente, del coniuge, dei genitori o

di un fratello o sorella, o di un figlio loro, dell'alienante (lett. b), da

parte di un comproprietario o di un proprietario in comune (lett. c), mediante esercizio

di un diritto legale di compera o di ricupera (lett. d), nell'ambito di un'espropriazione

o di un miglioramento del suolo operato con il concorso dell'autorità (lett.

e), allo scopo di rettificare o di migliorare i confini (lett. f) o per

trapasso di proprietà mediante fusione o scissione (lett. g). La legge

sottopone così a vincoli di diritto pubblico i rapporti giuridici concernenti

le aziende e i fondi agricoli, garantendo agevolazioni all'accesso al suolo agricolo

per i gestori in proprio e per i membri della famiglia del proprietario e rendendolo

invece più arduo o impedito per coloro che perseguono prevalentemente scopi

diversi da quelli agricoli (cfr. messaggio del Consiglio federale del 19 ottobre

1988, FF 1988, vol. 3, pag. 865). Il catalogo delle eccezioni previste

dall'art. 62 LDFR dipende da scelte e riflessioni ben precise. Si è voluto

innanzi tutto dispensare da un'autorizzazione tutte le acquisizioni che dal

profilo degli obbiettivi divisati dalla LDFR (soprattutto quelli di politica

familiare) risultano già tutelate dalle norme civilistiche contenute nella

legge stessa (cfr. titolo secondo, art. 11 segg.), le quali garantiscono il

diritto all'attribuzione in materia successorale, così come il diritto di

compera, di prelazione e di recupera, ripresi all'art. 62 lett. a-d LDFR. Sono

poi stati esclusi dalla procedura autorizzativa, per ragioni di economia

processuale, i trapassi consecutivi ad espropri, raggruppamenti terreni,

rettifiche di confine ed altre operazioni di questo genere, che vengono già

gestiti con il concorso delle autorità (vedi in tal senso Beat Stalder, Kommentar BGBB, Brugg

1995, n. 1 e 2 ad art. 62).

3.

In concreto, il

mapp. __________ di __________ è stato aggiudicato a RI 1 nell'ambito della

realizzazione forzata dei beni appartenenti al padre __________. La SAgr ed il

Consiglio di Stato hanno ritenuto che tale acquisto da parte del ricorrente non

potesse essere posto al beneficio dell'eccezione all'obbligo autorizzativo di

cui all'art. 62 lett. b LDFR, in quanto tale deroga troverebbe applicazione

unicamente nei casi di trasferimento di proprietà all'interno della famiglia,

alla condizione che la persona dell'alienante e quella dell'acquirente siano

legate da uno dei vincoli di parentela espressamente contemplati nella legge. Tale

presupposto non sarebbe adempiuto nel caso di specie, giacché nella procedura

di esecuzione in via di fallimento il patrimonio del debitore viene confiscato

ed entra a far parte della massa fallimentare, che non ha alcun legame di

parentela con RI 1. Di conseguenza, il ricorrente non potrebbe prevalersi

dell'eccezione di cui all'art. 62 lett. b LDFR e l'acquisto del mappale in

oggetto necessiterebbe dunque di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 61 cpv. 1

LDFR.

Questa tesi non può essere condivisa. Le precedenti istanze dimenticano

infatti che giusta la legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11

aprile 1889 (LEF; RS 281.1) all'apertura del fallimento il fallito perde per

legge (art. 204 LEF) il potere di esercitare i suoi diritti patrimoniali e di

disporne. Attraverso lo spossessamento del fallito (dessaisissement, Konkursbeschlag),

il potere di disporre dei beni facenti parte della massa attiva passa

all'amministratore del fallimento, ma non influisce sulla titolarità di tali

beni, segnatamente sulla loro proprietà. Quest'ultima rimane al

fallito (cfr. Isabelle Romy, Commentaire

romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 1 ad art. 204 LEF; Pierre-Robert

Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 1658, pag. 316). Ne segue che benché dichiarato

in fallimento __________ è rimasto proprietario del mapp. __________ di __________

fino al momento in cui il figlio __________ se l'è aggiudicato all'incanto.

Siamo dunque in presenza di un acquisto diretto tra familiari ai sensi dell'art.

62.

lett. b LDFR.

4.

Chiarito questo aspetto della fattispecie afferente alla LEF, resta

da valutare se l'art. 67 cpv. 1 LDFR, secondo il quale in caso di incanto

forzato l'aggiudicatario deve produrre l'autorizzazione o depositare i costi

per un nuovo incanto e richiedere l'autorizzazione entro dieci giorni dall'aggiudicazione,

è preminente per rapporto all'art. 62 lett. b LDFR, che in caso di acquisto di

un fondo soggetto alla LDFR esenta i familiari dell'alienante dalla necessità

di ottenere l'autorizzazione. A mente di questo Tribunale, la risposta al

quesito non può che essere negativa.

4.1

Per

cominciare, mette conto di ricordare che scopo della procedura di autorizzazione

è quello di verificare e garantire che un determinato trasferimento di proprietà,

rispettivamente un atto giuridico economicamente equivalente ad un tale trasferimento,

sia conforme agli obbiettivi di politica della proprietà, di politica

strutturale o di politica familiare propri del diritto fondiario rurale (vedi Beat Stalder, op. cit., n. 8 segg. ad art. 61-69).

Le

cessioni di fondi agricoli tra parenti, indipendentemente dal titolo di

trasferimento della proprietà, rispondono per principio agli scopi perseguiti

dalla LDFR, tant'è vero che per volontà del legislatore sono stati

espressamente esentati dalla procedura autorizzativa.

4.2

Le

vendite a pubblico incanto mirano a conseguire il maggior ricavo possibile. Sotto

questo aspetto, si pongono in contrasto con la finalità della LDFR di contenere il rialzo delle quotazioni dei terreni che meglio si

prestano allo svolgimento di attività rurali, onde prevenire l'eccessivo

indebitamento del suolo agricolo e favorire il ceto contadino nell'acquisto di

aziende e poderi agricoli, escludendo dal mercato gli investitori di capitali e

gli speculatori.

A

protezione degli interessi dei creditori, l'incanto forzato di aziende e fondi

agricoli deve tuttavia essere possibile. L'aggiudicatario non deve però godere

di una posizione migliore di quella che avrebbe nell'acquisto del bene sul libero mercato. Di

conseguenza, il legislatore ha voluto sottoporre l'acquisto nell'ambito

di un incanto forzato ad autorizzazione e, di riflesso, ai requisiti per la sua

concessione previsti dall'art. 63 LDFR (cfr. messaggio

del Consiglio federale del 19 ottobre 1988, FF 1988, vol. 3, pag. 873; Beat Stalder, op. cit., n. 1 segg. ad

art. 67-69). Tali esigenze non hanno tuttavia ragione d'essere nel contesto del trasferimento di un fondo agricolo o di un'azienda agricola tra

parenti, operazione che per ragioni di politica famigliare è stata scientemente

esonerata dall'obbligo autorizzativo. Altrimenti detto, l'art. 67 LDFR non

costituisce una lex specialis per rapporto all'art. 62 LDFR e pertanto l'acquisto

del fondo di cui trattasi non necessita di un'autorizzazione giusta l'art. 61

LDFR.

5.

Sulla scorta di quanto precede l'impugnativa di RI 1 deve essere

accolta.

Non si preleva tassa di giudizio (art. 28

LPamm). All'insorgente, assistito da un legale iscritto nell'apposito registro,

sono tuttavia dovute congrue ripetibili a valere per entrambe le sedi ricorsuali

(art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 2, 6, 43, 47, 61, 62, 63, 67, 88

LDFR, 204 LEF, 20 LCDFRAA, 18, 28, 31, 43 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 8

aprile 2008 (n. __________) del Consiglio di Stato e la risoluzione 22 gennaio

2008 della Sezione dell'agricoltura (n. __________) sono annullate;

1.2. è accertato che RI 1

può acquistare il mapp. __________ di __________ senza necessità di un'autorizzazione

giusta l'art. 61 LDFR.

2. Non si

preleva tassa di giudizio. Lo Stato verserà al ricorrente fr. 1'200.- a titolo

di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il

medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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