52.2008.179
Licenza edilizia: termine di validità
16 luglio 2008Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2008.179
Data decisione, Autorità:
16.07.2008, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia: termine di validità
LICENZA EDILIZIA
art. 14 LE
Incarto n.
52.2008.179
Lugano
16 luglio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 maggio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione 23 aprile 2008 del Consiglio di Stato
(n. 2125) che annulla la decisione 14 novembre 2007 con cui il municipio di
Melide ha accertato l'inizio dei lavori relativi alla costruzione di uno
stabile d'appartamenti sulla part. 555;
viste le risposte:
- 27 maggio 2008 del
Consiglio di Stato;
- 9 giugno 2008 del
municipio di Melide;
- 3 luglio 2008 di CO 2,
CO 3 e CO 4;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 14
ottobre 2005 il municipio di Melide ha notificato al ricorrente RI 1 la licenza
edilizia 12 ottobre 2005 per costruire uno stabile d'appartamenti sulla part.
555, dove sorgeva una vecchia villa. Contro il rilascio della licenza non erano
state inoltrate opposizioni.
B. Il 5 marzo
2007 RI 1 ha inoltrato al municipio una nuova domanda di costruzione per un
nuovo progetto da realizzare sullo stesso terreno. Contro questa domanda si sono
opposti i vicini qui resistenti.
Il 31 maggio 2007 il municipio l'ha accolta,
rilasciando ad RI 1 un nuovo permesso, che tuttavia è stato annullato dal
Consiglio di Stato con risoluzione 4 settembre 2007, resa in accoglimento
dell'impugnativa contro di esso interposta dagli opponenti.
C. Nelle more
del giudizio governativo, peraltro confermato da questo Tribunale con sentenza
2 novembre 2007, il 29 agosto 2007 RI 1 ha notificato al municipio l'inizio dei
lavori. Quale ditta esecutrice dello scavo ha indicato la __________. Il 17 novembre
2007 l'autorità comunale ha dato il suo benestare all'avvio dei lavori.
D. Il 16
ottobre 2007 gli opponenti hanno invitato il municipio ad accertare che la
prima licenza edilizia era scaduta per mancata utilizzazione nel termine
biennale di validità. Alla domanda hanno allegato una dichiarazione di __________,
amministratore unico della __________, che su incarico dell'opponente CO 2, il
17 ottobre 2007 aveva constatato che sul fondo non era in corso, né era stato
iniziato alcun lavoro.
Con risoluzione 14 novembre 2007 il
municipio ha respinto la richiesta, accertando che i lavori erano
tempestivamente iniziati e che potevano dunque proseguire.
E. Con
giudizio 23 aprile 2008 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta
risoluzione, accogliendo il ricorso contro di essa interposto dai vicini qui
resistenti.
Fondandosi sugli atti il Governo ha in
sostanza accertato che il beneficiario della licenza non aveva iniziato i
lavori di costruzione entro il 14 ottobre 2007, data di scadenza del termine di
validità. La semplice stipulazione dei contratti d'appalto con le ditte incaricate
di avviare il cantiere non sarebbe sufficiente.
F. Contro il
predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con conseguente conferma
della licenza del 12 ottobre 2005.
Con toni polemici e a dir poco sgarbati,
l'insorgente contesta le tesi e le deduzioni dell'autorità cantonale,
obiettando di aver tagliato prima del 14 ottobre 2007 tutte le piante da frutta
ed ornamentali presenti sul fondo, nonché una lunga ed alta siepe. Prima di
tale data avrebbe anche iniziato a sgomberare i mobili e smantellare i serramenti
interni della vecchia villa da demolire.
Delle ulteriori contestazioni, riferite alla
seconda domanda di costruzione si dirà semmai nei seguenti considerandi.
G. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Il
municipio si limita a richiamare le osservazioni presentate in prima istanza.
Fatti
I vicini contestano invece in dettaglio le
tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi
qui appresso.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall'art 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL
7.1.2.1). La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e
personalmente toccato dal giudizio impugnato, è certa (art. 21 cpv. 2 LE; art.
43 della legge di procedura sulle cause amministrative del 19 aprile 1966
(LPamm; RL 3.3.1.1).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 LPamm). L'insorgente non sollecita l'assunzione di
particolari prove.
2. 2.1. La
licenza edilizia è definita come un atto amministrativo, mediante il quale
l’autorità accerta che nessun impedimento si oppone all’esecuzione dei lavori
previsti dalla domanda di costruzione. Essa abilita il richiedente a realizzare
l’opera edilizia prevista dal progetto approvato e ad utilizzarla conformemente
alla destinazione indicata (Adelio
Scolari, Commentario, II. ed. Cadenazzo 1996, ad art. 1 LE, n. 627).
Per evitare che vengano realizzate a
distanza di tempo dal rilascio dell'autorizzazione opere edilizie non più conformi
al diritto materiale vigente a quel momento, l’accertamento sotteso alla licenza
edilizia ha una validità limitata nel tempo. La licenza decade se i lavori non
vengono iniziati nel termine perentorio di due anni dalla crescita in giudicato
(art. 14 cpv. 1 LE). Scopo della limitazione temporale è quello di permettere
all'autorità di verificare l'ulteriore validità dell'accertamento di conformità
per rapporto ad eventuali modifiche del diritto applicabile intervenute nel frattempo
(Scolari, op. cit., ad art. 14
LE, n. 859). Trascorso il periodo di due anni senza che i lavori siano stati
iniziati, il permesso non può più essere utilizzato prima dell'ottenimento del
rinnovo (art. 23 cpv. 4 regolamento di applicazione della legge edilizia del 9
dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1) o del rilascio di una nuova licenza se nel
frattempo il diritto è cambiato.
La durata della licenza non è prorogata
dall'inoltro di progetti tecnici, che l'autorità ha concesso di presentare
soltanto in un secondo tempo ai sensi dell'art. 17 LE (Scolari, op. cit., ad art. 14 LE n. 861).
Essa non si protrae nemmeno in forza della
notifica dell'inizio dei lavori che il beneficiario della licenza è tenuto ad
effettuare al municipio a norma dell'art. 23 cpv. 3 RLE. Questa notifica costituisce
infatti una semplice prescrizione d'ordine (STA 52.2006. 383 del 22 luglio 2007
consid. 3.1; Scolari, op. cit., ad
art. 14 LE n. 865).
2.2. Secondo l’art. 23 cpv. 3 RLE, i lavori
sono considerati iniziati quando:
a) sono in corso
d'esecuzione i lavori di demolizione necessari; oppure
Considerandi
b) sono state poste in
cantiere le installazioni necessarie all'esecuzione dell'opera; oppure
c) è accertato che
furono fatte spese ingenti per garantire la protezione del cantiere e di opere
vicine; oppure
d) sono state gettate le
fondamenta dell'edificio o impianto.
L'inizio dei lavori si identifica, di
regola, con l'apertura del cantiere, ovvero con l'esecuzione, sul terreno
dedotto in edificazione, dei lavori preparatori necessari per la realizzazione
della costruzione autorizzata. Deve cioè trattarsi dell'effettiva messa in cantiere
dell'opera e non di un semplice espediente per aggirare le disposizioni di
legge sulla validità temporale del permesso, come ad esempio la rimozione della
vegetazione che ricopre il fondo da edificare (RDAT I-1998 n. 43; Scolari, op. cit., ad art. 14 LE n.
869).
3.
3.1. Nel
caso concreto, il ricorrente non contesta che la licenza edilizia 12 ottobre
2005, notificatagli due giorni dopo dal municipio, scadesse il 14 ottobre 2007.
Dagli atti non risulta che il 14 ottobre
2007:
(a) fossero in corso d'esecuzione i lavori di
demolizione necessari; lo stesso ricorrente si limita infatti ad affermare che
prima di tale data aveva soltanto tagliato le piante da frutta ed ornamentali, sgombrato
i mobili e smantellato i serramenti interni della casa da demolire;
(b) fossero state poste in cantiere le installazioni necessarie all'esecuzione
dell'opera; sul fondo non v'era alcun macchinario, né risulta che fossero stati
predisposti i necessari allacciamenti di cantiere (acqua e corrente forte); il fondo
non era nemmeno stato recintato;
(c) fossero state fatte spese ingenti per garantire la protezione del
cantiere e di opere vicine; nemmeno l'insorgente lo pretende;
(d) fossero state gettate le fondamenta dell'edificio; la vecchia villa
era ancora presente nella sua integrità.
Non essendo data alcuna delle ipotesi
previste dall'art. 23 cpv. 3 RLE, se ne deve dedurre che i lavori non fossero
iniziati.
3.2
La deduzione è confermata dalla
dichiarazione di __________, amministratore della vicina __________, che pur
essendo di parte appare del tutto credibile. La documentazione fotografica
prodotta dal ricorrente non la smentisce. Dalla stessa si può soltanto dedurre
che tra il 14 ed il 22 ottobre è stata posata la recinzione di cantiere e che
sono stati rimossi i serramenti della vecchia villa. Nulla può essere dedotto a
favore delle tesi dell'insorgente dall'ulteriore documentazione prodotta in
prima istanza. Le offerte 21 settembre 2007 e 1. ottobre 2007 delle ditte
interpellate per la pulizia del terreno non attestano di certo l'inizio dei
lavori. Né permettono di accreditare le tesi dello stesso le fatture 22 ottobre
2007.
della ditta __________ per la posa della cinta (avvenuta dopo il 14
ottobre 2007) ed altri piccoli lavori a regia, non meglio specificati.
Lo scritto 31 ottobre 2007 della ditta __________,
incaricata degli scavi, conferma anzi espressamente che a quella data i lavori
non erano ancora iniziati.
Assai significativo è infine il fatto che tra
il 14 ottobre 2007 e la decisione 14 novembre 2007 del municipio annullata dal
Consiglio di Stato, non sono stati eseguiti ulteriori interventi di un certo
respiro, che dimostrassero la reale intenzione del ricorrente di aprire e portare
avanti il cantiere. Se ne deve dedurre che quei piccoli lavoretti che ha
eseguito sul terreno (recinzione, smantellamento dei serramenti della villa da
demolire) servissero soltanto a simulare l'apertura del cantiere in modo da
sventare la decadenza della licenza edilizia.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, manifestamente infondato,
va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a
carico del ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 14, 21 LE; 23 RLE; 3, 18, 28, 31, 60,
61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente che rifonderà identico importo
ai resistenti a titolo di ripetibili.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
,
,
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster