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Decisione

52.2008.179

Licenza edilizia: termine di validità

16 luglio 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I vicini contestano invece in dettaglio le

tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi

qui appresso.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL

7.1.2.1). La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e

personalmente toccato dal giudizio impugnato, è certa (art. 21 cpv. 2 LE; art.

43 della legge di procedura sulle cause amministrative del 19 aprile 1966

(LPamm; RL 3.3.1.1).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile

in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 LPamm). L'insorgente non sollecita l'assunzione di

particolari prove.

2. 2.1. La

licenza edilizia è definita come un atto amministrativo, mediante il quale

l’autorità accerta che nessun impedimento si oppone all’esecuzione dei lavori

previsti dalla domanda di costruzione. Essa abilita il richiedente a realizzare

l’opera edilizia prevista dal progetto approvato e ad utilizzarla conformemente

alla destinazione indicata (Adelio

Scolari, Commentario, II. ed. Cadenazzo 1996, ad art. 1 LE, n. 627).

Per evitare che vengano realizzate a

distanza di tempo dal rilascio dell'autorizzazione opere edilizie non più conformi

al diritto materiale vigente a quel momento, l’accertamento sotteso alla licenza

edilizia ha una validità limitata nel tempo. La licenza decade se i lavori non

vengono iniziati nel termine perentorio di due anni dalla crescita in giudicato

(art. 14 cpv. 1 LE). Scopo della limitazione temporale è quello di permettere

all'autorità di verificare l'ulteriore validità dell'accertamento di conformità

per rapporto ad eventuali modifiche del diritto applicabile intervenute nel frattempo

(Scolari, op. cit., ad art. 14

LE, n. 859). Trascorso il periodo di due anni senza che i lavori siano stati

iniziati, il permesso non può più essere utilizzato prima dell'ottenimento del

rinnovo (art. 23 cpv. 4 regolamento di applicazione della legge edilizia del 9

dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1) o del rilascio di una nuova licenza se nel

frattempo il diritto è cambiato.

La durata della licenza non è prorogata

dall'inoltro di progetti tecnici, che l'autorità ha concesso di presentare

soltanto in un secondo tempo ai sensi dell'art. 17 LE (Scolari, op. cit., ad art. 14 LE n. 861).

Essa non si protrae nemmeno in forza della

notifica dell'inizio dei lavori che il beneficiario della licenza è tenuto ad

effettuare al municipio a norma dell'art. 23 cpv. 3 RLE. Questa notifica costituisce

infatti una semplice prescrizione d'ordine (STA 52.2006. 383 del 22 luglio 2007

consid. 3.1; Scolari, op. cit., ad

art. 14 LE n. 865).

2.2. Secondo l’art. 23 cpv. 3 RLE, i lavori

sono considerati iniziati quando:

a) sono in corso

d'esecuzione i lavori di demolizione necessari; oppure

Considerandi

b) sono state poste in

cantiere le installazioni necessarie all'esecuzione dell'opera; oppure

c) è accertato che

furono fatte spese ingenti per garantire la protezione del cantiere e di opere

vicine; oppure

d) sono state gettate le

fondamenta dell'edificio o impianto.

L'inizio dei lavori si identifica, di

regola, con l'apertura del cantiere, ovvero con l'esecuzione, sul terreno

dedotto in edificazione, dei lavori preparatori necessari per la realizzazione

della costruzione autorizzata. Deve cioè trattarsi dell'effettiva messa in cantiere

dell'opera e non di un semplice espediente per aggirare le disposizioni di

legge sulla validità temporale del permesso, come ad esempio la rimozione della

vegetazione che ricopre il fondo da edificare (RDAT I-1998 n. 43; Scolari, op. cit., ad art. 14 LE n.

869).

3.

3.1. Nel

caso concreto, il ricorrente non contesta che la licenza edilizia 12 ottobre

2005, notificatagli due giorni dopo dal municipio, scadesse il 14 ottobre 2007.

Dagli atti non risulta che il 14 ottobre

2007:

(a) fossero in corso d'esecuzione i lavori di

demolizione necessari; lo stesso ricorrente si limita infatti ad affermare che

prima di tale data aveva soltanto tagliato le piante da frutta ed ornamentali, sgombrato

i mobili e smantellato i serramenti interni della casa da demolire;

(b) fossero state poste in cantiere le installazioni necessarie all'esecuzione

dell'opera; sul fondo non v'era alcun macchinario, né risulta che fossero stati

predisposti i necessari allacciamenti di cantiere (acqua e corrente forte); il fondo

non era nemmeno stato recintato;

(c) fossero state fatte spese ingenti per garantire la protezione del

cantiere e di opere vicine; nemmeno l'insorgente lo pretende;

(d) fossero state gettate le fondamenta dell'edificio; la vecchia villa

era ancora presente nella sua integrità.

Non essendo data alcuna delle ipotesi

previste dall'art. 23 cpv. 3 RLE, se ne deve dedurre che i lavori non fossero

iniziati.

3.2

La deduzione è confermata dalla

dichiarazione di __________, amministratore della vicina __________, che pur

essendo di parte appare del tutto credibile. La documentazione fotografica

prodotta dal ricorrente non la smentisce. Dalla stessa si può soltanto dedurre

che tra il 14 ed il 22 ottobre è stata posata la recinzione di cantiere e che

sono stati rimossi i serramenti della vecchia villa. Nulla può essere dedotto a

favore delle tesi dell'insorgente dall'ulteriore documentazione prodotta in

prima istanza. Le offerte 21 settembre 2007 e 1. ottobre 2007 delle ditte

interpellate per la pulizia del terreno non attestano di certo l'inizio dei

lavori. Né permettono di accreditare le tesi dello stesso le fatture 22 ottobre

2007.

della ditta __________ per la posa della cinta (avvenuta dopo il 14

ottobre 2007) ed altri piccoli lavori a regia, non meglio specificati.

Lo scritto 31 ottobre 2007 della ditta __________,

incaricata degli scavi, conferma anzi espressamente che a quella data i lavori

non erano ancora iniziati.

Assai significativo è infine il fatto che tra

il 14 ottobre 2007 e la decisione 14 novembre 2007 del municipio annullata dal

Consiglio di Stato, non sono stati eseguiti ulteriori interventi di un certo

respiro, che dimostrassero la reale intenzione del ricorrente di aprire e portare

avanti il cantiere. Se ne deve dedurre che quei piccoli lavoretti che ha

eseguito sul terreno (recinzione, smantellamento dei serramenti della villa da

demolire) servissero soltanto a simulare l'apertura del cantiere in modo da

sventare la decadenza della licenza edilizia.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, manifestamente infondato,

va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono a

carico del ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14, 21 LE; 23 RLE; 3, 18, 28, 31, 60,

61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente che rifonderà identico importo

ai resistenti a titolo di ripetibili.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

,

,

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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