52.2008.18
Sostituzione serramenti di una veranda
1 aprile 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2008.18
Data decisione, Autorità:
01.04.2008, TRAM
Titolo:
Sostituzione serramenti di una veranda
TRASFORMAZIONE
art. 39 RLE
Incarto n.
52.2008.18
Lugano
1 aprile 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 gennaio 2008 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 11 dicembre 2007 del Consiglio di Stato
(n. 6521) che annulla la licenza edilizia in sanatoria rilasciatale dal
municipio di Minusio per sostituire i serramenti di una veranda al
pianterreno della sua abitazione (part. 1494);
viste le risposte:
- 30 gennaio 2008 del
Consiglio di Stato;
- 4 febbraio 2008 di CO
2;
- 4 febbraio 2008 di CO
1;
- 25 febbraio 2008 del
municipio di Minusio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Analogamente
sollecitata, il 16 maggio 2006 la ricorrente RI 1 ha chiesto in via di notifica
al municipio di rilasciarle a posteriori il permesso di sostituire i
serramenti della veranda (giardino d'inverno), situata a pianterreno dello
stabile d'appartamenti (part. 1496), di cui è proprietaria in località __________,
ad una distanza di m 0.85 dal confine verso il fondo (part. 1500) del resistente.
Lavori, che la ricorrente aveva eseguito nell'autunno del 2005 senza chiedere
alcuna autorizzazione.
Alla domanda erano allegate due dichiarazioni,
rilasciate all'insorgente dal vicino CO 2:
(a) una manoscritta, datata 9 luglio 2005, nella quale, dopo aver
attestato di aver dato il suo consenso nel 1994 alla costruzione della veranda,
confermava l'accordo, ritenuto che la signora RI 1, in caso di bisogno,
gli sarebbe venuta incontro per qualsiasi situazione;
(b) l'altra, dattiloscritta, di due giorni posteriore, nella quale precisava
che in caso di futura edificazione del suo fondo non si sarebbe assunto
alcuna maggior distanza dal confine e che l'opera della signora RI 1 avrebbe
dovuto eventualmente essere rimossa.
Al rilascio della licenza di sono opposti i
due vicini qui resistenti, obiettando che la ricorrente non aveva semplicemente
sostituito i serramenti, ma realizzato una nuova costruzione ad una distanza
dal confine inferiore a quella prescritta (m 5.00) senza che il vicino si fosse
dichiarato disposto a prendere a carico del suo fondo la distanza dal confine
mancante (m 4.15).
Con decisione 11 maggio 2007 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini,
ritenendo che il resistente CO 2 non si fosse opposto all'opera, ma si fosse
limitato ad esigere che non gliene derivasse alcun aggravio.
B. Con
giudizio 11 dicembre 2007 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo
l'impugnativa contro di essa inoltrata dai vicini opponenti.
Dopo aver rilevato che la veranda
preesistente non poteva beneficiare della tutela delle situazioni acquisite,
poiché non era mai stata autorizzata, il Governo ha ritenuto che, in assenza
del consenso del vicino ad assumersi la distanza dal confine mancante, la
licenza accordata si ponesse in contrasto con la distanza minima dal confine (m
3.00) prescritta dall'art. 12 cpv. 1 NAPR.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia ripristinata la
licenza rilasciatale in sanatoria.
L'insorgente rileva anzitutto che
l'opponente CO 2 aveva revocato il consenso dato inizialmente alla sostituzione
dei serramenti. Il giudizio impugnato andrebbe annullato già perché la revoca
del consenso costituirebbe un esempio scolastico di abuso di diritto.
La licenza andrebbe comunque confermata
poiché la sostituzione dei serramenti dell'opera preesistente rientra nel
novero delle trasformazioni non sostanziali, ammesse dall'art. 39 RLE. La licenza
potrebbe comunque essere confermata alla condizione che la ricorrente
acconsenta a ridurre la distanza minima tra edifici in caso di futura
edificazione del fondo del resistente CO 2.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini
opponenti, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno
discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio si rimette invece al giudizio
del tribunale.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiaria della licenza annullata, è
certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della
contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali. Il sopralluogo,
chiesto dall'insorgente per prendere visione delle scarse possibilità
edificatorie del fondo del resistente CO 2, appare del tutto superfluo, poiché
le distanze dal confine non dipendono dalle effettive possibilità edificatorie
dei fondi contermini.
2. Per
definizione, la licenza edilizia è un atto amministrativo mediante il quale
l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone
all'esecuzione dei lavori previsti dalla domanda di costruzione (art. 1 cpv. 1
RLE).
Fatti
I limiti del permesso sono definiti dai
piani e dall'ulteriore documentazione allegati alla domanda di costruzione (cfr.
art. 11 cpv. 1 RLE). La configurazione giuridica della natura dell'intervento
previsto dalla domanda di costruzione non spetta comunque all'istante in
licenza, ma all'autorità. È in particolare compito dell'autorità stabilire se i
lavori prospettati dalla domanda prefigurino una nuova costruzione, una
trasformazione, un riattamento o un intervento di altro genere.
3. 3.1. Con
domanda del 16 maggio 2006, l'insorgente
ha in concreto chiesto al municipio di rilasciarle in sanatoria il permesso per
la sostituzione dei serramenti di una veranda vetrata, esistente a ridosso
della facciata est del suo stabile d'appartamenti (part. 1496); intervento, che
aveva eseguito nell'autunno del 2005 senza chiedere alcuna autorizzazione al
municipio.
I resistenti sostengono che il manufatto
preesistente, costruito senza permesso in epoca imprecisata e nemmeno rilevato
dalla mappa catastale, sarebbe comunque stato privo di serramenti. I lavori
eseguiti senza permesso sarebbero dunque consistiti nella realizzazione di una
nuova costruzione. A suffragio della loro tesi producono una dichiarazione di
altri due vicini, attestante che in precedenza non v'era alcuna veranda.
Contro la tesi dei resistenti depone la
fattura 14 ottobre 2005 della ditta di costruzioni metalliche, dalla quale
risulta che sono state smontate le finestre a libro esistenti della
veranda e posate finestre nuove del tipo scorrevole. A favore della
preesistenza della veranda sta pure la dichiarazione 9 luglio 2005 del
resistente CO 2, dalla quale sembra potersi dedurre con sufficiente attendibilità
che nel 1994 aveva dato il suo consenso alla costruzione di una veranda. Opera
realizzata dall'insorgente senza preventivamente chiedere al municipio il
Considerandi
permesso necessario.
3.2
Anche ammettendo la preesistenza di una
piccola veranda (m 3.00 x 4.65), chiusa da serramenti in vetro, i lavori
eseguiti nel 2005 vanno considerati alla stregua di una nuova costruzione.
Nell'ipotesi più favorevole alla ricorrente, della vecchia veranda è stato infatti
mantenuto soltanto il tetto. Tutto il resto, persino i tubolari zincati
perimetrali atti alla posa delle finestre nuove (cfr. fattura 14 ottobre
2005), è nuovo. Sia dal profilo meramente quantitativo (superficie del tetto:
ca. 14 mq < superficie delle pareti: ca. 21 mq; Δ+:
50%), sia dal profilo dei valori contrapposti (fr.
16'640.40 di opere nuove contro il valore residuo del tetto), le parti nuove
prevalgono nettamente su quelle vecchie.
Anche dal profilo dell'art. 39 RLE, sulla
cui applicabilità non occorre statuire, i lavori eseguiti prefigurano una
trasformazione sostanziale. Anche se preesisteva con le attuali dimensioni e caratteristiche,
la veranda è stata in pratica ricostruita.
4.
Ferme
queste premesse, la licenza non poteva essere accordata, poiché la veranda, il
cui angolo est si avvicina a m 0.85 dal confine verso il fondo del resistente CO
2, non rispetta la distanza minima dal confine (m 3.00), prescritta dall'art.
12.
cpv. 1 NAPR per edifici alti sino a m 4.50. In assenza di un valido ed
incontestabile consenso del vicino ad assumere a carico del suo fondo la
distanza mancante (m 2.15), l'opera non poteva essere autorizzata.
Invano si richiama l'insorgente alla
dichiarazione 9 luglio 2005 sottoscritta dal vicino, dalla quale si evince un
generico consenso alla realizzazione dell'opera, confermativo di quello dato
nel 1994 per la costruzione della vecchia veranda. Determinante è il rifiuto
del vicino di prendere a suo carico la distanza mancante, manifestato appena
due giorni dopo. Non spetta all'autorità amministrativa, ma al giudice civile
statuire sulla legittimità di questa precisazione. Il municipio deve limitarsi
a prendere atto che il consenso non è pacifico ed incondizionato.
5.
In
esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di
giustizia e le ripetibili sono a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 39 RLE; 12, 15 NAPR Minusio; 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1'200.- è a carico della ricorrente, che rifonderà
fr. 1'000.- al resistente CO 2 e fr. 1'000.- ai resistenti CO 1.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg.
LTF).
4. Intimazione
a:
;
,
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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