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Decisione

52.2008.18

Sostituzione serramenti di una veranda

1 aprile 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I limiti del permesso sono definiti dai

piani e dall'ulteriore documentazione allegati alla domanda di costruzione (cfr.

art. 11 cpv. 1 RLE). La configurazione giuridica della natura dell'intervento

previsto dalla domanda di costruzione non spetta comunque all'istante in

licenza, ma all'autorità. È in particolare compito dell'autorità stabilire se i

lavori prospettati dalla domanda prefigurino una nuova costruzione, una

trasformazione, un riattamento o un intervento di altro genere.

3. 3.1. Con

domanda del 16 maggio 2006, l'insorgente

ha in concreto chiesto al municipio di rilasciarle in sanatoria il permesso per

la sostituzione dei serramenti di una veranda vetrata, esistente a ridosso

della facciata est del suo stabile d'appartamenti (part. 1496); intervento, che

aveva eseguito nell'autunno del 2005 senza chiedere alcuna autorizzazione al

municipio.

I resistenti sostengono che il manufatto

preesistente, costruito senza permesso in epoca imprecisata e nemmeno rilevato

dalla mappa catastale, sarebbe comunque stato privo di serramenti. I lavori

eseguiti senza permesso sarebbero dunque consistiti nella realizzazione di una

nuova costruzione. A suffragio della loro tesi producono una dichiarazione di

altri due vicini, attestante che in precedenza non v'era alcuna veranda.

Contro la tesi dei resistenti depone la

fattura 14 ottobre 2005 della ditta di costruzioni metalliche, dalla quale

risulta che sono state smontate le finestre a libro esistenti della

veranda e posate finestre nuove del tipo scorrevole. A favore della

preesistenza della veranda sta pure la dichiarazione 9 luglio 2005 del

resistente CO 2, dalla quale sembra potersi dedurre con sufficiente attendibilità

che nel 1994 aveva dato il suo consenso alla costruzione di una veranda. Opera

realizzata dall'insorgente senza preventivamente chiedere al municipio il

Considerandi

permesso necessario.

3.2

Anche ammettendo la preesistenza di una

piccola veranda (m 3.00 x 4.65), chiusa da serramenti in vetro, i lavori

eseguiti nel 2005 vanno considerati alla stregua di una nuova costruzione.

Nell'ipotesi più favorevole alla ricorrente, della vecchia veranda è stato infatti

mantenuto soltanto il tetto. Tutto il resto, persino i tubolari zincati

perimetrali atti alla posa delle finestre nuove (cfr. fattura 14 ottobre

2005), è nuovo. Sia dal profilo meramente quantitativo (superficie del tetto:

ca. 14 mq < superficie delle pareti: ca. 21 mq; Δ+:

50%), sia dal profilo dei valori contrapposti (fr.

16'640.40 di opere nuove contro il valore residuo del tetto), le parti nuove

prevalgono nettamente su quelle vecchie.

Anche dal profilo dell'art. 39 RLE, sulla

cui applicabilità non occorre statuire, i lavori eseguiti prefigurano una

trasformazione sostanziale. Anche se preesisteva con le attuali dimensioni e caratteristiche,

la veranda è stata in pratica ricostruita.

4.

Ferme

queste premesse, la licenza non poteva essere accordata, poiché la veranda, il

cui angolo est si avvicina a m 0.85 dal confine verso il fondo del resistente CO

2, non rispetta la distanza minima dal confine (m 3.00), prescritta dall'art.

12.

cpv. 1 NAPR per edifici alti sino a m 4.50. In assenza di un valido ed

incontestabile consenso del vicino ad assumere a carico del suo fondo la

distanza mancante (m 2.15), l'opera non poteva essere autorizzata.

Invano si richiama l'insorgente alla

dichiarazione 9 luglio 2005 sottoscritta dal vicino, dalla quale si evince un

generico consenso alla realizzazione dell'opera, confermativo di quello dato

nel 1994 per la costruzione della vecchia veranda. Determinante è il rifiuto

del vicino di prendere a suo carico la distanza mancante, manifestato appena

due giorni dopo. Non spetta all'autorità amministrativa, ma al giudice civile

statuire sulla legittimità di questa precisazione. Il municipio deve limitarsi

a prendere atto che il consenso non è pacifico ed incondizionato.

5.

In

esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di

giustizia e le ripetibili sono a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 39 RLE; 12, 15 NAPR Minusio; 3,

18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 1'200.- è a carico della ricorrente, che rifonderà

fr. 1'000.- al resistente CO 2 e fr. 1'000.- ai resistenti CO 1.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg.

LTF).

4. Intimazione

a:

;

,

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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