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Decisione

52.2008.182

Urbanizzazione, accesso sufficiente (art. 19, 22 LPT). Vincoli generati dal deposito di carbuaranti

23 settembre 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I macchinari non prevedono l'immissione

di inquinanti nell'aria o nell'acqua. Al momento non si prevedono quindi camini

di evacuazione fumi e neppure la produzione ed allentamento di acqua

industriale.

In grandi linee la superficie sarà

suddivisa in:

-

zona deposito del materiale in entrata (pezzi

metallici già pronti all'uso)

-

zona lavorazione/assemblaggio pezzi meccanici

-

zona prodotti finiti e spedizione

-

zona di servizio (spogliatoi, servizi

igienici, mensa)

-

zona tecnica (centrale termica, centrale

elettrica)

-

zona amministrativa (uffici)

Il numero totale di addetti presenti

dovrebbe aggirarsi attorno alle 20 unità.

Ora, queste indicazioni non possono essere

considerate insufficienti ai fini dell'individuazione della destinazione che

l'insorgente intende conferire al controverso stabilimento. Esse consentono di

esperire senza particolari difficoltà l'esame di conformità richiesto dall'art.

22 cpv. 2 lett. a LPT per rapporto alle destinazioni ammesse dall'art. 18 NAPR.

Le ulteriori informazioni fornite dalla relazione tecnica consentono altresì di

pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulle ripercussioni ambientali

ingenerate dall'opera. È ben vero che non permettono ancora di determinare con

precisione il tipo di macchinari che verrebbero assemblati nello stabilimento.

La condizione prevista dal preavviso dei servizi generali del Dipartimento del

territorio, che subordina la licenza al conseguimento di un ulteriore permesso

specifico per le attività che verranno effettivamente insediate nell'edificio

costituisce nondimeno un'adeguata garanzia di rispetto delle prescrizioni del

diritto materiale concretamente applicabili.

Da questo punto di vista, il giudizio

governativo impugnato non può essere confermato.

3. Urbanizzazione

(accesso)

3.1. L'autorizzazione a costruire può essere

rilasciata solo se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. b LPT). Un

fondo è urbanizzato solo se dispone, fra l’altro, di un accesso sufficiente ai

fini della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT).

L'esigenza di un accesso sufficiente si

riallaccia a considerazioni di polizia del traffico, sanitaria e del fuoco.

Considerandi

L'accesso deve essere tale da non compromettere la sicurezza della circolazione

stradale e la fluidità del traffico. Deve inoltre garantire ai mezzi di

soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo. Il requisito è soddisfatto

quando l'accesso è assicurato di fatto e di diritto. Se non esiste già al momento

del rilascio della licenza edilizia, deve essere almeno certo che l'accesso sia

concretamente realizzato al momento in cui vengono portati a compimento i lavori

di costruzione dell'edificio o dell'impianto che ne viene servito (RDAT II-1994

n. 42; Scolari, op. cit., n. 569

seg. ad art. 77 LALPT ; André Jomini,

Commentaire de la LAT, n 18 seg. ad art. 19; Bernhard

Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz; Friborgo 2006, n. 22 ad art.

19).

3.2

Nel caso concreto, il fondo del ricorrente

è attualmente privo di una strada di accesso commisurata alle effettive

esigenze dello stabilimento. Nemmeno il ricorrente pretende che l'attuale pista

sterrata risponda alle sue effettive necessità.

Il piano regolatore prevede di urbanizzare i

lotti III e IV, nei quali è frazionata la zona industriale, mediante la

costruzione di una strada camionale, destinata a collegare questi comparti alla

rete viaria. La resistente non contesta che con la realizzazione di questa

strada il fondo risulterà sufficientemente urbanizzato.

Controversa, in definitiva, è unicamente la

condizione posta dal municipio assoggettando la licenza alla realizzazione

delle opere di urbanizzazione della zona (strada e allacciamenti).

La strada, attualmente, è soltanto prevista

dal piano regolatore. La progettazione esecutiva non è ancora stata avviata. Il

municipio ha sinora soltanto chiesto al consiglio comunale di stanziare il

credito necessario. In mancanza delle determinazioni che il legislativo

comunale deve ancora adottare, della progettazione esecutiva e delle ulteriori

decisioni (p. es.: concorsi ed appalti delle opere), che il municipio deve

ancora prendere per dare avvio ai lavori, la realizzazione dell'opera non appare

dunque ancora sufficientemente certa. Il semplice impegno ad urbanizzare la

zona, assunto dal comune nel quadro del programma di attuazione del piano regolatore,

non basta.

In tali circostanze, non appare lecito

eludere il precetto sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, subordinando il

rilascio della licenza alla condizione che la strada e le altre opere di

urbanizzazione della zona vengano effettivamente realizzate. Anche se la

clausola in contestazione fosse da intendere alla stregua di una sospensione

non già del rilascio della licenza, come risulta dal suo tenore letterale, bensì

della sua esecutività, la riserva determina in effetti una situazione

d'incertezza inammissibile, in quanto atta a protrarsi oltre il termine di

validità biennale del provvedimento.

Da questo profilo, il giudizio impugnato merita

dunque piena conferma.

4.

Vincoli

ingenerati dal deposito di carburanti

Dato che il ricorso non può comunque essere

accolto, le questioni sollevate dalla resistente con riferimento al suo

deposito di carburanti possono rimanere indecise. Al riguardo si può comunque

rilevare che né le direttive della Carbura, né l'ordinanza del 27 febbraio 1991

sulla prevenzione degli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012) istituiscono

vincoli a carico dei fondi circostanti gli impianti di deposito di carburanti. Per

principio, l'obbligo di adottare le misure necessarie per metterli in sicurezza

incombe in effetti ai proprietari degli impianti stessi.

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 21 LE; 19, 22 LPT; 3, 18, 28, 31,

60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr.

1'000.- alla resistente a titolo di ripetibili.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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