52.2008.187
Distanza minima dal bosco
27 giugno 2008Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2008.187
Data decisione, Autorità:
27.06.2008, TRAM
Titolo:
Distanza minima dal bosco
DISTANZA DAL BOSCO
art. 21 LCFO
Incarto n.
52.2008.187
Lugano
27 giugno
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 maggio 2008 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 30 aprile 2008 del Consiglio di Stato (n.
2297) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 5 marzo 2008 rilasciata dal municipio di Ascona a CO 1 per
la costruzione di un'autorimessa in località Rivebelle (part. 2465);
viste le risposte:
- 27 maggio 2008 di CO 1;
- 27 maggio 2008 della Sezione
forestale;
- 2 giugno 2008 del
municipio di Ascona;
- 3 giugno 2008 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Con
notifica 5 febbraio 2008, CO 1 hanno chiesto al municipio di Ascona il permesso
di costruire un'autorimessa per un veicolo su una piccola porzione di terreno
(part. 2465), già utilizzata come posteggio, compresa tra l'autorimessa del
resistente RI 1 (part. 2476) ed una parete rocciosa, quasi verticale, alta
almeno una decina di metri, la cui sommità è ricoperta da bosco.
Alla domanda si è opposto RI 1, sollevando
una serie di eccezioni che ha poi ripreso e sviluppato davanti alle istanze di
ricorso.
Raccolto il preavviso favorevole della Sezione
forestale, il 5 marzo 2008 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta,
respingendo l'opposizione del vicino.
B. Con giudizio
30 aprile 2008, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
rigettando a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
Disattese le censure sollevate
dall'insorgente con riferimento alla natura accessoria del manufatto, alle
distanze ed agli indici, il Governo ha in sostanza condiviso l'avviso della
Sezione forestale, ritenendo che l'opera potesse sorgere ad una distanza inferiore
a quella prescritta dalla legislazione forestale in quanto destinata a proteggere
il posteggio da cadute di materiale dalla parete rocciosa che lo delimita verso
monte.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa
licenza.
Riproposte in questa sede le censure
sollevate senza successo in prima istanza, l'insorgente contesta in particolare
l'insufficiente distanza dal bosco.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio ed i beneficiari della licenza, contestando in dettaglio le tesi
dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti
considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 cpv. 1 legge edilizia cantonale
del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1), la legittimazione attiva dell'insorgente (art.
21 cpv. 2 LE) e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date.
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 legge di procedura sulle cause amministrative del 19 aprile
1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), che documentano esaurientemente la situazione dei
luoghi e dell'oggetto della contestazione. Non occorre dunque esperire una
visita in luogo.
Considerandi
2.
Preliminarmente
va censurata la procedura di notifica applicata dal municipio. Richiamando
l'applicazione di norme, quali sono quelle della legislazione forestale, di
competenza dell'autorità cantonale, la domanda avrebbe dovuto essere trattata secondo
la procedura ordinaria e non come notifica. Commistioni, come quella messa in
atto dal municipio, tra la procedura ordinaria e quella di notifica, non sono
per principio ammesse. Il preavviso sulla domanda di costruzione deve essere
emanato dai servizi generali del Dipartimento del territorio nell'ambito della
procedura ordinaria e non da un singolo servizio dipartimentale, che viene
interpellato dal municipio nel quadro di una procedura di notifica.
Trattandosi di un vizio procedurale
sanabile, non mette tuttavia conto di indugiare oltre su questi aspetti, poiché
la licenza deve comunque essere annullata per i motivi di merito che seguono.
3.
3.1. La
legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFO; RS 921.0) ha, tra
l’altro, lo scopo di conservare la foresta nella sua estensione e ripartizione
geografica, di proteggerla come ambiente naturale di vita e di garantire che
possa svolgere le sue funzioni, in particolare protettive, sociali ed
economiche (art. 1 cpv. 1 lett. a-c LFO). Deve inoltre contribuire a proteggere
la vita umana e beni materiali considerevoli da valanghe, scoscendimenti,
erosione e cadute di pietre (catastrofi naturali).
Le disposizioni sulle distanze dal bosco perseguono
scopi di polizia edilizia e scopi di polizia forestale. Come norme di polizia
edilizia servono a proteggere le costruzioni dai pericoli derivanti dalla
caduta di alberi, dagli incendi, dall'umidità e dall'ombra. Come norme di
polizia forestale mirano invece a salvaguardare l'area forestale dagli
inconvenienti derivanti da un'eccessiva vicinanza delle costruzioni (FF 1988
III 162; STA del 16 novembre 2004 n. 52.2004.307 consid. 2; Peter Hänni, Planungs-,
Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, IV ed., 420 seg.). Tali prescrizioni sono da intendersi da una parte come misure di salvaguardia
di un bene (il bosco) da preservare nella prospettiva di uno sviluppo durevole,
dall’altra come misure destinate alla tutela della sicurezza dei fondi confinanti
con la zona boschiva. L’interesse pubblico alla salvaguardia del patrimonio
boschivo coincide quindi con l’interesse alla protezione della proprietà privata
dai pericoli che l’eccessiva vicinanza al bosco comporterebbe (STA del 27
febbraio 2003 n. 52.2003.410 consid. 5).
3.2
Secondo l’art. 6 cpv. 2 della legge
cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo; RL 8.4.1.1), le costruzioni
devono distare almeno 10 m dal bosco. In casi eccezionali e con il consenso
dell’autorità cantonale, il municipio può concedere deroghe sino a 6 m dal limite del bosco. In via di deroga,
la distanza può essere ridotta a 6 m.
Nel diritto edilizio, la distanza tra due
punti del terreno è per principio misurata sul piano dell'orizzonte.
Determinante è la lunghezza del segmento che collega i due punti proiettati sull'orizzontale.
Differenze di quota non sono prese in considerazione.
3.3
Nel caso concreto, la controversa
autorimessa verrebbe a sorgere ad una distanza di un paio di metri al massimo
dal bosco che ricopre la sommità della parete rocciosa, alla quale il manufatto
verrebbe addossato verso monte. Essa si situa dunque abbondantemente
all'interno della fascia di rispetto, larga 6 m dal limite del bosco, all'interno
della quale è tassativamente esclusa qualsiasi deroga.
Le precedenti istanze hanno considerato che
il manufatto potesse comunque beneficiare di una deroga, in quanto opera destinata
a proteggere l'attuale posteggio scoperto da cadute di materiale, in
particolare di sassi, dal bosco che la sovrasta dieci metri più in alto. La
tesi non può essere condivisa.
Anzitutto perché viola il principio di
legalità dell'amministrazione. La concessione di deroghe presuppone infatti
l'esistenza di una base legale (Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II. ed. Cadenazzo 2002,
n. 790 seg.).
In secondo luogo, perché se il bosco
incombente sul posteggio scoperto ne pregiudica la sicurezza, il pericolo non
va di certo rimosso mediante la concessione di una licenza edilizia lesiva
delle norme sulle distanze dal bosco, ma mediante la messa in sicurezza del
bosco stesso. Come norme di polizia le distanze dal bosco servono infatti a
proteggere le costruzioni dai pericoli derivanti dalla caduta di alberi o di
altro materiale proveniente dalla zona boschiva. L'esistenza di una situazione
di pericolo non costituisce dunque un motivo che giustifica la concessione di
deroghe, ma semmai una buona ragione per negarla.
L'avviso favorevole della sezione forestale,
che ha valutato soltanto gli aspetti di protezione del bosco da costruzioni
eccessivamente vicine, non può in nessun caso essere condiviso.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando la
controversa licenza edilizia ed il giudizio governativo che la conferma.
La tassa di giustizia e le ripetibili di
prima e di seconda istanza sono poste a carico dei resistenti secondo
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 6 LCFo; 3, 18, 28, 31, 60, 61,
65 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il
ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, sono
annullate:
1.1 la
decisione 30 aprile 2008 del Consiglio di Stato n. 2297);
1.2. la
licenza edilizia 5 marzo 2008.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei resistenti, che rifonderanno
fr. 2'000.- al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster