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Decisione

52.2008.187

Distanza minima dal bosco

27 giugno 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

notifica 5 febbraio 2008, CO 1 hanno chiesto al municipio di Ascona il permesso

di costruire un'autorimessa per un veicolo su una piccola porzione di terreno

(part. 2465), già utilizzata come posteggio, compresa tra l'autorimessa del

resistente RI 1 (part. 2476) ed una parete rocciosa, quasi verticale, alta

almeno una decina di metri, la cui sommità è ricoperta da bosco.

Alla domanda si è opposto RI 1, sollevando

una serie di eccezioni che ha poi ripreso e sviluppato davanti alle istanze di

ricorso.

Raccolto il preavviso favorevole della Sezione

forestale, il 5 marzo 2008 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta,

respingendo l'opposizione del vicino.

B. Con giudizio

30 aprile 2008, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

rigettando a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.

Disattese le censure sollevate

dall'insorgente con riferimento alla natura accessoria del manufatto, alle

distanze ed agli indici, il Governo ha in sostanza condiviso l'avviso della

Sezione forestale, ritenendo che l'opera potesse sorgere ad una distanza inferiore

a quella prescritta dalla legislazione forestale in quanto destinata a proteggere

il posteggio da cadute di materiale dalla parete rocciosa che lo delimita verso

monte.

C. Contro il

predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa

licenza.

Riproposte in questa sede le censure

sollevate senza successo in prima istanza, l'insorgente contesta in particolare

l'insufficiente distanza dal bosco.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il

municipio ed i beneficiari della licenza, contestando in dettaglio le tesi

dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti

considerandi.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 cpv. 1 legge edilizia cantonale

del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1), la legittimazione attiva dell'insorgente (art.

21 cpv. 2 LE) e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date.

Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti (art. 18 legge di procedura sulle cause amministrative del 19 aprile

1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), che documentano esaurientemente la situazione dei

luoghi e dell'oggetto della contestazione. Non occorre dunque esperire una

visita in luogo.

Considerandi

2.

Preliminarmente

va censurata la procedura di notifica applicata dal municipio. Richiamando

l'applicazione di norme, quali sono quelle della legislazione forestale, di

competenza dell'autorità cantonale, la domanda avrebbe dovuto essere trattata secondo

la procedura ordinaria e non come notifica. Commistioni, come quella messa in

atto dal municipio, tra la procedura ordinaria e quella di notifica, non sono

per principio ammesse. Il preavviso sulla domanda di costruzione deve essere

emanato dai servizi generali del Dipartimento del territorio nell'ambito della

procedura ordinaria e non da un singolo servizio dipartimentale, che viene

interpellato dal municipio nel quadro di una procedura di notifica.

Trattandosi di un vizio procedurale

sanabile, non mette tuttavia conto di indugiare oltre su questi aspetti, poiché

la licenza deve comunque essere annullata per i motivi di merito che seguono.

3.

3.1. La

legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFO; RS 921.0) ha, tra

l’altro, lo scopo di conservare la foresta nella sua estensione e ripartizione

geografica, di proteggerla come ambiente naturale di vita e di garantire che

possa svolgere le sue funzioni, in particolare protettive, sociali ed

economiche (art. 1 cpv. 1 lett. a-c LFO). Deve inoltre contribuire a proteggere

la vita umana e beni materiali considerevoli da valanghe, scoscendimenti,

erosione e cadute di pietre (catastrofi naturali).

Le disposizioni sulle distanze dal bosco perseguono

scopi di polizia edilizia e scopi di polizia forestale. Come norme di polizia

edilizia servono a proteggere le costruzioni dai pericoli derivanti dalla

caduta di alberi, dagli incendi, dall'umidità e dall'ombra. Come norme di

polizia forestale mirano invece a salvaguardare l'area forestale dagli

inconvenienti derivanti da un'eccessiva vicinanza delle costruzioni (FF 1988

III 162; STA del 16 novembre 2004 n. 52.2004.307 consid. 2; Peter Hänni, Planungs-,

Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, IV ed., 420 seg.). Tali prescrizioni sono da intendersi da una parte come misure di salvaguardia

di un bene (il bosco) da preservare nella prospettiva di uno sviluppo durevole,

dall’altra come misure destinate alla tutela della sicurezza dei fondi confinanti

con la zona boschiva. L’interesse pubblico alla salvaguardia del patrimonio

boschivo coincide quindi con l’interesse alla protezione della proprietà privata

dai pericoli che l’eccessiva vicinanza al bosco comporterebbe (STA del 27

febbraio 2003 n. 52.2003.410 consid. 5).

3.2

Secondo l’art. 6 cpv. 2 della legge

cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo; RL 8.4.1.1), le costruzioni

devono distare almeno 10 m dal bosco. In casi eccezionali e con il consenso

dell’autorità cantonale, il municipio può concedere deroghe sino a 6 m dal limite del bosco. In via di deroga,

la distanza può essere ridotta a 6 m.

Nel diritto edilizio, la distanza tra due

punti del terreno è per principio misurata sul piano dell'orizzonte.

Determinante è la lunghezza del segmento che collega i due punti proiettati sull'orizzontale.

Differenze di quota non sono prese in considerazione.

3.3

Nel caso concreto, la controversa

autorimessa verrebbe a sorgere ad una distanza di un paio di metri al massimo

dal bosco che ricopre la sommità della parete rocciosa, alla quale il manufatto

verrebbe addossato verso monte. Essa si situa dunque abbondantemente

all'interno della fascia di rispetto, larga 6 m dal limite del bosco, all'interno

della quale è tassativamente esclusa qualsiasi deroga.

Le precedenti istanze hanno considerato che

il manufatto potesse comunque beneficiare di una deroga, in quanto opera destinata

a proteggere l'attuale posteggio scoperto da cadute di materiale, in

particolare di sassi, dal bosco che la sovrasta dieci metri più in alto. La

tesi non può essere condivisa.

Anzitutto perché viola il principio di

legalità dell'amministrazione. La concessione di deroghe presuppone infatti

l'esistenza di una base legale (Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II. ed. Cadenazzo 2002,

n. 790 seg.).

In secondo luogo, perché se il bosco

incombente sul posteggio scoperto ne pregiudica la sicurezza, il pericolo non

va di certo rimosso mediante la concessione di una licenza edilizia lesiva

delle norme sulle distanze dal bosco, ma mediante la messa in sicurezza del

bosco stesso. Come norme di polizia le distanze dal bosco servono infatti a

proteggere le costruzioni dai pericoli derivanti dalla caduta di alberi o di

altro materiale proveniente dalla zona boschiva. L'esistenza di una situazione

di pericolo non costituisce dunque un motivo che giustifica la concessione di

deroghe, ma semmai una buona ragione per negarla.

L'avviso favorevole della sezione forestale,

che ha valutato soltanto gli aspetti di protezione del bosco da costruzioni

eccessivamente vicine, non può in nessun caso essere condiviso.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando la

controversa licenza edilizia ed il giudizio governativo che la conferma.

La tassa di giustizia e le ripetibili di

prima e di seconda istanza sono poste a carico dei resistenti secondo

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 6 LCFo; 3, 18, 28, 31, 60, 61,

65 LPamm;

dichiara e pronuncia:

1. Il

ricorso è accolto.

§. Di conseguenza, sono

annullate:

1.1 la

decisione 30 aprile 2008 del Consiglio di Stato n. 2297);

1.2. la

licenza edilizia 5 marzo 2008.

2. La

tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei resistenti, che rifonderanno

fr. 2'000.- al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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