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Decisione

52.2008.195

Posa di una termopompa. Alterazione paesaggio pittoresco

30 luglio 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 2 agosto

2006 la ricorrente RI 1 ha chiesto al municipio di Avegno, mediante notifica,

il permesso di posare una pompa termica ad aria/acqua nel vano aperto formato

dalla scala e dal pianerottolo di accesso ad un vecchio stabile (part. __________)

del nucleo protetto quale sito pittoresco.

Alla domanda, pubblicata e trasmessa per

avviso all'Ufficio della prevenzione dei rumori (UPR) della Sezione per la

protezione dell'acqua dell'aria e del suolo (SPAAS), si sono opposti alcuni

vicini, fra cui i resistenti, contestando l'impianto dal profilo delle

immissioni foniche e dell'estetica.

Raccolto l'avviso dell'UPR, il 15 novembre

2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le

opposizioni dei vicini.

B. Con

giudizio 6 maggio 2008 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo

l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti qui resistenti.

Accertata la conformità dell'impianto con le

disposizioni della legislazione ambientale, il Governo ha in sostanza ritenuto

che il cassone si ponesse in contrasto insanabile con il divieto di alterare i

siti pittoreschi sancito dall'art. 3 cpv. 2 lett. c del regolamento d'applicazione

del decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze

naturali e del paesaggio del 22 gennaio 1974 (RBN; RL 9.3.1.1.1).

C. Contro il

predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando il ripristino della

licenza rilasciatale.

L'insorgente contesta le deduzioni

dell'autorità di ricorso di prima istanza, negando in sostanza che l'impianto,

inserito in un sottoscala aperto su un piccolo cortile, alteri in misura

apprezzabile l'armonia dei luoghi.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i vicini

contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario

saranno discussi nei seguenti considerandi.

Il municipio auspica una ripetizione del

sopralluogo al fine di trovare una soluzione confacente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La

legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 21

cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine (art. 46 cpv.

1 della legge di procedura sulle cause amministrative del 19 aprile 1966;

LPamm; RL 3.3.1.1).

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm). La documentazione fotografica agli atti

permette di prescindere dalla ripetizione del sopralluogo sollecitato dal

municipio.

Considerandi

2.

Giusta gli art. 1 lett. c e 2 cpv. 1 del decreto sulla protezione delle

bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1), i siti

pittoreschi non possono essere distrutti né alterati senza il consenso

dell'autorità governativa. Il divieto di alterazione è ribadito dall'art. 3 cpv. 2 lett. c) RBN. Ogni intervento, dispone la norma,

deve integrarsi convenientemente nel sito pittoresco; in particolare, è vietato

compromettere o anche solo modificare in modo apprezzabile il carattere e l'armonia

dell'ambiente naturale o antropico in genere.

Il concetto di alterazione presuppone un

intervento atto a modificare in modo percettibile gli aspetti caratteristici

del sito pittoresco, turbando gli equilibri delle componenti che ne determinano

il pregio mediante l'introduzione di elementi estranei o incongruenti. Pur

presentando analogie, il divieto di alterazione dei siti pittoreschi si

distingue chiaramente dal divieto di deturpazione posto a salvaguardia dei

paesaggi e dei panorami pittoreschi (art. 2 cpv. 2 DLBN; art. 3 cpv. 2 lett. d

RBN). Il concetto di deturpazione presuppone infatti un effetto notevolmente

sfavorevole sul quadro del paesaggio. Non basta che l'intervento non lo abbellisca

o lo danneggi leggermente. Deve trattarsi di un intervento che determina una

compromissione evidente dei valori caratteristici del paesaggio o del panorama

protetto.

Per alterare in modo lesivo il vincolo di

protezione del sito pittoresco è invece sufficiente un intervento suscettibile

di modificarne il carattere, rompendo gli equilibri delle sue componenti attraverso

l'inserimento di momenti di disarmonia. Non occorre che deturpi il sito pittoresco

o non ne comprometta in modo evidente i valori tutelati. Basta che non vi si

inserisca convenientemente, perché modifica in misura apprezzabile le

caratteristiche del sito turbando i rapporti fra gli elementi che lo compongono

(STA n. 52.2004.28 del 25 febbraio 2004 consid. 3.2; 52.1997.150 del 22 ottobre

1997.

consid. 2; Adelio

Scolari, Commentario, 2. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 28 LALPT n. 208 seg.).

Tanto il concetto di deturpazione, quanto

quello di alterazione sono di natura indeterminata (Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Basel und Stuttgart 1976, V. ed., n. 66 B II; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002,

n. 396). In quanto tale, esso riserva all'autorità amministrativa una certa

latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto normativo,

sindacabile soltanto con riserbo da parte dell'autorità di ricorso. Determinante

non è comunque il metro di giudizio di singole persone dotate di particolare

sensibilità e di speciale indirizzo artistico, ma quello espresso da una

collettività assai più vasta, che deve risultare fondato su criteri oggettivi e

sistematici, atti a giustificare la necessità di limitare il diritto di

costruire. La valutazione della bellezza e del valore del

sito dichiarato pittoresco, del grado d'inserimento di un'opera edilizia nel

contesto ambientale e dell'intensità di un eventuale contrasto comporta dunque

anche l'esercizio di un certo apprezzamento da parte dell'autorità che rilascia

il permesso (Scolari, Commentario,

ad art. 28 LALPT, n. 211).

3.

Nel caso

concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la posa del controverso impianto

nel vano aperto situato sotto la scala d'accesso alla casa della ricorrente disattendesse

il divieto di alterazione dei siti pittoreschi sancito dall'art. 3 cpv. 2 lett.

c RBN.

La deduzione, procedente da

un'interpretazione rigorosa del concetto di alterazione, regge perfettamente alla

critica dell'insorgente. Non si può invero ragionevolmente negare che la posa

di un ingombrante cassone metallico (evaporatore) nel vano del sottoscala della

casa della ricorrente costituisca un intervento suscettibile di alterare in

misura apprezzabile l'equilibrata composizione architettonica dei vecchi

edifici che si affacciano sul piccolo cortile antistante. Tipologia e materiale

dell'impianto contrastano in modo evidente con gli elementi architettonici che

caratterizzano le costruzioni circostanti, tutte in pietra (granito) e legno

con l'aggiunta di qualche prodotto di forgia artigianale (inferriate). Lo

strato di vernice mimetica, che ricoprirebbe il cassone metallico, non attenuerebbe

affatto il contrasto delle forme e dei materiali.

A maggior ragione si giustifica questa

conclusione, se come giustamente rileva il Consiglio di Stato si considera che

l'art. 35 cpv. 6 NAPR impone che le rifiniture architettoniche visibili in

facciata (gronde, loggiati, balconi, scale esterne, architravi, davanzali,

aperture e infissi, intonaci) dovranno rispettare la tipologia tradizionale, sia

per quanto riguarda le dimensioni e le proporzioni, che nella scelta e nella lavorazione

dei materiali. Il fatto che l'impianto rimanga celato alla vista dei

passanti siccome inserito in un cortile privato non permette di giungere a

conclusioni più favorevoli alla ricorrente. La protezione assicurata dall'art.

3.

cpv. 2 lett. c RBN al sito pittoresco non comprende soltanto le parti degli

edifici visibili dall'area pubblica, ma si estende a tutto il nucleo in quanto

tale.

Del tutto irrilevanti sono gli argomenti

d'ordine ecologico ed economico addotti dall'insorgente per giustificare il

tipo d'impianto scelto. Non sono di certo atti ad allentare il rigore che la

bellezza del nucleo esige nell'applicazione delle norme che lo tutelano. Né può

essere seriamente presa in considerazione la proposta di mascherare

parzialmente l'impianto con una staccionata in legno, estranea ai luoghi almeno

quanto l'impianto stesso. Nulla può d'altro canto dedurre la ricorrente dal

preavviso favorevole dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) al

collocamento dell'impianto in posizione perpendicolare rispetto a quella prevista

dal progetto in esame. Da questa disponibilità dell'autorità, peraltro

opinabile, si può soltanto dedurre che l'UNP esige che l'impianto venga

sottratto alla vista dall'esterno integrandolo nella misura massima possibile

nelle costruzioni esistenti.

Privi di qualsiasi rilievo sono pure i

richiami dell'insorgente ad altri interventi edilizi, analoghi o d'altro

genere, che l'autorità avrebbe ammesso nel nucleo. Le situazioni evocate non

sono comparabili con quella in esame e anche se lo fossero non gioverebbero

alla causa della ricorrente, poiché si tratta di singoli casi che non costituiscono

prassi invocabile per parità di trattamento.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque senz'altro respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili,

commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa, sono poste a carico della

ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 1, 2 DLBN; 3 RBN; 35 NAPR di

Avegno; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 LPamm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico

importo ai resistenti CO 1 (fr. 1'000.-) e CO 2 (fr. 1'000.-).

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg.

LTF).

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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