52.2008.195
Posa di una termopompa. Alterazione paesaggio pittoresco
30 luglio 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2008.195
Data decisione, Autorità:
30.07.2008, TRAM
Titolo:
Posa di una termopompa. Alterazione paesaggio pittoresco
ZONA NUCLEO
art. 1 let. c DLBN
art. 2 cpv. 1 DLBN
art. 3 cpv. 2 let. c RBN
Incarto n.
52.2008.195
Lugano
30 luglio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 maggio 2008 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 6 maggio 2008 del Consiglio di Stato
(n. __________) che annulla la licenza edilizia 15 novembre 2006 rilasciatale
dal municipio di Avegno per la posa di una termopompa per uno stabile del
nucleo (__________);
viste le risposte:
- 29 maggio 2008 di CO 2;
- 2 giugno 2008 della
Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- 11 giugno 2008 di CO 1;
- 11 giugno 2008 del
Consiglio di Stato;
- 26 giugno 2008 del
municipio di Avegno;
- 2 luglio 2008
dell'Ufficio della natura e del paesaggio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 2 agosto
2006 la ricorrente RI 1 ha chiesto al municipio di Avegno, mediante notifica,
il permesso di posare una pompa termica ad aria/acqua nel vano aperto formato
dalla scala e dal pianerottolo di accesso ad un vecchio stabile (part. __________)
del nucleo protetto quale sito pittoresco.
Alla domanda, pubblicata e trasmessa per
avviso all'Ufficio della prevenzione dei rumori (UPR) della Sezione per la
protezione dell'acqua dell'aria e del suolo (SPAAS), si sono opposti alcuni
vicini, fra cui i resistenti, contestando l'impianto dal profilo delle
immissioni foniche e dell'estetica.
Raccolto l'avviso dell'UPR, il 15 novembre
2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le
opposizioni dei vicini.
B. Con
giudizio 6 maggio 2008 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti qui resistenti.
Accertata la conformità dell'impianto con le
disposizioni della legislazione ambientale, il Governo ha in sostanza ritenuto
che il cassone si ponesse in contrasto insanabile con il divieto di alterare i
siti pittoreschi sancito dall'art. 3 cpv. 2 lett. c del regolamento d'applicazione
del decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze
naturali e del paesaggio del 22 gennaio 1974 (RBN; RL 9.3.1.1.1).
C. Contro il
predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando il ripristino della
licenza rilasciatale.
L'insorgente contesta le deduzioni
dell'autorità di ricorso di prima istanza, negando in sostanza che l'impianto,
inserito in un sottoscala aperto su un piccolo cortile, alteri in misura
apprezzabile l'armonia dei luoghi.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini
contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario
saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio auspica una ripetizione del
sopralluogo al fine di trovare una soluzione confacente.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La
legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 21
cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine (art. 46 cpv.
1 della legge di procedura sulle cause amministrative del 19 aprile 1966;
LPamm; RL 3.3.1.1).
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPamm). La documentazione fotografica agli atti
permette di prescindere dalla ripetizione del sopralluogo sollecitato dal
municipio.
Considerandi
2.
Giusta gli art. 1 lett. c e 2 cpv. 1 del decreto sulla protezione delle
bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1), i siti
pittoreschi non possono essere distrutti né alterati senza il consenso
dell'autorità governativa. Il divieto di alterazione è ribadito dall'art. 3 cpv. 2 lett. c) RBN. Ogni intervento, dispone la norma,
deve integrarsi convenientemente nel sito pittoresco; in particolare, è vietato
compromettere o anche solo modificare in modo apprezzabile il carattere e l'armonia
dell'ambiente naturale o antropico in genere.
Il concetto di alterazione presuppone un
intervento atto a modificare in modo percettibile gli aspetti caratteristici
del sito pittoresco, turbando gli equilibri delle componenti che ne determinano
il pregio mediante l'introduzione di elementi estranei o incongruenti. Pur
presentando analogie, il divieto di alterazione dei siti pittoreschi si
distingue chiaramente dal divieto di deturpazione posto a salvaguardia dei
paesaggi e dei panorami pittoreschi (art. 2 cpv. 2 DLBN; art. 3 cpv. 2 lett. d
RBN). Il concetto di deturpazione presuppone infatti un effetto notevolmente
sfavorevole sul quadro del paesaggio. Non basta che l'intervento non lo abbellisca
o lo danneggi leggermente. Deve trattarsi di un intervento che determina una
compromissione evidente dei valori caratteristici del paesaggio o del panorama
protetto.
Per alterare in modo lesivo il vincolo di
protezione del sito pittoresco è invece sufficiente un intervento suscettibile
di modificarne il carattere, rompendo gli equilibri delle sue componenti attraverso
l'inserimento di momenti di disarmonia. Non occorre che deturpi il sito pittoresco
o non ne comprometta in modo evidente i valori tutelati. Basta che non vi si
inserisca convenientemente, perché modifica in misura apprezzabile le
caratteristiche del sito turbando i rapporti fra gli elementi che lo compongono
(STA n. 52.2004.28 del 25 febbraio 2004 consid. 3.2; 52.1997.150 del 22 ottobre
1997.
consid. 2; Adelio
Scolari, Commentario, 2. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 28 LALPT n. 208 seg.).
Tanto il concetto di deturpazione, quanto
quello di alterazione sono di natura indeterminata (Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Basel und Stuttgart 1976, V. ed., n. 66 B II; Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002,
n. 396). In quanto tale, esso riserva all'autorità amministrativa una certa
latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto normativo,
sindacabile soltanto con riserbo da parte dell'autorità di ricorso. Determinante
non è comunque il metro di giudizio di singole persone dotate di particolare
sensibilità e di speciale indirizzo artistico, ma quello espresso da una
collettività assai più vasta, che deve risultare fondato su criteri oggettivi e
sistematici, atti a giustificare la necessità di limitare il diritto di
costruire. La valutazione della bellezza e del valore del
sito dichiarato pittoresco, del grado d'inserimento di un'opera edilizia nel
contesto ambientale e dell'intensità di un eventuale contrasto comporta dunque
anche l'esercizio di un certo apprezzamento da parte dell'autorità che rilascia
il permesso (Scolari, Commentario,
ad art. 28 LALPT, n. 211).
3.
Nel caso
concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la posa del controverso impianto
nel vano aperto situato sotto la scala d'accesso alla casa della ricorrente disattendesse
il divieto di alterazione dei siti pittoreschi sancito dall'art. 3 cpv. 2 lett.
c RBN.
La deduzione, procedente da
un'interpretazione rigorosa del concetto di alterazione, regge perfettamente alla
critica dell'insorgente. Non si può invero ragionevolmente negare che la posa
di un ingombrante cassone metallico (evaporatore) nel vano del sottoscala della
casa della ricorrente costituisca un intervento suscettibile di alterare in
misura apprezzabile l'equilibrata composizione architettonica dei vecchi
edifici che si affacciano sul piccolo cortile antistante. Tipologia e materiale
dell'impianto contrastano in modo evidente con gli elementi architettonici che
caratterizzano le costruzioni circostanti, tutte in pietra (granito) e legno
con l'aggiunta di qualche prodotto di forgia artigianale (inferriate). Lo
strato di vernice mimetica, che ricoprirebbe il cassone metallico, non attenuerebbe
affatto il contrasto delle forme e dei materiali.
A maggior ragione si giustifica questa
conclusione, se come giustamente rileva il Consiglio di Stato si considera che
l'art. 35 cpv. 6 NAPR impone che le rifiniture architettoniche visibili in
facciata (gronde, loggiati, balconi, scale esterne, architravi, davanzali,
aperture e infissi, intonaci) dovranno rispettare la tipologia tradizionale, sia
per quanto riguarda le dimensioni e le proporzioni, che nella scelta e nella lavorazione
dei materiali. Il fatto che l'impianto rimanga celato alla vista dei
passanti siccome inserito in un cortile privato non permette di giungere a
conclusioni più favorevoli alla ricorrente. La protezione assicurata dall'art.
3.
cpv. 2 lett. c RBN al sito pittoresco non comprende soltanto le parti degli
edifici visibili dall'area pubblica, ma si estende a tutto il nucleo in quanto
tale.
Del tutto irrilevanti sono gli argomenti
d'ordine ecologico ed economico addotti dall'insorgente per giustificare il
tipo d'impianto scelto. Non sono di certo atti ad allentare il rigore che la
bellezza del nucleo esige nell'applicazione delle norme che lo tutelano. Né può
essere seriamente presa in considerazione la proposta di mascherare
parzialmente l'impianto con una staccionata in legno, estranea ai luoghi almeno
quanto l'impianto stesso. Nulla può d'altro canto dedurre la ricorrente dal
preavviso favorevole dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) al
collocamento dell'impianto in posizione perpendicolare rispetto a quella prevista
dal progetto in esame. Da questa disponibilità dell'autorità, peraltro
opinabile, si può soltanto dedurre che l'UNP esige che l'impianto venga
sottratto alla vista dall'esterno integrandolo nella misura massima possibile
nelle costruzioni esistenti.
Privi di qualsiasi rilievo sono pure i
richiami dell'insorgente ad altri interventi edilizi, analoghi o d'altro
genere, che l'autorità avrebbe ammesso nel nucleo. Le situazioni evocate non
sono comparabili con quella in esame e anche se lo fossero non gioverebbero
alla causa della ricorrente, poiché si tratta di singoli casi che non costituiscono
prassi invocabile per parità di trattamento.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque senz'altro respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili,
commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa, sono poste a carico della
ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 1, 2 DLBN; 3 RBN; 35 NAPR di
Avegno; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 LPamm
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico
importo ai resistenti CO 1 (fr. 1'000.-) e CO 2 (fr. 1'000.-).
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg.
LTF).
4. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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