52.2008.20
Altezza di una costruzione accessoria con tetto ad una falda
3 aprile 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2008.20
Data decisione, Autorità:
03.04.2009, TRAM
Titolo:
Altezza di una costruzione accessoria con tetto ad una falda
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
art. 40 LE
Incarto n.
52.2008.20
Lugano
3 aprile 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Damiano Bozzini
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 gennaio 2008 di
RI 1
RI 2
RI 3
RI 4
RI 5
patrocinati da: PA 1
contro
la decisione 19 dicembre 2007 del Consiglio di Stato
(n. 6791) che annulla la licenza edilizia 3 ottobre 2007 rilasciata in
sanatoria dal municipio di Stabio agli insorgenti per il prolungamento di una
tettoia ad uso posteggio (part. 1917);
viste le risposte:
- 30 gennaio 2008 del
Consiglio di Stato;
- 1. febbraio 2008 di CO
1;
- 5 febbraio 2008 del
municipio di Stabio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. I
ricorrenti menzionati in ingresso sono comproprietari di una casa d'abitazione,
situata nella zona residenziale di Stabio, in località __________ (part. 1917).
La facciata ovest dell'edificio sorge a m 4.30 dal confine verso il fondo
(part. 648) di proprietà del resistente CO 1. La fascia di terreno compresa tra
la facciata ovest della casa dei ricorrenti ed il confine era parzialmente coperta
da un tetto ad una falda, applicato, da un lato, alla facciata e sorretto,
dall'altro, da pilastri posti ad una certa distanza dallo stesso confine.
Nel corso del 2006, i ricorrenti hanno
prolungato senza permesso lo spiovente della tettoia sin sul confine, allo
scopo di utilizzarla come posteggio coperto.
confine
m 2.40 m 3.60
m 4.30
part. 648 part.
1917
Analogamente sollecitati, i ricorrenti hanno
chiesto al municipio di autorizzare l'opera realizzata, completandola mediante
chiusura della parete lungo il confine verso la part. 648. Alla domanda si è
opposto il resistente, negando che il manufatto potesse beneficare delle
facilitazioni previste per le costruzioni accessorie, considerato che il colmo dello
spiovente della tettoia, fissato sulla facciata della casa, superava l'altezza
massima di 3.00 m prescritta dall'art.
11 NAPR.
Con decisione 3 ottobre 2007, il municipio
ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alla condizione che la
parete di chiusura verso il fondo del vicino fosse eretta sul confine.
B. Con
giudizio 19 dicembre 2007, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,
accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal vicino opponente.
Richiamandosi alla giurisprudenza relativa
all'altezza degli edifici coperti da un tetto ad una sola falda, il Governo ha
in sostanza ritenuto che nel punto in cui è fissata alla facciata ovest della casa,
la tettoia superava l'altezza massima (m 3.00), prescritta dall'art. 11 NAPR
per le costruzioni accessorie.
C. Contro il
predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga ripristinata la licenza rilasciata loro dal
municipio.
Gli insorgenti fanno anzitutto presente che il
punto in cui la tettoia è fissata alla facciata della casa dista più di 3.00 m
dal confine. Il colmo della tettoia sarebbe dunque tenuto a rispettare soltanto
l'altezza massima prescritta per gli edifici principali. Ad una distanza di
3.00 m dal confine, la tettoia non supererebbe comunque l'altezza massima (m
3.00) prescritta per le costruzioni accessorie. Anche da questo profilo, nulla
osterebbe pertanto al rilascio della licenza edilizia.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene
l'insorgente, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto
necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio rinuncia invece a presentare
osservazioni, rimettendosi al giudizio del tribunale.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La
legittimazione attiva degli insorgenti, istanti e beneficiari della licenza
annullata, è certa (art. 21 cpv.2 LE) Il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). La situazione dell'oggetto della contestazione
emerge con sufficiente chiarezza dagli atti. Nemmeno le parti postulano del
resto l'assunzione di particolari prove.
Considerandi
2.
2.1. Nella
zona residenziale estensiva l'altezza massima delle costruzioni è di 9.00 m. La
distanza minima dal confine è di 3.00 m (art. 14 norme di attuazione del piano
regolatore; NAPR).
Le costruzioni accessorie, dispone l’art. 11
cpv. 3 NAPR, possono tuttavia sorgere a confine per una lunghezza massima di
6.00
m e senza aperture. L'altezza massima di queste opere è di 3.00 m. L’art.
11.
NAPR concede in sostanza la possibilità di edificare, a confine o a distanze
dal confine inferiori a quelle prescritte per gli edifici principali, manufatti
di ingombro limitato, che per le loro caratteristiche non si prestano ad essere
utilizzati né per l'abitazione, né per il lavoro.
2.2
L'altezza degli edifici è misurata dal
terreno sistemato al filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto
(art. 40 cpv. 1 LE). Determinanti sono per principio gli ingombri verticali
riscontrabili in corrispondenza delle facciate, ovvero del perimetro esterno
degli edifici. A meno che superino la pendenza di 45°, gli spioventi dei tetti
a falde non sono di regola presi in considerazione ai fini della misurazione dell'altezza
degli edifici. In quanto arretrato rispetto ai muri perimetrali, il colmo dei
tetti a falde non fa dunque stato. Semmai soggiace a vincoli di altezza
specifici.
Restano riservati i casi degli edifici coperti
da un tetto ad una sola falda, nei quali l'altezza del colmo dal suolo viene
presa in considerazione, poiché definisce - al pari di una gronda - l'ingombro
verticale riscontrabile in corrispondenza del perimetro esterno dell'immobile
(RDAT I-1991 n. 36; Adelio
Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 40/41 LE n. 1238).
3.
3.1. Nel
caso concreto, il filo superiore del cornicione di gronda dello spiovente della
controversa tettoia, la cui funzione accessoria è incontestata, risulta posto a
m 2.40 dal suolo. Lungo il confine, il controverso manufatto rispetta dunque ampiamente
l'altezza massima (m 3.00) prescritta dall'art. 11 cpv. 3 NAPR per questo
genere di costruzioni.
Contrariamente a quanto assumono il
Consiglio di Stato ed il resistente, il colmo del tetto ad una falda che
ricopre il manufatto non è da prendere in considerazione ai fini della
misurazione dell'altezza della costruzione accessoria. Il colmo del tetto non definisce
infatti alcun ingombro verticale riscontrabile in corrispondenza del perimetro
esterno del manufatto. Non delimita alcuna facciata, ma è semplicemente
applicato al muro perimetrale ovest dell'edificio principale. Non può dunque
essere comparato ad una gronda come nel caso di edifici a sé stanti, coperti da
un tetto ad una sola falda.
L'ingombro verticale determinato dal colmo
dello spiovente addossato alla facciata principale della casa dei ricorrenti non
arreca in effetti alcun pregiudizio al conseguimento delle finalità perseguite
dai limiti d'altezza delle costruzioni sia dal profilo dell'insolazione, dell'aerazione
e dell'illuminazione dei terreni prospicienti, sia dal profilo dell'aspetto
paesaggistico degli insediamenti (Scolari,
op. cit., ad art. 40/41 LE n. 1221). Data la sua collocazione, dal
profilo degli ingombri, lo sviluppo verticale del tetto ad una sola falda non ingenera
ripercussioni di sorta né sul retrostante terreno del resistente, né sul quadro
del paesaggio. Contrariamente a quanto gli insorgenti prospettano
in via eventuale, non occorre prendere in considerazione l'altezza dello
spiovente alla distanza di 3.00 m dal confine, poiché le NAPR non pongono
particolari limiti alla pendenza massima delle falde dei tetti. Essendo d'altro
canto la pendenza contenuta nel limite del 100% (45°), lo spiovente non determina
comunque un ingombro assimilabile a quello di una facciata.
3.2
L'art. 11 NAPR non esclude affatto la
contiguità tra le costruzioni accessorie e gli edifici principali. Del tutto
prive di fondamento sono di conseguenza le censure sollevate dal resistente per
rapporto all'edificazione della tettoia a ridosso della casa d'abitazione dei
ricorrenti.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando
il giudizio governativo impugnato e ripristinando la licenza rilasciata in
sanatoria dal municipio ai ricorrenti.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
poste a carico del resistente secondo soccombenza (art. 28, 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 40 LE; 11, 14 NAPR di Stabio; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di conseguenza:
1.1.
la decisione 19 dicembre 2007 del Consiglio di
Stato (n. 6791) è annullata;
1.2.
la licenza edilizia 3 ottobre 2007 rilasciata in
sanatoria dal municipio di Stabio agli insorgenti per il prolungamento di una
tettoia ad uso posteggio (part. 1917) è confermata.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico del resistente, che rifonderà fr. 1'000.-
ai ricorrenti a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di
diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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