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Decisione

52.2008.20

Altezza di una costruzione accessoria con tetto ad una falda

3 aprile 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

ricorrenti menzionati in ingresso sono comproprietari di una casa d'abitazione,

situata nella zona residenziale di Stabio, in località __________ (part. 1917).

La facciata ovest dell'edificio sorge a m 4.30 dal confine verso il fondo

(part. 648) di proprietà del resistente CO 1. La fascia di terreno compresa tra

la facciata ovest della casa dei ricorrenti ed il confine era parzialmente coperta

da un tetto ad una falda, applicato, da un lato, alla facciata e sorretto,

dall'altro, da pilastri posti ad una certa distanza dallo stesso confine.

Nel corso del 2006, i ricorrenti hanno

prolungato senza permesso lo spiovente della tettoia sin sul confine, allo

scopo di utilizzarla come posteggio coperto.

confine

m 2.40 m 3.60

m 4.30

part. 648 part.

1917

Analogamente sollecitati, i ricorrenti hanno

chiesto al municipio di autorizzare l'opera realizzata, completandola mediante

chiusura della parete lungo il confine verso la part. 648. Alla domanda si è

opposto il resistente, negando che il manufatto potesse beneficare delle

facilitazioni previste per le costruzioni accessorie, considerato che il colmo dello

spiovente della tettoia, fissato sulla facciata della casa, superava l'altezza

massima di 3.00 m prescritta dall'art.

11 NAPR.

Con decisione 3 ottobre 2007, il municipio

ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alla condizione che la

parete di chiusura verso il fondo del vicino fosse eretta sul confine.

B. Con

giudizio 19 dicembre 2007, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,

accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal vicino opponente.

Richiamandosi alla giurisprudenza relativa

all'altezza degli edifici coperti da un tetto ad una sola falda, il Governo ha

in sostanza ritenuto che nel punto in cui è fissata alla facciata ovest della casa,

la tettoia superava l'altezza massima (m 3.00), prescritta dall'art. 11 NAPR

per le costruzioni accessorie.

C. Contro il

predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che venga ripristinata la licenza rilasciata loro dal

municipio.

Gli insorgenti fanno anzitutto presente che il

punto in cui la tettoia è fissata alla facciata della casa dista più di 3.00 m

dal confine. Il colmo della tettoia sarebbe dunque tenuto a rispettare soltanto

l'altezza massima prescritta per gli edifici principali. Ad una distanza di

3.00 m dal confine, la tettoia non supererebbe comunque l'altezza massima (m

3.00) prescritta per le costruzioni accessorie. Anche da questo profilo, nulla

osterebbe pertanto al rilascio della licenza edilizia.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene

l'insorgente, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto

necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Il municipio rinuncia invece a presentare

osservazioni, rimettendosi al giudizio del tribunale.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La

legittimazione attiva degli insorgenti, istanti e beneficiari della licenza

annullata, è certa (art. 21 cpv.2 LE) Il ricorso, tempestivo, è dunque

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). La situazione dell'oggetto della contestazione

emerge con sufficiente chiarezza dagli atti. Nemmeno le parti postulano del

resto l'assunzione di particolari prove.

Considerandi

2.

2.1. Nella

zona residenziale estensiva l'altezza massima delle costruzioni è di 9.00 m. La

distanza minima dal confine è di 3.00 m (art. 14 norme di attuazione del piano

regolatore; NAPR).

Le costruzioni accessorie, dispone l’art. 11

cpv. 3 NAPR, possono tuttavia sorgere a confine per una lunghezza massima di

6.00

m e senza aperture. L'altezza massima di queste opere è di 3.00 m. L’art.

11.

NAPR concede in sostanza la possibilità di edificare, a confine o a distanze

dal confine inferiori a quelle prescritte per gli edifici principali, manufatti

di ingombro limitato, che per le loro caratteristiche non si prestano ad essere

utilizzati né per l'abitazione, né per il lavoro.

2.2

L'altezza degli edifici è misurata dal

terreno sistemato al filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto

(art. 40 cpv. 1 LE). Determinanti sono per principio gli ingombri verticali

riscontrabili in corrispondenza delle facciate, ovvero del perimetro esterno

degli edifici. A meno che superino la pendenza di 45°, gli spioventi dei tetti

a falde non sono di regola presi in considerazione ai fini della misurazione dell'altezza

degli edifici. In quanto arretrato rispetto ai muri perimetrali, il colmo dei

tetti a falde non fa dunque stato. Semmai soggiace a vincoli di altezza

specifici.

Restano riservati i casi degli edifici coperti

da un tetto ad una sola falda, nei quali l'altezza del colmo dal suolo viene

presa in considerazione, poiché definisce - al pari di una gronda - l'ingombro

verticale riscontrabile in corrispondenza del perimetro esterno dell'immobile

(RDAT I-1991 n. 36; Adelio

Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 40/41 LE n. 1238).

3.

3.1. Nel

caso concreto, il filo superiore del cornicione di gronda dello spiovente della

controversa tettoia, la cui funzione accessoria è incontestata, risulta posto a

m 2.40 dal suolo. Lungo il confine, il controverso manufatto rispetta dunque ampiamente

l'altezza massima (m 3.00) prescritta dall'art. 11 cpv. 3 NAPR per questo

genere di costruzioni.

Contrariamente a quanto assumono il

Consiglio di Stato ed il resistente, il colmo del tetto ad una falda che

ricopre il manufatto non è da prendere in considerazione ai fini della

misurazione dell'altezza della costruzione accessoria. Il colmo del tetto non definisce

infatti alcun ingombro verticale riscontrabile in corrispondenza del perimetro

esterno del manufatto. Non delimita alcuna facciata, ma è semplicemente

applicato al muro perimetrale ovest dell'edificio principale. Non può dunque

essere comparato ad una gronda come nel caso di edifici a sé stanti, coperti da

un tetto ad una sola falda.

L'ingombro verticale determinato dal colmo

dello spiovente addossato alla facciata principale della casa dei ricorrenti non

arreca in effetti alcun pregiudizio al conseguimento delle finalità perseguite

dai limiti d'altezza delle costruzioni sia dal profilo dell'insolazione, dell'aerazione

e dell'illuminazione dei terreni prospicienti, sia dal profilo dell'aspetto

paesaggistico degli insediamenti (Scolari,

op. cit., ad art. 40/41 LE n. 1221). Data la sua collocazione, dal

profilo degli ingombri, lo sviluppo verticale del tetto ad una sola falda non ingenera

ripercussioni di sorta né sul retrostante terreno del resistente, né sul quadro

del paesaggio. Contrariamente a quanto gli insorgenti prospettano

in via eventuale, non occorre prendere in considerazione l'altezza dello

spiovente alla distanza di 3.00 m dal confine, poiché le NAPR non pongono

particolari limiti alla pendenza massima delle falde dei tetti. Essendo d'altro

canto la pendenza contenuta nel limite del 100% (45°), lo spiovente non determina

comunque un ingombro assimilabile a quello di una facciata.

3.2

L'art. 11 NAPR non esclude affatto la

contiguità tra le costruzioni accessorie e gli edifici principali. Del tutto

prive di fondamento sono di conseguenza le censure sollevate dal resistente per

rapporto all'edificazione della tettoia a ridosso della casa d'abitazione dei

ricorrenti.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando

il giudizio governativo impugnato e ripristinando la licenza rilasciata in

sanatoria dal municipio ai ricorrenti.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

poste a carico del resistente secondo soccombenza (art. 28, 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 40 LE; 11, 14 NAPR di Stabio; 3, 18,

28, 31, 60, 61, 65 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di conseguenza:

1.1.

la decisione 19 dicembre 2007 del Consiglio di

Stato (n. 6791) è annullata;

1.2.

la licenza edilizia 3 ottobre 2007 rilasciata in

sanatoria dal municipio di Stabio agli insorgenti per il prolungamento di una

tettoia ad uso posteggio (part. 1917) è confermata.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico del resistente, che rifonderà fr. 1'000.-

ai ricorrenti a titolo di ripetibili.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di

diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

,

,

,

,

,

;

,

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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