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Decisione

52.2008.201

Contributi consortili

5 ottobre 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 3 ottobre 2006, a causa del maltempo, si sono verificati nella regione

della __________ degli scoscendimenti e delle inondazioni che hanno provocato

danni ad alcune opere di proprietà del RI 1 (in seguito: Consorzio). Gli

interventi di ripristino sono stati finanziati grazie ad un credito di fr. 350'000.-

concesso dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino. La delegazione consortile ha

quindi deciso di procedere al prelievo in due fasi (2007 e 2008) di contributi

consortili per un importo di complessivi fr. 400'000.- a copertura dei costi di

gestione del Consorzio e dei suddetti danni. Con decisione del 1° marzo 2007 il

Dipartimento del territorio ha autorizzato questo modo di procedere.

B. Dopo avere fissato l'aliquota di'imposizione dei citati contributi all'1,5‰ del valore di stima ufficiale dei fondi,

il 4 giugno 2007 la delegazione consortile ha emesso nei confronti dei vari

proprietari di immobili situati nel comprensorio consortile le relative decisioni

d'imposizione per il 2007.

A CO 1, proprietaria di più fondi a __________, è stato chiesto il pagamento di

un contributo di fr. 701.65.

C. Adito su ricorso da quest'ultima, con giudizio del 13 maggio 2008 il

Consiglio di Stato ha annullato la suddetta decisione d'imposizione, ritenendo

in sostanza che l'aliquota per il calcolo dei contributi fissata dalla

delegazione è priva di base legale in senso formale, non essendo contemplata né

dalla legge sui consorzi del 21 luglio 1913 (LCons; RL 9.1.4.1), né dal

regolamento consortile. Inoltre, secondo il Governo, nella misura in cui

permette un'imposizione senza alcuna distinzione in merito all'effettivo

vantaggio che deriva dalle opere consortili ad ogni singolo proprietario, essa disattende

quanto prescritto dall'art. 5 cpv. 1 LCons.

D. Avverso questa pronuncia il consorzio insorge ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Sostiene che in virtù

dell'art. 19 LCons la delegazione consortile è l'organismo competente a

stabilire l'aliquota d'imposizione applicabile, in funzione delle effettive

necessità finanziarie. Rileva inoltre come sia stato lo stesso Consiglio di

Stato ad avere deciso il 21 settembre 1982 di sopprimere le zone differenziate di

interessenza stabilite nell'atto di costituzione del Consorzio per la

determinazione dei contributi e ad introdurre una zona unica per tutto il

comprensorio.

E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di

Stato, senza formulare osservazioni, che CO 1, la quale si richiama alle tesi e

alle conclusioni contenute nel querelato giudizio governativo.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale è data (art. 32 cpv. 2 LCons). Il ricorso

è tempestivo (art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1.) e la legittimazione

dell'insorgente certa (art. 43 LPamm). Il gravame è pertanto ricevibile in

ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 LPamm).

Considerandi

2.

Giusta l'art. 1 LCons, i laghi, i fiumi, i torrenti e gli altri

corsi d'acqua del Cantone devono essere sistemati e corretti con opere adatte

(cpv. 1); devono pure essere eseguite le opere di premunizione, consolidamento,

piantagione ed imboschimento necessarie per prevenire od arrestare gli

scoscendimenti, le frane e le valanghe (cpv. 2). Qualora da queste opere derivi

vantaggio a tutta la collettività o a più di un interessato e sia inoltre riconosciuta

la loro pubblica utilità, esse dovranno essere eseguite e mantenute a mezzo ed

a spese dei consorzi (art. 3 cpv. 1 LCons). Nel caso di opere di interesse

generale dovranno far parte del consorzio tutti i comuni, gli altri enti

pubblici e le aziende pubbliche, nonché gli enti e le aziende private (rectius:

privati) che esercitano un'attività di interesse generale, ai quali dalle opere

derivi un vantaggio (art. 4 cpv. 1 LCons). Nel caso invece di opere di

prevalente interesse particolare, dovranno far parte del consorzio tutti i

privati e le persone giuridiche, comprese quelle di diritto pubblico, ai quali

dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 4 cpv. 2 LCons). Le spese

saranno ripartite tra i membri del consorzio in proporzione al vantaggio che

loro deriva (art. 5 cpv. 1 LCons).

3.3.1

Il ricorrente è un consorzio per opere di prevalente interesse

particolare, ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LCons, istituito con decreto 17

gennaio 1939 del Consiglio di Stato con lo scopo di realizzare e mantenere le

opere di correzione del Fiume __________ e i suoi affluenti nel territorio dei

comuni di __________ e __________ (art. 1 del regolamento consortile). Fanno

parte del medesimo tutti i privati e tutte le persone giuridiche, comprese

quelle di diritto pubblico, proprietarie di fondi situati nel comprensorio

consortile (art. 2 del regolamento consortile).

A giusto titolo il Consiglio di Stato ha dunque riconosciuto il principio

secondo cui anche la resistente CO 1, in quanto proprietaria di alcuni terreni ubicati a Lodrino, è in linea di massima tenuta a contribuire alle spese

per l'esecuzione e la manutenzione delle opere consortili, secondo quanto

disposto dall'art. 5 cpv. 1 LCons.

3.2

Il Governo cantonale ha tuttavia annullato il contributo posto a carico

della resistente, rilevando come lo stesso sia stato calcolato in applicazione

di un'aliquota che non trova fondamento in una base legale in senso formale. Il

consorzio ricorrente, dal canto suo, contesta questa argomentazione, rilevando

che l'art. 19 LCons attribuisce chiaramente alla delegazione consortile il

compito di fissare i tempi e i modi di estinzione dei debiti contratti dal consorzio,

il che comporterebbe anche la competenza di questo organismo a fissare i criteri

di calcolo dei contributi da prelevare a tale scopo.

3.3

Come giustamente rilevato dal Consiglio di Stato, i contributi che i

consorziati sono tenuti a versare per l'esecuzione e la manutenzione di opere

di premunizione e di bonifica, sono dei tributi pubblici e in quanto tali,

sottostanno alle norme generali vigenti

in materia (Adelio Scolari, Tasse

e contributi di miglioria, 2005, n. 355).

Di principio tutti i tributi pubblici, ad eccezione degli emolumenti di

cancelleria, devono fondarsi su una legge in senso formale, ossia su di un atto

di portata generale e astratta, adottato secondo le regole del diritto pubblico

e sottoposto a referendum (DTF 126 I 180 consid. 2a/aa con riferimenti), nel

quale sono stabilite, accanto al principio, perlomeno anche le premesse, la

misura dell’imposizione e la cerchia dei soggetti fiscali.

Il requisito in rassegna può comunque essere attenuato per il prelevamento di determinati

emolumenti che presentano un carattere molto tecnico o che dipendono da

circostanze soggette a rapidi cambiamenti. In questi casi i principi della

legalità e della separazione dei poteri sono sufficientemente rispettati se il

principio del prelevamento della tassa figura in una legge formale e se

l'organo esecutivo ne fissa l'ammontare sulla base di una delega.

Un'attenuazione della massima in parola si giustifica parimenti laddove, tenuto

conto della natura della tassa, per il cittadino è ancora possibile verificarne

la legittimità in applicazione dei principi costituzionali, in particolare di

quelli della copertura dei costi e dell’equivalenza. Trattandosi invece di

tributi causali indipendenti dalle spese sopportate dall'ente pubblico, il

principio della base legale in senso formale deve essere rispettato in modo

assoluto, come per le imposte (DTF 128 II 112 consid. 5; 126 I 180 consid.

2a/bb con riferimenti; A. Scolari,

op. cit., n. 17). Il principio della legalità assume dunque una diversa portata

a seconda della natura della tassa.

3.4

Ora, i contributi consortili sono in sostanza dei contributi di miglioria

(cfr. A. Scolari, op. cit., n.

356), destinati al finanziamento dei consorzi. Data la loro natura, è evidente

che la legge non possa stabilire a priori il loro ammontare esatto (ibidem,

n. 24 e 243), il quale dipende principalmente dal concreto fabbisogno. Già per

questo motivo il principio della legalità, inteso quale necessità di disporre

di una base legale in senso formale, non trova completa applicazione nel

contesto in esame, nel senso che lo stesso risulta in linea di massima

rispettato già a partire dal momento in cui esiste una disposizione legale che

prevede la possibilità per il consorzio di far capo a questa forma di finanziamento

presso i soggetti consorziati e che attribuisce alla delegazione consortile il

compito di provvedere in tal senso. Requisiti questi che, per quanto riguarda

il caso di specie, sono senz'altro adempiuti, stante quanto previsto dall'art.

5.

cpv. 1 LCons, che come detto sancisce la regola secondo cui è data facoltà al

consorzio di rivolgersi ai suoi membri per esigere il pagamento di contributi,

e dai combinati art. 18 cpv. 1 e 19 cpv. 2 LCons, che attribuiscono alla delegazione

consortile la competenza ad occuparsi della gestione finanziaria del consorzio

e a stabilire le modalità di rimborso dei prestiti bancari contratti per poter

far fronte alle varie spese, ivi comprese naturalmente anche quelle necessarie

alla manutenzione delle opere consortili. Per quanto riguarda poi i criteri di

calcolo del contributo, è sufficiente che gli stessi vengano di volta in volta

stabiliti da quest'ultimo organismo, in virtù delle sue competenze, tenendo

conto delle concrete necessità del caso e, naturalmente, in ossequio dei

principi costituzionali validi in questo ambito. In particolare, i contributi

consortili soggiacciono al rispetto del principio della copertura dei costi,

giusta il quale il loro gettito globale non deve in linea di massima superare

l'ammontare complessivo dei costi sostenuti dall'ente pubblico (pro multis cfr.

DTF 126 I 180 consid. 3a/aa), e quello dell'equivalenza, il quale esige che tra

l'ammontare della singola tassa ed il valore economico della prestazione

concreta vi sia una certa correlazione e che sussista un rapporto perlomeno ragionevole

(DTF 128 I 46 consid. 4a). Al contribuente è dunque data la possibilità di

verificare la legittimità dell'importo concretamente posto a suo carico sulla

base di queste regole generali.

Per quanto attiene più specificatamente alla presente fattispecie, ritenuto che

con risoluzione del 21 settembre 1982, pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 77

del 28 settembre successivo (doc. L), il Consiglio di Stato aveva stabilito che

per il Consorzio in parola il criterio di base per il prelievo di contributi

sarebbe stato a partire dal 1° gennaio 1981 il valore di stima ufficiale dei

fondi, occorre rilevare come l'aliquota dell' 1,5‰ applicata per la determinazione dei singoli tributi posti a carico

dei consorziati non sia altro che il risultato di un semplice calcolo

matematico finalizzato a consentire l'incasso, attraverso due distinte

imposizioni, della somma di fr. 400'000.- (comprensiva del debito contratto con

la Banca dello Stato e dei costi ordinari di gestione), partendo da un valore

di stima imponibile complessivo riferito a tutti i fondi situati all'interno

del comprensorio consortile, di circa fr. 130'000'000.- (cfr. in proposito: doc.

C). Ciò significa dunque che il contestato emolumento rispetta senz'altro il

principio della copertura dei costi in quanto commisurato in modo tale che il

suo gettito globale non superi l'importo massimo stabilito dalla Divisione

delle costruzioni del Dipartimento del territorio nella sua risoluzione del 1°

marzo 2007. Resta comunque il fatto che il fabbisogno del Consorzio è stato

determinato dalla delegazione consortile senza tenere conto di eventuali

sussidi cantonali o federali, la cui entità al momento dell'emissione del

contributo in parola era ancora sconosciuta (doc. B). Va da sé che, se versati,

detti aiuti finanziari dovranno andare a beneficio dei proprietari consorziati

nella forma di una riduzione proporzionale della prossima tranche di contributi

oppure attraverso la restituzione di quanto da loro pagato in eccesso. Spetterà

quindi alla delegazione consortile informare tutti i contribuenti della situazione

non appena sarà a conoscenza degli importi incassati a titolo di sussidio.

Se si considera poi che, mediante il versamento di un contributo unico di fr. 701.65.-

all’anno, per al massimo due anni, la resistente partecipa al finanziamento di

un ente pubblico al quale incombe il compito di mantenere le opere di arginatura

e di premunizione esistenti all'interno dell'ampio comprensorio sottoposto alla

sua giurisdizione, si deve ammettere che il tributo in questione non può essere

ritenuto manifestamente sproporzionato rispetto ai vantaggi economici e

giuridici di cui essa beneficia; ragione per la quale anche il principio di

equivalenza appare, in concreto, rispettato.

Sotto questo profilo, la decisione di tassazione emanata dal ricorrente nei

confronti di CO 1 sfugge dunque a qualsiasi critica.

4.4.1

Nel suo giudizio, il Governo cantonale ha pure ritenuto che il

contestato contributo disattende il principio, sancito dall'art. 5 cpv. 1 LCons,

secondo il quale lo stesso deve essere commisurato proporzionalmente al

vantaggio ricavato dai singoli membri del consorzio, in quanto calcolato sulla

base di un'unica aliquota d'imposizione.

La critica è infondata.

4.2

In primo luogo occorre rilevare che, mediante la già citata risoluzione

del 21 settembre 1982, il Consiglio di Stato aveva deciso la soppressione delle

zone differenziate stabilite nell'atto di costituzione del Consorzio per la

determinazione dei contributi e aveva disposto, con effetto dal 1° gennaio 1982, l'introduzione di una zona unica per tutto il comprensorio senza prevedere alcuna aliquota d'imposizione

predefinita, ma - come appena esposto (consid. 3.3.) - stabilendo il principio

secondo cui il prelievo dei contributi deve avvenire in base ad una percentuale

del valore di stima ufficiale dei fondi. Il Governo aveva argomentato le

proprie scelte con, da un lato, le modifiche che erano intervenute sul territorio

per quanto attiene in particolare al raggruppamento dei terreni, all'adozione dei

piani regolatori e all'adeguamento dei valori di stima, e con, dall'altro lato,

il fatto che, nella misura in cui la giurisdizione del Consorzio non concerneva

più soltanto il corso principale del fiume Ticino ma si era estesa a tutti i

suoi affluenti, essa riguardava la quasi totalità dei comprensori comunali di __________

e di __________, che dalle opere di correzione idrica e dalla corretta

manutenzione dei corsi d'acqua traevano indubbi vantaggi per l'intera collettività.

Ora, contrariamente a quanto sostenuto nel giudizio impugnato, un sistema di

calcolo del contributo fondato sulle predette regole appare tutto sommato in linea

con i principi sanciti dall'art. 5 cpv. LCons. Premesso che ai fini della

commisurazione dei tributi causali dottrina e giurisprudenza riconoscono alle

autorità la possibilità di far capo a criteri schematici dedotti

dall'esperienza (DTF 125 I 182 cons. 4h; Max

Imboden/René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Basilea e Francoforte 1986, N. 110 B V) e ritenuto come ormai, secondo quanto

rilevato a suo tempo dal Consiglio di Stato, i vantaggi derivanti dalle opere

di correzione e di premunizione esistenti tocchino in eguale misura praticamente

tutti i proprietari fondiari inclusi nel perimetro del Consorzio,

si deve considerare che quella del valore di stima ufficiale

costituisce una chiave di riparto delle spese consortili senz'altro equa, che

permette di commisurare i contributi tenendo conto in modo oggettivo e adeguato

del differente interesse che i singoli consorziati ripongono in tali manufatti

a dipendenza della natura e delle peculiarità dei loro immobili. La medesima soluzione

è d'altra parte contemplata dalla legge di applicazione della legge federale

contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALCIA; RL 9.1.1.2) per il

calcolo dei contributi di costruzione in materia di opere di canalizzazione, i

quali, data la loro natura, sono un particolare genere di contributo di

miglioria che presenta molte analogie con i contributi consortili qui in

discussione. Detto criterio rientra quindi nei casi di semplificazione indotta

da motivi pratici che devono essere ammessi, non potendosi pretendere, senza un

eccessivo e intollerabile aggravio amministrativo, che in questo ambito il

consorzio operi delle distinzioni per ciascun fondo incluso nel suo comprensorio

in funzione della superficie, del suo statuto pianificatorio e magari anche della

sua posizione. Oltretutto va rilevato che i valori di stima ufficiale

attualmente vigenti nei comuni di __________ e di __________ sono il frutto di

accertamenti condotti in epoca recente durante il medesimo periodo (2004),

fatto questo che contribuisce a garantire la parità di trattamento tra i contribuenti.

5.

Stante tutto quanto precede, il ricorso è pertanto accolto annullando

il giudizio governativo impugnato e ripristinando la decisione 4 giugno 2007

con cui il consorzio ricorrente ha posto a carico di CO 1 un contributo

consortile per il 2007 di fr. 701.65.

Visto l'esito, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di quest'ultima,

la quale, essendosi richiamata nel suo allegato responsivo alle tesi e alle

conclusioni contenute nel querelato giudizio governativo, deve essere

considerata parte soccombente del presente procedimento (art. 28 LPamm). Per

contro non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 3, 4, 5, 18, 19 e 32 LCons, 3, 18,

28, 31, 43, 46, 60 e 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1 la

decisione 13 maggio 2008 (n.

2504) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2 la decisione 4 giugno 2007 con cui il Consorzio

RI 1 ha posto a carico di CO 1 un contributo consortile per il 2007 di fr.

701.65 è confermata.

2. La tassa

di giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico della resistente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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