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Decisione

52.2008.211

Istanza di riammissione alla guida dopo revoca di sicurezza per dipendenza dall'alcol. Domanda respinta a seguito dell'avviso negativo dello psicologo del traffico, autore di una perizia (esame psico-

27 agosto 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel giugno del 2003 RI 1,

classe __________ Con risoluzione 22 aprile 2004 la Sezione della circolazione le

ha pertanto revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, stabilendo

che nessun riesame sarebbe stato concesso prima di aprile 2005. La riammissione

è stata subordinata alla presentazione di un rapporto di __________ e di un

certificato medico internistico attestanti - dopo un periodo di controllo di

almeno 12 mesi - l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia

dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, nonché al

superamento di un esame psico-tecnico.

B. L'8 maggio

2006 RI 1 ha chiesto il riesame del proprio caso in base ad un rapporto

sostanzialmente positivo di __________. Incaricato dall’autorità cantonale di

periziare l’istante, il lic. psic. __________ è giunto invece a conclusioni

sfavorevoli, negando che vi fossero gli estremi per procedere ad una

riammissione alla guida dell'interessata. Preso atto di tale valutazione, il 3

agosto 2006 la Sezione della circolazione ha respinto la domanda, riconfermando

il provvedimento di revoca in vigore e posticipando al luglio 2007 la

possibilità di vagliare nuovamente la situazione, alle stesse condizioni

imposte nel 2004.

C. Il 18

gennaio 2008 RI 1 ha nuovamente postulato di essere riammessa alla guida. Nonostante

l'avviso favorevole di __________ e della Polizia, con risoluzione 27 marzo 2008 l'autorità cantonale ha confermato la misura di sicurezza in atto sulla base di una perizia

negativa stilata dal perito __________, a mente del quale l'interessata non

offre ancora le necessarie garanzie di stabilità. Donde la reiezione formale

dell'istanza, il rinvio di un eventuale riesame al mese di marzo del 2009 e la

conferma delle clausole fissate a suo tempo, accompagnate dall'ulteriore esigenza

di superare nuovi esami di guida teorici e pratici.

D. Con

giudizio 24 aprile 2007 il Consiglio di Stato ha tutelato questa decisione, respingendo

l’impugnativa contro di essa presentata da RI 1.

Sulla scorta delle risultanze peritali -

chiare, approfondite e coerenti - l’autorità di ricorso di prime cure ha

ritenuto essenzialmente che l'insorgente non avesse ancora recuperato

l'indispensabile idoneità alla guida. Ha quindi confermato la querelata decisione

adottata dalla Sezione della circolazione e le condizioni in essa contenute,

adeguate alle circostanze e giustificate dalla necessità di salvaguardare la

sicurezza del traffico.

E. Contro il

predetto giudicato governativo la soccombente è insorta davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, postulando la restituzione della sua licenza di

condurre previo annullamento della risoluzione impugnata.

La ricorrente ha censurato il Consiglio di

Stato per aver ignorato le prove offerte, violando così il suo diritto di

essere sentita.

Nel merito, l'insorgente ha rimproverato

alle autorità amministrative di essersi fondate acriticamente sulla sola

perizia stilata dallo psicologo __________, senza prendere in debita considerazione

gli elementi favorevoli emergenti dall'incarto, le valutazioni di __________,

la sua reale situazione ed il percorso positivo svolto negli ultimi anni. A suo

parere, non sussisterebbe più alcun motivo di inidoneità tale da giustificare

la misura di sicurezza in essere dal 2004. Né vi sarebbero in alcun modo i

presupposti per un rifacimento integrale degli esami di condurre, atteso che le

capacità e le conoscenze tecniche alla guida non vengono dimenticate in soli quattro

anni.

F. All'accoglimento

del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria

decisione e nelle motivazioni ivi contenute.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende

dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale

sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (LALCStr; RL

7.4.2.1).

La legittimazione attiva della ricorrente,

direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato, è data (art.

43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm;

RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr, 46

cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e per le ragioni che saranno

meglio illustrate in appresso può essere evaso sulla base degli atti, senza

procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. La

natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto

dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono

le garanzie minime dedotte dall'art. 29 Cost., che non pone esigenze troppo

severe all'obbligo di motivazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

è sufficiente che la motivazione si esprima sulle circostanze significative,

atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da

permettere all'interessato di afferrare le ragioni della decisione e di

impugnarla in piena coscienza di causa (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97

consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT 1988 n. 45). Altrimenti

detto, l’autorità non è tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati,

ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per il verdetto (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, n. 2a ad art. 26).

2.2

La norma sopra citata assicura anche

all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un

procedimento prima che sia emanata una decisione e gli garantisce il diritto di

partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse,

di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova rilevanti (DTF 126 I

15.

consid. 2aa, 124 I 49 consid. 3a, 122 I 109 consid. 2a, 120 Ib 379 consid.

3b).

La procedura amministrativa cantonale è

retta dal principio inquisitorio, che impone all'autorità di accertare

d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di

sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti

interessi, senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 18

cpv. 1 LPamm). In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al

cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte

dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo

chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 126 II 71 consid. 4b/aa, 122 II 464

consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b; Rep. 1980 p. 7). In base alla valutazione

anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi

di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio

giudizio (DTF 112 Ia 107 consid. 2b; RDAT II-1994 n. 50, 1990 n. 43).

2.3

In concreto, a torto la ricorrente

rimprovera al Governo di non aver speso una parola sulle prove offerte. In

effetti, nel proprio giudizio del 20 maggio 2008 il Consiglio di Stato ha chiaramente

indicato che non avrebbe assunto ulteriori prove, ritenendo appropriata e

giustificata la decisione di mancata riammissione alla guida di veicoli a

motore alla luce delle considerazioni di ordine caratteriale e psicologico

contenute nella perizia __________ (consid. 6). Benché scarna, siffatta

motivazione basta a giustificare il mancato esperimento di una nuova perizia,

tanto più che la ricorrente non ha prodotto alcun parere specialistico divergente

dal referto agli atti e suscettibile di revocarne in dubbio l'affidabilità. Neppure

l'audizione dei testi notificati, i quali hanno peraltro vergato taluni

documenti presenti nell'incarto, avrebbe permesso di apportare la conoscenza di

ulteriori elementi utili ai fini del giudizio.

Ne consegue che in casu non si concretizza

alcuna lesione del diritto di essere sentito della ricorrente tale da

giustificare l'annullamento in ordine della querelata pronunzia. La domanda di

assumere i predetti mezzi di prova in questa sede viene peraltro respinta per

le ragioni appena illustrate.

3.

3.1. Il 22

aprile 2004, trascorsi poco più di otto mesi dalla restituzione della patente sottrattale

nel 2002 per alcoldipendenza, RI 1 ha subito una revoca a tempo indeterminato

della licenza di condurre, che le era stata sequestrata il 21 febbraio precedente

per aver guidato in grave stato di ebrietà. In sostanza, la ricorrente è stata

oggetto di una nuova misura di sicurezza in quanto ritenuta inabile alla guida a

dipendenza di una dedizione al bere (art. 14 cpv. 2 lett. c vLCStr). Per poter

essere riammessa alla guida, essa deve comprovare di aver ritrovato l'idoneità

a condurre veicoli a motore e che quindi i presupposti del provvedimento di

revoca non esistono più (art. 17 cpv. 3 LCStr). La materia dell'odierno

contendere ruota esclusivamente attorno a questa delicata tematica legata alla

personalità della ricorrente, atteso che il 27 marzo 2008 la Sezione della circolazione ha respinto la sua seconda istanza di riesame reputando che

l'interessata non fornisse garanzie sufficienti dal profilo di un comportamento

corretto nell'ambito della circolazione stradale.

3.2

Nel suo referto del 13 marzo 2008, basato

sulla lettura e l'analisi dell'intero incarto messogli a disposizione e delle

perizie sin qui esperite, sui risultati di una valutazione clinica avvenuta

ambulatorialmente e sugli esiti di due appositi esami testistici, il perito __________

ha stabilito che l'esaminata - pur essendosi impegnata a fondo nell'ossequiare

il programma di astinenza controllata predisposto da __________ - non assicura

ancora la stabilità e la capacità di tenuta nel tempo necessarie per poter

essere riammessa alla guida.

Nel suo complesso, la perizia appare ripercorribile

nelle sue parti essenziali e ben fondata nell'argomentazione. Al contrario di

quanto assevera l'insorgente, dal referto non traspare alcun sentimento di

prevenzione o addirittura di antipatia nei suoi confronti. Anzi, somministrata

l'usuale batteria di test atti a sondare gli aspetti cognitivi e caratteriale

dell'esaminata, il perito ha confrontato con estrema oggettività i risultati

ottenuti con gli esiti della precedente valutazione operata nel 2006, ammettendo

dei miglioramenti in taluni aspetti del suo profilo caratteriale. Preso atto di

tale evoluzione positiva ed apprezzata favorevolmente la caparbietà con la

quale RI 1 ha seguito il percorso imposto da __________, il lic. psic. __________

ha nondimeno dovuto evidenziare peggioramenti in alcuni tratti del suo quadro

psichico, attualmente caratterizzato da una tendenza alla depressione, all'ansia

e all'ostilità, suscettibili di tradursi in un potus automedicamentoso (le

prime due) e in ostacolo alla guida sicura (la terza). Aspetti, questi, che

unitamente alla fragilità dimostrata dalla peritanda l'hanno indotto con

rincrescimento ad esprimere un'opinione avversa alla restituzione della licenza

di condurre postulata dalla ricorrente.

Dall'esame della documentazione agli atti

non emergono motivi per scostarsi dalle valutazioni del perito del traffico. Il

referto appare fondato e attendibile, e il suo impianto - a dispetto delle critiche

sollevate dall'insorgente - sufficientemente puntuale e scrupoloso. Al pari del

Consiglio di Stato, anche questo Tribunale non può quindi che confermare la

legittimità del mantenimento della revoca di sicurezza deciso il 27 marzo 2008

dalla Sezione della circolazione.

4.

4.1. Nella

risoluzione emanata dalla Sezione della circolazione si preannuncia che nel

mese di marzo del 2009, in caso di riammissione alla guida, la ricorrente dovrà

superare nuovi esami di condurre, teorici e pratici. RI 1 contesta questa

imposizione, prescritta di regola dopo un lungo periodo di astensione dalla

guida in applicazione dell'art. 14 cpv. 3 LCStr .

Nel determinare l’obbligo di sostenere nuovi

esami di guida bisogna considerare tutte le circostanze del caso concreto (DTF 118

Ib 518 consid. 2b e 3b; 108 Ib 62 consid. 3b; René

Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, Bern

1995, n. 2219 e 2467), ponendo mente in particolare alla salvaguardia della

sicurezza della circolazione stradale (André

Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed.,

Lausanne 1996, n. 7.2.1 ss. ad art. 14 LCR).

4.2

Nel

caso di specie, RI 1 è stata privata della licenza di condurre, sequestratale

dalla polizia, il 21 febbraio 2004. Nella primavera del 2009 saranno quindi

trascorsi oltre cinque anni dall’ultima volta che ha circolato sulle nostre

strade. Secondo i parametri dettati dalla giurisprudenza, una tale astinenza

dalla guida va considerata di lunga durata e quindi tale da legittimare la

prescrizione di nuovi esami di guida, a prescindere dalla precedente esperienza

acquisita al volante. Anche se la durata dell'astensione

dalla guida è inferiore al periodo di pratica effettuata, si ritiene infatti

che i mutamenti delle norme della circolazione, l'aumento del traffico e la

perdita degli automatismi necessari ad una guida sicura giustifichino l'obbligo

di sottoporsi a nuovi esami di conducente (DTF 108 Ib 64; RDAT II-2002 n. 79 e

rinvii; AGVE 1993, p. 585 ).

Se ne

deve dedurre che indipendentemente dalla precedente esperienza di guida,

peraltro interrotta da un provvedimento amministrativo che l'ha tenuta lontana

dal volante per 16 mesi, la ricorrente dovrà affrontare nuovi esami di guida

teorici e pratici, dato che la sua ultima astinenza alla guida, superiore nella

migliore delle ipotesi a cinque anni, è stata indubbiamente di lunga durata.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. gli art. 14 cpv. 2 lett. c e d, 14 cpv.

3, 16 cpv. 1, 16d cpv.

1 lett. b e c, 16d cpv. 2, 17 cpv. 3, 23 cpv. 3 LCStr, 28 OAC; 10

LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giudizio di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

patr. dall'

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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