52.2008.211
Istanza di riammissione alla guida dopo revoca di sicurezza per dipendenza dall'alcol. Domanda respinta a seguito dell'avviso negativo dello psicologo del traffico, autore di una perizia (esame psico-
27 agosto 2008Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2008.211
Data decisione, Autorità:
27.08.2008, TRAM
Titolo:
Istanza di riammissione alla guida dopo revoca di sicurezza per dipendenza dall'alcol. Domanda respinta a seguito dell'avviso negativo dello psicologo del traffico, autore di una perizia (esame psico-tecnico) attendibile e convincente
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INIDONEITÀ CARATTERIALE
RIAMMISSIONE ALLA GUIDA
art. 16d cpv. 1 LCSTR
art. 16d cpv. 1 let. c LCSTR
art. 17 cpv. 3 LCSTR
Incarto n.
52.2008.211
Lugano
27 agosto
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Damiano Bozzini
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 giugno 2008 di
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 20 maggio 2008 (n. 2643) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 27 marzo 2008 con cui la Sezione della circolazione ha rigettato
la sua istanza di riammissione alla guida;
vista la risposta 17 giugno
2008 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Nel giugno del 2003 RI 1,
classe __________ Con risoluzione 22 aprile 2004 la Sezione della circolazione le
ha pertanto revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato, stabilendo
che nessun riesame sarebbe stato concesso prima di aprile 2005. La riammissione
è stata subordinata alla presentazione di un rapporto di __________ e di un
certificato medico internistico attestanti - dopo un periodo di controllo di
almeno 12 mesi - l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia
dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche, nonché al
superamento di un esame psico-tecnico.
B. L'8 maggio
2006 RI 1 ha chiesto il riesame del proprio caso in base ad un rapporto
sostanzialmente positivo di __________. Incaricato dall’autorità cantonale di
periziare l’istante, il lic. psic. __________ è giunto invece a conclusioni
sfavorevoli, negando che vi fossero gli estremi per procedere ad una
riammissione alla guida dell'interessata. Preso atto di tale valutazione, il 3
agosto 2006 la Sezione della circolazione ha respinto la domanda, riconfermando
il provvedimento di revoca in vigore e posticipando al luglio 2007 la
possibilità di vagliare nuovamente la situazione, alle stesse condizioni
imposte nel 2004.
C. Il 18
gennaio 2008 RI 1 ha nuovamente postulato di essere riammessa alla guida. Nonostante
l'avviso favorevole di __________ e della Polizia, con risoluzione 27 marzo 2008 l'autorità cantonale ha confermato la misura di sicurezza in atto sulla base di una perizia
negativa stilata dal perito __________, a mente del quale l'interessata non
offre ancora le necessarie garanzie di stabilità. Donde la reiezione formale
dell'istanza, il rinvio di un eventuale riesame al mese di marzo del 2009 e la
conferma delle clausole fissate a suo tempo, accompagnate dall'ulteriore esigenza
di superare nuovi esami di guida teorici e pratici.
D. Con
giudizio 24 aprile 2007 il Consiglio di Stato ha tutelato questa decisione, respingendo
l’impugnativa contro di essa presentata da RI 1.
Sulla scorta delle risultanze peritali -
chiare, approfondite e coerenti - l’autorità di ricorso di prime cure ha
ritenuto essenzialmente che l'insorgente non avesse ancora recuperato
l'indispensabile idoneità alla guida. Ha quindi confermato la querelata decisione
adottata dalla Sezione della circolazione e le condizioni in essa contenute,
adeguate alle circostanze e giustificate dalla necessità di salvaguardare la
sicurezza del traffico.
E. Contro il
predetto giudicato governativo la soccombente è insorta davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando la restituzione della sua licenza di
condurre previo annullamento della risoluzione impugnata.
La ricorrente ha censurato il Consiglio di
Stato per aver ignorato le prove offerte, violando così il suo diritto di
essere sentita.
Nel merito, l'insorgente ha rimproverato
alle autorità amministrative di essersi fondate acriticamente sulla sola
perizia stilata dallo psicologo __________, senza prendere in debita considerazione
gli elementi favorevoli emergenti dall'incarto, le valutazioni di __________,
la sua reale situazione ed il percorso positivo svolto negli ultimi anni. A suo
parere, non sussisterebbe più alcun motivo di inidoneità tale da giustificare
la misura di sicurezza in essere dal 2004. Né vi sarebbero in alcun modo i
presupposti per un rifacimento integrale degli esami di condurre, atteso che le
capacità e le conoscenze tecniche alla guida non vengono dimenticate in soli quattro
anni.
F. All'accoglimento
del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria
decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende
dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale
sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (LALCStr; RL
7.4.2.1).
La legittimazione attiva della ricorrente,
direttamente e personalmente toccata dal provvedimento impugnato, è data (art.
43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm;
RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr, 46
cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e per le ragioni che saranno
meglio illustrate in appresso può essere evaso sulla base degli atti, senza
procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
2.1. La
natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto
dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono
le garanzie minime dedotte dall'art. 29 Cost., che non pone esigenze troppo
severe all'obbligo di motivazione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
è sufficiente che la motivazione si esprima sulle circostanze significative,
atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito, così da
permettere all'interessato di afferrare le ragioni della decisione e di
impugnarla in piena coscienza di causa (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97
consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c; RDAT 1988 n. 45). Altrimenti
detto, l’autorità non è tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati,
ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per il verdetto (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, n. 2a ad art. 26).
2.2
La norma sopra citata assicura anche
all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un
procedimento prima che sia emanata una decisione e gli garantisce il diritto di
partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse,
di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova rilevanti (DTF 126 I
15.
consid. 2aa, 124 I 49 consid. 3a, 122 I 109 consid. 2a, 120 Ib 379 consid.
3b).
La procedura amministrativa cantonale è
retta dal principio inquisitorio, che impone all'autorità di accertare
d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di
sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti
interessi, senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 18
cpv. 1 LPamm). In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al
cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte
dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo
chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 126 II 71 consid. 4b/aa, 122 II 464
consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b; Rep. 1980 p. 7). In base alla valutazione
anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi
di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio
giudizio (DTF 112 Ia 107 consid. 2b; RDAT II-1994 n. 50, 1990 n. 43).
2.3
In concreto, a torto la ricorrente
rimprovera al Governo di non aver speso una parola sulle prove offerte. In
effetti, nel proprio giudizio del 20 maggio 2008 il Consiglio di Stato ha chiaramente
indicato che non avrebbe assunto ulteriori prove, ritenendo appropriata e
giustificata la decisione di mancata riammissione alla guida di veicoli a
motore alla luce delle considerazioni di ordine caratteriale e psicologico
contenute nella perizia __________ (consid. 6). Benché scarna, siffatta
motivazione basta a giustificare il mancato esperimento di una nuova perizia,
tanto più che la ricorrente non ha prodotto alcun parere specialistico divergente
dal referto agli atti e suscettibile di revocarne in dubbio l'affidabilità. Neppure
l'audizione dei testi notificati, i quali hanno peraltro vergato taluni
documenti presenti nell'incarto, avrebbe permesso di apportare la conoscenza di
ulteriori elementi utili ai fini del giudizio.
Ne consegue che in casu non si concretizza
alcuna lesione del diritto di essere sentito della ricorrente tale da
giustificare l'annullamento in ordine della querelata pronunzia. La domanda di
assumere i predetti mezzi di prova in questa sede viene peraltro respinta per
le ragioni appena illustrate.
3.
3.1. Il 22
aprile 2004, trascorsi poco più di otto mesi dalla restituzione della patente sottrattale
nel 2002 per alcoldipendenza, RI 1 ha subito una revoca a tempo indeterminato
della licenza di condurre, che le era stata sequestrata il 21 febbraio precedente
per aver guidato in grave stato di ebrietà. In sostanza, la ricorrente è stata
oggetto di una nuova misura di sicurezza in quanto ritenuta inabile alla guida a
dipendenza di una dedizione al bere (art. 14 cpv. 2 lett. c vLCStr). Per poter
essere riammessa alla guida, essa deve comprovare di aver ritrovato l'idoneità
a condurre veicoli a motore e che quindi i presupposti del provvedimento di
revoca non esistono più (art. 17 cpv. 3 LCStr). La materia dell'odierno
contendere ruota esclusivamente attorno a questa delicata tematica legata alla
personalità della ricorrente, atteso che il 27 marzo 2008 la Sezione della circolazione ha respinto la sua seconda istanza di riesame reputando che
l'interessata non fornisse garanzie sufficienti dal profilo di un comportamento
corretto nell'ambito della circolazione stradale.
3.2
Nel suo referto del 13 marzo 2008, basato
sulla lettura e l'analisi dell'intero incarto messogli a disposizione e delle
perizie sin qui esperite, sui risultati di una valutazione clinica avvenuta
ambulatorialmente e sugli esiti di due appositi esami testistici, il perito __________
ha stabilito che l'esaminata - pur essendosi impegnata a fondo nell'ossequiare
il programma di astinenza controllata predisposto da __________ - non assicura
ancora la stabilità e la capacità di tenuta nel tempo necessarie per poter
essere riammessa alla guida.
Nel suo complesso, la perizia appare ripercorribile
nelle sue parti essenziali e ben fondata nell'argomentazione. Al contrario di
quanto assevera l'insorgente, dal referto non traspare alcun sentimento di
prevenzione o addirittura di antipatia nei suoi confronti. Anzi, somministrata
l'usuale batteria di test atti a sondare gli aspetti cognitivi e caratteriale
dell'esaminata, il perito ha confrontato con estrema oggettività i risultati
ottenuti con gli esiti della precedente valutazione operata nel 2006, ammettendo
dei miglioramenti in taluni aspetti del suo profilo caratteriale. Preso atto di
tale evoluzione positiva ed apprezzata favorevolmente la caparbietà con la
quale RI 1 ha seguito il percorso imposto da __________, il lic. psic. __________
ha nondimeno dovuto evidenziare peggioramenti in alcuni tratti del suo quadro
psichico, attualmente caratterizzato da una tendenza alla depressione, all'ansia
e all'ostilità, suscettibili di tradursi in un potus automedicamentoso (le
prime due) e in ostacolo alla guida sicura (la terza). Aspetti, questi, che
unitamente alla fragilità dimostrata dalla peritanda l'hanno indotto con
rincrescimento ad esprimere un'opinione avversa alla restituzione della licenza
di condurre postulata dalla ricorrente.
Dall'esame della documentazione agli atti
non emergono motivi per scostarsi dalle valutazioni del perito del traffico. Il
referto appare fondato e attendibile, e il suo impianto - a dispetto delle critiche
sollevate dall'insorgente - sufficientemente puntuale e scrupoloso. Al pari del
Consiglio di Stato, anche questo Tribunale non può quindi che confermare la
legittimità del mantenimento della revoca di sicurezza deciso il 27 marzo 2008
dalla Sezione della circolazione.
4.
4.1. Nella
risoluzione emanata dalla Sezione della circolazione si preannuncia che nel
mese di marzo del 2009, in caso di riammissione alla guida, la ricorrente dovrà
superare nuovi esami di condurre, teorici e pratici. RI 1 contesta questa
imposizione, prescritta di regola dopo un lungo periodo di astensione dalla
guida in applicazione dell'art. 14 cpv. 3 LCStr .
Nel determinare l’obbligo di sostenere nuovi
esami di guida bisogna considerare tutte le circostanze del caso concreto (DTF 118
Ib 518 consid. 2b e 3b; 108 Ib 62 consid. 3b; René
Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, Bern
1995, n. 2219 e 2467), ponendo mente in particolare alla salvaguardia della
sicurezza della circolazione stradale (André
Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed.,
Lausanne 1996, n. 7.2.1 ss. ad art. 14 LCR).
4.2
Nel
caso di specie, RI 1 è stata privata della licenza di condurre, sequestratale
dalla polizia, il 21 febbraio 2004. Nella primavera del 2009 saranno quindi
trascorsi oltre cinque anni dall’ultima volta che ha circolato sulle nostre
strade. Secondo i parametri dettati dalla giurisprudenza, una tale astinenza
dalla guida va considerata di lunga durata e quindi tale da legittimare la
prescrizione di nuovi esami di guida, a prescindere dalla precedente esperienza
acquisita al volante. Anche se la durata dell'astensione
dalla guida è inferiore al periodo di pratica effettuata, si ritiene infatti
che i mutamenti delle norme della circolazione, l'aumento del traffico e la
perdita degli automatismi necessari ad una guida sicura giustifichino l'obbligo
di sottoporsi a nuovi esami di conducente (DTF 108 Ib 64; RDAT II-2002 n. 79 e
rinvii; AGVE 1993, p. 585 ).
Se ne
deve dedurre che indipendentemente dalla precedente esperienza di guida,
peraltro interrotta da un provvedimento amministrativo che l'ha tenuta lontana
dal volante per 16 mesi, la ricorrente dovrà affrontare nuovi esami di guida
teorici e pratici, dato che la sua ultima astinenza alla guida, superiore nella
migliore delle ipotesi a cinque anni, è stata indubbiamente di lunga durata.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. gli art. 14 cpv. 2 lett. c e d, 14 cpv.
3, 16 cpv. 1, 16d cpv.
1 lett. b e c, 16d cpv. 2, 17 cpv. 3, 23 cpv. 3 LCStr, 28 OAC; 10
LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giudizio di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
patr. dall'
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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