52.2008.212
Criteri di idoneità
8 agosto 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
52.2008.212
Data decisione, Autorità:
08.08.2008, TRAM
Titolo:
Criteri di idoneità
CRITERIO DI IDONEITÀ
art. 20 cpv. 1 LCPUBB
art. 25 let. a LCPUBB
Incarto n.
52.2008.212
52.2008.214
Lugano
8 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Sarah Kalatchoff, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi
a.
5 giugno 2008 di
RI 1, __________,
contro
la decisione 20 maggio 2008 del Consiglio di Stato
(n. __________) che aggiudica alla ditta CO 2 la fornitura di un trattore con
rimorchi e accessori;
b.
6 giugno 2008 della
CO 1, __________,
patrocinata da: PA 1 __________,
contro
1.
la decisione 20
maggio 2008 del Consiglio di Stato (n. __________) che esclude la ricorrente
dal concorso indetto dal Dipartimento del territorio per la fornitura di un
trattore con rimorchi e accessori;
2.
la decisione 20
maggio 2008 del Consiglio di Stato (n. __________) che aggiudica la commessa
alla ditta CO 2;
viste le risposte:
- 12 giugno 2008 della CO
1;
- 16 giugno 2008
dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti;
- 18 giugno 2008 della CO
2;
- 20 giugno 2008 della
Divisione delle costruzioni;
al ricorso sub a della RI 1;
- 16 giugno 2008
dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti;
- 18 giugno 2008 della CO
2;
- 20 giugno 2008 della
Divisione delle costruzioni;
al ricorso sub b della CO 1;
preso atto:
- della replica 14 luglio
2008 della CO 1;
- della duplica 29 luglio
2008 della Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 15
febbraio 2008 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso,
retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre
1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato secondo la procedura
libera, per la fornitura di un trattore forestale, dotato di gru, di due
rimorchi e di accessori (FU n. 15/2008 pag. 1367 seg.).
Il committente ha fissato i seguenti criteri
e sottocriteri d'aggiudicazione:
- Prezzo 50%
- Servizio dopo vendita 35%
- garanzia 70%
- sede centro
servizi 30%
- Termine di consegna 15%
Il capitolato d'appalto stabiliva che il
trattore doveva rispondere ad una lunga e dettagliata serie di requisiti
tecnici.
Alla cifra 5.1 del bando ed all'art. 1.1
delle condizioni generali del capitolato, il committente ha inoltre disposto
che alla gara erano ammessi unicamente i concessionari ufficiali, importatori o
agenti locali della marca del trattore offerto. Il consorzio fra fornitori era escluso.
B. In tempo
utile, sono pervenute al committente le offerte delle tre ditte qui comparenti,
ovvero:
- CO 2, __________ fr.
428'000.00
- CO 1, __________ fr.
435'647.40
- RI 1, __________ fr. 451'108.00
Tutte le ditte hanno proposto un trattore V__________.
Valutate le offerte pervenutegli in base ai
criteri d'aggiudicazione prestabiliti, il 20 maggio 2008, il Consiglio di Stato
ha escluso la ditta CO 1 (CO 1) dalla gara perché, stando alle informazioni assunte
presso la stessa concorrente, non era né concessionaria ufficiale, né
importatrice, né agente locale per trattori V__________. Con separata decisione
della stessa data, il Governo ha poi aggiudicato la commessa alla CO 2 (CO 2),
che si era classificata al primo posto con 5.70 punti.
C. Contro le
predette decisioni insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo sia
la ditta CO 1, sia la ditta RI 1, chiedendone l'annullamento.
a. La ditta CO 1 contesta anzitutto l'eccessivo
numero di specifiche tecniche contenute nel capitolato d'appalto, sostenendo
che violerebbero l'art. 16 del regolamento di applicazione della legge sulle
commesse pubbliche (LCPubb) e del CIAP del 12 settembre 2006
(RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), che vieta di fissare
prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o che
limitino la concorrenza. L'insorgente contesta inoltre l'esclusione
dalla gara, obiettando che al momento dell'inoltro dell'offerta rispondeva alle
condizioni d'idoneità fissate dal bando in quanto __________ riconosciuto.
Fatti successivi, che hanno comportato la perdita di tale statuto non
potrebbero essere presi in considerazione in sede di delibera.
Dalla gara, soggiunge l'insorgente, andrebbe
per contro esclusa la CO 2 che non dispone di un proprio servizio dopo vendita
e che fa capo alla ditta __________, la quale non è nemmeno concessionaria.
b. Prevalendosi di quest'ultimo aspetto, la
ditta RI 1, classificatasi al secondo posto con 5.46 punti, sostiene dal canto
suo che la CO 2, basandosi sulla ditta __________ per il servizio dopo vendita
disattenderebbe il divieto di formare consorzi.
D. All'accoglimento
dei ricorsi si oppongono il Dipartimento del territorio e la CO 2, contestando
le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto necessario saranno
discussi nei seguenti considerandi.
In sede di replica, la ditta CO 1 ha
ulteriormente precisato le proprie tesi, confermandosi nelle domande di
giudizio poste con il ricorso. A questa replica ha risposto soltanto la
Divisione delle costruzioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 cpv. 1
CIAP. In quanto partecipante alla gara, la ditta FM è senz’altro legittimata a
contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43 della legge di procedura
sulle cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Per essere
ammessa a censurare tale provvedimento, la ditta CO 1 deve invece contestare
con successo la decisione che la esclude dalla gara.
Entro questi limiti, i ricorsi, tempestivi,
sono ricevibili in ordine.
1.2. Avendo il medesimo fondamento di fatto
(art. 51 LPamm) e non essendovi contestazione sui fatti salienti, le
impugnative possono essere decise con un'unica decisione sulla base degli atti
(art. 18 LPamm).
Considerandi
2.
Ricorso CO
1.
2.1
Notoriamente, soltanto offerte conformi alle
prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione. Una diversa conclusione
sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità, anche ai principi della
parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero ordinamento
delle commesse pubbliche. La conformità deve essere data sia per quanto
riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per
quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di gara.
Soltanto offerte presentate da concorrenti idonei possono
entrare in considerazione ai fini dell'aggiudicazione. Offerte inoltrate da
concorrenti che non rispondono ai criteri d'idoneità fissati dalle prescrizioni
di gara vanno escluse.
L'idoneità dei concorrenti deve essere data sia al momento
della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte, sia al momento dell'aggiudicazione.
Essa deve continuare a sussistere per tutta la durata della procedura di
aggiudicazione. Concorrenti che diventano inidonei dopo l'inoltro dell'offerta
vanno senz'altro esclusi dalla gara. Se perdono l'idoneità non possono più
entrare in considerazione per l'aggiudicazione (Peter Galli/ André Moser/Elisabeth Lang/ Evelyne Clerc, Praxis
des öffentlichen Beschaffungsrecht, II. ed., vol. 1, Zurigo 2007, n. 386 segg.).
2.2
Nel caso concreto, il bando di concorso
ed il capitolato d'appalto esigevano, a titolo di criterio d'idoneità, che i
concorrenti fossero concessionari ufficiali, importatori o agenti locali della
marca del trattore offerto.
Ai fini del giudizio non occorre stabilire
se la ditta CO 1 fosse idonea al momento dell’inoltro dell'offerta. È
sufficiente constatare che, per sua stessa ammissione, non lo era al momento dell'aggiudicazione.
Circostanza, questa, che basta da sola per giustificare la decisione di
escluderla dalla gara.
Irrilevante è il fatto che la ditta __________,
importatrice per la Svizzera del trattore offerto dalla ricorrente, fosse
comunque tenuta a fornirle il veicolo. La possibilità materiale di adempiere il
contratto nel caso in cui la commessa fosse stata aggiudicata alla ricorrente
non è determinante. Decisiva, ai fini del giudizio, è soltanto la perdita dell'idoneità
subentrata in corso di procedura.
Criterio, questo, che nel caso concreto
assumeva una valenza particolare, se si considera il peso che il committente,
assegnando al servizio dopo vendita un fattore di ponderazione del 35%, ha
conferito alle qualifiche dei concorrenti.
Già per questo motivo, il ricorso della
ditta CO 1 va dunque respinto.
3.
Ricorso CO
2.
Secondo questa ricorrente, l'aggiudicataria
disattenderebbe il divieto di consorzio, fissato dal bando, poiché si sarebbe
associata alla ditta __________ per il servizio dopo vendita.
La tesi va disattesa.
La CO 2 si è accordata con la ditta __________
soltanto per curare il servizio dopo vendita del trattore presso la sede di questa
ditta a __________. Non si è affatto consorziata con la ditta __________. Fa
soltanto capo al suo stabilimento quale base logistica, ove interviene con il
proprio personale specializzato. Nell'accordo, non è dunque ravvisabile nemmeno
un prestito di manodopera (cfr. art. 37 RLCPubb/CIAP).
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, entrambi i ricorsi vanno di conseguenza
respinti.
La tassa di giustizia, commisurata tenendo
conto del valore della commessa, è posta a carico delle ditte ricorrenti in
proporzione al lavoro occasionato dalle rispettive impugnative.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP; 37 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 43,
51, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. I ricorsi
sono respinti.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente RI 1 nella misura
di fr. 500.- e della ricorrente CO 1 per la differenza (fr. 1'000.-).
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
4. Intimazione
a:
;
,
;
;
,
1. S.
Morisoli & Figli SA, 6513 Monte Carasso,
1 patrocinata da: avv. Marco Cereda, 6501
Bellinzona,
2. UMATEC
fenaco, 3232 Ins,
3. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
3 rappr. da: Dipartimento del territorio,
Divisione delle costruzioni, 6500 Bellinzona,
4. Dipartimento
del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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