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Decisione

52.2008.212

Criteri di idoneità

8 agosto 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 15

febbraio 2008 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso,

retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre

1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) ed impostato secondo la procedura

libera, per la fornitura di un trattore forestale, dotato di gru, di due

rimorchi e di accessori (FU n. 15/2008 pag. 1367 seg.).

Il committente ha fissato i seguenti criteri

e sottocriteri d'aggiudicazione:

- Prezzo 50%

- Servizio dopo vendita 35%

- garanzia 70%

- sede centro

servizi 30%

- Termine di consegna 15%

Il capitolato d'appalto stabiliva che il

trattore doveva rispondere ad una lunga e dettagliata serie di requisiti

tecnici.

Alla cifra 5.1 del bando ed all'art. 1.1

delle condizioni generali del capitolato, il committente ha inoltre disposto

che alla gara erano ammessi unicamente i concessionari ufficiali, importatori o

agenti locali della marca del trattore offerto. Il consorzio fra fornitori era escluso.

B. In tempo

utile, sono pervenute al committente le offerte delle tre ditte qui comparenti,

ovvero:

- CO 2, __________ fr.

428'000.00

- CO 1, __________ fr.

435'647.40

- RI 1, __________ fr. 451'108.00

Tutte le ditte hanno proposto un trattore V__________.

Valutate le offerte pervenutegli in base ai

criteri d'aggiudicazione prestabiliti, il 20 maggio 2008, il Consiglio di Stato

ha escluso la ditta CO 1 (CO 1) dalla gara perché, stando alle informazioni assunte

presso la stessa concorrente, non era né concessionaria ufficiale, né

importatrice, né agente locale per trattori V__________. Con separata decisione

della stessa data, il Governo ha poi aggiudicato la commessa alla CO 2 (CO 2),

che si era classificata al primo posto con 5.70 punti.

C. Contro le

predette decisioni insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo sia

la ditta CO 1, sia la ditta RI 1, chiedendone l'annullamento.

a. La ditta CO 1 contesta anzitutto l'eccessivo

numero di specifiche tecniche contenute nel capitolato d'appalto, sostenendo

che violerebbero l'art. 16 del regolamento di applicazione della legge sulle

commesse pubbliche (LCPubb) e del CIAP del 12 settembre 2006

(RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), che vieta di fissare

prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o che

limitino la concorrenza. L'insorgente contesta inoltre l'esclusione

dalla gara, obiettando che al momento dell'inoltro dell'offerta rispondeva alle

condizioni d'idoneità fissate dal bando in quanto __________ riconosciuto.

Fatti successivi, che hanno comportato la perdita di tale statuto non

potrebbero essere presi in considerazione in sede di delibera.

Dalla gara, soggiunge l'insorgente, andrebbe

per contro esclusa la CO 2 che non dispone di un proprio servizio dopo vendita

e che fa capo alla ditta __________, la quale non è nemmeno concessionaria.

b. Prevalendosi di quest'ultimo aspetto, la

ditta RI 1, classificatasi al secondo posto con 5.46 punti, sostiene dal canto

suo che la CO 2, basandosi sulla ditta __________ per il servizio dopo vendita

disattenderebbe il divieto di formare consorzi.

D. All'accoglimento

dei ricorsi si oppongono il Dipartimento del territorio e la CO 2, contestando

le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto necessario saranno

discussi nei seguenti considerandi.

In sede di replica, la ditta CO 1 ha

ulteriormente precisato le proprie tesi, confermandosi nelle domande di

giudizio poste con il ricorso. A questa replica ha risposto soltanto la

Divisione delle costruzioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 15 cpv. 1

CIAP. In quanto partecipante alla gara, la ditta FM è senz’altro legittimata a

contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43 della legge di procedura

sulle cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Per essere

ammessa a censurare tale provvedimento, la ditta CO 1 deve invece contestare

con successo la decisione che la esclude dalla gara.

Entro questi limiti, i ricorsi, tempestivi,

sono ricevibili in ordine.

1.2. Avendo il medesimo fondamento di fatto

(art. 51 LPamm) e non essendovi contestazione sui fatti salienti, le

impugnative possono essere decise con un'unica decisione sulla base degli atti

(art. 18 LPamm).

Considerandi

2.

Ricorso CO

1.

2.1

Notoriamente, soltanto offerte conformi alle

prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione. Una diversa conclusione

sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità, anche ai principi della

parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero ordinamento

delle commesse pubbliche. La conformità deve essere data sia per quanto

riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per

quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di gara.

Soltanto offerte presentate da concorrenti idonei possono

entrare in considerazione ai fini dell'aggiudicazione. Offerte inoltrate da

concorrenti che non rispondono ai criteri d'idoneità fissati dalle prescrizioni

di gara vanno escluse.

L'idoneità dei concorrenti deve essere data sia al momento

della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte, sia al momento dell'aggiudicazione.

Essa deve continuare a sussistere per tutta la durata della procedura di

aggiudicazione. Concorrenti che diventano inidonei dopo l'inoltro dell'offerta

vanno senz'altro esclusi dalla gara. Se perdono l'idoneità non possono più

entrare in considerazione per l'aggiudicazione (Peter Galli/ André Moser/Elisabeth Lang/ Evelyne Clerc, Praxis

des öffentlichen Beschaffungsrecht, II. ed., vol. 1, Zurigo 2007, n. 386 segg.).

2.2

Nel caso concreto, il bando di concorso

ed il capitolato d'appalto esigevano, a titolo di criterio d'idoneità, che i

concorrenti fossero concessionari ufficiali, importatori o agenti locali della

marca del trattore offerto.

Ai fini del giudizio non occorre stabilire

se la ditta CO 1 fosse idonea al momento dell’inoltro dell'offerta. È

sufficiente constatare che, per sua stessa ammissione, non lo era al momento dell'aggiudicazione.

Circostanza, questa, che basta da sola per giustificare la decisione di

escluderla dalla gara.

Irrilevante è il fatto che la ditta __________,

importatrice per la Svizzera del trattore offerto dalla ricorrente, fosse

comunque tenuta a fornirle il veicolo. La possibilità materiale di adempiere il

contratto nel caso in cui la commessa fosse stata aggiudicata alla ricorrente

non è determinante. Decisiva, ai fini del giudizio, è soltanto la perdita dell'idoneità

subentrata in corso di procedura.

Criterio, questo, che nel caso concreto

assumeva una valenza particolare, se si considera il peso che il committente,

assegnando al servizio dopo vendita un fattore di ponderazione del 35%, ha

conferito alle qualifiche dei concorrenti.

Già per questo motivo, il ricorso della

ditta CO 1 va dunque respinto.

3.

Ricorso CO

2.

Secondo questa ricorrente, l'aggiudicataria

disattenderebbe il divieto di consorzio, fissato dal bando, poiché si sarebbe

associata alla ditta __________ per il servizio dopo vendita.

La tesi va disattesa.

La CO 2 si è accordata con la ditta __________

soltanto per curare il servizio dopo vendita del trattore presso la sede di questa

ditta a __________. Non si è affatto consorziata con la ditta __________. Fa

soltanto capo al suo stabilimento quale base logistica, ove interviene con il

proprio personale specializzato. Nell'accordo, non è dunque ravvisabile nemmeno

un prestito di manodopera (cfr. art. 37 RLCPubb/CIAP).

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, entrambi i ricorsi vanno di conseguenza

respinti.

La tassa di giustizia, commisurata tenendo

conto del valore della commessa, è posta a carico delle ditte ricorrenti in

proporzione al lavoro occasionato dalle rispettive impugnative.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP; 37 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 43,

51, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. I ricorsi

sono respinti.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente RI 1 nella misura

di fr. 500.- e della ricorrente CO 1 per la differenza (fr. 1'000.-).

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4. Intimazione

a:

;

,

;

;

,

1. S.

Morisoli & Figli SA, 6513 Monte Carasso,

1 patrocinata da: avv. Marco Cereda, 6501

Bellinzona,

2. UMATEC

fenaco, 3232 Ins,

3. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

3 rappr. da: Dipartimento del territorio,

Divisione delle costruzioni, 6500 Bellinzona,

4. Dipartimento

del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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