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Decisione

52.2008.213

Sospensione domanda di costruzione

23 settembre 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

18 aprile 2005 la RI 1 ha chiesto al municipio di Cademario il permesso di

costruire un'autorimessa per veicoli postali e per altri veicoli pesanti su un

terreno (part. __________) situato nella zona artigianale (Ar). L'opera,

disposta lungo la strada cantonale, consisteva essenzialmente in una tettoia

lunga una cinquantina di metri, larga al massimo una quindicina e alta 5 m, che sarebbe stata chiusa su tutti i lati mediante serrande avvolgibili. Sotto la tettoia erano

previsti sette stalli per il posteggio, uno dei quali dotato di un impianto di

lavaggio.

Alla domanda si

sono opposti i vicini CO 3 (part. 308) e CO 2, (part. 327), contestando la

conformità di zona, l'inserimento estetico e le distanze dalla strada,

rispettivamente dal sottostante corso d'acqua. Al rilascio della licenza si è

inoltre opposto anche il Dipartimento del territorio, ritenendo che la

costruzione deturpasse il paesaggio protetto ai sensi del decreto sulla

protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN;

RL 9.3.1.1).

Adeguandosi al

preavviso negativo dell'autorità cantonale, con decisione 4 novembre 2005 il

municipio ha negato la licenza edilizia, ritenendo che la costruzione non fosse

conforme alla funzione artigianale della zona definita dall'art. 42 delle norme

di attuazione del piano regolatore (NAPR). Con analoghe decisioni di ugual

data, l'autorità comunale ha inoltre accolto parzialmente le opposizioni dei

due vicini.

La decisione di

diniego della licenza è stata confermata dal Consiglio di Stato, che con giudizio

27 giugno 2006 ha respinto l'impugnativa contro di essa inoltrata dalla RI 1,

condividendone sostanzialmente i motivi.

B. Con

giudizio 9 ottobre 2006 (n. 52.2006.250) il Tribunale cantonale amministrativo

ha a sua volta respinto il ricorso presentato dallaRI 1 contro il predetto

giudizio governativo.

Dopo aver negato che la costruzione si

ponesse in contrasto con la funzione della zona, che oltre agli insediamenti

artigianali ammette anche depositi ed attrezzature di servizio, il Tribunale ha

comunque ritenuto che non potesse essere autorizzata perché non rispettava la

distanza minima dalla strada.

C. Alla fine

di febbraio del 2007, la RI 1 ha presentato una nuova domanda, analoga alla

precedente, che è stata nuovamente avversata dai due vicini qui resistenti.

Contemporaneamente, l'opponente CO 2, nella

sua veste di consigliere comunale, ha inoltrato al legislativo una mozione volta

a rettificare l’art. 42 NAPR, riservando la zona artigianale soltanto ai

laboratori artigianali compatibili con la destinazione delle zone adiacenti, ad

esclusione di attrezzature di servizi generali e di depositi poco molesti.

Dopo la presentazione di una variante, richiesta

dall'autorità cantonale per motivi di inserimento estetico, che ha suscitato

l'ulteriore opposizione dei vicini, il 25 settembre 2007 il Dipartimento del

territorio ha dato il benestare al rilascio del permesso.

Negli stessi giorni, il 24 settembre 2007,

il consiglio comunale ha, dal canto suo, approvato con alcune modifiche la

mozione del consigliere CO 2, che era stata a sua volta preavvisata favorevolmente

dall'apposita commissione e con riserva dal municipio.

Preso atto della deliberazione del

legislativo comunale e richiamato l’art. 65 della legge cantonale di

applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23

maggio 1990 (LALPT; RL 7.1.1.1), il 18 ottobre 2007, il municipio ha deciso di

sospendere la decisione sulla domanda di costruzione pendente per un massimo di

due anni a far tempo dalla presentazione della mozione CO 2.

Contro questa misura di salvaguardia della

pianificazione, la RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone

l'annullamento.

D. Con

giudizio 20 maggio 2008 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che dopo

l'approvazione da parte del consiglio comunale della mozione CO 2 la proposta

di emendamento dell'art. 42 NAPR fosse parificabile ad uno studio di piano

regolatore sufficientemente concreto, suscettibile di giustificare l'adozione

del controverso provvedimento di salvaguardia della pianificazione.

E. Contro il

predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa decisione

del municipio e sollecitando il rilascio della licenza richiesta.

Secondo l'insorgente, non sarebbe in corso

alcuno studio pianificatorio atto a giustificare la sospensione della decisione

sulla domanda di costruzione. La mozione CO 2 non costituirebbe uno studio

pianificatorio e sarebbe comunque posteriore alla domanda di costruzione. Nel

preavviso sul rapporto della commissione speciale che ha esaminato la mozione,

il municipio avrebbe inoltre chiaramente affermato che non erano dati i

presupposti per sospendere la decisione sulla domanda di costruzione.

A torto il Consiglio di Stato avrebbe

ritenuto che la decisione del consiglio comunale di approvare la mozione fosse

assimilabile ad uno studio pianificatorio suscettibile di legittimare il

provvedimento di salvaguardia della pianificazione. Errato sarebbe pure il

richiamo al preavviso favorevole espresso il 22 gennaio 2008 dal Dipartimento

del territorio in esito all'esame preliminare dell'emendamento sottopostogli

dal comune. Il preavviso in questione è infatti stato annullato e sostituito da

un nuovo preavviso, negativo, del 20 maggio 2008.

Censurabili sarebbero infine le ulteriori

considerazioni, sviluppate dal Consiglio di Stato, distorcendo la sentenza 9

ottobre 2006 del Tribunale cantonale amministrativo, laddove avrebbe rilevato

l'inadeguatezza della pianificazione vigente.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio senza formulare

particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i vicini

opponenti, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario

saranno esposti e discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della

legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione

attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il

ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla

base degli atti (art. 18 legge di procedura sulle cause amministrative del 19

aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Le prove testimoniali genericamente offerte

dall'insorgente non appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti

rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

2.1. In mancanza

di una zona di pianificazione, l’autorità cantonale o il municipio deve

sospendere per due anni al massimo la sua decisione quando la domanda di costruzione

appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto (art. 65 cpv. 1

LALPT).

La norma è volta a salvaguardare la

pianificazione in via di elaborazione, attribuendo effetto anticipato negativo

al diritto in formazione e paralizzando l'applicazione di quello in vigore (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 65 LALPT n. 451 seg.).

L’art. 24 del regolamento della LALPT del 29

gennaio 1991 (RLALPT; RL 7.1.1.1.1) precisa che lo studio pianificatorio è considerato

in atto, ai sensi dell’articolo 65 LALPT, quando esista un progetto sommario di

piano. Una domanda di costruzione, soggiunge l’art. 25 cpv. 1 RLALPT, è in

contrasto con uno studio pianificatorio in atto quando l’esecuzione dell’opera

intralcerebbe o comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi dello stesso.

Il contrasto è in particolare presunto nel caso di sfruttamento del suolo non

compatibile con la destinazione prevista dal progetto di piano (art. 25 cpv. 2

lett. b RLALPT). Semplici documenti di lavoro o concetti di massima non bastano

(RDAT II-1994 n. 59). Una proposta di emendamento, formulata in sede di adozione

del piano regolatore dalla commissione del legislativo comunale in stretta

collaborazione con il pianificatore incaricato, è stata tuttavia considerata

sufficiente (STA n. 52.1996.46 del 26 marzo 1996).

2.2

Nell'ambito dell'adozione di misure di

salvaguardia della pianificazione fondate sull'art. 65 LALPT, l'autorità

dispone di un margine discrezionale relativamente ampio, il cui esercizio soggiace

al sindacato di legittimità di questo Tribunale soltanto nella misura in cui

perfeziona gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il

profilo dell'abuso di potere (art. 61 cpv. 2 LPamm; Scolari, op. cit., ad art. 460 LALPT, n. 460). L'annullamento

di un provvedimento di salvaguardia della pianificazione presuppone dunque, in

ultima analisi, che la decisione sia insostenibile, in quanto priva di ragioni

oggettive o fondata su criteri estranei alla materia od altrimenti lesiva dei

principi fondamentali del diritto. Non basta dunque che sia soltanto opinabile.

Nell'ambito del giudizio sul ricorso

inoltrato contro un provvedimento di salvaguardia della pianificazione,

l'autorità di ricorso deve per principio astenersi da una verifica della

legittimità delle proposte pianificatorie allo studio. Resta riservato il caso

in cui tali proposte appaiano d'acchito manifestamente insostenibili.

3.

3.1. Nel

caso concreto, il municipio ha sospeso per due anni la decisione sulla domanda

di costruzione inoltrata dalla ricorrente alla fine di febbraio del 2007 per conseguire

il permesso di edificare un deposito per veicoli pesanti nella zona artigianale

di Cademario. La decisione, fondata sull'art. 65 LALPT, è essenzialmente volta

a salvaguardare l'attuabilità della mozione inoltrata dal consigliere comunale CO

2.

ed accettata dal legislativo comunale di emendare l'attuale art. 42 NAPR, sopprimendo

la possibilità di insediare attrezzature di servizio e depositi poco molesti nella

zona artigianale.

Controversa, in sostanza, è soltanto la

questione di sapere se la proposta di emendamento della funzione attualmente

assegnata dall'art. 42 NAPR alla zona artigianale, fatta propria dal consiglio

comunale, costituisca uno studio pianificatorio atto a giustificare l'adozione

di una misura di salvaguardia della pianificazione retta dall'art. 65 LALPT. L'insorgente

non contesta invece che la destinazione (deposito di veicoli pesanti) della costruzione

in oggetto costituisca uno sfruttamento del suolo contrario alla proposta di

emendamento del piano regolatore in quanto incompatibile con la nuova

definizione della funzione che la variante di piano regolatore prevede di attribuire

alla zona artigianale (art. 25 cpv. 2 lett. b RLALPT).

3.2

Ora, non si può ragionevolmente negare

che la proposta di modificare in senso restrittivo la funzione della zona

artigianale, approvata dall'organo competente ad adottare il piano regolatore,

non sia assimilabile ad uno studio pianificatorio sufficientemente concreto e

quindi suscettibile di legittimare l'adozione di una misura cautelare volta a

tutelarne l'attuabilità. La proposta di emendamento è chiara e precisa. È ben vero

che non scaturisce da uno studio approfondito volto a verificarne la necessità

e la congruenza con la pianificazione vigente. Essa è tuttavia assai concreta e

non appare d'altro canto palesemente insostenibile. Priva di rilievo è la circostanza

che il municipio non la condividesse compiutamente. La circostanza non esimeva

comunque l'esecutivo comunale dall'obbligo di adottare un provvedimento volto a

tutelare l'attuabilità della proposta di correzione del piano regolatore proveniente

dall'organo competente ad adottarla (STA n. 52.1996.46 del 26 marzo 1996).

Altrettanto irrilevante è il secondo avviso,

negativo, formulato il 20 maggio 2008 dal Dipartimento del territorio dopo aver

approfondito l'esame preliminare della proposta di correzione del piano

regolatore sottopostagli dal comune di Cademario. L'emendamento, per quanto opinabile

possa apparire, non è comunque manifestamente illegittimo. Di conseguenza, può,

anzi deve, dar luogo a misure cautelari, fondate sull'art. 65 LALPT, che impediscano

l'instaurarsi di situazioni suscettibili di compromettere il conseguimento degli

obbiettivi perseguiti dalla modifica del piano regolatore suggerita dalla

mozione e fatta propria dal consiglio comunale. In

nessun caso si può rimproverare all'esecutivo comunale di aver abusato del

potere d'apprezzamento conferitogli da tale norma per aver ritenuto che l'insediamento

di un deposito per autoveicoli pesanti nella zona artigianale sia atto a vanificare

in larga misura la variante di piano regolatore, che il consiglio comunale è

intenzionato ad adottare.

La legittimità della proposta pianificatoria

in discussione non può d'altro canto essere contestata in sede di ricorso

contro un provvedimento di salvaguardia della pianificazione. Le censure vanno

proposte nell'ambito della procedura di adozione e di approvazione del piano regolatore.

Neppure il fatto che l'emendamento dell'art.

42.

NAPR sia stato proposto negli stessi giorni in cui è stata introdotta la

domanda di costruzione rende illegittima la misura cautelare in esame. Per

principio, l'inoltro di una domanda di costruzione di per sé conforme

all'assetto pianificatorio vigente non impedisce all'autorità di proporre una modifica

dei contenuti del piano regolatore, finalizzata ad impedire il rilascio del

permesso di costruzione (STA 52.2006.265 del 23 ottobre 2006 consid. 3.2.3). Né

osta all'adozione di misure di salvaguardia della pianificazione, qualora la

modifica del piano regolatore raggiunga lo stadio di elaborazione necessario a

giustificarle prima che il richiedente possa rimproverare con successo

all'autorità di aver indebitamente procrastinato l'esame della domanda

all'unico scopo di opporgli il contrasto con la pianificazione allo studio.

Ipotesi, questa, che in concreto non si verifica, non potendosi addebitare al

municipio di aver trattato con intendimenti dilatori la domanda di costruzione,

che è stata inoltrata alla fine di febbraio, pubblicata e trasmessa

all'autorità cantonale all'inizio di marzo, modificata in luglio su richiesta di

quest'ultima, ripubblicata all'inizio di agosto, preavvisata verso la fine di

settembre e formalmente sospesa secondo l’art. 65 LALPT a metà ottobre del

2007.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, infondato, ma di certo

non temerario, va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono

poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 65 LALPT; 24, 25 RLALPT; 42 NAPR

di Cademario; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr.

1'000.- alla resistente CO 3 e fr. 500.- al comune di Cademario.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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