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Decisione

52.2008.217

Contributo sostitutivo per posteggi. Restituzione

3 settembre 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i 33 posteggi oppure, in via subordinata, per tutti i parcheggi che non

potranno più essere costruiti sotto l’egida del Rcpp). Riproponendo gli

argomenti sviluppati dinnanzi alle precedenti istanze, l’insorgente chiede in

sostanza che sia accertato il suo diritto alla restituzione, ritenuto che con l’entrata

in vigore del regolamento cantonale sarebbe venuta meno la causale che

giustificava il prelievo dello stesso tributo. In sostanza, essa rimprovera il

municipio di non aver applicato retroattivamente tale normativa. La decisione di

diniego sarebbe discriminatoria e sproporzionata, venendole negata sia la

possibilità di realizzare i posti auto mancanti, sia di chiedere la restituzione

del tributo versato.

E. All’accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il municipio, contestando in dettaglio le tesi

dell’insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti

considerandi.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La

legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso,

tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1)

Considerandi

2.

Il

contributo sostitutivo per posteggi è una prestazione pecuniaria che

sostituisce l’obbligo principale di eseguire posteggi (obbligazione di fare),

quando lo stesso risulti oggettivamente impossibile o sproporzionato, in

particolare per motivi tecnici, per ragioni ambientali o paesaggistiche, per la

manifesta sproporzione tra l’onere a carico dell’obbligato e i vantaggi

derivanti alla collettività (Adelio Scolari, Commentario, II. ed.,

Cadenazzo 1996, ad art. 29 LALPT, n. 275 segg).

Come altre indennità sostitutive (ad es. quelle per la costruzione di rifugi o

per la diminuzione delle aree agricole), il presente tributo causale non ha un

carattere a sé stante, ma accessorio, ovvero dipendente sempre, nell’esistenza

e nell’entità, dall’obbli-gazione di fare principale, ovvero quella di

realizzare dei parcheggi su suolo privato (cfr. DTF 97 I 792; Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., Basilea 1976, n. 112 B). Il contributo sostitutivo

per posteggi non è un’imposta, né un contributo di miglioria, né un tributo che

dà diritto a particolari prestazioni da parte dell’ente pubblico (per es.

all’uso di posti auto su suolo pubblico o a qualsiasi altra controprestazione).

L’indennità in questione deve essere versata poiché l’obbligato viene liberato

dalla prestazione principale in natura che gli compete nei confronti dell’ente

pubblico. Il contributo sostitutivo è quindi volto a ristabilire una certa

parità di trattamento tra il proprietario che deve provvedere alla formazione

di parcheggi e quello che, per motivi oggettivi, ne viene esonerato (DTF 97 I

792, consid. 6, pag. 802 seg.; RDAT 1988, n. 40; Imboden/Rhinow, op. cit., n. 112 A; Scolari,

op. cit., ad art. 29 LALPT, n. 277). D’altra parte, se

non fosse prevista la possibilità di versare tale indennità, la licenza

edilizia potrebbe addirittura essere negata a quei proprietari che non sono in

grado di adempiere in natura l’obbligo di realizzare i posteggi necessari (DTF

97.

I 792, consid. 6, pag. 802 seg.).

Il contributo sostitutivo è commisurato al vantaggio risentito dall’esenzione dell’obbligazione

primaria. L’indennità viene dunque fissata tenendo conto, da una parte, dei

costi che il proprietario esonerato dall’obbligo risparmia dalla costruzione

dei posteggi; dall’altra, dei vantaggi che gli stessi procurano secondo

l’esperienza agli interessati (in particolare nei centri cittadini la presenza

di parcheggi aumenta il valore degli immobili). Tenendo conto di questi

aspetti, nel rispetto del principio della proporzionalità, per giurisprudenza

il contributo non deve elevarsi oltre il quarto del costo medio del posteggio

all’aperto, incluso il valore del terreno (DTF 97 I 792, consid. 8, pag. 806

segg.; Imboden/ Rhinow, op. cit.,

n. 112 A; Scolari, op. cit., ad art. 29 LALPT, n.

278).

3.3.1

Per principio, nel diritto pubblico la prestazione pecuniaria

effettuata per un determinato scopo deve essere restituita nel caso in cui il

motivo della devoluzione non si verifica o decade (RDAT 1988, n. 40; Imboden/Rhinow, op. cit., n. 32 B). In

ambito amministrativo, la prestazione effettuata in virtù di una decisione di

carattere obbligatorio non è, di principio, sprovvista di causa: perciò, salvi

i casi in cui la decisione sia nulla, venga annullata, revocata, modificata o

abrogata dalla legge, la prestazione non è soggetta a restituzione (RDAT II-2000,

n. 54; RDAT 1988, n. 40).

3.2

Dottrina e giurisprudenza riconoscono poi, in linea di massima, il diritto

di chiedere la restituzione di contributi sostitutivi pagati per posteggi

mancanti quando l’obbligato è in grado, a posteriori, di soddisfare l’obbligo

in modo reale. In questi casi, si tratta solo di esaminare se siano date le

condizioni per ritenere soddisfatto in natura l’obbligo di dotare un edificio

dei posti mancanti (RDAT II-1992, n. 38; Scolari,

op. cit., ad art. 29 LALPT, n. 286). In altre parole in questi casi la restituzione

è ammessa, poiché l’obbligazione principale, precedentemente determinata, è

adempiuta in natura.

3.3

In concreto, nel 2003 il municipio ha subordinato l'autorizzazione degli

interventi dedotti in licenza al versamento di un contributo sostitutivo di fr.

185'975.-- per la mancata formazione di 43 posteggi, conformemente all’art.

48.2

delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) di Lugano del 21 marzo

1984.

(che prevede il prelievo di un contributo nella misura del 25% del costo

della formazione dei posteggi necessari, incluso il prezzo del terreno, in caso

di provata impossibilità tecnica di creare i posteggi necessari) e secondo un

certo conteggio.

Tale provvedimento è da tempo cresciuto in giudicato; nel frattempo la

ricorrente ha fatto uso del permesso accordatole.

A giusta ragione, non essendone dati gli estremi, la ricorrente non si appella

alla nullità della decisione adottata nel 2003, né ha chiesto all’autorità di

rivederla o riesaminarla invocando fatti o prove di cui non si è potuta

avvalere nel 2003, al momento del rilascio della controversa licenza (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Agno 1997, ad art. 35 LPamm, n. 1, pag. 187 segg.). Rettamente essa non invoca neppure

un diritto al riesame per notevole mutamento delle circostanze dall'emanazione

della prima decisione, ipotesi, questa, che include un notevole cambiamento del

diritto applicabile (DTF 109 Ib 246; STA 52.2000.221 del 22 gennaio 2001; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann,

Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, V ed., Zurigo 2006, n. 1832 seg.).

Tale domanda troverebbe infatti il suo limite proprio nel nuovo diritto, ovvero

nel Rcpp, che stabilisce espressamente che il regolamento non si applica agli

edifici esistenti, ma unicamente alle nuove edificazioni, alle

riattazioni e ai cambiamenti di destinazione riferiti a singoli edifici ed

impianti, ad esclusione degli edifici destinati all'abitazione (cfr. art. 31a

cpv. 2 LALPT, art. 1 Rcpp; cfr. anche Verbali Gran Consiglio, anno 2003/2004,

seduta del 15 settembre 2003, pag. 650 segg.). La ricorrente ha fatto uso del

permesso accordatole nel 2003, ponendo in essere gli interventi dedotti in

licenza, ciò che esclude la possibilità di un riesame alla luce del nuovo

diritto (cfr. Max Imboden/René Rhinow,

op. cit., n. 41 B V e VII). Il regolamento cantonale per posteggi non si può

quindi applicare agli interventi edilizi già realizzati da RI 1. Poco importa

se l'insorgente sulla base del Rcpp – che comunque non trova applicazione per

il contenuto residenziale del suo complesso (cfr. art. 2 Rcpp e art. 31a cpv. 2

LALPT) – non potrà costruire in futuro altri posteggi, e quindi se

l'impossibilità tecnica di formarli (che di regola accompagna il contributo

sostitutivo, cfr. consid. 2) si tradurrà in un'impossibilità giuridica.

3.4

Sulla base di quanto precede, non vi sono quindi motivi per chiedere la

restituzione del controverso contributo, versato sulla base di una valida causa,

ovvero di una decisione cresciuta in giudicato che non è dato motivo di

rimettere in discussione.

4.

A torto l’insorgente ritiene che il Rcpp le sia più favorevole e in

quanto tale vada applicato retroattivamente al giugno 2003, momento in cui è

stato fissato il contributo per posti auto, unitamente alla licenza edilizia.

A prescindere dal fatto che dagli atti non emerge alcun elemento per poter

operare un confronto tra il numero di parcheggi previsto dal Rcpp e quello

fissato dal municipio nel 2003 secondo le NAPR, anche ammettendo che il nuovo

diritto sia più favorevole alla ricorrente, la stessa non potrebbe comunque

invocarne l’applicabilità retroattiva, poiché manca una chiara base legale che

lo consenta (DTF 105 Ia 36; Häfelin/ Müller/Uhlmann,

op. cit., n. 334 segg.). L'art. 31a LALPT ed il Rcpp, come visto poc'anzi, limitano

infatti in modo chiaro l’applicazione del regolamento ai nuovi interventi

edilizi (cfr. consid. 3.3).

5.

In conclusione, non essendo dato alcun motivo per ammettere, anche

solo nel principio, la restituzione dei controversi contributi, la decisione

impugnata deve essere pertanto confermata e il ricorso respinto.

La tassa di giustizia è a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 31a LALPT; il Rcpp; le NAPR di

Lugano; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'000.-- è a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 e segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 e segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il Presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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