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Decisione

52.2008.219

Permesso in sanatoria per la posa di una porta garage Ordine di demolizione Alterazione di siti pittoreschi ai sensi del DLBN

7 gennaio 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il ricorrente

RI 1 è proprietario di un edificio (part. 143) che si affaccia su piazza __________

nel nucleo di Lamone, soggetto a piano regolatore particolareggiato (PRP)

nonché sito pittoresco ai sensi del decreto legislativo sulla protezione delle

bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN; RL 9.3.1.1).

Senza chiedere alcun permesso, nel corso del 2007, l'insorgente ha sostituito

la porta/saracinesca dell'autorimessa situata al pian terreno con un nuovo

portone in lamiera marrone bugnata, lavorata a martello. Il 10 ottobre 2007, su

sollecitazione dell'esecutivo comunale, il ricorrente ha presentato una

notifica a posteriori per l'intervento.

All'istanza si è opposta la vicina CO 1 (part. 105), contestando il materiale impiegato

per la sostituzione.

Fatto proprio il preavviso sfavorevole della commissione del nucleo che

ravvisava nella posa della porta in metallo (invece che in legno) un contrasto

con l'art. 11 cpv. 2.9 delle norme di attuazione del PRP (NAPRP), il 7 dicembre

2007 il municipio ha negato all'insorgente il permesso in sanatoria, ordinandogli

di rimuovere il manufatto in questione entro il 31 gennaio 2008.

B. Con

decisione 27 maggio 2008, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata

da RI 1 contro il citato diniego. Raccolto il preavviso mancante dell'Ufficio

della natura e del paesaggio (UNP), il Governo ha in sostanza ritenuto che la

posa della porta metallica fosse incompatibile con il divieto di alterare i

siti pittoreschi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 lett. c del regolamento d'applicazione

del decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze

naturali e del paesaggio del 22 gennaio 1974 (RBN; RL 9.3.1.1.1).

L'Esecutivo cantonale ha poi tutelato il provvedimento di ripristino,

ritenendolo proporzionale e rigettando l'eccezione della parità di trattamento

nell'illegalità sollevata dall'insorgente.

C. Avverso il

predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora dinnanzi al Tribunale

cantonale amministrativo chiedendo che, previo annullamento della decisione,

impugnata gli venga rilasciato il permesso postulato.

Dopo aver rimproverato il Governo di non aver esperito il sopralluogo, RI 1 ribadisce

in sostanza che il controverso manufatto, già di metallo prima dell'intervento,

sarebbe di apparenza e colori tali da non scostarsi più di tanto da

un'analoga porta in "legno". La parte del nucleo interessata, segnatamente

piazza __________, soggiunge il ricorrente, sarebbe poi già compromessa dalla

presenza di infissi, porte e finestre in materiali moderni e pertanto non più meritevole

di essere tutelata.

D. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppongono il Governo, che non formula particolari

osservazioni, il municipio, che ribadisce la sua posizione e l'UNP, confermando

il proprio preavviso negativo all'intervento. La vicina CO 1, con argomenti che

per quanto rilevanti verranno discussi in appresso, si limita ad auspicare una

rapida conclusione della vertenza.

E. Delle

risultanze del sopralluogo e delle conclusioni del ricorrente si dirà

all'occorrenza nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione

attiva dell'insorgente, istante in licenza e destinatario del provvedimento, è

certa (art. 21 cpv. 2 e 45 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di

procedura sulle cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il

ricorso può essere evaso sulla base degli atti, completati dalle risultanze del

sopralluogo esperito da questo Tribunale (art. 18 cpv. 1 e 2 LPamm). Possibili

violazioni del diritto di essere sentito in cui fosse incorso il Governo non

dando seguito al sopralluogo richiesto dal soccombente, possono ritenersi

sanate.

Considerandi

2.

2.1. Giusta gli art. 1 lett. c e 2 cpv. 1 DLBN, i siti pittoreschi non

possono essere distrutti né alterati senza il consenso dell'autorità

governativa. Il divieto di alterazione è ribadito dall'art.

3.

cpv. 2 lett. c) RBN. Ogni intervento, dispone la norma, deve integrarsi

convenientemente nel sito pittoresco; in particolare, è vietato compromettere o

anche solo modificare in modo apprezzabile il carattere e l'armonia

dell'ambiente naturale o antropico in genere.

Il concetto di alterazione presuppone un

intervento atto a modificare in modo percettibile gli aspetti caratteristici

del sito pittoresco, turbando gli equilibri delle componenti che ne determinano

il pregio mediante l'introduzione di elementi estranei o incongruenti. Pur

presentando analogie, il divieto di alterazione dei siti pittoreschi si

distingue chiaramente dal divieto di deturpazione posto a salvaguardia dei

paesaggi e dei panorami pittoreschi (art. 2 cpv. 2 DLBN; art. 3 cpv. 2 lett. d

RBN). Il concetto di deturpazione presuppone infatti un effetto notevolmente

sfavorevole sul quadro del paesaggio. Non basta che l'intervento non lo abbellisca

o lo danneggi leggermente. Deve trattarsi di un intervento che determina una

compromissione evidente dei valori caratteristici del paesaggio o del panorama

protetto.

Per alterare in modo lesivo il vincolo di

protezione del sito pittoresco è invece sufficiente un intervento suscettibile

di modificarne il carattere, rompendo gli equilibri delle sue componenti attraverso

l'inserimento di momenti di disarmonia. Non occorre che deturpi il sito

pittoresco o non ne comprometta in modo evidente i valori tutelati. Basta che

non vi si inserisca convenientemente, perché modifica in misura apprezzabile le

caratteristiche del sito turbando i rapporti fra gli elementi che lo compongono

(STA 52.2008.195 del 30 luglio 2008 consid. 2; STA n. 52.2004.28 del 25 febbraio 2004 consid. 3.2; 52.1997.150 del

22.

ottobre 1997 consid. 2; Adelio

Scolari, Commentario, 2. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 28 LALPT n. 208 seg.).

2.2

Tanto il concetto di deturpazione,

quanto quello di alterazione sono di natura indeterminata (Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea e Stoccarda 1976, V. ed., n. 66 B II; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002, n. 396). In quanto tali, essi riservano

all'autorità amministrativa una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione

del loro contenuto normativo, sindacabile soltanto con riserbo da parte

dell'autorità di ricorso. Determinante non è comunque il metro di giudizio di

singole persone dotate di particolare sensibilità e di speciale indirizzo artistico,

ma quello espresso da una collettività assai più vasta, che deve risultare

fondato su criteri oggettivi e sistematici, atti a giustificare la necessità di

limitare il diritto di costruire. La valutazione della

bellezza e del valore del sito dichiarato pittoresco, del grado d'inserimento

di un'opera edilizia nel contesto ambientale e dell'intensità di un eventuale

contrasto comporta dunque anche l'esercizio di un certo apprezzamento da parte

dell'autorità che rilascia il permesso (STA 52.2008.195 del 30 luglio 2008

consid. 2; Scolari, Commentario,

ad art. 28 LALPT, n. 211).

3.

Gli

interventi edilizi all'interno del comprensorio del nucleo di Lamone sono

disciplinati dalle norme di applicazioni del piano regolatore particolareggiato

(NAPRP) che ha lo scopo di riqualificare lo spazio pubblico, tutelare il

carattere d'insieme del tessuto storico e promuovere l'utilizzo razionale dei

fondi circostanti (cfr. art. 1 NAPRP). Ogni progetto dev'essere sottoposto

preliminarmente alla commissione del nucleo, il cui preavviso è per principio vincolante;

il municipio può scostarsene unicamente per ragioni valide e pertinenti (cfr.

art. 7 cpv. 3 NAPRP).

Nel comprensorio i criteri generali di intervento sono la valorizzazione delle

strutture di pregio e il recupero di quelle manomesse (cfr. art. 9 cpv. 1

NAPRP). L'art. 11 NAPRP, che specifica le norme edilizie a cui sottostanno

fondi ed edifici, precisa al cpv. 2.9 che elementi e materiali esterni devono

in linea di principio rispettare quelli tradizionali presenti nel nucleo.

Elementi e materiali alternativi devono essere compatibili con il carattere del

nucleo e potranno essere approvati dopo valutazione della commissione del nucleo.

4.

Nel caso

concreto, il Governo, in sintonia con il preavviso dell'UNP, ha in sostanza ritenuto

che l'intervento si ponesse in contrasto con gli obbiettivi di tutela e conservazione

del nucleo, segnatamente che la porta in lamiera fosse incompatibile con il

contesto particolarmente pregiato nel quale è chiamata ad inserirsi.

La deduzione, pur espressa con considerazioni generiche e procedendo da un'interpretazione rigorosa del concetto di alterazione,

regge alla critica dell'insorgente. Non è in effetti lesivo del diritto

ritenere che il nuovo portone del garage costituisca un

momento di disarmonia in un nucleo prevalentemente caratterizzato da portoni in

legno, per lo più d'origine contadina. Infatti esso non è di apparenza e

colori tali da non scostarsi più di tanto da un'analoga porta in

"legno", come vorrebbe il ricorrente, ma è a tutti gli effetti immediatamente

percettibile dall'area pubblica su cui si affaccia per quello che è, in lamiera

marrone battuta con martello.

La conclusione è condivisibile se si considera poi che il comune di Lamone, adottando

un piano particolareggiato specifico, ha sottoposto tutti gli interventi

edilizi a severe prescrizioni, imponendo in generale la valorizzazione delle

strutture di pregio e il recupero di quelle manomesse (cfr. art. 9 cpv. 1

NAPRP) e in particolare, per gli elementi e i materiali esterni, l'uso di

quelli tradizionali presenti nel nucleo (cfr. art. 11 cpv. 2.9), ciò che per i

portoni, secondo la prassi consolidata della commissione del nucleo su cui si è

fondato il municipio nel suo diniego, si traduce nel divieto di posare portoni

in materiale diverso dal legno. Irrilevante è in tal senso la presenza isolata

di tre portoni d'autorimessa in metallo risalenti a oltre dieci anni or sono,

in quanto sicuramente non sintomo di una prassi che si discosta da quella appena

citata.

Prive d'importanza sono pure le argomentazioni del ricorrente secondo cui una

parte di nucleo, segnatamente la piazza __________ non sarebbe più meritevole

di tutela poiché già compromessa dalla presenza di edifici e/o manufatti brutti

o in stato di degrado e dalla presenza di infissi, porte e finestre in

materiali moderni. A prescindere dal fatto che la dichiarazione di sito

pittoresco e dell'area protetta dal PRP non può essere rimessa in discussione

in questa sede, anche se nella piazza vi sono un paio di edifici che

necessiterebbero di essere riattati (e una vecchia saracinesca di metallo di

oltre vent'anni) ve ne sono in realtà altri ben conservati e/o in fase di ristrutturazione

che, complessivamente, non relegano di certo la piazza alla situazione di

terzo mondo pretesa dall'insorgente. Inoltre, proprio tra gli obbiettivi

del PRP vi è quello di riqualificare le aree pubbliche, e in particolare la piazza

__________ a cui si vorrebbe restituire il suo ruolo di spazio pubblico

importante all'interno del tessuto storico (cfr. Relazione PRP, obbiettivi,

pag. 1.04).

Non porta ad altra conclusione la presenza nel nucleo di serramenti di finestre

e gelosie in metallo dipinto a fuoco (termo laccato opaco); questi elementi,

autorizzati dal municipio per motivi tecnici ed energetici (cfr. verbale di sopralluogo

del 27.10.2008), hanno comunque un'altra natura, un altro impatto e una differente

portata rispetto ai portoni – a cui si devono ispirare le nuove porte delle

autorimesse – che rientrano di regola negli elementi qualificanti del nucleo

(cfr. Relazione PRP, analisi del nucleo, pag. 1.03); le diverse circostanze comportano

pertanto un trattamento differente (cfr. Scolari,

Diritto amministrativo, n. 436 segg.).

5.

Assodato

come la porta del garage in questione non possa essere autorizzata resta da

verificare la legittimità del controverso ordine di demolizione.

5.1

Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la ret-tifica

delle opere eseguite in contrasto insanabile con il diritto edilizio materiale

concretamente applicabile, tranne nel caso in cui le differenze siano minime e

senza importanza per l'interesse pubblico.

Il principio della legalità e quello di uguaglianza esigono che le costruzioni

realizzate senza autorizzazione, in contrasto con il di-ritto materiale, siano

per principio fatte rettificare o demolire. Ammettere il contrario

significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione

e far sorgere l'impressione che l'autorità non sia in grado o non voglia

esigerne il rispetto (Scolari,

Commentario, ad art. 43 LE, n. 1277). L'ordine di demolizione o di rettifica

delle opere eseguite in contrasto con il diritto sostanziale costituisce il

mezzo conferito all'autorità per stabilire una situazione conforme alla legge.

Se la misura del ripristino risulta sproporzionata o impossibile, il municipio

irroga una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un

quarto al vantaggio di natura economica che può derivare al proprietario

dell'opera dall'abuso commesso (art. 44 LE).

5.2

Per costante giurisprudenza, l'ordine di demolire un'opera edificata senza

permesso e per la quale un'autorizzazione non può essere rilasciata non è di

regola contrario al principio di pro-porzionalità. Chi pone l'autorità di

fronte al fatto compiuto deve attendersi ch'essa si preoccupi maggiormente di

ristabilire una situazione conforme al diritto, piuttosto che degli

inconvenienti che ne derivano per chi ha costruito (STF 1P.336/2003 del 23

luglio 2003, consid. 2.1; STF 1A.103/2002 del 22 gennaio 2003, consid. 4.2). La

proporzionalità dell’ordine di demolizione imparti-to va verificata comparando,

da un lato, gli oneri che il ripristino della situazione conforme al diritto

comporta per l'astretto e, d'altro lato, i vantaggi che ne deriverebbero per l'interesse

pubblico e per quello dei vicini.

6.

Certa

l'esistenza di una violazione del diritto materiale (consid. 4), il controverso

ordine di rimozione risulta pure sorretto da un sufficiente interesse pubblico

e regge dal profilo della proporzionalità.

L'interesse pubblico perseguito in concreto dal divieto di alterare i siti

pittoreschi ai sensi del DLBN unitamente alle norme del PRP, che tendono a

riqualificare gli spazi pubblici e tutelare il carattere d'insieme del tessuto

storico del nucleo di Lamone, non è infatti privo di rilievo. Il comune,

dotandosi di uno strumento specifico per la salvaguardia del centro storico che

limita in generale i criteri di intervento alla valorizzazione delle strutture

di pregio e al recupero di quelle manomesse, che pone restrizioni specifiche

(per le volumetrie, le forme dei tetti, le nuove aperture, gli intonaci, gli

elementi e i materiale esterni, ecc.) e istituisce una commissione ad hoc incaricata

di vagliare ogni singolo progetto (cfr. art. 7 NAPRP), sottolinea questo interesse.

La demolizione della porta non pone d'altra parte particolari problemi d'ordine

tecnico; irrilevanti sono pure gli inconvenienti finanziari lamentati in sede

di conclusioni dal ricorrente il quale, per soddisfare le proprie esigenze, non

ha comunque esitato a porre l'autorità di fronte al fatto compiuto.

In conclusione, ritenuto che per ripristinare una situazione conforme al diritto

non si può prescindere dalla rimozione della porta, l'ordine deve essere

confermato.

7.

La tassa

di giustizia è posta a carico del resistente secondo soccombenza (art. 28

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 43, 45 LE; 1, 2 DLBN; 3 RBN; 1, 7,

9, 11 NAPRP di Lamone; 3, 18, 21, 28, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente.

3.Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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