52.2008.227
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10 luglio 2008Italiano15 min
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Numero d'incarto:
52.2008.227
Data decisione, Autorità:
10.07.2008, TRAM
Titolo:
Revoca di ammonimento della licenza di condurre per la durata di 18 mesi a carico di un conducente che guida per la seconda volta in stato di ebrietà. Periodo di 10 mesi già scontato. Condizioni per essere riammesso anticipatamente alla guida giusta l'art. 17 cpv. 2 LCS
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
RIAMMISSIONE ALLA GUIDA
art. 16 cpv. 3 LCSTR
art. 16c cpv. 1 let. b LCSTR
art. 16c cpv. 2 let. c LCSTR
art. 17 cpv. 2 LCSTR
Incarto n.
52.2008.227
Lugano
10 luglio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 giugno 2008 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 3 giugno 2008 (n. 2923) del Consiglio
di Stato, che in parziale accoglimento dell'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la risoluzione 17 aprile 2008 della Sezione della
circolazione ha ridotto da 20 a 18 mesi la durata della revoca della licenza
di condurre veicoli a motore inflittagli per guida in stato di ebrietà;
vista la risposta 2 luglio
2008 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è nato
il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel
luglio del 2003.
Nel 2005
è stato oggetto di una revoca della licenza di condurre di 3 mesi e mezzo per
aver circolato in stato di ebrietà (1.44-1.59 g/kg) a __________. Il provvedimento
è stato scontato dal 19 marzo 2005 (data dell'infrazione e del sequestro della
patente) al 20 aprile 2005 e dall'8 agosto 2005 al 20 ottobre 2005.
B. Il 14
aprile 2007, verso le ore 05.00, RI 1 è stato notato addormentato all'interno
del veicolo Peugeot targato TI __________, posteggiato con i fari accesi sul
piazzale di una fattoria di __________. All'incirca un'ora più tardi, per
ragioni non del tutto chiare (pare che nel sonno RI 1 abbia spostato la leva
del cambio), vettura ed occupante sono finiti nel letto del ruscello che scorre
nei pressi dell'edificio agricolo, provocando l'intervento della polizia
cantonale. Sottoposto all'esame dell'alcolemia, RI 1 è risultato positivo nella
misura di 1.87-2.21 g/kg (analisi del sangue), per cui gli è stata sequestrata
la licenza di condurre.
Sospettando una dedizione al bere, il 31
maggio 2007 la Sezione della circolazione gli ha revocato la patente a tempo
indeterminato in via preventiva e cautelativa, ordinandogli nel contempo di
sottoporsi ad una perizia presso __________ e ad una valutazione
medico-internistica specialistica. Tale decisione è cresciuta in giudicato
incontestata.
C. Preso atto delle conclusioni emergenti dal rapporto peritale 12
luglio 2007, stilato dallo specialista __________, e richiamati gli art. 14
cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. b e 2 della legge federale
sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 4 dell'ordinanza
sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC; RS 741.51), con
decisione 16 agosto 2007 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza
di condurre veicoli a motore di RI 1 a tempo indeterminato, stabilendo che
nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di marzo 2009 e
subordinando la riammissione alla guida alla presentazione di un rapporto di __________,
nonché di un certificato medico internistico attestanti - dopo un periodo di
controllo di almeno 6 mesi - l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di
qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche.
La riammissione è stata inoltre condizionata al superamento di un esame
psico-tecnico.
D. Il 26
settembre 2007 il Consiglio di Stato ha riformato la suddetta risoluzione, accogliendo
parzialmente il ricorso contro di essa interposto da RI 1.
In sostanza, l'autorità di ricorso di prime
cure ha ritenuto sulla scorta delle risultanze peritali che il ricorrente fosse
effettivamente inidoneo alla guida per motivi alcolcorrelati. Donde la conferma
della revoca a tempo indeterminato e delle condizioni poste per la riammissione
alla guida, adeguate alle circostanze e conformi al principio della
proporzionalità. In virtù del principio dell'unità e della sicurezza del
diritto il Governo ha tuttavia annullato il periodo di sospensione connesso con
la misura di sicurezza. Questo aspetto - ha soggiunto - dovrà essere ridefinito
dalla Sezione della circolazione non appena concluso il procedimento penale
avviato nei confronti dell'insorgente per titolo di guida in stato di
inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione, che attualmente si
trova pendente davanti al Pretore penale di Bellinzona.
E. Adito
dall'interessato, con sentenza 1° febbraio 2008 il Tribunale cantonale amministrativo
ha annullato sia il predetto giudizio governativo che la risoluzione di revoca
della Sezione della circolazione.
Questo Tribunale ha annotato che la perizia __________
mancava di spiegazioni, puntuali e convincenti, circa le ragioni che avevano indotto
il suo estensore a certificare un'inidoneità alla guida per dipendenza
nonostante riscontri indagatori di segno prevalentemente favorevole all'esaminato.
Ha quindi reputato non sufficientemente comprovate le condizioni giustificative
di una revoca di sicurezza come quella applicata nei confronti del ricorrente,
al quale andava se del caso irrogata una severa misura di ammonimento.
F. Il 29
gennaio 2008, il Giudice della Pretura penale ha vagliato i fatti occorsi ad __________
la notte del 14 aprile 2007. Al termine del dibattimento, il magistrato ha
dichiarato RI 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine per aver
condotto l'autovettura __________ targata TI __________ con un tasso alcolemico
nel sangue di 1.87 - 2.21 g/kg.
G. A fronte di
tale esito penale, il 17 aprile 2008 la Sezione della circolazione ha inflitto
a RI 1 una revoca di ammonimento di 20 mesi, autorizzandolo comunque a guidare
durante questo periodo i veicoli delle categorie speciali F, G e M. La
risoluzione è stata presa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. b e 16c
cpv. 2 lett. c LCStr, con l'avvertenza che un'eventuale riammissione anticipata
alla guida giusta l'art. 17 cpv. 2 LCStr sarebbe stata esaminata unicamente sulla
scorta di un preavviso favorevole di Ingrado, previa partecipazione ad un corso
di educazione stradale ed un'astinenza controllata di almeno 6 mesi.
H. In parziale
accoglimento dell'impugnativa presentata da RI 1 avverso quest'ultima
risoluzione, con giudizio 3 giugno 2008 il Consiglio di Stato ha ridotto a 18
mesi la revoca fissata dalla Sezione della circolazione.
Preso atto
del grave reato commesso, della colpa imputabile all'insorgente e dei suoi
precedenti, l'autorità di ricorso di prime cure, per ragioni dedotte dal
principio della proporzionalità, ha ridotto di due mesi la sanzione disposta
dalla Sezione della circolazione. Ha invece confermato appieno le condizioni
fissate per la restituzione anticipata della patente, siccome legittime e conformi
alla prassi invalsa in materia.
Fatti
I. Contro il
predetto giudicato governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento in quanto arbitrario.
Il ricorrente ripropone in sostanza le
argomentazioni invano sottoposte al giudizio del Consiglio di Stato, ribadendo
che non vi sarebbero i presupposti per infliggergli più di 12 mesi di revoca.
Ricorda inoltre di aver già depositato la patente durante dieci mesi, dal 14
aprile 2007 al 12 febbraio 2008. Dato che nella peggiore delle ipotesi gli
restano da effettuare soltanto otto mesi, le condizioni fissate dall'autorità
cantonale per essere riammesso anticipatamente alla guida, segnatamente i 6
mesi di controlli d'astinenza, risultano incongruenti e gli impediscono di
beneficiare del privilegio previsto dall'art. 17 cpv. 2 LCStr, ovvero della restituzione
condizionale del permesso trascorsi due terzi della durata complessiva della
revoca.
L. Il
Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso, riconfermandosi nel
giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende
dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale
sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (LALCStr; RL
7.4.2.1).
La legittimazione attiva del ricorrente,
direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è data (art.
43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm;
RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr, 46
cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre
2001.
della LCStr (RU 2002 pag. 2767 segg.) le nuove disposizioni si applicano
al conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio
2005, commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni
sulla circolazione stradale (cpv. 1).
Il 19
marzo 2005 RI 1 ha guidato in stato di ebrietà e gli è stata revocata la
patente per 3 mesi e mezzo. Reato identico è stato commesso il 14 aprile 2007,
come accertato dal giudice penale con decisione vincolante per l'autorità
amministrativa (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a). Entrambi
gli accadimenti, in particolare il secondo, vanno quindi esaminati alla luce del
nuovo diritto e del sistema a cascata che esso ha istituito, tenendo presente
che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di
cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare
(art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In
questo ambito, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo
dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle
prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (RDAT II-2002 n. 80 e rinvii).
3.
3.1. Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,
oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata
della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente
il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare
uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta
(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
Il nuovo
diritto prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza
dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b;
grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui
che guida un veicolo a motore in stato di ebrietà qualificata (art. 16c cpv. 1 lett. b LCStr). In tal
caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno sei mesi se nei
cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione
medio grave (art. 16c
cpv. 2 lett. b LCStr) ed almeno dodici mesi se nei cinque anni precedenti la
licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa
di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr).
3.2
Legge, dottrina e giurisprudenza
considerano la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la
sicurezza della circolazione stradale. Per questo tipo di comportamento è
perciò previsto il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché regole
particolarmente severe per i casi di recidiva. Di norma, si ammette che il
rischio (anche solo astratto) per la sicurezza della circolazione cresce
esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo
del conducente. Per questo motivo si giustifica pure di considerare nella
commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del
trasgressore e, in caso di recidiva specifica, il tempo trascorso dalla scadenza
della precedente misura disposta per il medesimo delitto (cfr. René Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, Bern 1995, n. 2457 segg. in
particolare n. 2461).
3.3
In concreto, dagli atti risulta che nel 2005 RI 1 ha guidato in stato di ebrietà (tasso
di alcolemia1.44-1.59 g/kg). Scontata per l'accaduto un revoca di tre mesi e
mezzo giunta a scadenza il 20 ottobre 2005, il 14 aprile 2007 - ovvero a
distanza di neppure un anno e mezzo dalla restituzione della patente - il
ricorrente ha nuovamente circolato in stato di inattitudine per ubriachezza
(1.87-2.21g/kg), dando luogo all'esperimento delle verifiche ed all'adozione
delle misure punitive evocate in narrativa. Il fatto di esser nuovamente incorso
in un'infrazione grave a distanza di meno di 5 anni dall'adozione di una revoca
per un precedente, identico delitto fa sì che gli debbano essere applicate le
norme relative alla durata minima della revoca in caso di recidiva specifica
previste dal nuovo diritto. Giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, la
misura di ammonimento dovrà essere in ogni modo di almeno 12 mesi.
Nella quantificazione puntuale della
sanzione amministrativa che va irrogata all'insorgente, occorre tuttavia tener
presente l'alto tasso alcolemico riscontrato al momento decisivo, di gran lunga
superiore alla soglia della cosiddetta "concentrazione qualificata"
sancita dalla legge. Come se non bastasse, l'evento si è verificato a distanza
di neppure un anno e mezzo dalla scadenza di un provvedimento inflittogli per
identico delitto (guida in stato di ebrietà).
Se ne
deve concludere che tenuto conto della grave infrazione commessa dal ricorrente,
del grado di colpa che gli è imputabile, della recidiva specifica di cui si è
macchiato e del fatto che non ha una necessità professionale di guidare veicoli
a motore (su questo specifico tema cfr. DTF 123 II 572 consid. 2c), la revoca
di ammonimento di complessivi 18 mesi disposta dal Consiglio di Stato risulta
senz'altro giustificata siccome conforme al diritto, rispettosa del principio
della proporzionalità e aderente alla prassi invalsa in Svizzera (a
quest'ultimo riguardo vedi René Schaf-fhauser,
op. cit., n. 2461). La controversa misura va dunque tutelata,
fermo restando che nel determinare il periodo esatto ancora da scontare
bisognerà ovviamente computare la revoca subita dal 14 aprile 2007 al 12
febbraio 2008.
4.
4.1. Giusta
l'art. 17 cpv. 2 LCStr, la licenza per allievo conducente o la licenza di
condurre revocata per almeno un anno può essere nuovamente rilasciata a determinate
condizioni se il comportamento della persona interessata dimostra che la misura
amministrativa ha conseguito il suo scopo. Devono tuttavia essere trascorsi almeno
la durata minima della revoca e due terzi della durata della revoca prescritta.
Per poter essere riammesso alla guida prima
del tempo, il conducente deve comprovare che il provvedimento amministrativo ha
esplicato i suoi effetti. Ciò può avvenire, stando ai materiali legislativi,
mediante la frequentazione di un corso complementare, di una psicoterapia
oppure mediante un'astinenza controllata dal consumo di alcol o di stupefacenti
(messaggio 31 marzo 1999 del Consiglio federale concernente la modifica della
legge federale sulla circolazione stradale, FF 1999 pag. 3866).
4.2
In linea teorica, la norma appena
citata consentirebbe al ricorrente di essere riammesso alla guida dopo 12 mesi
di revoca (durata corrispondente sia al minimo ex art. 16c cpv. 2 lett.
c LCStr, sia ai 2/3 della revoca inflittagli). Tenuto conto del periodo di 10
mesi già scontato, all'insorgente resterebbero soltanto due mesi da espiare nel
caso in cui fosse in grado di soddisfare i requisiti esatti dall'art. 17 cpv.
LCStr. La Sezione della circolazione prima ed il Consiglio di Stato poi sono
quindi incorsi in una clamorosa svista laddove hanno subordinato la
restituzione condizionale della patente all'esperimento di 6 mesi di controlli di
astinenza. Per rimediare a questa violazione del diritto, la decisione
impugnata va riformata nel senso che un'eventuale richiesta di riammissione
anticipata alla guida ex art. 17 cpv. 2 LCStr potrà essere esaminata unicamente
previa frequentazione di un corso di educazione stradale per recidivi (art. 40
segg. OAC) e in presenza di una perizia positiva esperita da uno psicologo FSP
specialista in psicologia del traffico (vedi l'elenco dei professionisti
abilitati nel campo specifico sub www.psychologie.ch). Così facendo, RI 1 avrà
l'occasione di farsi attestare da un esperto in materia che la misura amministrativa
ha conseguito il suo scopo.
5.
Il
ricorrente ha domandato l'annullamento integrale della decisione impugnata. Stante
quanto precede, il ricorso va dunque accolto solo in minima parte, con la conseguente
riforma della decisione impugnata nel senso esposto al consid. 4.2.
La tassa
di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura della sua soccombenza
(art. 28 LPamm). All'insorgente, assistito da un legale iscritto nel registro degli
avvocati, sono riconosciute ripetibili commisurate in funzione del successo
assai limitato dell'impugnativa (art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 16c, 17, 91 LCStr; 10
LALCStr; 18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 3 giugno 2008 (n. 2923) del
Consiglio di Stato e la risoluzione 17 aprile 2008 (n. 5203) della Sezione
della circolazione sono riformate nel senso che una eventuale richiesta di
riammissione anticipata alla guida ex art. 17 cpv. 2 LCStr potrà essere esaminata
unicamente previa frequentazione di un corso di educazione stradale per
recidivi e in presenza di una perizia positiva esperita da uno psicologo FSP
specialista in psicologia del traffico.
2.La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente nella misura
di fr. 1'200.-.
3.Lo Stato verserà al ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
5. Intimazione
a:
patr. dall'
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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