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Decisione

52.2008.227

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 luglio 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I. Contro il

predetto giudicato governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento in quanto arbitrario.

Il ricorrente ripropone in sostanza le

argomentazioni invano sottoposte al giudizio del Consiglio di Stato, ribadendo

che non vi sarebbero i presupposti per infliggergli più di 12 mesi di revoca.

Ricorda inoltre di aver già depositato la patente durante dieci mesi, dal 14

aprile 2007 al 12 febbraio 2008. Dato che nella peggiore delle ipotesi gli

restano da effettuare soltanto otto mesi, le condizioni fissate dall'autorità

cantonale per essere riammesso anticipatamente alla guida, segnatamente i 6

mesi di controlli d'astinenza, risultano incongruenti e gli impediscono di

beneficiare del privilegio previsto dall'art. 17 cpv. 2 LCStr, ovvero della restituzione

condizionale del permesso trascorsi due terzi della durata complessiva della

revoca.

L. Il

Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso, riconfermandosi nel

giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende

dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale

sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante (LALCStr; RL

7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente,

direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è data (art.

43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm;

RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr, 46

cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base

degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre

2001.

della LCStr (RU 2002 pag. 2767 segg.) le nuove disposizioni si applicano

al conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio

2005, commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni

sulla circolazione stradale (cpv. 1).

Il 19

marzo 2005 RI 1 ha guidato in stato di ebrietà e gli è stata revocata la

patente per 3 mesi e mezzo. Reato identico è stato commesso il 14 aprile 2007,

come accertato dal giudice penale con decisione vincolante per l'autorità

amministrativa (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a). Entrambi

gli accadimenti, in particolare il secondo, vanno quindi esaminati alla luce del

nuovo diritto e del sistema a cascata che esso ha istituito, tenendo presente

che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di

cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare

(art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In

questo ambito, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo

dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle

prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (RDAT II-2002 n. 80 e rinvii).

3.

3.1. Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile

la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre,

oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata

della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente

il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in

quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare

uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta

(vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

Il nuovo

diritto prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza

dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b;

grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui

che guida un veicolo a motore in stato di ebrietà qualificata (art. 16c cpv. 1 lett. b LCStr). In tal

caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno sei mesi se nei

cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione

medio grave (art. 16c

cpv. 2 lett. b LCStr) ed almeno dodici mesi se nei cinque anni precedenti la

licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa

di infrazioni medio gravi (art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr).

3.2

Legge, dottrina e giurisprudenza

considerano la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la

sicurezza della circolazione stradale. Per questo tipo di comportamento è

perciò previsto il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché regole

particolarmente severe per i casi di recidiva. Di norma, si ammette che il

rischio (anche solo astratto) per la sicurezza della circolazione cresce

esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo

del conducente. Per questo motivo si giustifica pure di considerare nella

commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del

trasgressore e, in caso di recidiva specifica, il tempo trascorso dalla scadenza

della precedente misura disposta per il medesimo delitto (cfr. René Schaffhauser, Grundriss des

schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, Bern 1995, n. 2457 segg. in

particolare n. 2461).

3.3

In concreto, dagli atti risulta che nel 2005 RI 1 ha guidato in stato di ebrietà (tasso

di alcolemia1.44-1.59 g/kg). Scontata per l'accaduto un revoca di tre mesi e

mezzo giunta a scadenza il 20 ottobre 2005, il 14 aprile 2007 - ovvero a

distanza di neppure un anno e mezzo dalla restituzione della patente - il

ricorrente ha nuovamente circolato in stato di inattitudine per ubriachezza

(1.87-2.21g/kg), dando luogo all'esperimento delle verifiche ed all'adozione

delle misure punitive evocate in narrativa. Il fatto di esser nuovamente incorso

in un'infrazione grave a distanza di meno di 5 anni dall'adozione di una revoca

per un precedente, identico delitto fa sì che gli debbano essere applicate le

norme relative alla durata minima della revoca in caso di recidiva specifica

previste dal nuovo diritto. Giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, la

misura di ammonimento dovrà essere in ogni modo di almeno 12 mesi.

Nella quantificazione puntuale della

sanzione amministrativa che va irrogata all'insorgente, occorre tuttavia tener

presente l'alto tasso alcolemico riscontrato al momento decisivo, di gran lunga

superiore alla soglia della cosiddetta "concentrazione qualificata"

sancita dalla legge. Come se non bastasse, l'evento si è verificato a distanza

di neppure un anno e mezzo dalla scadenza di un provvedimento inflittogli per

identico delitto (guida in stato di ebrietà).

Se ne

deve concludere che tenuto conto della grave infrazione commessa dal ricorrente,

del grado di colpa che gli è imputabile, della recidiva specifica di cui si è

macchiato e del fatto che non ha una necessità professionale di guidare veicoli

a motore (su questo specifico tema cfr. DTF 123 II 572 consid. 2c), la revoca

di ammonimento di complessivi 18 mesi disposta dal Consiglio di Stato risulta

senz'altro giustificata siccome conforme al diritto, rispettosa del principio

della proporzionalità e aderente alla prassi invalsa in Svizzera (a

quest'ultimo riguardo vedi René Schaf-fhauser,

op. cit., n. 2461). La controversa misura va dunque tutelata,

fermo restando che nel determinare il periodo esatto ancora da scontare

bisognerà ovviamente computare la revoca subita dal 14 aprile 2007 al 12

febbraio 2008.

4.

4.1. Giusta

l'art. 17 cpv. 2 LCStr, la licenza per allievo conducente o la licenza di

condurre revocata per almeno un anno può essere nuovamente rilasciata a determinate

condizioni se il comportamento della persona interessata dimostra che la misura

amministrativa ha conseguito il suo scopo. Devono tuttavia essere trascorsi almeno

la durata minima della revoca e due terzi della durata della revoca prescritta.

Per poter essere riammesso alla guida prima

del tempo, il conducente deve comprovare che il provvedimento amministrativo ha

esplicato i suoi effetti. Ciò può avvenire, stando ai materiali legislativi,

mediante la frequentazione di un corso complementare, di una psicoterapia

oppure mediante un'astinenza controllata dal consumo di alcol o di stupefacenti

(messaggio 31 marzo 1999 del Consiglio federale concernente la modifica della

legge federale sulla circolazione stradale, FF 1999 pag. 3866).

4.2

In linea teorica, la norma appena

citata consentirebbe al ricorrente di essere riammesso alla guida dopo 12 mesi

di revoca (durata corrispondente sia al minimo ex art. 16c cpv. 2 lett.

c LCStr, sia ai 2/3 della revoca inflittagli). Tenuto conto del periodo di 10

mesi già scontato, all'insorgente resterebbero soltanto due mesi da espiare nel

caso in cui fosse in grado di soddisfare i requisiti esatti dall'art. 17 cpv.

LCStr. La Sezione della circolazione prima ed il Consiglio di Stato poi sono

quindi incorsi in una clamorosa svista laddove hanno subordinato la

restituzione condizionale della patente all'esperimento di 6 mesi di controlli di

astinenza. Per rimediare a questa violazione del diritto, la decisione

impugnata va riformata nel senso che un'eventuale richiesta di riammissione

anticipata alla guida ex art. 17 cpv. 2 LCStr potrà essere esaminata unicamente

previa frequentazione di un corso di educazione stradale per recidivi (art. 40

segg. OAC) e in presenza di una perizia positiva esperita da uno psicologo FSP

specialista in psicologia del traffico (vedi l'elenco dei professionisti

abilitati nel campo specifico sub www.psychologie.ch). Così facendo, RI 1 avrà

l'occasione di farsi attestare da un esperto in materia che la misura amministrativa

ha conseguito il suo scopo.

5.

Il

ricorrente ha domandato l'annullamento integrale della decisione impugnata. Stante

quanto precede, il ricorso va dunque accolto solo in minima parte, con la conseguente

riforma della decisione impugnata nel senso esposto al consid. 4.2.

La tassa

di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura della sua soccombenza

(art. 28 LPamm). All'insorgente, assistito da un legale iscritto nel registro degli

avvocati, sono riconosciute ripetibili commisurate in funzione del successo

assai limitato dell'impugnativa (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16c, 17, 91 LCStr; 10

LALCStr; 18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 3 giugno 2008 (n. 2923) del

Consiglio di Stato e la risoluzione 17 aprile 2008 (n. 5203) della Sezione

della circolazione sono riformate nel senso che una eventuale richiesta di

riammissione anticipata alla guida ex art. 17 cpv. 2 LCStr potrà essere esaminata

unicamente previa frequentazione di un corso di educazione stradale per

recidivi e in presenza di una perizia positiva esperita da uno psicologo FSP

specialista in psicologia del traffico.

2.La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente nella misura

di fr. 1'200.-.

3.Lo Stato verserà al ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

5. Intimazione

a:

patr. dall'

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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