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Decisione

52.2008.237

Trasformazione di un negozio in esercizio pubblico fuori delle zone edificabili

7 luglio 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

Consiglio di Stato si oppone all'accoglimento dell'impugnativa. Il municipio di

Genestrerio rileva che l'avviso cantonale negativo è vincolante per il comune. __________,

cui è stata intimata l'impugnativa, non ha formulato osservazioni.

L. Con

sentenza 4 luglio 2008 il Tribunale ha accolto, parzialmente, la domanda processuale

della ricorrente, ed ha escluso __________ dalla procedura.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale è data (art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale

del 13 marzo 1991, LE; RL 7.1.2.1), il ricorso è tempestivo (art. 50 LE, 46

cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

LPamm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 LE, 43

LPamm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. Al

mapp. 97 di Genestrerio, ubicato nella zona agricola del piano regolatore,

insiste una stazione di distribuzione di carburante con annesso un negozio.

Com'è stato accertato dal Consiglio di Stato, la costruzione è stata autorizzata

il 2 maggio 1972, quando ancora non esisteva un piano d'utilizzazione comunale.

La ricorrente intende ora trasformare 40 mq del negozio (attualmente di

complessivi mq 125) in un esercizio pubblico; più precisamente in un

bar-caffetteria-paninoteca con 24 posti a sedere. Nel giudizio impugnato il

Governo ha preliminarmente stabilito che la domanda doveva esse esaminata alla

luce del solo art. 37a LPT in quanto lex specialis rispetto all'art. 24c

LPT. Ha in seguito negato che l'intervento in parola potesse però beneficiare

di un'autorizzazione giusta la predetta disposizione e l'art. 43 OPT. La

realizzazione del bar avrebbe comportato un aumento del traffico con nuove ed importanti

ripercussioni foniche e atmosferiche su territorio e ambiente ai sensi

dell'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT. Poco importava che non si rendeva necessaria

la creazione di nuovi posteggi.

2.2

Il

Tribunale condivide anzitutto l'opinione del Governo in merito al diritto

applicabile. Fuori dalla zona edificabile, i cambiamenti di destinazione di

edifici e impianti utilizzati a scopo commerciale, eretti prima del 1° gennaio

1980.

o non più conformi alla destinazione della zona in seguito a modifica dei

piani di utilizzazione, ricadono nel campo di applicazione del (solo) art. 37a

LPT, in quanto lex specialis rispetto all'art. 24c LPT (cfr. STA nell'inc.

52.2000.212

consid. 6; USTE, Nuovo diritto della pianificazione del territorio,

Autorizzazioni in virtù dell'art. 24c LPT, Berna 2001, cifra 5.7.1).

2.3

Attraverso l'art. 37a LPT il legislatore federale ha delegato al

Consiglio federale il compito di stabilire a quali condizioni sono autorizzati

i cambiamenti di destinazione degli edifici e impianti utilizzati a scopi

commerciali eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla

destinazione della zona in seguito a modifica dei piani d’utilizzazione. In

ossequio al mandato conferitogli, il Consiglio federale ha stabilito all'art.

43.

cpv. 1 OPT, che cambiamenti di destinazione e ampliamenti di edifici e

impianti usati a scopo commerciale e divenuti non conformi alla destinazione

della zona possono essere autorizzati se, cumulativamente: l’edificio o

l’impianto è stato legalmente costruito o modificato (lett. a); non insorgono

nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente (lett. b); la nuova

utilizzazione non è inammissibile secondo un altro atto legislativo federale

(lett. c); è necessaria tutt’al più una leggera estensione dell’urbanizzazione

esistente (lett. d) ; tutti i costi d’infrastruttura, causati dal cambiamento

di destinazione degli edifici e impianti, sono assunti dal proprietario (lett.

e); non vi si oppongono interessi importanti della pianificazione del

territorio (lett. f).

2.4

Nel caso in esame, è in discussione la

trasformazione di una parte di 40 mq dell'esistente negozio in esercizio

pubblico; più precisamente in un bar-caffetteria-paninoteca con 24 posti a sedere.

A giudizio dell'autorità inferiore questa modifica comporta delle nuove

implicazioni rilevanti su territorio ed ambiente, per cui disattende l'art. 43

cpv. 1 lett. b OPT. Anche su questo punto il giudizio governativo merita di

essere condiviso. In effetti, la creazione di un esercizio pubblico richiama

indubbiamente un significativo, ulteriore flusso di veicoli verso la struttura

esistente; dunque anche un numero maggiore di persone, che si fermano alla

stazione per periodi più prolungati, provocando un impatto sull'ambiente

maggiore rispetto a quello cagionato da un negozio. A parte l'aumento del

traffico (e del relativo inquinamento) e delle necessità di parcheggio, la

trasformazione concretizza difatti anche un maggior consumo di acqua ed

elettricità, una maggiore produzione di rifiuti, delle nuove esalazioni di

cucina, una maggior produzione di acque luride da smaltire. Trattasi, pertanto,

di nuove, accresciute ripercussioni sul territorio e sull'ambiente, per nulla

trascurabili, direttamente dipendenti dal mutamento della prospettata modalità

di utilizzazione di questa parte dell'edificio esistente: per la stessa la

clientela, essenzialmente di transito, che effettua brevi soste per acquisti di

merce da asporto, viene sostituita da una clientela che viene a sostare

durevolmente ed a mangiare e bere sul posto (cfr. nello stesso senso, per il

caso della trasformazione di uno spaccio in grotto, STA 52.2000.212 del 16

ottobre 2001 consid. 6). La creazione di un nuovo esercizio pubblico al mapp.

97.

si rivela dunque incompatibile con l'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT.

2.5

Invano la ricorrente sostiene la tesi

contraria, adducendo che la strada su cui si affaccia la stazione di

distribuzione di carburanti presta un traffico intenso: le ripercussioni

determinanti per l'applicazione dell'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT sono quelle prodotte

dall'edificio interessato dal cambiamento di destinazione, non quelle esistenti

nelle adiacenze. Del pari, nemmeno il fatto che l'esercizio pubblico ossequierebbe

gli orari di chiusura serali (22'00) della stazione di distribuzione dei

carburanti (allegazione che non corrisponde però alle indicazioni fornite in

sede di presentazione della domanda di costruzione) permette di mutare questa

conclusione. Irrilevante appare infine, sotto l'aspetto del diritto

pianificatorio che si tratta di applicare, il motivo secondo cui l'apertura di

un esercizio pubblico permette di migliorare la lotta alle rapine ai distributori.

Non sembra, da ultimo, inutile rammentare -

a fronte della tendenza della ricorrente a minimizzare le ripercussioni

prodotte dal prospettato esercio pubblico - che le autorizzazioni in virtù dell'art.

43.

OPT non possono essere semplicemente rilasciate secondo il principio "commercio

rimane commercio"; al contrario esse devono tener conto delle

ripercussioni provocate dall'attività concretamente prospettata le quali, a

dipendenza del genere di commercio, possono essere differenti risp. molto

differenti in confronto a quelle dell'attività che viene abbandonata (cfr. Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Handkommentar RPG 2006, n. 5 all'art. 37a; USTE, Nuovo diritto della

pianificazione del territorio, Commenti relativi all'OPT, Berna 2001, ad art.

43).

3.

L'intervento

in rassegna non può pertanto essere autorizzato già per motivo di contrasto con

l'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT. Non appare, di conseguenza, necessario esaminare

se siano soddisfatti gli altri requisiti previsti da tale disposto ed, eventualmente,

quelli sanciti ai capoversi 2 e 3 dello stesso.

4.

Il ricorso

dev'essere respinto. Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE, 24c, 37a LPT; 43

OPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giudizio e le spese, per complessivi fr. 1'200.--, sono poste a carico della

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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