52.2008.237
Trasformazione di un negozio in esercizio pubblico fuori delle zone edificabili
7 luglio 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2008.237
Data decisione, Autorità:
07.07.2008, TRAM
Titolo:
Trasformazione di un negozio in esercizio pubblico fuori delle zone edificabili
CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE
TRASFORMAZIONE
ZONA AGRICOLA
art. 37a LPT
art. 43 OPT
Incarto n.
52.2008.237
Lugano
7 luglio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 febbraio 2008 dell'
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la risoluzione 12 febbraio 2008 (n. 736) del
Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso presentato dall'insorgente
contro la decisione 31 gennaio 2007 con cui il municipio di Genestrerio le ha
negato la licenza edilizia per il cambiamento di destinazione di una parte di
della stazione di rifornimento di carburante, con annesso un negozio, al
mapp. 97 di quel comune, in bar-caffetteria-paninoteca;
viste le risposte:
- 6 marzo 2008 del municipio
di Genestrerio;
- 11 marzo 2008 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La RI 1 è proprietaria del mapp. 97 di Genestrerio, dove gestisce
una stazione di benzina ed un negozio. Il fondo, di complessivi 1'822 mq, è
posto lungo la strada cantonale che dall'incrocio __________ conduce
verso i valichi di __________ e __________ ed è così censito a RF:
A) distributore benzina mq 186
B) autorimessa mq 40
C) lavaggio mq 21
G) pensilina mq 207
K) fabbricato mq 28
d) piazzale mq 790
e) piazzale mq 550
Il mapp. 97 è ubicato nella zona agricola del
piano regolatore.
B. a. Il 16
dicembre 2004, la ricorrente ha chiesto al CO 2 il permesso di utilizzare all'interno
del fabbricato sub A una superficie di circa 40 mq del negozio (di complessivi
circa 125 mq) per ricavare un bar-caffetteria-paninoteca dotato di ventiquattro
posti a sedere (sei tavoli) e di un'entrata separata. Al progetto si sono
tempestivamente opposti CO 1 ed il Dipartimento del territorio; quest'ultimo lo
ha segnatamente ritenuto contrario agli art. 37a della legge federale
sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) e 43 dell'ordinanza
sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1), in
quanto generante delle nuove implicazioni rilevanti su territorio ed ambiente,
soprattutto maggior traffico e maggiori emissioni foniche.
b. Preso atto dell'avviso negativo espresso
dall'autorità cantonale, con risoluzione 10 marzo 2005 il municipio ha negato
all'insorgente la licenza edilizia.
C. Con
giudizio 17 agosto 2005, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame
interposto dalla ricorrente contro la suddetta decisione municipale. Anche il
Governo ha negato che il controverso intervento edilizio potesse beneficiare di
un'autorizzazione giusta gli art. 37a LPT e art. 43 OPT.
D. Adito dall'__________,
con sentenza 20 marzo 2006 questo Tribunale ha annullato il giudizio
governativo, per mancanza di accertamenti in merito al momento della costruzione
della stazione di distribuzione di carburante, determinante per decidere in merito
all'applicabilità della pertinente normativa federale. Gli atti sono quindi
stati retrocessi al Consiglio di Stato, affinché completasse l'istruttoria ed
emettesse un nuova decisione.
E. Dopo aver
accertato che la stazione di rifornimento era stata autorizzata il 2 maggio
1972, con risoluzione 26 settembre 2006 il Governo ha a sua volta annullato la
decisione municipale di diniego della licenza 10 marzo 2005, retrocedendo gli
atti al Dipartimento del territorio per la riformulazione dell'avviso cantonale.
F. Esperite le
necessarie verifiche, il 23 gennaio 2007 il dipartimento ha indi riconfermato
la propria opposizione al rilascio del permesso per motivo di contrasto sia con
gli art. 37a LPT e 43 OPT che con gli art. 24c LPT e 42 OPT. Il
municipio ha indi nuovamente negato il permesso di costruzione con decisione 31
gennaio 2007.
G. Adito dall__________,
con risoluzione 12 febbraio 2008 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego
del permesso. Rilevata la sola applicabilità del solo art. 37a LPT, in
quanto lex specialis rispetto all'art. 24c LPT, esso ha condiviso i
motivi addotti dal dipartimento nell'avviso cantonale: l'intervento edile
procurava implicazioni rilevanti su territorio ed ambiente e si poneva pertanto
in contrasto con l'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT.
H. Contro il
predetto giudizio governativo la RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo il rilascio della licenza edilizia richiesta in virtù degli art. 24c
e 37a LPT. Sostiene, in particolare, che a fronte dell'intenso traffico
lungo la strada cantonale, quello indotto dal nuovo esercizio pubblico, che verrebbe
chiuso insieme con la stazione di distribuzione dei carburanti (22.00), sarebbe
del tutto trascurabile e quindi insuscettibile di far insorgere nuove
implicazioni rilevanti su territorio e ambiente ai sensi dell'art. 43 cpv. 1
lett. b OPT. Il nuovo bar avrebbe altresì un effetto deterrente nei confronti
di potenziali rapinatori. Il giudicato governativo, arbitrario, violerebbe di
conseguenza la garanzia della proprietà e la libertà economica dell'insorgente.
La ricorrente chiede inoltre al Tribunale di accertare preliminarmente la
carenza "di legittimazione" (recte: della qualità di parte) di
__________ e, di conseguenza, di non intimargli il ricorso e di estromettere
dall'incarto quanto prodotto dallo stesso.
Fatti
I. Il
Consiglio di Stato si oppone all'accoglimento dell'impugnativa. Il municipio di
Genestrerio rileva che l'avviso cantonale negativo è vincolante per il comune. __________,
cui è stata intimata l'impugnativa, non ha formulato osservazioni.
L. Con
sentenza 4 luglio 2008 il Tribunale ha accolto, parzialmente, la domanda processuale
della ricorrente, ed ha escluso __________ dalla procedura.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale è data (art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale
del 13 marzo 1991, LE; RL 7.1.2.1), il ricorso è tempestivo (art. 50 LE, 46
cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,
LPamm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 LE, 43
LPamm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
2.1. Al
mapp. 97 di Genestrerio, ubicato nella zona agricola del piano regolatore,
insiste una stazione di distribuzione di carburante con annesso un negozio.
Com'è stato accertato dal Consiglio di Stato, la costruzione è stata autorizzata
il 2 maggio 1972, quando ancora non esisteva un piano d'utilizzazione comunale.
La ricorrente intende ora trasformare 40 mq del negozio (attualmente di
complessivi mq 125) in un esercizio pubblico; più precisamente in un
bar-caffetteria-paninoteca con 24 posti a sedere. Nel giudizio impugnato il
Governo ha preliminarmente stabilito che la domanda doveva esse esaminata alla
luce del solo art. 37a LPT in quanto lex specialis rispetto all'art. 24c
LPT. Ha in seguito negato che l'intervento in parola potesse però beneficiare
di un'autorizzazione giusta la predetta disposizione e l'art. 43 OPT. La
realizzazione del bar avrebbe comportato un aumento del traffico con nuove ed importanti
ripercussioni foniche e atmosferiche su territorio e ambiente ai sensi
dell'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT. Poco importava che non si rendeva necessaria
la creazione di nuovi posteggi.
2.2
Il
Tribunale condivide anzitutto l'opinione del Governo in merito al diritto
applicabile. Fuori dalla zona edificabile, i cambiamenti di destinazione di
edifici e impianti utilizzati a scopo commerciale, eretti prima del 1° gennaio
1980.
o non più conformi alla destinazione della zona in seguito a modifica dei
piani di utilizzazione, ricadono nel campo di applicazione del (solo) art. 37a
LPT, in quanto lex specialis rispetto all'art. 24c LPT (cfr. STA nell'inc.
52.2000.212
consid. 6; USTE, Nuovo diritto della pianificazione del territorio,
Autorizzazioni in virtù dell'art. 24c LPT, Berna 2001, cifra 5.7.1).
2.3
Attraverso l'art. 37a LPT il legislatore federale ha delegato al
Consiglio federale il compito di stabilire a quali condizioni sono autorizzati
i cambiamenti di destinazione degli edifici e impianti utilizzati a scopi
commerciali eretti prima del 1° gennaio 1980 o non più conformi alla
destinazione della zona in seguito a modifica dei piani d’utilizzazione. In
ossequio al mandato conferitogli, il Consiglio federale ha stabilito all'art.
43.
cpv. 1 OPT, che cambiamenti di destinazione e ampliamenti di edifici e
impianti usati a scopo commerciale e divenuti non conformi alla destinazione
della zona possono essere autorizzati se, cumulativamente: l’edificio o
l’impianto è stato legalmente costruito o modificato (lett. a); non insorgono
nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente (lett. b); la nuova
utilizzazione non è inammissibile secondo un altro atto legislativo federale
(lett. c); è necessaria tutt’al più una leggera estensione dell’urbanizzazione
esistente (lett. d) ; tutti i costi d’infrastruttura, causati dal cambiamento
di destinazione degli edifici e impianti, sono assunti dal proprietario (lett.
e); non vi si oppongono interessi importanti della pianificazione del
territorio (lett. f).
2.4
Nel caso in esame, è in discussione la
trasformazione di una parte di 40 mq dell'esistente negozio in esercizio
pubblico; più precisamente in un bar-caffetteria-paninoteca con 24 posti a sedere.
A giudizio dell'autorità inferiore questa modifica comporta delle nuove
implicazioni rilevanti su territorio ed ambiente, per cui disattende l'art. 43
cpv. 1 lett. b OPT. Anche su questo punto il giudizio governativo merita di
essere condiviso. In effetti, la creazione di un esercizio pubblico richiama
indubbiamente un significativo, ulteriore flusso di veicoli verso la struttura
esistente; dunque anche un numero maggiore di persone, che si fermano alla
stazione per periodi più prolungati, provocando un impatto sull'ambiente
maggiore rispetto a quello cagionato da un negozio. A parte l'aumento del
traffico (e del relativo inquinamento) e delle necessità di parcheggio, la
trasformazione concretizza difatti anche un maggior consumo di acqua ed
elettricità, una maggiore produzione di rifiuti, delle nuove esalazioni di
cucina, una maggior produzione di acque luride da smaltire. Trattasi, pertanto,
di nuove, accresciute ripercussioni sul territorio e sull'ambiente, per nulla
trascurabili, direttamente dipendenti dal mutamento della prospettata modalità
di utilizzazione di questa parte dell'edificio esistente: per la stessa la
clientela, essenzialmente di transito, che effettua brevi soste per acquisti di
merce da asporto, viene sostituita da una clientela che viene a sostare
durevolmente ed a mangiare e bere sul posto (cfr. nello stesso senso, per il
caso della trasformazione di uno spaccio in grotto, STA 52.2000.212 del 16
ottobre 2001 consid. 6). La creazione di un nuovo esercizio pubblico al mapp.
97.
si rivela dunque incompatibile con l'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT.
2.5
Invano la ricorrente sostiene la tesi
contraria, adducendo che la strada su cui si affaccia la stazione di
distribuzione di carburanti presta un traffico intenso: le ripercussioni
determinanti per l'applicazione dell'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT sono quelle prodotte
dall'edificio interessato dal cambiamento di destinazione, non quelle esistenti
nelle adiacenze. Del pari, nemmeno il fatto che l'esercizio pubblico ossequierebbe
gli orari di chiusura serali (22'00) della stazione di distribuzione dei
carburanti (allegazione che non corrisponde però alle indicazioni fornite in
sede di presentazione della domanda di costruzione) permette di mutare questa
conclusione. Irrilevante appare infine, sotto l'aspetto del diritto
pianificatorio che si tratta di applicare, il motivo secondo cui l'apertura di
un esercizio pubblico permette di migliorare la lotta alle rapine ai distributori.
Non sembra, da ultimo, inutile rammentare -
a fronte della tendenza della ricorrente a minimizzare le ripercussioni
prodotte dal prospettato esercio pubblico - che le autorizzazioni in virtù dell'art.
43.
OPT non possono essere semplicemente rilasciate secondo il principio "commercio
rimane commercio"; al contrario esse devono tener conto delle
ripercussioni provocate dall'attività concretamente prospettata le quali, a
dipendenza del genere di commercio, possono essere differenti risp. molto
differenti in confronto a quelle dell'attività che viene abbandonata (cfr. Bernhard Waldmann/Peter Hänni,
Handkommentar RPG 2006, n. 5 all'art. 37a; USTE, Nuovo diritto della
pianificazione del territorio, Commenti relativi all'OPT, Berna 2001, ad art.
43).
3.
L'intervento
in rassegna non può pertanto essere autorizzato già per motivo di contrasto con
l'art. 43 cpv. 1 lett. b OPT. Non appare, di conseguenza, necessario esaminare
se siano soddisfatti gli altri requisiti previsti da tale disposto ed, eventualmente,
quelli sanciti ai capoversi 2 e 3 dello stesso.
4.
Il ricorso
dev'essere respinto. Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 24c, 37a LPT; 43
OPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giudizio e le spese, per complessivi fr. 1'200.--, sono poste a carico della
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
;
;
;
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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