52.2008.24
Altezza degli edifici
28 aprile 2008Italiano23 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2008.24
Data decisione, Autorità:
28.04.2008, TRAM
Titolo:
Altezza degli edifici
ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI
art. 41 LE
Incarto n.
52.2008.24
52.2008.27
52.2008.28
Lugano
28 aprile
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Matteo
Cassina, Ivano Ranzanici, quest'ultimo in sostituzione dei giudici Raffaello
Balerna e Stefano Bernasconi astenuti
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a.
b.
c.
17 gennaio 2008
di
RI 1, ,
RI 2, ,
RI 3, ,
RI 4, ,
RI 5, ,
RI 6, ,
RI 7, ,
patrocinati da: PA 1, ,
18 gennaio 2008
di
__________, ,
__________, ,
__________, ,
__________, ,
patrocinati da: __________, ,
18 gennaio 2008
di
__________, ,
patrocinati da: __________, ,
contro
la decisione 19 dicembre 2007 del Consiglio di Stato
(n. 6782) che in parziale accoglimento delle impugnative presentate dagli
insorgenti subordina ad un'ulteriore clausola accessoria la licenza edilizia
8 giugno 2007, rilasciata dal municipio di Lugano a CO 1 e CO 2 per la
costruzione di un complesso residenziale a __________ (part. 834 e 1682);
viste le risposte:
- 30 gennaio 2008 del
Consiglio di Stato;
- 18 febbraio 2008 del
municipio di Lugano;
- 17 marzo 2008 di CO 1 e CO
2;
al ricorso (a) di RI 1, RI 2, RI 3, RI 4, RI 5, RI 6, RI
7;
- 30 gennaio 2008 del
Consiglio di Stato;
- 21 febbraio 2008 del
municipio di Lugano;
- 17 marzo 2008 di CO 1 e CO
2;
al ricorso (b) di __________, __________, __________ e
__________;
- 30 gennaio 2008 del
Consiglio di Stato;
- 18 febbraio 2008 del
municipio di Lugano;
- 17 marzo 2008 di CO 1 e CO
2;
al ricorso (c) di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a.
Il 29 luglio 2005 CO 1 e CO 2 hanno chiesto al municipio di Lugano il permesso
di costruire su un terreno (part. 834 e 1682) situato a __________ (zona R2a)
un complesso residenziale formato da 22 unità abitative, suddivise in tre
distinti blocchi (A, B e C), disposti parallelamente alle curve di livello del
pendio e dotati di un'autorimessa sotterranea comune, accessibile dalla sottostante
via __________.
Nel termine di
pubblicazione della domanda, numerosi vicini si sono opposti all'intervento,
sollevando una serie di censure riferite in particolare alla protezione degli
alberi esistenti, all'adeguatezza dell'accesso, all'altezza ed alle distanze,
nonché all'inserimento del complesso residenziale nel quadro del paesaggio.
Raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio (n. 50694), con decisione
9 febbraio 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le
opposizioni dei vicini.
b. Con giudizio
19 settembre 2006, il Consiglio di Stato ha annullato la decisione, accogliendo
Fatti
i ricorsi contro di essa interposti dai vicini opponenti.
Disattese le
eccezioni di natura formale, il Governo ha escluso che la controversa edificazione
deturpasse il paesaggio pittoresco in cui si inseriva, rispettivamente che
violasse le disposizioni di diritto comunale poste a tutela dell'alberatura
esistente sui fondi dedotti in edificazione. Lesiva del diritto, a mente del
Consiglio di Stato, sarebbe tuttavia stata l'altezza degli edifici in corrispon-denza
dei corpi scale, in quanto superiore a quella massima (m 8.00) fissata dalle
NAPR per la zona R 2a. Parimenti difforme sarebbe stata l'altezza delle pergole
adiacenti ai corpi scale e quella dell'edificio sovrastante l'autorimessa
interrata (blocco B). Su questo versante, l'altezza dello stabile andrebbe
misurata conteggiando anche l'altezza del corpo destinato all'accesso veicolare,
che con l'edificio sovrastante formerebbe un'unica costruzione a gradoni, oltrepassante
l'altezza massima ammessa. Respinte le contestazioni sollevate dai vicini con
riferimento all'adeguatezza dell'accesso, il Governo ha infine ravvisato
un'ulteriore violazione del diritto nella mancata indicazione del tipo di termopompa
previsto.
c. Con sentenza
16 aprile 2007 (n. 52.2008.315), il Tribunale cantonale amministrativo ha
confermato il predetto giudizio governativo, respingendo l'impugnativa contro
di esso inoltrata dagli istanti in licenza.
In sostanza,
questo Tribunale ha condiviso almeno in parte le considerazioni con cui il
Consiglio di Stato aveva accolto le censure sollevate dai vicini in relazione
all'altezza degli edifici. Superiore a quella ammessa sarebbe stata in particolare
l’altezza dell’angolo sudovest del blocco centrale, poiché allo sviluppo verticale
dei due piani abitabili sporgenti dal terreno sistemato andrebbe aggiunto quello
dei due piani (cantina ed autorimessa) sottostanti, interrati in modo
artificioso.
B. Mentre era
pendente davanti a questo Tribunale il ricorso che avevano inoltrato contro il
predetto giudizio governativo, i beneficiari della licenza annullata hanno sottoposto
al municipio una nuova domanda di costruzione, che riprendeva sostanzialmente il
progetto a quel momento sub iudice, riducendo le dimensioni dei corpi scale
sui tetti, spostando di un paio di metri verso est il blocco centrale e
modificando la sistemazione del terreno a valle degli edifici, che invece di
essere costituita da terrazzi sorretti da muri di sostegno risultava formata da
ripide scarpate (> 60°), opportunamente stabilizzate e consolidate.
La maggior parte dei vicini che si erano
opposti alla precedente domanda hanno contestato anche il nuovo progetto,
riproponendo le medesime eccezioni.
Preso atto del nuovo avviso cantonale 2
marzo 2007 (n. 56335), l’8 giugno 2007 il municipio ha rilasciato la licenza
richiesta con la nuova domanda, respingendo nel contempo le opposizioni dei
vicini.
C. Con
giudizio 19 dicembre 2007, l’Esecutivo cantonale ha accolto parzialmente le
impugnative inoltrate dagli opponenti contro la nuova licenza, confermandola
all’ulteriore condizione di sottoporre al municipio, prima dell’inizio dei
lavori, una perizia fonica attestante che le immissioni prodotte dalla pompa
termica sono contenute nei valori di pianificazione della zona.
Il Governo ha anzitutto respinto le censure
riferite al carattere deturpante del complesso, all’inosservanza delle norme
sulla protezione degli alberi, alla distanza fra edifici, alla sistemazione del
terreno, all’insufficienza dell’accesso ed alla tutela delle persone disabili,
richiamando e confermando le considerazioni sviluppate nel precedente giudizio,
che "per ragioni di brevità" si è limitato a dare per integralmente
trascritte.
Disattese le censure di natura formale,
riproposte dagli insorgenti con riferimento alla modinatura ed alla sufficienza
dei piani, il Consiglio di Stato ha poi respinto anche le contestazioni concernenti
la protezione delle alberature presenti sul terreno e dei contenuti
naturalistici segnalati, escludendo qualsiasi menomazione. Esso ha in seguito
ritenuto che le modifiche apportate dal nuovo progetto ai corpi sporgenti previsti
sul tetto avessero ridotto l’altezza nei limiti ammessi. Conforme a questo
parametro sarebbe diventato anche il blocco centrale, il cui sviluppo
verticale, nell’angolo sudovest, risulterebbe ora contenuto nel limite di 8.00
m fissato dalle norme della zona R2a.
Non essendo ancora note le caratteristiche
della pompa termica, ha concluso il Governo, la verifica del rispetto delle
norme della legislazione ambientale potrebbe essere esperita ancora prima
dell’inizio dei lavori. Da qui la condizione di cui si è detto sopra.
D. Contro il
predetto giudizio, i vicini opponenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, con tre distinti ricorsi, chiedendo che sia annullato assieme alla
nuova licenza.
a. Secondo i ricorrenti RI 1, RI 2, RI 3, RI
4, RI 5, RI 6 e RI 7 (ricorso a), i ripidi terrazzamenti su cui insiste il
blocco centrale determinerebbero un ingombro sostanzialmente identico a quello
di un edificio. Il loro sviluppo verticale andrebbe dunque sommato a quello
dello stabile sovrastante, che supererebbe di conseguenza l’altezza massima
ammessa dalle NAPR. La sostituzione dei muri dell’autorimessa previsti dal
precedente progetto con ripide scarpate non sarebbe atta ad escludere questo
manufatto dal computo dell’altezza.
Lesivo del diritto, a mente degli insorgenti,
sarebbe inoltre il taglio degli alberi protetti che ornano il fondo.
b. I ricorrenti __________, __________, __________
e __________, dal canto loro, rimproverano anzitutto al Consiglio di Stato di aver
violato il loro diritto di essere sentiti, omettendo di esaminare le censure
che avevano sollevato nei confronti della nuova domanda di costruzione in
relazione all’inserimento del complesso nel quadro del paesaggio,
all’inosservanza delle norme sulla protezione degli alberi, alla distanza fra
edifici, alla sistemazione del terreno, all’insufficienza dell’accesso ed alla
tutela delle persone disabili. Il semplice rinvio alle considerazioni
sviluppate nel precedente giudizio, date per integralmente trascritte, sarebbe
inammissibile e non costituirebbe una motivazione sufficiente.
Parimenti inevase sarebbero rimaste le
censure riferite alle attività di cantiere, al piano degli scavi ed all’altezza
dei terrazzamenti previsti per sistemare il pendio.
Il Consiglio di Stato, proseguono gli
insorgenti, avrebbe inoltre omesso di pronunciarsi sulle contestazioni
riguardanti la manomissione indiretta della vegetazione presente all’interno
della fascia protetta definita dal piano regolatore.
Anche il nuovo progetto, obiettano in
seguito, disattenderebbe comunque le norme sull’altezza. I corpi sporgenti
previsti sul tetto andrebbero conteggiati in quanto non riconducibili a corpi
tecnici esenti dal computo. Parimenti da conteggiare sarebbe poi l’altezza
dell’autorimessa, artificiosamente interrata mediante la realizzazione di
ripide scarpate e di imponenti terrazzamenti, che non essendo larghi almeno 12
m formerebbero una costruzione a gradoni con il sovrastante blocco centrale
(B). Disattese sarebbero di conseguenza anche le distanze tra edifici.
c. Analoghe contestazioni vengono sollevate
in modo più succinto dai ricorrenti __________, __________ e __________.
E. All’accoglimento
dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio ed i beneficiari della controversa licenza, contestando in dettaglio
le tesi degli insorgenti con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva degli insorgenti, comproprietari di fondi contermini e
già opponenti, è certa (art. 43 PAmm). I ricorsi, tempestivi, sono dunque
ricevibili in ordine.
1.2. Avendo il
medesimo fondamento di fatto, le impugnative possono essere evase con un unico
giudizio (art. 51 PAmm), che può essere emanato sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge con sufficiente
chiarezza dai piani ed è nota a questo tribunale per conoscenza diretta, oltre
che dalla precedente procedura di ricorso. Il sopralluogo chiesto dai
resistenti e le prove testimoniali genericamente sollecitate da alcuni
ricorrenti non appaiono atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di
ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
Violazione dell'obbligo di motivazione
2.1
Giusta l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni
decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo dell'obbligo della
motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito ancorato
all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., è di permettere al destinatario di afferrare le
ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena
cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta
esercitare un suo controllo effettivo (RDAT 1988 n. 45, consid. 2a; Scolari,
Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 528
seg.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26
PAmm n. 2c ; Rhinow/Koller/Kiss, Oeffentliches Prozess-recht, n. 437;
Kneubühler, Die Begründungspflicht, tesi, Berna 1998, pag. 29 seg.). Una motivazione può essere ritenuta sufficiente - ed adempiere
pertanto al citato scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i
motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro; l'autorità
non è inoltre tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli
argomenti che le vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni
rilevanti, in quanto atte ad influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio,
ad esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF
130.
II 530 consid. 4.3, con rinvii; DTF 17 marzo 2008 n.1C_287/2007, consid.
2.2
, con rinvii; Scolari, op. cit., n. 532 con rinvii, tra l'altro a RDAT
I-1999 n. 27 consid. 3b; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 26 PAmm n. 2a, pure
con rinvii). La prassi ammette inoltre, eccezionalmente, la possibilità di
riparare il difetto di motivazione di una decisione in sede di ricorso contro
di essa: e questo alla doppia condizione che l'autorità intimata inserisca la
motivazione mancante nell'allegato di risposta al ricorso e che l'autorità di ricorso
offra successivamente al ricorrente la possibilità di prendere posizione sulla
stessa (cfr. Borghi/Corti, op. cit., n. 2c; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n.
439; Kneubühler, op. cit., pag. 36 seg.; dello stesso autore, Gehörsverletzung
und Heilung, in ZBl 1998, pag. 97 seg., in particolare pag. 104).
2.2
Nel caso
concreto, il Consiglio di Stato era chiamato a statuire su una serie di censure,
sollevate soprattutto dai ricorrenti __________, __________, __________ e __________,
che aveva già esaminato nell'ambito del precedente giudizio. Con censurabile
disinvoltura, il Governo si è limitato a rinviare gli insorgenti alle considerazioni
sviluppate in quel giudizio per respingere le contestazioni riguardanti la protezione
del verde (consid. 3), le altezze (consid. 4), le distanze tra edifici (consid.
4a), la sufficienza dell'accesso (consid. 5) e le misure a favore degli
invalidi (consid. 7), che quest'ultimi avevano riproposto contro la nuova
licenza. La motivazione per collationem è stata giustificata con il carattere
immutato del nuovo progetto sotto questi aspetti.
Ancorché
censurabile, nelle particolari circostanze del caso concreto, la controversa
motivazione non perfeziona gli estremi di una violazione del diritto di essere
sentito. Il nuovo progetto è infatti sostanzialmente identico al precedente. Le
differenze consistono in una modica dislocazione (2 m) del blocco centrale
verso est, nella diversa sistemazione del terreno a valle degli edifici
(scarpate invece di muri di sostegno) ed in un ridimensionamento dei corpi
tecnici previsti sui tetti. Le censure sollevate in proposito dagli opponenti
dapprima contro il nuovo permesso di costruzione erano d'altro canto
sostanzialmente identiche a quelle proposte contro la prima licenza. Il rinvio
alle considerazioni sviluppate nel precedente giudizio non può dunque aver
menomato i diritti di difesa degli insorgenti. Non sussistono pertanto sufficienti
ragioni per annullare in ordine il giudizio qui impugnato, rinviando gli atti
all'istanza inferiore affinché emani una nuova decisione debitamente motivata.
È praticamente certo che una simile conclusione finirebbe per tradursi in un
vacuo e sterile esercizio processuale, caratterizzato dall'emanazione di un
nuovo giudizio, sostanzialmente identico a quello qui impugnato, ma corredato
da una motivazione completata dalle medesime considerazioni già sviluppate dal
Consiglio di Stato nella decisione 19 settembre 2006.
Parimenti da
respingere sono le censure di violazione dell'obbligo di motivazione, sollevate
dagli insorgenti __________, __________, __________ e __________ in relazione
alle contestazioni riguardanti la conformità delle attività di cantiere con la
legislazione ambientale e l'assenza di un piano degli scavi. Contrariamente a
quanto sostengono questi ricorrenti, il Consiglio di Stato non le ha ignorate.
Anche se in modo molto stringato, le censure sono state affrontate. Semmai sono
state evase con motivazione superficiale, ma comunque non tale da pregiudicare
o rendere più difficile l'esercizio dei diritti di difesa da parte dei vicini
opponenti.
3.
Altezza
3.1
L'altezza
degli edifici si misura dal terreno sistemato sino al filo superiore del
cornicione di gronda (art. 40 cpv. 1 LE). Determinanti, dal profilo delle
finalità perseguite dalle disposizioni disciplinanti l'altezza degli edifici,
sono infatti gli ingombri verticali, che sono essenzialmente costituiti dalle
facciate.
Lo sviluppo
verticale delle facciate va per principio misurato indipendentemente da
eventuali arretramenti dei piani superiori rispetto ai piani sottostanti. Gli
attici sono ad esempio computati nell'altezza dell'edificio (cfr. art. 43 RLE).
Un'eccezione a questa regola è data nel caso di costruzioni in pendio,
articolate sulla verticale, nelle quali l'altezza è misurata per ogni singolo
edificio, a condizione che tra i corpi situati a quote diverse si verifichi una
rientranza di almeno 12 metri (art. 40 cpv. 2 LE).
La sistemazione
del terreno dispone ancora l'art. 41 LE, può essere ottenuta mediante la
formazione di terrapieni, la cui altezza non è computata su quella
dell'edificio sovrastante fintanto che non supera il limite di m 1.50 ad una
distanza di 3 m dal piede della facciata.
Il terreno può
anche essere sistemato mediante escavazione del pendio. In questi casi, il
maggior sviluppo verticale delle facciate che ne risulta va preso in considerazione
ai fini della misurazione dell'altezza (STA 20 dicembre 1984 in re Y.; Adelio Scolari, Commentario, II. ed. Cadenazzo 1996, ad art. ad art. 40/41 LE n. 1223). Le norme sulle altezze non servono infatti
soltanto ad assicurare, in concorso con le prescrizioni sulle distanze, la
salubrità e la sicurezza delle costruzioni, ma anche a salvaguardare il
paesaggio attraverso un ordinato ed armonioso sviluppo degli insediamenti.
Le norme sull'altezza massima degli edifici
non possono essere eluse sopraelevando il livello del terreno mediante colmate.
Terrapieni eseguiti in precedenza possono essere assimilati al terreno naturale
soltanto se il carattere artificiale della sistemazione non è percepibile. Determinanti
non sono tanto lo scopo della sistemazione originaria ed il tempo trascorso da
quando è stata realizzata, quanto piuttosto il grado d'integrazione della sopraelevazione
nel contesto del terreno circostante. Terrapieni che si scostano in modo
abnorme dall'andamento del terreno circostante sono da considerare alla stregua
di sistemazioni del terreno anche dopo molti anni. Sistemazioni che rimodellano
il suolo, inserendosi in modo armonioso nella morfologia del terreno adiacente
possono invece essere assimilate al terreno naturale in un lasso di tempo più
breve (RDAT I-1996 106 n. 38; Scolari,
loc. cit., n. 1257). Analoghe considerazioni valgono e contrario per le
sistemazioni del suolo attuate mediante escavazioni ed asportazioni di terreno.
3.2
3.2.1
Nel caso
concreto, la parte centrale del complesso residenziale è costituita da un
blocco (B) di cinque stabili contigui, strutturati su quattro livelli e
disposti ad L sul pendio; tre rivolti verso sud e due verso ovest. La parte
abitativa degli edifici, suddivisa su due livelli (piano terra e primo piano),
appoggia su un piano adibito a cantine, il quale è a sua volta sovrapposto ad
un piano destinato ad autorimessa comune per l'intero complesso. Verso ovest e
verso sud, il piano dell'autorimessa, posta alla quota di m 420.00 s/m. ed il
sovrastante piano delle cantine (quota m 422.60 s/m.), sono contenuti da un
terrapieno costituito da una serie di tre terrazzi, situati alle quote di m
421.
, 423.50, 425.20 s/m., caratterizzati da scarpate fortemente inclinate (>
60°).
I due terrazzi
inferiori sono larghi m 0.50, rispettivamente m 1.40. Quello più alto, situato
alla quota dei locali abitabili del piano terreno (m 425.20 s/m.), è invece
largo m 4.00.
Il piano delle
cantine è allineato sulle sovrastanti facciate sud ed ovest. Il piano dell'autorimessa
sporge invece per m 5.00 dal filo della facciata ovest, rispettivamente per m
6.50
dal filo della facciata sud ed occupa parte dell'ampio terrazzo, ricavato
molti anni or sono mediante escavazione del pendio, sul quale sorge attualmente
una casa d'abitazione, da demolire. Situazione, questa, che risulta chiaramente
dalla sezione A-A3 (nord-sud), interessante l'ala rivolta verso ovest del
blocco intermedio (B), qui di seguito riprodotta in estratto:
BLOCCO B 432.30
primo piano
profilo casa da demolire
A
pianterreno
425.20
piano cantine
1.50
4.00
BLOCCO
A
autorimessa
420.00
A3
presunto profilo del terreno naturale
rispettivamente
dalla seguente planimetria:
A
N
muro
esistente
BLOCCO B
limite autorimessa
BLOCCO A
casa da
demolire
A3
L'altezza del
blocco intermedio B, misurata nell'angolo sudovest, a partire dal livello del
pianoro (ca. m 420.00 s/m.), su cui sorge la casa d'abitazione che verrebbe demolita,
sino al filo superiore del parapetto della terrazza del tetto (m 432.30 s/m.),
è di almeno m 12.30. Così misurata l'altezza supera abbondantemente il limite
(8.00 m), fissato dall'art. 28 cpv. 1 NAPR per la zona R2a.
I resistenti e
le precedenti istanze ritengono tuttavia che i due piani inferiori (cantine e
autorimessa) non debbano essere conteggiati, siccome interrati nel terrapieno a
tre balze, che verrebbe realizzato a valle delle facciate sud ed ovest.
L'altezza dell'edificio, obiettano, sarebbe conforme al diritto, poiché
andrebbe misurata a partire dalla quota (m 425.20) del terrazzo superiore del
terrapieno. L'altezza di quest'opera di sistemazione del terreno, argomentano, misurata
a partire dal presumibile livello del terreno naturale esistente prima della
costruzione della casa da demolire, non dovrebbe essere conteggiata, poiché
risulta contenuta nel limite di m 1.50 ad una distanza di m 3.00 dal piede
della facciata.
3.2.2
Contrariamente a quanto più o meno esplicitamente assumono i ricorrenti, il livello
del terreno naturale esistente prima della costruzione della casa da demolire
può in linea di massima essere preso in considerazione ai fini della
misurazione dell'altezza delle facciate sud ed ovest del sovrastante blocco B.
Il terrazzo su cui sorge questa casa, realizzato molti anni or sono sbancando
il pendio ed erigendo verso monte un alto muro di controripa, si configura
infatti come un'opera di sistemazione del terreno, che ancor oggi, si distingue
chiaramente dal terreno circostante. Con il trascorrere degli anni la spianata non
ha perso le sue connotazioni di intervento artificiale. Il terrazzo non è
dunque diventato terreno naturale. Inserendosi in modo artificiale nel profilo
del terreno naturale adiacente verso monte e verso valle, l'escavazione del
pendio ed il muro di contenimento continuano a distinguersi dal terreno naturale
circostante. Si può dunque ammettere che abbiano conservato la qualità di opera
di sistemazione del terreno, così come tale qualità può essere mantenuta nel
tempo da un terrapieno sorretto verso valle da un muro di sostegno.
3.2.3
Resterebbe
da stabilire quale fosse il profilo del terreno naturale esistente prima della
costruzione della casa che il progetto prevede di demolire. In particolare,
andrebbe verificato se tale profilo corrisponda a quello prospettato dai
resistenti, che l'hanno dedotto mediante interpolazione, collegando
semplicemente il terreno a monte del muro di controripa con il ciglio sud del terrazzo,
o se invece occorra prendere in considerazione l'eventualità che questo pianoro
sia stato in parte realizzato mediante formazione di un terrapieno verso valle
(sud), come è spesso d'uso in questi casi.
La questione non
deve tuttavia di essere ulteriormente approfondita, poiché, anche se si
accredita la tesi dei resistenti, sul versante ovest dell'immobile, l'altezza
del terrapieno a balze, previsto per interrare il piano delle cantine ed il corpo
del garage, misurata a 3.00 m dal piede della sovrastante facciata, a partire
dall'ipotetico livello del terreno naturale preesistente, dedotto secondo per
interpolazione come propongono gli insorgenti, supera di almeno un paio di
metri il limite di m 1.50 prescritto dall'art. 41 LE. Dovendo l'eccedenza (ca.
2.
m) essere aggiunta allo sviluppo verticale fuori terra di questa facciata (m
7.
), l'altezza massima prescritta dall'art. 27 NAPR risulta dunque
abbondantemente superata. Lo dimostra in modo inequivocabile il piano
"prospetto sud", qui di seguito parzialmente riprodotto, nel quale è
riportata anche la sezione est-ovest del terreno
432.30
profilo casa da demolire
BLOCCO B
425.20
3.00
3.50
420.0
autorimessa
presunto profilo del terreno naturale
Analoghe
conclusioni, confermanti quelle appena illustrate, possono peraltro essere
tratte dal piano "prospetto ovest", che riporta la sezione 1-1A
(nord-sud) del geometra, eseguita ad una distanza di 3 m verso ovest dalla
facciata ovest, ovvero in corrispondenza del ciglio del terrapieno che dovrebbe
essere realizzato su questo versante. Anche da questa sezione, meno favorevole
alle tesi dei resistenti di quella (A-A3; cfr. sopra), non a caso eseguita 5 m
ad est della facciata ovest, emerge infatti che il terrapieno a balze, ad una
distanza di 3 m dall'angolo sudovest del blocco B, è alto almeno 3 m dal
terreno naturale ipotizzato dagli stessi resistenti. Interpolando le risultanze
delle due sezioni (1-1A e A-A3), si può quindi essere certi che l'altezza del
terrapieno, misurata ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata sud del
blocco B, ad ovest della sezione A-A3, nello spazio di 8 m compreso tra le due
sezioni, aumenti progressivamente da m 1.50 (sezione A-A3) sino a m 3.00 (sezione
1-1A).
Anche se
misurata tenendo conto del terreno naturale esistente prima della costruzione
della casa da demolire, l'altezza dell'edificio previsto nell'angolo sudovest
del blocco B supera dunque l'altezza massima (m 8.00) prescritta dall'art. 27
cpv. 1 NAPR, poiché all'altezza fuori terra prevista dai piani (m 7.10) deve
essere aggiunta l'altezza del terrapieno antistante nella misura in cui travalica
il limite di m 1.50 fissato dall'art. 41 LE.
Già per questi
motivi, la licenza non può pertanto essere confermata.
3.2.4
Stando
così le cose, possono dunque restare indecise le censure sollevate dagli
insorgenti __________, __________, __________ e __________ con riferimento al
criterio di misurazione previsto dall'art. 40 cpv. 2 LE, laddove postulano che nell'altezza
degli edifici sia conteggiato anche lo sviluppo verticale della sistemazione a
terrazzi del terreno a valle dei blocchi B e C, prevista in parte mediante
apporto di materiale ed in parte mediante escavazione del pendio.
Al riguardo è
sufficiente ricordare che, per principio, le opere di sistemazione del terreno mediante
terrapieni o muri di sostegno, non sono prese in considerazione come corpi
computabili sull'altezza degli edifici sovrastanti secondo il particolare
criterio previsto dalla norma succitata per misurare l'altezza delle
costruzioni a gradoni (RDAT II-1996 n. 35 consid. 4; STA del 27 aprile 2007 n. 52.2007.67
consid. 4.1.). L'ingombro di questi manufatti va conteggiato soltanto nei
limiti fissati dall'art. 41 LE, che impone di computare il loro sviluppo
verticale con quello dell'edificio sovrastante unicamente nella misura in cui
supera il limite d'altezza di m 1.50 dal terreno naturale (cpv. 1) ad una
distanza di 3.00 m dal piede della facciata (cpv. 2; STA del 16 gennaio 2008 n.
52.2007
379 consid. 2.1.). Resta riservato il caso in cui tali manufatti prefigurino
dei semplici artifizi, destinati a mascherare dei corpi edilizi che sporgono dal
terreno naturale in misura superiore al limite di m 1.50 fissato dall'art. 42
cpv. 1 RLE per le opere sotterranee (STA del 10 maggio 2004 n. 52.2004.112
consid. 2.2.). Ipotesi, quest'ultima, che non occorre qui ulteriormente
verificare, poiché non permetterebbe comunque di giungere a conclusioni più favorevoli
ai resistenti.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno di conseguenza accolti,
annullando la controversa licenza edilizia ed il giudizio governativo che la
conferma.
La tassa di
giustizia e le ripetibili di entrambe le istanze, commisurate al lavoro occasionato
dai resistenti ed ai valori in discussione, sono a carico di quest'ultimi secondo
soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 27 NAPR di Lugano; 3,
18, 28, 31, 43, 51, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. l ricorsi
sono accolti.
§. Di
conseguenza, sono annullate:
1.1 la decisione 19
dicembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 6782);
1.2. la licenza
edilizia 8 giugno 2007 rilasciata dal municipio di Lugano ai resistenti per la
costruzione di un complesso residenziale a __________ (part. 834 e 1682).
2.La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è a carico dei resistenti CO 1
e CO 2, che rifonderanno:
-
fr. 4'000.- ai ricorrenti RI 1, RI 2, RI 3, RI 4,
RI 5, RI 6 e RI 7;
-
fr. 6'000.- ai ricorrenti __________, __________,
__________ e __________;
-
fr. 3'000.- ai ricorrenti __________;
a titolo
di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
4. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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