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Decisione

52.2008.24

Altezza degli edifici

28 aprile 2008Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi contro di essa interposti dai vicini opponenti.

Disattese le

eccezioni di natura formale, il Governo ha escluso che la controversa edificazione

deturpasse il paesaggio pittoresco in cui si inseriva, rispettivamente che

violasse le disposizioni di diritto comunale poste a tutela dell'alberatura

esistente sui fondi dedotti in edificazione. Lesiva del diritto, a mente del

Consiglio di Stato, sarebbe tuttavia stata l'altezza degli edifici in corrispon-denza

dei corpi scale, in quanto superiore a quella massima (m 8.00) fissata dalle

NAPR per la zona R 2a. Parimenti difforme sarebbe stata l'altezza delle pergole

adiacenti ai corpi scale e quella dell'edificio sovrastante l'autorimessa

interrata (blocco B). Su questo versante, l'altezza dello stabile andrebbe

misurata conteggiando anche l'altezza del corpo destinato all'accesso veicolare,

che con l'edificio sovrastante formerebbe un'unica costruzione a gradoni, oltrepassante

l'altezza massima ammessa. Respinte le contestazioni sollevate dai vicini con

riferimento all'adeguatezza dell'accesso, il Governo ha infine ravvisato

un'ulteriore violazione del diritto nella mancata indicazione del tipo di termopompa

previsto.

c. Con sentenza

16 aprile 2007 (n. 52.2008.315), il Tribunale cantonale amministrativo ha

confermato il predetto giudizio governativo, respingendo l'impugnativa contro

di esso inoltrata dagli istanti in licenza.

In sostanza,

questo Tribunale ha condiviso almeno in parte le considerazioni con cui il

Consiglio di Stato aveva accolto le censure sollevate dai vicini in relazione

all'altezza degli edifici. Superiore a quella ammessa sarebbe stata in particolare

l’altezza dell’angolo sudovest del blocco centrale, poiché allo sviluppo verticale

dei due piani abitabili sporgenti dal terreno sistemato andrebbe aggiunto quello

dei due piani (cantina ed autorimessa) sottostanti, interrati in modo

artificioso.

B. Mentre era

pendente davanti a questo Tribunale il ricorso che avevano inoltrato contro il

predetto giudizio governativo, i beneficiari della licenza annullata hanno sottoposto

al municipio una nuova domanda di costruzione, che riprendeva sostanzialmente il

progetto a quel momento sub iudice, riducendo le dimensioni dei corpi scale

sui tetti, spostando di un paio di metri verso est il blocco centrale e

modificando la sistemazione del terreno a valle degli edifici, che invece di

essere costituita da terrazzi sorretti da muri di sostegno risultava formata da

ripide scarpate (> 60°), opportunamente stabilizzate e consolidate.

La maggior parte dei vicini che si erano

opposti alla precedente domanda hanno contestato anche il nuovo progetto,

riproponendo le medesime eccezioni.

Preso atto del nuovo avviso cantonale 2

marzo 2007 (n. 56335), l’8 giugno 2007 il municipio ha rilasciato la licenza

richiesta con la nuova domanda, respingendo nel contempo le opposizioni dei

vicini.

C. Con

giudizio 19 dicembre 2007, l’Esecutivo cantonale ha accolto parzialmente le

impugnative inoltrate dagli opponenti contro la nuova licenza, confermandola

all’ulteriore condizione di sottoporre al municipio, prima dell’inizio dei

lavori, una perizia fonica attestante che le immissioni prodotte dalla pompa

termica sono contenute nei valori di pianificazione della zona.

Il Governo ha anzitutto respinto le censure

riferite al carattere deturpante del complesso, all’inosservanza delle norme

sulla protezione degli alberi, alla distanza fra edifici, alla sistemazione del

terreno, all’insufficienza dell’accesso ed alla tutela delle persone disabili,

richiamando e confermando le considerazioni sviluppate nel precedente giudizio,

che "per ragioni di brevità" si è limitato a dare per integralmente

trascritte.

Disattese le censure di natura formale,

riproposte dagli insorgenti con riferimento alla modinatura ed alla sufficienza

dei piani, il Consiglio di Stato ha poi respinto anche le contestazioni concernenti

la protezione delle alberature presenti sul terreno e dei contenuti

naturalistici segnalati, escludendo qualsiasi menomazione. Esso ha in seguito

ritenuto che le modifiche apportate dal nuovo progetto ai corpi sporgenti previsti

sul tetto avessero ridotto l’altezza nei limiti ammessi. Conforme a questo

parametro sarebbe diventato anche il blocco centrale, il cui sviluppo

verticale, nell’angolo sudovest, risulterebbe ora contenuto nel limite di 8.00

m fissato dalle norme della zona R2a.

Non essendo ancora note le caratteristiche

della pompa termica, ha concluso il Governo, la verifica del rispetto delle

norme della legislazione ambientale potrebbe essere esperita ancora prima

dell’inizio dei lavori. Da qui la condizione di cui si è detto sopra.

D. Contro il

predetto giudizio, i vicini opponenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, con tre distinti ricorsi, chiedendo che sia annullato assieme alla

nuova licenza.

a. Secondo i ricorrenti RI 1, RI 2, RI 3, RI

4, RI 5, RI 6 e RI 7 (ricorso a), i ripidi terrazzamenti su cui insiste il

blocco centrale determinerebbero un ingombro sostanzialmente identico a quello

di un edificio. Il loro sviluppo verticale andrebbe dunque sommato a quello

dello stabile sovrastante, che supererebbe di conseguenza l’altezza massima

ammessa dalle NAPR. La sostituzione dei muri dell’autorimessa previsti dal

precedente progetto con ripide scarpate non sarebbe atta ad escludere questo

manufatto dal computo dell’altezza.

Lesivo del diritto, a mente degli insorgenti,

sarebbe inoltre il taglio degli alberi protetti che ornano il fondo.

b. I ricorrenti __________, __________, __________

e __________, dal canto loro, rimproverano anzitutto al Consiglio di Stato di aver

violato il loro diritto di essere sentiti, omettendo di esaminare le censure

che avevano sollevato nei confronti della nuova domanda di costruzione in

relazione all’inserimento del complesso nel quadro del paesaggio,

all’inosservanza delle norme sulla protezione degli alberi, alla distanza fra

edifici, alla sistemazione del terreno, all’insufficienza dell’accesso ed alla

tutela delle persone disabili. Il semplice rinvio alle considerazioni

sviluppate nel precedente giudizio, date per integralmente trascritte, sarebbe

inammissibile e non costituirebbe una motivazione sufficiente.

Parimenti inevase sarebbero rimaste le

censure riferite alle attività di cantiere, al piano degli scavi ed all’altezza

dei terrazzamenti previsti per sistemare il pendio.

Il Consiglio di Stato, proseguono gli

insorgenti, avrebbe inoltre omesso di pronunciarsi sulle contestazioni

riguardanti la manomissione indiretta della vegetazione presente all’interno

della fascia protetta definita dal piano regolatore.

Anche il nuovo progetto, obiettano in

seguito, disattenderebbe comunque le norme sull’altezza. I corpi sporgenti

previsti sul tetto andrebbero conteggiati in quanto non riconducibili a corpi

tecnici esenti dal computo. Parimenti da conteggiare sarebbe poi l’altezza

dell’autorimessa, artificiosamente interrata mediante la realizzazione di

ripide scarpate e di imponenti terrazzamenti, che non essendo larghi almeno 12

m formerebbero una costruzione a gradoni con il sovrastante blocco centrale

(B). Disattese sarebbero di conseguenza anche le distanze tra edifici.

c. Analoghe contestazioni vengono sollevate

in modo più succinto dai ricorrenti __________, __________ e __________.

E. All’accoglimento

dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il

municipio ed i beneficiari della controversa licenza, contestando in dettaglio

le tesi degli insorgenti con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La

legittimazione attiva degli insorgenti, comproprietari di fondi contermini e

già opponenti, è certa (art. 43 PAmm). I ricorsi, tempestivi, sono dunque

ricevibili in ordine.

1.2. Avendo il

medesimo fondamento di fatto, le impugnative possono essere evase con un unico

giudizio (art. 51 PAmm), che può essere emanato sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi emerge con sufficiente

chiarezza dai piani ed è nota a questo tribunale per conoscenza diretta, oltre

che dalla precedente procedura di ricorso. Il sopralluogo chiesto dai

resistenti e le prove testimoniali genericamente sollecitate da alcuni

ricorrenti non appaiono atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di

ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

Violazione dell'obbligo di motivazione

2.1

Giusta l'art. 26 cpv. 1 PAmm, ogni

decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo dell'obbligo della

motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito ancorato

all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., è di permettere al destinatario di afferrare le

ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena

cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta

esercitare un suo controllo effettivo (RDAT 1988 n. 45, consid. 2a; Scolari,

Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 528

seg.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26

PAmm n. 2c ; Rhinow/Koller/Kiss, Oeffentliches Prozess-recht, n. 437;

Kneubühler, Die Begründungspflicht, tesi, Berna 1998, pag. 29 seg.). Una motivazione può essere ritenuta sufficiente - ed adempiere

pertanto al citato scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i

motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro; l'autorità

non è inoltre tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli

argomenti che le vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni

rilevanti, in quanto atte ad influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio,

ad esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF

130.

II 530 consid. 4.3, con rinvii; DTF 17 marzo 2008 n.1C_287/2007, consid.

2.2

, con rinvii; Scolari, op. cit., n. 532 con rinvii, tra l'altro a RDAT

I-1999 n. 27 consid. 3b; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 26 PAmm n. 2a, pure

con rinvii). La prassi ammette inoltre, eccezionalmente, la possibilità di

riparare il difetto di motivazione di una decisione in sede di ricorso contro

di essa: e questo alla doppia condizione che l'autorità intimata inserisca la

motivazione mancante nell'allegato di risposta al ricorso e che l'autorità di ricorso

offra successivamente al ricorrente la possibilità di prendere posizione sulla

stessa (cfr. Borghi/Corti, op. cit., n. 2c; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n.

439; Kneubühler, op. cit., pag. 36 seg.; dello stesso autore, Gehörsverletzung

und Heilung, in ZBl 1998, pag. 97 seg., in particolare pag. 104).

2.2

Nel caso

concreto, il Consiglio di Stato era chiamato a statuire su una serie di censure,

sollevate soprattutto dai ricorrenti __________, __________, __________ e __________,

che aveva già esaminato nell'ambito del precedente giudizio. Con censurabile

disinvoltura, il Governo si è limitato a rinviare gli insorgenti alle considerazioni

sviluppate in quel giudizio per respingere le contestazioni riguardanti la protezione

del verde (consid. 3), le altezze (consid. 4), le distanze tra edifici (consid.

4a), la sufficienza dell'accesso (consid. 5) e le misure a favore degli

invalidi (consid. 7), che quest'ultimi avevano riproposto contro la nuova

licenza. La motivazione per collationem è stata giustificata con il carattere

immutato del nuovo progetto sotto questi aspetti.

Ancorché

censurabile, nelle particolari circostanze del caso concreto, la controversa

motivazione non perfeziona gli estremi di una violazione del diritto di essere

sentito. Il nuovo progetto è infatti sostanzialmente identico al precedente. Le

differenze consistono in una modica dislocazione (2 m) del blocco centrale

verso est, nella diversa sistemazione del terreno a valle degli edifici

(scarpate invece di muri di sostegno) ed in un ridimensionamento dei corpi

tecnici previsti sui tetti. Le censure sollevate in proposito dagli opponenti

dapprima contro il nuovo permesso di costruzione erano d'altro canto

sostanzialmente identiche a quelle proposte contro la prima licenza. Il rinvio

alle considerazioni sviluppate nel precedente giudizio non può dunque aver

menomato i diritti di difesa degli insorgenti. Non sussistono pertanto sufficienti

ragioni per annullare in ordine il giudizio qui impugnato, rinviando gli atti

all'istanza inferiore affinché emani una nuova decisione debitamente motivata.

È praticamente certo che una simile conclusione finirebbe per tradursi in un

vacuo e sterile esercizio processuale, caratterizzato dall'emanazione di un

nuovo giudizio, sostanzialmente identico a quello qui impugnato, ma corredato

da una motivazione completata dalle medesime considerazioni già sviluppate dal

Consiglio di Stato nella decisione 19 settembre 2006.

Parimenti da

respingere sono le censure di violazione dell'obbligo di motivazione, sollevate

dagli insorgenti __________, __________, __________ e __________ in relazione

alle contestazioni riguardanti la conformità delle attività di cantiere con la

legislazione ambientale e l'assenza di un piano degli scavi. Contrariamente a

quanto sostengono questi ricorrenti, il Consiglio di Stato non le ha ignorate.

Anche se in modo molto stringato, le censure sono state affrontate. Semmai sono

state evase con motivazione superficiale, ma comunque non tale da pregiudicare

o rendere più difficile l'esercizio dei diritti di difesa da parte dei vicini

opponenti.

3.

Altezza

3.1

L'altezza

degli edifici si misura dal terreno sistemato sino al filo superiore del

cornicione di gronda (art. 40 cpv. 1 LE). Determinanti, dal profilo delle

finalità perseguite dalle disposizioni disciplinanti l'altezza degli edifici,

sono infatti gli ingombri verticali, che sono essenzialmente costituiti dalle

facciate.

Lo sviluppo

verticale delle facciate va per principio misurato indipendentemente da

eventuali arretramenti dei piani superiori rispetto ai piani sottostanti. Gli

attici sono ad esempio computati nell'altezza dell'edificio (cfr. art. 43 RLE).

Un'eccezione a questa regola è data nel caso di costruzioni in pendio,

articolate sulla verticale, nelle quali l'altezza è misurata per ogni singolo

edificio, a condizione che tra i corpi situati a quote diverse si verifichi una

rientranza di almeno 12 metri (art. 40 cpv. 2 LE).

La sistemazione

del terreno dispone ancora l'art. 41 LE, può essere ottenuta mediante la

formazione di terrapieni, la cui altezza non è computata su quella

dell'edificio sovrastante fintanto che non supera il limite di m 1.50 ad una

distanza di 3 m dal piede della facciata.

Il terreno può

anche essere sistemato mediante escavazione del pendio. In questi casi, il

maggior sviluppo verticale delle facciate che ne risulta va preso in considerazione

ai fini della misurazione dell'altezza (STA 20 dicembre 1984 in re Y.; Adelio Scolari, Commentario, II. ed. Cadenazzo 1996, ad art. ad art. 40/41 LE n. 1223). Le norme sulle altezze non servono infatti

soltanto ad assicurare, in concorso con le prescrizioni sulle distanze, la

salubrità e la sicurezza delle costruzioni, ma anche a salvaguardare il

paesaggio attraverso un ordinato ed armonioso sviluppo degli insediamenti.

Le norme sull'altezza massima degli edifici

non possono essere eluse sopraelevando il livello del terreno mediante colmate.

Terrapieni eseguiti in precedenza possono essere assimilati al terreno naturale

soltanto se il carattere artificiale della sistemazione non è percepibile. Determinanti

non sono tanto lo scopo della sistemazione originaria ed il tempo trascorso da

quando è stata realizzata, quanto piuttosto il grado d'integrazione della sopraelevazione

nel contesto del terreno circostante. Terrapieni che si scostano in modo

abnorme dall'andamento del terreno circostante sono da considerare alla stregua

di sistemazioni del terreno anche dopo molti anni. Sistemazioni che rimodellano

il suolo, inserendosi in modo armonioso nella morfologia del terreno adiacente

possono invece essere assimilate al terreno naturale in un lasso di tempo più

breve (RDAT I-1996 106 n. 38; Scolari,

loc. cit., n. 1257). Analoghe considerazioni valgono e contrario per le

sistemazioni del suolo attuate mediante escavazioni ed asportazioni di terreno.

3.2

3.2.1

Nel caso

concreto, la parte centrale del complesso residenziale è costituita da un

blocco (B) di cinque stabili contigui, strutturati su quattro livelli e

disposti ad L sul pendio; tre rivolti verso sud e due verso ovest. La parte

abitativa degli edifici, suddivisa su due livelli (piano terra e primo piano),

appoggia su un piano adibito a cantine, il quale è a sua volta sovrapposto ad

un piano destinato ad autorimessa comune per l'intero complesso. Verso ovest e

verso sud, il piano dell'autorimessa, posta alla quota di m 420.00 s/m. ed il

sovrastante piano delle cantine (quota m 422.60 s/m.), sono contenuti da un

terrapieno costituito da una serie di tre terrazzi, situati alle quote di m

421.

, 423.50, 425.20 s/m., caratterizzati da scarpate fortemente inclinate (>

60°).

I due terrazzi

inferiori sono larghi m 0.50, rispettivamente m 1.40. Quello più alto, situato

alla quota dei locali abitabili del piano terreno (m 425.20 s/m.), è invece

largo m 4.00.

Il piano delle

cantine è allineato sulle sovrastanti facciate sud ed ovest. Il piano dell'autorimessa

sporge invece per m 5.00 dal filo della facciata ovest, rispettivamente per m

6.50

dal filo della facciata sud ed occupa parte dell'ampio terrazzo, ricavato

molti anni or sono mediante escavazione del pendio, sul quale sorge attualmente

una casa d'abitazione, da demolire. Situazione, questa, che risulta chiaramente

dalla sezione A-A3 (nord-sud), interessante l'ala rivolta verso ovest del

blocco intermedio (B), qui di seguito riprodotta in estratto:

BLOCCO B 432.30

primo piano

profilo casa da demolire

A

pianterreno

425.20

piano cantine

1.50

4.00

BLOCCO

A

autorimessa

420.00

A3

presunto profilo del terreno naturale

rispettivamente

dalla seguente planimetria:

A

N

muro

esistente

BLOCCO B

limite autorimessa

BLOCCO A

casa da

demolire

A3

L'altezza del

blocco intermedio B, misurata nell'angolo sudovest, a partire dal livello del

pianoro (ca. m 420.00 s/m.), su cui sorge la casa d'abitazione che verrebbe demolita,

sino al filo superiore del parapetto della terrazza del tetto (m 432.30 s/m.),

è di almeno m 12.30. Così misurata l'altezza supera abbondantemente il limite

(8.00 m), fissato dall'art. 28 cpv. 1 NAPR per la zona R2a.

I resistenti e

le precedenti istanze ritengono tuttavia che i due piani inferiori (cantine e

autorimessa) non debbano essere conteggiati, siccome interrati nel terrapieno a

tre balze, che verrebbe realizzato a valle delle facciate sud ed ovest.

L'altezza dell'edificio, obiettano, sarebbe conforme al diritto, poiché

andrebbe misurata a partire dalla quota (m 425.20) del terrazzo superiore del

terrapieno. L'altezza di quest'opera di sistemazione del terreno, argomentano, misurata

a partire dal presumibile livello del terreno naturale esistente prima della

costruzione della casa da demolire, non dovrebbe essere conteggiata, poiché

risulta contenuta nel limite di m 1.50 ad una distanza di m 3.00 dal piede

della facciata.

3.2.2

Contrariamente a quanto più o meno esplicitamente assumono i ricorrenti, il livello

del terreno naturale esistente prima della costruzione della casa da demolire

può in linea di massima essere preso in considerazione ai fini della

misurazione dell'altezza delle facciate sud ed ovest del sovrastante blocco B.

Il terrazzo su cui sorge questa casa, realizzato molti anni or sono sbancando

il pendio ed erigendo verso monte un alto muro di controripa, si configura

infatti come un'opera di sistemazione del terreno, che ancor oggi, si distingue

chiaramente dal terreno circostante. Con il trascorrere degli anni la spianata non

ha perso le sue connotazioni di intervento artificiale. Il terrazzo non è

dunque diventato terreno naturale. Inserendosi in modo artificiale nel profilo

del terreno naturale adiacente verso monte e verso valle, l'escavazione del

pendio ed il muro di contenimento continuano a distinguersi dal terreno naturale

circostante. Si può dunque ammettere che abbiano conservato la qualità di opera

di sistemazione del terreno, così come tale qualità può essere mantenuta nel

tempo da un terrapieno sorretto verso valle da un muro di sostegno.

3.2.3

Resterebbe

da stabilire quale fosse il profilo del terreno naturale esistente prima della

costruzione della casa che il progetto prevede di demolire. In particolare,

andrebbe verificato se tale profilo corrisponda a quello prospettato dai

resistenti, che l'hanno dedotto mediante interpolazione, collegando

semplicemente il terreno a monte del muro di controripa con il ciglio sud del terrazzo,

o se invece occorra prendere in considerazione l'eventualità che questo pianoro

sia stato in parte realizzato mediante formazione di un terrapieno verso valle

(sud), come è spesso d'uso in questi casi.

La questione non

deve tuttavia di essere ulteriormente approfondita, poiché, anche se si

accredita la tesi dei resistenti, sul versante ovest dell'immobile, l'altezza

del terrapieno a balze, previsto per interrare il piano delle cantine ed il corpo

del garage, misurata a 3.00 m dal piede della sovrastante facciata, a partire

dall'ipotetico livello del terreno naturale preesistente, dedotto secondo per

interpolazione come propongono gli insorgenti, supera di almeno un paio di

metri il limite di m 1.50 prescritto dall'art. 41 LE. Dovendo l'eccedenza (ca.

2.

m) essere aggiunta allo sviluppo verticale fuori terra di questa facciata (m

7.

), l'altezza massima prescritta dall'art. 27 NAPR risulta dunque

abbondantemente superata. Lo dimostra in modo inequivocabile il piano

"prospetto sud", qui di seguito parzialmente riprodotto, nel quale è

riportata anche la sezione est-ovest del terreno

432.30

profilo casa da demolire

BLOCCO B

425.20

3.00

3.50

420.0

autorimessa

presunto profilo del terreno naturale

Analoghe

conclusioni, confermanti quelle appena illustrate, possono peraltro essere

tratte dal piano "prospetto ovest", che riporta la sezione 1-1A

(nord-sud) del geometra, eseguita ad una distanza di 3 m verso ovest dalla

facciata ovest, ovvero in corrispondenza del ciglio del terrapieno che dovrebbe

essere realizzato su questo versante. Anche da questa sezione, meno favorevole

alle tesi dei resistenti di quella (A-A3; cfr. sopra), non a caso eseguita 5 m

ad est della facciata ovest, emerge infatti che il terrapieno a balze, ad una

distanza di 3 m dall'angolo sudovest del blocco B, è alto almeno 3 m dal

terreno naturale ipotizzato dagli stessi resistenti. Interpolando le risultanze

delle due sezioni (1-1A e A-A3), si può quindi essere certi che l'altezza del

terrapieno, misurata ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata sud del

blocco B, ad ovest della sezione A-A3, nello spazio di 8 m compreso tra le due

sezioni, aumenti progressivamente da m 1.50 (sezione A-A3) sino a m 3.00 (sezione

1-1A).

Anche se

misurata tenendo conto del terreno naturale esistente prima della costruzione

della casa da demolire, l'altezza dell'edificio previsto nell'angolo sudovest

del blocco B supera dunque l'altezza massima (m 8.00) prescritta dall'art. 27

cpv. 1 NAPR, poiché all'altezza fuori terra prevista dai piani (m 7.10) deve

essere aggiunta l'altezza del terrapieno antistante nella misura in cui travalica

il limite di m 1.50 fissato dall'art. 41 LE.

Già per questi

motivi, la licenza non può pertanto essere confermata.

3.2.4

Stando

così le cose, possono dunque restare indecise le censure sollevate dagli

insorgenti __________, __________, __________ e __________ con riferimento al

criterio di misurazione previsto dall'art. 40 cpv. 2 LE, laddove postulano che nell'altezza

degli edifici sia conteggiato anche lo sviluppo verticale della sistemazione a

terrazzi del terreno a valle dei blocchi B e C, prevista in parte mediante

apporto di materiale ed in parte mediante escavazione del pendio.

Al riguardo è

sufficiente ricordare che, per principio, le opere di sistemazione del terreno mediante

terrapieni o muri di sostegno, non sono prese in considerazione come corpi

computabili sull'altezza degli edifici sovrastanti secondo il particolare

criterio previsto dalla norma succitata per misurare l'altezza delle

costruzioni a gradoni (RDAT II-1996 n. 35 consid. 4; STA del 27 aprile 2007 n. 52.2007.67

consid. 4.1.). L'ingombro di questi manufatti va conteggiato soltanto nei

limiti fissati dall'art. 41 LE, che impone di computare il loro sviluppo

verticale con quello dell'edificio sovrastante unicamente nella misura in cui

supera il limite d'altezza di m 1.50 dal terreno naturale (cpv. 1) ad una

distanza di 3.00 m dal piede della facciata (cpv. 2; STA del 16 gennaio 2008 n.

52.2007

379 consid. 2.1.). Resta riservato il caso in cui tali manufatti prefigurino

dei semplici artifizi, destinati a mascherare dei corpi edilizi che sporgono dal

terreno naturale in misura superiore al limite di m 1.50 fissato dall'art. 42

cpv. 1 RLE per le opere sotterranee (STA del 10 maggio 2004 n. 52.2004.112

consid. 2.2.). Ipotesi, quest'ultima, che non occorre qui ulteriormente

verificare, poiché non permetterebbe comunque di giungere a conclusioni più favorevoli

ai resistenti.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno di conseguenza accolti,

annullando la controversa licenza edilizia ed il giudizio governativo che la

conferma.

La tassa di

giustizia e le ripetibili di entrambe le istanze, commisurate al lavoro occasionato

dai resistenti ed ai valori in discussione, sono a carico di quest'ultimi secondo

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40, 41 LE; 27 NAPR di Lugano; 3,

18, 28, 31, 43, 51, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. l ricorsi

sono accolti.

§. Di

conseguenza, sono annullate:

1.1 la decisione 19

dicembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 6782);

1.2. la licenza

edilizia 8 giugno 2007 rilasciata dal municipio di Lugano ai resistenti per la

costruzione di un complesso residenziale a __________ (part. 834 e 1682).

2.La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è a carico dei resistenti CO 1

e CO 2, che rifonderanno:

-

fr. 4'000.- ai ricorrenti RI 1, RI 2, RI 3, RI 4,

RI 5, RI 6 e RI 7;

-

fr. 6'000.- ai ricorrenti __________, __________,

__________ e __________;

-

fr. 3'000.- ai ricorrenti __________;

a titolo

di ripetibili di entrambe le istanze.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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