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Decisione

52.2008.255

Licenza edilizia per un impianto di climatizzazione

22 agosto 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i valori limite d'esposizione al rumore, in particolare, i valori di pianificazione

ed i valori limite d'immissione (VLI), a seconda del tipo d'impianto ed in

funzione del grado di sensibilità (GdS) assegnato alle singole zone di

utilizzazione. Ove la pianificazione non l'abbia ancora definito, il grado di

sensibilità è stabilito caso per caso secondo i criteri dell'art. 43 OIF (art.

44 cpv. 3 OIF).

I limiti di

esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri sono fissati

dall'allegato 6 all'OIF, che per le zone in cui sono ammesse aziende mediamente

moleste, segnatamente le zone destinate all’abitazione e alle aziende

artigianali (zone miste; GdS III) fissa un valore di pianificazione (Lr ) di 60 dB(A) per il giorno, rispettivamente

di 50 dB(A) per la notte. Per le zone destinate all'abitazione, nelle quali non

sono previste aziende moleste (art. 43 cpv. 1 lett. b OIF; GdS II), l'allegato

6 all'OIF fissa valori di pianificazione inferiori di 5 dB(A). In queste zone

con GdS II e III, per i locali aziendali sensibili al rumore (fatta eccezione

per le scuole, gli istituti, i collegi o gli alberghi e ristoranti che non

possono essere aerati sufficientemente con le finestre chiuse) valgono VP superiori

di 5 dB(A) (cfr. art. 42 OIF).

3.2. Nel caso concreto, l'UPR ha valutato le

immissioni foniche derivanti dal controverso impianto di climatizzazione

fondandosi sui dati forniti dalla scheda tecnica. Non fissando il vigente piano

regolatore alcun grado di sensibilità, l'autorità cantonale ha ritenuto che per

la zona in esame, prevalentemente residenziale, ma esposta al rumore del

traffico su via __________, fosse applicabile il grado di sensibilità III. In

base a questa valutazione, teorica, essa è giunta alla conclusione che per

rispettare il valore di pianificazione notturno, attribuibile alla zona secondo

gli art. 43 e 44 cpv. 3 OIF [50 dB(A)], l'impianto, di notte (1900-0700)

potesse funzionare soltanto durante due ore.

Con singolare argomentazione il Consiglio di

Stato ha annullato la licenza, ritenendo in buona sostanza che potesse essere

rilasciata soltanto dopo una verifica del rumore effettivamente prodotto.

L'impianto andrebbe dapprima istallato, poi misurato e soltanto da ultimo

eventualmente autorizzato. L'insostenibilità di una simile tesi è talmente

evidente che non deve essere dimostrata. Se il calcolo dei livelli sonori non

permette di dissipare ogni dubbio circa il rispetto delle prescrizioni

dell'OIF, non si procede come indicato dal Governo, ma si rilascia la licenza,

assoggettandola ad una riserva di adeguamento sulla base delle risultanze di

una verifica di collaudo.

Considerandi

In questa sede, la ricorrente ha prodotto

uno studio fonico, che ha accertato valori di immissione sonora pari a 52 dB(A)

di giorno, rispettivamente 57 dB(A) di notte. L'impianto rispetterebbe soltanto

il valore di pianificazione diurno della zona con grado di sensibilità III [60

dB(A)]. Per rispettare anche il limite notturno [50 dB(A)], occorrerebbe o

ridurre il tempo di funzionamento dell'impianto a 180 minuti o applicarvi uno

schermo fonico in grado di assorbire il rumore eccedente [7 dB(A)].

L'UPR, con le osservazioni al ricorso, ha

sostanzialmente condiviso le risultanze degli accertamenti, ma ha ritenuto che

per la zona in oggetto facesse stato il grado di sensibilità II, previsto dal

nuovo piano regolatore, pubblicato e pendente per approvazione davanti al

Consiglio di Stato. Di notte, l'impianto potrebbe dunque funzionare soltanto

per 45 minuti.

Il grado di sensibilità II, ritenuto

applicabile dall'UPR, non presta il fianco a critiche. Il blocco edilizio

derivante dall'art. 66 della legge cantonale di applicazione della legge

federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; RL

7.1.1

) ne impone infatti il rispetto. Censurabili sono invece le conclusioni,

condivise dall'UPR, che il perito incaricato dalla ricorrente ha tratto dalle misurazioni

effettive del rumore prodotto dall'impianto, già installato. Diversamente da

quanto può apparire a prima vista, il disturbo fonico attestato dal referto non

si basa su una campagna di rilevamento eseguita in prossimità dell'edificio

delle vicine (part__________). Come ben si scorge dalle fotografie annesse alla

perizia di parte, i valori sono stati misurati a ridosso dell'edificio

confinante (part. __________) ad una distanza di almeno 20-25 metri dall'impianto litigioso. Nulla è dato a sapere delle immissioni al centro delle finestre

aperte dello stabile confinante, indicato nell'analisi dell'ing. __________ quale

falegnameria e censito a registro fondiario quale casa-laboratorio.

Il referto non spiega in ogni caso perché tale edificio, in cui potrebbero

soggiornare regolarmente delle persone che svolgono un'attività lavorativa, non

sia stato considerato. Il fatto che i locali siano aziendali e non destinati

all'abitazione non sarebbe infatti decisivo. Per privarli di una protezione

fonica occorre ancora che l'attività esercitata al suo interno generi un

notevole rumore ai sensi dell'art. 2 cpv. 6 OIF (ad es. con macchinari

regolarmente in funzione). Pure incompleto è il referto se si considera che a

fronte dell'albergo della ricorrente sono situati altri edifici (part. __________,

__________), verosimilmente destinati all'abitazione, e quindi dotati di locali

sensibili al rumore. Sotto questo profilo risulta pure carente il primo accertamento

fonico eseguito dall'UPR e fondato su calcoli teorici.

4.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, nella misura in cui

è rivolto contro l'annullamento della licenza edilizia, il ricorso non può

essere accolto. Esso può essere accolto soltanto nella misura in cui dispone la

retrocessione degli atti al municipio affinché proceda nel modo indicato dal

Consiglio di Stato. Anziché essere rinviati all'autorità comunale, gli atti

vanno rimandati ai Servizi generali del Dipartimento del territorio, affinché,

completati gli accertamenti fonici, emani un preavviso all'attenzione del

municipio, che si pronuncerà nuovamente sulla domanda (notifica) di costruzione.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 11, 21 LE; 4, 5, 6, allegato 1 RLE;

11, 25 LPAmb; 2, 7, 42, 43, 44, allegato 6 OIF; 66

LALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1 la decisione 17 giugno 2008 del Consiglio

di Stato (n. __________) è annullata nella misura in cui rinvia gli atti al municipio;

1.2. gli

atti sono rinviati ai Servizi generali del Dipartimento del territorio affinché

proceda come al considerando 4.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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