52.2008.255
Licenza edilizia per un impianto di climatizzazione
22 agosto 2008Italiano14 min
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Numero d'incarto:
52.2008.255
Data decisione, Autorità:
22.08.2008, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia per un impianto di climatizzazione
IMMISSIONI
art. 25 LPAMB
art. 2 cpv. 6 OIF
art. 39 cpv. 1 OIF
Incarto n.
52.2008.255
Lugano
22 agosto
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretaria:
Sarah Kalatchoff, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 luglio 2008 di
RI 1,
patrocinata da: PA 1,
contro
la decisione 17 giugno 2008 del Consiglio di Stato
(n. __________) che annulla la licenza edilizia 19 dicembre 2007 rilasciata
dal municipio di Muralto all'insorgente per la posa di un impianto di climatizzazione
per __________ (part. __________);
viste le risposte:
- 17 luglio 2008 del
Presidente del Consiglio di Stato;
- 15 luglio 2008 del
municipio di Muralto;
- 21 luglio 2008 del
Consiglio di Stato;
- 4 agosto 2008 della
Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 5
novembre 2007, la ricorrente RI 1 __________ di Muralto (part. __________), ha
chiesto mediante notifica al municipio di quel comune il permesso di posare un
impianto di climatizzazione (marca DAIKIN, modello RXYQ14P) applicato alla facciata
est dell'esercizio pubblico.
Alla domanda si sono opposte __________ e __________,
proprietarie in comunione ereditaria del fondo contermine (part. __________),
obiettando che i lavori, già in corso, soggiacevano alla procedura ordinaria e
paventando l'insorgere di immissioni foniche eccessive.
La domanda è stata preavvisata
favorevolmente dall'ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR) della Sezione
per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), alla condizione
che i tempi di funzionamento corrispondessero a quelli indicati dall'istante e
che fossero regolati da un temporizzatore elettronico.
Preso atto di questo avviso, il 19 dicembre
2007 il municipio ha rilasciato alla ricorrente la licenza richiesta,
respingendo l’opposizione delle vicine.
B. Con
giudizio 17 giugno 2008, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l’impugnativa contro di esso inoltrata dalle opponenti e rinviando gli atti al
municipio affinché si pronunciasse nuovamente sulla domanda di costruzione,
previa verifica in loco della conformità dell’impianto per rapporto alle prescrizioni
della legislazione ambientale da parte del competente servizio cantonale.
Dopo aver respinto le censure sollevate
dalle vicine in merito alla procedura di notifica adottata, il Governo ha
rilevato che la licenza era stata rilasciata sulla base della documentazione
tecnica della ditta produttrice. Lasciata inevasa la questione legata alla
correttezza dei calcoli teorici effettuati dalla SPAAS, l’Esecutivo
cantonale ha ritenuto che prima del rilascio della licenza i competenti servizi
cantonali avrebbero dovuto verificare sul posto l’effettivo rispetto dei
valori imposti dall’ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento
fonico (OIF; RS 814.41).
C. Contro il
predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il ripristino della
licenza accordatale.
Dopo aver rilevato che la conformità
dell’impianto per rapporto alle prescrizioni dell’allegato 6 dell’OIF è stata
nel frattempo debitamente accertata dal perito da essa incaricato, l’insorgente
contesta il modo di procedere imposto dal Consiglio di Stato, giudicandolo
lesivo del diritto, incoerente e contraddittorio. In via provvisionale, chiede
di essere autorizzata a mettere in esercizio l'impianto.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Il municipio prende invece sommariamente
posizione a favore della ricorrente.
La SPAAS reputa dal canto suo che il tempo
di funzionamento notturno debba essere ridotto a 45 minuti in considerazione
della riduzione del grado di sensibilità al rumore da III a II, prevista dal
piano regolatore in via di revisione. Lo schermo prospettato dal perito della
ricorrente per permettere un funzionamento ininterrotto dell’impianto durante
la notte, dovrebbe assicurare una riduzione delle emissioni di almeno 12 dB(A).
Le __________ CO 1 e __________ non hanno
preso posizione.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La
legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. L'impugnativa può essere evasa sulla
base degli atti (art. 18 cpv. 1 della legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; 3.3.1.1.). Le parti non chiedono
l'assunzione di particolari prove.
2. 2.1. Le domande di rilascio del permesso di costruzione vanno per
principio trattate secondo la procedura ordinaria (art. 4 seg. LE), che
notoriamente implica la trasmissione degli atti al Dipartimento del territorio,
affinché si esprima sulla conformità dell'intervento per rapporto alle leggi
federali e cantonali che è competente ad applicare (art. 5 cpv. 1 del regolamento
di applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1).
La procedura della notifica (art. 11 cpv. 1 LE) è data soltanto nei casi
esplicitamente previsti dall'art. 6 cpv. 1 RLE, che non richiamano
l'applicazione di norme del diritto federale o cantonale. La scelta tra i due
tipi di procedura non dipende dall'importanza dell'intervento, ma dalle norme
di legge concretamente applicabili. L'art. 6 cpv. 2 RLE stabilisce
espressamente che il municipio non può autorizzare lavori di nessun genere
comportanti l'applicazione delle leggi di cui all'allegato 1 senza
l'approvazione dell'autore della restrizione, condizione, questa, che può
essere intesa soltanto nel senso di preavviso favorevole dell'autorità
cantonale, stante che l'allegato 1 al RLE è costituito dall'elenco della
legislazione che prevede competenze cantonali.
2.2. In concreto, il municipio ha
assoggettato la domanda di permesso per posare l'impianto di climatizzazione alla
procedura di semplice notifica.
A torto, perché l'avviso dell'autorità
cantonale era comunque necessario, stante che l'impianto soggiace fra l'altro alla legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione
dell'ambiente (LPAmb; RS
814.01), la cui applicazione stando alla cifra 2 dell'allegato 1 al RLE è
demandata all’autorità cantonale. Non può dunque essere
condivisa la tesi del Consiglio di Stato laddove esclude violazioni del diritto
nella scelta procedurale operata dal municipio.
Nell'intento di semplificare la procedura,
il municipio ha comunque sottoposto la notifica alla SPAAS per preavviso.
Assunte le informazioni supplementari necessarie, l'autorità cantonale ha
espresso preavviso favorevole al rilascio di una licenza subordinata alle
prescrizioni d'esercizio (orari) e di costruzione (temporizzatore) menzionate
in narrativa.
Si può dunque ammettere che all'erronea
scelta della procedura sia stato posto rimedio. La notifica di costruzione è infatti
stata pubblicata all'albo comunale e portata a conoscenza dei confinanti, che
hanno potuto opporvisi. Essa, come detto, è poi stata sottoposta alla SPAAS,
affinché si pronunciasse sulla conformità dell'impianto con la legislazione
ambientale. Nella sostanza, è stata dunque trattata come se fosse stata
inoltrata sotto forma di domanda di costruzione secondo la procedura ordinaria.
Da questo profilo, non si giustifica di
certo ripetere l'intera procedura.
3. 3.1.
Secondo l'art. 11 LPAmb, gli
inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono
limitate da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1).
Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito
della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal
progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche
(cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile
che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano
dannosi o molesti (cpv. 3).
Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa
l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni del-l’autorità
esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e
dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e (b) in modo che le
immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di
pianificazione (VP).
La costruzione
di impianti fissi, dispone dal canto suo l’art. 25 cpv. 1 LPAmb, è autorizzata solo se le immissioni
foniche da essi prodotte non superano, da sole, i VP nelle vicinanze. L'autorità
che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore. Se
ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione al rumore di detti impianti
siano o potrebbero essere superati, determina o fa determinare le immissioni
foniche (art. 36 cpv. 1 OIF) in base a calcoli o misurazioni (art. 38 OIF).
Luogo di
determinazione delle immissioni foniche per gli edifici è il centro delle finestre
aperte dei locali sensibili al rumore (art. 39 cpv. 1 prima frase OIF), ovvero
dei locali delle abitazioni, tranne le cucine senza tinello, i servizi e i
ripostigli (art. 2 cpv. 6 lett. a OIF) e dei locali delle aziende nei quali le
persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato, tranne i locali nei
quali si tengono animali da reddito e i locali con notevole rumore aziendale (art.
2 cpv. 6 lett. b OIF). Le immissioni devono dunque essere determinate anche nei
locali aziendali (ovvero gli uffici, i locali di vendita o di lavoro di ogni
genere, le scuole, gli istituti, i ristoranti, ecc.), a meno che all'interno di
questi stessi locali non vi sia un rumore così rilevante da rendere privo di
influsso il rumore esterno, anche tenendo aperte le finestre (ad es. in spazi
in cui vengono regolarmente utilizzati dei macchinari; cfr. DTF 122 II 33, consid.
3 e 6; Robert Wolf, Kommentar zum
Umweltschutzgesetz, Zurigo 2000, ad art. 22 n. 12; Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la
loi sur la protection de l'environnement, Losanna 2002, pag. 211 seg.). Sono
infatti unicamente protetti quei locali in cui da un punto di vista oggettivo, tenendo
conto di tutte le circostanze, vi sia un effettivo bisogno di quiete (cfr. DTF
122 II 33 consid. 6).
Per quel che
concerne la valutazione delle immissioni, l'OIF fissa negli allegati 3 e seguenti
Fatti
i valori limite d'esposizione al rumore, in particolare, i valori di pianificazione
ed i valori limite d'immissione (VLI), a seconda del tipo d'impianto ed in
funzione del grado di sensibilità (GdS) assegnato alle singole zone di
utilizzazione. Ove la pianificazione non l'abbia ancora definito, il grado di
sensibilità è stabilito caso per caso secondo i criteri dell'art. 43 OIF (art.
44 cpv. 3 OIF).
I limiti di
esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri sono fissati
dall'allegato 6 all'OIF, che per le zone in cui sono ammesse aziende mediamente
moleste, segnatamente le zone destinate all’abitazione e alle aziende
artigianali (zone miste; GdS III) fissa un valore di pianificazione (Lr ) di 60 dB(A) per il giorno, rispettivamente
di 50 dB(A) per la notte. Per le zone destinate all'abitazione, nelle quali non
sono previste aziende moleste (art. 43 cpv. 1 lett. b OIF; GdS II), l'allegato
6 all'OIF fissa valori di pianificazione inferiori di 5 dB(A). In queste zone
con GdS II e III, per i locali aziendali sensibili al rumore (fatta eccezione
per le scuole, gli istituti, i collegi o gli alberghi e ristoranti che non
possono essere aerati sufficientemente con le finestre chiuse) valgono VP superiori
di 5 dB(A) (cfr. art. 42 OIF).
3.2. Nel caso concreto, l'UPR ha valutato le
immissioni foniche derivanti dal controverso impianto di climatizzazione
fondandosi sui dati forniti dalla scheda tecnica. Non fissando il vigente piano
regolatore alcun grado di sensibilità, l'autorità cantonale ha ritenuto che per
la zona in esame, prevalentemente residenziale, ma esposta al rumore del
traffico su via __________, fosse applicabile il grado di sensibilità III. In
base a questa valutazione, teorica, essa è giunta alla conclusione che per
rispettare il valore di pianificazione notturno, attribuibile alla zona secondo
gli art. 43 e 44 cpv. 3 OIF [50 dB(A)], l'impianto, di notte (1900-0700)
potesse funzionare soltanto durante due ore.
Con singolare argomentazione il Consiglio di
Stato ha annullato la licenza, ritenendo in buona sostanza che potesse essere
rilasciata soltanto dopo una verifica del rumore effettivamente prodotto.
L'impianto andrebbe dapprima istallato, poi misurato e soltanto da ultimo
eventualmente autorizzato. L'insostenibilità di una simile tesi è talmente
evidente che non deve essere dimostrata. Se il calcolo dei livelli sonori non
permette di dissipare ogni dubbio circa il rispetto delle prescrizioni
dell'OIF, non si procede come indicato dal Governo, ma si rilascia la licenza,
assoggettandola ad una riserva di adeguamento sulla base delle risultanze di
una verifica di collaudo.
Considerandi
In questa sede, la ricorrente ha prodotto
uno studio fonico, che ha accertato valori di immissione sonora pari a 52 dB(A)
di giorno, rispettivamente 57 dB(A) di notte. L'impianto rispetterebbe soltanto
il valore di pianificazione diurno della zona con grado di sensibilità III [60
dB(A)]. Per rispettare anche il limite notturno [50 dB(A)], occorrerebbe o
ridurre il tempo di funzionamento dell'impianto a 180 minuti o applicarvi uno
schermo fonico in grado di assorbire il rumore eccedente [7 dB(A)].
L'UPR, con le osservazioni al ricorso, ha
sostanzialmente condiviso le risultanze degli accertamenti, ma ha ritenuto che
per la zona in oggetto facesse stato il grado di sensibilità II, previsto dal
nuovo piano regolatore, pubblicato e pendente per approvazione davanti al
Consiglio di Stato. Di notte, l'impianto potrebbe dunque funzionare soltanto
per 45 minuti.
Il grado di sensibilità II, ritenuto
applicabile dall'UPR, non presta il fianco a critiche. Il blocco edilizio
derivante dall'art. 66 della legge cantonale di applicazione della legge
federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; RL
7.1.1
) ne impone infatti il rispetto. Censurabili sono invece le conclusioni,
condivise dall'UPR, che il perito incaricato dalla ricorrente ha tratto dalle misurazioni
effettive del rumore prodotto dall'impianto, già installato. Diversamente da
quanto può apparire a prima vista, il disturbo fonico attestato dal referto non
si basa su una campagna di rilevamento eseguita in prossimità dell'edificio
delle vicine (part__________). Come ben si scorge dalle fotografie annesse alla
perizia di parte, i valori sono stati misurati a ridosso dell'edificio
confinante (part. __________) ad una distanza di almeno 20-25 metri dall'impianto litigioso. Nulla è dato a sapere delle immissioni al centro delle finestre
aperte dello stabile confinante, indicato nell'analisi dell'ing. __________ quale
falegnameria e censito a registro fondiario quale casa-laboratorio.
Il referto non spiega in ogni caso perché tale edificio, in cui potrebbero
soggiornare regolarmente delle persone che svolgono un'attività lavorativa, non
sia stato considerato. Il fatto che i locali siano aziendali e non destinati
all'abitazione non sarebbe infatti decisivo. Per privarli di una protezione
fonica occorre ancora che l'attività esercitata al suo interno generi un
notevole rumore ai sensi dell'art. 2 cpv. 6 OIF (ad es. con macchinari
regolarmente in funzione). Pure incompleto è il referto se si considera che a
fronte dell'albergo della ricorrente sono situati altri edifici (part. __________,
__________), verosimilmente destinati all'abitazione, e quindi dotati di locali
sensibili al rumore. Sotto questo profilo risulta pure carente il primo accertamento
fonico eseguito dall'UPR e fondato su calcoli teorici.
4.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, nella misura in cui
è rivolto contro l'annullamento della licenza edilizia, il ricorso non può
essere accolto. Esso può essere accolto soltanto nella misura in cui dispone la
retrocessione degli atti al municipio affinché proceda nel modo indicato dal
Consiglio di Stato. Anziché essere rinviati all'autorità comunale, gli atti
vanno rimandati ai Servizi generali del Dipartimento del territorio, affinché,
completati gli accertamenti fonici, emani un preavviso all'attenzione del
municipio, che si pronuncerà nuovamente sulla domanda (notifica) di costruzione.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 11, 21 LE; 4, 5, 6, allegato 1 RLE;
11, 25 LPAmb; 2, 7, 42, 43, 44, allegato 6 OIF; 66
LALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1 la decisione 17 giugno 2008 del Consiglio
di Stato (n. __________) è annullata nella misura in cui rinvia gli atti al municipio;
1.2. gli
atti sono rinviati ai Servizi generali del Dipartimento del territorio affinché
proceda come al considerando 4.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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