Lexipedia

Decisione

52.2008.268

Revoca della licenza di condurre di 3 mesi per infrazione grave (sorpasso sulla destra in autostrada). La durata minima della revoca e del periodo di prova è fissata inderogabilmente dalla legge e non

22 ottobre 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, cittadino tedesco domiciliato a __________, è nato il 3 marzo 1950 ed

ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nell’aprile del 1970. Al

casellario della circolazione non risulta alcuna iscrizione a suo carico.

B. L’8 ottobre 2005, verso le ore 12.20, RI 1 stava viaggiando sulla

A1 in direzione di Berna, allorquando è stato fermato a __________ da una

pattuglia della polizia cantonale di __________ che l'ha posto in

contravvenzione per aver superato sulla destra tre automobili. La manovra è

stata effettuata in territorio di __________ alla guida della vettura

“Mercedes” targata __________, con uno spostamento dalla corsia di sorpasso a

quella normale di marcia.

C. A seguito dell'accaduto,

il 23 gennaio 2006 il Bezirksamt di __________ ha condannato RI 1 al pagamento

di una multa di fr. 500.-, oltre a spese e a tassa di giustizia, per violazione

degli art. 35 cpv. 1 e 90 cifra 2 della legge federale sulla circolazione

stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 36 cpv. 5 dell'ordinanza

sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11).

Il Bezirksgericht di __________, con

giudizio 27 aprile 2007, e in seguito l’Obergericht del canton __________, con

sentenza 30 gennaio 2008, hanno confermato la pena irrogata, respingendo i

gravami contro di essa presentati dal multato. La decisione dell'ultima istanza

di ricorso cantonale è regolarmente passata in giudicato.

D. Preso atto

delle menzionate conclusioni penali, in data 20 maggio 2008 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza

di condurre di RI 1 per la durata di 3 mesi (dal 23 giugno 2008 al 22 settembre

2008), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle

categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art.

16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr, così come

dell'art. 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre

1976 (OAC; RS 741.51).

E. Il 4 giugno 2008 il legale di RI 1 ha impugnato tale decisione davanti

al Consiglio di Stato onde ottenerne l'annullamento, lamentando in particolare

una violazione del diritto di essere sentito ed una valutazione errata dell’infrazione

dal profilo della sua gravità.

Lo stesso giorno

il ricorrente ha tuttavia inviato la sua licenza di condurre alla Sezione della

circolazione, in modo da scontare i 3 mesi di revoca inflittigli. Conseguentemente

al deposito della patente, con risoluzione 10 giugno 2008 la Sezione della

circolazione ha modificato il periodo di revoca, fissandolo dal 5 giugno 2008

al 4 settembre 2008. Questa decisione non è stata oggetto di alcuna

rimostranza.

F. Con giudizio 24 giugno 2008 il Consiglio di Stato ha confermato

il provvedimento originario di revoca.

L'autorità di

ricorso di prime cure ha escluso che il diritto di essere sentito del ricorrente

fosse stato violato, dato che la Sezione della circolazione gli aveva dato la

possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e che l'interessato

aveva fatto ampio uso di questa prerogativa.

Quanto all'importanza

del reato commesso, il Governo ha ricordato che l'autorità amministrativa è di

principio vincolata agli esiti della procedura penale. L'insorgente è stato

condannato con sentenza cresciuta in giudicato per violazione aggravata alle norme

della circolazione giusta l'art. 90 cifra 2 LCStr, per cui non si poteva fare a

meno di revocargli la patente durante 3 mesi, minimo imposto dalla legge in

caso di infrazione grave.

G. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge

ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'applicazione di

una misura ragionevole, ovvero una revoca della licenza di condurre di un mese

ed un periodo di prova limitato a 6 o 12 mesi.

Il ricorrente

ripropone in sostanza le tesi sollevate innanzi all'istanza inferiore, ribadendo

in particolare che l’autorità cantonale ha violato il suo diritto di essere

sentito ed avrebbe dovuto rivedere autonomamente la fattispecie. Il che le

avrebbe permesso di stabilire che non vi è stata una messa in pericolo concreta

del traffico e un'infrazione grave suscettibili di giustificare una revoca

della patente di 3 mesi.

H. All'accoglimento

del ricorso si oppone il CO 2, riconfermandosi nella propria decisione e nelle

motivazioni ivi contenute.

Ad identica conclusione perviene la Sezione

della circolazione, con argomenti di cui si dirà all'occorrenza nei

considerandi seguenti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL

7.4.2.1).

1.2. La legittimazione attiva del ricorrente

è data dall'art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). Secondo la giurisprudenza federale, l'insorgente

conserva infatti un interesse legittimo all'annullamento

o alla modifica della decisione impugnata nonostante abbia già scontato la

revoca, poiché la sanzione e la sua iscrizione nel registro automatizzato delle

misure amministrative (ADMAS) creano un precedente che in caso di recidiva può

far scattare il cosiddetto sistema a cascata istituito dal nuovo diritto

entrato in vigore il 1° gennaio 2005 e incidere pesantemente sulla commisurazione

del provvedimento conseguente all'ultima infrazione commessa (STF 1C_74/2007

del 10 settembre 2007).

1.3. Il gravame, tempestivo (art. 10

LALCStr, 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso

sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv.

1 LPamm).

Considerandi

2.

A torto RI

1.

si duole di una violazione del suo diritto di essere sentito per non esser

stato convocato di persona presso l'Ufficio giuridico della Sezione della

circolazione (UGC) prima che fosse emanata la controversa decisione di revoca.

Il diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) garantisce la partecipazione del singolo ad

una procedura amministrativa o giudiziaria che lo concerne (DTF 117 Ib consid.

4b; Adelio Scolari, Diritto

amministrativo, parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 483), ma non

comporta l'obbligo per l'autorità di ascoltare oralmente le parti, essendo

sufficiente che esse possano far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF

125.

I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; Scolari, op. cit., n. 494).

Nel caso di specie, l'8 maggio 2008 l'UGC ha

avvisato il ricorrente della possibile adozione di una misura amministrativa,

invitandolo a prendere posizione in merito. RI 1 ha risposto per iscritto il 14

maggio seguente, annotando tra l'altro di non aver messo concretamente in

pericolo la sicurezza stradale, di avere un'ottima reputazione quale conducente

di veicoli a motore e di aver bisogno della patente sia per lavoro, sia per

visitare la madre ormai anziana. Il ricorrente ha insomma potuto difendersi al

meglio ed il suo diritto di essere sentito è stato ampiamente salvaguardato.

3.

Nelle sue

conclusioni RI 1 ha postulato innanzi tutto la riduzione ad un mese del periodo

di revoca. In secondo luogo, ha chiesto di abbreviargli il periodo di prova a

6-12 mesi, ovvero di modificare la durata del lasso di tempo entro il quale in

veste di conducente deve comportarsi correttamente per non incorrere nelle

penalità del sistema a cascata istituito dal nuovo diritto. Trattasi tuttavia

di una nuova domanda, mai avanzata e decisa in precedenza, che in quanto tale

risulta improponibile in questa sede (vedi art. 63 cpv. 2 LPamm).

Quand'anche

questo Tribunale la potesse ammettere, il ricorrente non ne trarrebbe comunque

alcun giovamento. L'8 ottobre 2005 RI 1 ha infatti sorpassato tre veicoli in corsa

usufruendo della corsia destra dell'autostrada, manovra considerata dalla giurisprudenza

come gravemente lesiva della sicurezza del traffico anche in assenza di una

messa in pericolo concreta (DTF 126 IV consid. 3 e rimandi). Non per nulla l’Obergericht

del canton __________, accertata la sussistenza del reato, lo ha qualificato

alla stregua di un'infrazione grave alle norme della circolazione giusta l'art.

90.

cifra 2 LCStr e la Sezione della circolazione, vincolata agli esiti della

procedura penale (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II

214.

consid. 3a), ha inflitto all'insorgente una revoca della licenza di

condurre di tre mesi (il minimo previsto dalla legge) in applicazione degli art.

16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr. Ne segue che una riduzione della revoca ad un mese non entra in

linea di conto. Nei casi previsti dall'art. 16c LCStr come quello

all'esame non è infatti possibile revocare la licenza di condurre per una

durata inferiore ai minimi legali fissati da detta disposizione, nemmeno in

presenza di circostanze particolari (DTF 132 II 234, consid. 2).

Stante la gravità del reato commesso, qualora

dovesse incappare in ulteriori trasgressioni alla guida di un veicolo a motore il

ricorrente rischia le seguenti sanzioni amministrative:

·

revoca della licenza di condurre di almeno un

mese in caso di infrazione lieve commessa entro due anni dalla scadenza della revoca

appena scontata;

·

revoca della licenza di condurre di almeno 4

mesi in caso di infrazione medio grave commessa entro due anni dalla scadenza della

revoca appena scontata;

·

revoca della licenza di condurre di almeno 12

mesi in caso di nuova infrazione grave commessa entro 5 anni dalla scadenza della

revoca appena scontata.

Questi provvedimenti e i termini che li

accompagnano sono fissati inderogabilmente dalla legge e non possono essere

modificate a discrezione dell'autorità amministrativa (vedi art. 16a

cpv. 2, 16b cpv. 2 lett. b e 16c cpv. 2 lett. c LCStr).

4.

Sulla

scorta di quanto precede, il ricorso va respinto.

La tassa

di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16a, 16b, 16c,

17, 90 LCStr; 10 LALCStr; 18, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giudizio di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster