52.2008.268
Revoca della licenza di condurre di 3 mesi per infrazione grave (sorpasso sulla destra in autostrada). La durata minima della revoca e del periodo di prova è fissata inderogabilmente dalla legge e non
22 ottobre 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2008.268
Data decisione, Autorità:
22.10.2008, TRAM
Titolo:
Revoca della licenza di condurre di 3 mesi per infrazione grave (sorpasso sulla destra in autostrada). La durata minima della revoca e del periodo di prova è fissata inderogabilmente dalla legge e non può quindi essere ridotta
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16c cpv. 1 let. a LCSTR
art. 16c cpv. 2 LCSTR
Incarto n.
52.2008.268
Lugano
22 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Damiano Bozzini
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 luglio 2008 di
RI 1
contro
la decisione 24 giugno 2008 (n. 3412) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
risoluzione 20 maggio 2008 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha
revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi;
viste le risposte:
- 2 settembre 2008 del
Consiglio di Stato;
- 9 settembre 2008 della
Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1, cittadino tedesco domiciliato a __________, è nato il 3 marzo 1950 ed
ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nell’aprile del 1970. Al
casellario della circolazione non risulta alcuna iscrizione a suo carico.
B. L’8 ottobre 2005, verso le ore 12.20, RI 1 stava viaggiando sulla
A1 in direzione di Berna, allorquando è stato fermato a __________ da una
pattuglia della polizia cantonale di __________ che l'ha posto in
contravvenzione per aver superato sulla destra tre automobili. La manovra è
stata effettuata in territorio di __________ alla guida della vettura
“Mercedes” targata __________, con uno spostamento dalla corsia di sorpasso a
quella normale di marcia.
C. A seguito dell'accaduto,
il 23 gennaio 2006 il Bezirksamt di __________ ha condannato RI 1 al pagamento
di una multa di fr. 500.-, oltre a spese e a tassa di giustizia, per violazione
degli art. 35 cpv. 1 e 90 cifra 2 della legge federale sulla circolazione
stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 36 cpv. 5 dell'ordinanza
sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11).
Il Bezirksgericht di __________, con
giudizio 27 aprile 2007, e in seguito l’Obergericht del canton __________, con
sentenza 30 gennaio 2008, hanno confermato la pena irrogata, respingendo i
gravami contro di essa presentati dal multato. La decisione dell'ultima istanza
di ricorso cantonale è regolarmente passata in giudicato.
D. Preso atto
delle menzionate conclusioni penali, in data 20 maggio 2008 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza
di condurre di RI 1 per la durata di 3 mesi (dal 23 giugno 2008 al 22 settembre
2008), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle
categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art.
16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr, così come
dell'art. 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre
1976 (OAC; RS 741.51).
E. Il 4 giugno 2008 il legale di RI 1 ha impugnato tale decisione davanti
al Consiglio di Stato onde ottenerne l'annullamento, lamentando in particolare
una violazione del diritto di essere sentito ed una valutazione errata dell’infrazione
dal profilo della sua gravità.
Lo stesso giorno
il ricorrente ha tuttavia inviato la sua licenza di condurre alla Sezione della
circolazione, in modo da scontare i 3 mesi di revoca inflittigli. Conseguentemente
al deposito della patente, con risoluzione 10 giugno 2008 la Sezione della
circolazione ha modificato il periodo di revoca, fissandolo dal 5 giugno 2008
al 4 settembre 2008. Questa decisione non è stata oggetto di alcuna
rimostranza.
F. Con giudizio 24 giugno 2008 il Consiglio di Stato ha confermato
il provvedimento originario di revoca.
L'autorità di
ricorso di prime cure ha escluso che il diritto di essere sentito del ricorrente
fosse stato violato, dato che la Sezione della circolazione gli aveva dato la
possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e che l'interessato
aveva fatto ampio uso di questa prerogativa.
Quanto all'importanza
del reato commesso, il Governo ha ricordato che l'autorità amministrativa è di
principio vincolata agli esiti della procedura penale. L'insorgente è stato
condannato con sentenza cresciuta in giudicato per violazione aggravata alle norme
della circolazione giusta l'art. 90 cifra 2 LCStr, per cui non si poteva fare a
meno di revocargli la patente durante 3 mesi, minimo imposto dalla legge in
caso di infrazione grave.
G. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'applicazione di
una misura ragionevole, ovvero una revoca della licenza di condurre di un mese
ed un periodo di prova limitato a 6 o 12 mesi.
Il ricorrente
ripropone in sostanza le tesi sollevate innanzi all'istanza inferiore, ribadendo
in particolare che l’autorità cantonale ha violato il suo diritto di essere
sentito ed avrebbe dovuto rivedere autonomamente la fattispecie. Il che le
avrebbe permesso di stabilire che non vi è stata una messa in pericolo concreta
del traffico e un'infrazione grave suscettibili di giustificare una revoca
della patente di 3 mesi.
H. All'accoglimento
del ricorso si oppone il CO 2, riconfermandosi nella propria decisione e nelle
motivazioni ivi contenute.
Ad identica conclusione perviene la Sezione
della circolazione, con argomenti di cui si dirà all'occorrenza nei
considerandi seguenti.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall’art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
7.4.2.1).
1.2. La legittimazione attiva del ricorrente
è data dall'art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). Secondo la giurisprudenza federale, l'insorgente
conserva infatti un interesse legittimo all'annullamento
o alla modifica della decisione impugnata nonostante abbia già scontato la
revoca, poiché la sanzione e la sua iscrizione nel registro automatizzato delle
misure amministrative (ADMAS) creano un precedente che in caso di recidiva può
far scattare il cosiddetto sistema a cascata istituito dal nuovo diritto
entrato in vigore il 1° gennaio 2005 e incidere pesantemente sulla commisurazione
del provvedimento conseguente all'ultima infrazione commessa (STF 1C_74/2007
del 10 settembre 2007).
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 10
LALCStr, 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv.
1 LPamm).
Considerandi
2.
A torto RI
1.
si duole di una violazione del suo diritto di essere sentito per non esser
stato convocato di persona presso l'Ufficio giuridico della Sezione della
circolazione (UGC) prima che fosse emanata la controversa decisione di revoca.
Il diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) garantisce la partecipazione del singolo ad
una procedura amministrativa o giudiziaria che lo concerne (DTF 117 Ib consid.
4b; Adelio Scolari, Diritto
amministrativo, parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 483), ma non
comporta l'obbligo per l'autorità di ascoltare oralmente le parti, essendo
sufficiente che esse possano far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF
125.
I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; Scolari, op. cit., n. 494).
Nel caso di specie, l'8 maggio 2008 l'UGC ha
avvisato il ricorrente della possibile adozione di una misura amministrativa,
invitandolo a prendere posizione in merito. RI 1 ha risposto per iscritto il 14
maggio seguente, annotando tra l'altro di non aver messo concretamente in
pericolo la sicurezza stradale, di avere un'ottima reputazione quale conducente
di veicoli a motore e di aver bisogno della patente sia per lavoro, sia per
visitare la madre ormai anziana. Il ricorrente ha insomma potuto difendersi al
meglio ed il suo diritto di essere sentito è stato ampiamente salvaguardato.
3.
Nelle sue
conclusioni RI 1 ha postulato innanzi tutto la riduzione ad un mese del periodo
di revoca. In secondo luogo, ha chiesto di abbreviargli il periodo di prova a
6-12 mesi, ovvero di modificare la durata del lasso di tempo entro il quale in
veste di conducente deve comportarsi correttamente per non incorrere nelle
penalità del sistema a cascata istituito dal nuovo diritto. Trattasi tuttavia
di una nuova domanda, mai avanzata e decisa in precedenza, che in quanto tale
risulta improponibile in questa sede (vedi art. 63 cpv. 2 LPamm).
Quand'anche
questo Tribunale la potesse ammettere, il ricorrente non ne trarrebbe comunque
alcun giovamento. L'8 ottobre 2005 RI 1 ha infatti sorpassato tre veicoli in corsa
usufruendo della corsia destra dell'autostrada, manovra considerata dalla giurisprudenza
come gravemente lesiva della sicurezza del traffico anche in assenza di una
messa in pericolo concreta (DTF 126 IV consid. 3 e rimandi). Non per nulla l’Obergericht
del canton __________, accertata la sussistenza del reato, lo ha qualificato
alla stregua di un'infrazione grave alle norme della circolazione giusta l'art.
90.
cifra 2 LCStr e la Sezione della circolazione, vincolata agli esiti della
procedura penale (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II
214.
consid. 3a), ha inflitto all'insorgente una revoca della licenza di
condurre di tre mesi (il minimo previsto dalla legge) in applicazione degli art.
16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr. Ne segue che una riduzione della revoca ad un mese non entra in
linea di conto. Nei casi previsti dall'art. 16c LCStr come quello
all'esame non è infatti possibile revocare la licenza di condurre per una
durata inferiore ai minimi legali fissati da detta disposizione, nemmeno in
presenza di circostanze particolari (DTF 132 II 234, consid. 2).
Stante la gravità del reato commesso, qualora
dovesse incappare in ulteriori trasgressioni alla guida di un veicolo a motore il
ricorrente rischia le seguenti sanzioni amministrative:
·
revoca della licenza di condurre di almeno un
mese in caso di infrazione lieve commessa entro due anni dalla scadenza della revoca
appena scontata;
·
revoca della licenza di condurre di almeno 4
mesi in caso di infrazione medio grave commessa entro due anni dalla scadenza della
revoca appena scontata;
·
revoca della licenza di condurre di almeno 12
mesi in caso di nuova infrazione grave commessa entro 5 anni dalla scadenza della
revoca appena scontata.
Questi provvedimenti e i termini che li
accompagnano sono fissati inderogabilmente dalla legge e non possono essere
modificate a discrezione dell'autorità amministrativa (vedi art. 16a
cpv. 2, 16b cpv. 2 lett. b e 16c cpv. 2 lett. c LCStr).
4.
Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso va respinto.
La tassa
di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28
LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 16a, 16b, 16c,
17, 90 LCStr; 10 LALCStr; 18, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giudizio di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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