52.2008.271
Rinnovo di un permesso di dimora CE/AELS
27 ottobre 2008Italiano21 min
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Numero d'incarto:
52.2008.271
Data decisione, Autorità:
27.10.2008, TRAM
Titolo:
Rinnovo di un permesso di dimora CE/AELS
LAVORO
PERMESSO CE O AELS
PERMESSO DI DIMORA
RINNOVO
art. 6 ALC
art. 24 ALC ALL1
art. 8 CEDU
art. 16 OLCP
Incarto n.
52.2008.271
Lugano
27 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Matteo
Cassina e Damiano Bozzini
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 luglio 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la risoluzione 2 luglio 2008 (n. 3589) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione con cui il 6 maggio 2008 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, gli ha negato il rilascio di un'autorizzazione
di domicilio CE/AELS e non gli ha rinnovato nel contempo il suo permesso di dimora
CE/AELS;
viste le risposte:
- 31 luglio 2008 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 19 agosto 2008 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente
RI 1 (1973), cittadino italiano, ha vissuto in Svizzera dalla nascita al 1986 e
dal 1993 al 1998. Durante quest'ultimo soggiorno, egli è stato a carico
dell'assistenza pubblica per un totale di fr. 14'948.–. Il 24 giugno 2002, egli
è rientrato nel nostro paese e l'11 luglio 2003 ha ottenuto un permesso di dimora CE/AELS senza attività lucrativa, valido fino al 23 giugno
2004, dopo che sua madre A__________ (1947), cittadina italiana e domiciliata
nel nostro paese, aveva dichiarato di garantire finanziariamente per il figlio.
All'interessato è stato in seguito rinnovato il permesso fino al 23 giugno 2007
previa sottoscrizione, il 18 giugno 2004, di un'identica garanzia. Il 27 giugno
2005, l'Ufficio AI ha riconosciuto RI 1 invalido al 100% a partire dal 1°
agosto 2004, in quanto affetto da schizofrenia paranoide. Egli ha pure chiesto il
versamento di prestazioni complementari all'AI.
B. Il 6 maggio
2008, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni ha deciso di non rilasciare a RI 1 un'autorizzazione di domicilio, non
rinnovandogli nel contempo il permesso di dimora CE/AELS.
In sostanza, l'autorità dipartimentale ha
rilevato che l'interessato, facendo richiesta anche di una prestazione
complementare AI, dimostrava di non disporre di mezzi finanziari sufficienti
per risiedere in Svizzera e che senza una garanzia fornita da una terza persona
non vi era più motivo che egli continuasse a soggiornare nel nostro paese. Gli
ha quindi fissato un termine con scadenza il 15 giugno successivo per lasciare
il territorio elvetico.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 4 e 16 della legge federale concernente la dimora e il domicilio
degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS; CS I 117), 2 e 24
Allegato 1 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la
Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle
persone (ALC; RS 0.142.112.681), e degli art. 16 e 23 dell'ordinanza federale sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203).
C. Con
giudizio 2 luglio 2008, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta
decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Dopo avere ribadito i motivi addotti dal
dipartimento, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il ricorrente, benché
malato, non fosse in una situazione tale da doverlo considerare dipendente
dalla madre, ragione per cui non poteva invocare l'art. 8 della convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU; RS 0.101), che garantisce il rispetto della vita privata e
familiare. Il Governo ha considerato la decisione impugnata conforme al
principio della proporzionalità ed esigibile il suo rientro in Italia.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del
proprio permesso di dimora CE/AELS.
Il ricorrente sostiene che la prestazione
complementare AI non può essere considerata alla stregua di una prestazione
assistenziale, motivo per cui non può comportare la revoca del permesso ai
sensi dell'ALC. Critica inoltre il Consiglio di Stato per non avere tenuto
conto, dal profilo dell'applicazione dell'art. 8 CEDU, che i suoi problemi di
salute sono irreversibili e che a causa degli stessi deve dipendere dalla madre.
Per gli stessi motivi, ritiene inesigibile il suo rientro in Italia.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ed il
Consiglio di Stato, con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26
marzo 1931 (LDDS) è stata abrogata con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008,
della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20;
cfr. cifra I dell'Allegato all'art. 125 LStr). Ritenuto però che la domanda di
rilascio di
un'autorizzazione di
domicilio, subordinatamente, di rinnovo del permesso di dimora, da cui trae origine la causa in esame, è stata presentata prima
dell'entrata in vigore della LStr, conformemente alla disposizione
transitoria enunciata all'art. 126 LStr e nella misura in cui il diritto
interno fosse applicabile alla presente fattispecie, la medesima dovrà essere
esaminata sotto il profilo della LDDS (STF 2C_594/2007, del 1° febbraio 2008,
consid. 1.2).
1.2. Ferma questa premessa, in materia di
diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale giusta l'art. 10 lett.
a della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone
straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1).
1.3. Il ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le
decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto
all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del
diritto federale o di un trattato internazionale come prevede l'art. 83 lett. c
n. 2 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110;
cfr. DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.4. In questa sede il ricorrente non chiede
più di essere posto al beneficio di un'autorizzazione di domicilio, ma postula
il rinnovo del suo permesso di dimora CE/AELS. Occorre dunque esaminare se il
ricorso in materia di diritto pubblico sia ricevibile sotto questo profilo.
L'ALC si rivolge ai cittadini elvetici e a
quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro
diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire
la prestazione di servizi negli Stati contraenti, stabilendo norme che, in
linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (v. art. 1
ALC). In linea di principio, RI 1 può prevalersi del menzionato accordo
bilaterale per chiedere un permesso di soggiorno in virtù delle disposizioni
dell'ALC, in quanto è cittadino italiano ed è titolare di un passaporto valido.
Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale
federale mediante un ricorso in materia di diritto pubblico, la competenza di
questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.
1.5. Non vi è per contro alcuna norma di
diritto interno che conferisce al qui ricorrente un diritto al rinnovo del suo
permesso di dimora.
1.6. Ci si può invece chiedere se il
ricorrente possa prevalersi anche dell'art. 8 CEDU per continuare a soggiornare
in Svizzera.
Lo straniero può, a seconda delle
circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare
garantito dall'art. 8 CEDU. Affinché tale norma sia applicabile, occorre
tuttavia che tra lo straniero che domanda il rilascio o il rinnovo di un permesso
di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di
risiedere in Svizzera (cittadino elvetico o straniero titolare di un permesso
di domicilio) esista una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta
(DTF 122 II 5 consid. e; 119 Ib 93 consid. 1b). Ora, le relazioni familiari
protette dall'art. 8 CEDU sono innanzitutto quelle tra coniugi e quelle tra
genitori e figli minorenni che vivono in comunione domestica. Trattandosi di
persone che non fanno parte del nucleo familiare vero e proprio e con le quali
non vi è (più), di regola, una comunione domestica, vi è una relazione
familiare protetta quando lo straniero che domanda un permesso di soggiorno si
trova nei confronti del familiare che risiede in Svizzera in un rapporto così
stretto che si deve parlare di un vero e proprio rapporto di dipendenza. Una
tale relazione può risultare dalla necessità di specifiche cure o da un bisogno
di assistenza come, ad esempio, in caso di handicap fisico o psichico oppure in
caso di grave malattia; trattandosi di persone anziane, vi è un tale rapporto
quando le stesse non possono più vivere in modo indipendente o necessitano di
cure a causa della loro età (DTF 120 Ib 261 consid. 1e). In mancanza di un tale
rapporto di dipendenza, il rifiuto dell'autorizzazione non lede l'art. 8 CEDU e
il ricorso in materia di diritto pubblico è irricevibile (DTF 120 Ib 260
consid. 1d; 115 Ib 4 consid. 2).
In concreto, il primo presupposto per poter
invocare l'art. 8 CEDU è dato, perché la madre dell'insorgente, A__________, è
titolare di un permesso di domicilio. Tenuto conto che, da quando è rientrato
in Svizzera nel 2002, l'insorgente vive presso la medesima nell'abitazione di
via __________ a __________, si può senz'altro ritenere che tra di loro esiste
una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta.
Rimane da vagliare se il ricorrente si trovi
in uno stato di dipendenza dalla madre nel senso descritto in precedenza. Ora,
è incontestato che RI 1 è affetto da un grave disturbo psichico. Infatti, dal
certificato della dr.ssa med. __________ 28 maggio 2008, da egli versato agli
atti dinnanzi al Consiglio di Stato (doc. D), risulta quanto segue:
"Ho in cura
il paziente dall'agosto del 2003 per una schizofrenia paranoide (ICD 10 F20.0).
Il paziente continua ad essere seguito da me a livello psichiatrico ambulatoriale.
Non ha necessitato durante gli ultimi anni di alcuna degenza ospedaliera
stazionaria. Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un'evoluzione della
patologia di base con prevalenza di sintomi negativi della schizofrenia con
ritiro in sé, apatia, inaffettività, abulia. Non siamo mai riusciti ad inserire
il paziente in una qualunque attività lavorativa protetta per le importanti
condotte di evitamento da lui poste in atto con chiusura in sé (a casa). Vi è
un legame simbiotico con la madre che rappresenta per il paziente l'unica
persona di riferimento di cui gode piena fiducia. Il paziente ha anche una
sorella affetta da problemi psichiatrici importanti in Italia; non ha più
contatti con il padre da anni; l'altro fratello del paziente risiede in
Svizzera. Il paziente è al beneficio di una terapia psichiatrica ambulatoriale
con colloqui di sostegno e riceve una terapia con Zyprexa 15mg cpr 1-0-1;
Entumin cpr 0-0-1; Zoldorm cpr 1 alla notte".
Considerato lo stato psichico attuale
dell'insorgente, si può ammettere che egli necessiti di particolari cure e che
si trovi pertanto in uno stato di dipendenza dalla madre. Non porta a diversa
conclusione il fatto che egli soffra di problemi psichici almeno dal 1997
(emotivamente instabile, depressione psicologica, con difficoltà a livello di
relazioni interpersonali sia d'inserimento sociale sia per quello che riguardava
le modalità di gestire la propria vita in modo autonomo) e che gli stessi,
secondo il Consiglio di Stato (risoluzione governativa, consid. I pag. 8), non
gli avevano impedito di lavorare e di risiedere successivamente in Italia dal
1998 al 2002. Il certificato medico testé citato precisa infatti che negli
ultimi anni si è assistito a un'evoluzione della patologia di base, che ha
comportato un significativo peggioramento delle sue condizioni di salute.
In siffatte circostanze, l'insorgente può di
conseguenza richiamarsi all'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo del
proprio permesso di dimora.
1.7. Il gravame in oggetto, tempestivo giusta
l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria.
2. 2.1. Per
quanto attiene ai lavoratori salariati e ai loro familiari, la mancanza di
mezzi finanziari (sufficienti) non costituisce di per sé un motivo valido per
ordinare delle misure d'allontanamento. Queste persone non possono essere
espulse o rimpatriate, perché un simile provvedimento costituirebbe una misura
di carattere economico, non compresa tra quelle suscettibili di garantire
l'ordine o la sicurezza pubblici (cfr. art. 2 cpv. 2 della direttiva
64/221/CEE), nonché per il fatto che il lavoratore e i suoi familiari godono
degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori nazionali e quindi hanno
di principio il diritto di percepire prestazioni assistenziali (art. 9 Allegato
Fatti
I ALC; cfr. STF 2A.513/2002 del 27 febbraio 2003, consid. 4, e la
giurisprudenza ivi citata). Ora, per essere riconosciuto lavoratore ai sensi
dell'ALC, il cittadino comunitario all'effettiva ricerca di un impiego deve
reperire un'attività lucrativa entro un termine ragionevole, di regola sei
mesi. Ne consegue che il diritto di soggiorno per cercare lavoro non può essere
invocato per diversi anni da una persona che non ha alcuna prospettiva di
lavoro (cfr. STA 52.2006.96 del 3 luglio 2006, consid. 2.1 e rif. giurisprudenziali).
Il diritto di continuare a risiedere in
Svizzera previsto dal menzionato accordo sulla libera circolazione delle
persone non è riservato soltanto alle persone che dispongono della qualifica di
lavoratori. L'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC prescrive infatti che i cittadini di
una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno in linea di principio
il diritto a rimanere sul territorio di un'altra parte contraente anche dopo
aver cessato la loro attività economica. A questo proposito fanno stato, oltre
alla prassi della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia, anche
il regolamento CEE n. 1251/70 (per i lavoratori dipendenti) e la direttiva
75/34/CEE (per gli indipendenti). Da entrambe queste regolamentazioni emerge
che hanno il diritto a rimanere in Svizzera al termine della loro attività
lucrativa segnatamente i cittadini comunitari che hanno maturato il diritto
alla pensione e quelli colpiti da inabilità permanente al lavoro (cfr. art. 2
cpv. 1 lett. a e b del suddetto regolamento e della suddetta direttiva CEE). Bisogna
comunque precisare che ai cittadini di una parte contraente che non svolgono
un'attività economica è garantito il diritto di soggiornare nel territorio
dell’altra parte contraente solo se dimostrano di disporre, per sé e per i
membri della propria famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover
ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione
malattia che copra tutti i rischi (art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I ALC).
Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi
finanziari di cui dispongono un cittadino della CE o dell’AELS e i suoi
familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni
d’assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari,
tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS
sull’impostazione e sul calcolo dell’aiuto sociale. Il cpv. 2 della medesima
norma sancisce invece che i mezzi finanziari a disposizione di un cittadino
della CE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono
considerati sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente
svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni
complementari giusta la legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni
complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(LPC; RS 831.30).
In questo senso, l'art. 23 cpv. 1 OLCP prevede
che i permessi per dimoranti temporanei, di dimora ordinari e i permessi per
frontalieri CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono
più adempite le condizioni per il loro rilascio.
2.2. RI 1 è tornato in Svizzera nell'estate
del 2002, chiedendo il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno per svolgere
un'attività lucrativa; attività che però non è riuscito a reperire. L'11 luglio
2003 il dipartimento ha comunque deciso di rilasciargli, successivamente rinnovargli,
un permesso di dimora CE/AELS senza attività lucrativa, e questo soltanto
perché sua madre aveva fornito garanzie finanziarie e di sostentamento a suo
favore, allo scopo di evitare che egli cadesse nuovamente a carico dell'assistenza
pubblica, come era successo durante il suo precedente soggiorno nel nostro
paese (v. domanda 28 aprile 2003 dell'allora patrocinatore del ricorrente
all'Ufficio stranieri di Locarno e la nota interna dipartimentale del 29 aprile
2003). Il 27 giugno 2005, l'insorgente è stato poi riconosciuto invalido al
100%, ciò che gli ha permesso di beneficiare, con effetto retroattivo dal
1°agosto 2004, di una rendita AI intera. Ritenuto però che la rendita in parola
era insufficiente per potersi mantenere autonomamente, egli ha pure chiesto e
ottenuto la prestazione complementare all'AI. Nonostante il 7 novembre 2005 l'autorità dipartimentale lo avesse avvertito che la richiesta avrebbe comportato la revoca del
permesso, l'insorgente non ha ritirato la domanda.
2.3. Innanzitutto bisogna considerare che, non
essendo stato in grado di procacciarsi un'attività lucrativa entro un termine
ragionevole, RI 1 non può essere considerato quale lavoratore ai sensi dell'ALC,
motivo per cui i principi relativi a questa categoria di persone non sono
applicabili nel presente caso.
Occorre quindi verificare se il ricorrente
possa conservare il permesso di dimora CE/AELS, rilasciatogli a suo tempo sulla
base degli art. 24 Allegato I ALC e 16 OLCP, quale persona senza attività
lucrativa.
A questo proposito l'insorgente sostiene che
la prestazione complementare garantitagli dall'AI gli consente di disporre di
sufficienti mezzi finanziari per poter continuare a risiedere in Svizzera. La
stessa sarebbe inoltre di natura assicurativa, e non assistenziale, per cui il
Considerandi
suo percepimento non potrebbe comportare la revoca del permesso ottenuto sulla
base dell'ALC.
Sennonché, ai fini del presente giudizio, la
qualifica giuridica attribuibile a detta prestazione è del tutto irrilevante.
Determinante è invece la circostanza che, disponendo
del diritto di beneficiare di una simile rendita complementare, il ricorrente
dimostra di non adempiere i requisiti finanziari minimi stabiliti dall'art. 16
cpv. 2 OLCP per le persone straniere senza attività lucrativa. Dall'inserto di
causa risulta infatti che la sua rendita AI di base ammonta a fr. 538.– mensili
(v. rapporto informativo 2 luglio 2007 della Polizia cantonale all'Ufficio
stranieri). Importo, questo, ben al di sotto della soglia del minimo vitale
che, secondo la tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del
diritto esecutivo, è attualmente di fr. 1'100.– per una persona sola.
Del resto, già nelle dichiarazioni di
garanzia finanziaria e di sostentamento del 28 aprile 2003 e 18 giugno 2004, RI
1.
era stato avvertito delle condizioni che doveva adempiere per poter conservare
il permesso, sottoscrivendo quanto segue:
"La persona
straniera dichiara di essere a conoscenza che dal momento in cui la garanzia
sottoscritta venisse meno e non potrà più dimostrare di disporre di mezzi finanziari
sufficienti, se dovesse chiedere prestazioni alla pubblica assistenza o
sollecitare un contributo alle prestazioni complementari, il permesso di
soggiorno in Svizzera potrà essere revocato (art. 23 OLCP)".
Dal canto suo, sua madre A__________, fornendo
le garanzie necessarie al sostentamento del figlio, aveva dichiarato:
"Prendo atto
che un permesso di soggiorno senza l'esercizio di un'attività lucrativa in
Svizzera può essere concesso e mantenuto se la persona straniera dispone di
mezzi finanziari sufficienti i quali devono corrispondere ad un importo
superiore a quello che in Svizzera dà diritto a percepire le prestazioni complementari
(art. 24 Allegato I e art. 16 OLCP)".
A torto quindi l'insorgente sostiene che il
fatto di percepire delle prestazioni complementari dall'AI non possa comportare
la perdita del permesso ottenuto sulla base degli art. 24 Allegato I ALC e 16
OLCP.
Ne discende che egli non può pretendere di
conservare, sulla base dell'ALC, il permesso rilasciatogli a suo tempo.
3.
3.1.
Occorre ora esaminare se il ricorrente possa ottenere il rinnovo della propria autorizzazione
di soggiorno in virtù dell'art. 8 CEDU.
Il diritto al rispetto della vita privata e
familiare garantito dall'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza
nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta la cifra 2 di tale
disposizione se tale ingerenza è prevista dalla legge e costituisce una misura
che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine
pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la
protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui.
Sapere quindi se un permesso di soggiorno
vada rilasciato o rinnovato in base all'art. 8 CEDU, va vagliato effettuando
una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare,
è nell'ambito di questa ponderazione che dev'essere attentamente esaminato se,
nel caso concreto, se vi è il rischio che il ricorrente, rimanendo in Svizzera,
chieda prestazioni assistenziali. È anche in tale ambito che dev'essere
accuratamente appurato se egli possa tornare a vivere in Italia, ossia se in
tale paese risiedono parenti o familiari con cui intrattiene strette relazioni
e che potrebbero prendersi cura di lui, accogliendolo presso di loro o trovando
una struttura adatta alle sue necessità (DTF 122 II 1 consid. 2 e rinvii).
3.2
Come rilevato in precedenza, RI 1 non dispone
di mezzi finanziari sufficienti per mantenersi in Svizzera e deve pertanto fare
capo a una garanzia finanziaria dei propri famigliari oppure alla prestazione
complementare alla sua rendita AI. In caso contrario, egli sarebbe con tutta
evidenza a carico dell'assistenza pubblica.
D'altra parte però, appare dubbio che le attuali
condizioni personali e di salute dell'insorgente permettano di allontanarlo
dalla Svizzera, tenuto conto in particolare del legame con la madre definito
come "simbiotico" dalla psichiatra presso cui egli è attualmente in
cura, anche se non è dato di saperne di più in merito. Inoltre, dall'inserto di
causa, non emerge se vi siano altri parenti che possano occuparsi di lui in
Italia, accogliendolo o trovando una struttura adatta alle sue necessità, e se
la sua separazione dalla madre possa compromettere ulteriormente il suo già
fragile equilibrio psichico. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di
Stato, non si può in ogni caso pretendere che il ricorrente si trasferisca
presso la sorella __________ (1975), dato che la medesima soffre di analoghi problemi
psichici.
4.
In
siffatte circostanze, bisogna concludere che le prove agli atti si rivelano
insufficienti per potersi pronunciare nel merito della vertenza dal profilo dell'art.
8.
CEDU.
Gli atti vanno pertanto rinviati al
Consiglio di Stato, affinché provveda ad accertare nuovamente la fattispecie,
tenendo segnatamente conto, da una parte, dell'evoluzione della malattia di cui
soffre RI 1 e il suo rapporto con la madre, e, dall'altra, del fatto di sapere se
in Italia vi siano parenti che possano eventualmente occuparsi di lui, senza
che venga compromesso il suo equilibrio psichico.
5.
Il ricorso
va pertanto accolto e la risoluzione del Consiglio di Stato annullata. Visto
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo
Stato del Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente, in quanto assistito
da un consulente giuridico agente a titolo professionale, un'adeguata indennità
per ripetibili (art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l'ALC e l'Allegato I; gli art. 8 CEDU; 83 lett.
c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 1, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto come ai considerandi.
§. Di conseguenza:
1.1 la risoluzione 2
luglio 2008 (n. 3589) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2 gli atti sono
rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà
al ricorrente fr. 800.– a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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