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Decisione

52.2008.271

Rinnovo di un permesso di dimora CE/AELS

27 ottobre 2008Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I ALC; cfr. STF 2A.513/2002 del 27 febbraio 2003, consid. 4, e la

giurisprudenza ivi citata). Ora, per essere riconosciuto lavoratore ai sensi

dell'ALC, il cittadino comunitario all'effettiva ricerca di un impiego deve

reperire un'attività lucrativa entro un termine ragionevole, di regola sei

mesi. Ne consegue che il diritto di soggiorno per cercare lavoro non può essere

invocato per diversi anni da una persona che non ha alcuna prospettiva di

lavoro (cfr. STA 52.2006.96 del 3 luglio 2006, consid. 2.1 e rif. giurisprudenziali).

Il diritto di continuare a risiedere in

Svizzera previsto dal menzionato accordo sulla libera circolazione delle

persone non è riservato soltanto alle persone che dispongono della qualifica di

lavoratori. L'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC prescrive infatti che i cittadini di

una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno in linea di principio

il diritto a rimanere sul territorio di un'altra parte contraente anche dopo

aver cessato la loro attività economica. A questo proposito fanno stato, oltre

alla prassi della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia, anche

il regolamento CEE n. 1251/70 (per i lavoratori dipendenti) e la direttiva

75/34/CEE (per gli indipendenti). Da entrambe queste regolamentazioni emerge

che hanno il diritto a rimanere in Svizzera al termine della loro attività

lucrativa segnatamente i cittadini comunitari che hanno maturato il diritto

alla pensione e quelli colpiti da inabilità permanente al lavoro (cfr. art. 2

cpv. 1 lett. a e b del suddetto regolamento e della suddetta direttiva CEE). Bisogna

comunque precisare che ai cittadini di una parte contraente che non svolgono

un'attività economica è garantito il diritto di soggiornare nel territorio

dell’altra parte contraente solo se dimostrano di disporre, per sé e per i

membri della propria famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover

ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno e di un'assicurazione

malattia che copra tutti i rischi (art. 6 ALC e 24 cpv. 1 Allegato I ALC).

Secondo l'art. 16 cpv. 1 OLCP, i mezzi

finanziari di cui dispongono un cittadino della CE o dell’AELS e i suoi

familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni

d’assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari,

tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS

sull’impostazione e sul calcolo dell’aiuto sociale. Il cpv. 2 della medesima

norma sancisce invece che i mezzi finanziari a disposizione di un cittadino

della CE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono

considerati sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente

svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni

complementari giusta la legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni

complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(LPC; RS 831.30).

In questo senso, l'art. 23 cpv. 1 OLCP prevede

che i permessi per dimoranti temporanei, di dimora ordinari e i permessi per

frontalieri CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono

più adempite le condizioni per il loro rilascio.

2.2. RI 1 è tornato in Svizzera nell'estate

del 2002, chiedendo il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno per svolgere

un'attività lucrativa; attività che però non è riuscito a reperire. L'11 luglio

2003 il dipartimento ha comunque deciso di rilasciargli, successivamente rinnovargli,

un permesso di dimora CE/AELS senza attività lucrativa, e questo soltanto

perché sua madre aveva fornito garanzie finanziarie e di sostentamento a suo

favore, allo scopo di evitare che egli cadesse nuovamente a carico dell'assistenza

pubblica, come era successo durante il suo precedente soggiorno nel nostro

paese (v. domanda 28 aprile 2003 dell'allora patrocinatore del ricorrente

all'Ufficio stranieri di Locarno e la nota interna dipartimentale del 29 aprile

2003). Il 27 giugno 2005, l'insorgente è stato poi riconosciuto invalido al

100%, ciò che gli ha permesso di beneficiare, con effetto retroattivo dal

1°agosto 2004, di una rendita AI intera. Ritenuto però che la rendita in parola

era insufficiente per potersi mantenere autonomamente, egli ha pure chiesto e

ottenuto la prestazione complementare all'AI. Nonostante il 7 novembre 2005 l'autorità dipartimentale lo avesse avvertito che la richiesta avrebbe comportato la revoca del

permesso, l'insorgente non ha ritirato la domanda.

2.3. Innanzitutto bisogna considerare che, non

essendo stato in grado di procacciarsi un'attività lucrativa entro un termine

ragionevole, RI 1 non può essere considerato quale lavoratore ai sensi dell'ALC,

motivo per cui i principi relativi a questa categoria di persone non sono

applicabili nel presente caso.

Occorre quindi verificare se il ricorrente

possa conservare il permesso di dimora CE/AELS, rilasciatogli a suo tempo sulla

base degli art. 24 Allegato I ALC e 16 OLCP, quale persona senza attività

lucrativa.

A questo proposito l'insorgente sostiene che

la prestazione complementare garantitagli dall'AI gli consente di disporre di

sufficienti mezzi finanziari per poter continuare a risiedere in Svizzera. La

stessa sarebbe inoltre di natura assicurativa, e non assistenziale, per cui il

Considerandi

suo percepimento non potrebbe comportare la revoca del permesso ottenuto sulla

base dell'ALC.

Sennonché, ai fini del presente giudizio, la

qualifica giuridica attribuibile a detta prestazione è del tutto irrilevante.

Determinante è invece la circostanza che, disponendo

del diritto di beneficiare di una simile rendita complementare, il ricorrente

dimostra di non adempiere i requisiti finanziari minimi stabiliti dall'art. 16

cpv. 2 OLCP per le persone straniere senza attività lucrativa. Dall'inserto di

causa risulta infatti che la sua rendita AI di base ammonta a fr. 538.– mensili

(v. rapporto informativo 2 luglio 2007 della Polizia cantonale all'Ufficio

stranieri). Importo, questo, ben al di sotto della soglia del minimo vitale

che, secondo la tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del

diritto esecutivo, è attualmente di fr. 1'100.– per una persona sola.

Del resto, già nelle dichiarazioni di

garanzia finanziaria e di sostentamento del 28 aprile 2003 e 18 giugno 2004, RI

1.

era stato avvertito delle condizioni che doveva adempiere per poter conservare

il permesso, sottoscrivendo quanto segue:

"La persona

straniera dichiara di essere a conoscenza che dal momento in cui la garanzia

sottoscritta venisse meno e non potrà più dimostrare di disporre di mezzi finanziari

sufficienti, se dovesse chiedere prestazioni alla pubblica assistenza o

sollecitare un contributo alle prestazioni complementari, il permesso di

soggiorno in Svizzera potrà essere revocato (art. 23 OLCP)".

Dal canto suo, sua madre A__________, fornendo

le garanzie necessarie al sostentamento del figlio, aveva dichiarato:

"Prendo atto

che un permesso di soggiorno senza l'esercizio di un'attività lucrativa in

Svizzera può essere concesso e mantenuto se la persona straniera dispone di

mezzi finanziari sufficienti i quali devono corrispondere ad un importo

superiore a quello che in Svizzera dà diritto a percepire le prestazioni complementari

(art. 24 Allegato I e art. 16 OLCP)".

A torto quindi l'insorgente sostiene che il

fatto di percepire delle prestazioni complementari dall'AI non possa comportare

la perdita del permesso ottenuto sulla base degli art. 24 Allegato I ALC e 16

OLCP.

Ne discende che egli non può pretendere di

conservare, sulla base dell'ALC, il permesso rilasciatogli a suo tempo.

3.

3.1.

Occorre ora esaminare se il ricorrente possa ottenere il rinnovo della propria autorizzazione

di soggiorno in virtù dell'art. 8 CEDU.

Il diritto al rispetto della vita privata e

familiare garantito dall'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza

nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta la cifra 2 di tale

disposizione se tale ingerenza è prevista dalla legge e costituisce una misura

che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine

pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la

protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle

libertà altrui.

Sapere quindi se un permesso di soggiorno

vada rilasciato o rinnovato in base all'art. 8 CEDU, va vagliato effettuando

una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare,

è nell'ambito di questa ponderazione che dev'essere attentamente esaminato se,

nel caso concreto, se vi è il rischio che il ricorrente, rimanendo in Svizzera,

chieda prestazioni assistenziali. È anche in tale ambito che dev'essere

accuratamente appurato se egli possa tornare a vivere in Italia, ossia se in

tale paese risiedono parenti o familiari con cui intrattiene strette relazioni

e che potrebbero prendersi cura di lui, accogliendolo presso di loro o trovando

una struttura adatta alle sue necessità (DTF 122 II 1 consid. 2 e rinvii).

3.2

Come rilevato in precedenza, RI 1 non dispone

di mezzi finanziari sufficienti per mantenersi in Svizzera e deve pertanto fare

capo a una garanzia finanziaria dei propri famigliari oppure alla prestazione

complementare alla sua rendita AI. In caso contrario, egli sarebbe con tutta

evidenza a carico dell'assistenza pubblica.

D'altra parte però, appare dubbio che le attuali

condizioni personali e di salute dell'insorgente permettano di allontanarlo

dalla Svizzera, tenuto conto in particolare del legame con la madre definito

come "simbiotico" dalla psichiatra presso cui egli è attualmente in

cura, anche se non è dato di saperne di più in merito. Inoltre, dall'inserto di

causa, non emerge se vi siano altri parenti che possano occuparsi di lui in

Italia, accogliendolo o trovando una struttura adatta alle sue necessità, e se

la sua separazione dalla madre possa compromettere ulteriormente il suo già

fragile equilibrio psichico. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di

Stato, non si può in ogni caso pretendere che il ricorrente si trasferisca

presso la sorella __________ (1975), dato che la medesima soffre di analoghi problemi

psichici.

4.

In

siffatte circostanze, bisogna concludere che le prove agli atti si rivelano

insufficienti per potersi pronunciare nel merito della vertenza dal profilo dell'art.

8.

CEDU.

Gli atti vanno pertanto rinviati al

Consiglio di Stato, affinché provveda ad accertare nuovamente la fattispecie,

tenendo segnatamente conto, da una parte, dell'evoluzione della malattia di cui

soffre RI 1 e il suo rapporto con la madre, e, dall'altra, del fatto di sapere se

in Italia vi siano parenti che possano eventualmente occuparsi di lui, senza

che venga compromesso il suo equilibrio psichico.

5.

Il ricorso

va pertanto accolto e la risoluzione del Consiglio di Stato annullata. Visto

l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo

Stato del Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente, in quanto assistito

da un consulente giuridico agente a titolo professionale, un'adeguata indennità

per ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l'ALC e l'Allegato I; gli art. 8 CEDU; 83 lett.

c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 1, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto come ai considerandi.

§. Di conseguenza:

1.1 la risoluzione 2

luglio 2008 (n. 3589) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2 gli atti sono

rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà

al ricorrente fr. 800.– a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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