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Decisione

52.2008.277

Prostituzione. Effetto sospensivo

22 agosto 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i primi due mesi di quest'anno le camere siano state locate esclusivamente a giovani

donne straniere non accompagnate basta a fondare il sospetto che l'esercizio

pubblico sia utilizzato come postribolo annesso al locale notturno, del quale le

prostitute si servono per abbordare i clienti. Il sospetto è poi avvalorato

dalle indicazioni reperibili su Internet (__________), che magnificano la __________

di Melano come un luogo privilegiato per incontrare donne dai facili costumi.

L'ordine in contestazione appare legittimato

da indizi sufficienti.

Il fumus boni iuris è innegabilmente

dato. Resta evidentemente riservata ai ricorrenti la possibilità di dimostrare,

nell'ambito del giudizio di merito che il Consiglio di Stato è chiamato a

rendere, che l'ordine di sospendere l'esercizio della prostituzione è ingiustificato

perché le locatarie lavorano soltanto come ballerine nel locale notturno e non

utilizzano le camere anche per prostituirsi.

Prive di qualsiasi fondamento sono le

ulteriori eccezioni sollevate dai ricorrenti con riferimento alla libertà

economica costituzionalmente garantita. Il provvedimento censurato non

impedisce loro di utilizzare le camere conformemente alla destinazione abitativa

autorizzata (RDAT II-2000 n. 77 consid. 5). Non impone loro alcun obbligo

lesivo di tale libertà. In quanto gerenti dell'eser-cizio pubblico, essi hanno peraltro

il preciso dovere di vigilare e di adottare i provvedimenti necessari, affinché

lo stabilimento non venga utilizzato dalle locatarie come postribolo in palese

contrasto con la destinazione meramente abitativa autorizzata dalla licenza

edilizia. Tutto sommato si esige soltanto che i gerenti dell'esercizio pubblico

impediscano ad estranei di accedere alle camere.

Considerandi

Nemmeno l'eccezione di violazione del

diritto di essere sentito soccorre i ricorrenti. La gravità dell'abuso che

viene loro addebitato in qualità di perturbatori per comportamento giustifica

la rinuncia ad un preventivo contraddittorio (cfr. per analogia l'art. 45 cpv.

2.

del regolamento d'applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE;

RL 7.1.2.1.1; Scolari, op. cit.,

ad art. 42 LE, n. 1274).

4.2

Con l'ordine censurato il municipio ha

anche imposto ai ricorrenti di ripristinare immediatamente la destinazione

abitativa autorizzata con la licenza edilizia del 23 novembre 2004. Il Presidente

del Consiglio di Stato ha respinto la domanda dei ricorrenti di conferire l'effetto

sospensivo a questa ingiunzione, ritenendo che non si tratti di un vero e

proprio ordine di ripristino retto dall'art. 43 LE, ma soltanto di un

provvedimento speculare all'ordine di cessare l'esercizio della prostituzione.

La tesi merita di essere accreditata. Non si

può in effetti negare che l'ossequio dell'ordine di sospendere l'esercizio

della prostituzione nelle camere dell'esercizio pubblico avrà per effetto diretto

ed immediato il ripristino della destinazione abitativa autorizzata. Se si

considera l'ordine di ripristino dell'uso anteriore alla stregua di una

semplice conseguenza, priva di portata autonoma, del divieto di utilizzare l'esercizio

pubblico come postribolo, il diniego dell'effetto sospensivo non presta il

fianco a critiche nemmeno nella misura in cui è riferito a questo secondo

aspetto del provvedimento in contestazione. L'immediata esecutività dell'ordine

di ripristinare l'uso abitativo autorizzato non arreca peraltro alcun

pregiudizio ai ricorrenti, che per darvi seguito non devono adottare alcun

altro provvedimento all'infuori di quelli necessari per impedire che le camere

non vengano utilizzate come bordello. Provvedimenti, ai quali sono comunque

tenuti già quali gestori dell'esercizio pubblico.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste

a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 42, 43, 45 LE; 45 RLE; 3, 18, 21, 28,

47, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr.1'000.- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno

fr. 1'500.- al comune resistente a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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