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Decisione

52.2008.284

Approvazione di un progetto stradale volto ad eliminare le strozzature esistenti. Ripartizione delle competenze qualora il progetto comporti interventi espropriativi

19 febbraio 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

52.2008.284

Data decisione, Autorità:

19.02.2009, TRAM

Titolo:

Approvazione di un progetto stradale volto ad eliminare le strozzature esistenti. Ripartizione delle competenze qualora il progetto comporti interventi espropriativi

APPROVAZIONE PROGETTO

GARANZIA DELLA PROPRIETÀ

STRADE

LSTRADE

art. 7 LSTRADE

art. 10 LSTRADE

art. 17 LSTRADE

Incarto n.

52.2008.284

Lugano

19 febbraio

2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente,

Raffaello

Balerna, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 8 agosto 2008 di

RI 1

patrocinato da: PA 1

contro

la decisione 11 giugno 2008 (n. 3059) del Consiglio

di Stato, che ha approvato il progetto stradale concernente l'intervento di

miglioria previsto in località __________ del comune di ____________________;

vista la risposta 12 novembre 2008 del

Dipartimento del territorio, Sezione amministrativa immobiliare;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che in

applicazione delle nuove norme della legge sulla strade del 23 marzo 1983 (Lstr;

RL 7.2.1.2) entrate in vigore il 1° gennaio 2007, il 17 settembre 2007 l'Amministrazione

immobiliare e delle strade nazionali ha pubblicato per la durata di 30 giorni

il progetto stradale concernente le opere di correzione della __________ __________

- __________ in località __________, nel comune di __________;

che il

progetto interessa un tratto di strada rettilineo a mezzacosta della lunghezza

di 57 m e contempla un considerevole ampliamento della carreggiata (fino a +

2.05 m) volto a conferirle una larghezza complessiva di 5.65 m, oltre al

cordolo di 0.40 m; l'intervento consiste in sostanza nell'allargare la strada

verso valle in corrispondenza del mapp. __________, in modo da uniformare la

strettoia attualmente esistente con le porzioni viabili che precedono e seguono;

che all'intervento

si è opposto RI 1, proprietario dei mapp. __________ e __________, chiedendo in

pratica di attuare l'allargamento verso monte invece che a valle; tale

soluzione - pur coinvolgendo il suo mapp. __________ - sarebbe meno costosa,

non modificherebbe in maniera tangibile le peculiarità della strada comunque molto

sinuosa e soprattutto eviterebbe il sacrificio della vegetazione posta a dimora

sul confine N della pregiata part. __________;

che

l'opponente ha inoltre sollecitato la completazione delle tabelle

espropriative, carenti nell'indicazione della vegetazione da sopprimere e

dell'indennizzo offerto per questa posta di danno;

che con risoluzione 11 giugno 2008 resa in

forza dell'art. 23 Lstr il Consiglio di Stato ha approvato il progetto

stradale, respingendo nel contempo l'opposizione interposta dal proprietario

dei mapp. __________ e __________; evidenziato l'interesse pubblico dell'opera,

che comporta l'eliminazione di una strettoia migliorando la sicurezza della

strada cantonale e la fluidità del traffico, il Governo ha reputato che la scelta

di allargare la carrozzabile verso valle fosse idonea e ragionevole tenuto conto

della situazione esistente, caratterizzata dall'andamento rettilineo del

margine N dell'impianto viario e da quello irregolare del lato opposto;

che

avverso la predetta decisione governativa il soccombente è insorto dinanzi al

Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento;

che a mente del ricorrente, l'intervento non

è sorretto da un sufficiente interesse pubblico e viola manifestamente il

principio della proporzionalità, così come la garanzia della proprietà privata;

l'allargamento può essere infatti eseguito a costi inferiori verso la montagna,

senza pregiudicare la sicurezza della circolazione e intaccare un'area di

pregio come quella che costeggia il lato S della strada (mapp. __________),

sulla quale insistono diverse piante di considerevole valore botanico;

che l'insorgente censura inoltre

l'incompletezza della tabella di espropriazione, dalla quale non risultano le

piante che saranno effettivamente abbattute ed il loro valore, nonché

l'indennità offerta per l'estirpazione della siepe e la ricostruzione del muro;

che lo Stato ha proposto di respingere il

gravame, sottolineando in specie che l'intervento è sancito dal PR vigente e

che la soluzione prevista è senz'altro preferibile a quella affacciata dal ricorrente;

un allargamento verso monte modificherebbe il tracciato stradale in modo

pericoloso, imporrebbe una correzione dell'impianto di 100 m (anziché di 60

come previsto dal progetto) e comporterebbe un costo di costruzione di gran

lunga superiore (quasi il doppio) a quello della prospettata variante a valle;

che riguardo alla vegetazione da eliminare,

il Cantone ha ricordato che la questione è di competenza del Tribunale di espropriazione;

la parte del mapp. __________ espropriata definitivamente (67 mq) e quella

occupata in via temporanea (90 mq) sono in ogni modo esaustivamente illustrate

nei piani pubblicati e sono state demarcate sul terreno, oltre che documentate

fotograficamente;

considerato, in

diritto

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del

ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 25 Lstr e 43

della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm;

RL 3.3.1.1);

che il ricorso è dunque ricevibile in ordine

e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti

istruttori; la situazione dei luoghi e dell'oggetto del contendere emerge con

sufficiente chiarezza dalla numerosa documentazione fotografica e planimetrica

contenuta nell'incarto (art. 18 cpv. 1 LPamm);

che di principio qualsiasi attività

d'incidenza territoriale deve essere pianificata, in particolare gli impianti

del traffico (art. 75 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999, Cost., RS 101; 3 cpv. 3 lett. a della legge sulla pianificazione

del territorio del 22 giugno 1979, LPT, RS 700; 28 cpv. 2 lett. p della legge cantonale

di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23

maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1);

che attualmente gli obiettivi generali della

politica stradale cantonale si manifestano per il tramite del piano cantonale

dei trasporti (art. 7 cpv. 1 e 2 Lstr); la procedura di approvazione del progetto

stradale costituisce lo strumento per pianificare e realizzare in un unico

contesto le strade cantonali (art. 10 cpv. 1 Lstr), atteso che il sistema

bifase (piano generale - progetto definitivo) in vigore sino al 31 dicembre

2006 è stato volutamente abbandonato per privilegiare celerità e trasparenza

(vedi messaggio del Consiglio di Stato n. 5361 dell'11 febbraio 2003

Considerandi

concernente la legge sul coordinamento delle procedure e modifica della legge

edilizia cantonale, della legge sulle strade, della legge cantonale sulle

foreste e della legge sulle funi metalliche, cap. 6.3);

che il progetto stradale cantonale e, per quanto

necessario, i relativi atti espropriativi vengono pubblicati presso la

cancelleria del comune interessato per 30 giorni, durante i quali chiunque sia

titolare di un interesse legittimo può opporsi al progetto in quanto tale ed

agli interventi espropriativi eventualmente previsti, notificando all'occorrenza

pretese d'indennità, domande di ampliamento dell'esproprio e richieste di

modifica dei piani (art. 18 -21 Lstr);

che il Consiglio di Stato approva il

progetto stradale e si pronuncia simultaneamente sulle opposizioni (art. 23

cpv. 1 Lstr); contro le decisioni del Governo è dato ricorso al Tribunale

cantonale amministrativo, che statuisce con piena cognizione (art. 25 Lstr);

che la realizzazione di un'opera pubblica

per la quale è necessario acquisire in via espropriativa diritti di privati è

compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. soltanto

se si fonda su una base legale sufficiente, è giustificata da un interesse

pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (DTF 129 I

337.

consid. 4.1 e rinvii); quest'ultimo esige che le misure adottate dall'ente

pubblico siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che di fronte a

soluzioni diverse di pari qualità si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i

diritti dei privati (DTF 128 II 340 consid. 4);

che l'intervento avversato dal ricorrente si

inserisce nel contesto di un vasto piano di migliorie interessanti la strada

cantonale __________ - __________, volte ad eliminare le strettoie che attualmente

impediscono una fruibilità a doppio senso dell'impianto viario; nella misura in

cui la sistemazione della strozzatura esistente in corrispondenza del mapp. __________

di __________ favorisce la fluidità e la sicurezza generale del traffico non

v'è dubbio che essa è sorretta da un interesse pubblico sufficientemente

pronunciato per essere tutelato, anche se - una volta eseguito tutto il

complesso dei provvedimenti previsti - lungo il tracciato dell'arteria

cantonale dovesse sussistere qualche inconveniente dello stesso tipo (corsia

unica con difficoltà d'incrocio) come assevera RI 1;

che a ben guardare il ricorrente non

contesta tanto l'interesse pubblico dell'opera, che laddove contribuisce ad

accrescere la sicurezza della circolazione giova per finire anche ai suoi interessi

di utente certo della strada, quanto l'intenzione del Cantone di allargare la

carreggiata verso valle, invadendo il giardino del mapp. __________ piuttosto

che il lato opposto di montagna delimitato da un muro di sottoscarpa in pietra;

che le argomentazioni addotte dallo Stato

per giustificare l'ampliamento del campo stradale verso S sono tuttavia convincenti;

che la strozzatura esistente è provocata

dall'andamento irregolare del margine S dell'impianto, che in corrispondenza

del mapp. __________ restringe il campo stradale; ragioni d'ordine tecnico e di

logica, oltre che di buon senso, impongono che l'allargamento venga effettuato

a valle, in modo da uniformare il calibro della carreggiata con le porzioni

viabili che precedono e seguono, senza intaccare il versante dirimpetto che

presenta un andamento del tutto lineare;

che un intervento a settentrione significherebbe

inserire nel tracciato già tortuoso della strada cantonale un ulteriore

elemento di discontinuità e quindi anche di pericolo;

che la soluzione a monte auspicata dall'insorgente

imporrebbe inoltre la correzione della strada (con relativa demolizione e ricostruzione

dell'esistente muro in sasso di sottoscarpa) su una lunghezza di un centinaio

di metri, mentre il progetto approvato dal Consiglio di Stato comporta un

allargamento della carreggiata lungo soli 57.30 m dell'impianto viario;

che d'altra parte, la minor estensione dell'intervento

a valle incide favorevolmente sulle spese di costruzione, che secondo il

preventivo di progetto si assestano attorno a fr. 220'500.-; stando ai calcoli

attendibili esibiti dal Cantone in questa sede, attuare la proposta del

ricorrente costerebbe invece all'incirca 401'000.- fr., ovvero quasi il doppio;

che anche aggiungendo gli oneri espropriativi,

certamente inferiori per la variante a monte stante la natura boschiva della maggior

parte del terreno che occorrerebbe acquisire, dal punto di vista economico il progetto

cantonale risulterebbe comunque più vantaggioso;

che la ponderazione degli interessi in gioco

porta a concludere che l'interesse pubblico all'esecuzione dei lavori così come

impostati dallo Stato sulla scorta di plausibili motivazioni tecniche e

finanziarie prevale sull'interesse del privato al mantenimento di una striscia

del proprio giardino e delle piante ivi poste a dimora; per rapporto al

progetto approvato, gli svantaggi insiti nell'alternativa a monte perorata dall'insorgente

non consentono d'altronde di ravvisare nella fattispecie la disattenzione del

principio della proporzionalità invocata dall'insorgente;

che le restrizioni imposte al privato

possono infatti estendersi a tutto quanto esige, tanto dal profilo giuridico

che tecnico, una esecuzione adeguata delle opere pubbliche previste (DTF 105 Ib

187.

consid. 6a);

che per quanto attiene alla lamentata

incompletezza della tabella di espropriazione, tema sul quale il Consiglio di

Stato non ha speso una parola, giova ricordare che la nuova Lstr non ha solo unificato

la precedente procedura di piano generale e di progetto definitivo, ma ha anche

integrato nell'iter di approvazione del progetto stradale la fase di pubblicazione

degli atti, di notificazione delle pretese e di liquidazione delle

contestazioni prevista dalla legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr;

RL 7.3.1.1);

che al Consiglio di Stato è stata quindi

conferita anche la competenza di evadere tutte le questioni preliminari proprie

della procedura espropriativa (vedi gli art. 17-23 Lstr, specchio degli art. 20

segg. Lespr), mentre al Tribunale di espropriazione è rimasto unicamente il

compito di concedere all'occorrenza l'anticipata immissione in possesso dei

diritti espropriati e di gestire il procedimento di stima, stabilendo le

indennità espropriative sulla scorta delle sole pretese annunciate (cfr. art.

26.

Lstr; messaggio del Consiglio di Stato n. 5361 dell'11 febbraio 2003

concernente la legge sul coordinamento delle procedure e modifica della legge

edilizia cantonale, della legge sulle strade, della legge cantonale sulle

foreste e della legge sulle funi metalliche, commento all'art. 17; rapporto

parziale 2 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio del

23.

marzo 2006 sul messaggio del Consiglio di Stato n. 5361 dell'11 febbraio

2003, commento all'art. 26; sugli effetti dell'integrazione della fase di

opposizione propria della Lespr nella procedura di approvazione del progetto

stradale vedi anche Piermarco

Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, n. 1214 e 1217 segg., in particolare

1219);

che identico sistema è previsto dalla legge

federale sulle strade nazionali dell'8 marzo 1960 (LSN; RS 725.11), normativa alla

quale il legislatore ticinese - per sua stessa ammissione (vedi il messaggio ed

il rapporto dianzi citati) - si è ispirato per varare la recente riforma della

Lstr;

che giusta l'art. 17 cpv. 1 Lstr, il

Dipartimento presenta al Consiglio di Stato il progetto stradale accompagnato

dalla documentazione necessaria, tra cui una tabella d'espropriazione nella quale

siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i titolari

dei diritti espropriati, la natura di tali diritti, la qualità degli immobili e

la superficie oggetto dell'espropriazione; questi dati, unitamente alla posa di

picchetti e modine, hanno lo scopo di ragguagliare l'espropriato circa la

natura e l'estensione dei diritti espropriati e l'ubicazione dell'opera, dandogli

così modo di conoscere e considerare tutti gli elementi che concorrono a

formare la sua pretesa di indennità;

che il Governo deve esaminare se la

documentazione è completa e se è allestita secondo le prescrizioni; solo in tal

caso può autorizzare la pubblicazione del progetto (art. 17 cpv. 2 e 18 cpv. 1

Lstr), atteso che in presenza di atti carenti deve ordinarne la completazione;

che sulla scorta di quanto indicato in

precedenza, eventuali contestazioni circa la compiutezza degli atti pubblicati vanno

decise dal Consiglio di Stato;

che nel caso di specie la documentazione presentata

al Consiglio di Stato in vista della pubblicazione, segnatamente la tabella

d'espropriazione concernente il mapp. __________ del ricorrente, era lacunosa e

andava completata;

che nella tabella occorreva in particolare specificare

partitamente le singole piante destinata al sacrificio e l'indennità offerta

per ognuna, all'occorrenza previo esperimento di una perizia specialistica; a

ragione il ricorrente ha eccepito il difetto nell'ambito dell'opposizione

interposta contro il progetto;

che nella tabella non era invece necessario

indicare l'indennità per la ricostruzione del muro, trattandosi con ogni evidenza

di un lavoro che sarà eseguito direttamente dallo Stato a proprie spese (vedi

doc. planimetria e sezioni del progetto definitivo);

che sta di fatto che autorizzando la

pubblicazione di documentazione imperfetta il Consiglio di Stato è incorso in

una inosservanza dell'art. 17 cpv. 2 Lstr; approvando il progetto stradale

senza nemmeno esaminare la censura di incompletezza della tabella espropriativa

sollevata dall'opponente ha inoltre violato il diritto di essere sentito di

quest'ultimo;

che in esito alle considerazioni che

precedono il ricorso va quindi parzialmente accolto e la decisione impugnata

riformata nel senso che gli atti di espropriazione sono ritornati al

Dipartimento del territorio affinché provveda a completare la tabella

espropriativa, dando successivamente facoltà al ricorrente di adeguare la propria

notifica di pretese;

che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono

il grado di soccombenza del ricorrente (art. 28 e 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 75 Cost.; 2, 3 LPT; 28 LALPT; 7,

10, 17 segg., 25, 26 Lstr; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, il dispositivo 1.1 della

decisione 11 giugno 2008 (n. 3059) del Consiglio di Stato è riformato nel senso

che in parziale accoglimento dell'opposizione 25 settembre 2007 di RI 1 gli

atti di espropriazione sono ritornati al Dipartimento del territorio affinché

provveda a completare la tabella espropriativa del mapp. __________ e

successivamente conceda all'espropriato la facoltà di adeguare la propria notifica

di pretese.

2. La tassa

di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 800.-. Lo

Stato verserà ad RI 1 fr. 400.- a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il

medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

patr. dall'

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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