52.2008.284
Approvazione di un progetto stradale volto ad eliminare le strozzature esistenti. Ripartizione delle competenze qualora il progetto comporti interventi espropriativi
19 febbraio 2009Italiano14 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2008.284
Data decisione, Autorità:
19.02.2009, TRAM
Titolo:
Approvazione di un progetto stradale volto ad eliminare le strozzature esistenti. Ripartizione delle competenze qualora il progetto comporti interventi espropriativi
APPROVAZIONE PROGETTO
GARANZIA DELLA PROPRIETÀ
STRADE
LSTRADE
art. 7 LSTRADE
art. 10 LSTRADE
art. 17 LSTRADE
Incarto n.
52.2008.284
Lugano
19 febbraio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 agosto 2008 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 11 giugno 2008 (n. 3059) del Consiglio
di Stato, che ha approvato il progetto stradale concernente l'intervento di
miglioria previsto in località __________ del comune di ____________________;
vista la risposta 12 novembre 2008 del
Dipartimento del territorio, Sezione amministrativa immobiliare;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che in
applicazione delle nuove norme della legge sulla strade del 23 marzo 1983 (Lstr;
RL 7.2.1.2) entrate in vigore il 1° gennaio 2007, il 17 settembre 2007 l'Amministrazione
immobiliare e delle strade nazionali ha pubblicato per la durata di 30 giorni
il progetto stradale concernente le opere di correzione della __________ __________
- __________ in località __________, nel comune di __________;
che il
progetto interessa un tratto di strada rettilineo a mezzacosta della lunghezza
di 57 m e contempla un considerevole ampliamento della carreggiata (fino a +
2.05 m) volto a conferirle una larghezza complessiva di 5.65 m, oltre al
cordolo di 0.40 m; l'intervento consiste in sostanza nell'allargare la strada
verso valle in corrispondenza del mapp. __________, in modo da uniformare la
strettoia attualmente esistente con le porzioni viabili che precedono e seguono;
che all'intervento
si è opposto RI 1, proprietario dei mapp. __________ e __________, chiedendo in
pratica di attuare l'allargamento verso monte invece che a valle; tale
soluzione - pur coinvolgendo il suo mapp. __________ - sarebbe meno costosa,
non modificherebbe in maniera tangibile le peculiarità della strada comunque molto
sinuosa e soprattutto eviterebbe il sacrificio della vegetazione posta a dimora
sul confine N della pregiata part. __________;
che
l'opponente ha inoltre sollecitato la completazione delle tabelle
espropriative, carenti nell'indicazione della vegetazione da sopprimere e
dell'indennizzo offerto per questa posta di danno;
che con risoluzione 11 giugno 2008 resa in
forza dell'art. 23 Lstr il Consiglio di Stato ha approvato il progetto
stradale, respingendo nel contempo l'opposizione interposta dal proprietario
dei mapp. __________ e __________; evidenziato l'interesse pubblico dell'opera,
che comporta l'eliminazione di una strettoia migliorando la sicurezza della
strada cantonale e la fluidità del traffico, il Governo ha reputato che la scelta
di allargare la carrozzabile verso valle fosse idonea e ragionevole tenuto conto
della situazione esistente, caratterizzata dall'andamento rettilineo del
margine N dell'impianto viario e da quello irregolare del lato opposto;
che
avverso la predetta decisione governativa il soccombente è insorto dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento;
che a mente del ricorrente, l'intervento non
è sorretto da un sufficiente interesse pubblico e viola manifestamente il
principio della proporzionalità, così come la garanzia della proprietà privata;
l'allargamento può essere infatti eseguito a costi inferiori verso la montagna,
senza pregiudicare la sicurezza della circolazione e intaccare un'area di
pregio come quella che costeggia il lato S della strada (mapp. __________),
sulla quale insistono diverse piante di considerevole valore botanico;
che l'insorgente censura inoltre
l'incompletezza della tabella di espropriazione, dalla quale non risultano le
piante che saranno effettivamente abbattute ed il loro valore, nonché
l'indennità offerta per l'estirpazione della siepe e la ricostruzione del muro;
che lo Stato ha proposto di respingere il
gravame, sottolineando in specie che l'intervento è sancito dal PR vigente e
che la soluzione prevista è senz'altro preferibile a quella affacciata dal ricorrente;
un allargamento verso monte modificherebbe il tracciato stradale in modo
pericoloso, imporrebbe una correzione dell'impianto di 100 m (anziché di 60
come previsto dal progetto) e comporterebbe un costo di costruzione di gran
lunga superiore (quasi il doppio) a quello della prospettata variante a valle;
che riguardo alla vegetazione da eliminare,
il Cantone ha ricordato che la questione è di competenza del Tribunale di espropriazione;
la parte del mapp. __________ espropriata definitivamente (67 mq) e quella
occupata in via temporanea (90 mq) sono in ogni modo esaustivamente illustrate
nei piani pubblicati e sono state demarcate sul terreno, oltre che documentate
fotograficamente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 25 Lstr e 43
della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm;
RL 3.3.1.1);
che il ricorso è dunque ricevibile in ordine
e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti
istruttori; la situazione dei luoghi e dell'oggetto del contendere emerge con
sufficiente chiarezza dalla numerosa documentazione fotografica e planimetrica
contenuta nell'incarto (art. 18 cpv. 1 LPamm);
che di principio qualsiasi attività
d'incidenza territoriale deve essere pianificata, in particolare gli impianti
del traffico (art. 75 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999, Cost., RS 101; 3 cpv. 3 lett. a della legge sulla pianificazione
del territorio del 22 giugno 1979, LPT, RS 700; 28 cpv. 2 lett. p della legge cantonale
di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23
maggio 1990, LALPT, RL 7.1.1.1);
che attualmente gli obiettivi generali della
politica stradale cantonale si manifestano per il tramite del piano cantonale
dei trasporti (art. 7 cpv. 1 e 2 Lstr); la procedura di approvazione del progetto
stradale costituisce lo strumento per pianificare e realizzare in un unico
contesto le strade cantonali (art. 10 cpv. 1 Lstr), atteso che il sistema
bifase (piano generale - progetto definitivo) in vigore sino al 31 dicembre
2006 è stato volutamente abbandonato per privilegiare celerità e trasparenza
(vedi messaggio del Consiglio di Stato n. 5361 dell'11 febbraio 2003
Considerandi
concernente la legge sul coordinamento delle procedure e modifica della legge
edilizia cantonale, della legge sulle strade, della legge cantonale sulle
foreste e della legge sulle funi metalliche, cap. 6.3);
che il progetto stradale cantonale e, per quanto
necessario, i relativi atti espropriativi vengono pubblicati presso la
cancelleria del comune interessato per 30 giorni, durante i quali chiunque sia
titolare di un interesse legittimo può opporsi al progetto in quanto tale ed
agli interventi espropriativi eventualmente previsti, notificando all'occorrenza
pretese d'indennità, domande di ampliamento dell'esproprio e richieste di
modifica dei piani (art. 18 -21 Lstr);
che il Consiglio di Stato approva il
progetto stradale e si pronuncia simultaneamente sulle opposizioni (art. 23
cpv. 1 Lstr); contro le decisioni del Governo è dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo, che statuisce con piena cognizione (art. 25 Lstr);
che la realizzazione di un'opera pubblica
per la quale è necessario acquisire in via espropriativa diritti di privati è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. soltanto
se si fonda su una base legale sufficiente, è giustificata da un interesse
pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (DTF 129 I
337.
consid. 4.1 e rinvii); quest'ultimo esige che le misure adottate dall'ente
pubblico siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che di fronte a
soluzioni diverse di pari qualità si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i
diritti dei privati (DTF 128 II 340 consid. 4);
che l'intervento avversato dal ricorrente si
inserisce nel contesto di un vasto piano di migliorie interessanti la strada
cantonale __________ - __________, volte ad eliminare le strettoie che attualmente
impediscono una fruibilità a doppio senso dell'impianto viario; nella misura in
cui la sistemazione della strozzatura esistente in corrispondenza del mapp. __________
di __________ favorisce la fluidità e la sicurezza generale del traffico non
v'è dubbio che essa è sorretta da un interesse pubblico sufficientemente
pronunciato per essere tutelato, anche se - una volta eseguito tutto il
complesso dei provvedimenti previsti - lungo il tracciato dell'arteria
cantonale dovesse sussistere qualche inconveniente dello stesso tipo (corsia
unica con difficoltà d'incrocio) come assevera RI 1;
che a ben guardare il ricorrente non
contesta tanto l'interesse pubblico dell'opera, che laddove contribuisce ad
accrescere la sicurezza della circolazione giova per finire anche ai suoi interessi
di utente certo della strada, quanto l'intenzione del Cantone di allargare la
carreggiata verso valle, invadendo il giardino del mapp. __________ piuttosto
che il lato opposto di montagna delimitato da un muro di sottoscarpa in pietra;
che le argomentazioni addotte dallo Stato
per giustificare l'ampliamento del campo stradale verso S sono tuttavia convincenti;
che la strozzatura esistente è provocata
dall'andamento irregolare del margine S dell'impianto, che in corrispondenza
del mapp. __________ restringe il campo stradale; ragioni d'ordine tecnico e di
logica, oltre che di buon senso, impongono che l'allargamento venga effettuato
a valle, in modo da uniformare il calibro della carreggiata con le porzioni
viabili che precedono e seguono, senza intaccare il versante dirimpetto che
presenta un andamento del tutto lineare;
che un intervento a settentrione significherebbe
inserire nel tracciato già tortuoso della strada cantonale un ulteriore
elemento di discontinuità e quindi anche di pericolo;
che la soluzione a monte auspicata dall'insorgente
imporrebbe inoltre la correzione della strada (con relativa demolizione e ricostruzione
dell'esistente muro in sasso di sottoscarpa) su una lunghezza di un centinaio
di metri, mentre il progetto approvato dal Consiglio di Stato comporta un
allargamento della carreggiata lungo soli 57.30 m dell'impianto viario;
che d'altra parte, la minor estensione dell'intervento
a valle incide favorevolmente sulle spese di costruzione, che secondo il
preventivo di progetto si assestano attorno a fr. 220'500.-; stando ai calcoli
attendibili esibiti dal Cantone in questa sede, attuare la proposta del
ricorrente costerebbe invece all'incirca 401'000.- fr., ovvero quasi il doppio;
che anche aggiungendo gli oneri espropriativi,
certamente inferiori per la variante a monte stante la natura boschiva della maggior
parte del terreno che occorrerebbe acquisire, dal punto di vista economico il progetto
cantonale risulterebbe comunque più vantaggioso;
che la ponderazione degli interessi in gioco
porta a concludere che l'interesse pubblico all'esecuzione dei lavori così come
impostati dallo Stato sulla scorta di plausibili motivazioni tecniche e
finanziarie prevale sull'interesse del privato al mantenimento di una striscia
del proprio giardino e delle piante ivi poste a dimora; per rapporto al
progetto approvato, gli svantaggi insiti nell'alternativa a monte perorata dall'insorgente
non consentono d'altronde di ravvisare nella fattispecie la disattenzione del
principio della proporzionalità invocata dall'insorgente;
che le restrizioni imposte al privato
possono infatti estendersi a tutto quanto esige, tanto dal profilo giuridico
che tecnico, una esecuzione adeguata delle opere pubbliche previste (DTF 105 Ib
187.
consid. 6a);
che per quanto attiene alla lamentata
incompletezza della tabella di espropriazione, tema sul quale il Consiglio di
Stato non ha speso una parola, giova ricordare che la nuova Lstr non ha solo unificato
la precedente procedura di piano generale e di progetto definitivo, ma ha anche
integrato nell'iter di approvazione del progetto stradale la fase di pubblicazione
degli atti, di notificazione delle pretese e di liquidazione delle
contestazioni prevista dalla legge di espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr;
RL 7.3.1.1);
che al Consiglio di Stato è stata quindi
conferita anche la competenza di evadere tutte le questioni preliminari proprie
della procedura espropriativa (vedi gli art. 17-23 Lstr, specchio degli art. 20
segg. Lespr), mentre al Tribunale di espropriazione è rimasto unicamente il
compito di concedere all'occorrenza l'anticipata immissione in possesso dei
diritti espropriati e di gestire il procedimento di stima, stabilendo le
indennità espropriative sulla scorta delle sole pretese annunciate (cfr. art.
26.
Lstr; messaggio del Consiglio di Stato n. 5361 dell'11 febbraio 2003
concernente la legge sul coordinamento delle procedure e modifica della legge
edilizia cantonale, della legge sulle strade, della legge cantonale sulle
foreste e della legge sulle funi metalliche, commento all'art. 17; rapporto
parziale 2 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio del
23.
marzo 2006 sul messaggio del Consiglio di Stato n. 5361 dell'11 febbraio
2003, commento all'art. 26; sugli effetti dell'integrazione della fase di
opposizione propria della Lespr nella procedura di approvazione del progetto
stradale vedi anche Piermarco
Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, Berne 2001, n. 1214 e 1217 segg., in particolare
1219);
che identico sistema è previsto dalla legge
federale sulle strade nazionali dell'8 marzo 1960 (LSN; RS 725.11), normativa alla
quale il legislatore ticinese - per sua stessa ammissione (vedi il messaggio ed
il rapporto dianzi citati) - si è ispirato per varare la recente riforma della
Lstr;
che giusta l'art. 17 cpv. 1 Lstr, il
Dipartimento presenta al Consiglio di Stato il progetto stradale accompagnato
dalla documentazione necessaria, tra cui una tabella d'espropriazione nella quale
siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i titolari
dei diritti espropriati, la natura di tali diritti, la qualità degli immobili e
la superficie oggetto dell'espropriazione; questi dati, unitamente alla posa di
picchetti e modine, hanno lo scopo di ragguagliare l'espropriato circa la
natura e l'estensione dei diritti espropriati e l'ubicazione dell'opera, dandogli
così modo di conoscere e considerare tutti gli elementi che concorrono a
formare la sua pretesa di indennità;
che il Governo deve esaminare se la
documentazione è completa e se è allestita secondo le prescrizioni; solo in tal
caso può autorizzare la pubblicazione del progetto (art. 17 cpv. 2 e 18 cpv. 1
Lstr), atteso che in presenza di atti carenti deve ordinarne la completazione;
che sulla scorta di quanto indicato in
precedenza, eventuali contestazioni circa la compiutezza degli atti pubblicati vanno
decise dal Consiglio di Stato;
che nel caso di specie la documentazione presentata
al Consiglio di Stato in vista della pubblicazione, segnatamente la tabella
d'espropriazione concernente il mapp. __________ del ricorrente, era lacunosa e
andava completata;
che nella tabella occorreva in particolare specificare
partitamente le singole piante destinata al sacrificio e l'indennità offerta
per ognuna, all'occorrenza previo esperimento di una perizia specialistica; a
ragione il ricorrente ha eccepito il difetto nell'ambito dell'opposizione
interposta contro il progetto;
che nella tabella non era invece necessario
indicare l'indennità per la ricostruzione del muro, trattandosi con ogni evidenza
di un lavoro che sarà eseguito direttamente dallo Stato a proprie spese (vedi
doc. planimetria e sezioni del progetto definitivo);
che sta di fatto che autorizzando la
pubblicazione di documentazione imperfetta il Consiglio di Stato è incorso in
una inosservanza dell'art. 17 cpv. 2 Lstr; approvando il progetto stradale
senza nemmeno esaminare la censura di incompletezza della tabella espropriativa
sollevata dall'opponente ha inoltre violato il diritto di essere sentito di
quest'ultimo;
che in esito alle considerazioni che
precedono il ricorso va quindi parzialmente accolto e la decisione impugnata
riformata nel senso che gli atti di espropriazione sono ritornati al
Dipartimento del territorio affinché provveda a completare la tabella
espropriativa, dando successivamente facoltà al ricorrente di adeguare la propria
notifica di pretese;
che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono
il grado di soccombenza del ricorrente (art. 28 e 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 75 Cost.; 2, 3 LPT; 28 LALPT; 7,
10, 17 segg., 25, 26 Lstr; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, il dispositivo 1.1 della
decisione 11 giugno 2008 (n. 3059) del Consiglio di Stato è riformato nel senso
che in parziale accoglimento dell'opposizione 25 settembre 2007 di RI 1 gli
atti di espropriazione sono ritornati al Dipartimento del territorio affinché
provveda a completare la tabella espropriativa del mapp. __________ e
successivamente conceda all'espropriato la facoltà di adeguare la propria notifica
di pretese.
2. La tassa
di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 800.-. Lo
Stato verserà ad RI 1 fr. 400.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il
medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
patr. dall'
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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