52.2008.3
Diniego licenza edilizia. Cambiamento di destinazione di un appartamento in salone estetico
8 luglio 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2008.3
Data decisione, Autorità:
08.07.2010, TRAM
Titolo:
Diniego licenza edilizia. Cambiamento di destinazione di un appartamento in salone estetico
CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE
art. 1 cpv. 2 LE
art. 4 RLE
Incarto n.
52.2008.3
Lugano
8 luglio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Damiano
Bozzini, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 gennaio 2008 della
RI 1 ,
patrocinata dallo PA 1, ,
contro
la decisione 11 dicembre 2007 del Consiglio di Stato
(n. 6527) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 5 giugno 2007 con cui il municipio di Monte Carasso le ha negato la
licenza in sanatoria per la trasformazione di un appartamento in un salone
estetico (part. 1051);
viste le risposte:
- 15 gennaio 2008 del
Consiglio di Stato;
- 25 gennaio 2008 del
municipio di Monte Carasso;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. La
ricorrente RI 1 è proprietaria di uno stabile ad uso abitativo e commerciale
(part. 1051), situato a Monte Carasso, a ridosso del complesso monumentale
costituito dall’ex-convento delle Agostiniane. Il piano terreno dell'immobile è
adibito a ristorante. Al primo piano v’erano invece due appartamenti.
Nel 2002, il più grande dei due
appartamenti, situato nel comparto A della zona di protezione del monumento
(ZPM), è stato trasformato senza permesso in un salone estetico composto da 11
vani, ricavati in parte mediante suddivisione dei locali esistenti.
B. Dando
seguito alle sollecitazioni in tal senso rivoltele dall'autorità comunale, il
22 febbraio 2007 la RI 1 ha chiesto al municipio di rilasciarle il permesso in
sanatoria per la trasformazione attuata senza permesso cinque anni prima.
Raccolto l’avviso favorevole dei Servizi
generali del Dipartimento del territorio, il 5 giugno 2007 il municipio ha
respinto la domanda, ritenendo che il cambiamento di destinazione non potesse
essere autorizzato poiché contrario all’art. 17 cpv. 2 delle norme di
attuazione del piano regolatore, che vieta qualsiasi trasformazione degli edifici
esistenti nel comparto A della ZPM.
C. Con
giudizio 11 dicembre 2007, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1.
Configurato l’intervento alla stregua di un
cambiamento di destinazione, ovvero di una trasformazione, il Governo ha in
sostanza condiviso le tesi del municipio.
D. Contro il
predetto giudizio, la soccombente si è aggravata davanti a questo Tribunale con
ricorso del 7 gennaio 2008, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio
della licenza rifiutata.
Dopo aver negato che l’insediamento di un
salone di bellezza in un appartamento configuri un cambiamento di destinazione,
l’insorgente sostiene che il nuovo uso è comunque conforme alla funzione della
zona di utilizzazione, nella quale sono ammesse anche attività commerciali o di
servizio compatibili con la destinazione residenziale. La RI 1 contesta
comunque che i cambiamenti di destinazione soggiacciano al divieto di
trasformazioni sancito dall’art. 17 cpv. 2 NAPR. Questa norma, allega, escluderebbe
soltanto modifiche costruttive. Non vieterebbe anche cambiamenti di
destinazione miranti ad inserire attività compatibili con la funzione assegnata
alla ZPM.
E. All’accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto il
municipio, contestando in dettaglio le tesi dell’insorgente con argomenti che
per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La
legittimazione attiva dell’insorgente, istante in licenza, è certa (art. 21
cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei
luoghi e dell’oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani ed è
nota a questo Tribunale da precedenti contestazioni riguardanti il medesimo
immobile (STA 52.2005.2 del 4 gennaio 2005 e 52.2005.389 del 29 novembre 2005).
Le prove chieste dall’insor-gente (testi, sopralluogo, perizia, ecc.) non
appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Considerandi
2.
Cambiamento
di destinazione
2.1
Per l'art. 1 cpv. 2 LE, la licenza è in
particolare necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione
rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e demolizione di edifici
ed altre opere, nonché per la modificazione importante della configurazione del
suolo. L'art. 4 RLE precisa a sua volta che la licenza edilizia è necessaria per
la costruzione, la rinnovazione, la trasformazione anche parziale (ivi compreso
il solo cambiamento di destinazione) e la ricostruzione di edifici e impianti
di qualsiasi genere (lett. a).
2.2
Per cambiamento di destinazione
rilevante dal profilo del diritto pianificatorio si intende generalmente una
modifica delle condizioni di utilizzazione di un edificio o di un impianto
esistente, atta a produrre ripercussioni diverse e localmente percettibili
sull'ordinamento delle utilizzazioni. Dottrina e giurisprudenza considerano
rilevanti e quindi atte ad implicare l'avvio di una procedura di rilascio del
permesso di costruzione sia le modifiche dell'utilizzazione che comportano
l'applicazione di norme edilizie diverse da quelle applicabili all'uso
preesistente, sia le modifiche che determinano o sono atte a determinare
un'intensificazione o comunque un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni
ambientali (RDAT I-2003 n. 26, consid. 2; I-1994 n. 33, consid. 3 e rif. ivi
citati; Adelio Scolari,
Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 1 n. 647).
Sono inoltre da considerare come cambiamento
di destinazione anche tutte le modifiche delle condizioni di utilizzazione di
un'opera edilizia che incidono in misura non trascurabile sulla sua identità
dal profilo qualitativo, scostandosi dagli scopi per i quali è stata
autorizzata e realizzata. La questione di sapere se una determinata modifica
delle condizioni di utilizzazione di un'opera edilizia costituisca cambiamento
di destinazione va risolta indipendentemente dalla questione di sapere se tale
modifica sia ancora conforme alla funzione attribuita alla zona di situazione
(RDAT I-2003 n. 26, consid. 2; STA 52.2002.388 del 9 dicembre 2002, consid. 2;
STA 52.1996.116 del 26 giugno 1996, consid. 2).
2.3
Nel caso concreto, non v’è dubbio che
la trasformazione di un appartamento in un salone estetico integri gli estremi
di un cambiamento di destinazione soggetto a permesso di costruzione.
L'insediamento del salone, che si estende su una superficie di oltre 100 mq (superficie
utile lorda di 146.69 mq secondo il progetto), con 5 sale, docce e lavanderia, ricezione
e vani disponibili, comporta una sensibile modifica delle condizioni di utilizzazione
dell'appartamento esistente, atta a produrre ripercussioni diverse e localmente
percettibili sull'ordinamento delle utilizzazioni. Al proposito basti pensare
all'andirivieni della clientela ed all'aumento del traffico che la nuova
utilizzazione inevitabilmente comporta. Diversi sono inoltre i parametri applicabili
per il calcolo del fabbisogno di posteggi. L'esigenza di assoggettare la trasformazione
ad una procedura di autorizzazione ai sensi degli art. 1 cpv. 2 LE e 4 RLE è
incontestabile.
La stessa ricorrente l’ha peraltro
implicitamente ammesso inoltrando una domanda di costruzione e chiedendo ancora
in questa sede che le venga rilasciata la licenza edilizia in sanatoria.
3.
Divieto di
trasformazione
3.1
La zona di protezione monumentale (ZPM)
è riservata agli edifici e attrezzature d’interesse pubblico, all’abitazione ed
alle attività connesse con questa destinazione (art. 16 cpv. 1 NAPR).
Secondo l’art. 17 cpv. 1 NAPR, nel comparto
A della ZPM l’edificazione è concentrata nella superficie indicata dal piano
particolareggiato. Verso l’ex-convento delle Agostiniane, le nuove costruzioni
devono essere allineate sul limite della superficie edificabile. La superficie
compresa tra la linea di allineamento e l’ex-convento deve essere sistemata
secondo le indicazioni del municipio. Gli edifici esistenti nella superficie
non edificabile, soggiunge la norma (cpv. 2), possono essere riparati e
mantenuti, escluso qualsiasi ampliamento o trasformazione; in caso di nuova costruzione
sulla porzione edificabile, questi edifici devono essere demoliti.
Sugli edifici esistenti all’interno della
fascia compresa tra la linea di allineamento e l’ex-convento non sono ammessi
interventi eccedenti quelli volti ad assicurarne la conservazione. Qualsiasi intervento
volto ad aumentarne le dimensioni (ampliamenti) od a modificarne la destinazione
(trasformazione) è espressamente escluso. Nulla permette invero di affermare
che il divieto concerna soltanto gli aspetti quantitativi, ovvero gli
ampliamenti orizzontali o verticali. L'esclusione di qualsiasi trasformazione e
la limitazione degli interventi ammissibili alle riparazioni e alla manutenzione
avvalora anzi la tesi secondo cui questi edifici non possano essere oggetto di
alcun intervento rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni che
modifichi le condizioni di utilizzazione vigenti al momento della sua entrata
in vigore.
Impedendo qualsiasi intervento eccedente la semplice manutenzione o la riparazione
su edifici situati nell’area non edificabile definita attorno al monumento,
l’art. 17 cpv. 2 NAPR mira in effetti ad indurre i proprietari a demolirli ed a
ricostruirli al di là di tale linea, al fine di conseguire lo scopo ultimo
della norma, che è in sostanza quello di promuovere la realizzazione di una
fascia libera da qualsiasi costruzione attorno all’ex-convento. Finalità, questa,
che si deduce chiaramente dall'obbligo di demolire gli edifici esistenti
all'interno di questa fascia in caso di nuova costruzione sulla porzione
edificabile.
3.2
Nel caso concreto, il controverso
salone estetico è stato insediato in un appartamento ad uso abitativo di uno
stabile che insiste su una superficie non edificabile del comparto A della ZPM.
Il municipio ha ritenuto che il cambiamento di destinazione, in quanto
trasformazione, travalicasse manifestamente i limiti degli interventi
ammissibili fissati dall'art. 17 cpv. 2 NAPR. La deduzione regge alla critica
dell'insorgente. Anche se si volesse ammettere che un tale intervento possa
essere assimilato ad un'attività connessa con l'abitazione ai sensi
dell'art. 16 cpv. 1 NAPR, e come tale essere conforme alla zona di situazione, è
comunque innegabile che esso non sia riconducibile né ad una riparazione, né ad
un lavoro di manutenzione. Considerato che l'insediamento del salone
nell'appartamento comporta una modifica delle condizioni di utilizzazione, atta
a produrre ripercussioni diverse e localmente percettibili sull'ordinamento
delle utilizzazioni (cfr. consid. 2.2), non appare per nulla fuori luogo
assimilarlo ad una trasformazione ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 NAPR che,
come tale, è espressamente vietata dalla stessa norma. Tenuto conto della latitudine
di giudizio che deve essere riconosciuta all'autorità decidente
nell'individuazione del contenuto normativo delle nozioni giuridiche
indeterminate, l'interpretazione data dal municipio al concetto di
trasformazione ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 NAPR, non appare per nulla
insostenibile. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si tiene
conto dei limiti che l'autonomia comunale pone alle istanze di ricorso nel controllo
dell'interpretazione data dal municipio alle disposizioni del diritto locale.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le
ripetibili (art. 31 LPamm) sono a carico della RI 1 secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1 LE; 22 LPT; 16, 17 NAPR di Monte
Carasso; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'200.- è a carico della RI 1, che rifonderà identico importo
al comune resistente a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
terzi implicati
1. Municipio
di Monte Carasso, 6513 Monte Carasso,
1 rappr. da: dr. Adelio Scolari, 6593
Cadenazzo,
2. Dipartimento
del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,
3. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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