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Decisione

52.2008.3

Diniego licenza edilizia. Cambiamento di destinazione di un appartamento in salone estetico

8 luglio 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

ricorrente RI 1 è proprietaria di uno stabile ad uso abitativo e commerciale

(part. 1051), situato a Monte Carasso, a ridosso del complesso monumentale

costituito dall’ex-convento delle Agostiniane. Il piano terreno dell'immobile è

adibito a ristorante. Al primo piano v’erano invece due appartamenti.

Nel 2002, il più grande dei due

appartamenti, situato nel comparto A della zona di protezione del monumento

(ZPM), è stato trasformato senza permesso in un salone estetico composto da 11

vani, ricavati in parte mediante suddivisione dei locali esistenti.

B. Dando

seguito alle sollecitazioni in tal senso rivoltele dall'autorità comunale, il

22 febbraio 2007 la RI 1 ha chiesto al municipio di rilasciarle il permesso in

sanatoria per la trasformazione attuata senza permesso cinque anni prima.

Raccolto l’avviso favorevole dei Servizi

generali del Dipartimento del territorio, il 5 giugno 2007 il municipio ha

respinto la domanda, ritenendo che il cambiamento di destinazione non potesse

essere autorizzato poiché contrario all’art. 17 cpv. 2 delle norme di

attuazione del piano regolatore, che vieta qualsiasi trasformazione degli edifici

esistenti nel comparto A della ZPM.

C. Con

giudizio 11 dicembre 2007, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,

respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1.

Configurato l’intervento alla stregua di un

cambiamento di destinazione, ovvero di una trasformazione, il Governo ha in

sostanza condiviso le tesi del municipio.

D. Contro il

predetto giudizio, la soccombente si è aggravata davanti a questo Tribunale con

ricorso del 7 gennaio 2008, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio

della licenza rifiutata.

Dopo aver negato che l’insediamento di un

salone di bellezza in un appartamento configuri un cambiamento di destinazione,

l’insorgente sostiene che il nuovo uso è comunque conforme alla funzione della

zona di utilizzazione, nella quale sono ammesse anche attività commerciali o di

servizio compatibili con la destinazione residenziale. La RI 1 contesta

comunque che i cambiamenti di destinazione soggiacciano al divieto di

trasformazioni sancito dall’art. 17 cpv. 2 NAPR. Questa norma, allega, escluderebbe

soltanto modifiche costruttive. Non vieterebbe anche cambiamenti di

destinazione miranti ad inserire attività compatibili con la funzione assegnata

alla ZPM.

E. All’accoglimento

del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione è pervenuto il

municipio, contestando in dettaglio le tesi dell’insorgente con argomenti che

per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La

legittimazione attiva dell’insorgente, istante in licenza, è certa (art. 21

cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei

luoghi e dell’oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani ed è

nota a questo Tribunale da precedenti contestazioni riguardanti il medesimo

immobile (STA 52.2005.2 del 4 gennaio 2005 e 52.2005.389 del 29 novembre 2005).

Le prove chieste dall’insor-gente (testi, sopralluogo, perizia, ecc.) non

appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

Considerandi

2.

Cambiamento

di destinazione

2.1

Per l'art. 1 cpv. 2 LE, la licenza è in

particolare necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione

rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e demolizione di edifici

ed altre opere, nonché per la modificazione importante della configurazione del

suolo. L'art. 4 RLE precisa a sua volta che la licenza edilizia è necessaria per

la costruzione, la rinnovazione, la trasformazione anche parziale (ivi compreso

il solo cambiamento di destinazione) e la ricostruzione di edifici e impianti

di qualsiasi genere (lett. a).

2.2

Per cambiamento di destinazione

rilevante dal profilo del diritto pianificatorio si intende generalmente una

modifica delle condizioni di utilizzazione di un edificio o di un impianto

esistente, atta a produrre ripercussioni diverse e localmente percettibili

sull'ordinamento delle utilizzazioni. Dottrina e giurisprudenza considerano

rilevanti e quindi atte ad implicare l'avvio di una procedura di rilascio del

permesso di costruzione sia le modifiche dell'utilizzazione che comportano

l'applicazione di norme edilizie diverse da quelle applicabili all'uso

preesistente, sia le modifiche che determinano o sono atte a determinare

un'intensificazione o comunque un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni

ambientali (RDAT I-2003 n. 26, consid. 2; I-1994 n. 33, consid. 3 e rif. ivi

citati; Adelio Scolari,

Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 1 n. 647).

Sono inoltre da considerare come cambiamento

di destinazione anche tutte le modifiche delle condizioni di utilizzazione di

un'opera edilizia che incidono in misura non trascurabile sulla sua identità

dal profilo qualitativo, scostandosi dagli scopi per i quali è stata

autorizzata e realizzata. La questione di sapere se una determinata modifica

delle condizioni di utilizzazione di un'opera edilizia costituisca cambiamento

di destinazione va risolta indipendentemente dalla questione di sapere se tale

modifica sia ancora conforme alla funzione attribuita alla zona di situazione

(RDAT I-2003 n. 26, consid. 2; STA 52.2002.388 del 9 dicembre 2002, consid. 2;

STA 52.1996.116 del 26 giugno 1996, consid. 2).

2.3

Nel caso concreto, non v’è dubbio che

la trasformazione di un appartamento in un salone estetico integri gli estremi

di un cambiamento di destinazione soggetto a permesso di costruzione.

L'insediamento del salone, che si estende su una superficie di oltre 100 mq (superficie

utile lorda di 146.69 mq secondo il progetto), con 5 sale, docce e lavanderia, ricezione

e vani disponibili, comporta una sensibile modifica delle condizioni di utilizzazione

dell'appartamento esistente, atta a produrre ripercussioni diverse e localmente

percettibili sull'ordinamento delle utilizzazioni. Al proposito basti pensare

all'andirivieni della clientela ed all'aumento del traffico che la nuova

utilizzazione inevitabilmente comporta. Diversi sono inoltre i parametri applicabili

per il calcolo del fabbisogno di posteggi. L'esigenza di assoggettare la trasformazione

ad una procedura di autorizzazione ai sensi degli art. 1 cpv. 2 LE e 4 RLE è

incontestabile.

La stessa ricorrente l’ha peraltro

implicitamente ammesso inoltrando una domanda di costruzione e chiedendo ancora

in questa sede che le venga rilasciata la licenza edilizia in sanatoria.

3.

Divieto di

trasformazione

3.1

La zona di protezione monumentale (ZPM)

è riservata agli edifici e attrezzature d’interesse pubblico, all’abitazione ed

alle attività connesse con questa destinazione (art. 16 cpv. 1 NAPR).

Secondo l’art. 17 cpv. 1 NAPR, nel comparto

A della ZPM l’edificazione è concentrata nella superficie indicata dal piano

particolareggiato. Verso l’ex-convento delle Agostiniane, le nuove costruzioni

devono essere allineate sul limite della superficie edificabile. La superficie

compresa tra la linea di allineamento e l’ex-convento deve essere sistemata

secondo le indicazioni del municipio. Gli edifici esistenti nella superficie

non edificabile, soggiunge la norma (cpv. 2), possono essere riparati e

mantenuti, escluso qualsiasi ampliamento o trasformazione; in caso di nuova costruzione

sulla porzione edificabile, questi edifici devono essere demoliti.

Sugli edifici esistenti all’interno della

fascia compresa tra la linea di allineamento e l’ex-convento non sono ammessi

interventi eccedenti quelli volti ad assicurarne la conservazione. Qualsiasi intervento

volto ad aumentarne le dimensioni (ampliamenti) od a modificarne la destinazione

(trasformazione) è espressamente escluso. Nulla permette invero di affermare

che il divieto concerna soltanto gli aspetti quantitativi, ovvero gli

ampliamenti orizzontali o verticali. L'esclusione di qualsiasi trasformazione e

la limitazione degli interventi ammissibili alle riparazioni e alla manutenzione

avvalora anzi la tesi secondo cui questi edifici non possano essere oggetto di

alcun intervento rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni che

modifichi le condizioni di utilizzazione vigenti al momento della sua entrata

in vigore.

Impedendo qualsiasi intervento eccedente la semplice manutenzione o la riparazione

su edifici situati nell’area non edificabile definita attorno al monumento,

l’art. 17 cpv. 2 NAPR mira in effetti ad indurre i proprietari a demolirli ed a

ricostruirli al di là di tale linea, al fine di conseguire lo scopo ultimo

della norma, che è in sostanza quello di promuovere la realizzazione di una

fascia libera da qualsiasi costruzione attorno all’ex-convento. Finalità, questa,

che si deduce chiaramente dall'obbligo di demolire gli edifici esistenti

all'interno di questa fascia in caso di nuova costruzione sulla porzione

edificabile.

3.2

Nel caso concreto, il controverso

salone estetico è stato insediato in un appartamento ad uso abitativo di uno

stabile che insiste su una superficie non edificabile del comparto A della ZPM.

Il municipio ha ritenuto che il cambiamento di destinazione, in quanto

trasformazione, travalicasse manifestamente i limiti degli interventi

ammissibili fissati dall'art. 17 cpv. 2 NAPR. La deduzione regge alla critica

dell'insorgente. Anche se si volesse ammettere che un tale intervento possa

essere assimilato ad un'attività connessa con l'abitazione ai sensi

dell'art. 16 cpv. 1 NAPR, e come tale essere conforme alla zona di situazione, è

comunque innegabile che esso non sia riconducibile né ad una riparazione, né ad

un lavoro di manutenzione. Considerato che l'insediamento del salone

nell'appartamento comporta una modifica delle condizioni di utilizzazione, atta

a produrre ripercussioni diverse e localmente percettibili sull'ordinamento

delle utilizzazioni (cfr. consid. 2.2), non appare per nulla fuori luogo

assimilarlo ad una trasformazione ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 NAPR che,

come tale, è espressamente vietata dalla stessa norma. Tenuto conto della latitudine

di giudizio che deve essere riconosciuta all'autorità decidente

nell'individuazione del contenuto normativo delle nozioni giuridiche

indeterminate, l'interpretazione data dal municipio al concetto di

trasformazione ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 NAPR, non appare per nulla

insostenibile. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si tiene

conto dei limiti che l'autonomia comunale pone alle istanze di ricorso nel controllo

dell'interpretazione data dal municipio alle disposizioni del diritto locale.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le

ripetibili (art. 31 LPamm) sono a carico della RI 1 secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1 LE; 22 LPT; 16, 17 NAPR di Monte

Carasso; 3, 18, 28, 31, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è a carico della RI 1, che rifonderà identico importo

al comune resistente a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale

federale; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

terzi implicati

1. Municipio

di Monte Carasso, 6513 Monte Carasso,

1 rappr. da: dr. Adelio Scolari, 6593

Cadenazzo,

2. Dipartimento

del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

3. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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