52.2008.303
Licenza edilizia in sanatoria per due parcheggi, destinati allo stazionamento di altrettanti carrelli pubblicitari, su due terreni situati fuori della zona edificabile
7 gennaio 2009Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2008.303
Data decisione, Autorità:
07.01.2009, TRAM
Titolo:
Licenza edilizia in sanatoria per due parcheggi, destinati allo stazionamento di altrettanti carrelli pubblicitari, su due terreni situati fuori della zona edificabile
AUTORIZZAZIONE
FUORI ZONA
LICENZA EDILIZIA
UBICAZIONE VINCOLATA
LE
13a LE
art. 7 LE
art. 21 LE
art. 1 LIMPUBB
art. 2 LIMPUBB
art. 3 LIMPUBB
art. 22 LPT
art. 24 LPT
Incarto n.
52.2008.303
Lugano
7 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello
Balerna, Matteo Cassina
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 agosto 2008 della
RI 1, 6648 __________,
contro
la decisione 9 luglio 2008 del Consiglio di Stato
(n. __________), che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente
avverso la risoluzione 19 febbraio 2008 con cui il municipio di CO 1 le ha negato
il permesso di posare due carrelli pubblicitari su due terreni (part. __________
e part. __________) situati fuori della zona edificabile;
viste le risposte:
- 2 settembre 2008 del
Consiglio di Stato;
- 9 settembre 2008 del
municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 18
dicembre 2007, la ricorrente RI 1 ha chiesto al municipio di CO 1 la licenza edilizia
in sanatoria per due parcheggi, destinati allo stazionamento di altrettanti carrelli
pubblicitari, su due terreni (part. __________ e part. __________) situati
fuori della zona edificabile, a lato della strada cantonale che conduce verso __________.
Gli impianti pubblicitari già esposti da tempo senza autorizzazione sono
costituiti da un telaio verticale di circa m 4 x m 3, destinato a sorreggere
dei teli intercambiabili in tessuto stampato con il testo del messaggio
pubblicitario, montato su un carrello mobile, munito di targhe di polizia.
Alla
domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, ritenendo insoddisfatti i
presupposti dell’art. 24 della legge federale sulla pianificazione del
territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) per il rilascio di
un’autorizzazione eccezionale a costruire fuori della zona edificabile.
Adeguandosi
al preavviso vincolante dell’autorità cantonale, il 19 febbraio 2008 il
municipio ha negato la licenza edilizia.
B. Con
giudizio 9 luglio 2008, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo
l’impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1. Il Governo, premesso che i
carrelli pubblicitari sottostanno all'obbligo del permesso ai sensi della legge
edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1), ha in sostanza ritenuto
che il diniego del permesso per i due impianti non prestasse il fianco a
critiche. Non essendo ad ubicazione vincolata, gli impianti pubblicitari non
potrebbero beneficiare di un'autorizzazione retta dall’art. 24 LPT.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione di
diniego della licenza. L’insorgente ritiene in sostanza che un rifiuto basato
soltanto sull'art. 24 LPT renderebbe di fatto impossibile la posa di impianti
pubblicitari fuori dalle zone edificabili, malgrado che la legge sugli impianti
pubblicitari del 26 febbraio 2007 (LImp; RL 7.4.2.5) preveda tale possibilità.
Il divieto disattenderebbe la garanzia della proprietà, la liberta economica e
la parità di trattamento. D'altra parte, l'ubicazione vincolata per i due
impianti sarebbe data proprio dalla posizione strategica, appositamente scelta
in considerazione del passaggio continuo di autoveicoli.
Alla fattispecie sarebbe inoltre applicabile l’art. 24c cpv. 1 LPT, ritenuto che i due carrelli sono stati posati prima
dell'entrata in vigore della LImp (20 aprile 2007) che a differenza della legge
sugli impianti abrogata parifica i rimorchi agli impianti pubblicitari.
L’opposizione cantonale, conclude, sarebbe infine riferita unicamente
all’impianto stazionato sul mapp. __________ e non a quello installato sul
mapp. __________.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio che non
formulano osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 della
legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione
attiva dell’insorgente è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo è
dunque ricevibile in ordine.
1.2.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966;
LPamm; RL 3.3.1.1). La situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione
emerge con sufficiente chiarezza dall’incarto. Il sopralluogo sollecitato da RI
1 non appare dunque atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti
per il giudizio.
Considerandi
2.
2.1. La
LImp ha per scopo di regolamentare la posa e l'esposizione di impianti pubblicitari,
al fine di garantire la sicurezza del traffico motorizzato e pedonale, il
rispetto delle bellezze naturali, dei beni culturali e del paesaggio, l'ordine
pubblico, la moralità e l'uso della lingua italiana (art. 1 LImp).
Giusta
l’art. 2 cpv. 1 LImp, soggiacciono alla legge tutti gli impianti pubblicitari
percettibili dall'area pubblica, situati su fondi pubblici o privati. La legge,
soggiunge la norma, non si applica alla pubblicità su veicoli a motore,
rimorchi natanti, aeromobili e altri mezzi di trasporto (cpv. 2 lett. b), a
meno che stanzino su fondi pubblici o privati a scopi pubblicitari (cpv. 3).
Quest'ultimo capoverso sancisce espressamente la regola, in vigore già sotto il
vecchio diritto, secondo cui i veicoli, i rimorchi o altri mezzi di per sé
mobili lasciati su suolo pubblico o privato con funzione pubblicitaria allo
scopo di eludere la legge, sono assoggettati alla LImp (cfr. Messaggio del Consiglio
di Stato del 5 luglio 2005 n. 5675, pag. 127).
Per l'art. 3 cpv. 1 LImp, l’apposizione, l’installazione, l’utilizzo o la
modifica di un impianto pubblicitario è soggetta ad autorizzazione.
L'autorizzazione è rilasciata dal municipio se l'impianto è situato all'interno
delle zone edificabili. Per impianti situati fuori delle zone edificabili,
l'autorizzazione è invece accordata dal Consiglio di Stato (art. 3 cpv. 1
LImp), il quale l'ha recentemente delegata all'Area del supporto e del
coordinamento della Divisione delle costruzioni (ASCo; cfr. art. 2 regolamento d'esecuzione
della legge sugli impianti pubblicitari del 24 settembre 2008; RLImp;
7.4.2.5
).
2.2
La realizzazione di impianti pubblicitari non soggiace soltanto
all'obbligo del permesso ai sensi della LImp. Per l’art. 22 cpv. 1 LPT edifici
e impianti possono infatti essere costruiti o trasformati solo con
l’autorizzazione (edilizia) dell’autorità. Il diritto federale non definisce
ulteriormente la nozione di edifici e impianti. Per costante giurisprudenza,
sono considerati tali tutti i manufatti in relazione stabile e duratura con il
suolo, suscettibili di influenzare localmente l’ordinamento delle
utilizzazioni, in particolare modificando in maniera rilevante la percezione
dello spazio, intensificando l’uso delle opere di urbanizzazione oppure ripercuotendosi
in modo apprezzabile sull’ambiente circostante (DTF 113 Ib 314, consid. 2b; 119
Ib 222 consid. 3a e rif. ivi citati; Bern-hard
Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungs-gesetz, Berna 2006, ad
art. 22, n. 10). Fuori della zona edificabile, soggiace
in particolare all'obbligo dell'autorizzazione secondo l’art. 24 LPT l'uso non
conforme alla zona di situazione del terreno per scopi commerciali, quale ad
esempio il deposito di materiale o anche il semplice cambiamento di
destinazione senza misure costruttive che provoca effetti percettibili
sull'ambiente o sulla pianificazione (cfr. DTF 119 Ib 222 consid. 3a e rinvii).
In sintonia con il diritto federale, il diritto cantonale precisa a sua volta
che la licenza è in particolare necessaria per la costruzione, la
ricostruzione, la trasformazione rilevante, ivi compreso il cambiamento di
destinazione di edifici e altre opere, così come per la modificazione
importante della configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE). Per l'art. 4 cpv.
1.
lett. c del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre
1992.
(RLE; RL 7.1.2.1.1) soggiace al permesso di costruzione anche l'uso del
terreno a scopo di posteggio.
Quando la posa di un impianto pubblicitario ricade nella sfera di applicazione
della LImp e del diritto edilizio, le procedure per il rilascio dei due
permessi vanno coordinate, fermo restante che di principio il ruolo di
procedura direttrice sarà assunto da quella dell'autorizzazione a costruire
(cfr. art. 7 cpv. 3 legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre
2005; Lcoord; RL 7.1.2.3). La licenza edilizia così ottenuta vale anche quale
autorizzazione ai sensi della LImp (cfr. art. 13a LE).
2.3
Nel caso concreto, la ricorrente ha
chiesto al municipio di CO 1 il permesso di lasciar ulteriormente stazionare
due carrelli, adibiti ad impianti pubblicitari mobili, che aveva collocato
senza autorizzazione su due appezzamenti di terreno situati fuori del perimetro
della zona edificabile. Considerata l'ubicazione (fuori della zona edificabile),
le dimensioni e l'entità degli impianti nonché il conseguente uso del terreno a
fini prettamente commerciali, è evidente che i carrelli in questione sono atti
ad influire sull'ordinamento delle utilizzazioni del territorio e che
sottostanno all'obbligo del permesso, tanto secondo la LImp, quanto secondo la
LPT e la LE (cfr. in tal senso STA 52.2006.299 del 4
luglio 2007 consid. 4 e rinvii). L'intervento è
peraltro soggetto al permesso già solo perché paragonabile all'uso di un fondo
a scopo di posteggio (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c RLE). A giusta ragione gli insorgenti
non contestano più in questa sede la conclusione a cui è pervenuto il Consiglio
di Stato.
3.
3.1. Di
principio, il permesso di costruire o trasformare edifici o impianti può essere
rilasciato soltanto se essi sono conformi alla funzione prevista dal piano
regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità di zona,
art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).
3.2
I rimorchi pubblicitari in questione
sono situati fuori della zona edificabile, nella zona agricola SAC. Non
rispondendo alla funzione della zona di situazione, non possono beneficiare di
un permesso ordinario ai sensi dell’art. 22 LPT. Nemmeno la ricorrente sostiene
il contrario.
4.
4.1. In
deroga al principio della conformità di zona, fuori delle zone edificabili possono
essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento
di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per
la zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione esiga un'ubicazione
fuori della zona edificabile (lett. a) e che non vi si oppongano interessi
preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti
cumulativamente (DTF 123 II 256 consid. 5; DTF 119 Ib 442 consid. 4a; DTF
118.
Ib 17 consid. 2b).
Il requisito dell'ubicazione vincolata ha
carattere oggettivo e alla sua realizzazione devono essere poste esigenze
severe (Adelio Scolari,
Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, n. 530 seg.). Occorre infatti che risulti
necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile
per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio o alla natura del terreno
(DTF 119 Ib 442, consid. 4a). Non sono sufficienti motivi finanziari, personali
o di comodità (DTF 124 II 252 consid. 4; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 24 n. 8 segg.). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione
di ogni altra ubicazione in zona edificabile, in particolare quando un edificio
o impianto a causa delle immissioni generate non può essere realizzato
all’interno delle zone edificabili (Waldmann/
Hänni, op. cit., ad art. 24 n. 8 segg.).
L'adempimento del secondo requisito di cui
all'art. 24 lett. b LPT presuppone l'assenza di interessi preponderanti che si
oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio che presiede alla valutazione
degli opposti interessi in gioco ruota attorno alle finalità ed ai principi
della pianificazione del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28
consid. 3; DTF 114 Ib 268 consid. 3b).
4.2
Nell’evenienza concreta, i due carrelli
pubblicitari non soddisfano il requisito dell’ubicazione vincolata. Il loro
stazionamento nel posto prescelto non è dettato dagli scopi che perseguono. Non
servono in effetti a pubblicizzare oggetti presenti in quel luogo. Servono
soltanto a pubblicizzare imprese commerciali o prodotti che non hanno alcuna
relazione con il luogo di stazionamento. Le loro finalità, avulse da qualsiasi
relazione con l'ubicazione, sono esclusivamente d'ordine commerciale ed economico.
La posizione strategica, addotta dalla ricorrente, che intende attirare
l'attenzione di tutti coloro che transitano sulla cosiddetta __________, non
basta a giustificarne l'ubicazione fuori della zona edificabile. Gli impianti
non possono dunque beneficiare di un’autorizzazione eccezionale giusta l’art.
24.
LPT. Non occorre stabilire se vi si oppongano anche interessi preponderanti.
In assenza di elementi contrari, infondata è pure la censura sollevata
genericamente dalla ricorrente, con riferimento alla parità di trattamento.
Parimenti da respingere è l'obiezione
secondo cui l'applicazione dell'art. 24 LPT vanificherebbe qualsiasi
possibilità di realizzare impianti pubblicitari fuori della zona edificabile.
L’art. 24 LPT limita soltanto la realizzazione di impianti pubblicitari che per
le ripercussioni che esercitano sull'ordinamento delle utilizzazioni assumono
rilevanza anche dal profilo della legislazione edilizia. Non vieta anche gli
impianti pubblicitari che ricadono esclusivamente sotto la LImp.
4.3
Alla fattispecie non torna neppure
applicabile l’art. 24c LPT. Tale norma concerne
soltanto edifici o impianti, costruiti o trasformati a suo tempo in conformità
al diritto materiale, ma che per effetto di modifiche posteriori di atti
legislativi o piani sono divenuti non conformi alla destinazione della zona
(art. 41 dell’or-dinanza federale sulla pianificazione del territorio del 28
giugno 2000; OPT; RS 700.1). Dopo che i rimorchi sono stati lasciati stazionare
senza permesso su fondi in discussione, la situazione pianificatoria è rimasta
immutata. Il fatto che l’art. 2 cpv. 3 LImp 2007 abbia (esplicitamente)
assoggettato all'obbligo del permesso anche gli impianti pubblicitari montanti
su veicoli che stanziano su fondi pubblici o privati con scopi prettamente
pubblicitari non è atto a fondare l'applicazione dell'art. 24c LPT. La licenza edilizia per lo stazionamento durevole dei due
carrelli pubblicitari fuori della zona edificabile era comunque necessaria
anche prima dell’entrata in vigore della LImp 2007 e ciò in applicazione della
LPT e della LE. Il contrasto con la zona di utilizzazione non è pertanto da
ricondurre ad una modifica legislativa.
4.4
Privo di rilievo è il fatto che la
Sezione dell’agricoltura non abbia sollevato obiezioni per la posa del carrello
pubblicitario sul mapp. __________, limitandosi ad escludere il permesso per il
mapp. __________ (cfr. opposizione 8 febbraio 2008, p. 2). Entrambi i fondi si
trovano fuori della zona edificabile ed ogni manufatto ivi costruito, come
rettamente osserva il Consiglio di Stato, deve sottostare ai disposti della
LPT.
5.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. La
tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 2, 3 LImp 2007, 2 RLImp, 1, 7, 13a,
21 LE, 4 RLE, 7 Lcoord, 22, 24 LPT, 41 OPT, 3, 18, 28, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 segg.
della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto
pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).
4. Intimazione
a:
1. Municipio
di Sant'Antonino, 6592 S. Antonino,
2. Dipartimento
del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,
3. Consiglio
di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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