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Decisione

52.2008.303

Licenza edilizia in sanatoria per due parcheggi, destinati allo stazionamento di altrettanti carrelli pubblicitari, su due terreni situati fuori della zona edificabile

7 gennaio 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 18

dicembre 2007, la ricorrente RI 1 ha chiesto al municipio di CO 1 la licenza edilizia

in sanatoria per due parcheggi, destinati allo stazionamento di altrettanti carrelli

pubblicitari, su due terreni (part. __________ e part. __________) situati

fuori della zona edificabile, a lato della strada cantonale che conduce verso __________.

Gli impianti pubblicitari già esposti da tempo senza autorizzazione sono

costituiti da un telaio verticale di circa m 4 x m 3, destinato a sorreggere

dei teli intercambiabili in tessuto stampato con il testo del messaggio

pubblicitario, montato su un carrello mobile, munito di targhe di polizia.

Alla

domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, ritenendo insoddisfatti i

presupposti dell’art. 24 della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) per il rilascio di

un’autorizzazione eccezionale a costruire fuori della zona edificabile.

Adeguandosi

al preavviso vincolante dell’autorità cantonale, il 19 febbraio 2008 il

municipio ha negato la licenza edilizia.

B. Con

giudizio 9 luglio 2008, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo

l’impugnativa contro di esso inoltrata dalla RI 1. Il Governo, premesso che i

carrelli pubblicitari sottostanno all'obbligo del permesso ai sensi della legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1), ha in sostanza ritenuto

che il diniego del permesso per i due impianti non prestasse il fianco a

critiche. Non essendo ad ubicazione vincolata, gli impianti pubblicitari non

potrebbero beneficiare di un'autorizzazione retta dall’art. 24 LPT.

C. Contro il

predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione di

diniego della licenza. L’insorgente ritiene in sostanza che un rifiuto basato

soltanto sull'art. 24 LPT renderebbe di fatto impossibile la posa di impianti

pubblicitari fuori dalle zone edificabili, malgrado che la legge sugli impianti

pubblicitari del 26 febbraio 2007 (LImp; RL 7.4.2.5) preveda tale possibilità.

Il divieto disattenderebbe la garanzia della proprietà, la liberta economica e

la parità di trattamento. D'altra parte, l'ubicazione vincolata per i due

impianti sarebbe data proprio dalla posizione strategica, appositamente scelta

in considerazione del passaggio continuo di autoveicoli.

Alla fattispecie sarebbe inoltre applicabile l’art. 24c cpv. 1 LPT, ritenuto che i due carrelli sono stati posati prima

dell'entrata in vigore della LImp (20 aprile 2007) che a differenza della legge

sugli impianti abrogata parifica i rimorchi agli impianti pubblicitari.

L’opposizione cantonale, conclude, sarebbe infine riferita unicamente

all’impianto stazionato sul mapp. __________ e non a quello installato sul

mapp. __________.

D. All’accoglimento

del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio che non

formulano osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 della

legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La legittimazione

attiva dell’insorgente è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo è

dunque ricevibile in ordine.

1.2.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

18 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966;

LPamm; RL 3.3.1.1). La situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione

emerge con sufficiente chiarezza dall’incarto. Il sopralluogo sollecitato da RI

1 non appare dunque atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti

per il giudizio.

Considerandi

2.

2.1. La

LImp ha per scopo di regolamentare la posa e l'esposizione di impianti pubblicitari,

al fine di garantire la sicurezza del traffico motorizzato e pedonale, il

rispetto delle bellezze naturali, dei beni culturali e del paesaggio, l'ordine

pubblico, la moralità e l'uso della lingua italiana (art. 1 LImp).

Giusta

l’art. 2 cpv. 1 LImp, soggiacciono alla legge tutti gli impianti pubblicitari

percettibili dall'area pubblica, situati su fondi pubblici o privati. La legge,

soggiunge la norma, non si applica alla pubblicità su veicoli a motore,

rimorchi natanti, aeromobili e altri mezzi di trasporto (cpv. 2 lett. b), a

meno che stanzino su fondi pubblici o privati a scopi pubblicitari (cpv. 3).

Quest'ultimo capoverso sancisce espressamente la regola, in vigore già sotto il

vecchio diritto, secondo cui i veicoli, i rimorchi o altri mezzi di per sé

mobili lasciati su suolo pubblico o privato con funzione pubblicitaria allo

scopo di eludere la legge, sono assoggettati alla LImp (cfr. Messaggio del Consiglio

di Stato del 5 luglio 2005 n. 5675, pag. 127).

Per l'art. 3 cpv. 1 LImp, l’apposizione, l’installazione, l’utilizzo o la

modifica di un impianto pubblicitario è soggetta ad autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata dal municipio se l'impianto è situato all'interno

delle zone edificabili. Per impianti situati fuori delle zone edificabili,

l'autorizzazione è invece accordata dal Consiglio di Stato (art. 3 cpv. 1

LImp), il quale l'ha recentemente delegata all'Area del supporto e del

coordinamento della Divisione delle costruzioni (ASCo; cfr. art. 2 regolamento d'esecuzione

della legge sugli impianti pubblicitari del 24 settembre 2008; RLImp;

7.4.2.5

).

2.2

La realizzazione di impianti pubblicitari non soggiace soltanto

all'obbligo del permesso ai sensi della LImp. Per l’art. 22 cpv. 1 LPT edifici

e impianti possono infatti essere costruiti o trasformati solo con

l’autorizzazione (edilizia) dell’autorità. Il diritto federale non definisce

ulteriormente la nozione di edifici e impianti. Per costante giurisprudenza,

sono considerati tali tutti i manufatti in relazione stabile e duratura con il

suolo, suscettibili di influenzare localmente l’ordinamento delle

utilizzazioni, in particolare modificando in maniera rilevante la percezione

dello spazio, intensificando l’uso delle opere di urbanizzazione oppure ripercuotendosi

in modo apprezzabile sull’ambiente circostante (DTF 113 Ib 314, consid. 2b; 119

Ib 222 consid. 3a e rif. ivi citati; Bern-hard

Waldmann/Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungs-gesetz, Berna 2006, ad

art. 22, n. 10). Fuori della zona edificabile, soggiace

in particolare all'obbligo dell'autorizzazione secondo l’art. 24 LPT l'uso non

conforme alla zona di situazione del terreno per scopi commerciali, quale ad

esempio il deposito di materiale o anche il semplice cambiamento di

destinazione senza misure costruttive che provoca effetti percettibili

sull'ambiente o sulla pianificazione (cfr. DTF 119 Ib 222 consid. 3a e rinvii).

In sintonia con il diritto federale, il diritto cantonale precisa a sua volta

che la licenza è in particolare necessaria per la costruzione, la

ricostruzione, la trasformazione rilevante, ivi compreso il cambiamento di

destinazione di edifici e altre opere, così come per la modificazione

importante della configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE). Per l'art. 4 cpv.

1.

lett. c del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre

1992.

(RLE; RL 7.1.2.1.1) soggiace al permesso di costruzione anche l'uso del

terreno a scopo di posteggio.

Quando la posa di un impianto pubblicitario ricade nella sfera di applicazione

della LImp e del diritto edilizio, le procedure per il rilascio dei due

permessi vanno coordinate, fermo restante che di principio il ruolo di

procedura direttrice sarà assunto da quella dell'autorizzazione a costruire

(cfr. art. 7 cpv. 3 legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre

2005; Lcoord; RL 7.1.2.3). La licenza edilizia così ottenuta vale anche quale

autorizzazione ai sensi della LImp (cfr. art. 13a LE).

2.3

Nel caso concreto, la ricorrente ha

chiesto al municipio di CO 1 il permesso di lasciar ulteriormente stazionare

due carrelli, adibiti ad impianti pubblicitari mobili, che aveva collocato

senza autorizzazione su due appezzamenti di terreno situati fuori del perimetro

della zona edificabile. Considerata l'ubicazione (fuori della zona edificabile),

le dimensioni e l'entità degli impianti nonché il conseguente uso del terreno a

fini prettamente commerciali, è evidente che i carrelli in questione sono atti

ad influire sull'ordinamento delle utilizzazioni del territorio e che

sottostanno all'obbligo del permesso, tanto secondo la LImp, quanto secondo la

LPT e la LE (cfr. in tal senso STA 52.2006.299 del 4

luglio 2007 consid. 4 e rinvii). L'intervento è

peraltro soggetto al permesso già solo perché paragonabile all'uso di un fondo

a scopo di posteggio (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c RLE). A giusta ragione gli insorgenti

non contestano più in questa sede la conclusione a cui è pervenuto il Consiglio

di Stato.

3.

3.1. Di

principio, il permesso di costruire o trasformare edifici o impianti può essere

rilasciato soltanto se essi sono conformi alla funzione prevista dal piano

regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità di zona,

art. 22 cpv. 2 lett. a LPT).

3.2

I rimorchi pubblicitari in questione

sono situati fuori della zona edificabile, nella zona agricola SAC. Non

rispondendo alla funzione della zona di situazione, non possono beneficiare di

un permesso ordinario ai sensi dell’art. 22 LPT. Nemmeno la ricorrente sostiene

il contrario.

4.

4.1. In

deroga al principio della conformità di zona, fuori delle zone edificabili possono

essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento

di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per

la zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione esiga un'ubicazione

fuori della zona edificabile (lett. a) e che non vi si oppongano interessi

preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti

cumulativamente (DTF 123 II 256 consid. 5; DTF 119 Ib 442 consid. 4a; DTF

118.

Ib 17 consid. 2b).

Il requisito dell'ubicazione vincolata ha

carattere oggettivo e alla sua realizzazione devono essere poste esigenze

severe (Adelio Scolari,

Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, n. 530 seg.). Occorre infatti che risulti

necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile

per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio o alla natura del terreno

(DTF 119 Ib 442, consid. 4a). Non sono sufficienti motivi finanziari, personali

o di comodità (DTF 124 II 252 consid. 4; Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 24 n. 8 segg.). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione

di ogni altra ubicazione in zona edificabile, in particolare quando un edificio

o impianto a causa delle immissioni generate non può essere realizzato

all’interno delle zone edificabili (Waldmann/

Hänni, op. cit., ad art. 24 n. 8 segg.).

L'adempimento del secondo requisito di cui

all'art. 24 lett. b LPT presuppone l'assenza di interessi preponderanti che si

oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio che presiede alla valutazione

degli opposti interessi in gioco ruota attorno alle finalità ed ai principi

della pianificazione del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28

consid. 3; DTF 114 Ib 268 consid. 3b).

4.2

Nell’evenienza concreta, i due carrelli

pubblicitari non soddisfano il requisito dell’ubicazione vincolata. Il loro

stazionamento nel posto prescelto non è dettato dagli scopi che perseguono. Non

servono in effetti a pubblicizzare oggetti presenti in quel luogo. Servono

soltanto a pubblicizzare imprese commerciali o prodotti che non hanno alcuna

relazione con il luogo di stazionamento. Le loro finalità, avulse da qualsiasi

relazione con l'ubicazione, sono esclusivamente d'ordine commerciale ed economico.

La posizione strategica, addotta dalla ricorrente, che intende attirare

l'attenzione di tutti coloro che transitano sulla cosiddetta __________, non

basta a giustificarne l'ubicazione fuori della zona edificabile. Gli impianti

non possono dunque beneficiare di un’autorizzazione eccezionale giusta l’art.

24.

LPT. Non occorre stabilire se vi si oppongano anche interessi preponderanti.

In assenza di elementi contrari, infondata è pure la censura sollevata

genericamente dalla ricorrente, con riferimento alla parità di trattamento.

Parimenti da respingere è l'obiezione

secondo cui l'applicazione dell'art. 24 LPT vanificherebbe qualsiasi

possibilità di realizzare impianti pubblicitari fuori della zona edificabile.

L’art. 24 LPT limita soltanto la realizzazione di impianti pubblicitari che per

le ripercussioni che esercitano sull'ordinamento delle utilizzazioni assumono

rilevanza anche dal profilo della legislazione edilizia. Non vieta anche gli

impianti pubblicitari che ricadono esclusivamente sotto la LImp.

4.3

Alla fattispecie non torna neppure

applicabile l’art. 24c LPT. Tale norma concerne

soltanto edifici o impianti, costruiti o trasformati a suo tempo in conformità

al diritto materiale, ma che per effetto di modifiche posteriori di atti

legislativi o piani sono divenuti non conformi alla destinazione della zona

(art. 41 dell’or-dinanza federale sulla pianificazione del territorio del 28

giugno 2000; OPT; RS 700.1). Dopo che i rimorchi sono stati lasciati stazionare

senza permesso su fondi in discussione, la situazione pianificatoria è rimasta

immutata. Il fatto che l’art. 2 cpv. 3 LImp 2007 abbia (esplicitamente)

assoggettato all'obbligo del permesso anche gli impianti pubblicitari montanti

su veicoli che stanziano su fondi pubblici o privati con scopi prettamente

pubblicitari non è atto a fondare l'applicazione dell'art. 24c LPT. La licenza edilizia per lo stazionamento durevole dei due

carrelli pubblicitari fuori della zona edificabile era comunque necessaria

anche prima dell’entrata in vigore della LImp 2007 e ciò in applicazione della

LPT e della LE. Il contrasto con la zona di utilizzazione non è pertanto da

ricondurre ad una modifica legislativa.

4.4

Privo di rilievo è il fatto che la

Sezione dell’agricoltura non abbia sollevato obiezioni per la posa del carrello

pubblicitario sul mapp. __________, limitandosi ad escludere il permesso per il

mapp. __________ (cfr. opposizione 8 febbraio 2008, p. 2). Entrambi i fondi si

trovano fuori della zona edificabile ed ogni manufatto ivi costruito, come

rettamente osserva il Consiglio di Stato, deve sottostare ai disposti della

LPT.

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. La

tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 2, 3 LImp 2007, 2 RLImp, 1, 7, 13a,

21 LE, 4 RLE, 7 Lcoord, 22, 24 LPT, 41 OPT, 3, 18, 28, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg.

della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4. Intimazione

a:

1. Municipio

di Sant'Antonino, 6592 S. Antonino,

2. Dipartimento

del territorio, Servizi generali, UDC, 6500 Bellinzona,

3. Consiglio

di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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