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Decisione

52.2008.32

Esercizio della professione di psicoterapeuta - libera circolazione in Svizzera

18 agosto 2008Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. PI 1 ha conseguito nel 1990 la licenza in psicologia del lavoro presso l'Università di Neuchâtel.

Dopo due stages lavorativi al Servizio

ticinese per la cura dell'alcolismo e alla Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio,

ha intrapreso in Ticino l'attività di docente presso la Scuola speciale.

Il 1° marzo 1999 egli ha ripreso a lavorare nel settore della psicologia compiendo

un ulteriore stage a tempo parziale della durata di un anno presso la __________

a __________. In seguito, dal 1° marzo al 31 agosto 2000 ha seguito un ulteriore stage presso il Centro psichiatrico dell'Ospedale regionale di Bienne.

Il 5 settembre 2000 l'allora Dipartimento delle opere sociali del Cantone

Ticino lo ha autorizzato al libero esercizio della professione di psicologo.

b. Il 16 ottobre 2000 PI 1 ha iniziato a frequentare l'Akademie für Verhaltenstherapie

und Methodenintegration (AIM) di Berna, riconosciuta quale scuola di formazione

alla psicoterapia comportamentale-cognitiva. Contemporaneamente ha cominciato a

lavorare in qualità di psicologo e psicoterapeuta delegato in un ambulatorio

psichiatrico privato a Bienne, ottenendo dalla Federazione Svizzera delle

Psicologhe e degli Psicologi (FSP) i titoli di psicologo specialista in

psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza (4 maggio 2002), psicologo specialista

in psicologia clinica (31 agosto 2002), nonché, a titolo di qualifica

complementare, il certificato di psicologia d'urgenza (8 novembre 2003). Il 19

gennaio 2005 egli ha concluso con successo la sua formazione presso l'AIM di Berna.

Il mese successivo la FSP gli ha rilasciato il titolo di psicologo specialista

in psicoterapia.

B. In più occasioni PI 1 si è rivolto nel corso degli anni all'Ufficio

di sanità del Dipartimento della sanità e socialità (DSS) per ottenere

ragguagli in merito alle condizioni che avrebbe dovuto adempiere per poter

ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in Ticino.

In risposta ad una sua richiesta in tal senso del 24 gennaio 2005, l'autorità cantonale gli ha comunicato che a complemento della sua formazione egli avrebbe

dovuto ancora effettuare e documentare 50 ore di supervisione individuale e 6

mesi di stage in un'istituzione di categoria A.

Il 31 marzo successivo egli ha quindi ottenuto dal Service de la santé del

Canton Giura l'autorizzazione ad esercitare la professione di

psicologo-psicoterapeuta sul territorio di quest'ultimo cantone. Il 18 luglio

2005 un'analoga autorizzazione gli è stata rilasciata anche dalla Direction de

la santé publique et de la prévoyance sociale del Canton Berna, in virtù

dell'art. 4 cpv. 2 della legge federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995

(LMI; RS 943.02) e del permesso precedentemente concessogli dal Canton Giura,

per poter svolgere l'attività di psicoterapeuta prevalentemente presso uno

studio psichiatrico privato a Bienne.

C. Il 3 novembre 2005, PI 1 ha fatto pervenire all'Ufficio di sanità

del cantone Ticino un documento autenticato, attestante l'avvenuta

effettuazione presso lo studio del dr. __________ a __________ di 52 ore di

supervisione individuale.

Dopo ulteriori scambi di corrispondenza con l'Ufficio di sanità del DSS, il 29

gennaio 2007 egli ha quindi presentato un'istanza volta all'ottenimento

dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta nel Cantone

Ticino.

La domanda è stata respinta mediante decisione del 13 giugno 2007 dall'autorità

adita, secondo la quale l'istante non adempirebbe le condizioni previste dal

diritto cantonale per poter esercitare a titolo indipendente questa professione,

non disponendo della formazione pratica necessaria. Inoltre il fatto che egli

non abbia mai esercitato in modo effettivo la professione di psicoterapeuta nel

Canton Giura, dove gli era stata rilasciata la prima autorizzazione, non gli

permette di invocare l'art. 2 cpv. 4 LMI per pretendere il rilascio del

permesso richiesto. In un simile contesto, l'autorizzazione ottenuta nel Canton

Berna non sarebbe di alcun rilievo.

D. Con giudizio del 19 dicembre 2007, il Consiglio di Stato ha confermato

questa risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da PI 1.

Il Governo ha innanzitutto condiviso gli argomenti dell'autorità di prime cure

in merito al mancato adempimento da parte dell'interessato dei requisiti

imposti dalla legge ticinese per il rilascio dell'autorizzazione professionale

richiesta. Esso ha poi escluso l'applicabilità alla fattispecie della LMI, ritenuto

che, essendo l'istante domiciliato a __________, la stessa non presenta alcuna

connotazione intercantonale, per cui PI 1 andrebbe considerato alla stregua di

un offerente locale. Inoltre il principio del libero accesso al mercato

invocato dall'insorgente si applicherebbe unicamente alla circolazione delle

merci e dei servizi, ma non al domicilio delle persone. Questi non potrebbe

dunque pretendere che i certificati rilasciatigli dalle autorità giurassiane o

bernesi lo autorizzino ad esercitare nel suo cantone di domicilio.

E. Contro la predetta pronuncia governativa, la Commissione RI 1 (Comco)

è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo di accertare

che la stessa limita in modo inammissibile l'accesso al mercato di PI 1 ed è

pertanto contraria alla LMI.

Esposti i motivi in virtù dei quali quest'ultima normativa sarebbe applicabile

alla fattispecie in esame, l'autorità federale ricorrente sostiene che nella

misura in cui PI 1 esercita legittimamente da diversi anni la professione di

psicoterapeuta a Bienne sulla base di un'autorizzazione rilasciatagli dal

Canton Berna, egli possiede il diritto, giusta l'art. 2 cpv. 4 LMI, di stabilirsi

in qualsiasi parte del territorio svizzero per svolgervi la sua attività lucrativa

secondo le prescrizioni vigenti in detto cantone. Contesta che con la sua

domanda l'interessato abbia commesso un abuso di diritto. Sostiene che la

decisione impugnata determina una restrizione del libero accesso al mercato

lesiva del principio della proporzionalità. Dal momento infatti che sia nel

Canton Berna, sia nel Canton Giura che in Ticino esistono delle prescrizioni

che subordinano il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione

di psicoterapeuta all'adempimento di condizioni simili, si deve ritenere che questi

tre Cantoni dispongono in tale materia di normative tra di loro equivalenti ai

sensi dell'art. 2 cpv. 5 LMI. Le disposizioni del luogo d'origine garantiscono pertanto

una protezione sufficiente degli interessi pubblici da tutelare. Afferma infine

che le autorizzazioni ottenute da PI 1 nei Cantoni di Berna e del Giura

costituiscono dei certificati di capacità cantonali ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LMI, validi su tutto il territorio della Confederazione.

F. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato

che l'Ufficio di sanità, adducendo argomenti di cui si dirà, per quanto

necessario, in seguito.

Chiamato ad esprimersi sulla vertenza in quanto persona titolare di un

interesse legittimo all'esito del procedimento, PI 1 ha preso posizione sulla vertenza mediante scritto del 1° aprile 2008, del cui contenuto si dirà,

se del caso, più avanti.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e discende dall'art. 59

cpv. 5 della legge sul promovimento della salute e il coordinamento sanitario

del 18 aprile 1989 (LSan; RL 6.1.1.1).

Giusta l'art. 89 cpv. 2 lett. d della legge sul

Tribunale federale, del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), hanno diritto di

interporre ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale le persone,

le organizzazioni e le autorità legittimate in virtù di un'altra legge

federale. Un simile diritto spetta alla Commissione della concorrenza in virtù

dell'art. 9 cpv. 2bis LMI. Essa può in effetti inoltrare ricorso per far

constatare che una decisione limita in modo inammissibile l'accesso al mercato.

Nella misura che detta autorità è legittimata a ricorrere davanti al Tribunale

federale, essa può anche avvalersi dei rimedi di diritto previsti dal diritto

cantonale e, in quanto ne faccia richiesta, partecipare ai procedimenti davanti

alle autorità cantonali (art. 111 cpv. 2 LTF).

Ne discende che il presente gravame, inoltrato tempestivamente (art. 46 della

legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL

3.3.1.1), da un'autorità federale legittimata ad agire, è ricevibile in ordine

e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 LPamm).

2.2.1. Nel Cantone Ticino l'esercizio della professione di psicoterapeuta

è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione. Quest'ultima è rilasciata dal

Dipartimento della sanità e della socialità alle persone che, oltre a godere di

buona reputazione, sono titolari di un diploma o di una licenza universitaria

in psicologia o in un'altra disciplina conseguiti presso un'università svizzera

oppure di altri diplomi equipollenti conseguiti presso università estere e possiedono

dei certificati attestanti una formazione specifica in psicoterapia basata su

di un metodo scientificamente riconosciuto (comprendente l'applicazione

approfondita dei metodi scelti alla propria persona e su altre persone sotto

controllo competente) e che hanno assolto due anni di pratica clinica in

istituzioni universitarie o cantonali o riconosciute dal cantone, se effettuati

durante il periodo di formazione specifica, oppure che hanno svolto un anno di

pratica nelle medesime istituzioni, successivamente al termine della formazione

(art. 56 LSan e art. 5 del regolamento concernente l'esercizio della

professione di psicologo e psicoterapeuta del 4 settembre 1979; RePsi; RL

6.1.4.6).

2.2. Nel caso di specie è pacifico che PI 1 non adempie i requisiti legali

appena esposti. Come da lui stesso ammesso ancora in sede di osservazioni al

presente gravame, pur essendo titolare di una laurea universitaria in

psicologia e pur avendo seguito una formazione specifica in psicoterapia presso

una scuola svizzera riconosciuta, egli dovrebbe ancora svolgere uno stage di 6

mesi presso una clinica cantonale a complemento del periodo di pratica già

svolto.

Dal profilo della legislazione ticinese l'interessato non può dunque esigere che

l'Ufficio di sanità gli rilasci l'autorizzazione cantonale per l'esercizio

dell'attività di psicoterapeuta.

Resta da esaminare se in applicazione della LMI egli non possa comunque operare

professionalmente anche in Ticino, in quanto persona già al beneficio di una

simile autorizzazione in altri due cantoni.

3.3.1. Nel suo giudizio il Consiglio di Stato ha escluso quest'ultima

ipotesi per il fatto che, a suo dire, la LMI non sarebbe neppure applicabile

alla fattispecie litigiosa, in quanto, essendo PI 1 domiciliato in Ticino, e

più precisamente a Locarno, non sussisterebbe in concreto alcun rapporto

intercantonale da disciplinare. Oltretutto, sempre secondo l'Esecutivo

cantonale, il principio del libero accesso al mercato invocato nell'occasione

da PI 1 si applicherebbe unicamente alla circolazione delle merci e dei servizi,

mentre che non riguarderebbe il domicilio delle persone. Ne deriva che se un

professionista intende trasferirsi in un cantone con l'intenzione di

esercitarvi un'attività lucrativa deve sottomettersi al diritto di quest'ultimo

cantone e non può prevalersi del fatto che nel suo cantone di provenienza

regole differenti disciplinano la medesima attività.

3.2. La tesi addotta dal Consiglio di Stato non può essere condivisa. Il

Governo è giunto alla suddetta conclusione partendo innanzitutto da una nozione

di "domicilio" del tutto errata. La LMI garantisce ad ogni persona con domicilio o sede in Svizzera l'accesso libero e non discriminato al mercato

al fine di esercitare su tutto il territorio della Confederazione un'attività

lucrativa (art. 1 cpv. 1 LMI). Sebbene i concetti di "domicilio" e di

"sede" non siano specificati dalla legge, la giurisprudenza ha già

avuto modo da lungo tempo di chiarire che con i medesimi vanno intesi il

domicilio e la sede commerciali (DTF 125 I 276 consid. 4b) e non, come a torto ritenuto

dalla precedente autorità di giudizio, il domicilio civile ai sensi degli art. 23

e segg. del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CCS; RS 210). In altri

termini, il domicilio di una persona giusta la LMI si trova nel luogo dove la stessa esercita la sua attività lucrativa, il quale non coincide necessariamente con

il luogo del suo domicilio civile. Nel caso di specie è dunque del tutto

irrilevante che PI 1 sia civilmente domiciliato a Locarno: determinante risulta

per contro il fatto che egli esercita da anni la professione di psicoterapeuta

a Bienne dove sicuramente dispone di un domicilio d'affari ai sensi della LMI.

Questa circostanza lo pone rispetto al Cantone Ticino nella posizione di un

offerente esterno, senz'altro legittimato ad invocare le disposizioni dalla LMI

in una fattispecie dove la connotazione intercantonale del rapporto giuridico

da regolare è manifesta.

Il Consiglio di Stato ha inoltre completamente tralasciato di considerare che quest'ultima

legge è stata oggetto il 16 dicembre 2005 di una profonda revisione, entrata in

vigore il 1° luglio 2006, la quale ha comportato l'estensione al domicilio

professionale del principio - sancito dall'art. 2 cpv. 1 LMI - del libero

accesso al mercato secondo le disposizioni del luogo d'origine. Ciò significa

che attualmente la LMI non si limita a disciplinare, come avveniva sotto

l'egida del vecchio diritto, soltanto la circolazione delle merci e dei servizi

(cfr. pro multis: DTF 125 I 276 consid. 4, 322 consid. 2), ma trova

applicazione anche alle persone che intendono trasferire il proprio domicilio

professionale in un altro luogo all'interno del territorio della Confederazione

al fine di esercitarvi un'attività lucrativa (cfr. Messaggio del 24 novembre

2004 concernente la modifica della legge federale sul mercato interno, in FF

2005 425 e 428). La prassi e la dottrina invocate dal Governo nel suo giudizio

per negare l'applicabilità alla presente fattispecie dei principi sanciti dall'art.

2 LMI non sono dunque più attuali, in quanto si riferiscono a norme e principi

che da tempo sono stati oggetto di radicali modifiche.

4.Accertata dunque l'applicabilità alla presente fattispecie della

LMI, resta da esaminare se il diniego dell'autorizzazione ad esercitare la

professione di psicoterapeuta in Ticino, che è stato opposto a __________

dall'Ufficio di sanità, sia compatibile con detta legge.

4.1. Il principio del libero accesso al mercato, evocato al precedente

considerando, è sancito dall'art. 2 LMI, giusta il quale ognuno ha il diritto

di offrire merci, servizi e prestazioni su tutto il territorio della

Confederazione, se l'esercizio dell'attività lucrativa in questione è

autorizzato nel cantone o nel comune di domicilio o di sede (art. 2 cpv. 1

LMI). L'offerta di merci, servizi e prestazioni di lavoro è retta – soggiunge

la norma (cpv. 3) – dalle prescrizioni del cantone o del comune di domicilio o

di sede dell'offerente. Inoltre chi esercita legittimamente un'attività lucrativa

ha il diritto di stabilirsi in qualsiasi parte del territorio della Confederazione

per l'esercizio di tale attività e, fatto salvo l'art. 3 LMI, di esercitare la

stessa secondo le prescrizioni del luogo del primo domicilio. Ciò vale anche in

caso di cessazione dell'attività nel luogo del primo domicilio (art. 2 cpv. 4

LMI). Vale la presunzione (reversibile) secondo la quale nell'applicazione di

questi principi, le normative cantonali o comunali concernenti l'accesso al mercato

sono equivalenti (art. 2 cpv. 5 LMI).

4.2. Nel caso di specie, già si è detto che PI 1 ha innanzitutto ottenuto la prima autorizzazione ad esercitare la professione di psicoterapeuta nel

Canton Giura, ma che da tempo svolge questa attività a Bienne, dove successivamente

gli è stata rilasciata dalle competenti autorità sanitarie del Canton Berna un'analoga

autorizzazione in applicazione della LMI. Sennonché nel Canton Giura

l'interessato, per sua stessa ammissione, non è in pratica mai stato attivo sul

piano professionale, se non per alcune non meglio precisate collaborazioni con

uno studio psichiatrico. In simili circostanze, è senz'altro legittimo

domandarsi se egli possa veramente appellarsi all'art. 2 cpv. 4 LMI per pretendere

di poter svolgere l'attività di psicoterapeuta in un altro cantone, appoggiandosi

su questo suo primo permesso.

Il quesito deve essere risolto affermativamente in quanto, in ogni caso, PI 1 svolge

da anni e in maniera effettiva la professione in parola nel Canton Berna. È

vero che qui dispone unicamente di un'autorizzazione "derivata" da

quella giurassiana; è però altresì vero che l'esercizio di questa sua attività

avviene da tempo in modo del tutto legittimo e che egli non avrebbe (avuto)

nessuna difficoltà ad ottenere anche in questo cantone un'autorizzazione

indipendente dalla prima ottenuta nel Canton Giura. Si deve infatti considerare

che l'interessato adempie i requisiti previsti dalla legislazione bernese in

materia, e segnatamente dall'art. 24 dell'ordonnance sur les activités

professionnelles dans le secteur sanitaire del 24 ottobre 2001 (ordonnance sur

la santé publique; OSP; RL 811.111), norma che per quanto attiene alla

formazione pratica richiesta non pone certo condizioni più severe di quelle

previste dall'ordinamento giurassiano, e più precisamente dall'art. 48

dell'ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé del 2 ottobre

2007, il quale su questo punto riprende in sostanza le prescrizioni già contemplate

dalla precedente ordinanza del 14 dicembre 1993, sulla base della quale era

stata rilasciata la prima autorizzazione. Ne discende dunque che, dal profilo

sostanziale, il Canton Berna va considerato a tutti gli effetti quale luogo del

primo domicilio professionale di PI 1, ai sensi della LMI, ragione per la quale

l'attività che egli intende praticare in Ticino è di principio retta dalle prescrizioni

vigenti in quest'ultimo cantone.

Del tutto inconferente appare a questo proposito l'eccezione, sollevata

dall'Ufficio di sanità, secondo cui egli non avrebbe mai apportato la prova di

avere esercitato in questi anni a Bienne l'attività di psicoterapeuta a titolo

indipendente. In effetti, dal momento che è incontestato che PI 1 è attivo in quest'ultima

città quale psicoterapeuta delegato presso uno studio psichiatrico e che anche

questa modalità d'esercizio della professione soggiace sia nel Canton Berna che

in Ticino all'ottenimento della medesima autorizzazione professionale richiesta

per la pratica della psicoterapia a titolo indipendente, non è dato a vedere in

che modo e per quali ragioni detta circostanza possa influire sulla sua facoltà

di prevalersi dell'art. 2 cpv. 4 LMI per trasferire il suo domicilio

professionale in un altro cantone. Come rettamente rilevato dallo stesso interessato

nelle sue osservazioni del 1° aprile 2008, la psicoterapia delegata è a tutti

gli effetti un'attività di psicoterapia, alla stessa stregua di quella

esercitata a cosiddetto titolo indipendente. Si deve pertanto escludere che l'autorità

di prime cure ticinese debba preoccuparsi di verificare se egli a Berna abbia

esercitato o meno la professione di psicoterapeuta in forma indipendente.

Anche l'argomento, secondo cui il tentativo di PI 1 di ottenere

l'autorizzazione professionale litigiosa sulla base delle due ottenute in

precedenza a Berna e nel Giura costituirebbe nella fattispecie un palese abuso

di diritto, deve essere respinto. Per costante giurisprudenza, l'abuso di

diritto è dato laddove un determinato istituto giuridico viene invocato per

realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 131

Considerandi

II 265 consid. 4.1, 121 I 367 consid. 3b). Ora, lo scopo perseguito dall'art. 2

cpv. 4 LMI consiste proprio nel permettere alle persone che esercitano

un'attività lucrativa autorizzata in un cantone di muoversi a livello

professionale in tutto il territorio nazionale, senza dover più confrontarsi

ogni volta con le specifiche regolamentazioni vigenti nel luogo di destinazione

della prestazione. Come appena esposto, PI 1 esercita da anni in modo del tutto

legittimo la professione di psicoterapeuta nel Canton Berna, per cui la sua

richiesta di vedersi riconosciuta questa facoltà anche in Ticino non denota

alcun atteggiamento abusivo da parte sua, nemmeno se si tiene conto del fatto

che egli aveva già manifestato in passato a più riprese il proprio interesse a

trasferirsi in questo cantone, dove però, in base alla legislazione ivi

vigente, gli fanno difetto 6 mesi di formazione pratica in una clinica per

poter ottenere il permesso in parola. Inoltre nulla permette di affermare che

egli si sia dapprima rivolto alle autorità sanitarie del Canton Giura anziché a

quelle del Canton Berna dove a quel tempo già lavorava al fine di beneficiare

di condizioni più favorevoli per l'ottenimento dell'autorizzazione

professionale da lui richiesta; anzi il confronto tra le legislazioni di questi

due cantoni sembrerebbe indicare il contrario. D'altronde, non risulta che la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale del Canton Berna, quando è stata a

sua volta interpellata per il rilascio della seconda autorizzazione, abbia mai sollevato

riserve di questo genere in merito al modo in cui l'interessato aveva agito

nell'occasione. Infine va ancora detto che la fattispecie in rassegna si

differenzia in maniera piuttosto netta da quella alla base del giudizio reso il

25.

maggio 2007 dal Tribunale amministrativo del Canton Berna, a cui si richiama

l'Ufficio di sanità nel suo allegato di risposta. Il caso riguardava infatti un

farmacista bernese che, dopo essere stato privato dell'autorizzazione ad esercitare

la professione nel proprio cantone a causa di una condanna penale subìta, era

riuscito a ottenere nel Canton Soletta una analogo permesso con l'unico e

chiaro intento di sfruttare immediatamente il medesimo per poter tornare a svolgere

la propria attività lucrativa a Berna. In quell'occasione il tentativo del

farmacista di abusare dell'istituto previsto dall'art. 2 cpv. 4 LMI per

aggirare il provvedimento che era stato adottato nei suoi confronti dalle autorità

bernesi era manifesto e risultava in maniera chiara dagli atti. Fatto questo

che invece, secondo questo tribunale, non può dirsi in concreto.

5.

5.1. Il

principio del libero accesso al mercato, sancito dall'art. 2 LMI, non è tuttavia

assoluto. L'art. 3 LMI prevede infatti la possibilità di limitare il medesimo laddove

sono date situazioni eccezionali. In questi casi agli offerenti esterni non può

comunque semplicemente venir negato il diritto di accedere liberamente al

mercato. Eventuali limitazioni devono essere adottate sotto forma di condizioni

e oneri a patto che si applichino nella stessa misura anche agli offerenti

locali, risultino indispensabili per preservare interessi pubblici

preponderanti e siano conformi al principio di proporzionalità (cpv. 1).

Quest'ultimo – soggiunge il cpv. 2 dell'art. 3 LMI – è da ritenere violato se

le prescrizioni del luogo d'origine garantiscono già una protezione sufficiente

degli interessi pubblici preponderanti (lett. a), se i certificati e gli

attestati di sicurezza già prodotti dall'offerente al luogo d'origine sono sufficienti

(lett. b), se il domicilio o la sede costituisce condizione preliminare per

l'esercizio di un'attività lucrativa nel luogo di destinazione (lett. c) e se

la pratica acquisita dall'offerente nel luogo d'origine consente di garantire

una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti (lett. d).

5.2

Ora, già si è detto in precedenza (cfr. consid. 2.1) delle condizioni

poste dall'art. 5 RePsi riguardo al rilascio dell'autorizzazione per poter

esercitare la psicoterapia nel Cantone Ticino. Per quanto attiene invece alle

norme vigenti in questo settore nei Cantoni di Berna e del Giura (cfr. consid.

4.

), va detto che entrambi gli ordinamenti fanno dipendere il rilascio di un

simile permesso dal possesso di una licenza universitaria in psicologia e dall'assolvimento

di una specializzazione post-laurea nel campo della psicoterapia abbinata ad

un'attività pratica svolta sull'arco di più anni.

Tutte e tre le normative in questione istituiscono inoltre in questo campo un

regime autorizzativo, sostanzialmente volto a tutelare la salute dei pazienti.

Sia l'art. 5 RePsi, che l'art. 48 dell'ordonnance concernant l'exercice des

professions de la santé del 2 ottobre 2007, che l'art. 24 dell'ordonnance sur

les activités professionnelles dans le secteur sanitaire del 24 ottobre 2001 subordinano

il diritto di svolgere l'attività di psicoterapeuta sul territorio dei

rispettivi cantoni all'adempimento di condizioni certamente non identiche, ma comunque

molto simili tra di loro, intese a salvaguardare il medesimo interesse

pubblico. Occorre dunque convenire con la ricorrente che i tre ordinamenti

legislativi qui in discussione sono sostanzialmente equivalenti ai sensi

dell'art. 2 cpv. 5 LMI. D'altra parte va rilevato come neppure l'Ufficio di sanità

sia stato in grado su questo punto di apportare argomenti suscettibili di

sovvertire la presunzione sancita da quest'ultima disposizione. In particolare,

l'autorità di prime cure non ha minimamente indicato per quali motivi e in che

misura le condizioni poste dalle suddette disposizioni bernesi e giurassiane per

poter esercitare la professione di psicoterapeuta sarebbero carenti.

Ne discende che le prescrizioni vigenti nel luogo d'origine, sia esso il Canton

Berna che il Canton Giura, sono sufficienti a garantire la protezione di quegli

interessi pubblici preponderanti che la legislazione del Cantone Ticino si

propone di tutelare attraverso la suddetta norma. Pertanto, rifiutandosi di

rilasciare a PI 1 l'autorizzazione da lui richiesta, l'Ufficio di sanità prima

e il Consiglio di Stato in seguito hanno pronunciato nei suoi confronti una

provvedimento che limita in maniera non conforme al principio della

proporzionalità il suo diritto d'accedere al mercato (art. 3 cpv. 2 lett. a

LMI). In simili circostanze, può restare aperta la questione di sapere se, come

sostenuto dalla Comco, un'ulteriore violazione del principio della

proporzionalità sia individuabile nel fatto che l'esperienza lavorativa

accumulata da PI 1 nel Canton Berna gli permetterebbe di compensare le sue

mancanze in rapporto alle esigenze di formazione imposte dal diritto ticinese

(art. 3 cpv. 2 lett. d LMI). Resta comunque il fatto che nel caso di specie

l'Ufficio della sanità non ha nemmeno esaminato questo aspetto, ciò basterebbe da

solo a giustificare il rinvio degli atti a quest'ultima autorità per una nuova

valutazione della situazione.

6.

Stante

tutto quanto precede il ricorso è accolto, senza che si renda necessario entrare

in questa sede nel merito della questione sollevata dalla Comco di sapere se un'autorizzazione

cantonale all'esercizio della professione di psicoterapeuta costituisca o meno

un certificato di capacità ai sensi dell'art. 4 LMI. È dunque accertato che la

decisione 13 giugno 2007 emanata dall'Ufficio di sanità, unitamente a quella

del Consiglio di Stato qui impugnata che la tutela, limitano in modo

inammissibile l'accesso al mercato di PI 1 e sono pertanto contrarie alla LMI.

Visto l'esito, non si prelevano né tasse, né spese (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 2, 3, 9 LMI; 89 e 111 LTF; 56 e 59

LSan; 5 del regolamento ticinese circa la professione di psicologo e

psicoterapeuta del 4 settembre 1979; 24 dell'ordonnance sur les activités

professionnelles dans le secteur sanitaire del 24 ottobre 2001 del Canton Berna;

48 dell'ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé del 2

ottobre 2007 del Canton Giura, 3, 18, 28, 46, 60 e 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

§. Di

conseguenza è accertato che la decisione 13 giugno 2007 dell'Ufficio di sanità e

quella 19 dicembre 2007 del Consiglio di Stato che la tutela limitano in modo

inammissibile l'accesso al mercato di PI 1 e sono pertanto contrarie alla LMI.

2.Non si prelevano tasse e spese.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso

in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4. Intimazione

a:

;

;

;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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