52.2008.323
Danni alle colture agricole causati dalla fauna selvatica - Calcolo dell'indennizzo - Diritto di essere sentito
14 novembre 2012Italiano15 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
52.2008.323
Data decisione, Autorità:
14.11.2012, TRAM
Titolo:
Danni alle colture agricole causati dalla fauna selvatica - Calcolo dell'indennizzo - Diritto di essere sentito
CACCIA
art. 29 cpv. 2 COST
art. 34 cpv. 3 LCC#
art. 35 cpv. 1 LCC#
art. 48 cpv. 2 LCC#
art. 1 cpv. 1 let. c LCP
art. 13 cpv. 1 LCP
art. 13 cpv. 2 LCP
art. 61 LPAMM
art. 65 cpv. 1 RALCC
art. 65 cpv. 2 RALCC
art. 66 RALCC
Incarto n.
52.2008.323
Lugano
14 novembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina, Flavia
Verzasconi
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 5 settembre 2008 di
RI 1
contro
la decisione 19 agosto 2008 (n. 4161) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 19 febbraio 2008 con cui l'Ufficio della caccia e della pesca gli
ha accordato un indennizzo di fr. 176.- per i danni causati alle sue colture
agricole dalla fauna selvatica relativamente all'anno 2007;
viste le risposte:
- 17 settembre 2008 del
Consiglio di Stato;
- 23 settembre 2008 del
Dipartimento del territorio, Ufficio della caccia e della pesca (UCP);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI 1 ha segnalato all'UCP che la fauna selvatica aveva provocato danni ai fondi agricoli della sua
azienda situata ad __________ /__________.
L'UCP ha incaricato un perito di valutare il
pregiudizio subito. Il 10 maggio 2007 quest'ultimo ha stilato il suo referto,
giungendo alla conclusione che i danni alle colture agricole da reddito di __________,
__________ e __________ ammontavano a fr. 1'320.-.
Con risoluzione 19 febbraio 2008 l'UCP ha comunicato a RI 1 che in base alle norme vigenti gli sarebbe stato riconosciuto un
risarcimento di fr. 176.-. Tale somma è stata accreditata all'interessato il 7
marzo seguente.
B. Mediante giudizio 19 agosto 2008 il Consiglio di Stato ha confermato
la predetta decisione, respingendo il gravame contro di essa inoltrato da RI 1.
Accertato che la violazione del diritto di
essere sentito in cui era incorso l'UCP omettendo di notificare al richiedente
la perizia ed il calcolo di dettaglio dell'indennità era stata sanata pendente
causa, l'autorità di ricorso di prime cure ha reputato in sostanza che la
legislazione vigente in materia, a partire dalla legge federale sulla caccia e
la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP;
RS 922.0) sino al regolamento cantonale sulla caccia e la protezione dei
mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006 (RALCC; RL 8.5.1.1.1),
era stata applicata correttamente, rispettando appieno il principio dell'equo
risarcimento sancito all'art. 13 cpv. 1 LCP. Disattesa l'accusa del ricorrente
riferita alla mancata adozione di misure di prevenzione da parte dello Stato e
lasciato aperto il quesito di sapere - in assenza di prove circa la sussistenza
di danni a pascoli e superfici di compensazione ecologica - se simili
pregiudizi avrebbero dovuto essere indennizzati, per finire il Governo ha tutelato
integralmente il calcolo del risarcimento elaborato dall'UCP sulla scorta dei parametri
fissati all'art. 65 cpv. 2 RALCC.
C. Avverso tale giudicato governativo RI 1 davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente ha riproposto in sostanza tutte
le argomentazioni addotte senza successo davanti alla precedente istanza,
ribadendo innanzi tutto di non esser stato presente al momento dell'allesti-mento
della perizia e di non aver potuto tempestivamente pronunciarsi a riguardo. In
seguito ha riproposto la tesi secondo cui l'autorità avrebbe dovuto prendere in
considerazione tutta la superficie agricola utile (SAU) danneggiata, compresi i
pascoli e le superfici di compensazione ecologica che egli cura costantemente (sfalcio,
concimazione ecc.). Il danno lamentato, consistente nell'ammanco di foraggio, sarebbe
valutabile in fr. 5'000.-/6'000.-, corrispondenti a circa cento quintali di materiale
secco. RI 1 si è lamentato inoltre della mancata messa in opera di interventi
di prevenzione per poi contestare le modalità di calcolo dell'indennizzo così
come previste dalla legge, che conducono a risultati iniqui e penalizzanti per
tutta la categoria degli agricoltori.
D. Il Consiglio di Stato si è opposto all'accoglimento del ricorso, riconfermandosi
nelle tesi di diritto, allegazioni e conclusioni contenute nella pronunzia
impugnata.
Medesima proposta di giudizio è stata
espressa dall'UCP, il quale ha rilevato che il risarcimento di fr. 176.-,
peraltro già versato, è stato calcolato nel pieno rispetto delle disposizioni
legali vigenti a livello federale e cantonale. La SAU presa in considerazione
per il calcolo dell'indennizzo è quella corrispondente ai dati forniti verbalmente
dallo stesso ricorrente al perito. D'altra parte, in casi analoghi i danni ai
pascoli e alle superfici di compensazione ecologica non sono mai stati risarciti.
Delle ulteriori argomentazioni addotte si dirà - ove occorresse - in appresso.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
48 cpv. 2 della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e
degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (LCC; RL 8.5.1.1).
La legittimazione attiva del ricorrente,
destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1
LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
Il
ricorrente osteggia le decisioni sin qui adottate adducendo anche argomentazioni
d'ordine socio-economico, etico-morale e politico. A tal proposito mette conto
di puntualizzare fin d'ora che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
è proponibile unicamente contro violazioni del diritto (cfr. art. 61 LPamm).
Costituisce in particolare violazione del diritto l'errata o la mancata
applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da
essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di
potere e la violazione di una norma essenziale di procedura (art. 61 cpv. 2
LPamm). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è
quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia
travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia
esercitato in spregio dei principi generali del diritto.
Il
Tribunale cantonale amministrativo, quale organo giudiziario chiamato a
verificare la corretta applicazione del diritto, non si pronuncerà quindi su
nessuna delle contestazioni extra giuridiche sollevate dall'insorgente. Si
asterrà peraltro volutamente dal prendere posizione sulle svariate questioni di
opportunità sottopostegli e sulle critiche estranee all'oggetto del contendere
contenute nell'impugnativa (politica agricola e venatoria perseguita dal
cantone, maggioranza di domande di risarcimento provenienti dalla Leventina, ecc.).
A quest'ultimo proposito, è opportuno ricordare che la controversia si
concentra esclusivamente sull'am-montare dell'indennizzo accordato al ricorrente
in relazione al danno causato dalla selvaggina che nel 2007 ha invaso i suoi fondi.
3.
Anche in
questa sede il ricorrente si duole di una violazione del diritto di essere sentito.
A torto.
È vero che l'UCP avrebbe dovuto trasmettere
al ricorrente la perizia di accertamento e valutazione dei danni, dandogli modo
di pronunciarsi in merito. È altrettanto vero però, come sottolineato dal
Consiglio di Stato, che al vizio è stato posto rimedio pendente causa. Dottrina (Blaise Knapp,
Précis de droit administratif, Basel 1991, n. 665; André Grisel, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, pag. 379) e giurisprudenza (DTF 138 II 77 consid. 4, 137 I 195 consid. 2.2 e 2.3.2, 135 I 279
consid. 2.3. e 2.6.1) considerano in effetti sanata la violazione del diritto
di essere udito quando l'insorgente - come nell'evenienza concreta - ha avuto
la possibilità di accedere a tutti i dati salienti posti a fondamento della
decisione litigiosa e di pronunciarsi liberamente in merito davanti ad un'autorità
di ricorso dotata dello stesso potere di esame in fatto ed in diritto dell'autorità
decidente.
Ne segue
che nel caso in esame non si concretizza alcuna offesa
ai diritti di difesa del ricorrente atta a giustificare l'annullamento in
ordine della risoluzione impugnata. D'altra parte, il ricorrente era al
corrente del mandato peritale commissionato all'esperto __________, dal quale è
stato contattato per ottenere ragguagli circa la SAU interessata dal danno
(vedi risposta 23 settembre 2008 presentata in questa sede dall'UCP). Avrebbe
quindi anche potuto attivarsi personalmente per conoscere subito le conclusioni
alle quali era giunto il perito.
In via
abbondanziale occorre osservare che il RALCC vigente, contrariamente a quello
applicabile sino al maggio 2008, prevede chiaramente che il richiedente riceve
seduta stante copia dell'esito dell'accertamento eseguito con possibilità di
formulare osservazioni all'UCP nel termine di 5 giorni (art. 66 cpv. 2 RALCC).
Nel frattempo la legislazione è stata dunque adeguata alle garanzie processuali
generali sancite dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).
4.
4.1. L'art.
13.
cpv. 1 LCP instaura il principio secondo il quale per i danni provocati dalla
selvaggina al bosco, alle colture agricole e agli animali da reddito è corrisposto
un equo risarcimento, fatta eccezione per i danni causati da animali contro i
quali sono ammesse misure di autodifesa ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 LCP.
Giusta
l'art. 13 cpv. 2 LCP i Cantoni disciplinano l'obbligo del risarcimento. Esso è
dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state
prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il
danno, ritenuto che le spese per siffatte misure possono essere computate nel
calcolo dell'indennità. Tali norme sono volte a soddisfare uno degli scopi
della LCP, ovvero quello di ridurre ad un limite sopportabile i danni a foreste
e colture causati dalla fauna selvatica (art. 1 cpv. 1 lett. c LCP), fermo
restando che l'uomo e gli animali si sono divisi da sempre lo spazio vitale e un
certo danneggiamento deve essere preso in conto e tollerato dai contadini (cfr.
messaggio concernente la legge federale sulla
caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 27 aprile
1983, FF 1983 II pag. 1183).
4.2
Il legislatore ticinese ha ripreso tali concetti inserendoli all'art. 35 LCC,
normativa che ribadisce il principio in virtù del quale è corrisposto un equo
risarcimento per i danni causati dalla selvaggina ai boschi, alle colture agricole
e agli animali da reddito, ritenuto comunque che spetta al Consiglio di Stato
fissare le modalità per la valutazione del danno e il calcolo dell'indennità
dovuta. Il cpv. 2 di questa disposizione precisa poi che non sono risarciti i
danni insignificanti o non sufficientemente documentati (a), favoriti dalla
mancanza di misure di prevenzione che ragionevolmente potevano essere prese dal
danneggiato (b) oppure causati da animali contro i quali sono ammesse misure di
autodifesa (c). Il Consiglio di Stato stabilisce contro quali specie di animali
selvatici possono essere prese misure di autodifesa, designa i mezzi
autorizzati, determina chi sia abilitato a prendere dette misure, dove e quando
(art. 34 cpv. 3 LCC).
Dal
canto suo l'Esecutivo cantonale, sulla base della delega legislativa sopracitata
(art. 35 cpv. 1, seconda frase, LCC), ha adottato il RALCC, il cui art. 65 cpv.
1.
limita il diritto al risarcimento a coloro che dichiarano un reddito agricolo
e subiscono un danno alle colture agricole o agli animali da reddito. In
particolare, l'art. 65 cpv. 2 RALCC nella versione in vigore sino al 26 maggio
2008.
disponeva che lo Stato accorda un risarcimento fino all'80% del danno e
che quest'ultimo è calcolato deducendo il 2% del reddito agricolo netto,
ritenuta una deduzione minima di fr. 500.-. Attualmente la deduzione ammonta
invece all'1% del reddito netto imponibile, ma al minimo a fr. 300.-.
La
procedura di risarcimento è disciplinata all'art. 66 RALCC (norma ampiamente
rimaneggiata nel 2008 e nel 2011). Le richieste di risarcimento vanno
indirizzate all'UCP, che previo esperimento dei necessari accertamenti decide
in merito, con facoltà di concedere indennità sino a fr. 10'000.-. L'erogazione
di importi superiori è invece di competenza della Divisione, rispettivamente
del Consiglio di Stato (cfr. art. 66 cpv. 3 RALCC).
5.
In
concreto, RI 1 non indica minimamente in quali violazioni del diritto sarebbero
incorse le autorità inferiori. Comprensibilmente, poiché in realtà l'UCP si è
limitato ad applicare alla lettera l'art. 65 cpv. 2 RALCC previo accertamento
peritale dell'ammontare del danno.
A riguardo, non si può fare a meno di annotare in via preliminare che la legge,
a cominciare da quella federale, non garantisce un indennizzo pieno (come
avviene per esempio in ambito espropriativo), ma assicura unicamente un
risarcimento "equo", partendo dall'idea che i contadini un certo
danno da selvatici lo devono sopportare (vedi consid. 4.1 in fine). Orbene, il fatto che il danno venga calcolato deducendo da quello accertato una percentuale
del reddito non conferisce al risarcimento un carattere ingiusto, come sembra
pretendere il ricorrente. Permette unicamente di escludere dal risarcimento
danni di poco conto e, a parità di pregiudizio, di farne sopportare una parte
maggiore a coloro che hanno introiti significativi, rispettivamente di
concedere indennizzi più consistenti a contadini con redditi agricoli
medio-bassi. Lo stesso dicasi per la quantificazione del risarcimento nella
misura dell'80% del danno computabile, regola che rientra anch'essa nel
concetto di fondo secondo cui gli agricoltori devono sobbarcarsi una parte del
danno e non hanno diritto alla compensazione integrale del pregiudizio patito. Sotto
questo aspetto, a prescindere dall'appunto che i contadini non pagano nulla per
la particolare copertura assicurativa di cui in sostanza beneficiano grazie all'intervento
dello Stato, nulla permette di dedurre che le suddette modalità di calcolo dell'indennità
avversate dal ricorrente disattendano i principi costituzionali della parità di
trattamento e dell'adeguatezza.
Per
legge, oggetto di risarcimento sono poi i danni alle sole "colture
agricole" (art. 13 cpv. 1 LCP, 35 cpv. 1 LCC), nozione non contemplata
dall'Ordinanza sulla terminologia agricola del 7 dicembre 1998 (OTerm; RS
910.
) che non comprende necessariamente i pascoli e le superfici di
compensazione ecologica di cui RI 1 pretende invece la presa in considerazione.
Tenuto conto della latitudine di giudizio di cui fruisce in materia, estrapolando
di principio tali aree da quelle suscettibili di risarcimento in caso di
danneggiamento l'UCP non ha preso una decisione arbitraria e come tale
censurabile da parte di questo Tribunale.
Quanto
all'ammontare effettivo del danno, che secondo l'insor-gente sarebbe di ben 6'000.-
fr., vale quanto appena detto circa le "colture" risarcibili. D'altro
canto, manca qualsiasi accertamento in merito. Per tornare alla questione della
perizia, è appena il caso di rilevare che lo stesso ricorrente ha dichiarato di
essere stato perfettamente al corrente del giorno in cui il perito avrebbe
eseguito i suoi accertamenti, omettendo di assistervi per propria libera
scelta, senza peraltro al riguardo fornire ulteriori chiarimenti né spiegare il
motivo per cui non ne ha chiesto il rinvio ad una data più confacente. Proprio
in funzione del tipo di danno lamentato, descritto (e stimato) però solo in
sede ricorsuale, consistente nell'ammanco di foraggio registrato a fine periodo
invernale, sarebbe spettato a RI 1 prendere contatto con l'UCP per fornire ulteriori
dati, nonché per richiedere - quantomeno entro la fine dell'autunno 2007 - un'ulteriore
valutazione o, in alternativa, produrre una perizia di parte.
6.
Notoriamente, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce in
base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui il
Consiglio di Stato ha emanato la propria decisione (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, Lugano 1997, n. 3a ad art. 61). Allorquando il Governo si è pronunciato
sul ricorso inoltratogli da RI 1 (19 agosto 2008), erano già entrate in vigore
le modifiche apportate all'art. 65 cpv. 2 RALCC, compresa quella volta a
ridurre all'1% del reddito agricolo imponibile la franchigia imposta sul danno
accertato. In quanto favorevole al ricorrente, la nuova percentuale di deduzione
va dunque applicata al suo caso derogando al divieto di retroattività delle
leggi (principio della lex mitior; Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002,
n. 288 segg.), in modo da porre rimedio all'errore nel quale è incorso sotto
questo aspetto il Consiglio di Stato. Ne risulta un risarcimento dell'ordine di
fr. 616.-, così definito:
·
danno accertato: fr. 1'320.-
·
franchigia: fr. 550.- (1% di fr. 55'000.-)
·
danno computabile: fr. 770.-
·
risarcimento accordato: fr. 616.- (80% di fr.
770.
-)
7.
Sulla
scorta di quanto precede il ricorso va parzialmente accolto, riformando sia la
decisione impugnata che quella dell'UCP nel senso esposto al considerando 6 e riducendo
di conseguenza gli oneri processuali addossati all'insorgente in primo grado di
giudizio.
La tassa di giustizia di questa sede, commisurata per difetto al dispendio lavorativo occasionato dall'evasione del gravame,
è posta a carico del ricorrente proporzionalmente al suo consistente grado di
soccombenza per rapporto all'ingente risarcimento rivendicato (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di
conseguenza:
1.1. la decisione 19 agosto 2008 (n. 4161) del Consiglio di Stato
e la risoluzione 19 febbraio 2008 dell'Ufficio della caccia e della pesca sono
riformate nel senso che a RI 1 è accordato un indennizzo di fr. 616.- per i
danni causati alle sue colture agricole dalla fauna selvatica relativamente all'anno
2007.
1.2. la tassa di giustizia esposta a carico di RI 1 nella
decisione 19 agosto 2008 (n. 4161) del Consiglio di Stato è ridotta a fr.
200.-.
2. La tassa
di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 400.-.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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