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Decisione

52.2008.323

Danni alle colture agricole causati dalla fauna selvatica - Calcolo dell'indennizzo - Diritto di essere sentito

14 novembre 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 ha segnalato all'UCP che la fauna selvatica aveva provocato danni ai fondi agricoli della sua

azienda situata ad __________ /__________.

L'UCP ha incaricato un perito di valutare il

pregiudizio subito. Il 10 maggio 2007 quest'ultimo ha stilato il suo referto,

giungendo alla conclusione che i danni alle colture agricole da reddito di __________,

__________ e __________ ammontavano a fr. 1'320.-.

Con risoluzione 19 febbraio 2008 l'UCP ha comunicato a RI 1 che in base alle norme vigenti gli sarebbe stato riconosciuto un

risarcimento di fr. 176.-. Tale somma è stata accreditata all'interessato il 7

marzo seguente.

B. Mediante giudizio 19 agosto 2008 il Consiglio di Stato ha confermato

la predetta decisione, respingendo il gravame contro di essa inoltrato da RI 1.

Accertato che la violazione del diritto di

essere sentito in cui era incorso l'UCP omettendo di notificare al richiedente

la perizia ed il calcolo di dettaglio dell'indennità era stata sanata pendente

causa, l'autorità di ricorso di prime cure ha reputato in sostanza che la

legislazione vigente in materia, a partire dalla legge federale sulla caccia e

la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP;

RS 922.0) sino al regolamento cantonale sulla caccia e la protezione dei

mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006 (RALCC; RL 8.5.1.1.1),

era stata applicata correttamente, rispettando appieno il principio dell'equo

risarcimento sancito all'art. 13 cpv. 1 LCP. Disattesa l'accusa del ricorrente

riferita alla mancata adozione di misure di prevenzione da parte dello Stato e

lasciato aperto il quesito di sapere - in assenza di prove circa la sussistenza

di danni a pascoli e superfici di compensazione ecologica - se simili

pregiudizi avrebbero dovuto essere indennizzati, per finire il Governo ha tutelato

integralmente il calcolo del risarcimento elaborato dall'UCP sulla scorta dei parametri

fissati all'art. 65 cpv. 2 RALCC.

C. Avverso tale giudicato governativo RI 1 davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente ha riproposto in sostanza tutte

le argomentazioni addotte senza successo davanti alla precedente istanza,

ribadendo innanzi tutto di non esser stato presente al momento dell'allesti-mento

della perizia e di non aver potuto tempestivamente pronunciarsi a riguardo. In

seguito ha riproposto la tesi secondo cui l'autorità avrebbe dovuto prendere in

considerazione tutta la superficie agricola utile (SAU) danneggiata, compresi i

pascoli e le superfici di compensazione ecologica che egli cura costantemente (sfalcio,

concimazione ecc.). Il danno lamentato, consistente nell'ammanco di foraggio, sarebbe

valutabile in fr. 5'000.-/6'000.-, corrispondenti a circa cento quintali di materiale

secco. RI 1 si è lamentato inoltre della mancata messa in opera di interventi

di prevenzione per poi contestare le modalità di calcolo dell'indennizzo così

come previste dalla legge, che conducono a risultati iniqui e penalizzanti per

tutta la categoria degli agricoltori.

D. Il Consiglio di Stato si è opposto all'accoglimento del ricorso, riconfermandosi

nelle tesi di diritto, allegazioni e conclusioni contenute nella pronunzia

impugnata.

Medesima proposta di giudizio è stata

espressa dall'UCP, il quale ha rilevato che il risarcimento di fr. 176.-,

peraltro già versato, è stato calcolato nel pieno rispetto delle disposizioni

legali vigenti a livello federale e cantonale. La SAU presa in considerazione

per il calcolo dell'indennizzo è quella corrispondente ai dati forniti verbalmente

dallo stesso ricorrente al perito. D'altra parte, in casi analoghi i danni ai

pascoli e alle superfici di compensazione ecologica non sono mai stati risarciti.

Delle ulteriori argomentazioni addotte si dirà - ove occorresse - in appresso.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

48 cpv. 2 della legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e

degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (LCC; RL 8.5.1.1).

La legittimazione attiva del ricorrente,

destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1

LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Il

ricorrente osteggia le decisioni sin qui adottate adducendo anche argomentazioni

d'ordine socio-economico, etico-morale e politico. A tal proposito mette conto

di puntualizzare fin d'ora che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

è proponibile unicamente contro violazioni del diritto (cfr. art. 61 LPamm).

Costituisce in particolare violazione del diritto l'errata o la mancata

applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da

essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di

potere e la violazione di una norma essenziale di procedura (art. 61 cpv. 2

LPamm). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è

quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia

travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia

esercitato in spregio dei principi generali del diritto.

Il

Tribunale cantonale amministrativo, quale organo giudiziario chiamato a

verificare la corretta applicazione del diritto, non si pronuncerà quindi su

nessuna delle contestazioni extra giuridiche sollevate dall'insorgente. Si

asterrà peraltro volutamente dal prendere posizione sulle svariate questioni di

opportunità sottopostegli e sulle critiche estranee all'oggetto del contendere

contenute nell'impugnativa (politica agricola e venatoria perseguita dal

cantone, maggioranza di domande di risarcimento provenienti dalla Leventina, ecc.).

A quest'ultimo proposito, è opportuno ricordare che la controversia si

concentra esclusivamente sull'am-montare dell'indennizzo accordato al ricorrente

in relazione al danno causato dalla selvaggina che nel 2007 ha invaso i suoi fondi.

3.

Anche in

questa sede il ricorrente si duole di una violazione del diritto di essere sentito.

A torto.

È vero che l'UCP avrebbe dovuto trasmettere

al ricorrente la perizia di accertamento e valutazione dei danni, dandogli modo

di pronunciarsi in merito. È altrettanto vero però, come sottolineato dal

Consiglio di Stato, che al vizio è stato posto rimedio pendente causa. Dottrina (Blaise Knapp,

Précis de droit administratif, Basel 1991, n. 665; André Grisel, Traité de droit

administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, pag. 379) e giurisprudenza (DTF 138 II 77 consid. 4, 137 I 195 consid. 2.2 e 2.3.2, 135 I 279

consid. 2.3. e 2.6.1) considerano in effetti sanata la violazione del diritto

di essere udito quando l'insorgente - come nell'evenienza concreta - ha avuto

la possibilità di accedere a tutti i dati salienti posti a fondamento della

decisione litigiosa e di pronunciarsi liberamente in merito davanti ad un'autorità

di ricorso dotata dello stesso potere di esame in fatto ed in diritto dell'autorità

decidente.

Ne segue

che nel caso in esame non si concretizza alcuna offesa

ai diritti di difesa del ricorrente atta a giustificare l'annullamento in

ordine della risoluzione impugnata. D'altra parte, il ricorrente era al

corrente del mandato peritale commissionato all'esperto __________, dal quale è

stato contattato per ottenere ragguagli circa la SAU interessata dal danno

(vedi risposta 23 settembre 2008 presentata in questa sede dall'UCP). Avrebbe

quindi anche potuto attivarsi personalmente per conoscere subito le conclusioni

alle quali era giunto il perito.

In via

abbondanziale occorre osservare che il RALCC vigente, contrariamente a quello

applicabile sino al maggio 2008, prevede chiaramente che il richiedente riceve

seduta stante copia dell'esito dell'accertamento eseguito con possibilità di

formulare osservazioni all'UCP nel termine di 5 giorni (art. 66 cpv. 2 RALCC).

Nel frattempo la legislazione è stata dunque adeguata alle garanzie processuali

generali sancite dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).

4.

4.1. L'art.

13.

cpv. 1 LCP instaura il principio secondo il quale per i danni provocati dalla

selvaggina al bosco, alle colture agricole e agli animali da reddito è corrisposto

un equo risarcimento, fatta eccezione per i danni causati da animali contro i

quali sono ammesse misure di autodifesa ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 LCP.

Giusta

l'art. 13 cpv. 2 LCP i Cantoni disciplinano l'obbligo del risarcimento. Esso è

dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state

prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il

danno, ritenuto che le spese per siffatte misure possono essere computate nel

calcolo dell'indennità. Tali norme sono volte a soddisfare uno degli scopi

della LCP, ovvero quello di ridurre ad un limite sopportabile i danni a foreste

e colture causati dalla fauna selvatica (art. 1 cpv. 1 lett. c LCP), fermo

restando che l'uomo e gli animali si sono divisi da sempre lo spazio vitale e un

certo danneggiamento deve essere preso in conto e tollerato dai contadini (cfr.

messaggio concernente la legge federale sulla

caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 27 aprile

1983, FF 1983 II pag. 1183).

4.2

Il legislatore ticinese ha ripreso tali concetti inserendoli all'art. 35 LCC,

normativa che ribadisce il principio in virtù del quale è corrisposto un equo

risarcimento per i danni causati dalla selvaggina ai boschi, alle colture agricole

e agli animali da reddito, ritenuto comunque che spetta al Consiglio di Stato

fissare le modalità per la valutazione del danno e il calcolo dell'indennità

dovuta. Il cpv. 2 di questa disposizione precisa poi che non sono risarciti i

danni insignificanti o non sufficientemente documentati (a), favoriti dalla

mancanza di misure di prevenzione che ragionevolmente potevano essere prese dal

danneggiato (b) oppure causati da animali contro i quali sono ammesse misure di

autodifesa (c). Il Consiglio di Stato stabilisce contro quali specie di animali

selvatici possono essere prese misure di autodifesa, designa i mezzi

autorizzati, determina chi sia abilitato a prendere dette misure, dove e quando

(art. 34 cpv. 3 LCC).

Dal

canto suo l'Esecutivo cantonale, sulla base della delega legislativa sopracitata

(art. 35 cpv. 1, seconda frase, LCC), ha adottato il RALCC, il cui art. 65 cpv.

1.

limita il diritto al risarcimento a coloro che dichiarano un reddito agricolo

e subiscono un danno alle colture agricole o agli animali da reddito. In

particolare, l'art. 65 cpv. 2 RALCC nella versione in vigore sino al 26 maggio

2008.

disponeva che lo Stato accorda un risarcimento fino all'80% del danno e

che quest'ultimo è calcolato deducendo il 2% del reddito agricolo netto,

ritenuta una deduzione minima di fr. 500.-. Attualmente la deduzione ammonta

invece all'1% del reddito netto imponibile, ma al minimo a fr. 300.-.

La

procedura di risarcimento è disciplinata all'art. 66 RALCC (norma ampiamente

rimaneggiata nel 2008 e nel 2011). Le richieste di risarcimento vanno

indirizzate all'UCP, che previo esperimento dei necessari accertamenti decide

in merito, con facoltà di concedere indennità sino a fr. 10'000.-. L'erogazione

di importi superiori è invece di competenza della Divisione, rispettivamente

del Consiglio di Stato (cfr. art. 66 cpv. 3 RALCC).

5.

In

concreto, RI 1 non indica minimamente in quali violazioni del diritto sarebbero

incorse le autorità inferiori. Comprensibilmente, poiché in realtà l'UCP si è

limitato ad applicare alla lettera l'art. 65 cpv. 2 RALCC previo accertamento

peritale dell'ammontare del danno.

A riguardo, non si può fare a meno di annotare in via preliminare che la legge,

a cominciare da quella federale, non garantisce un indennizzo pieno (come

avviene per esempio in ambito espropriativo), ma assicura unicamente un

risarcimento "equo", partendo dall'idea che i contadini un certo

danno da selvatici lo devono sopportare (vedi consid. 4.1 in fine). Orbene, il fatto che il danno venga calcolato deducendo da quello accertato una percentuale

del reddito non conferisce al risarcimento un carattere ingiusto, come sembra

pretendere il ricorrente. Permette unicamente di escludere dal risarcimento

danni di poco conto e, a parità di pregiudizio, di farne sopportare una parte

maggiore a coloro che hanno introiti significativi, rispettivamente di

concedere indennizzi più consistenti a contadini con redditi agricoli

medio-bassi. Lo stesso dicasi per la quantificazione del risarcimento nella

misura dell'80% del danno computabile, regola che rientra anch'essa nel

concetto di fondo secondo cui gli agricoltori devono sobbarcarsi una parte del

danno e non hanno diritto alla compensazione integrale del pregiudizio patito. Sotto

questo aspetto, a prescindere dall'appunto che i contadini non pagano nulla per

la particolare copertura assicurativa di cui in sostanza beneficiano grazie all'intervento

dello Stato, nulla permette di dedurre che le suddette modalità di calcolo dell'indennità

avversate dal ricorrente disattendano i principi costituzionali della parità di

trattamento e dell'adeguatezza.

Per

legge, oggetto di risarcimento sono poi i danni alle sole "colture

agricole" (art. 13 cpv. 1 LCP, 35 cpv. 1 LCC), nozione non contemplata

dall'Ordinanza sulla terminologia agricola del 7 dicembre 1998 (OTerm; RS

910.

) che non comprende necessariamente i pascoli e le superfici di

compensazione ecologica di cui RI 1 pretende invece la presa in considerazione.

Tenuto conto della latitudine di giudizio di cui fruisce in materia, estrapolando

di principio tali aree da quelle suscettibili di risarcimento in caso di

danneggiamento l'UCP non ha preso una decisione arbitraria e come tale

censurabile da parte di questo Tribunale.

Quanto

all'ammontare effettivo del danno, che secondo l'insor-gente sarebbe di ben 6'000.-

fr., vale quanto appena detto circa le "colture" risarcibili. D'altro

canto, manca qualsiasi accertamento in merito. Per tornare alla questione della

perizia, è appena il caso di rilevare che lo stesso ricorrente ha dichiarato di

essere stato perfettamente al corrente del giorno in cui il perito avrebbe

eseguito i suoi accertamenti, omettendo di assistervi per propria libera

scelta, senza peraltro al riguardo fornire ulteriori chiarimenti né spiegare il

motivo per cui non ne ha chiesto il rinvio ad una data più confacente. Proprio

in funzione del tipo di danno lamentato, descritto (e stimato) però solo in

sede ricorsuale, consistente nell'ammanco di foraggio registrato a fine periodo

invernale, sarebbe spettato a RI 1 prendere contatto con l'UCP per fornire ulteriori

dati, nonché per richiedere - quantomeno entro la fine dell'autunno 2007 - un'ulteriore

valutazione o, in alternativa, produrre una perizia di parte.

6.

Notoriamente, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce in

base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui il

Consiglio di Stato ha emanato la propria decisione (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, Lugano 1997, n. 3a ad art. 61). Allorquando il Governo si è pronunciato

sul ricorso inoltratogli da RI 1 (19 agosto 2008), erano già entrate in vigore

le modifiche apportate all'art. 65 cpv. 2 RALCC, compresa quella volta a

ridurre all'1% del reddito agricolo imponibile la franchigia imposta sul danno

accertato. In quanto favorevole al ricorrente, la nuova percentuale di deduzione

va dunque applicata al suo caso derogando al divieto di retroattività delle

leggi (principio della lex mitior; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2. ed., Cadenazzo 2002,

n. 288 segg.), in modo da porre rimedio all'errore nel quale è incorso sotto

questo aspetto il Consiglio di Stato. Ne risulta un risarcimento dell'ordine di

fr. 616.-, così definito:

·

danno accertato: fr. 1'320.-

·

franchigia: fr. 550.- (1% di fr. 55'000.-)

·

danno computabile: fr. 770.-

·

risarcimento accordato: fr. 616.- (80% di fr.

770.

-)

7.

Sulla

scorta di quanto precede il ricorso va parzialmente accolto, riformando sia la

decisione impugnata che quella dell'UCP nel senso esposto al considerando 6 e riducendo

di conseguenza gli oneri processuali addossati all'insorgente in primo grado di

giudizio.

La tassa di giustizia di questa sede, commisurata per difetto al dispendio lavorativo occasionato dall'evasione del gravame,

è posta a carico del ricorrente proporzionalmente al suo consistente grado di

soccombenza per rapporto all'ingente risarcimento rivendicato (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1. la decisione 19 agosto 2008 (n. 4161) del Consiglio di Stato

e la risoluzione 19 febbraio 2008 dell'Ufficio della caccia e della pesca sono

riformate nel senso che a RI 1 è accordato un indennizzo di fr. 616.- per i

danni causati alle sue colture agricole dalla fauna selvatica relativamente all'anno

2007.

1.2. la tassa di giustizia esposta a carico di RI 1 nella

decisione 19 agosto 2008 (n. 4161) del Consiglio di Stato è ridotta a fr.

200.-.

2. La tassa

di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura di fr. 400.-.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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