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Decisione

52.2008.327

Distanze. Terreni in pendio

3 novembre 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i muri di sostegno possono avere un'altezza massima di m 3.00 verso le strade e

di m 2.50 dal terreno sistemato in tutti gli altri casi. Per i muri di

controriva l'altezza massima dal terreno sistemato è di m 5.00.

I muri di controriva che superano l'altezza

di m 2.50 devono rispettare le distanze minime prescritte per gli edifici per

rapporto al confine situato a valle. I muri di sostegno che superano l'altezza

di m 2.50 sono a loro volta considerati fabbrica e devono quindi rispettare le

distanze minime prescritte per gli edifici.

L'art. 6 NAPR disciplina soltanto la

distanza degli edifici dal confine, che fissa a m 3.00 (cpv. 1 lett. a). Le NAPR

non regolano invece la distanza tra edifici. Applicabile è comunque la somma

delle distanze dal confine, ovvero m 6.00 (cfr. art. 39 cpv. 3 LE; RDAT II-2003

n. 28 = STA 52.2002.362 consid. 3.2.).

4.2. In concreto, la controversa costruzione

dista da 1 a 2 m dal muro che sostiene la strada privata esistente a monte. Il

muro, alto sino a 5 m, è da considerare fabbrica. Richiama dunque la distanza

tra edifici (m 6.00), che la ricorrente ritiene violata.

L'eccezione va disattesa.

Per prassi diffusa e generalizzata (non solo

a Brione s/Minusio), consacrata dalla giurisprudenza, in assenza di specifiche

normative, si prescinde in effetti dall'imporre agli edifici costruiti su terreni

in pendio di rispettare la distanza minima tra edifici per rapporto ai muri di

sostegno o di controripa, che vengono eretti verso monte (STA 52.2002.194

consid. 2.1, 52.2000.320 del 23 aprile 2001 consid. 3). Una diversa conclusione

renderebbe eccessivamente difficoltosa l'edificazione di questi terreni,

rispettivamente porterebbe i costruttori ad addossare gli edifici ai muri retrostanti,

sopprimendo qualsiasi trincea. Ipotesi, questa, che si verificherebbe nel caso

concreto se l'eccezione fosse accolta. È invero evidente che il difetto

lamentato dall’insorgente potrebbe essere facilmente corretto subordinando la

licenza alla condizione di colmare la trincea prevista a monte della casa, tra

la facciata nord (priva di aperture) ed il retrostante muro di sostegno della

strada privata. Operazione completamente oziosa, che non gioverebbe né alla

ricorrente, né ai resistenti, né all'interesse generale.

Il rigetto dell'eccezione si

giustificherebbe d'altronde anche per motivi di parità di trattamento.

L'esistenza di una prassi non conforme alle prescrizioni sulle distanze tra

edifici, che l'autorità comunale non intende abbandonare, come risulta da

quanto lei stessa dichiarato, è in effetti certa. Altrettanto certa è la prevalenza

dell'interesse dei resistenti alla parità di trattamento su quello della

ricorrente all'attuazione del diritto oggettivo: nessun interesse pubblico

esige infine che le prescrizioni sulle distanze tra edifici eretti su terreni

in pendio vengano rispettate anche per rapporto ai muri di sostegno o di

controripa retrostanti (DTF 127 II 113 consid. 9b e rimandi; STA 52.1995.566

del 26 gennaio 1996 consid. 5; Adelio

Considerandi

Scolari, Diritto amministrativo, Cadenazzo 2002, n. 444).

5.

Distanza

da via __________

5.1

Secondo l'art. 6 cpv. 4 NAPR, le

costruzioni interrate possono essere costruite fino al confine dei fondi privati

o pubblici. Restano riservate le disposizioni dell'art. 13 NAPR che impone a

porte e cancelli d'accesso ad autorimesse di distare almeno m 4.50 dal ciglio

delle strade aperte al pubblico transito; distanza che è ridotta a m 1.50 in

caso di apertura automatica.

Sono considerate sotterranee le costruzioni

che sporgono dal terreno meno di m 1.50 (art. 42 cpv. 1 regolamento di applicazione

della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1).

5.2

In concreto, il corpo dell'autorimessa

non sporge dal terreno. È dunque una costruzione sotterranea, che sfugge alle

distanze dalla strada. La porta del garage munita di dispositivo d'apertura

automatica, come disposto dal municipio nella licenza edilizia, è posta a 2 m

dal campo stradale. Rispetta di conseguenza la distanza minima (m 1.50) prescritta

dall'art. 13 lett. b NAPR.

Conforme al diritto è pure la piscina

interrata nel terrazzo sovrastante via __________ ad una distanza di m 2.00 dal

ciglio della strada. L'art. 6 cpv. 5 NAPR permette in effetti di costruire piscine

interrate sin sul confine.

Parimenti immune da violazioni del diritto è

il parapetto alto un metro previsto sul muro di sostegno lungo il ciglio della

strada. L'art. 10 cpv. 1 lett. a NAPR permette infatti di posare parapetti alti

sino a m 1.25 sopra i muri di sostegno e di controripa.

6.

Superficie

edificabile (indici)

6.1

Sia l'indice di occupazione (i.o.), sia

quello di sfruttamento (i.s.) sono calcolati in base alla superficie

edificabile (cfr. art. 37 LE).

La superficie edificabile è la superficie

non ancora sfruttata dei fondi o parti di fondi nella zona edificabile oggetto

dell'istanza di costruzione.

Secondo l'art. 16 lett. b NAPR, la

superficie delle strade private è parte integrante delle zone edificabili e può

pertanto essere presa in considerazione nel computo degli indici.

6.2

Secondo la ricorrente, che si richiama

all'art. 38 cpv. 2 LE, nella superficie edificabile del fondo dedotto in

edificazione (mq 648) non potrebbe essere conteggiata la superficie (mq 142) occupata

dalla strada privata, siccome gravata da un diritto di passo pubblico con ogni

veicolo a favore del comune.

L'eccezione è infondata. L'art. 16 lett. b

NAPR, ignorato dalle parti, dal municipio e dal Consiglio di Stato, permette

infatti espressamente di computarla.

La questione di sapere se sia da considerare

o meno aperta al pubblico transito ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 LE, sulla quale

le parti ed il giudizio impugnato si diffondono, non si pone nemmeno.

Vanno dunque senz'altro disattese le censure

sollevate dall'insorgente in relazione agli indici.

7.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono a

carico dell'insorgente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 37, 38 LE; 42 RLE; 6, 10, 13, 16 NAPR

di Brione s/Minusio; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 2'500.-

ai resistenti a titolo di ripetibili.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.

LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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