52.2008.327
Distanze. Terreni in pendio
3 novembre 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2008.327
Data decisione, Autorità:
03.11.2008, TRAM
Titolo:
Distanze. Terreni in pendio
DIASTANZA TRA EDIFICI
art. 39 LE
Incarto n.
52.2008.327
Lugano
3 novembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Raffaello Balerna
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 settembre 2008 di
RI 1, ,
patrocinata da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 19 agosto 2008 del Consiglio di Stato
(n. 4171), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
licenza edilizia 15 maggio 2008 rilasciata dal municipio di Brione s/Minusio
ad CO 1 per la costruzione di una casa unifamiliare (part. 152);
viste le risposte:
- 24 settembre 2008 del
Consiglio di Stato;
- 24 settembre 2008 del
municipio di Brione s/Minusio;
- 2 ottobre 2008 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 29
febbraio 2008 CO 1, qui resistenti, hanno chiesto al municipio di Brione
s/Minusio il permesso di costruire una casa d'abitazione unifamiliare su un
terreno in pendio (part. 152), situato nella zona residenziale semi-estensiva
(RSe), in località __________, all'intersezione tra via __________ ed una
strada privata, che serve una decina di case d'abitazione.
L'edificio, a forma triangolare, è
strutturato su tre livelli: uno interrato (autorimessa e cantina) e due fuori
terra (abitabili).
Alla domanda si
è opposta la ricorrente RI 1, proprietaria di una casa d'abitazione (part. 675)
situata a monte del fondo dedotto in edificazione, che ha contestato l'intervento
dal profilo delle distanze, degli indici e per altri motivi (servitù).
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 15 maggio 2008 il municipio ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina.
B. Con giudizio
19 agosto 2008, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
rigettando l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla vicina opponente.
Disattese, siccome improponibili, le censure
riguardanti le servitù che graverebbero il fondo dei resistenti, il Governo ha anzitutto
respinto le contestazioni sollevate dall'insorgente con riferimento alle
distanze da via __________ e dalla strada privata situata a monte della
controversa costruzione, rispettivamente dal muro che la sostiene.
Infondata è stata poi ritenuta la pretesa
dell'insorgente di non computare come superficie edificabile la superficie
della part. 152 occupata dalla strada privata. Conformi al diritto sono pertanto
risultati anche gli indici d'occupazione e di sfruttamento.
C. Contro il
predetto giudizio, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.
Riassunti i fatti, RI 1 ripropone e sviluppa
in questa sede le censure sollevate senza successo davanti alle precedenti
istanze. La costruzione violerebbe: (1) la servitù non altius gravante
la part. 152, (2) la distanza minima dalla strada privata a monte e (3) quella
dal muro che la sostiene, (4) la distanza dalla strada pubblica a valle, (5)
l'indice di sfruttamento e (6) quello d'occupazione.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono in
dettaglio il municipio ed i beneficiari della licenza, che contestano le tesi
dell'insorgente con argomenti di cui si dirà qui appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la
legittimazione attiva dell'insorgente, proprietaria di un fondo contermine e
già opponente (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). La situazione dei
luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dagli atti ed è
sufficientemente nota a questo Tribunale per conoscenza diretta. Il sopralluogo
chiesto dall'insorgente non appare atto a procurare la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio. Parimenti, non occorre procedere ad un'ispezione
del registro fondiario. Per gli stessi motivi, sfugge alla critica dell'insorgente
il rifiuto del Consiglio di Stato di esperire una visita in luogo. La
valutazione anticipata negativa della prova richiesta non viola il diritto
della ricorrente di essere sentita.
2. Servitù
Con esasperante insistenza, l'insorgente
ripropone in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza
con riferimento alle servitù che graverebbero il fondo dedotto in edificazione.
Questo Tribunale le respinge siccome improponibili per le stesse, pertinenti
considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato.
3. Distanza
dalla strada privata
3.1. Secondo l'art. 6 cpv. 2 lett. b NAPR,
verso strade, percorsi pedonali, piazze e posteggi, le costruzioni principali
devono rispettare una distanza minima di m 3.00. Il titolo marginale di questa
norma indica chiaramente che la norma si applica soltanto verso l'area pubblica.
3.2. In concreto, la facciata nord della
controversa costruzione dista da 1 a 2 m dal ciglio a valle della strada
privata che si diparte da via __________ per salire verso la casa della
ricorrente.
Benché inferiore a quella minima (m 3.00)
prescritta dall'art. 6 cpv. 2 lett. b NAPR, la distanza in oggetto non viola il
diritto. La strada privata non è infatti area pubblica. Il fatto che sia
gravata da una servitù di passo pubblico veicolare a favore del comune non la
rende area pubblica. A dispetto della servitù che la grava, la strada rimane
comunque area privata. Lo conferma il piano viario comunale che la censisce
come strada privata non soggetta ad adeguamenti.
4. Distanza
dal muro di sostegno della strada privata
4.1. Secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. a NAPR,
Fatti
i muri di sostegno possono avere un'altezza massima di m 3.00 verso le strade e
di m 2.50 dal terreno sistemato in tutti gli altri casi. Per i muri di
controriva l'altezza massima dal terreno sistemato è di m 5.00.
I muri di controriva che superano l'altezza
di m 2.50 devono rispettare le distanze minime prescritte per gli edifici per
rapporto al confine situato a valle. I muri di sostegno che superano l'altezza
di m 2.50 sono a loro volta considerati fabbrica e devono quindi rispettare le
distanze minime prescritte per gli edifici.
L'art. 6 NAPR disciplina soltanto la
distanza degli edifici dal confine, che fissa a m 3.00 (cpv. 1 lett. a). Le NAPR
non regolano invece la distanza tra edifici. Applicabile è comunque la somma
delle distanze dal confine, ovvero m 6.00 (cfr. art. 39 cpv. 3 LE; RDAT II-2003
n. 28 = STA 52.2002.362 consid. 3.2.).
4.2. In concreto, la controversa costruzione
dista da 1 a 2 m dal muro che sostiene la strada privata esistente a monte. Il
muro, alto sino a 5 m, è da considerare fabbrica. Richiama dunque la distanza
tra edifici (m 6.00), che la ricorrente ritiene violata.
L'eccezione va disattesa.
Per prassi diffusa e generalizzata (non solo
a Brione s/Minusio), consacrata dalla giurisprudenza, in assenza di specifiche
normative, si prescinde in effetti dall'imporre agli edifici costruiti su terreni
in pendio di rispettare la distanza minima tra edifici per rapporto ai muri di
sostegno o di controripa, che vengono eretti verso monte (STA 52.2002.194
consid. 2.1, 52.2000.320 del 23 aprile 2001 consid. 3). Una diversa conclusione
renderebbe eccessivamente difficoltosa l'edificazione di questi terreni,
rispettivamente porterebbe i costruttori ad addossare gli edifici ai muri retrostanti,
sopprimendo qualsiasi trincea. Ipotesi, questa, che si verificherebbe nel caso
concreto se l'eccezione fosse accolta. È invero evidente che il difetto
lamentato dall’insorgente potrebbe essere facilmente corretto subordinando la
licenza alla condizione di colmare la trincea prevista a monte della casa, tra
la facciata nord (priva di aperture) ed il retrostante muro di sostegno della
strada privata. Operazione completamente oziosa, che non gioverebbe né alla
ricorrente, né ai resistenti, né all'interesse generale.
Il rigetto dell'eccezione si
giustificherebbe d'altronde anche per motivi di parità di trattamento.
L'esistenza di una prassi non conforme alle prescrizioni sulle distanze tra
edifici, che l'autorità comunale non intende abbandonare, come risulta da
quanto lei stessa dichiarato, è in effetti certa. Altrettanto certa è la prevalenza
dell'interesse dei resistenti alla parità di trattamento su quello della
ricorrente all'attuazione del diritto oggettivo: nessun interesse pubblico
esige infine che le prescrizioni sulle distanze tra edifici eretti su terreni
in pendio vengano rispettate anche per rapporto ai muri di sostegno o di
controripa retrostanti (DTF 127 II 113 consid. 9b e rimandi; STA 52.1995.566
del 26 gennaio 1996 consid. 5; Adelio
Considerandi
Scolari, Diritto amministrativo, Cadenazzo 2002, n. 444).
5.
Distanza
da via __________
5.1
Secondo l'art. 6 cpv. 4 NAPR, le
costruzioni interrate possono essere costruite fino al confine dei fondi privati
o pubblici. Restano riservate le disposizioni dell'art. 13 NAPR che impone a
porte e cancelli d'accesso ad autorimesse di distare almeno m 4.50 dal ciglio
delle strade aperte al pubblico transito; distanza che è ridotta a m 1.50 in
caso di apertura automatica.
Sono considerate sotterranee le costruzioni
che sporgono dal terreno meno di m 1.50 (art. 42 cpv. 1 regolamento di applicazione
della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1).
5.2
In concreto, il corpo dell'autorimessa
non sporge dal terreno. È dunque una costruzione sotterranea, che sfugge alle
distanze dalla strada. La porta del garage munita di dispositivo d'apertura
automatica, come disposto dal municipio nella licenza edilizia, è posta a 2 m
dal campo stradale. Rispetta di conseguenza la distanza minima (m 1.50) prescritta
dall'art. 13 lett. b NAPR.
Conforme al diritto è pure la piscina
interrata nel terrazzo sovrastante via __________ ad una distanza di m 2.00 dal
ciglio della strada. L'art. 6 cpv. 5 NAPR permette in effetti di costruire piscine
interrate sin sul confine.
Parimenti immune da violazioni del diritto è
il parapetto alto un metro previsto sul muro di sostegno lungo il ciglio della
strada. L'art. 10 cpv. 1 lett. a NAPR permette infatti di posare parapetti alti
sino a m 1.25 sopra i muri di sostegno e di controripa.
6.
Superficie
edificabile (indici)
6.1
Sia l'indice di occupazione (i.o.), sia
quello di sfruttamento (i.s.) sono calcolati in base alla superficie
edificabile (cfr. art. 37 LE).
La superficie edificabile è la superficie
non ancora sfruttata dei fondi o parti di fondi nella zona edificabile oggetto
dell'istanza di costruzione.
Secondo l'art. 16 lett. b NAPR, la
superficie delle strade private è parte integrante delle zone edificabili e può
pertanto essere presa in considerazione nel computo degli indici.
6.2
Secondo la ricorrente, che si richiama
all'art. 38 cpv. 2 LE, nella superficie edificabile del fondo dedotto in
edificazione (mq 648) non potrebbe essere conteggiata la superficie (mq 142) occupata
dalla strada privata, siccome gravata da un diritto di passo pubblico con ogni
veicolo a favore del comune.
L'eccezione è infondata. L'art. 16 lett. b
NAPR, ignorato dalle parti, dal municipio e dal Consiglio di Stato, permette
infatti espressamente di computarla.
La questione di sapere se sia da considerare
o meno aperta al pubblico transito ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 LE, sulla quale
le parti ed il giudizio impugnato si diffondono, non si pone nemmeno.
Vanno dunque senz'altro disattese le censure
sollevate dall'insorgente in relazione agli indici.
7.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a
carico dell'insorgente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 37, 38 LE; 42 RLE; 6, 10, 13, 16 NAPR
di Brione s/Minusio; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 2'500.-
ai resistenti a titolo di ripetibili.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in
materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg.
LTF).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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